<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200029420200229195303002" descrizione="" gruppo="20200029420200229195303002" modifica="2/29/2020 7:55:51 PM" stato="4" tipo="24" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2020" n="00294"/><fascicolo anno="2020" n="00957"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200029420200229195303002.xml</file><wordfile>20200029420200229195303002.docm</wordfile><ricorso NRG="202000294">202000294\202000294.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 2\2020\202000294\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>paolo corciulo</firma><data>29/02/2020 19:55:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>paolo corciulo</firma><data>29/02/2020 19:55:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Corciulo,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Antonella Lariccia,	Primo Referendario</h:div><h:div>Germana Lo Sapio,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determinazione dirigenziale del Comune di Melito n. 6 del 03.01.2020, con cui è stata aggiudicata la gara per l'affidamento della concessione del “servizio di supporto alla riscossione ordinaria dell'IMU della TARI e della TASI, di ricerca dell'evasione erariale, di accertamento, verifica e riscossione coattiva di IMU, TIA, TARES, TARI, TASI e del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle entrate minori"</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso n. 294/2020 R.G., proposto da </h:div><h:div>So.Ge.S Società Gestione Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Perpetua, Stefano Curcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Stefano Curcio in Napoli, Galleria Umberto I, 27; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Melito di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Centrale Unica di Committenza Tar i Comuni di Melito di Napoli-Mugnano di Napoli-Villaricca non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Municipia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Ferola, Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio  del Comune di Melito di Napoli e di Municipia S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Data per letta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La So.Ge.S. Società Gestione Servizi s.p.a. ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Melito con determina n. 524 del 26 giugno 2017 per l'affidamento del servizio quinquennale di gestione, accertamento, verifica, e riscossione coattiva di IMU, TARES, TARI, TASI, accertabili fino alla scadenza contrattuale del servizio di supporto alla riscossione ordinaria dell'IMU TARI e TASI e del servizio di accertamento e riscossione delle entrate minori (affissioni pubblicità e TOSAP).</h:div><h:div>Nel corso della gara a cui hanno partecipato cinque concorrenti, di cui due, ASSOSERVIZI s.r.l. ed A e G Riscossioni s.r.l., esclusi in fase di verifica dei requisiti, sono state esaminate le offerte delle tre imprese ammesse, RTI tra Municipia s.p.a. e Gamma Tributi s.r.l. e SO.GE.S. S.p.A. e SO.GE.T. S.p.A., con attribuzione per quelle tecniche, rispettivamente, di  80 punti alla prima, 63 alla seconda e 65,48 alla terza;  aperte le offerte  economiche sono stati poi attribuiti 12,64 punti al RTI Municipia  s.p.a./Gamma Tributi s.r.l., risultando  così questa prima in graduatoria, 20 punti alla SO.GE.T s.p.a., e 10,66 punti SO.GE.S. s.p.a., terza classificata. Con determinazione dirigenziale n. 6 del 3 dicembre 2019, a conclusione del procedimento, la gara è stata aggiudicata al R.T.I. Municipia  s.p.a./Gamma Tributi s.r.l.</h:div><h:div>Avverso il provvedimento di aggiudicazione e contro gli atti e le operazioni di gara ha proposto ricorso a questo Tribunale la SO.GE.S. s.p.a.  chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.</h:div><h:div>A sostegno dell’impugnazione sono stati proposti dieci motivi di doglianza.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Melito e la società Municipia s.p.a., in proprio e quale capogruppo del raggruppamento aggiudicatario, concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2020, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, avvisate le parti, ha trattenuto la causa per la decisione.</h:div><h:div>Con il primo motivo parte ricorrente deduce l’Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, in quanto adottato successivamente all’abolizione di alcune delle imposte oggetto del servizio in affidamento, disposta dall'art. 1, comma 758 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, entrata in vigore il 1° gennaio 2020; tale circostanza  emergerebbe dalla piana lettura dei commi 781 e 789 del citato art. 1,  disposizioni che fanno salvi solo i contratti già stipulati alla data del 31 dicembre 2019, vietandone espressamente di successivi che abbiano ad oggetto la riscossione di IMU e TASI, imposte ormai abrogate.</h:div><h:div>Il motivo non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Parte ricorrente afferma, al fine di corroborare un'ipotesi di illegittimità dell’impugnata aggiudicazione per violazione di legge, l’inesistenza, per intervenuta  abrogazione di specifiche norme  della legge 27 dicembre 2019 n. 160, di alcuni tributi oggetto di affidamento, prospettazione che, dal punto di vista illustrativo, tuttavia non si affranca da un non irrilevante grado di aspecificità, dal momento che non viene rappresentata anche la ragione dell’impossibilità effettiva di svolgimento dell’attività da parte dell’appaltatore.</h:div><h:div>Passando all’esame della normativa invocata, l’art. 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge».</h:div><h:div>Osserva il Collegio che la novella si è limitata ad abolire dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della TARI); questa, disciplinata dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed identificata come "Imposta Unica Comunale", era una sorta di tributo contenitore diviso in tre imposte: la IMU, la TASI e la TARI. Attualmente, risulta sostituita da una nuova imposta che unifica IMU e TASI, conservando l’esenzione già previste per la prima casa definita, come abitazione principale e le scadenze per il pagamento. Dal punto di vista del presupposto di imposta, la nuova IMU continuerà ad applicarsi a fabbricati, aree fabbricabile e terreni agricoli. Elemento di novità rispetto alla previgente disciplina sono unicamente esenzioni introdotte dal comma 758 dell’art. 1 della legge citata, relativamente a terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, terreni ubicati nei comuni delle isole minori, quelli aventi immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile ed i terreni ricadenti in specifiche aree montane o di collina.</h:div><h:div>In sintesi, dall’esame della normativa sopravvenuta non emergono né divieti espressi di affidamento, né elementi tali da poter ritenere che all’aggiudicatario venga affidato un servizio diverso rispetto a quello oggetto di gara, come tale richiedente nuovi o ulteriori requisiti soggettivi o tali da inficiare l’inerenza ad esso dei criteri di confezionamento ed apprezzamento delle offerte.</h:div><h:div>Nemmeno soccorrono parte ricorrente le disposizioni di cui all’art. 1, commi 781 e 789 della citata legge, pure richiamati nel ricorso; in proposito, la prima norma stabilisce che «i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI»; la seconda, che «i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814». Ebbene, mentre il comma 781, costituisce piuttosto conferma da parte del legislatore della sostanziale assimilabilità del nuovo regime tributario a quello previgente, assicurando la continuità del servizio in presenza di un regolamento contrattuale in corso,  il comma 789 impone alle amministrazioni un mero obbligo di adeguamento, così negando l’esistenza di una assoluta incompatibilità tra i due regimi tributari, previgente  ed attuale.</h:div><h:div>Con la seconda censura parte ricorrente ha evidenziato che, per effetto delle modifiche normative di cui sopra, la stazione appaltante sarebbe stata vincolata a provvedere alla revoca dell’intera gara, piuttosto che procederne all’aggiudicazione.</h:div><h:div>La censura non può trovare accoglimento, a tal fine essendo sufficiente rinviare alle considerazioni esposte in occasione dell’esame del primo motivo di impugnazione, relativamente alla sostanziale continuità tra disciplina tributaria attuale e precedente, circostanza che, a prescindere dalla astratta configurabilità di una fattispecie di revoca obbligatoria, impone di escluderne a priori ogni presupposto in punto di fatto.</h:div><h:div>Non può trovare accoglimento nemmeno il terzo motivo con cui parte ricorrente ha denunciato la nullità degli atti impugnati per impossibilità dell'oggetto di gara, trattandosi di un servizio relativo a tributi non più esistenti, come stabilito da norme aventi carattere imperativo.</h:div><h:div>Anche in questo caso la prospettazione di parte ricorrente trova ostacolo nell’insussistenza di una modifica normativa tale da poter ipotizzare l’impossibilità o inesistenza dell’oggetto del provvedere.</h:div><h:div>Con la quarta censura si denuncia l’illegittima scelta della stazione appaltante di estendere l'oggetto del contratto di riscossione a “tutte le entrate accertabili e non prescritte fino alla scadenza contrattuale”, tenuto conto della stato di ente dissestato del Comune di Melito; invero, le entrate precedenti alla dichiarazione di dissesto sono di competenza esclusiva dell'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi degli artt. 252, quarto comma e 255 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed inoltre la riscossione delle entrate dei tributi relativi alle annualità precedenti all’indizione della nuova gara sarebbe ancora di competenza della ricorrente, in qualità di titolare del precedente contratto di riscossione.</h:div><h:div>Il motivo non può essere accolto.</h:div><h:div>In ordine alla prima questione, la stessa non può trovare accoglimento, investendo esclusivamente l’ambito di estensione del contratto e non anche specifiche condizioni di ammissione alla gara o questioni di valutazione delle offerte, tra l’altro neanche prospettate in sede di ricorso; ne discende che, per come posta, la questione non è idonea superare nemmeno la verifica di sussistenza delle necessarie condizioni di  legittimazione ed interesse a ricorrere, riguardando, semmai, la sola posizione dell’appaltatore e non già il mero concorrente.  Nemmeno fondata si profila la seconda questione, innanzitutto perché né nel rapporto contrattale di cui è stata titolare la ricorrente (allegati 1 e 2 del deposito documentazione del 21 Febbraio 2020), né dalla lex specialis si rinvengono clausole o patti tali da poter qualificare il contratto come di concessione, piuttosto che come appalto; in ogni caso, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, deve ritenersi che il contratto di  servizio di cui era  titolare la società ricorrente sia cessato alla prevista scadenza temporale, senza che sia consentito assumerne l’ultrattività con riferimento ad attività di riscossione ed accertamento ancora in corso. </h:div><h:div>Con il quinto motivo si deduce che nel riscontrare un quesito formulato da una concorrente la stazione appaltante aveva pubblicato sul proprio sito l'organigramma e l'elenco del personale della ricorrente, precedente affidataria del servizio, rendendone potenzialmente nota l’offerta sia economica che tecnica; difatti, la prima è necessariamente parametrata al numero di risorse impiegate nello svolgimento del servizio, mentre la seconda comunque sarebbe stata formulata in base a tale elemento.</h:div><h:div>La censura è infondata, in quanto formulata solo sul sospetto di una potenziale conoscenza dell’offerta della ricorrente, quale concorrente, ritraibile dalle caratteristiche tipologiche e dimensionali del servizio precedentemente svolto quale attuale gestore; in disparte il fatto che l’argomentazione non supera i confini  di una mera presunzione, è sufficiente evidenziare come la conoscenza tali elementi, comunque non impedita da prescrizioni di segretezza, afferendo ad un servizio in corso di svolgimento, non necessariamente avrebbe potuto  condurre alla  conoscibilità da parte degli altri concorrenti dell’offerta della ricorrente nella nuova gara, evento verificabile solo in caso di una sostanziale  - e tra l’altro indimostrata – identità o sovrapponibilità con quella presentata in occasione del precedente affidamento; infine, appare convincente quanto affermato dalla  difesa del Comune, allorquando afferma che la conoscenza di tali dati oggettivi è presupposto di par condicio, mentre mantenerne la riserva in favore della ricorrente, a conoscenza dell’organigramma proprio perché attuale gestore, avrebbe potuto finirne per assicurarle una posizione di ingiustificato privilegio. </h:div><h:div>In sesto luogo, si deduce che la disposizione della lex specialis che attribuisce fino a 10 punti per il personale impiegato nell'espletamento del servizio  sarebbe in contrasto con l'art. 95 del D. Lgs. 50 del 2016, risolvendosi in un mero criterio numerico, inidoneo a dimostrare “l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto”.</h:div><h:div>A giudizio di parte ricorrente tale norma sarebbe stata violata dalla stessa lex specialis, perché sarebbe inidoneo, e, quindi, illegittimo il mero riferirsi al numero degli addetti al servizio ai fini dell’apprezzamento qualitativo dell’offerta tecnica dei concorrenti.</h:div><h:div>Il motivo è infondato. </h:div><h:div>L’art.95, sesto comma del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che «i documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare: (…) e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualita' del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto».</h:div><h:div>Ritiene il Tribunale che non urta con la citata previsione normativa l’avere il bando attribuito rilevanza, tra l’altro, ai fini  del punteggio per l’offerta tecnica al numero di addetti  dedicati allo sportello al pubblico (front office), dal momento che tale elemento costituisce modalità differenziale di esecuzione della prestazione, incidente sulla qualità della stessa, e non anche un fattore premiante l’aprioristica consistenza operativa dell’impresa concorrente; va aggiunto che tale  previsione sfugge anche a censure di illogicità manifesta  o difetto di proporzionalità, essendo il servizio in affidamento connotato anche da un  rilevante contatto con l’utenza. </h:div><h:div>Con la settima censura si lamenta che, in base alla lettura dei verbali di gara n. 1 del 18 settembre 2019 e n. 2 del 13 dicembre 2019 la commissione avrebbe chiesto ad alcuni concorrenti di integrare la documentazione amministrativa, tuttavia procedendo all'apertura ed alla verifica della stessa in seduta riservata, in violazione del principio di pubblicità delle stesse.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Innanzitutto, va condiviso l’orientamento secondo cui «il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Consiglio di Stato Sezione V , 21 novembre 2017 , n. 5388). </h:div><h:div>A tale orientamento del giudice d’appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che «nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall' art. 58, d.lg. n. 50 del 2016 , che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica (T.A.R. , Veneto  Sezione III  13 marzo 2018; n. 307; T.A.R.  Puglia Bari ,  Sezione III 2 novembre 2017 , n. 1112; T.A.R. Sardegna . Sezione I  29 maggio 2017  n. 365).</h:div><h:div>Pertanto, la  verifica in seduta riservata della documentazione  integrativa di alcune imprese concorrenti deve ritenersi legittima.</h:div><h:div>Con l’ottavo motivo è contestata l’ammissione alla gara della SO.GE.T. s.p.a., per violazione del principio di analiticità dei verbali di gara e dell’obbligo di motivazione, essendosi la stazione appaltante per tale concorrente limitata a rilevare che “le annotazioni presenti nel casellario informatico, dichiarate negli atti di gara non comportano automaticamente l'esclusione della stessa”. </h:div><h:div>La censura è inammissibile per carenza di interesse, così come eccepito dalle controparti, dal momento che riguarda l’ammissione alla gara della concorrente seconda classificata, per cui un’eventuale decisione di accoglimento, in assenza di censure fondatamente proposte anche avverso l’ammissione dell’aggiudicataria,  comunque nessuna utilità assicurerebbe alla posizione della ricorrente che resterebbe comunque in una posizione in graduatoria, inidonea ad procurarle l’affidamento dell’appalto.</h:div><h:div>Con il penultimo motivo è contestata la legittima composizione della commissione per violazione dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, non figurando in essa membri esperti “nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”.</h:div><h:div>Il motivo è infondato in punto di fatto.</h:div><h:div>Invero, la commissione di gara risulta composta dal responsabile del Settore finanziario del Comune di Boscotrecase, quale presidente, da un componente proveniente dal Settore Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici e Commercio del Comune di Melito di Napoli, mentre il terzo è il responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Mugnano di Napoli. Si tratta, dunque, di soggetti specificamente qualificati per accertare le condizioni di ammissione dei concorrenti e per apprezzarne le offerte tecniche ed economiche ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, essendo competenti sia in materia finanziaria che di conoscenza della consistenza degli immobili, che costituiscono presupposto legale della maggior parte delle imposte comunali  interessate dal servizio. </h:div><h:div>Infine, si deduce che la stazione appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, avrebbe omesso di verificare l’effettivo possesso in capo all’aggiudicataria dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di partecipazione alla gara, così violando la disposizione di cui al punto XI.5) del bando, nonché il combinato disposto degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50 del 2016.</h:div><h:div>La censura non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Invero, l’art. 32, settimo comma del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che «l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; ne discende che tale adempimento è posto dalla norma come elemento di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione e non già suo requisito di legittimità (T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, 7 marzo 2019, n.3058); né vale a sostenere la tesi di parte ricorrente il  richiamo operato  dalla disposizione di cui al punto XI.5 del bando ove stabilisce che «La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice»; difatti, innanzitutto la norma richiamata non fa riferimento alla verifica dei requisiti, ma alla previa richiesta  documentale al  concorrente proposto per l’aggiudicazione, non potendo in base alla chiara lettera della legge, inferirsi una causa di illegittimità della aggiudicazione per l’ipotesi di verifica successiva, ma ad essere dirimente resta il fatto che, in ogni caso, la mancata verifica  si qualifica comunque come elemento integrativo di efficacia, al più condizione di stipulazione, senza intaccare la legittimità dell’aggiudicazione,  predicabile ove la  verifica compiuta abbia dato esito negativo.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso deve essere  dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato. Le spese seguono la soccombenza con condanna della società ricorrente al relativo pagamento in favore del Comune di Melito e della controinteressata nella misura di €2.000(duemila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo  dichiara inammissibile ed in parte lo respinge , con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Melito e della controinteressata nella misura di €2.000(duemila/00), oltre accessori di legge, per ciascuna di esse.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/02/2020"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Maria Raieta</h:div><h:div>Paolo Corciulo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>