<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200011420200516090427909" descrizione="Di Vita - vistata - richiesta rinvio per discussione orale - art. 84 costituzionalità - appalto - anomalia offerta" gruppo="20200011420200516090427909" modifica="5/29/2020 9:43:59 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00114"/><fascicolo anno="2020" n="02074"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200011420200516090427909.xml</file><wordfile>20200011420200516090427909.docm</wordfile><ricorso NRG="202000114">202000114\202000114.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 1\2020\202000114\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Salvatore Veneziano</firma><data>29/05/2020 09:43:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gianluca Di Vita</firma><data>26/05/2020 16:54:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/05/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Veneziano,	Presidente</h:div><h:div>Gianluca Di Vita,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>I) con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti depositati il 19.2.2020:</h:div><h:div>- del provvedimento della Provincia di Caserta “determinazione dirigenziale” n. 3851/W del 6.12.2019 RG 1991 del 10.12.2019 recante approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica di parco Saurino 1 - 2 e ampliamento del Comune di Santa Maria La Fossa, pubblicato sul sito http://www.provincia.caserta.it/ in data 19.12.2019;</h:div><h:div>- della determinazione di aggiudicazione definitiva n. 230W dell’11.7.2019;</h:div><h:div>- di ogni atto endoprocedimentale presupposto, con particolare riferimento al provvedimento prot. n. 20723 del 4.6.2019 del seggio di gara di proposta di aggiudicazione in relazione alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica di parco Saurino 1 – 2 e ampliamento del Comune di Santa Maria La Fossa, ai verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5,6,7 e 8 nella parte in cui dispongono l’ammissione della controinteressata, la approvazione della graduatoria e la non anomalia dell’offerta della controinteressata, dell’atto prot. 445 del 28/05/2019 del RUP, della nota prot. 562033 del 23.9.2019 della D.G. Ambiente con la quale venivano accolti favorevolmente i chiarimenti forniti dalla controinteressata, della relazione della commissione di gara, del D.D.R n. 215 del 21.10.2019, della nota del 27.11.2019 prot. n. 41608 della Provincia di Caserta, del verbale di validazione del 4.12.2019 redatto ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016, di ogni altro atto consequenziale, connesso, propedeutico a quelli impugnati e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;</h:div><h:div>- nonché per la condanna della Provincia di Caserta, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 D.Lgs. n. 104/2010 di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell’effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di subentrare nel contratto, ad aggiudicare la gara alla ricorrente e a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta dalla stessa presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito nonché, in subordine, per la condanna della Provincia di Caserta al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente ex art. 30 e 124 D.Lgs. n. 104/2010;</h:div><h:div>II) con i motivi aggiunti presentati il 13.3.2020:</h:div><h:div>- della determinazione n. 3247 del 22.1.2020 recante “Esito Aggiudicazione definitiva” con cui la provincia di Caserta rende nota la Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione Definitiva n. 230W del 11.7.2019.</h:div><h:div>- del silenzio diniego sulla istanza di accesso del 14.1.2020 e 23.1.2020;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 114 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Aqua Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via P. Colletta, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, 55 (presso lo studio dell’avvocato Carlo Maria Iaccarino); </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Valori s.c. a r.l. Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone, Filippa Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta e di Valori s.c. a r.l. Consorzio Stabile;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020 il dott. Gianluca Di Vita;</h:div><h:div>Ritenuto che l’udienza si è svolta da remoto, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato il 9.1.2020 e depositato il 14.1.2020, la società ricorrente espone che:</h:div><h:div>- ha partecipato in a.t.i. con la società 3I Progetti s.r.l. alla procedura indetta dalla Provincia di Caserta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica di parco Saurino 1 – 2 e ampliamento del Comune di Santa Maria La Fossa;</h:div><h:div>- all’esito della selezione concorsuale si collocava in seconda posizione (punti 79,87) dopo la prima classificata Consorzio Valori s.c. a r.l. (punti 98,58);</h:div><h:div>- con determinazione n. 230W dell’11.7.2019 l’appalto veniva aggiudicato al predetto Consorzio;</h:div><h:div>- di tale atto la ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza il 19.12.2019 tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione provinciale della determina di approvazione del progetto esecutivo, in quanto la stazione appaltante non avrebbe provveduto all’invio della relativa comunicazione ai sensi dell’art. 76 del Codice degli appalti pubblici.</h:div><h:div>Avverso tale aggiudicazione insorge con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti con cui deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.</h:div><h:div>Si sono costituite le controparti processuali che eccepiscono la irricevibilità del gravame e, nel merito, replicano alle censure e concludono per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 167 del 29.1.2020 il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare non ravvisando il <corsivo>periculum in mora </corsivo>ed ha accolto la richiesta istruttoria di parte ricorrente invitando l’amministrazione ad esibire l’offerta tecnica della società controinteressata.</h:div><h:div>La Provincia di Caserta ha depositato gli atti richiesti e, in prosieguo, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti.</h:div><h:div>Dopo ulteriore scambio di memorie e note di udienza ex art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, all’udienza del 13 maggio 2020 la causa è stata infine trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità del provvedimento di aggiudicazione della procedura indetta dalla Provincia di Caserta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica di parco Saurino 1 – 2 e ampliamento del Comune di Santa Maria La Fossa.</h:div><h:div>2. Preliminarmente il Collegio non ritiene di accogliere la richiesta avanzata dalla difesa della società controinteressata di rinvio dell’udienza pubblica per la consentire la discussione orale. Al riguardo, nel ribadire le ragioni reiettive già enunciate nel decreto presidenziale n. 252/2020, si osserva che: a) il regime previsto dall’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazione dalla L. n. 27/2020 prevede che, nel periodo dal 15.4.2020 al 31.7.2020, le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati; b) nel presente giudizio le parti hanno articolato le proprie argomentazioni con ampie memorie e note di udienza di talché il diritto di difesa può ritenersi adeguatamente soddisfatto; c) la parte ricorrente non si è associata alla richiesta di differimento; d) al rinvio dell’udienza ostano il principio di rilievo costituzionale della ragionevole durata dei processi e specifiche esigenze di rapidità nella definizione dei giudizi in tema di appalti pubblici assoggettati al rito accelerato e speciale di cui all’art. 120 c.p.a., tanto più che nella presente causa si controverte della progettazione e realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato derivante da una discarica, quindi di un’opera funzionale alla tutela dell’ambiente.</h:div><h:div>Peraltro - in ragione della insistita invocazione di alcuni dei passaggi motivazionali svolti nell’ordinanza n. 2539/2020 del Consiglio di Stato, che sembra porre in dubbio la costituzionalità del co. 5 dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, oggi convertito in legge con l. n. 27/2020, ove interpretato nel senso di precludere la possibilità di effettuazione di una discussione orale - il Collegio ritiene opportuno precisare ulteriormente che:</h:div><h:div>- non può essere obliterata la circostanza che alla norma deve essere attribuita natura eccezionale ed emergenziale, finalizzata ad evitare – per una situazione universalmente acclarata di pandemia mondiale e per un periodo di tempo limitato (3/4 mesi) – la sostanziale paralisi della Giustizia amministrativa che, in virtù della già sperimentata adozione di un processo amministrativo telematico particolarmente evoluto, ben ha potuto svolgere la propria funzione con un’accettabile grado di regolarità, tempestività e correntezza;</h:div><h:div>- non vanno sovrapposti i concetti di contraddittorio – principio (costituzionale) sicuramente ineludibile - e di oralità – costituente invece una delle modalità di svolgimento di talune delle attività processuali (modalità di “contatto” tra le parti e con il Giudice), eventualmente surrogabile, specie in condizioni emergenziali e per un periodo di tempo limitato, da altri “modelli” (processo scritto; cfr. art. 352 c.p.c. per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992 per il rito camerale tributario) che trovano cittadinanza anche nell’ordinamento italiano – tanto da estendere al secondo le garanzie di ordine costituzionale assicurate al primo;</h:div><h:div>- neppure l’utilizzazione di argomentazioni fondate sull’invocazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali appare decisiva, né convincente, ove solo si consideri che l’art. 15 della medesima Convenzione, sotto la rubrica “Deroga in caso di stato d’urgenza” prevede che <corsivo>“1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale”</corsivo>;</h:div><h:div>- la compressione della facoltà delle parti di avvalersi della discussione orale è stata comunque bilanciata dall’introduzione dell’ulteriore strumento delle “brevi note” da depositarsi nei due giorni liberi anteriori dalla data di trattazione, a contenuto libero e quindi utilizzabili sia per la replica agli scritti delle altre parti che per la ulteriore illustrazione delle proprie prospettazioni e deduzioni.</h:div><h:div>Conclusivamente, il Collegio ritiene che il modello processuale emergenziale delineato dal co. 5 dell’art. 84, pur determinando la (temporanea) elisione di una delle facoltà processuali delle parti, sia pienamente giustificato dalla situazione emergenziale da Covid 19 e non intacchi in modo irrimediabile ed irreparabile la garanzia del contraddittorio tra le parti e la loro possibilità di “accesso e contatto” al/con il Giudice.</h:div><h:div>3. Ancora, non può essere accolta l’ulteriore richiesta di istruttoria proposta dalla società ricorrente avente ad oggetto l’acquisizione del progetto esecutivo presentato dalla società controinteressata Valori s.c. a r.l. Consorzio Stabile. Al riguardo, mette conto evidenziare che l’amministrazione ha assolto agli incombenti documentali disposti da questo T.A.R. con ordinanza n. 167/2020 e la causa è sufficientemente istruita e matura per la decisione; peraltro, come rilevato dalla difesa della società controinteressata, il progetto esecutivo rientra tra le prestazioni che costituiscono oggetto del contratto d’appalto, ragion per cui i relativi profili esulano dall’oggetto del contendere  che attiene alla legittimità della procedura di gara.</h:div><h:div>4. Nel merito, il ricorso introduttivo e primi i motivi aggiunti sono infondati. Per l’effetto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalle controparti processuali, ivi compresa quella circa la presunta tardività dell’impugnativa; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..</h:div><h:div>Valgano le considerazioni di seguito compendiate.</h:div><h:div>5. Con un primo ordine di rilievi la società Aqua Italia s.r.l., posto che l’offerta della controinteressata è stata sottoposta a procedimento di anomalia dell’offerta, contesta la valutazione di congruità operata dall’amministrazione, ritenendo che la relazione giustificativa prodotta dall’aggiudicataria sarebbe eccessivamente generica e non conterrebbe alcun riferimento ai profili di cui all’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, considerata anche la considerevole entità del ribasso offerto. Articola poi specifiche censure in ordine a taluni profili, tra i quali l’incidenza delle spese generali, la mancata verifica del costo della manodopera e dei materiali, la presunta inesistenza di margini di utili derivanti dalla esecuzione della commessa, elementi che avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di anomalia dell’offerta e alla conseguente estromissione dell’operatore controinteressato.</h:div><h:div>6. Le argomentazioni non hanno pregio.</h:div><h:div>Secondo consolidata giurisprudenza condivisa da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 621/2020 e pronunce richiamate), il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Per tal via, se è concesso il sindacato sulle valutazioni espresse dalla stazione appaltante sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, è preclusa la possibilità di procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (condotta che rappresenterebbe una inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione), e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che l'offerta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può intervenire, fermo restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione. Non è poi possibile sindacare nel merito le singole voci dell'offerta, ritenendo preferibile una soluzione alternativa rispetto a quella proposta, senza ingerirsi, in modo indebito, nella sfera di attribuzioni riservata all'amministrazione.</h:div><h:div>Inoltre, l'affidabilità dell'offerta va valutata nel suo insieme, non potendo rilevare per ciò solo singole e specifiche inesattezze; in caso di esito positivo di detta verifica, non è necessaria una stringente motivazione, potendosi fare anche rinvio alle giustificazioni medesime (di contro, è richiesta una motivazione più specifica solo qualora l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, prevedendo l'esclusione della stessa). </h:div><h:div>Nel caso in trattazione non è dato ravvisare quei macroscopici profili di illegittimità del procedimento di anomalia entro i quali, come si è visto, è circoscritto il sindacato di questo giudice amministrativo.</h:div><h:div>In proposito, via infatti considerato che:</h:div><h:div>- ai fini della verifica dell'anomalia dell'offerta in una gara d'appalto, le percentuali per spese generali non sono incomprimibili, con la conseguenza che aliquote inferiori a quelle indicate dall’art. 32, comma 2 lett. ‘b’ del D.P.R. n. 207/2010 (che prevede una forbice tra il 13% e il 17%) ben possono essere ammissibili, dal momento che trattasi di elementi la cui incidenza è variabile da impresa a impresa (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 490/2018);</h:div><h:div>- lo scostamento del costo della manodopera rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 non comporta un giudizio necessitato di anomalia e inadeguatezza dell'offerta, costituendo detti valori un mero parametro di riferimento, da cui è possibile discostarsi in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fermo restando il necessario rispetto dei minimi salariali retributivi (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1097/2019);</h:div><h:div>- la verifica in ordine al rispetto del trattamento minimo salariale ex art. 95, comma 10, del Codice degli appalti pubblici, è stata svolta nell’ambito del procedimento di anomalia dell’offerta, come dedotto dalla parte controinteressata;</h:div><h:div>- quanto al costo dei materiali che, secondo la prospettazione attorea, non sarebbe in linea con i prezzi di mercato (con specifico riferimento al macchinario proposto per il trattamento del percolato a doppia osmosi inversa), i rilievi confliggono con i descritti limiti del sindacato giurisdizionale sul giudizio di congruità dell’offerta che, come si è visto, ha ad oggetto una valutazione complessiva di sostenibilità della proposta economica dell’operatore commerciale e, in ogni caso, collidono con la documentazione versata in giudizio dalla resistente (cfr. offerta commerciale/relazione tecnica ed economica riferita al predetto macchinario) a sostegno dei prezzi indicati in offerta;</h:div><h:div>- le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla presunta inconsistenza di un utile economico sono affidate a valutazioni meramente ipotetiche e non condivisibili per le ragioni precedentemente illustrate, come tali inidonee a confutare la percentuale indicata dall’aggiudicataria (5%), tenuto anche conto del condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum, derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (ex multis, T.A.R. Lazio, n. 12704/2020).</h:div><h:div>7. Va poi respinta l’ulteriore censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sostenendo che l’operatore aggiudicatario avrebbe illegittimamente modificato la categoria delle lavorazioni e l’importo dei lavori di cui alla disciplina di gara.</h:div><h:div>Al riguardo, va infatti rilevata la genericità dell’argomentazione, visto che non risultano specificate le variazioni illegittimamente apportate dal concorrente e l’istante affida il proprio ragionamento a mere congetture secondo cui sarebbero state operate modifiche che avrebbero imposto l’indizione di una nuova procedura di affidamento.</h:div><h:div>Peraltro, non è possibile colmare tale carenza mediante l’attività istruttoria sollecitata dalla parte ricorrente volta ad acquisire il progetto esecutivo; in disparte le considerazioni reiettive già svolte al punto 3, mette conto rammentare che l’istruttoria ha la funzione di riscontro e di verifica rispetto a quanto deve essere affermato e documentato nel ricorso e non quella di supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio in violazione sia dell'art. 2697 c.c. e del principio del contraddittorio.</h:div><h:div>8. Non coglie nel segno l’ultimo profilo di gravame che attiene al presunto difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il seggio di gara nell’attribuzione dei punteggi per ogni sottocriterio.</h:div><h:div>Sul punto, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui nelle gare pubbliche, relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare le singole proposte in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. V, 1495/2018; Sez. III, n. 4650/2016).</h:div><h:div>A tale indirizzo è riconducibile la fattispecie in scrutinio, visto che il disciplinare di gara specificava i criteri di attribuzione dei punteggio, ragion per cui l'onere di motivazione deve ritenersi sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del punteggio numerico, che è una espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione compiuta dalla commissione esaminatrice.</h:div><h:div>9. Può passarsi all’esame dei motivi aggiunti presentati il 13.3.2020.</h:div><h:div>La istante, ottenuta l’esibizione da parte della stazione appaltante dell’offerta tecnica dell’operatore aggiudicatario in esecuzione dell’ordinanza n. 167/2020 di questo T.A.R., lamenta la mancata esclusione della società controinteressata, nonché l’illogicità ed erroneità della valutazione svolta dalla commissione di gara riguardo ad alcuni criteri di valutazione (A3 “miglioramento del sistema di rilancio del concentrato”; A1 “miglioramento del processo di osmosi inversa”; A2 “Tecniche o tecnologie atte alla riduzione dei consumi energetici”). Secondo la prospettazione attorea, le soluzioni tecniche offerte dal consorzio controinteressato sarebbero insoddisfacenti per numero, capienza e materiale dei serbatoi proposti e, in ogni caso, inferiori qualitativamente alle soluzioni progettuali della ricorrente (che avrebbe offerto un terzo strato di filtrazione del percolato, in aggiunta ai due già previsti dal progetto posto a base di gara, un gruppo frigo che migliorerebbe la qualità del trattamento del percolato specie in estate e un dispositivo per il recupero energetico).</h:div><h:div>Le censure sono complessivamente destituite di giuridico fondamento.</h:div><h:div>Sotto un primo profilo, non risultano documentate le presunte violazioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> che avrebbero dovuto comportare l’esclusione della gara.</h:div><h:div>Non sono poi condivisibili le ulteriori deduzioni con cui la società ricorrente, dopo aver delineato le caratteristiche di un impianto ideale per il trattamento del percolato (pagine 12 – 13), contesta le soluzioni progettuali offerte dall’operatore aggiudicatario e, nella sostanza, sollecita un sindacato di questo Plesso sul merito delle valutazioni tecniche della commissione esaminatrice.</h:div><h:div>Al riguardo, è noto come il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non possa sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte del seggio rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sì che le censure che attengono al merito di tale valutazione (seppure opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6753/2019).</h:div><h:div>Nello specifico, tenuto anche conto delle argomentazioni delle controparti processuali, ad avviso del Collegio non sono stati addotti elementi che dimostrino la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, non potendo essere peraltro assecondata – attesi i descritti limiti del sindacato giurisdizionale - la tesi della istante volta a sostenere la presunta superiorità della propria soluzione progettuale.</h:div><h:div>10. In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno complessivamente rigettati con conseguente condanna della società ricorrente, in applicazione del criterio ordinario della soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti nella misura indicata in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna la società Aqua Italia s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, da ripartire in parti uguali tra Valori s.c. a r.l. Consorzio Stabile e la Provincia di Caserta (€ 2.500,00 ciascuno). </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, mediante l’utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l’Informatica della G.A., con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. Raimondo Lippelli</h:div><h:div>Gianluca Di Vita</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>