<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200000820201024205443387" descrizione="" gruppo="20200000820201024205443387" modifica="10/28/2020 9:42:44 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00008"/><fascicolo anno="2020" n="04906"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200000820201024205443387.xml</file><wordfile>20200000820201024205443387.docm</wordfile><ricorso NRG="202000008">202000008\202000008.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\958 Francesco Gaudieri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>francesco gaudieri</firma><data>26/10/2020 15:09:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Viviana Lenzi</firma><data>25/10/2020 17:08:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/10/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Francesco Gaudieri,	Presidente</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Consigliere</h:div><h:div>Viviana Lenzi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’accertamento della illegittimità </h:div><h:div>del silenzio – rifiuto formatosi  sulla  richiesta di permesso di costruire trasmessa  al  protocollo generale del Comune di Gricignano di Aversa  al n. 2792 del 13.03.2019, nonché, ex art. 117 co.3 C.P.A., per la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia;</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 8 del 2020, proposto da </h:div><h:div>Progetto Gricignano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Brigida n. 39; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Lauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gricignano di Aversa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Considerato che:</h:div><h:div>- in data 13.03.2019, la società ricorrente inoltrava (con istanza prot. n. 2792) al Comune di Gricignano di Aversa, richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di alloggi residenziali;</h:div><h:div>- all’esito della disposta integrazione documentale, il Comune non si pronunciava sull’istanza nei termini di cui l’art. 20 del D.P.R. 380/01; </h:div><h:div>- in data 19/2/2020 il Comune intimato versava in atti comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis l. 241/90 emessa in data 21/1/2020, rappresentando che: a) la ricorrente non aveva titolo a richiedere il Permesso di Costruire in quanto come da nota prot. n. 13081 del 08.11.19 del Consorzio per Gricignano, la stessa non è consorziata. Pertanto ai sensi dello statuto lo scopo consortile è l’esecuzione in regime di concessione di tutto quanto occorrente per l’attuazione del programma costruttivi ex art. 51 L.n. 865/71; b) la destinazione d’uso commerciale indicata nella richiesta di rilascio del Permesso di Costruire non è prevista nel programma costruttivo ex art. 51 della l.n. 865/71 dell’ente; c) il programma costruttivo ex art. 51 l.n. 865/71, approvato con deliberazione di C.C. n. 7/94 risulta attualmente non vigente; d) il presupposto per la concessione di volumetria era subordinato alla effettiva realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie che, nel caso di specie, non erano ancora state realizzate; </h:div><h:div>- parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, non potendo il procedimento ritenersi concluso; </h:div><h:div>rilevato che:</h:div><h:div>l’inerzia fin qui tenuta dal Comune di Gricignano d’Aversa è illegittima in quanto viola l’obbligo della p.a. di definire il procedimento amministrativo avviato ad impulso di parte - nella specie avente ad oggetto un interesse pretensivo - mediante l’adozione, nei termini, di un provvedimento espresso e motivato (art. 2 e ss. l. n. 241/90); </h:div><h:div>il preavviso di diniego costituisce – infatti - un atto meramente procedimentale, non idoneo a soddisfare l’interesse della ricorrente ad una definitiva risposta alla sua istanza, connessa ad un interesse sostanziale all’esercizio dello <corsivo>ius aedificandi</corsivo>; </h:div><h:div>la sussistenza dell’obbligo in questione non è messa in dubbio dal meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 20 D.P.R. n. 380/2001; </h:div><h:div>- in base a costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, “<corsivo>Il fatto che l'effetto autorizzatorio discenda in modo diretto ed immediato dal silenzio - assenso, ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380 del 2001, non è incompatibile con il rilievo dell'obbligo a carico dell'Amministrazione di provvedere alla formazione del titolo autorizzatorio documentale, eventualmente utilizzabile nei rapporti con i soggetti terzi, oltre che nei riguardi dello stesso soggetto pubblico</corsivo>” (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 01/08/2019, n. 10227; id. II, 05/02/2019, n. 1461, T.A.R Campania, Salerno, sez. II, sent. 7/11/19 n. 1936 e questa sezione, sent. 3/10/19 n. 4711);</h:div><h:div>- la circostanza agitata dalla difesa comunale secondo cui la ricorrente società “non è titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva che le consente di chiedere il permesso di costruire” è questione che attiene ai presupposti per il rilascio del titolo e non alla legittimazione processuale della società rispetto all’azione intentata;</h:div><h:div>- conclusivamente, deve ritenersi sussistente l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere con una determinazione espressa (favorevole o meno) sull’istanza della ricorrente; </h:div><h:div> - il ricorso va, quindi, accolto e per l'effetto deve essere ordinato al Comune di Gricignano d’Aversa di provvedere sull'istanza presentata dalla società ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore; </h:div><h:div>- va nominato, sin da ora, un Commissario ad acta, affinché provveda nell'ipotesi di ulteriore inadempienza dell'amministrazione comunale intimata all'obbligo di cui sopra, nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Settore, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inadempienza dell'amministrazione comunale, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari del Comune di Gricignano d’Aversa; l'onere del compenso al Commissario ad acta viene posto, sin da ora, a carico dell'amministrazione comunale intimata e verrà liquidato ad avvenuto espletamento dell'incarico, dietro presentazione di documentata e quantificata richiesta;</h:div><h:div>- le spese seguono la soccombenza;</h:div><h:div>- va disposta ex art. 2 comma 8 della legge n. 241 del 1990, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la sua trasmissione in via telematica alla Corte dei Conti;</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:</h:div><h:div>-	ordina al Comune di Gricignano d’Aversa di provvedere sull'istanza prot.n. 2492/2019, presentata dalla ricorrente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;</h:div><h:div>-	nomina, fin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, Commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta o un suo delegato il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, previo accertamento della perdurante inottemperanza, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari della prefata amministrazione;</h:div><h:div>-	pone a carico del Comune di Gricignano d’Aversa l’eventuale compenso del predetto Commissario ad acta; </h:div><h:div>-	condanna il Comune di Gricignano d’Aversa alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge e rifusione del C.U.</h:div><h:div> - manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Corte dei Conti al passaggio in giudicato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Viviana Lenzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>