<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20190454220240208192634019" id="20190454220240208192634019" modello="3" modifica="08/02/2024 20:16:40" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="04542"/><fascicolo anno="2024" n="00998"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190454220240208192634019.xml</file><wordfile>20190454220240208192634019.docm</wordfile><ricorso NRG="201904542">201904542\201904542.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\648 Paolo Passoni\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>angela fontana</firma><data>08/02/2024 20:16:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Passoni,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Maria Bucchi,	Consigliere</h:div><h:div>Angela Fontana,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) dell’ordinanza contraddistinta dal n. -OMISSIS- del 22.08.2019, emessa dal Comandante della Polizia</h:div><h:div>Municipale del Comune di Forio;</h:div><h:div>b) di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4542 del 2019, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- Sas di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Michelangelo Morgera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Forio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>di -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Cenatiempo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 dicembre 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente impugna l’ordinanza in epigrafe con la quale è stato dato un nuovo ordinamento della sosta nella via I Trav. Baiola, con disposizioni riguardanti le aree su cui la sosta può essere effettuata ed i relativi orari.</h:div><h:div>Essa rappresenta di essere titolare di un esercizio commerciale per il quale si rende necessario procedere allo scarico delle merci per mezzo di mezzi di notevoli dimensioni e che l’area di sosta, come individuata nella ordinanza impugnata, provocherebbe disagio e rallentamento nella detta operazione.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché in contrasto con quanto previsto dall’art. 7, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 285/1992, il quale, regolamentando la circolazione nei centri abitati, prevede che i comuni, con ordinanza del sindaco, possono: “prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose”.</h:div><h:div>Orbene, secondo la prospettiva della ricorrente la previgente regolamentazione della sosta era più funzionale alle esigenze del traffico e della utilità della sua azienda.</h:div><h:div>Specifica che i veicoli dei fornitori del supermercato da lei gestito sono nella maggior parte dei casi veicoli di categoria N2 e N3, e quindi di notevoli dimensioni.</h:div><h:div>Essi, prima della adozione dell’ordinanza impugnata, potevano essere parcheggiati in detta area senza invadere la carreggiata, e quindi non intralciando la circolazione stradale; potevano sostare in un tratto della carreggiata in cui sono assenti civici e/o passi carrabili; i conducenti potevano agevolmente manovrare detti veicoli per immettersi nuovamente sull’arteria principale denominata via Baiola.</h:div><h:div>Viceversa, l’area di carico e scarico merci, istituita con l’impugnata ordinanza n. -OMISSIS- e riportata nell’allegato C della relazione tecnica del Geom. -OMISSIS-, sarebbe inidonea alla sosta dei veicoli dei fornitori.</h:div><h:div>Infine, secondo la ricorrente, la motivazione dell’ordinanza sarebbe apodittica ed apparente.</h:div><h:div>Si è costituito in difesa il Comune di Forio.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Secondo la consolidata giurisprudenza in materia di circolazione stradale e tutela della sicurezza e della viabilità la legge attribuisce all'ente locale un'ampia discrezionalità amministrativa, confinante con valutazioni politiche, che connota l'esercizio del relativo potere e che consente l'adozione di tali provvedimenti con minimi oneri motivazionali e senza l'espletamento di particolari attività istruttorie (cfr. Cons. Stato, V, 21 ottobre 2019, n. 7129).</h:div><h:div>Tanto premesso, nel caso di specie dalla motivazione dall’ordinanza impugnata e dalla pregressa istruttoria svolta emerge che l’Amministrazione comunale – come si evince dagli atti depositati dal Comune- ha considerato le caratteristiche della strada, la tipologia di traffico sulla stessa insistente e che nel bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti – conformazione angusta della via in questione, con insussistenza di sufficienti zone di sosta per tutta l’utenza e pericolo per la collettività– la soluzione adottata fosse l’unica idonea a contemperare tutte le esigenze.</h:div><h:div>Ne discende che non sono fondate né le censure con le quali la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria, né quelle con le quali si duole della carenza di motivazione.</h:div><h:div>Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/12/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Esposito Chiara</h:div><h:div>Angela Fontana</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>