<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190372020230416205936781" descrizione="SOVV- RIG- manca autorizz paes" gruppo="20190372020230416205936781" modifica="4/17/2023 7:15:36 PM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Parrocchia di San Sossio L.M." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="03720"/><fascicolo anno="2023" n="02422"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190372020230416205936781.xml</file><wordfile>20190372020230416205936781.docm</wordfile><ricorso NRG="201903720">201903720\201903720.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\979 Anna Pappalardo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>maria barbara cavallo</firma><data>17/04/2023 19:15:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Anna Pappalardo,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Dell'Olio,	Consigliere</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) del Decreto dirigenziale n. 256 del 12.7.2019 della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo, con cui la Regione Campania ha approvato l’elenco delle istanze di finanziamento non ammesse a valutazione di merito e la graduatoria finale di cui alla tipologia di intervento 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”, nell’ambito dell’attuazione dell’Asse 6 del Por Campania Fesr 2014 – 2020 della Regione Campania; </h:div><h:div>b) del verbale della Commissione nominata con DD n. 223 in data 4.10.2018, non comunicato alla ricorrente; </h:div><h:div>c) dell’esisto della valutazione con cui la Commissione ha definito l’inammissibilità della richiesta di contributo;</h:div><h:div>d) ove e per quanto occorra, di tutti gli atti connessi, preordinati e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi e dei diritti di parte ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3720 del 2019, proposto da Parrocchia di San Sossio L.M., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 19; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Campania, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici in Napoli, via Santa Lucia 81; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Maddaloni, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Maddaloni;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. 1711/2019;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con ricorso notificato il 19.9.2019, la Parrocchia di San Sossio ha impugnato il diniego di finanziamento richiesto con istanza n. 2018.0588470 del 20.9.2018, relativa ad un intervento di il restauro conservativo del prospetto principale della chiesa di San Sossio, sita nel Comune di Frattamaggiore, sulla base dell’Avviso pubblico di attuazione dell’azione 6.8.3 dell’asse 6 Por Fesr 2014-2020 “Per la selezione e finanziamento di interventi finalizzati alla riqualificazione ai fini del recupero e/o alla messa in sicurezza dei Santuari della Campania” (d.d. n. 199 del 30.7.2018).</h:div><h:div>Il paragrafo 2 dell’art. 1 del bando, nel descrivere la tipologia di intervento finanziabile, prevedeva testualmente: “interventi di riqualificazione ai fini del recupero, messa in sicurezza del patrimonio dei luoghi di culto “santuariali” presente in ambito regionale finalizzati alla conservazione e all’adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico anche adottando soluzioni di efficientamento energetico e di messa in sicurezza da rischio sismico, ove il caso.”</h:div><h:div>Nonostante la richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 6, co. 1 let. b L. 241/90, inoltrata dall’Amministrazione con nota prot. n. 2019. 0189814 del 25.3.2019, rilevando che, in sede di attività istruttoria, erano state evidenziate irregolarità in relazione agli artt. 6.4.8 e 6.4.9 dell’avviso, e nonostante le successive risposte fornite, la domanda della Parrocchia è stata respinta in via definitiva per la presenza di una causa di esclusone di cui al punto 6.4.8 del bando. </h:div><h:div>2. Il ricorso avverso il diniego è stato affidato ad un’unica complessa censura:</h:div><h:div>I - <corsivo>violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6.4.8 della lex specialis. Violazione delle norme sul soccorso istruttorio. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione.</corsivo></h:div><h:div>La parte contesta quanto affermato dalla Regione, ossia la violazione del par. 6.4.8. del bando, il quale prevede che la domanda di finanziamento contenga “copie, rese conformi dal Legale rappresentante dell’Ente proponente, ai sensi e nelle forme previste dal DPR 445/2000, di tutti i pareri e/o autorizzazioni prescritti per la realizzazione delle opere di cui alla proposta progettuale.</h:div><h:div>Inoltre, censura il travisamento dei fatti, nonchè la carenza di istruttoria, non avendo la Regione preso in considerazione le risultanze fattuali emerse non solo in sede partecipativa, ma anche nella fase istruttoria all’esito della trasmissione dei chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90.</h:div><h:div>3. Si è costituita la Regione Campania, rilevando che delle contestazioni iniziali (motivi di esclusione per contrasto con gli artt. 6.4.8 e 6.4.9 dell'avviso) a seguito del soccorso istruttorio, ha “sanato” soltanto i rilievi relativi al punto 6.4.9 ma non anche quelli relativi al punto 6.4.8 avendo semplicemente ritrasmesso copia dei documenti già inviati in precedenza, senza superare i motivi di illegittimità evidenziati.</h:div><h:div>In particolare, risultano inidonei allo scopo i nulla osta rilasciati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio - prot. n. 24949 del 21 settembre 2006 e prot. n. 29646 del 21 novembre 2006 – relativi, rispettivamente, ad interventi di manutenzione e restauro da eseguirsi all’interno della chiesa e ai lavori di manutenzione ordinaria al prospetto principale con prescrizioni, trattandosi di titoli inefficaci, ai sensi del comma 4, art. 146 D.L.vo 42/2004, mancando l’autorizzazione paesaggistica.</h:div><h:div>Non risulterebbe neppure il necessario titolo autorizzativo rilasciato o richiesto al Comune di Frattamaggiore (permesso di costruire o scia) pure indispensabile ai fini della cantierabilità dell’intervento proposto.</h:div><h:div>Questo renderebbe il ricorso privo di interesse ab origine, ma comunque da respingere.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 1711/2019, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>5. Si è costituito il Comune di Maddaloni, controinteressato, avendo interesse ad ottenere il finanziamento per alcune sue opere restaurabili site in territorio comunale.</h:div><h:div>6. Con successive memorie, la Parrocchia ricorrente ha ribadito le proprie ragioni e all’udienza del 17.5.2022 ha confermato di avere interesse alla decisione del ricorso.</h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 4.4.2023, senza che sia stata svolta altra attività processuale, la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>8.Il Collegio non rileva motivi o nuovi elementi documentali per discostarsi dalla motivazione già espressa in sede cautelare.</h:div><h:div>A fronte del soccorso istruttorio del quale la Parrocchia ha beneficiato, essa non ha dimostrato l’effettiva cantierabilità (alias, realizzabilità delle opere per le quali era stato chiesto il finanziamento) disattendendo quanto previsto al par. 6.4.8. Dell’Avviso pubblico, che prevedeva l’allegazione dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere di cui al progetto.</h:div><h:div>Orbene, a seguito della richiesta di chiarimenti, la ricorrente si è limitata a riprodurre la documentazione già fornita, senza allegare (come indicato dalla difesa regionale con riferimento alle risultanze dell’istruttoria):</h:div><h:div>a) un valido assenso paesaggistico (risultando inefficaci per il decorso del periodo di cinque anni, ex art. 146 co. 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, i nullaosta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. n. 24949 del 21/9/2006 e n. 29646 del 21/11/2006, per la manutenzione e il restauro all’interno della chiesa e al prospetto principale con prescrizioni);</h:div><h:div>b) il titolo edilizio rilasciato o richiesto al Comune di Frattamaggiore, ovvero la s.c.i.a. presentata per eseguire i lavori;</h:div><h:div>In ragione di ciò, la ricorrente risulta priva “di tutti i pareri e/o autorizzazioni prescritti per la realizzazione delle opere di cui alla proposta progettuale” (art. 6, par. 4.8 dell’avviso), cosicché la sua domanda si palesa inammissibile con riferimento alla specifica previsione dell’art. 4.1. dell’avviso, concernente esclusivamente le istanze “dotate di progettazioni esecutive cantierabili ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”.</h:div><h:div>9. Anche dopo il rigetto dell’istanza cautelare, la ricorrente non ha fornito alcun contributo documentale volto a mutare le conclusioni cui il Collegio era già pervenuto, peraltro rafforzate dalla costituzione del Comune di Maddaloni.</h:div><h:div>Il ricorso va quindi respinto, con condanna alle spese della ricorrente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna Parrocchia di San Sossio L.M. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Maddaloni e della regione Campania che liquida in euro 1500,00 cadauna oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pongione</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>