<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190356420230605151404977" descrizione="" gruppo="20190356420230605151404977" modifica="09/06/2023 10:22:28" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="03564"/><fascicolo anno="2023" n="03578"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190356420230605151404977.xml</file><wordfile>20190356420230605151404977.docm</wordfile><ricorso NRG="201903564">201903564\201903564.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 6\2019\201903564\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>09/06/2023 10:22:28</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Abbruzzese</firma><data>09/06/2023 10:22:28</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Abbruzzese,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Fabio Maffei,	Primo Referendario</h:div><h:div>Daria Valletta,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>IN PARTE QUA:</h:div><h:div> 1) della deliberazione della Commissione Straordinaria del Comune di Crispano n. 66 del 18/5/2019, di approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC);</h:div><h:div> 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare gli atti dell'istruttoria che ha preceduto la delibera n. 66/2019, tra cui la scheda della “unità minima di intervento n. 41”, l'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione, le deliberazioni della medesima Commissione Straordinaria n. 111 del 31/10/2018 (adozione del PUC), n. 7 del 28/1/2019 (esame osservazioni) e n. 64 del 17/5/2019 (presa d'atto PUC adeguato ai pareri delle amministrazioni competenti).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3564 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Giuseppe Capasso, Paola Capasso, Tommaso Capasso, Innocenzo Russo, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Monte di Dio, 66; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Citta Metropolitana di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Viviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Campania, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Campania, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Asl 107 - Napoli 2 Nord, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica e Belle Arti Area Metropolitana Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Crispano, della Città Metropolitana di Napoli, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologica e Belle Arti Area Metropolitana Napoli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 maggio 2023 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato, per la parte di interesse, la deliberazione n. 66 del 18.05.2019, pubblicata sul B.U.R.C. in data 3.06.2019, con cui la Commissione Straordinaria del Comune di Crispano ha approvato il nuovo P.U.C..</h:div><h:div>I ricorrenti esponevano di essere proprietari di immobili ubicati in Crispano, Vico Capasso, Piazza Falcone e Borsellino, via Cardito (in catasto al f. 4, p.lle 377, 278, 379, 725 e 305), che il nuovo Piano aveva inserito in Centro Storico ZTO A, sub-zona A1 conservativa, regolata dagli artt. 37 e 38 delle Norme di Attuazione (NTA) e dalla scheda della Unità Minima di Intervento n. 41 (UMI  41), relativa anche ad altre proprietà.</h:div><h:div>Secondo l’art. 37 delle NTA, “La ZTO A è suddivisa in unità minime di intervento ciascuna delle quali corrisponde ad un tipo edilizio. Non è consentito rilasciare titoli abilitativi per parti dell’unità minima di intervento. Il permesso di costruire deve coinvolgere l’intera unità minima d’intervento. I tipi d’intervento consentiti sono stabiliti per ciascuna unità minima d’intervento come rappresentate negli elaborati UMI.”; il successivo art. 38 delle NTA prevede, poi, quale modalità di attuazione, l’intervento diretto.</h:div><h:div>I ricorrenti avevano presentato osservazioni al piano (prot. N. 360 del 10.1.2019) evidenziando che l’Unità Minima 41 era composta di vari edifici, con proprietà differenziate, di diversa tipologia e destinazione; l’intervento diretto, previsto unicamente per l’intera unità e non per parti, si appalesava, dunque, secondo la prospettazione ricorsuale, del tutto inattuabile; si proponeva pertanto di modificare le NTA, consentendo l’intervento per parti, ovvero di ridefinire la UMI, tenendo conto del concreto stato dei luoghi.</h:div><h:div>Le osservazioni, tuttavia, erano respinte e il piano approvato conformemente alla versione contestata.</h:div><h:div>Da qui il ricorso che deduce violazione di legge ed eccesso di potere, posto che le impugnate previsioni fanno obbligo ai proprietari di presentare un progetto unitario per l’intera UMI con il coinvolgimento di tutti i proprietari; il progetto unitario richiesto concreta uno strumento atipico non previsto dalla L.R. 6/2004, imponendo vincoli procedimentali in assenza di previsione di piani attuativi e di comparti edificatori; la stessa motivazione del rigetto delle osservazioni, nella parte in cui ammette gli interventi singoli senza modificare le disposizioni di piano con questa confliggenti, è perplessa e contraddittoria.</h:div><h:div>Chiedevano l’annullamento dell’atto impugnato in parte de qua.</h:div><h:div>Si costituiva la Città Metropolitana, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva:</h:div><h:div>Si costituiva, altresì, il Comune di Crispano che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile e infondato.</h:div><h:div>Le parti depositavano memorie e documentazione.</h:div><h:div>All’esito della udienza del 25 maggio 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>E’ contestata la legittimità degli atti con i quali il Comune di Crispano ha approvato il nuovo P.U.C. nella parte in cui obbliga i ricorrenti, proprietari di aree comprese  in ZTO A, Sub-zona A1 conservativa, al rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 37 e 38 delle NTA e della Scheda della Unità minima di intervento n. 41; segnatamente, oggetto dell’impugnazione è l’art. 37 delle dette NTA, che testualmente prescrive: “La ZTO A è suddivisa in unità minime di intervento ciascuna delle quali corrisponde ad un tipo edilizio. Non è consentito rilasciare titoli abilitativi per parti dell’unità minima di intervento. Il permesso di costruire deve coinvolgere l’intera unità minima d’intervento. I tipi d’intervento consentiti sono stabiliti per ciascuna unità minima d’intervento come rappresentate negli elaborati UMI.”; tanto in considerazione del successivo art. 38 delle NTA il quale prevede, quale modalità di attuazione, l’intervento diretto.</h:div><h:div>Secondo i ricorrenti, dunque, sarebbe consentito unicamente un intervento unitario per tutti i proprietari di immobili compresi nella UMI, aventi diversa destinazione d’uso e diverso stato di conservazione, che, in assenza di previsione di piano attuativo (ovvero di comparto edilizio), sarebbe nella sostanza inattuabile, in ragione della estrema parcellizzazione proprietaria.</h:div><h:div>Può prescindersi dalle eccezioni di rito (anche di inammissibilità del ricorso) formulate da parte resistente, stante l’infondatezza del gravame.</h:div><h:div>Giova richiamare, sinteticamente, i principali approdi della giurisprudenza amministrativa sul tema in oggetto.</h:div><h:div>Come noto, le scelte di politica urbanistica, espresse negli strumenti generali di pianificazione, si caratterizzano per la loro ampia discrezionalità in ordine ai tempi e alle modalità di intervento sul territorio e in ordine alla destinazione di singole aree, in funzione delle concrete possibilità operative che solo l'Amministrazione è in grado di accertare e che, pertanto, non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o insussistenza dei presupposti; ciò al fine di evitare un indebito sconfinamento del G.A. nel c.d. merito amministrativo. Le scelte pianificatorie operate dall'Amministrazione costituiscono, infatti, apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto, o abnormi illogicità, ovvero arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza, in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare.</h:div><h:div>Nello stesso ambito di lata discrezionalità si pongono, poi, le scelte in ordine alle “modalità quali-quantitative degli interventi”, anche nel senso di “limitare la portata di questi ultimi in termini di impatto sull’intero impianto urbanistico, tanto più quando il singolo intervento (…) si inserisca in un piano inteso al risanamento di un contesto urbano secondo linee filologiche di recupero dei caratteri storico-architettonici, anche al fine di ripristinare un armonico sviluppo di una più ampia schiera edilizia (cfr. TAR Campania, Napoli, II, n. 124/2022).</h:div><h:div>Nel caso di specie, come si legge nella scheda della UMI 41 (all.001 alla produzione di parte resistente in data 14 aprile 2023), “l’unità minima è costituita da uno degli edifici storici più emblematici di Crispano ovvero la Tenuta Capasso, la quale rappresenta in modo autentico la tipologia storica della corte contadina la quale riesce a mantenere ancora il suo splendore e la sua originalità nonostante sia stato alterato nel corso degli anni. Nella parte retrostante è presente uno dei giardini privati più importanti del centro storico che vige in uno stato di degrado e abbandono”.</h:div><h:div>Coerentemente con tali premesse di fatto, era indicato quale obiettivo la tutela e conservazione degli elementi di valore architettonico e tipo-morfologico e, quali interventi ammessi, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia.</h:div><h:div>Orbene, ritiene il Collegio che le doglianze articolate non possono trovare condivisione.</h:div><h:div>Il Comune ha inteso regolamentare gli interventi edilizi ammissibili in un contesto (la individuata UMI 41), intendendo preservare lo stato di fatto, tuttora apprezzabile in termini di valore storico e architettonico, e tanto ha fatto non già limitando le facoltà dei proprietari (che, come si legge nel rigetto delle osservazioni presentate, ben sono facultati all’intervento singolo), ma regimentandole conformemente alle regole proprie dell’UMI.</h:div><h:div>Che, per quanto sopra detto, come desumibile testualmente dalle richiamate disposizioni, lette in combinato, consente interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia in via diretta ed autonoma, ma obbliga, per gli interventi “pesanti” (permesso di costruire), al coinvolgimento dell’intera unità minima d’intervento.</h:div><h:div>Tanto è reso palese dalla espressa indicazione, nelle NTA, all’art. 37, al solo “permesso di costruire” come titolo necessitante di coinvolgimento unitario, il che giustifica l’interpretazione riduttiva offerta dalla difesa del resistente alla locuzione “titoli abilitativi”, contenuta nella prima parte dell’articolo.</h:div><h:div>Dal combinato disposto delle NTA (artt. 37 e 38), come spiegato nel rigetto delle osservazioni, è dunque possibile trarre un significato (possibilità di intervento unitario diretto, ove limitato alla manutenzione e alla ristrutturazione edilizia; necessità di coinvolgimento dell’intera UMI per interventi richiedenti il permesso di costruire) coerente con le premesse del piano e del tutto ragionevole attesa la ratio espressa di tutela.</h:div><h:div>Non senza ribadire, come già affermato da questo TAR e sopra già evidenziato, che sono rimesse all’ampia discrezionalità del Comune le scelte in ordine alle “modalità quali-quantitative degli interventi”, anche nel senso di “limitare la portata di questi ultimi in termini di impatto sull’intero impianto urbanistico, tanto più quando il singolo intervento (…) si inserisca in un piano inteso al risanamento di un contesto urbano secondo linee filologiche di recupero dei caratteri storico-architettonici, anche al fine di ripristinare un armonico sviluppo di una più ampia schiera edilizia (cfr. TAR Campania, Napoli, II, n. 124/2022, non fatta oggetto di appello e relativa, peraltro, ad un caso riferito allo stesso PUC e alla diversa UMI 40). </h:div><h:div>Il ricorso va dunque respinto.</h:div><h:div>La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese inter partes.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – NAPOLI (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott.ssa Guendalina Capuano</h:div><h:div>Maria Abbruzzese</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>