<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190307420191112201452819" descrizione="APP - COMPROVA IRRITUALE - CARATT OFFERTA TECNICA - TERMINE BREVE - ACC - SP" gruppo="20190307420191112201452819" modifica="11/23/2019 6:57:18 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="03074"/><fascicolo anno="2019" n="05567"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190307420191112201452819.xml</file><wordfile>20190307420191112201452819.docm</wordfile><ricorso NRG="201903074">201903074\201903074.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 4\2019\201903074\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>pierina biancofiore</firma><data>23/11/2019 18:57:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ida Raiola</firma><data>15/11/2019 11:48:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/11/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierina Biancofiore,	Presidente</h:div><h:div>Ida Raiola,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Cestaro,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1.del provvedimento di esclusione della ricorrente prot.n.ACQU.04373_CIRAPOO- 19-448 dell’08/07/2019 succ. ric., dalla procedura negoziata ex art.36 co.II lett.b) d.lgs. n.50/16 per l’affidamento del servizio di elaborazione di cedolini paga Cira Scpa – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIG 7943846D16); </h:div><h:div>2.degli atti ad esso presupposti e/o richiamati, ivi compresa la nota di richiesta di informazioni del 28/06/2019 succ. ric. Inviata dal Cira Scpa – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali; </h:div><h:div>3.degli atti di gara, ivi compresi i verbali della Commissione, nella parte in cui hanno escluso e/o non hanno aggiudicato la gara alla ricorrente e/o del provvedimento di aggiudicazione definitivo, ancorché ignoto e mai comunicato; </h:div><h:div>4.ove occorra, della lettera d’invito del 17.06.2019, del disciplinare di gara e/o del bando di gara per manifestazione di interessi del 23.05.2019 e/o della specifica DTS-19-0595 rev.1, laddove interpretati nel senso della esclusione del concorrente per le ragioni descritte nel provvedimento impugnato sub a); </h:div><h:div>e</h:div><h:div>per la declaratoria</h:div><h:div>di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il subentro della ricorrente e/o per il risarcimento in via specifica</h:div><h:div>e,</h:div><h:div>in via gradata, per il risarcimento dei danni</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3074 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Cafasso &amp; Figli Stp S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Cira Scpa – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Imperlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso il suo studio in Napoli alla via Cilea n.171;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cira Scpa – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>RILEVATO che:</h:div><h:div>-con ricorso notificato in data 22/07/2019 e depositato in pari data, la società ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere;</h:div><h:div>-l’impugnativa concerne la procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Elaborazione Paga e connessi e conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili dei dipendenti del Centro Italiano Ricerche Aereospaziali S.C.P.A (d’ora in poi, Cira), avviata da questo con avviso per manifestazione di interesse del 15/05/2019;</h:div><h:div>-la ricorrente lamenta, in particolare, la erroneità della determinazione amministrativa di esclusione motivata sulla circostanza che essa istante non avrebbe riscontrato nel termine assegnato (02/07/2019 ore 17) la richiesta di comprova delle caratteristiche tecniche richieste nell’allegato A.5 della documentazione di gara ovvero l’attitudine a svolgere “attività analoga interfacciata con il sistema OneService del cliente finale, ovvero un accordo con ADP OUTSOURCING ITALIA che dimostri la possibilità di leggere e scrivere dati nel sistema di altri clienti, nella fattispecie il Cira” e, in ogni caso, non avrebbe fornito l’evidenza richiesta (possibilità del sistema offerto di: 1.leggere e scrivere i dati in modo autonomo nel sistema del Cira; 2. trasferire autonomamente le elaborazioni nel sistema OneService licenziato ADP al Cira), ma reso esclusivamente una “dichiarazione di potenziale applicabilità, ma solo a seguito dello sviluppo di specifiche personalizzazioni della disponibilità delle quali non è fornita alcuna evidenza da parte del ricorrente”, in asserito contrasto con quanto richiesto al par.2.1. della specifica tecnica;</h:div><h:div>-il Cira si costituiva in resistenza, articolando puntuali difese;</h:div><h:div>-l’istanza cautelare di sospensiva è stata accolta, dapprima con decreto monocratico presidenziale del 25/07/2019 e, successivamente, con ordinanza del 12/09/2019 n.1444;</h:div><h:div>-all’udienza pubblica del 23 ottobre 2019, la causa è passata in decisione;</h:div><h:div>CONSIDERATO che:</h:div><h:div>-trattandosi di impugnativa avverso un provvedimento di esclusione da un procedimento di gara per l’affidamento di un appalto di servizi, la presente sentenza deve essere redatta nella forma della decisione semplificata (art.120, comma 6, c.p.a.);</h:div><h:div>RITENUTO che:</h:div><h:div>-le allegazioni attoree meritino condivisione, come già osservato dal Collegio in sede di delibazione dell’istanza cautelare, risultando le stesse coerenti con i principi di massima partecipazione e di piena concorrenza che devono ispirare la condotta delle stazioni appaltanti in sede di procedura di gara, anche con riguardo alle interpretazioni delle clausole della lex specialis (Cons. Stato, sez. V, 14/05/2018 n.2853; TAR Puglia, Bari, sez. I, 05/07/2018 n. 978;TAR Firenze, sez. III, 05/04/2018 n.476; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23712/2017 n. 2476; cfr. i recenti arresti giurisprudenziali sul principio di equivalenza di cui all’art.68 .lgs. n. 50/2016: Cons. Stato, sez. III, 18/09/2019, n.6212; TAR Milano, sez. II, 16/09/2019, n.1992);</h:div><h:div>- l’assegnazione di un termine assai breve all’impresa concorrente (di fatto, circa due giorni lavorativi, tenuto conto del fine settimana intercorso tra la richiesta del 28 giugno 2019 e la scadenza del termine assegnato, 2 luglio 2019 ore 17), perché, prima dell’aggiudicazione, fornisse la comprova di determinate caratteristiche proprie dell’offerta tecnica, peraltro già oggetto di specifica dichiarazione secondo le regole dettate dalla lex specialis (requisito dell’interfacciabalità dell’attività di porre in essere con il sistema One-service “ovvero un accordo con ADP OUTSOURCING ITALIA che dimostri la possibilità di leggere e scrivere dati nel sistema di altri clienti, nella fattispecie il Cira”, di cui alla specifica dichiarazione dell’allegato A5), contrasti la ratio immanente alla disciplina degli appalti pubblici ispirato al <corsivo>favor partecipationis</corsivo> e, conseguentemente;</h:div><h:div>-la disciplina in parola sia preclusiva di qualsivoglia ingiustificato e incongruo aggravamento degli adempimenti documentali già richiesti al concorrente dalla disciplina di gara;</h:div><h:div>-l’assegnazione del termine in parola, in ragione della indicata eccessiva brevità e per le concrete modalità del suo decorso anche in giorni non lavorativi, sia, perciò, in contrasto con la previsione di cui all’art.83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 (disposizione peraltro non applicabile agli elementi “afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica”) e, tenuto conto della fase di gara in cui la richiesta di comprova è stata formulata dalla stazione appaltante, non sia neppure riconducibile alla cd. verifica dei requisiti, che si svolge dopo l’avvenuta aggiudicazione (art.32, comma ,7 d.lg. n. 50/2016);</h:div><h:div>-la disposta esclusione non rientri, inoltre, in nessuna delle fattispecie previste dall’art.80 d.lgs. n.50/2016;</h:div><h:div>-sia fondata, infine, su aspetti dell’offerta tecnica che, alternativamente, avrebbe dovuto essere considerati, avendo reso l’impresa concorrente tutte le dichiarazioni prescritte dalla lex specialis, in sede di valutazione del contenuto dell’offerta, senza comportare l’esclusione della stessa, o in sede di esecuzione del servizio, laddove fosse insorta l’esigenza di uno specifico adeguamento e sviluppo del software, i cui costi sarebbero rimasti a carico dell’impresa aggiudicataria;</h:div><h:div>-il ricorso vada, perciò, accolto, quanto all’azione impugnatoria in esso dispiegata;</h:div><h:div>-debba, invece, essere disattesa la domanda di risarcimento del danno, peraltro genericamente formulata, in mancanza di riscontri probatori circa il pregiudizio lamentato e tenuto conto della tutela tempestivamente accordata in sede cautelare;</h:div><h:div>-le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, debbano seguire la soccombenza</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</h:div><h:div>a)accoglie il ricorso termini precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;</h:div><h:div>b)condanna parte resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €.3.000,00# (euro tremila/00#), oltre IVA e CPA come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Trematerra Massimiliano</h:div><h:div>Ida Raiola</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>