<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190214420230630160636632" descrizione="" gruppo="20190214420230630160636632" modifica="01/07/2023 10:55:51" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Mariateresa Mingardi" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="02144"/><fascicolo anno="2023" n="03964"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.7:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190214420230630160636632.xml</file><wordfile>20190214420230630160636632.docm</wordfile><ricorso NRG="201902144">201902144\201902144.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\992 Gianluca Di Vita\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Gianluca Di Vita</firma><data>30/06/2023 17:37:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Giardino</firma><data>30/06/2023 16:19:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Di Vita,	Presidente FF</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Giardino,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell’ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica della Città di Vico Equense n. 34 del 15.2.2019, successivamente notificata, con la quale è stata ingiunta la demolizione di taluni interventi realizzati presso l’abitazione in Vico Equense alla via S. Vito n. 25;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compreso il rapporto tecnico n. 16275/2018.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Mariateresa Mingardi, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Starace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso ritualmente notificato MINGARDI Mariateresa, premesso di essere proprietaria, in virtù di atto per notar De Cesare rep. 3461 del 24.6.1996, di un piccolo fabbricato, sito nel Comune di Vico Equense alla via San Vito n. 25, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica della Città di Vico Equense n. 34 del 15/2/2019, con la quale è stata ingiunta la demolizione di talune opere realizzate nel suddetto immobile, nonché di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti, ivi compreso il rapporto tecnico n. 16275/2018.</h:div><h:div>A seguito di accertamento tecnico n. 16275 del 7.5.2018 veniva constatata presso l’immobile di cui innanzi la realizzazione di opere abusive in assenza di titoli edilizi ed ambientali. Con ordinanza n. 132 del 4.6.2018, il Comune di Vico Equense ordinava alla ricorrente la sospensione dei lavori, qualora in corso. Successivamente il Comune adottava il provvedimento impugnato con cui ordinava alla ricorrente, “<corsivo>la demolizione delle opere abusive sopra dettagliatamente descritte e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e spesa dei soggetti sopra indicati entro e non oltre 90 (novanta) giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento …</corsivo>”.</h:div><h:div>Il ricorso è affidato alla denuncia di cinque articolate doglianze con cui si deduce:</h:div><h:div>“<corsivo>1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 22, 27, 31 e 33 D.P.R. 380/2001. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Violazione dell’art. 45 del Regolamento Edilizio del Comune di Vico Equense. Violazione della L.R. 27.6.1987 n. 35. Violazione della L.R. 28.11.2001 n. 19. Violazione del principio di tipicità e tassatività. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Erronea percezione dei presupposti di fatto. Difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) Violazione degli artt. 3 e 7 L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. Violazione del T.U. n. 380/2001. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Omessa comparazione dei contrapposti interessi. Violazione del legittimo affidamento. Violazione del giusto procedimento di legge.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 D.P.R. 380/2001.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 31, 33, 34 e 37 D.P.R. n. 380/2001.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del T.U. 6/6/2001 n. 380 e succ. mod. ed integ. Violazione dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004. Violazione dell’art. 7 della L. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere sotto molteplici profili. Difetto di istruttoria e dei presupposti</corsivo>”.</h:div><h:div>Si è costituito in resistenza al ricorso il Comune di Vico Equense instando per il suo rigetto in quanto irricevibile per tardività e, comunque, privo di merito di fondatezza.</h:div><h:div>All’udienza pubblica di smaltimento arretrato del 22 giugno 2023, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div><h:div>2. In punto di rito va vagliata l’eccezione di tardività del ricorso, al fine di verificare la sussistenza del presupposto processuale della ricevibilità.</h:div><h:div>L’ente civico resistente deduce che l’Ordinanza di demolizione è stata notificata alla ricorrente in data 19.02.2019 allorquando la sig.ra Mingardi Maria Teresa rifiutava di ricevere copia dell’atto, cosicché la notifica deve ritenersi perfezionata ai sensi dell’art. 138 cpc..</h:div><h:div>L’eccezione è fondata.</h:div><h:div>Ed infatti, considerato che il ricorso è stato consegnato per la notifica il 3 maggio 2019, lo stesso si rivela tardivo in quanto proposto ben oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge, decorrente dalla notifica dell’Ordinanza.</h:div><h:div>3. Ad ogni buon conto, ove si potesse prescindere da tale assorbente rilievo in punto di rito, il ricorso è comunque infondato per le ragioni appresso specificate.</h:div><h:div>3.1. Va respinto il primo motivo con cui la ricorrente deduce che le opere contestate sarebbero state realizzate in epoca antecedente al 1955, ovvero quando non era necessario munirsi di titolo edilizio né paesaggistico.</h:div><h:div>L’attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso (A.P. Cons. Stato, 17/10/2017, n. 9; T.A.R. Napoli, sez. VII, sentenza n. 3848/2019).</h:div><h:div>Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio è onere del privato ai sensi dell’art. 2697 c.c. fornire la prova dello ‘<corsivo>status quo ante</corsivo>’ attraverso una dimostrazione rigorosa dello stato della preesistenza.</h:div><h:div>Non avendo la ricorrente fornito alcun elemento da cui si possa desumere la data in cui sono stati realizzati gli abusi edilizi in questione, non ha alcun motivo di dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere.</h:div><h:div>Come si evince chiaramente dall’Ordinanza n. 34/2019 e dall’accertamento tecnico prot. n. 16275/2018, atto presupposto, i numerosi interventi realizzati hanno comportato aumento di superficie e di volumetria. Le opere contestate sono certamente da ritenere interventi <corsivo>ex novo</corsivo> di costruzione, trasformazione edilizia ed urbanistica ai sensi degli artt. 3 e 10 del DPR 380/01 con conseguente assoggettabilità al regime del permesso di costruire, nonché di modifica ed alterazione dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. con conseguente assoggettabilità al regime dell’autorizzazione paesaggistica ex art.146 citato.</h:div><h:div>Di talché legittimamente il Comune irrogava la sanzione demolitoria e ripristinatoria ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi dell’art.146 e ss. D. Lgs. n. 42/2004.</h:div><h:div>Parte ricorrente si duole poi del fatto che sia stata ordinata la demolizione per tutti gli interventi contestati, senza distinzione.</h:div><h:div>Il Collegio non ritiene corretta l'impostazione atomistica seguita da parte ricorrente che considera le opere accertate come indipendenti l’una dall’altra, occorrendo, invece, recuperare una visione di insieme delle stesse che metta in risalto il collegamento funzionale degli interventi in contestazione, giacché altrimenti parcellizzandoli e considerandoli isolatamente si perde di vista l’entità e l’impatto sul paesaggio e sull’ambiente circostante dell’attività edificatoria posta in essere. Come ritenuto dal Consiglio di Stato, “<corsivo>In materia di abusivismo edilizio l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e ha ad oggetto il manufatto abusivo, le opere accessorie e quelle complementari, ossia l’edificio abusivo complessivamente considerato</corsivo>” (Cons. Stato Sez. VI, 12-09-2017, n. 4322; T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. n. 649 del 30.1.2018 e n. 3447/2017; T.A.R. Napoli, sez. VII, sentenza n. 3848/2019).</h:div><h:div>3.2. E’ infondato anche il secondo motivo con cui si lamenta il vizio di motivazione e di istruttoria.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente il provvedimento impugnato non avrebbe dovuto essere supportato da un onere motivazionale più ampio, atteso che la natura doverosa vincolata di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia esclude la necessità di una particolare ed ulteriore motivazione rispetto all'indicazione delle norme violate, al riferimento <corsivo>per relationem</corsivo> ai presupposti di fatto contenuti nei verbali accertativi (Cons. Stato Sez. II, 07/02/2020, n. 988) ed all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo (Cons. giust. amm. Sicilia, 20/05/2019, n. 455). </h:div><h:div>Ed infatti il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso (Cons. St., A.P., sentenza 17 ottobre 2017, n. 9), non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né – ancora – una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 22 febbraio 2021 n. 1552; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenza 05/05/2022, n. 156; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 09/03/2021, n. 1574).</h:div><h:div>3.3. Va rigettato anche il terzo motivo con cui si lamenta che il Comune avrebbe dovuto sanzionare gli abusi ai sensi dell’art. 27 DPR 380/2001, essendo il territorio comunale assoggettato a vincolo paesaggistico ex DD.MM. 1955 e 1958, e non ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 31 del medesimo DPR.</h:div><h:div>Per costante giurisprudenza (cfr. per tutte TAR Lazio Roma, Sez. I quater, 30 giugno 2015 n. 8738; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 4 giugno 2014 n. 3044) in presenza di opere edilizie abusive l'amministrazione comunale può ben ricorrere alla generale ingiunzione di demolizione di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, anche nelle ipotesi in cui tali opere siano state realizzate in zona vincolata, per le quali, quindi, potrebbe procedersi alla demolizione d'ufficio ai sensi del precedente art. 27, atteso che i poteri attribuiti all'autorità comunale dalle due disposizioni non si escludono a vicenda, ma concorrono.</h:div><h:div>3.4. Va disatteso anche il quarto motivo concernente la violazione dell’art. 34 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, in base al quale – secondo la ricorrente – sarebbe impossibile demolire gli abusi senza danneggiare il fabbricato principale; infatti, come acclarato in giurisprudenza, la facoltà d'irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione, già prevista dall'art. 12 cpv., l. n. 47 del 1985, ed oggi trasfusa nell'art. 34 cpv. d.P.R. 380 del 2001, è prevista unicamente per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, non nel caso quindi caratterizzato dalla mancanza di qualsivoglia titolo abilitante all'edificazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 4229/07). Inoltre, l’applicabilità della sanzione pecuniaria è subordinata all'impossibilità, nel caso di specie non allegata né dimostrata, di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità; valutazione da eseguirsi, peraltro, in sede esecutiva (T.A.R .Campania, Napoli, Sez. VI, 5310/2011).</h:div><h:div>3.5. E’ infondato anche il quinto motivo con cui la ricorrente afferma di essere in procinto di presentare, ai fini meramente cautelativi, istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, e deduce che la mera pendenza di una tale istanza renderebbe priva di efficacia l’ordinanza di demolizione, destinata ad essere sostituita dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio.</h:div><h:div>Invero, in disparte l’assenza di prova circa la presentazione da parte della sig.ra Mingardi dell’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, “<corsivo>la presentazione di una istanza di accertamento di conformità, ex art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendovi alcuna automatica necessità per l'Amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso</corsivo>” (Cons. Stato Sez. VII, 20/02/2023, n. 1738; Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2023, n. 1254). Ne consegue che in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 13/02/2023, n. 224).</h:div><h:div>4. In definitiva, gli argomenti testé rappresentati evidenziano l’infondatezza del gravame che deve essere, pertanto, rigettato.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Vico Equense delle spese di lite che vengono liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Castiello Mariateresa</h:div><h:div>Giovanni Giardino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>