<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20190145120230305094530212" id="20190145120230305094530212" modello="2" modifica="3/5/2023 11:51:11 AM" pdf="0" ricorrente="Ciro Di Meo" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="01451"/><fascicolo anno="2023" n="01407"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190145120230305094530212.xml</file><wordfile>20190145120230305094530212.docm</wordfile><ricorso NRG="201901451">201901451\201901451.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 6\2019\201901451\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Severini</firma><data>05/03/2023 11:51:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paolo Severini</firma><data>05/03/2023 11:51:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento:</h:div><h:div>- 1) dell’ordinanza di demolizione n. 11 del 16.01.2019, prot. -OMISSIS-, notificata in data 18.01.2019, del Responsabile Area V del Comune di Bacoli, con la quale si ordina al ricorrente la demolizione delle opere, realizzate in Bacoli, alla via Fusaro n. -OMISSIS-;</h:div><h:div>- 2) d’ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso, numero di registro generale 1451 del 2019, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 2 marzo 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini; </h:div><h:div>Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue; </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il ricorrente, premesso che in Bacoli, alla via Fusaro -OMISSIS-, la Polizia Municipale aveva rilevato la presenza di opere, eseguite senza il permesso a costruire, delle quali il Responsabile dell’Area V aveva ordinato la demolizione; premesso d’avere, in realtà, eseguito meri lavori di manutenzione straordinaria di un vecchio comodo rurale; che era stata omessa “la minima istruttoria tecnica, al fine di rilevare la destinazione e la tipologia delle opere eseguite”; articolava, avverso detta ordinanza, le seguenti censure: </h:div><h:div>1) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.P.R. 06.06.2001 n. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 36 E 37 DEL D.P.R. 6.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L.R. 28.11.2001 n. 19 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L. 21.12.2001 N. 443 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE – OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – TRAVISAMENTO – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – MANIFESTA INGIUSTIZIA – ALTRI PROFILI:</h:div><h:div>il ricorrente avrebbe eseguito “un intervento di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione edilizia leggera di una preesistente struttura”, donde l’illegittimità della sanzione ripristinatoria, essendo sufficiente, per l’intervento contestato, “la mera comunicazione di inizio attività, ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 6.06.2001 n. 380, denunzia che effettivamente il ricorrente ha omesso d’inoltrare”; in particolare, l’art. 22 del T. U. Ed. individua gli interventi realizzabili mediante denuncia in via residuale, rispetto a quelli assoggettati a permesso di costruire, stabilendo che, ove le opere progettate non siano riconducibili ad una delle categorie previste dall’art. 10 T. U. (nuova </h:div><h:div>costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica ed alcune ipotesi particolari di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume della sagoma, dei prospetti o delle superfici) e superino la soglia dell’attività libera (manutenzione ordinaria), ex art. 6 del medesimo T. U. Ed., sono assoggettate all’obbligo di deposito della D.I.A.; e, nella specie, “le opere contestate (che non avevano comportato aumento di volume residenziale e superficie) costituiscono senz’altro un intervento di risanamento conservativo che, come è noto, non è soggetto a “permesso di costruire”, ma solo a denunzia di inizio attività”; più in dettaglio, “si ha restauro o risanamento conservativo qualora vi sia il rispetto degli elementi tipologici e strutturali dell’edificio con conservazione dell’organismo edilizio originario, senza comportare la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”; nella specie, “l’intervento s’è reso necessario per il recupero integrale dell’originario organismo edilizio, in armonia con l’assetto preesistente, intervento che, pertanto, va ricondotto alla nozione di risanamento conservativo”, sanzionabile ai sensi dell’art. 37, comma 4, T. U. Ed., con l’applicazione della sanzione pecuniaria, ivi prevista, “perché eseguito in assenza di D.I.A.”; del resto, “anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere l’intervento eseguito quale ristrutturazione edilizia, la sanzione minacciata sarebbe illegittima, essendo sufficiente, anche per tale intervento, la D.I.A.” (l’art. 3, c. 1, lett. d) d. P. R. 380/2001 precisa che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”; inoltre, “gli interventi edilizi contestati sono conformi allo strumento urbanistico vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, ricadendo in zona di P.R.G. ove è consentito l’intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, lett. d) del d.P.R. 380/2001”; e, “pertanto, l’intervento contestato, oggetto di richiesta di sanatoria ex art. 36 T.U. Ed., ben può essere assentito ex post, sussistendo la piena conformità urbanistica”; il ricorrente così concludeva la censura: “I lavori eseguiti sono consistiti in un intervento sull’esistente. Tale intervento non ha determinato alcun incremento di volume residenziale e può senz’altro rientrare nell’ipotesi, prevista dall’art. 3, comma 1 lett. d), del T. U. Ed., concretizzandosi, nell’ipotesi più restrittiva, in una ristrutturazione edilizia del preesistente manufatto; in tale ipotesi (…) è sufficiente la mera comunicazione di inizio lavori corredata dalla perizia asseverata, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica; ne consegue che le opere eseguite (…) dovevano essere sanzionate ai sensi dell’art. 37 del T. U. Ed.”;</h:div><h:div>2) ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 34 – 36 – 37 – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 6.06.2001 N. 380 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 6.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE: l’ordinanza gravata “è affetta da una carenza descrittiva dei presupposti giustificativi, cui risulterebbe ancorata l’avversata opzione di comminare una misura di tipo ripristinatorio, in luogo di quella pecuniaria”; “il Comune, nel contestare l’esecuzione dei lavori edili abusivi, non ha qualificato gli illeciti alla stregua della normativa di settore, sì da giustificarne la sussunzione nell’ambito della fattispecie ex art. 31 d. P. R. 380/2001”; era in sostanza ribadito che si tratterebbe di trasformazione abusiva del territorio di minore impatto, soggetta al regime abilitativo della d. i. a.”, per la quale “la reazione sanzionatoria dell’ordinamento (…) s’esaurisce nell’applicazione di una sanzione pecuniaria”; </h:div><h:div>3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 7.08.1990 N. 241 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE: il provvedimento impugnato risulterebbe viziato, giacché “dalla sua lettura s’evince che è privo di qualsivoglia motivazione”, avendo il dirigente comunale posto, a fondamento della demolizione, la mancata presentazione d’istanza di permesso di costruire, “senza però riferire in ordine alla circostanza che trattasi di interventi pertinenziali catalogabili nella tipologia di vani tecnici”, non tenendo conto “né della tipologia dell’intervento, né della funzione svolta dalla cella frigo e dalla tettoia coprente”; inoltre l’ingiunzione demolitoria “è sufficientemente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera solo allorquando non sia decorso un lungo lasso di tempo dalla commissione dell'abuso”;</h:div><h:div>4) VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3, 7, 8, 9, 10, E 21 OCTIES DELLA L. 7/8/1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – PERPLESSITÀ – MANIFESTA INGIUSTIZIA: il Dirigente del Comune aveva omesso di notificare formale e previa nota d’avvio del procedimento.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio il Comune di Bacoli, replicando al ricorso e depositando, nell’imminenza della discussione, ulteriore memoria difensiva, in cui controdeduceva, rispetto alle avverse doglianze.</h:div><h:div>All’udienza pubblica di smaltimento del 2 marzo 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il gravame passava in decisione.  </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>L’analisi del ricorso non può che partire da una compiuta descrizione delle opere abusive, per le quali il Comune di Bacoli ha ordinato la demolizione, al ricorrente, mercé il provvedimento impugnato: nello stesso si legge che il sopralluogo della P. M. è stato eseguito “su un manufatto abusivo di mq. 90.00 circa ed alto circa m. 3.00, con calpestio in cls, chiusura laterale in termo – blocchi ed ingresso attraverso due serrande di accesso, realizzato previo sbancamento”, già denunciato e sequestrato da personale dello stesso Comando P. M. di Bacoli; che, nel corso dello stesso sopralluogo, erano state riscontrate “ulteriori opere abusive di seguito descritte: suddivisione del locale abusivo di mq. 90.00 circa in un’unità abitativa di circa mq. 45.00 costituita da una camera da letto, cucina – soggiorno e w.c., ultimata e rifinita (…) ed un garage-deposito di circa 45.00 mq. con calpestio in battuto di cls; le due unità risultano divise tramite una parete in blocchi tipo siporex. L’ingresso all'abitazione è stato ottenuto dalla tompagnatura di uno dei vani saracinesca e dalla realizzazione di un vano porta e di un vano finestra completa di infissi. Alle spalle del manufatto, per circa 10.00 ml., e ai due lati, per circa 2.50 ml. cadauno, è stato realizzato un muro in blocchi di lapil-cemento con trave rompi tratto e pilastrini in c. a., alto circa ml 3.00; tra il muro e l’abitazione è presente una platea in cls di circa mq. 25.00”.</h:div><h:div>L’ordinanza proseguiva, riferendo i vincoli insistenti sull’area in oggetto: “Le opere sopra descritte sono state realizzate su un’area dichiarata di notevole interesse pubblico di cui al D. M. 15 dicembre 1959 (G. U. 6 maggio 1960, n. 110) ed assoggettata alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; le opere (…) sono state realizzate in zona che: il P.T.P. dei "Campi Flegrei" (approvato con D.M. del 26 aprile 1999) designa come zona: “R.U.A. Recupero Urbanistico Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale”; il P.R.G. (approvato con D.P.G.R.C. n. 2849 del 19/07/76) designa come zona: "Estensiva Nuovi Insediamenti - sottozona C2"; (…); pertanto “le opere (…) sono state eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica”, occorrendo quindi “procedere alla demolizione delle predette opere ed al ripristino dello stato dei luoghi”.</h:div><h:div>Tal essendo la consistenza delle opere abusive di cui si discute, rileva il Tribunale come – a fronte delle deduzioni di parte ricorrente, tendenti a patrocinare la qualificazione delle ulteriori opere, riscontrate dalla P. M. nel 2019, nelle categorie della manutenzione straordinaria, del risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia cd. “leggera” (senza incremento superficiario o volumetrico), e addirittura ad ascriverle alla categoria dei “vani tecnici” – fanno premio le contrarie argomentazioni, espresse dalla difesa dell’Amministrazione Comunale, secondo le quali dette opere costituiscono interventi di completamento di un fabbricato abusivo, per il quale è già stata emessa ordinanza di demolizione, n. -OMISSIS- del 12 settembre 2006; sicché “le predette opere, pur riconducibili alla categoria di ristrutturazione edilizia, non sono assentibili ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica, in quanto attinenti ad un manufatto totalmente abusivo”.</h:div><h:div>Infatti, come risulta dalla nota del 9.05.2019, in atti, a firma del Responsabile dell’Area V dell’ente, per il manufatto de quo non risultano presentate né istanze di condono, né istanza di accertamento di conformità urbanistica o paesaggistica (e ciò nonostante l’insistenza delle stesse in area vincolata, come riferito sopra).</h:div><h:div>Ne deriva la legittimità dell’ordinanza di demolizione, secondo il fermissimo orientamento giurisprudenziale espresso, da ultimo, in Consiglio di Stato, Sez. VI, 19/10/2022, n. 8905: “Nel caso di opere edilizia abusive non sanate né condonate, gli interventi edilizi ulteriori, anche se riconducibili alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono comunque le caratteristiche di legittimità dell'opera principale, non potendo ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive” (conforme, sempre da ultimo, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 11/04/2022, n. 2465).</h:div><h:div>Oltre a ciò, si consideri che, come pure dedotto dalla difesa del Comune di Bacoli, anche qualora le opere realizzate non fossero state, come in effetti sono, di completamento ad un’opera (totalmente) abusiva, le stesse avrebbero comunque richiesto il deposito di certificazioni ed il rilascio di autorizzazioni; in particolare, per i lavori di suddivisione interna sarebbe stata necessaria una certificazione (d’inizio lavori), mentre per la realizzazione del muro sarebbe stato necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (d. P. R. 31/2017, allegato B/21) e dell’autorizzazione sismica, ai sensi delle l. 1026/71, l. r. C. n. 9/83 nonché del D. M. 17.01.2018 (o in alternativa presentazione di una dichiarazione da parte di un tecnico strutturista che attestasse che l’opera rientrava tra i lavori minori di cui all’art. 12 comma 3 del Regolamento regionale n. 4/2010 e che per la stessa non era necessario il rilascio della predetta autorizzazione sismica), laddove “non risultano presentate, presso l’ente, certificazioni od istanze”.      </h:div><h:div>Le considerazioni precedenti valgono a superare le doglianze, sollevate da parte ricorrente nel primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio, laddove – quanto al secondo – non si riscontra affatto, nell’ordinanza impugnata, la denunziata “carenza descrittiva dei presupposti giustificativi, cui risulterebbe ancorata l’avversata opzione di comminare una misura di tipo ripristinatorio, in luogo di quella pecuniaria”, giacché, viceversa, detti presupposti giustificativi risultano idoneamente espressi, dal Responsabile dell’Area V, nel richiamo all’abusività del manufatto che portava, nel 2006, al suo sequestro e nella natura di “opere ulteriori” rispetto al medesimo fabbricato abusivo, propria di quelle, sanzionate nel 2019, oltre che all’assenza di autorizzazione paesaggistica, nonostante l’insistenza, delle stesse, in area vincolata, giusta quanto rilevato in precedenza (cfr. la memoria conclusiva del Comune: “Tutta l'area interessata dai menzionati abusi è assoggettata alla tutela di cui al D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e D. M. 15/12/59 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Bacoli”, e pertanto tutte le opere realizzate da tale data sono soggette al rilascio del previo parere della Soprintendenza e di conseguenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica”).  </h:div><h:div>Quanto al preteso difetto di motivazione dell’atto gravato, anche in relazione al decorso di un rilevante lasso di tempo dalla commissione dell’abuso, in cui si sostanzia la terza censura di parte ricorrente, la stessa è sconfessata dal consolidato indirizzo pretorio, a mente del quale: “L'ordine di demolizione è atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la sussistenza del concreto interesse pubblico alla rimozione neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione, non potendo configurarsi alcun legittimo affidamento in relazione a situazioni contra legem; in sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore; in ragione della natura vincolata dell'ordine demolitorio, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento né un'ampia motivazione” (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. IV, 7/03/2022, n. 1491).</h:div><h:div>La massima testé citata vale, del resto, anche a superare la quarta ed ultima doglianza sollevata in ricorso, ancorata alla dedotta violazione dell’art. 7 della l. 241/90, trattandosi anche in tal caso di una tendenza granitica della giurisprudenza, per la quale cfr. anche, ex multis, T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VI, 17/11/2022, n. 7097: “L'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati”.</h:div><h:div>Il ricorso dev’essere, in definitiva, respinto.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Bacoli, di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio. </h:div><h:div>Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/03/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Paolo Severini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>