<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190098820221005204759358" descrizione="" gruppo="20190098820221005204759358" modifica="05/10/2022 21:08:07" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00988"/><fascicolo anno="2022" n="06189"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190098820221005204759358.xml</file><wordfile>20190098820221005204759358.docm</wordfile><ricorso NRG="201900988">201900988\201900988.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\979 Anna Pappalardo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>carlo dell'olio</firma><data>05/10/2022 21:08:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/10/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Anna Pappalardo,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Dell'Olio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Maria Barbara Cavallo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) dell’ordinanza commissariale del Comune di Capua n. 2 del 21 dicembre 2018, con cui sono stati stabiliti gli orari di esercizio delle sale da gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati negli altri pubblici esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;</h:div><h:div>b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 988 del 2019, proposto da </h:div><h:div>DI.GI. S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Severino Berardi, con domicilio eletto in Napoli alla Via G. Carducci n. 61 presso lo studio dell’Avv. Augusto Chiosi e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>COMUNE DI CAPUA, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Nunziante, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l’art. 71-bis c.p.a. e ritenute sussistenti le condizioni per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Si controverte della legittimità dell’ordinanza commissariale del Comune di Capua n. 2 del 21 dicembre 2018, con cui sono stati stabiliti gli orari di esercizio delle sale da gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati negli altri pubblici esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773/1931). </h:div><h:div>In virtù della contestata rimodulazione degli orari, la società ricorrente, che espone di gestire una sala scommesse autorizzata ex art. 88 cit., in cui sono installati apparecchi automatici da gioco con vincite in denaro, è tenuta a consentire l’utilizzo di tali apparecchi solo per otto ore nell’arco della giornata, distribuite tra mattina e pomeriggio e con intervalli diversificati in ragione dell’avvio dell’anno scolastico. Nello specifico, l’ordinanza impone a tutti gli esercenti che gli apparecchi in parola “nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili”.</h:div><h:div>2. Il ricorso non merita accoglimento, non trovando sostegno nella copiosa giurisprudenza amministrativa intervenuta in materia. </h:div><h:div>In particolare, sono da rigettare le censure con cui parte ricorrente deduce avverso l’ordinanza quanto segue: la carenza di istruttoria con riguardo ai profili dell’acquisizione dei dati sanitari locali sulla ludopatia e della particolare propensione al gioco patologico degli studenti tanto da giustificare l’orario differenziato in periodo scolastico; la violazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto la finalità di lotta alla ludopatia esulerebbe dal regime di regolamentazione degli orari, che concernerebbe le singole categorie di esercizi commerciali e non le tipologie di apparecchiature utilizzate; l’illogicità e la disparità insite nella misura, che riserverebbe agli esercizi del posto un trattamento deteriore, quanto agli orari, rispetto a quello vigente nei comuni vicini, con conseguente sviamento di clientela; la violazione dell’art. 34, commi 2 e 3, del decreto legge n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011: c.d. decreto “Salva Italia”) quanto alle introdotte restrizioni all’esercizio di attività economiche autorizzate dallo Stato; la violazione delle prerogative legislative dello Stato e della Regione in materia di tutela della salute, con particolare riguardo, nel secondo caso, agli aspetti esclusivamente urbanistici e di localizzazione delle sale da gioco introdotti dalla legge regionale n. 16/2014; la violazione delle prerogative legislative dello Stato in ambito fiscale con riferimento alla percentuale di prelievo erariale applicata agli apparecchi automatici da gioco; la violazione del principio di proporzionalità, in assenza del “giusto bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e della salute pubblica e l’interesse alla libera iniziativa economica”.</h:div><h:div>2.1 Infatti, esse trovano integrale smentita nel seguente pronunciamento del giudice amministrativo veneto, che il Collegio pienamente condivide e fa proprio perché reso su vicenda contenziosa perfettamente sovrapponibile a quella di specie: “La limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini: l’ordinanza impugnata è stata, infatti, adottata dal Sindaco, ex art 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 (nella specie dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, ndr.), allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP). La competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze de quibus è pacifica in giurisprudenza (ex multis, Corte costituzionale 18 luglio 2014, n. 220, Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794) e non necessita di particolari glosse. Ciò premesso, la censura con cui la ricorrente deduce il difetto d’istruttoria, per non avere l’Ente Locale effettuato specifiche, minuziose e lenticolari indagini in ordine all’incidenza del fenomeno della ludopatia sul territorio comunale, non merita condivisione. Nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile (soprattutto tra gli studenti, ndr.) costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale (per una sintesi dei molteplici interventi di prevenzione e contrasto della ludopatia si veda Cons. St. parere n. 33/2015 che richiama, tra l’altro, i seguenti atti: la Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line; il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, che ha introdotto numerose misure di contrasto al gioco d’azzardo on line e off line; l’art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici volta a prevedere disposizioni per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d’azzardo patologico; la legge 3 dicembre 2014, n. 190 che ha trasferito presso il Ministero della Salute l’Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito dal cd. decreto Balduzzi; le numerose leggi regionali, inclusa la L.R.V. n. 6/2015, che demandano agli Enti Locali l’adozione di misure di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza da GAP). Nel caso di specie, il Comune resistente ha, in ogni caso, effettuato una congrua istruttoria, evidenziando, da un lato, l’elevato numero di macchinette per il gioco presenti nel territorio comunale (quasi 1 ogni 100 abitanti) e, dall’altro, l’aumento delle patologie connesse al gioco. (…). E’ verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da GAP sia ancora maggiore, atteso che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti ludopatici, poiché provano vergogna o perché sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e/o ai servizi sociali. Vanno disattese anche le censure con cui la ricorrente lamenta la violazione della libertà d’impresa, del principio di proporzionalità e la disparità di trattamento. La libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.). La normativa nazionale in tema di liberalizzazione delle attività economiche e degli orari dei pubblici esercizi consente alle autorità pubbliche di porre limiti e restrizioni all’attività economica per evitare danni alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale (cfr. art. 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; art. 3, comma 1, lett. c, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148; in termini anche Corte Costituzionale, sentenza 200 del 20.7.2012). La Corte di Giustizia, come rimarcato da Cons. St. parere n. 33/2015 e da TAR Bolzano sentenza n. 31/2017, ha più volte specificato che restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate da esigenze imperative connesse all’interesse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dell’ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (v. in tal senso, sentenza 24 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11, punto 23), con conseguente legittima introduzione, da parte degli Stati membri e delle loro articolazioni ordinamentali, di restrizioni all’apertura di locali adibiti al gioco, a tutela della salute di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco (interesse fondamentale, salvaguardato dallo stesso Trattato CE). Secondo la giurisprudenza europea spetta a ciascuno Stato membro decidere, nell'ambito del proprio potere discrezionale, se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività di gioco o scommessa, oppure soltanto limitarle e prevedere, a tal fine, modalità di controllo più o meno rigorose, tenendo presente che la necessità e la proporzionalità delle misure adottate deve essere valutata unicamente alla luce degli obiettivi perseguiti e del livello di tutela, che le autorità nazionali interessate intendono garantire. Ciò posto, l’impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa – che consente un’apertura giornaliera pari a otto ore giornaliere (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00) – appare al Collegio proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie (sulla legittimità di ordinanze o regolamenti comunali che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco e la funzionalità degli apparecchi per il gioco installati in altri pubblici esercizi si vedano TAR Veneto, sentenze nn.114/2016, 119/2016, 753/2015 e 811/2015 nonché Cons. St. n. 2519/2016). L’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata, tenendo presente che scopo dell’ordinanza comunale non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da gratta e vinci, lotto, superenalotto, giochi on line, etc.) - obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune (Tar Veneto, 114/2016) - ma solo quello di prevenire, contrastare, ridurre il rischio di dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco. La riduzione degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco è, in altre, parole, solo una delle molteplici misure che le autorità pubbliche possono mettere in campo per combattere il fenomeno della ludopatia, che ha radici complesse e rispetto al quale non esistono soluzioni di sicuro effetto (Cons. St. n. 2519/2016). Priva di pregio è anche la doglianza con cui si lamenta la disparità di trattamento rispetto a discipline più favorevoli (per i gestori) adottate da altri Comuni, atteso che i provvedimenti municipali esplicano la loro efficacia solo nei rispettivi territori e che, pur essendo auspicabile una regolamentazione uniforme della disciplina degli orari di apertura delle strutture in cui si esercita l’attività di gioco o scommessa da parte dei Comuni, allo stato, non sussiste alcun obbligo in tal senso, potendo ogni Comune provvedere autonomamente.” (così TAR Veneto, Sez. III, 12 luglio 2017 n. 667).</h:div><h:div>2.2 Sulla stessa linea di pensiero si colloca il consolidato orientamento del massimo giudice amministrativo espresso in materia, che vale la pena di ripercorrere (e recepire) per confutare in maniera ancora più incisiva i profili di censura oggetto di esame: “6.1.1. pur non essendovi una normativa comunitaria specifica sul gioco d'azzardo, il Parlamento europeo ha approvato il 10 settembre 2013 una risoluzione nella quale si afferma la legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche se tali interventi dovessero comprimere alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario come, ad esempio, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Invero, secondo il Parlamento europeo, il gioco d'azzardo non è un'attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute e a livello sociale, quali il gioco compulsivo (le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare), la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi (cfr. anche Corte di Giustizia, sentenza 22 gennaio 2015, c 463-2013, Stanley International Betting Ltd c. Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla libera prestazione di servizi - giochi d'azzardo). Tenuto conto della enorme diffusione del gioco d'azzardo e del fenomeno delle frodi, si rivela pertanto necessario contrastarne i possibili effetti negativi e svolgere un'azione di lotta alla criminalità. Inoltre, la Commissione europea è intervenuta sul tema con la raccomandazione 14 luglio 2014 sul gioco d'azzardo on line, stabilendo i principi che gli Stati membri sono invitati a osservare al fine di tutelare i consumatori, con particolare attenzione ai minori e ai soggetti più deboli. 6.1.2. In ambito nazionale assume un rilievo centrale la disciplina del c.d. decreto Balduzzi, che ha attuato un intervento più organico in materia (d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. 8 novembre 2012, n. 189), affrontando diverse tematiche. Con riguardo ai profili sanitari, è previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia (art. 5, comma 2). In attuazione di tale disposizione, è stato approvato il Piano d'azione nazionale. Per contenere i messaggi pubblicitari si vieta l'inserimento di messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori; sui vari media e durante tali eventi sono anche proibiti i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro, che incitano al gioco ovvero ne esaltano la sua pratica, ovvero che hanno al loro interno dei minori, o che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco: per i trasgressori (sia il committente del messaggio pubblicitario sia il proprietario del mezzo di comunicazione interessato) è prevista una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro (art. 7, commi 4 e 4-bis). Avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita devono essere riportati su schedine e tagliandi dei giochi; su apparecchi di gioco (c.d. AWP - Amusement with prizes), cioè quegli apparecchi che si attivano con l'introduzione di monete o con strumenti di pagamento elettronico; nelle sale con videoterminali (c.d. VLT - Video lottery terminal); nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro: in caso di inosservanza di tali disposizioni è prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro (art. 7, commi 5 e 6). È stata ancora prevista l'intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa (art. 7, comma 9) e una "progressiva ricollocazione" dei punti della rete fisica di raccolta dei punti gioco per tener conto della presenza nel territorio di scuole, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi (art. 7, comma 10). 6.1.3. Benché non sia stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto indicare criteri e indirizzi, le amministrazioni regionali e locali hanno adottato legittimamente, in assenza di una normativa di coordinamento di ambito statale, propri regolamenti in materia. In base al decreto Balduzzi è stato istituito anche un Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Tale Osservatorio, inizialmente istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato successivamente trasferito al Ministero della salute ai sensi della legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2015), che ne ha modificato anche la composizione, per assicurare la presenza di esperti e di rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni operanti in materia. La stessa legge (art. 1, comma 133) destina annualmente, a decorrere dal 2015, una quota di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo (1 milione annuo per la sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta). 6.2. Da tale composito e complesso quadro giuridico, emerge secondo la richiamata sentenza n. 4867 del 2018 non solo e non tanto la legittimazione, ma l'esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell'amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati per un verso alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco, per altro verso al principio di precauzione, citato nell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il cui campo di applicazione si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale. L'assioma fondamentale di tale ultimo principio è che nell'ipotesi di un rischio potenziale, laddove vi sia un'identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un'attività e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d'obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi coinvolti. 6.3. Quanto a siffatto contemperamento e, dunque, all'osservanza del principio di proporzionalità, la sentenza n. 4867/2018 ha osservato (cfr. punti 5.3. e ss. della stessa) come - con l'adozione di ordinanze restrittive degli orari apertura delle sale da gioco analoghe a quella di cui qui si controverte - le Amministrazioni 'abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresca il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie. Tanto sulla scorta del canone secondo cui il principio di proporzionalità permette la limitazione dei diritti e delle libertà nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge'.” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 11 luglio 2019 n. 4509; nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2018 n. 3382).</h:div><h:div>3. Del pari vanno disattese le rimanenti censure articolate in gravame, così compendiabili: illogicità della sottoposizione al medesimo regime orario degli apparecchi da gioco AWP e di quelli VLT, essendo i primi incapaci “di concorrere a creare forme di dipendenza e di disagio”; illogicità dell’estensione delle limitazioni orarie anche alle sale scommesse, le quali “per il tramite dei propri dipendenti già dissuadono gli avventori dal porre in essere giocate superiori ad un certo importo”; il provvedimento limitativo “non è stato trasmesso prima dell’adozione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per rendere il parere obbligatorio in merito al rispetto del principio di proporzionalità come previsto dall’art. 34, comma 5, del decreto Salva Italia”; il medesimo è stato emanato in assenza di indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, anche sotto forma di regolamento, in ulteriore violazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000; il previsto obbligo di spegnimento degli apparecchi per il periodo di non funzionamento degli stessi contrasterebbe con le prescrizioni poste a carico dei concessionari di rete nella convenzione di concessione sottoscritta con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che impongono il collegamento costante alla rete, stabilendo l’obbligo di rendere gli apparecchi sempre disponibili alla supervisione di Sogei; omessa istruttoria sull’incidenza del gioco illegale sullo sviluppo della ludopatia; mancanza della previa consultazione delle organizzazioni di categoria interessate dagli effetti dell’ordinanza, in violazione degli artt. 31 e 34, commi 2 e 3, del decreto Salva Italia; indebita limitazione della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’art. 41 della Costituzione; violazione del principio di ragionevolezza, non profilandosi la consequenzialità dell’azione amministrativa intrapresa; sviamento di potere, essendo l’ordinanza iniquamente preordinata “ad impedire alla società ricorrente di proseguire le rispettive attività nell’ambito territoriale del Comune di Capua”.</h:div><h:div>Difatti, le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.</h:div><h:div>3.1 Innanzitutto, non si ravvisa alcuna illogicità nell’accomunare gli apparecchi da gioco AWP a quelli VLT, in quanto i primi, regolati dall’art. 110, comma 6, lett. a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, pur essendo dotati a differenza dei secondi di prove di abilità, sono del pari capaci, in virtù dei sistemi di automazione che li caratterizzano, di creare dipendenza nei giocatori.</h:div><h:div>3.2 La gravata ordinanza, come si ricava dal suo chiaro tenore testuale, non si applica alle sale scommesse in quanto tali (e all’attività di scommessa in esse espletata) ma alle sale da gioco, ossia alle sale destinate ad ospitare, appunto, gli apparecchi automatici da gioco, con conseguente inconferenza della censura di illogicità formulata al riguardo.</h:div><h:div>3.3 Come correttamente eccepito dalla difesa comunale, non è predicabile nello specifico alcuna violazione dell’art. 34, comma 5, del decreto Salva Italia, giacché tale disposto (con la correlativa richiesta di parere obbligatorio all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) si attaglia propriamente agli schemi di atti normativi (disegni di legge governativi e regolamenti), ma giammai agli atti amministrativi seppur generali come quello di specie.</h:div><h:div>3.4 L’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 impone all’ordinanza del Sindaco un vincolo di conformità solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano stati già espressi, ma non subordina l’esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo consiliare, con la conseguenza che la mancata formulazione di tali indirizzi non paralizza l’attività del Sindaco, ma comporta per lui un legittimo e più ampio dispiegamento della propria discrezionalità nell’individuazione delle misure ritenute più efficaci in relazione alle finalità perseguite (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1° agosto 2015 n. 3778; TAR Veneto, Sez. III, 16 luglio 2015 n. 811).</h:div><h:div>3.5 Come già affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2020 n. 5226) è evidente che, per il principio di non contraddizione che informa l’ordinamento giuridico, non potrebbe essere qualificato inadempimento ad un obbligo convenzionale il rispetto di una prescrizione imposta da un’ordinanza comunale. Occorrerà, dunque, intervenire sulla disciplina convenzionale al fine di rendere omogenee le previsioni, considerato che, come in precedenza chiarito, le prescrizioni contenute nell’ordinanza sono rivolte alla tutela di primari interessi pubblici. Ad ogni modo, si osserva che l’inaccessibilità degli apparecchi da gioco durante il periodo di spegnimento, imposta dall’ordinanza commissariale, è finalizzata a garantire unicamente l’effettiva sottrazione alla disponibilità della clientela nelle fasce di blocco orario stabilite, e non già a precludere i necessari controlli di sicurezza da parte degli organi preposti, che potrebbero avvenire anche da remoto ad apparecchiatura inattiva ma collegata alla rete, come del resto pacificamente evidenziato dalla difesa comunale; peraltro, come precisato dalla giurisprudenza in analoga fattispecie, anche in relazione a tale profilo deve ritenersi che la tutela del bene della salute sia del tutto prevalente rispetto ai rischi paventati dalla ricorrente, rischi sì esistenti, ma comunque ovviabili con i necessari accorgimenti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2020 n. 6331).</h:div><h:div>3.6 L’argomento con cui si stigmatizza la mancata valutazione dell’incidenza delle forme di gioco illegali, verso le quali i soggetti ludopatici si indirizzerebbero, prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco, appunto quelle legali, se altre ve ne sono a disposizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2020 n. 5223).</h:div><h:div>3.7 Né rileva la denunciata mancata consultazione delle associazioni di categoria, non essendo detta consultazione imposta dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 e dalle invocate disposizioni del decreto Salva Italia, né essendo predicabile un simile obbligo in base ai principi generali, dal momento che la fattispecie è soggetta all’esonero dalle garanzie partecipative dettato per i procedimenti di approvazione di atti generali dall’art. 13 della legge n. 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3382/2018 cit.; TAR Campania Napoli, Sez. III, 9 dicembre 2020 n. 5941).</h:div><h:div>3.8 Quanto alla dedotta violazione del principio costituzionale della libertà d’iniziativa economica, va osservato che proprio le fasce di orario introdotte con il provvedimento impugnato costituiscono la miglior riprova del bilanciamento operato tra i contrapposti interessi in gioco, non essendo stata interdetta in modo assoluto l’attività economica (il che esclude la sussistenza di un’espropriazione di fatto della medesima), ma piuttosto essendo stata non irragionevolmente limitata per tutelare la salute pubblica; del resto, secondo la stessa previsione dell’invocato art. 41 della Costituzione, la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 luglio 2018 n. 4224).</h:div><h:div>3.9 Costituisce patrimonio comune della giurisprudenza amministrativa l’assunto secondo il quale la valutazione di ragionevolezza del provvedimento amministrativo attiene alla verifica della razionalità e logicità della scelta dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284; Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609). Pertanto, si può a ragione ritenere che la scelta contenuta nel provvedimento amministrativo è ragionevole se sussiste una relazione di consequenzialità tra il dato di fatto posto in premessa e la decisione assunta in conseguenza della stessa; diversamente la scelta assume i connotati dell’arbitrarietà, prima ancora che dell’irrazionalità. La consequenzialità, poi, va appurata alla luce non tanto di un criterio di stretta logica (che renderebbe la scelta solamente razionale e non propriamente ragionevole), ma in maniera più ampia tenendo conto delle massime di esperienza, del comune sentire e, in ultima analisi, delle ragioni di equità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3382/2018 cit.). </h:div><h:div>Orbene, nella decisione assunta dal Comune di Capua di limitare l’orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi da gioco, ricorre la predetta relazione: se la premessa è quella di voler contrastare il fenomeno della ludopatia, è coerente con essa la decisione di limitare l’offerta (sia pure temporale) di gioco.</h:div><h:div>3.10 Infine, non si profila alcuno sviamento di potere, atteso che nella specie la gravata ordinanza è stata dichiaratamente adottata per finalità di contrasto del gioco patologico d’azzardo, e quindi per esigenze di tutela della salute pubblica. Ne consegue che la dettata disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e di utilizzo degli apparecchi da gioco appare ampiamente giustificata dallo scopo di prevenire il dilagare del fenomeno, in piena rispondenza alle finalità perseguite dalla normativa comunitaria e nazionale.</h:div><h:div>4. In conclusione, resistendo la gravata ordinanza commissariale a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.</h:div><h:div>Le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, disponendo l’attribuzione in favore del difensore del Comune di Capua dichiaratosi antistatario.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/09/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pongione</h:div><h:div>Carlo Dell'Olio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>