<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190068920200913185820801" descrizione="" gruppo="20190068920200913185820801" modifica="9/15/2020 11:02:46 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00689"/><fascicolo anno="2020" n="03813"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190068920200913185820801.xml</file><wordfile>20190068920200913185820801.docm</wordfile><ricorso NRG="201900689">201900689\201900689.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 6\2019\201900689\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>santino scudeller</firma><data>15/09/2020 11:02:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rocco Vampa</firma><data>14/09/2020 19:30:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Santino Scudeller,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Buonauro,	Consigliere</h:div><h:div>Rocco Vampa,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della ordinanza n. 10/18, emessa dal Comune di Lacco Ameno in data 13/11/2018, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria <corsivo>ex</corsivo> art- 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, DPR 380/01, nella misura massima pari a € 20.000,00.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 689 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Renzo Rocchi e Antonietta Calise, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Michelangelo n.65; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>Caterina Maria Ciannelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Barbieri e Raimondo Nocerino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno;</h:div><h:div>Visto l’atto di intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> della sig.ra Ciannelli;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 settembre 2020 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. I ricorrenti sono proprietari di un immobile destinato ad uso abitativo, sito in Lacco Ameno alla via Colombo 60.</h:div><h:div>1.1. Con ordinanza impugnata, n. 2/2016 del 9 marzo 2016, il Comune di Lacco Ameno ingiungeva la demolizione delle opere abusive ivi acclarate con relazione tecnica del 2 marzo 2016, e in appresso puntualizzate: intero secondo piano dell‘immobile; balcone lato est; portico; tettoia; scala; sottoscala e pensilina in plastica e legno.</h:div><h:div>1.2. Avverso detto provvedimento insorgeva parte ricorrente avanti questo TAR (ricorso RG 2848/16).</h:div><h:div>1.3. Con l’ordinanza impugnata, di poi, emanata in data 13 novembre 2018, il Comune di Lacco Ameno, rilevata la mancata demolizione delle opere, ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria contestualmente applicata <corsivo>ex</corsivo> art. 31, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, DPR 380/01, nella misura massima pari a € 20.000,00.</h:div><h:div>1.4. Avverso tale ordinanza i ricorrenti proponevano il ricorso in esame, lamentando la illegittimità derivata di essa ordinanza e quindi riproducendo sostanzialmente i mezzi già posti a sostegno del primigenio gravame esperito contro la ingiunzione a demolire n. 2/16, <corsivo>id est</corsivo>:</h:div><h:div>- violazione ed omessa applicazione della l. 47/85, in particolare artt. 38 e 44; e, invero, dette opere, che sarebbero state realizzate tra il 1971 e il 1972 in virtù di regolare nulla osta del 19.11.1971 e con modestissima sopraelevazione di appena 80 cm. del preesistente solaio di copertura collocato ad altezza prossima ai 6 metri dal pavimento, sarebbero state oggetto di una regolare istanza di condono edilizio in data 1 aprile 1986, non ancora definita; di qui la preclusione all’esercizio del potere repressivo nel periodo di delibazione della istanza di condono;</h:div><h:div>- violazione dell’art. 7 L. 241/1990, anche in relazione agli artt. 38 e 44 l. 47/85 - violazione omessa e/o erronea applicazione del secondo comma dell'art. 21-<corsivo>octies</corsivo> L. 241/1990, stante la omessa comunicazione di avvio del procedimento; dai documenti versati in atti emergerebbe la valenza sostanziale dell’apporto che i ricorrenti avrebbero potuto fornire in sede procedimentale, e che adesso imporrebbe all’Amministrazione di “<corsivo>rimuovere di ufficio l’atto illegittimo impugnato</corsivo>”;</h:div><h:div>- violazione degli artt. 18 n. 6 e 19 dello statuto comunale di Lacco Ameno; violazione art. 51 L. 142/1990; violazione art. 42 L.R. 16/04 sull’assetto del territorio; Eccesso di potere sotto il duplice profilo della violazione e falsa applicazione di tutte le leggi e normative indicate dallo sviamento di potere, carenza di presupposti e di istruttoria; violazione ed erronea applicazione dell’art. 107 DLT 267/2000; violazione ed omessa applicazione dell’art. 42 TUEL 267/2000, stante la incompetenza del dirigente alla adozione della gravata ordinanza, che per contro avrebbe dovuto essere emanata dal Sindaco in conformità delle previsioni statutarie; all’uopo non rileverebbero le previsioni dell’art. 107 TUEL, non operanti in mancanza delle necessarie disposizioni attuative di matrice statutaria; </h:div><h:div>- violazione art. 3 L. 241/1990; violazione, erronea applicazione dell’art. 27 L. 380/2001; carenza di presupposti di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; violazione insanabile del giusto iter procedimentale di adozione dell’atto impugnato; eccesso di potere sotto il duplice profilo della violazione e falsa applicazione di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti indicati nell’atto impugnato; l’atto sarebbe, ancora, afflitto da difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo minimamente dato conto della valutazione degli elementi rappresentati dai ricorrenti con la domanda di condono; </h:div><h:div>- violazione e falsa applicazione l.r. 10/82, DPR 616/77 art. 82, e statuto comunale – violazione giusto procedimento, stante la mancanza del parere della commissione edilizia integrata.</h:div><h:div>1.3. Si costituiva l’intimato Comune che instava per la reiezione del gravame.</h:div><h:div>1.4. Interveniva <corsivo>ad opponendum</corsivo> la sig.ra Ciannelli, nella <corsivo>qualitas</corsivo> di proprietaria dell’omonimo palazzo, limitrofo all’immobile <corsivo>de quo agitur</corsivo>, rilevando preliminarmente la inammissibilità e la improcedibilità del gravame, e concludendo in ogni caso per la sua reiezione, comechè infondato.</h:div><h:div>1.5. Successivamente, il Comune definiva negativamente il procedimento di condono, con atto del 3 settembre 2019.</h:div><h:div>1.6. Illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti difensivi la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza del 9 settembre 2020. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>2. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>Va, in via liminare, rimarcato che il presente ricorso avverso la ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria era <corsivo>ab origine</corsivo> sorretto da interesse attuale e concreto e, quindi, ammissibile, in quanto diretto avverso un provvedimento avente autonomo carattere lesivo rispetto alla ingiunzione a demolire, sebbene in certo modo originato da quest’ultima (<corsivo>recte</corsivo>, dalla inottemperanza dei ricorrenti alla ingiunzione). </h:div><h:div>Di qui:</h:div><h:div>- la assoluta irrilevanza della mancata impugnazione “<corsivo>della previsione dispositiva dell’applicazione della sanzione pecuniaria contenuta nell’ordinanza n. 2/2016</corsivo>”, essendosi solo successivamente inverato l’interesse attuale e concreto dei ricorrenti, <corsivo>id est</corsivo> al momento della applicazione della sanzione;</h:div><h:div>- la sussistenza dell’interesse al ricorso, anche se funzionale a lamentare esclusivamente la illegittimità derivata (da quella che affliggerebbe la ingiunzione).</h:div><h:div>Tale connotazione del ricorso in esame, invero, non impinge in una questione di ammissibilità, solo condizionandone l’esito nel merito, legato specularmente a quello a cui questo TAR è giunto coevamente, in sede di definizione del precedente ricorso esperito avverso la ordinanza di demolizione (R.G. 2848/16). </h:div><h:div>Vanno, ora, esaminate le ulteriori, plurime, eccezioni di rito formulate dalla sig.ra Ciannelli, interventrice <corsivo>ad opponendum</corsivo>, al fine di disvelarne la evanescenza.</h:div><h:div>2.1. E, invero, quanto alla eccezione di inammissibilità per mancata notificazione del gravame ad almeno uno dei controinteressati, <corsivo>qualitas</corsivo> nella specie rivestita da essa sig.ra Ciannelli, valga il rammentare il dato inveterato del diritto vivente in forza del quale, a fronte dell’esercizio della <corsivo>potestas</corsivo> sanzionatoria e repressiva –in quanto funzionale a reprimere la violazione dell’illecito e, in materia edilizia ed urbanistica, altresì ad assicurare il ripristino dello <corsivo>status quo ante</corsivo> e la riparazione del <corsivo>vulnus</corsivo> arrecato al territorio- non è dato rinvenire qualsivoglia controinteressato, inteso quale soggetto direttamente attributario di un bene giuridico ad opra della <corsivo>actio</corsivo> provvedimentale, e perciò stesso portatore di un interesse eguale e contrario (alla conservazione) rispetto a quello vantato dal ricorrente (all’annullamento).</h:div><h:div>2.1.1. In altre parole, la situazione di vantaggio che eventualmente può rivenire ai terzi a cagione dell’esercizio del potere e (massimamente) della sua esecuzione, costituisce per così dire un “effetto riflesso” dell’azione pubblica, adoperando le tradizionale categorie dommatiche scolpite da autorevole dottrina germanica.</h:div><h:div>2.1.2. Di qui la inesistenza di un obbligo, peraltro sanzionato con la draconiana misura della di inammissibilità del gravame, di coinvolgimento del soggetto che –pur “interessato” al mantenimento del provvedimento, stante la <corsivo>vicinitas</corsivo> all’immobile, e anche in ragione della sua pregressa attività di stimolo ed impulso all’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo della Amministrazione- <corsivo>non è diretto destinatario</corsivo> di benefici e/o vantaggi rivenienti dal provvedimento.</h:div><h:div>2.1.3. All’uopo, ancora da ultimo si è ribadito che “<corsivo>nell'impugnazione di un'ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare alla Pubblica amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4174)</corsivo>” (CdS, VI, 5 giugno 2020, n. 3581).</h:div><h:div>2.1.4. In ogni caso, anche se trattasi di argomentazione a rigore avente carattere logicamente <corsivo>potiore</corsivo> rispetto a quella già passata in rassegna, non può non rimarcarsi financo un profilo di <corsivo>inammissibilità</corsivo> della eccezione, per carenza di interesse, non essendo stata rappresentata alcuna lesione di natura sostanziale alle prerogative difensive della sig.ra Ciannelli, che non a caso ha ben potuto <corsivo>de facto</corsivo> intervenire nel giudizio e quivi dispiegare, <corsivo>plena causae cognitio</corsivo>, le proprie guarentigie difensiva, specularmente a quanto fatto in sede procedimentale.</h:div><h:div>2.1.5. Di talché, in omaggio al canone giuspubblicistico della strumentalità delle forme, la possibilità che in concreto ha avuto la sig.ra Ciannelli (già segnalante gli abusi in sede procedimentale) di consapevolmente dispiegare il proprio diritto di difesa consente di:</h:div><h:div>- escludere <corsivo>in nuce</corsivo> la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, in definitiva presidiato dalla norma processuale che impone la evocazione in giudizio del controinteressato, e dunque di reputare salvaguardati i canoni assiologici ed i principi ad essa norma sottesi (artt. 24 e 111 Cost., 6 CEDU, 47 Carta UE);</h:div><h:div>- rinvenire la carenza di interesse alla proposizione di una siffatta eccezione, mancando la allegazione di un eventuale ed irrimediabile <corsivo>vulnus</corsivo> al diritto di difesa, rilevante ai fini del presente giudizio. </h:div><h:div>2.2. Infondata è altresì la ulteriore eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti di accertamenti depositati in giudizio dalla Amministrazione, trattandosi all’evidenza di atti istruttori, non aventi valenza provvedimentale e, indi, privi di carattere lesivo, ancorchè indubbiamente idonei a disvelare e a meglio lumeggiare il sostrato fattuale su cui si innesta la vicenda rientrante nell’odierno <corsivo>thema decidendum</corsivo>.</h:div><h:div>2.3. Non merita miglior sorte, infine, l’ulteriore eccezione di improcedibilità <corsivo>in parte qua</corsivo> del ricorso (dei motivi 1 e 2) stante la mancata impugnazione del successivo provvedimento di diniego di condono del 3 settembre 2019. </h:div><h:div>2.3.1. Va, invero, rimarcato che l’impianto defensionale su cui fonda la impugnazione in esame afferisce giustappunto alla giuridica esistenza del potere per la Amministrazione di reprimere le opere abusive in pendenza di un procedimento volto al condono di esse opere. </h:div><h:div>2.3.2. Di qui la irrilevanza ai fini che ne occupano del successivo provvedimento negativo con cui quel procedimento si è conchiuso, permanendo l’interesse di parte ricorrente a:</h:div><h:div>- censurare l’intempestivo esercizio della <corsivo>potestas</corsivo> sanzionatoria, <corsivo>id est</corsivo> nella pendenza di quel procedimento;</h:div><h:div>- ottenere, indi, la eventuale caducazione della ingiunzione a demolire, la cui sorte non è –per tale verso- condizionata dal successivo provvedimento di diniego di condono. </h:div><h:div>2.4. Il ricorso, benchè ammissibile e procedibile, non è fondato.</h:div><h:div>2.5. Vanno in primo luogo negativamente scrutinati il terzo e l’ultimo mezzo che, in ossequio all’indefettibile <corsivo>ordo quaestionum</corsivo> (CdS, a.p. 5/15) che connota il processo amministrativo ed a prescindere da una eventuale volontà di graduazione della parte ricorrente (volontà peraltro, nella fattispecie, non mai disvelatasi), assume carattere preliminare, ponendo questioni di incompetenza e di mancato esercizio del potere da parte dell’organo competente:</h:div><h:div>- a manifestare la volontà provvedimentale, che nella fattispecie dovrebbe essere rinvenuto nel Sindaco e non già nel dirigente (terzo mezzo);</h:div><h:div>- a rendere un parere obbligatorio, che nel caso che ne occupa dovrebbe individuarsi nella commissione edilizia integrata (ultimo motivo di ricorso).</h:div><h:div>2.5.1. I mezzi non sono fondati.</h:div><h:div>2.5.2. E, invero, quanto al terzo motivo, costituisce dato affatto ricevuto quello in virtù del quale “<corsivo>L’adozione dell'ordinanza di demolizione di opere sine titulo rientra nella competenza del dirigente comunale ovvero, nei Comuni sprovvisti della qualifica, in quella dei responsabili degli uffici e servizi, dovendo ritenersi implicitamente abrogata ogni disposizione che faccia riferimento alla competenza del Sindaco in materia</corsivo>”, a nulla potendo per certo rilevare la assenza di disposizioni attuative in tal senso dello statuto comunale ovvero di matrice regolamentare, discendendo tale attribuzione direttamente dalla legge, e ciò già con l’art. 2, comma 12, l. 16 giugno 1998 n. 191 (TAR Campania, IV, 4 luglio 2019, n. 3700; Id. VI, 1 febbraio 2019, n. 537; Id., id., 6 marzo 2018, n. 1416).</h:div><h:div>2.5.3. Quanto alla ultima doglianza, relativa alla mancanza del parere della commissione edilizia integrata, è sufficiente quivi il richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Sezione, in forza del quale “<corsivo>l'esercizio dei poteri sanzionatori in materia urbanistico-edilizia non richiede tale parere, poiché l'ordine di ripristino discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente, non costituendo irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (in questo senso T.A.R. Campania, sez. VI, 7 giugno 2019, n. 3108, sez. IV, 21 giugno 2019, n. 2672)</corsivo>” (TAR Campania, VI, 27 gennaio 2020, n. 378).</h:div><h:div>2.6. Anche il primo e il quarto mezzo, suscettibili di congiunto scrutinio, sono infondati.</h:div><h:div>2.6.1. Dalle evidenze documentali versate in atti, risulta acclarata dalla Amministrazione la realizzazione <corsivo>sine titulo</corsivo> da parte dei ricorrenti dei seguenti interventi:</h:div><h:div>a) piano secondo dell'immobile per una superficie di mq 103,00; b) balcone lato est per una superficie di mq 14,00; c) portico per una superficie di mq 9,50 ed altezza mt. 3,10; d) tettoia al secondo piano per una superficie di mq 14,50 ed altezza di mt 3,00; e) scala in c.a. d'accesso al secondo piano di 5,5 mt di lunghezza e 1 mt di larghezza; f) locale sottoscala di mq 2,00 ed altezza media 1,30; g) pensilina, al piano primo, in plastica e legno di mq 1,70.</h:div><h:div>2.6.2. Tali opere, realizzate <corsivo>sine titulo</corsivo> da parte ricorrente:</h:div><h:div>- costituivano oggetto degli accertamenti compiuti dall’UTC, con la relazione tecnica n. 3915 del 2.3.2016;</h:div><h:div>- fondavano il provvedimento di ingiunzione a demolire quivi impugnata.</h:div><h:div>2.6.3. Orbene, siccome comprovato <corsivo>per tabulas</corsivo>, le opere contestate si appalesano estranee alla invocata domanda di condono presentata dai ricorrenti (cfr., le risultanze compendiate nelle relazioni prot. 3915/16, 6672/16 e 4151/18), concretandosi nella realizzazione di un intero piano, di un portico-tettoia, di un locale sottoscala, del balcone lato est, di una scala esterna in c.a., e di una pensilina in plastica e legno.</h:div><h:div>La domanda di condono, di contro, aveva ad oggetto unica abitazione su unico piano, con superfice abitabile di mq 69,12 e superficie utile non residenziale di mq 12,42.</h:div><h:div>2.6.4. Trattasi di risultanze istruttorie, rivenienti dagli ulteriori sopralluoghi degli uffici comunali intervenuto nel corso del tempo, comprovanti la estraneità degli abusi contestati alle opere dedotte nella istanza di condono, e:</h:div><h:div>- vieppiù confermate anche dalla perizia tecnica di parte, quivi prodotta dalla interveniente (in particolare, pagg. 10-16);</h:div><h:div>- non mai oggetto di puntuale contestazione da parte dei ricorrenti.</h:div><h:div>2.6.5. D’altra parte, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale, l’onere della prova circa la ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono edilizio grava in capo all’istante, nella cui sfera di signoria, quale responsabile dell’abuso o proprietario, ricade la condotta (tra le tante, CdS, II, 30 aprile 2020, n. 276; CdS, VI, 24 gennaio 2020, n. 588). </h:div><h:div>2.6.6. Tale allocazione dell’onere probatorio non può non riguardare anche il fondamentale profilo –che quivi viene in rilievo- relativo alla dimostrazione della effettiva aderenza delle <corsivo>opere realizzate rispetto a quelle rappresentate</corsivo> nella domanda di condono. </h:div><h:div>2.6.7. E ciò anche in ossequio al cd. “<corsivo>principio di vicinanza della prova</corsivo>”, in forza del quale è ragionevolmente <corsivo>esigibile</corsivo> dal richiedente il condono la produzione di evidenze documentali atte a comprovare che la condotta abusiva si sia “consumata” entro la data predetta (TAR Lombardia, I, 26 settembre 2018, n. 2143) ed abbia giustappunto le caratteristiche morfologiche e planovolumetriche rappresentate nella domanda. Si è all’uopo rimarcato che “<corsivo>ai fini della concessione del condono edilizio, l'Amministrazione, pur dovendo sempre espletare un'istruttoria adeguata anche relativamente all'epoca della edificazione (onde individuare il regime giuridico di riferimento), non deve fornire, quale condizione di legittimità per l'irrogazione della sanzione, (anche) prova certa dell'epoca di realizzazione dell'abuso. Ricade, infatti, in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) l'onere di provare la data di ultimazione (con difforme destinazione d'uso) delle opere edilizie, dal momento che solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto. In difetto di tali prove, resta integro il potere dell'Amministrazione di negare la sanatoria dell'abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 03/02/2017, n. 463; Consiglio di Stato, sez. IV, 15/06/2016, n. 2626; Consiglio di Stato, sez. VI, 27/07/2015, n. 3666)</corsivo>” (CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1927).</h:div><h:div>2.6.8. Orbene, nella fattispecie in esame:</h:div><h:div>- non solo gli attuali ricorrenti <corsivo>non hanno assolto </corsivo>all’<corsivo>onus probandi </corsivo>posto a loro carico; </h:div><h:div>- ma, di più e in via risolutiva, è l’Amministrazione –e la parte interveniente- ad aver fornito <corsivo>la prova </corsivo>della patente alterità delle opere abusive realizzate rispetto a quelle oggetto della domanda di condono.</h:div><h:div>2.6.9. D’altra parte, incontestabile e incontestata è la patente divergenza tra le opere, siccome indicate nella istanza di condono, e quelle poscia effettivamente acclarate dal Comune, in data ben successiva. </h:div><h:div>2.6.10. Trattasi, peraltro, delle circostanze di fatto che hanno, altresì, condotto la Amministrazione alla emanazione del diniego di condono del 3 settembre 2019, in conformità delle valutazioni negative espresse nella conferenza dei servizi del 6 agosto, con il determinante contributo della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli: anche la mancata impugnazione di tali atti vale a vieppiù connotare il contegno dei ricorrenti in termini di <corsivo>mancata prova contraria</corsivo>, ovvero di <corsivo>non contestazione</corsivo> delle risultanze fattuali siccome acclarate dalla Amministrazione.</h:div><h:div>Di qui la legittimità dell’esercizio del potere repressivo quivi impugnato, che per certo non poteva reputarsi precluso a cagione della presentazione di una domanda di condono avente ad oggetto opere affatto diverse da quelle poscia contestate e sanzionate.</h:div><h:div>2.6.11. D’altra parte, “<corsivo>la presentazione della domanda di condono non autorizza certamente l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943)</corsivo>” (TAR Campania, III, 5 giugno 2019, n. 3048).</h:div><h:div>2.6.12. E ciò anche a voler obnubilare il di per sé dirimente rilievo per cui, trattandosi di opere realizzate in area assoggettata a vincolo, di nessuna “quiescenza” dei poteri repressivi è a parlarsi in pendenza del procedimento volto alla disamina della istanza di condono. </h:div><h:div>E, invero, l'art. 44 della legge n. 47 del 1985, che prevede che l'istanza di condono edilizio determina la sospensione d'ufficio di tutti i procedimenti amministrativi in corso, “<corsivo>non si applica in caso di provvedimenti adottati in funzione della valenza paesaggistica del bene (Cons. Stato, IV, n. 2892/2005, in presenza di una ordinanza emessa con riguardo alla assenza della concessione edilizia per una opera realizzata in zona vincolata; IV, n. 2111/2005). Nel caso di specie, l’impugnata ordinanza è stata adottata proprio a causa della valenza paesaggistica del bene e dell’assenza di un valido titolo abilitativo</corsivo>” (in fattispecie analoga, CdS, V, 11 marzo 2010, n. 1429).</h:div><h:div>2.6.13. Nessun vizio di natura motivazionale <corsivo>stricto sensu</corsivo> intesa, di poi (cfr., quarto mezzo) può affliggere il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire, trattandosi di atto che - certando la esistenza di un illecito, ed irrogando la relativa sanzione - necessita di <corsivo>giustificazione</corsivo>, più che di motivazione, consistente:</h:div><h:div>- nell’<corsivo>acclaramento</corsivo> dei fatti, <corsivo>id est</corsivo> della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi;</h:div><h:div>- nella <corsivo>sussumibilità</corsivo> di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo;</h:div><h:div>- nella certazione della loro realizzazione, di contro, <corsivo>in assenza</corsivo> del prescritto provvedimento abilitante.</h:div><h:div>2.6.14. Di qui il consolidato insegnamento a mente del quale i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto espressione di <corsivo>actio</corsivo> vincolata nel contenuto, non abbisognano di specifica motivazione - intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell’interesse pubblico al ripristino dell’ordine giuridico infranto, all’esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco - bensì di un supporto giustificativo, <corsivo>id est</corsivo> della certazione della esistenza di attività edilizia realizzata in dispregio delle regole (TAR Campania, VI, 10 agosto 2020, n, 3560; Id., id., 22 maggio 2020, n. 1939).</h:div><h:div>2.7. Anche il secondo mezzo, con cui si veicolano censure afferenti alla asserita violazione delle prerogative di partecipazione procedimentale spettanti ai ricorrenti, non è fondato, atteso che, siccome si è avuto modo di illustrare <corsivo>supra</corsivo> in sede di negativo scrutinio dei motivi “afferenti al merito”, il contenuto dispositivo dell’impugnato provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.</h:div><h:div>2.7.1. La certazione giudiziale della legittimità della azione provvedimentale quivi censurata rende irrilevante la (asserita) pretermissione procedimentale, attesa la inidoneità di un qualsiasi apporto collaborativo a determinare una differente conclusione della vicenda (TAR Campania, VI, 20 luglio 2020, n. 3210; TAR Lombardia, I, 26 settembre 2018, n. 2145). </h:div><h:div>2.7.2. La ricaduta patologica di tale lamentata violazione “formale e/o procedimentale” è quindi sterilizzata dall’applicazione dell’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> della legge 241/90, norma che ben si attaglia anche alla omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla adozione della ingiunzione a demolire.</h:div><h:div>2.7.3. D’altra parte, costituisce dato pacifico quello in forza del quale ai fini dell’adozione di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, stante la natura vincolata degli stessi, non è necessaria la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento (solo da ultimo, TAR Campania, 10 agosto 2020, n. 3560; CdS, VI, 12 maggio 2020, n. 2980; CdS, VI, 11 marzo 2019, n. 1621).</h:div><h:div>2.8. La legittimità della ingiunzione a demolire n. 2/16 –siccome sopra illustrata, ed oggetto delle statuizioni rese nella coeva pronunzia che definisce il ricorso (RG 2848/16)- impone la reiezione del gravame che, come correttamente rilevato dalla interveniente, non reca mezzi volti a censurare la illegittimità in via autonoma della ingiunzione di pagamento del 13.11.2018.</h:div><h:div>3. Infine, non si rinvengono ragioni per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge in favore del Comune di Lacco Ameno e in € 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore della interveniente con attribuzione delle stesse, in quest’ultimo caso, in favore dell’avv. Barbieri, dichiaratosi antistatario e tenuto conto della rinunzia al mandato dell’altro difensore.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei signori magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rocco Vampa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>