<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190063020230419195314073" descrizione="us sanzione pecuniaria inottemperanza - costituzionalità." gruppo="20190063020230419195314073" modifica="04/05/2023 10:57:27" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Anna Ballirano" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2019" n="00630"/><fascicolo anno="2023" n="02734"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190063020230419195314073.xml</file><wordfile>20190063020230419195314073.docm</wordfile><ricorso NRG="201900630">201900630\201900630.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\845 Paolo Severini\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Severini</firma><data>04/05/2023 10:20:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>maria grazia d'alterio</firma><data>04/05/2023 09:10:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/05/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Paolo Severini,	Presidente</h:div><h:div>Maria Grazia D'Alterio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Domenico De Falco,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>- dell'ordinanza ingiunzione n. 15/18 del 13 novembre 2018 emessa dal Comune di Lacco Ameno - V Servizio - "Servizi Tecnici", notificata alle ricorrenti in data 16. Novembre 2017, avente ad oggetto l'ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4 <corsivo>bis</corsivo>, del D.P.R. 380/2001;</h:div><h:div>- per quanto di ragione della relazione tecnica dell'Ufficio tecnico n. 3855 del 16 giugno 2016;</h:div><h:div>- per quanto di ragione, altresì, del verbale di accertamento di inosservanza di ordinanza di demolizione n. 01/2017 del 26 aprile 2017, prot. n. 303 del 2018;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, connesso, propedeutico e/o conseguenziale comunque lesivo</h:div><h:div>della posizione giuridica delle ricorrenti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 630 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Anna Ballirano, Antonietta Pitone, rappresentati e difesi dall'avvocato Agata Banfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Piscopo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lacco Ameno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2023 per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso all’esame, le ricorrenti impugnano l’ordinanza ingiunzione n. 15/18 del 13 novembre 2018 emessa dal Responsabile del V Servizio - "Servizi Tecnici"   del Comune di Lacco Ameno - avente ad oggetto l'ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4 <corsivo>bis</corsivo>, del D.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>1.1 La sanzione è stata irrogata a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere di cui all’ordinanza comunale n. 1/2017, in relazione ad opere eseguite in difetto di permesso di costruire e in area soggetta a vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico e vincolo sismico.</h:div><h:div>1.2 Le ricorrenti denunciano l’illegittimità del provvedimento per irragionevolezza dell’azione amministrativa, difetto di proporzionalità, carenza nell'istruttoria, falsità del presupposto, difetto di motivazione, illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per violazione degli articoli 3, 24, 27, 97, 101 e 102 della Costituzione.</h:div><h:div>2. L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, rimarcando la natura vincolata del provvedimento gravato e instando per la sua reiezione.</h:div><h:div>3. All’udienza straordinaria del 2 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>4. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>4.1 Con il primo motivo è denunciata l’illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione dell’evidente irragionevolezza e mancanza di proporzionalità della sanzione, inflitta sulla base di una norma di dubbia legittimità costituzionale, in particolare nella parte in cui prescrive l’applicazione della sanzione massima a fronte di nuove opere realizzate in zona vincolata, indipendentemente dalle effettive dimensioni delle opere.</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>4.1.a) Ai sensi dell’art. 31, comma 4 <corsivo>bis</corsivo> del D.P.R. n. 380/2001, la sanzione amministrativa pecuniaria, correlata all'inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27 (vale a dire "aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ... aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ... immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o ... beni di interesse archeologico, ... immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490"), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. </h:div><h:div>Si tratta, con ogni evidenza, di aree soggette a una disciplina più rigorosa, a tutela di valori costituzionalmente rilevanti (di cui, in particolare, all'articolo 9 della Costituzione),  giustificandosi di tal guisa la maggiore gravità dell'intervento repressivo-sanzionatorio, costituente atto dovuto per l’amministrazione comunale preposta alla tutela dell’interesse protetto.  </h:div><h:div>Dalla norma di cui alla disposizione richiamata emerge la natura vincolata, sia nell’<corsivo>an</corsivo> che nel <corsivo>quantum,</corsivo> del provvedimento che commina la sanzione pecuniaria, atteso che, una volta constatata la mancata esecuzione della ordinanza di demolizione, il Comune è tenuto necessariamente ad emanare l’ordinanza ingiunzione nell’ammontare massimo predeterminato dallo stesso legislatore, senza peraltro necessità di ulteriore motivazioni quanto alle ragioni di pubblico interesse poste a sua giustificazione (<corsivo>cfr.</corsivo> T.a.r. Toscana, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 6; T.a.r. Campania, Salerno, n. 955/2018). </h:div><h:div>Difatti, nello specifico, ciò che viene sanzionato nella misura massima dall’art. 31, comma 4-<corsivo>bis </corsivo>del d.p.r. 380/2001 non è la realizzazione dell’abuso edilizio in sé considerato – nel qual caso, evidentemente, rileverebbe la consistenza e l’entità dello stesso – bensì unicamente la mancata spontanea ottemperanza all’ordine di demolizione, legittimamente impartito dall’amministrazione per opere abusivamente realizzate in zona vincolata, la quale si pone quale condotta omissiva identica nei casi sia di abusi edilizi macroscopici sia di abusi più modesti.  </h:div><h:div>In altri termini, il disvalore – di per sé rilevante – colpito è l’inottemperanza all’ordine di ripristino impartito dall’amministrazione per rimediare agli abusi perpetrati in quelle particolari e circoscritte “aree” ed in quei particolari e circoscritti “edifici”, puntualmente indicati dall’art. 27, comma 2, d.p.r. 380/2001 (<corsivo>cfr</corsivo>. sul punto, T.a.r. Campania, Napoli, n. 4146/2017, T.A.R. Campania, Salerno, 16 gennaio 2017, n. 103, cit.; T.a.r. Puglia, Lecce, n. 1105/2016). </h:div><h:div>Le superiori considerazioni consentono di superare i rilievi di incostituzionalità della norma, sotto il prospettato profilo del contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza, nonché con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione.</h:div><h:div>4.1.b) Sotto altro profilo, nemmeno convince l’ulteriore dubbio di legittimità costituzionale della medesima disposizione, pure prospettato dalle ricorrenti, per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Più in dettaglio, le ricorrenti lamentano la contrarietà a Costituzione dell’interpretazione secondo la quale l’inottemperanza all'ordine di demolizione (foriera della correlata e prevista sanzione nella misura massima di € 20.000,00) si verifica alla sola constatazione della mancata demolizione nel termine di legge del manufatto, indipendentemente dalla definitività o meno dell'ordine demolitorio e/o dalla sua tempestiva impugnazione innanzi alla giustizia amministrativa. </h:div><h:div>La censura non coglie nel segno.</h:div><h:div>Difatti, l’ordinanza gravata ha natura vincolata e la sua efficacia è strettamente connessa all’ordine demolitorio, di talché il diritto di difesa appare sufficientemente garantito dalla possibilità di ottenere, se del caso, tutela cautelare di sospensione dell’ordine di demolizione nelle more della decisione di merito, oltre alla successiva eventuale tutela risarcitoria.</h:div><h:div>4.2 Con il secondo mezzo le ricorrenti lamentano che il Comune avrebbe ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria ritenendo erroneamente sussistente il doppio presupposto dell'assenza di impugnativa (come erroneamente attestato nel verbale della Polizia Municipale n. 303 del 2018) e della conseguente inottemperanza all'ordine demolitorio nel termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza. La mancata considerazione del fatto che le stesse hanno tempestivamente contestato la legittimità dell'ordinanza di demolizione dell'Ente innanzi al Tribunale Amministrativo competente per territorio costituirebbe pertanto vizio tale da rendere illegittima l'ordinanza ingiunzione impugnata (ricorso iscritto al n. r.g. 3560/2017).</h:div><h:div>Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Basti rilevare, sul punto, che in assenza di sospensione dell’ordine di demolizione - circostanza che non risulta nella specie - nulla ostava all’adozione degli atti conseguenziali da parte del Comune, essendo pienamente eseguibile l’ordine di demolizione e, dunque, conseguentemente integrata l’inottemperanza pur in presenza di impugnativa giurisdizionale, con salvezza di eventuali questioni e dei profili risarcitori connessi all’eventuale accoglimento in sede di merito del ricorso.</h:div><h:div>4.3 Con i restanti motivi, le ricorrenti deducono in via derivata i medesimi profili di illegittimità formulati nel ricorso (collegato) n.r.g. 3560/2017 proposto avverso l'ordinanza di demolizione del Comune di Lacco Ameno n. 1/2017, la cui inottemperanza costituisce il presupposto logico –giuridico del provvedimento impugnato in questa sede.</h:div><h:div>Senonché con sentenza, n. 6546/2022, il ricorso proposto è stato respinto, di talché resta confermata, allo stato, la legittimità dell’atto presupposto con la conseguenza che anche sotto tale profilo restano superate tutte le censure proposte. Dunque, il rigetto del ricorso avverso l'ordine di demolizione determina il rigetto dei motivi di illegittimità derivata del provvedimento sanzionatorio impugnato. </h:div><h:div>4.4 Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Lacco Ameno, che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="02/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Maria Grazia D'Alterio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>