<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190009920200508105938343" descrizione="Tel mobile- Com. Frattamaggiore - Accolto" gruppo="20190009920200508105938343" modifica="6/21/2020 4:09:59 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Iliad Italia S.p.A. A Socio Unico" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00099"/><fascicolo anno="2020" n="02517"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.7:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190009920200508105938343.xml</file><wordfile>20190009920200508105938343.docm</wordfile><ricorso NRG="201900099">201900099\201900099.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 7\2019\201900099\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Michelangelo Maria Liguori</firma><data>21/06/2020 16:09:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>guglielmo passarelli di napoli</firma><data>16/05/2020 14:10:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/06/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Michelangelo Maria Liguori,	Presidente</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Valeria Ianniello,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- a) del provvedimento prot. n. 22878 del 17 ottobre 2018, con cui il Comune di Frattamaggiore (NA) ha annullato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (“SCIA”) presentata da Iliad Italia spa per la modifica della Stazione Radio Base (“SRB”) esistente sul lastrico solare dell'edificio sito in vico IV Corso Durante – foglio 4, mapp. 264;</h:div><h:div>- b) ove applicabili, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile” approvato con delibera del Consiglio n. 47 del 31 luglio 2006;</h:div><h:div>- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali anche non noti e in particolare della nota comunale prot. n. 24735 del 7 novembre 2018 che ribadisce il diniego impugnato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 99 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi, con domicilio pec come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Diego Manzo in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parisi, Antonella Di Bitonto e Agnese Grassia, domicilio pec come da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella udienza del giorno 6 maggio 2020 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, senza discussione orale e sulla base degli atti, come previsto dal comma 5 della citata norma;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso iscritto al n. 99 dell’anno 2019, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:</h:div><h:div>- che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Frattamaggiore vietava a essa Iliad Italia spa di modificare una SRB esistente in Frattamaggiore per la trasmissione di segnali telefonici, sia perché posta “<corsivo>a distanza di 40 metri circa dal perimetro dell’edificio di culto Santuario dell’Immacolata</corsivo>” e quindi a distanza inferiore al limite di 100 metri rispetto ai “<corsivo>ricettori sensibili</corsivo>”, stabilito dall’art. 6 del regolamento comunale, sia perché non preceduta dal programma di localizzazione degli impianti che l’operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 7 del citato regolamento comunale;</h:div><h:div>- che l’art. 6 del regolamento comunale, allegato a motivazione del provvedimento impugnato, riguarda l’installazione dei nuovi impianti e, se riguardasse la modifica degli impianti esistenti, sarebbe irragionevole ed illegittimo nella parte in cui impone il divieto di realizzare impianti di telefonia mobile all’interno di un raggio di 100 metri dal perimetro esterno del Santuario;</h:div><h:div>- che l’art. 7 è inapplicabile a Iliad Italia spa, in quanto la stessa ha avviato solo pochi mesi fa la propria attività, e comunque in quanto, se pure fosse applicabile, sarebbe irragionevole ed illegittimo;</h:div><h:div>- di aver presentato, in data 6 luglio 2018, al Comune di Frattamaggiore, la SCIA ex art. 87 bis D.Lgs. n. 259/2003, relativa alla modifica della Stazione Radio Base in oggetto;</h:div><h:div>- che, con nota prot. n. 18511 del 3 agosto 2018, il Comune di Frattamaggiore, III Settore Assetto e Gestione del territorio – Urbanistica, aveva comunicato “<corsivo>l’avvio del procedimento per l’annullamento</corsivo>” della predetta SCIA, sulla scorta di una asserita violazione degli artt. 6 e 7 del regolamento comunale;</h:div><h:div>- di aver replicato che non avrebbe installato alcun nuovo impianto, ma solo modificato quello cedutole da Wind Tre Spa;</h:div><h:div>- che, tuttavia, l’Amministrazione adottava il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.</h:div><h:div>Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.</h:div><h:div>All’udienza camerale del 30.01.2019, con ordinanza cautelare n. 163/2019, l’istanza cautelare è stata respinta.</h:div><h:div>All’udienza del 06.05.2020, tenutasi da remoto e senza discussione orale, come previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 84 D.L. 18/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati, per i seguenti motivi: </h:div><h:div>1) l’art. 6 del regolamento non può applicarsi agli impianti già realizzati; anche l’art. 7 del regolamento comunale, per il quale la segnalazione deve essere preceduta da un “<corsivo>programma di localizzazione degli impianti</corsivo>” che l’operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, può applicarsi solo agli impianti di nuova costruzione; </h:div><h:div>2) ove si ritenesse che gli artt. 6 e 7 del regolamento fossero applicabili anche agli impianti già realizzati, tali norme sarebbero illegittime, perché il criterio della distanza minima da rispettarsi da siti determinati in modo generico, e non specifico, è, per giurisprudenza costante, un limite non consentito; </h:div><h:div>3) è illegittimo l’art. 7 del regolamento comunale nella parte in cui ha stabilito che la domanda di realizzazione di nuovi impianti non possa essere accolta se, entro il 30 settembre dell’anno precedente, l’operatore non abbia presentato il “<corsivo>programma delle localizzazioni</corsivo>”, e questo non sia stato approvato, perché è lo Stato che deve fissare gli adempimenti procedimentali necessari; </h:div><h:div>4) non può essere impedito l’aggiornamento tecnologico dell’impianto.</h:div><h:div>L’Amministrazione eccepisce l’infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, come la norma regolamentare ben possa applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente, e, soprattutto, come il regolamento faccia salva la possibilità che il gestore provi l’impossibilità di una localizzazione alternativa: e, in tal caso, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il criterio della distanza.</h:div><h:div>In memoria depositata in data 30.04.2020 la parte ricorrente ribadisce la fondatezza del ricorso.</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati. </h:div><h:div>È fondata la prima censura. È vero, infatti, che questa Sezione ha più volte ritenuto legittime le disposizioni regolamentari contestate (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2167/2012; n. 3653/2018); ma, nel caso di specie, occorre verificare se le disposizioni in parola possano applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente (oltre che al caso dell’impianto di nuova installazione). </h:div><h:div>In sede cautelare, si è ritenuto che la norma regolamentare possa applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente. È stata condivisa, in tale fase, la tesi del Comune, secondo cui l’autorizzazione per implementare un impianto con nuova tecnologia è necessaria perché prevista espressamente anche per la modifica delle caratteristiche di emissione, e l’intervento, per le sue connotazioni innovative concrete, non può considerarsi di mera manutenzione dell’esistente ma (essendo assimilato a incremento di urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico.</h:div><h:div>Il Collegio, <corsivo>melius re perpensa</corsivo>, ritiene di dover riconsiderare tale assunto, quanto meno ove non ricorrano determinate condizioni. Infatti, è lo stesso legislatore a prevedere che, per determinate tipologie di impianti (ovvero “<corsivo>Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo</corsivo>”, e dunque anche quando – come nel caso di specie – si tratti di apportare innovazioni tecnologiche ad una SRB preesistente), si possa attivare una procedura semplificata (la s.c.i.a. di cui all’art. 87 bis d.lgs. 259/2003). Per l’appunto, questa è la procedura seguita, nel caso di specie, dalla società ricorrente; né il Comune ha contestato l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la presentazione della s.c.i.a. di cui all’art. 87 bis anziché dell’istanza di cui all’art. 87 d.lgs. 259/2003.</h:div><h:div>Pertanto, quanto meno quando sussistono i presupposti di cui all’art. 87 bis, appare irragionevole applicare gli artt. 6 e 7 del Regolamento, trattandosi di mera riconfigurazione di un impianto preesistente (vista con chiaro favore dal legislatore, non giustificandosi, altrimenti, la possibilità di utilizzare la descritta procedura semplificata, e rispetto alla quale ratio risulterebbe antitetico l’obbligo valutare ex novo il rispetto di tutte le disposizioni localizzative).</h:div><h:div>Anche il secondo motivo addotto dal Comune non è idoneo a giustificare il diniego. È vero, infatti, che il piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazione è uno strumento ritenuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Sezione, perché risponde all'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio al fine di orientare l'attività amministrativa di controllo preventivo - urbanistico-edilizio ed ambientale - della assentibilità degli interventi di installazione degli impianti (tra le tante, T.A.R. Campania Napoli Sez. VII Sent., 10/06/2011, n. 3106). Tuttavia, deve ritenersi fondata la censura, nella parte in cui si sostiene che anche l’art. 7 del regolamento comunale, per il quale la segnalazione deve essere preceduta da un “programma di localizzazione degli impianti” che l’operatore deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno, possa applicarsi solo agli impianti di nuova costruzione. Considerata la ratio del piano – sopra evidenziata – appare ragionevole non estendere tale onere anche al caso della riconfigurazione di un impianto già istallato, soprattutto qualora sussistano i presupposti previsti dalla legge per l’attivazione della procedura semplificata di cui all’art. 87 bis d.lgs. 259/2003.</h:div><h:div>Le altre censure possono essere assorbite.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità e l’incertezza della questione, nonché la soccombenza parziale e reciproca ed il diverso esito tra fase cautelare e fase di merito, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:</h:div><h:div>1.	Accoglie il ricorso n. 99 dell’anno 2019 nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato sub a);</h:div><h:div>2.	Rigetta il ricorso, limitatamente all’impugnativa dell’atto sub b) in epigrafe;</h:div><h:div>3.	Compensa integralmente le spese tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/05/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Teresa Castiello</h:div><h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>