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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20190009920190130164424746" descrizione="SRB - imposs. localizzazione alternativa - rigetto" gruppo="20190009920190130164424746" modifica="1/30/2019 11:02:07 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00099"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00163"/>
            <urn>urn:nir:tar.campania;sezione.7:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <wordfile>20190009920190130164424746.docm</wordfile>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 7\2019\201900099\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>rosalia maria rita messina</firma>
            <data>30/01/2019 23:02:07</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>guglielmo passarelli di napoli</firma>
            <data>30/01/2019 16:53:05</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>31/01/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
217            <nuova>217</nuova>
            <ereditata>217</ereditata>
         </classificazione>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div>
            <h:div>(Sezione Settima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Rosalia Maria Rita Messina,	Presidente</h:div>
            <h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Valeria Ianniello,	Primo Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div>
            <h:div>- del provvedimento prot. n. 22878 del 17 ottobre 2018, con cui il Comune di Frattamaggiore (NA) ha annullato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (“SCIA”) presentata da Iliad Italia per la modifica della Stazione Radio Base (“SRB”) esistente sul lastrico solare dell'edificio sito in vico IV Corso Durante – foglio 4, mapp. 264;</h:div>
            <h:div>- ove applicabili, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento comunale per l'insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile” approvato con delibera del Consiglio n. 47 del 31 luglio 2006;</h:div>
            <h:div>- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali anche non noti e in particolare della nota comunale prot. n. 24735 del 7 novembre 2018 che ribadisce il diniego impugnato.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 99 del 2019, proposto da: </h:div>
            <h:div>Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi domicilio pec come da Registri di Giustizia, domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Diego Manzo in Napoli, Piazzetta Ascensione, 10; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parisi, Antonella Di Bitonto e Agnese Grassia, domicilio pec come da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Arpac, in personale del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;</h:div>
            <h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div>
            <h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Rilevato che, ad un sommario esame, l'istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che – come eccepito dall’Amministrazione resistente - la norma regolamentare ben può applicarsi anche al caso della riconfigurazione di un impianto preesistente e che il regolamento fa salva la possibilità che il gestore provi l’impossibilità di una localizzazione alternativa;</h:div>
         <h:div>che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, la perizia di parte prodotta non sembra, prima facie, idonea a dimostrare tale impossibilità di localizzazione alternativa; </h:div>
         <h:div>Le spese processuali della fase cautelare vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Settima), </h:div>
         <h:div>Respinge l’istanza cautelare.</h:div>
         <h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 750 (settecentocinquanta) oltre accessori come per legge.</h:div>
         <h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="30/01/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Pongione</h:div>
            <h:div>Guglielmo Passarelli Di Napoli</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
