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<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20180309120190716170621213" descrizione="STRANIERI Irreperibilità" gruppo="20180309120190716170621213" modifica="7/23/2019 4:52:52 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="03091"/>
            <fascicolo anno="2019" n="04102"/>
            <urn>urn:nir:tar.campania;sezione.6:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 6\2018\201803091\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Paolo Passoni</firma>
            <data>23/07/2019 16:52:52</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>anna corrado</firma>
            <data>17/07/2019 08:58:15</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>26/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
38            <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div>
            <h:div>(Sezione Sesta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Paolo Passoni,	Presidente</h:div>
            <h:div>Carlo Buonauro,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Anna Corrado,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>del decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 3091 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Chekna Konate, rappresentato e difeso dall'avvocato Svetlana Vidovic, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Sedile di Porto 9; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno (Questura di Napoli), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>Espone il ricorrente che in data 11/04/2017 presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell’art 9 del D.Lvo 286/98 allegando la documentazione richiesta, attestante la disponibilità di un reddito sufficiente, la residenza, certificati penali, e l’attestazione del superamento del test della lingua italiana.</h:div>
         <h:div>In data 08/01/2018 la Questura di Napoli emetteva avviso di avvio del procedimento amministrativo con il quale informava il ricorrente della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto in quanto l’istanza si presentava carente sotto il profilo della dimostrazione della residenza anagrafica e dei redditi posseduti. Detto avviso di avvio del procedimento amministrativo risultava notificato al ricorrente il 31/01/2018, in mani proprie, dalla Polizia Municipale del Comune di Villaricca.</h:div>
         <h:div>Successivamente, il ricorrente ha provveduto a depositare presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli un nuovo certificato di residenza e la dichiarazione di redditi. In data 19/02/2018 il Questore di Napoli emetteva il decreto ivi impugnato.</h:div>
         <h:div>Il ricorrente depositava, quindi, in data 07/06/2018 a mezzo PEC istanza di riesame della pratica in questione chiedendo la revoca in autotutela del provvedimento impugnato, rispetto  alla quale istanza non è pervenuta alcuna risposta</h:div>
         <h:div>Avverso il provvedimento adottato il ricorrente propone ricorso a sostegno del quale deduce:</h:div>
         <h:div>1) illegittimità dell’atto per violazione e falsa applicazione della legge 241/90, violazione dell’art 5 comma 5, 6 commi 7 e 8 del d. lg. 286/98, eccesso di potere, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta, illegittimità dell’atto per violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16 e 17 del d.P.R.394/99, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, illegittimità dell’atto per erronea applicazione del dettato normativo, difetto di istruttoria.</h:div>
         <h:div>Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto la Questura ha omesso di valutare la documentazione presentata dallo stesso successivamente al comunicazione di preavviso di rigetto e in particolare il certificato di residenza e le dichiarazioni dei redditi (depositati anche in atti).</h:div>
         <h:div>Tutto ciò rappresenta palese violazione dell’art. 7 e 10 bis della L.241/90 in quanto l’Amministrazione poteva recedere dalle proprie determinazioni nonché revocare il proprio provvedimento valutando gli elementi procedimentali sopravvenuti.</h:div>
         <h:div>Inoltre, il ricorrente risulta titolare della carta d’identità rilasciata dal Comune di Villaricca il 09/11/2012 e risulta dalla comunicazione alla Agenzia dell’Entrate e dalla dichiarazione di redditi che la sede dell’attività lavorativa e la sede fiscale sono alla Via Micillo n. 6, in Villaricca.</h:div>
         <h:div>La Questura di Napoli, invece, avrebbe erroneamente  ritenuto che il ricorrente fosse irreperibile e di conseguenza insussistente l’attività lavorativa dichiarata.</h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio con memoria formale l’Amministrazione intimata.</h:div>
         <h:div>Con ordinanza n. 1252/2018 è stata accolta la domanda cautelare sulla scorta della seguente motivazione: “Considerato che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini del riesame tenuto conto di quanto dedotto dal ricorrente in ricorso e della documentazione versata in atti (carta di identità rilasciata dal Comune di Villaricca, certificati di residenza dai quali risulta l’indirizzo di “Via Micillo N.6 – Villaricca” presso il quale il ricorrente ha ricevuto anche la notifica dell’avviso di avvio del procedimento)”. </h:div>
         <h:div>Alla pubblica udienza del 19 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div>
         <h:div>Il ricorso va accolto siccome fondato.</h:div>
         <h:div>Il provvedimento impugnato si fonda sulla irreperibilità del ricorrente.  Nel caso di specie risulta dall’atto impugnato che “la verifica sulla sistemazione alloggiativa effettuata dalla Polizia locale di Villaricca accertava l’irreperibilità dell’istante all’indirizzo qui dichiarato portando a quell’Ufficio l’attivazione della procedura di cancellazione da quella Anagrafe”; inoltre risulterebbe a carico del ricorrente una procedura di irreperibilità da parte del Comune di Villaricca. Dette circostanze non risultano confermate.</h:div>
         <h:div>Va premesso, come costantemente osservato dal Consiglio di Stato,  che la certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, sia per il lavoro autonomo che per il lavoro subordinato, non potendo essere rilasciato o rinnovato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 1° aprile 2016, n. 1313; Cons. St., sez. III, 10 luglio 2013, n. 3710; Cons. St., sez. VI, 19 agosto 2008, n. 3961 e da ultimo sez. III, 4 giugno 2018 n. 3344).</h:div>
         <h:div>Deve, tuttavia, ritenersi, con riguardo al presente ricorso, che risulta fondato l’assunto di parte ricorrente in ordine al rilevato difetto di istruttoria conducente  all’affermata irreperibilità dello straniero. </h:div>
         <h:div>Per come già anticipato in fase cautelare agli atti del presente giudizio risultano depositati i seguenti documenti: carta di identità del ricorrente rilasciata in data 09/11/2012 dal Comune di Villaricca dalla quale risulta la residenza in Via Micillo 6; lo stesso indirizzo risulta dal certificato di residenza storico rilasciato l’11 maggio 2018, (residente in Via Micillo n. 6 di Villaricca dal 26/09/2007) e  dal certificato di residenza del 12 marzo 2018. Inoltre agli atti il ricorrente deposita copia della comunicazione del preavviso di rigetto del titolo di soggiorno, comunicata direttamente al ricorrente dalla Polizia Locale di Villaricca all’indirizzo di via Micillo 6 di Villaricca, in data 31 gennaio 2018.</h:div>
         <h:div>Dalla documentazione versata non risulta, quindi, la irreperibilità del ricorrente, né risulta attivata procedura di cancellazione dall’anagrafe, considerati i certificati rilasciati dall’Ente.</h:div>
         <h:div>Rispetto a quanto dedotto in ricorso e la documentazione in atti l’amministrazione intimata nulla deduce o deposita, risultando costituita solo formalmente.</h:div>
         <h:div>In ragione delle esposte argomentazioni il ricorso deve essere accolto siccome fondato.</h:div>
         <h:div>Da ultimo quanto alle spese processuali ricorrono giusti motivi per compensarle tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda in cui l’esito dell’istanza resta comunque subordinato al rinnovo del procedimento. </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="19/06/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Anna Corrado</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
