<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180271920230720092239046" descrizione="" gruppo="20180271920230720092239046" modifica="20/07/2023 10:23:14" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Salvatore Gagliardi" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="02719"/><fascicolo anno="2023" n="04454"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.8:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180271920230720092239046.xml</file><wordfile>20180271920230720092239046.docm</wordfile><ricorso NRG="201802719">201802719\201802719.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\81 Angelo Scafuri\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daria Valletta</firma><data>20/07/2023 10:23:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Ottava)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Angelo Scafuri,	Presidente</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Consigliere</h:div><h:div>Daria Valletta,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>-dell’ordinanza di demolizione n.14/2018 del 06/04/2018;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/05/2023: </h:div><h:div>- della comunicazione prot. 3166 del 07/03/2023, notificata in pari data, nella parte in cui veniva comunicato ai ricorrenti l'annullamento in autotutela del provvedimento prot. n. 2748/2022 con cui si dichiarava accolta la loro istanza prot.2158/2022 di sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 e provvedimento prot. 3891 del 21/03/2023 di diniego definitivo all’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001, presentata dai ricorrenti con n. prot. 2158 del 31/03/2022;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2719 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Salvatore Gagliardi e Rosa Ferrara, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Ursomando e Pasqualina Rosaria Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di San Felice a Cancello, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Lanzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Augusto D'Aniello in Napoli, via Fracanzano nr. 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Felice a Cancello;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 giugno 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno dedotto di essere titolari di un fondo sito nel territorio del Comune di San Felice a Cancello, ove è stata realizzata, senza titolo abilitativo, una struttura in ferro oggetto dell’ordinanza di demolizione qui gravata.</h:div><h:div>Avverso tale atto è stato articolato un unico motivo di impugnazione, con il quale si osserva quanto segue:</h:div><h:div>in primo luogo, si assume che l’atto sarebbe stato assentito con SCIA, rispetto alla quale il Comune resistente non avrebbe tempestivamente esercitato i propri poteri inibitori;</h:div><h:div>il provvedimento adottato sarebbe, inoltre, affetto da carenza di motivazione, anche in riferimento all’interesse pubblico a sostegno dell’atto, e non sarebbe stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune resistente, chiedendo il rigetto del gravame.</h:div><h:div>Con successivo ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento prot. 3891 del 21/03/2023 di diniego definitivo all’istanza di sanatoria <corsivo>ex</corsivo> art. 36 DPR 380/2001, presentata dai ricorrenti con n. prot. 2158 del 31/03/2022, e atti presupposti, articolando i seguenti motivi di gravame:</h:div><h:div>1) in primo luogo, si contesta la legittimità dell’annullamento in autotutela della precedente comunicazione di accoglimento dell’istanza di sanatoria presentata <corsivo>ex</corsivo> art. 36 DPR 380/2001 dal ricorrente, essendo mancata un’attenta valutazione degli interessi contrapposti e, in particolare, dell’affidamento oramai cristallizzatosi in capo ai ricorrenti;</h:div><h:div>2) inoltre, si osserva che l’istanza di sanatoria sarebbe stata presentata nei termini previsti dall’art. 36 DPR 380/2001, e cioè prima di qualsivoglia provvedimento sanzionatorio successivo all’accertata inottemperanza alla richiamata ordinanza di abbattimento;</h:div><h:div>3) si deduce, infine, che per le stesse ragioni sarebbe viziato anche il successivo provvedimento di diniego.</h:div><h:div>All’udienza straordinaria in data 29 giugno 2023, celebratasi da remoto ex art. 87, comma IV bis cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Nella disamina dell’impugnazione in commento, giova, per ragioni logiche, prendere abbrivio dall’esame del ricorso per motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato il provvedimento reiettivo dell’istanza di sanatoria presentata dai ricorrenti in riferimento a un capanno adibito a ricovero di attrezzi agricoli, abusivamente costruito.</h:div><h:div>Detto provvedimento di diniego è fondato sulla circostanza che l’istanza di sanatoria sarebbe stata presentata successivamente alla scadenza del termine di 90 giorni assegnato ai ricorrenti per eseguire l’ordinanza di demolizione, e all’accertamento, con verbale, della relativa inottemperanza (cfr. all. alla produzione della parte resistente in data 29.03.2023).</h:div><h:div>Ciò posto, il Collegio rileva che coglie nel segno il secondo motivo di censura, di carattere assorbente, con il quale si osserva che l’istanza di sanatoria, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, sarebbe stata presentata nei termini, non essendo ancora intervenuta l’adozione di alcun provvedimento sanzionatorio.</h:div><h:div>In tal senso, si è espressa la giurisprudenza più recente, anche di questo Tar, che ha riconosciuto la tempestività dell’istanza di sanatoria presentata anteriormente al momento in cui l’Amministrazione accerta formalmente l’intervenuta acquisizione del bene abusivo al patrimonio pubblico; in termini “<corsivo>La domanda di accertamento di conformità di un'opera edilizia può essere presentata fino al momento in cui l'amministrazione pubblica non abbia portato a termine il procedimento sanzionatorio e abbia, dunque, accertato formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e disposto la conseguente acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale</corsivo>” (cfr. Tar Napoli, III Sezione, 22.11.2022, nr. 736/2023); nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (cfr. Cons. di St., sez. II, 22/06/2022, n. 5132). In particolare, anche da ultimo, il giudice dell’appello ha osservato: “<corsivo>Il verbale del sopralluogo, in genere demandato alla Polizia municipale, che constata l'omessa demolizione del manufatto abusivo. Per pacifica giurisprudenza esso costituisce un mero atto istruttorio endoprocedimentale che precede il provvedimento vero e proprio costituente titolo "per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"; ma a detto verbale di sopralluogo deve essere attribuito il valore corrispondente, mutatis mutandis, al verbale di contestazione dell'illecito ex art. 14 della l. n. 689 del 1981, stante che è solo a far data dallo stesso che il proprietario, astrattamente finanche ignaro della vicenda fino a tale momento, viene messo in condizione di chiarire la propria posizione, scongiurando l'effetto acquisitivo (ma non, ovviamente, quello demolitorio). Solo così è possibile recuperare quel necessario elemento di raccordo tra i due snodi che tipicamente connotano ogni procedimento sanzionatorio, ovvero la fase affidata agli organi di vigilanza, deputata all'acquisizione di elementi istruttori, e la successiva, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, preordinata all'adozione, da parte dell'autorità titolare della potestà sanzionatoria, del provvedimento di irrogazione della stessa (…)</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il tenore letterale dell'art. 36 del T.u.e. infatti consente di accedere all'accertamento di conformità fino allo spirare del termine per la demolizione spontanea (nella fattispecie sospeso giudizialmente fino al 3 febbraio 2021,) ovvero "comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative" (tra le quali rientrano, ovviamente, sia l'acquisizione al patrimonio indisponibile, sia la somma di danaro prevista dal comma 4 bis, che egualmente presuppongono la decorrenza di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire pienamente efficace).</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Anche per tale finalità dunque (tracciare il dies ad quem oltre il quale è obiettivamente preclusa la possibilità di richiedere la cosiddetta sanatoria ordinaria) è necessaria la notifica del verbale di inottemperanza, stante che nel breve spazio ricompreso tra i 90 giorni per la demolizione spontanea e l'adozione del provvedimento di acquisizione si radica la previsione di chiusura dell'art. 36 del T.u.e., che consente appunto fino allo spirare di tale termine la proposizione della relativa domanda (v. al riguardo C.G.A.R.S. n. 373/2022, già citata)</corsivo>” (cfr<corsivo>. </corsivo>Consiglio di Stato sez. II, 20/01/2023, n.714).</h:div><h:div>La decisione appena citata, dunque, individua il <corsivo>dies ad quem</corsivo> nel caso di specie rilevante nell’adozione del formale provvedimento di acquisizione del bene.</h:div><h:div>In questo contesto si impone, dunque, l’annullamento del provvedimento di diniego gravato: compete alla P.A. dar corso alla disamina del merito dell’istanza proposta dagli interessati.</h:div><h:div>2. Da quanto precede discende l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di demolizione nelle more della definizione del procedimento di sanatoria: “<corsivo>La presentazione dell'istanza di sanatoria comporta l'inefficacia dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive e il conseguente venir meno l'interesse all'impugnazione della stessa, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, sia esso di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento demolitorio oggetto dell'impugnativa</corsivo>” (cfr. T.A.R., Milano , sez. IV , 23/01/2023 , n. 195).</h:div><h:div>3. Conclusivamente, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>Il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.</h:div><h:div>La considerazione della complessiva vicenda in commento giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio;</h:div><h:div>- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, dispone l’annullamento dell’atto gravato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2023, celebratasi da remoto <corsivo>ex</corsivo> art. 87, comma IV bis cpa, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/06/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daria Valletta</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>