<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170484020200221170058216" descrizione="" gruppo="20170484020200221170058216" modifica="3/7/2020 8:24:36 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="04840"/><fascicolo anno="2020" n="01035"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170484020200221170058216.xml</file><wordfile>20170484020200221170058216.docm</wordfile><ricorso NRG="201704840">201704840\201704840.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 3\2017\201704840\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vincenzo cernese</firma><data>07/03/2020 20:24:36</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianmario palliggiano</firma><data>06/03/2020 05:24:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Cernese,	Presidente FF</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento:</h:div><h:div>A) riguardo al ricorso introduttivo, notificato il 16 novembre 2017 e depositato il successivo 1° dicembre: </h:div><h:div>A.1) dell'ordinanza dirigenziale n. 31 del 18 settembre 2017, notificata il successivo 20; </h:div><h:div>A.2) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, in particolare, per quanto occorra, della relazione dei Carabinieri e del tecnico comunale del 6 aprile 2017 relativa all’accertamento dei suindicati presunti abusi e recepita per relationem nell’atto impugnato;</h:div><h:div>B) Riguardo al primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 1° aprile 2018 e depositato il successivo 11: </h:div><h:div>B.1) del silenzio rigetto, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 sull'istanza di accertamento di conformità prot. n. 62696 del 18 dicembre 2017, presentata dalla ricorrente;</h:div><h:div>C) Riguardo al secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 10 maggio 2019:</h:div><h:div>C.1) del provvedimento prot. n. 16658 del 19 marzo 2019 col quale il Responsabile dell'Ufficio Paesaggio ha dichiarato non accoglibile l'istanza di sanatoria prot. n. 62696 del 18 dicembre 2017; C.2) del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 prot. n. 52382 del 24 settembre 2018 dello stesso Responsabile dell'Ufficio Paesaggio; </h:div><h:div>C.3) dei presupposti pareri della Commissione edilizia e dalla Commissione locale del 27 giugno 2018, trascritti nel suindicato preavviso di diniego; </h:div><h:div>C.4) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4840 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </h:div><h:div>Giuseppina Lisita, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Messina e Laura Messina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Trapanese in Napoli, via R. Bracco, n. 15/A, con il seguente recapito digitale: avvalfredomessina@pec.it; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ercolano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con il seguente recapito digitale: nicolamainelli@avvocatinapoli.legalmail.it; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare n. 868 del 4 giugno 2019;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli avv.ti Laura Messina per la ricorrente e Nicola Mainelli per il Comune di Ercolano;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.- Con ricorso introduttivo, notificato il 16 novembre 2017 e depositato il successivo 1° dicembre, Giuseppina Lisita ha impugnato l’ordinanza n. 31 del 18 settembre 2017, notificata il successivo 20, e gli atti ad essa collegati, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica ha ingiunto alla ricorrente, ai sensi degli artt. 27 e 31 d.p.r. 380/2001, di demolire opere abusive realizzate in Ercolano alla via Marittima, n. 8, identificate al Catasto terreni al Foglio 16, particelle 49, 206, 324, 325, 326.</h:div><h:div>Le opere contestate, in origine adibite a serre, consistono in strutture per il parcheggio nonché in una rampa di accesso dal Corso Umberto I con relativo varco munito di cancello, sorretto da due pilastrini scatolari metallici, relativamente al suolo di sua proprietà.</h:div><h:div>Nello specifico, con l’ordinanza impugnata si contestava lo svolgimento di  un’attività di autorimessa su di un’area di 850 mq, originariamente adibita a serra agricola, realizzata con strutture portanti orizzontali e verticali in materiale metallico e copertura con film plastico e classificata, per il profilo urbanistico dal vigente P.R.G, in parte a zona industriale ed in parte a spazi pubblici e, per il profilo paesaggistico-ambientale dal Piano territoriale paesistico (PTP) dei comuni vesuviani, approvato con Decreto del Ministero 4 luglio 2002, come zona di Protezione Integrale (PI).</h:div><h:div>Più in particolare, l’amministrazione comunale rilevava che:</h:div><h:div>1) l’originaria destinazione delle serre veniva adibita ad area commerciale, in parte asfaltata per una superficie di circa 150 mq e per la restante parte livellata tramite sterrato proveniente verosimilmente da scarti di lavorazione di asfalto misto a brecciolino;</h:div><h:div>2) sul lato est dell’area confinante con la strada Corso Umberto I, era stata realizzata una rampa di accesso delle dimensioni di circa 20 mt lineari e circa 3,5 mt di larghezza, ottenuta mediante sbancamento del terrapieno e graduale livellamento del terreno per superare il dislivello rispetto al piano stradale di corso Umberto I, utilizzata per consentire il transito veicolare e pedonale alla sottoposta attività commerciale sita a -3,5 mt dalla sede stradale;</h:div><h:div>4) la suddetta rampa era delimitata mediante l’installazione di un cancello metallico di circa 3,50 mt di larghezza e 2 mt di altezza, sorretto da due pilastrini scatolari metallici cementati al suolo;</h:div><h:div>5) era stato colmato il dislivello tra la sede stradale ed il marciapiedi comunale per consentire il transito veicolare.</h:div><h:div>Il comune di Ercolano si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 22 febbraio 2018, sostenendo l’infondatezza e quindi chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>2.- Col primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 1° aprile 2018 e depositato il successivo 11, la ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.p.r. 380/2001, sulla domanda di accertamento di conformità prot. n. 62696 del 18 dicembre 2017, da lei presentata.</h:div><h:div>3.- Col secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 10 maggio 2019, Giuseppina Lisita ha impugnato il sopravvenuto provvedimento prot. n. 16658 del 19 marzo 2019 col quale il Responsabile dell'Ufficio Paesaggio ha dichiarato non accoglibile la domanda di accertamento di conformità di cui sopra (prot. n. 62696/2017).</h:div><h:div>4.- In data 30 maggio 2019, il comune di Ercolano ha presentato ulteriore memoria difensiva con la quale ha ribadito le ragioni già esposte nella precedente memoria riguardo al ricorso introduttivo; ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del primo ricorso per motivi aggiunti, essendo il silenzio-rigetto superato dal provvedimento esplicito di diniego; l’infondatezza nel merito del secondo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 868 del 5 giugno 2019, la Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari.</h:div><h:div>La causa è stata quindi discussa all’udienza pubblica del 17 dicembre 2019, per essere trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.- Col ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:</h:div><h:div>1) Violazione dell’art. 31 d.p.r. 380/2001; Violazione degli artt. 3 e 18, comma 2, L. n. 241/1990 e dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto assoluto d’istruttoria, erronea motivazione, irrazionalità manifesta, falsità, arbitrarietà ed abnormità.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto ravvisato dal Comune, la realizzazione della rampa e l’apertura del passo carrabile da Corso Umberto I°, inizialmente eseguiti in via abusiva, sono stati poi sanati, ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 dallo stesso Comune con il provvedimento prot. n. 42849 del 14 dicembre 2004.</h:div><h:div>Per vero, dopo la sopraindicata sanatoria, al varco di accesso è stato apposto, in sostituzione della vecchia chiusura (costituita da battenti in tavole di legno e lamiere ondulate) della sola porzione di passo carrabile di accesso al fondo della ricorrente un cancello in ferro a due battenti con relativi pilastrini in struttura metallica, come risulta dalla perizia tecnica di parte e dalla relativa documentazione fotografica allegata.</h:div><h:div>Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 d.p.r. 380/2001 nel testo vigente, la sistemazione del varco di accesso con apposizione di un cancello costituisce attività di edilizia libera, non soggetta a titolo edilizio (cita a suo sostegno, Cons. Stato, sez. I, 27 gennaio 2017, n. 353).</h:div><h:div>Peraltro, anche in virtù della previgente normativa, la sistemazione del varco di accesso – con sostituzione della struttura in legno e lamiere con un cancello in ferro - non comportava alcun impatto edilizio o urbanistico significativo sul territorio, ragion per cui sarebbe stato necessario al più una semplice S.C.I.A.  </h:div><h:div>Aggiunge inoltre la ricorrente che l’apposizione del cancello non richiederebbe il nulla osta paesaggistico di cui all’art. 146 d. lgs 42/2004, in quanto intervento rivolto, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e funzionalità</h:div><h:div>dell’immobile e quindi l’esercizio di una facoltà insita nel diritto di proprietà, senza trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.</h:div><h:div>Ne conseguirebbe l’illegittimità dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001.</h:div><h:div>2) Violazione dell’art. 31 d.p.r. 380/2001; degli artt. 19 L. n. 241/1990 e 5 d.p.r. 160/2010; violazione degli artt. 3 e 18, comma 2, L. n. 241/1990 e dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, erronea motivazione, irrazionalità manifesta, falsità, arbitrarietà ed abnormità</h:div><h:div>I rilievi mossi dal Comune in relazione alla natura abusiva delle preesistenti serre ed al loro utilizzo come parcheggio di autovetture sarebbero frutto di errato accertamento dei fatti, come realmente accaduti nel tempo e dell’esistenza o meno delle dovute autorizzazioni.</h:div><h:div>Ed invero, in primo luogo, come risulta dalla perizia tecnica di parte e dai relativi allegati tra cui i rilievi aerofotogrammetrici, le serre nella loro struttura e consistenza esistono fin dai primi anni ‘60, epoca in cui, trattandosi di zona agricola e per di più ricadente fuori dal centro abitato, per la relativa costruzione non era prescritto - in base alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 - alcun titolo edilizio, introdotto sull’intero territorio comunale soltanto dopo l’entrata in vigore della legge n. 765/1967.</h:div><h:div>Quanto poi alla loro attuale destinazione d’uso, dopo la crisi degli anni ‘90 nella produzione di fiori in zona, già i genitori della ricorrente avevano utilizzato parte delle serre per parcheggio di auto, atteso che l’immobile di grandi dimensioni di fronte alla loro proprietà era adibito ad edificio scolastico, ad uffici del Distretto sanitario ed a guardia medica e che in zona non vi erano parcheggi, essendo oltretutto via Marittima a senso unico e larga solo qualche metro senza possibilità di fermata di autoveicoli, come si rileva dalla suindicata perizia tecnica di parte.</h:div><h:div>Orbene, le due serre, ricadono in zona di P.R.G. con destinazione compatibile con l’attività svolta, ossia in parte in zona produttiva ed in parte in zona destinata a infrastrutture pubbliche.</h:div><h:div>L’utilizzo delle serre per l’attività di parcheggio auto scoperto con custodia a pagamento, svolta dalla ricorrente a partire dal 2013, sarebbe compatibile con le destinazioni impresse dal vigente P.R.G. ad attività produttive, esistente su parte dell’area, sia a Verde Standard gravante sulla restante area, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica del 2016. Riguardo in particolare a quest’ultima destinazione, osserva la ricorrente che il P.R.G. è stato approvato con D.P.G.R.C. n. 2376 del 14 maggio 1975, con la conseguenza che, in assenza di attuazione, il vincolo di destinazione a Verde standard, avente carattere espropriativo, sarebbe decaduto sin dal 1980, ai sensi dell’art. 9 d.p.r. 380/2001, per decorso del periodo quinquennale.</h:div><h:div>Pertanto, la zona interessata, fino all’approvazione di una nuova disciplina urbanistica del Comune, è considerata “bianca”, nell’ambito della quale, in assenza della realizzazione di nuove cubature, non sarebbe vietato l’utilizzo per parcheggio auto. Per le predette zone bianche, infatti, varrebbero solo i limiti di edificazione di cui al menzionato art. 9 (la ricorrente, nel caso analogo di parcheggi pertinenziali in zona bianca, cita: T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 7 maggio 2013, n. 2356; idem, Sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 181 e 7 maggio 2010, n. 3082).</h:div><h:div>In ogni caso, quando nei primi anni ‘90 fu operata detta trasformazione d’uso senza opere non sarebbe stato necessario premunirsi di previa concessione edilizia. </h:div><h:div>Nella fattispecie, quindi, essendo stata modificata la destinazione d’uso senza opere nel corso degli anni ‘90 - come risulta dalla suindicata perizia - e, pertanto, in epoca antecedente l’entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 ed in cui la Regione Campania non aveva approvato ancora una specifica normativa, il cambio era libero senza che occorresse alcun titolo edilizio. Ciò perché, ai sensi dell’art. 25, comma 4, L. n. 47/1985, all’epoca vigente fino al 30 giugno 2003, la modifica di destinazione d’uso senza opere era comunque assentibile liberamente o al più mediante il rilascio di semplice autorizzazione, ove richiesta dalla Regione.</h:div><h:div>Per di più, anche a voler applicare l’attuale regime, il cambio di destinazione d’uso senza opere necessiterebbe – sia secondo la normativa nazionale sia secondo l’art. 2 della Legge regione Campania n. 19/2001 - di semplice S.C.I.A. e non di permesso di costruire.</h:div><h:div>Occorre peraltro considerare che l’utilizzazione di alcune ex serre a parcheggio auto non incide sui carichi urbanistici della zona, ma al contrario concorre ad alleviarli e, comunque, non confligge con le vigenti previsioni del P.R.G.</h:div><h:div>D’altra parte, il fatto che le serre non fossero abusive perché risalenti nel tempo e che il loro utilizzo per parcheggio auto non fosse in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia della zona è stato già verificato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli che, nel proprio avviso di conclusione delle indagini del 27 settembre 2017, ha contestato alla ricorrente soltanto le opere relative al passo carrabile di C.so Umberto I°, avendo per il resto accolto i rilievi difensivi.</h:div><h:div>Infine, l’attività di autorimessa è stata assentita dal Comune con la procedura attivata dalla ricorrente il 10 aprile 2013 - in base al D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, il Regolamento recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse - mediante inoltro per P.E.C. della propria istanza al S.U.A.P. del Comune a norma dell’art. 5 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.</h:div><h:div>3) Violazione degli artt. 6 e 31 d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, erronea motivazione, irrazionalità manifesta, falsità ed abnormità.</h:div><h:div>Non sarebbero veritiere le asserzioni circa la realizzazione di una zona asfaltata a servizio delle serre adibite a parcheggio, nonché lo spargimento al loro disotto di brecciolino bituminoso di risulta dall’asportazione da strade, atteso che, come risulta dalla perizia di parte: </h:div><h:div>a) la piccola zona asfaltata è quella antistante l’abitazione della ricorrente da sempre esistita per accedere alla casa da via Marittima, è pertinenziale ad essa e si estende per pochissimi metri quadri;</h:div><h:div>b) il materiale apposto sotto le ex serre è brecciolino vergine, non intriso di asfalto, senza quindi incidere sulla permeabilità del terreno; lo stesso esisteva già dall’epoca in cui le serre venivano utilizzate per la floricoltura, per il passaggio dei mezzi e degli attrezzi per la movimentazione della produzione.</h:div><h:div>Peraltro, dette sistemazioni, a norma dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.p.r. 380/2001 rientrerebbero nell’attività di edilizia libera o al più, a norma del successivo art. 6-bis, soggette a semplice C.I.L.A., la cui mancanza comporta soltanto la sanzione pecuniaria di €. 1.000,00, e non quella della rimozione ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001.</h:div><h:div>Inoltre, la sistemazione ad asfalto dell’area antistante esiste da quando fu realizzata l’abitazione, tant’è che la madre della ricorrente, con nota prot. n. 1084 del 9 gennaio 2006, comunicò al Comune l’esecuzione di un intervento di manutenzione ordinaria dell’esistente manto di asfalto della corte antistante l’abitazione, senza che il Comune abbia mai mosso rilievo alcuno.</h:div><h:div>Né, infine, è stato mai effettuato alcun livellamento del terreno sotto le serre, come evidenziato nella perizia tecnica di parte, oltretutto perché per l’esercizio dell’attività di floricoltura al di sotto delle serre il terreno doveva essere necessariamente già livellato e perché comunque tutto il fondo, ivi compresa la parte non impegnata da serre e fin sotto il muro di contenimento del Corso Umberto I°, è posto allo stesso livello di via Marittima ed il vetusto muro di contenimento del Corso Umberto I° non presenta alcun segno di sbancamento, come risulta dai rilievi fotografici allegati alla perizia.</h:div><h:div>4) Violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. n. 241/1990; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto assoluto d’istruttoria e di motivazione, arbitrarietà ed irrazionalità manifesta.</h:div><h:div>Il Comune ha sanzionato le attività edilizie e produttive in essere pur essendo validi ed efficaci i relativi titoli abilitativi riguardo sia al passo carrabile e alla rampa d’accesso da Corso Umberto I° sia all’esercizio dell’attività di autorimessa in strutture esistenti dall’inizio degli anni ‘60. Pertanto, l’amministrazione non avrebbe potuto emettere il provvedimento impugnato ma avrebbe dovuto semmai esercitare i poteri di autotutela di cui agli art. 21-quinquies e 21-nonies L. n. 241/1990.</h:div><h:div>2.- Il ricorso introduttivo è infondato.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada, il d. lgs. 285/1992, il passo carraio dev’essere autorizzato dall'Ente proprietario della strada e qualora esso comporti un’alterazione dello stato dei luoghi (immutatio loci), com’è nel caso di specie, nel quale all'apertura di un varco si accompagna l'installazione di un cancello, occorre il titolo anche per il profilo edilizio (cfr., questa Sezione, 5 dicembre 2013, n. 5620)</h:div><h:div>Del pari, la constatata trasformazione dello stato dei luoghi impone il rilascio di apposita autorizzazione paesaggistica, tenuto conto che il territorio comunale di Ercolano è sottoposto, tra gli altri, a vincolo paesaggistico fin dall’adozione del D.M. del 17 agosto 1961, con conseguente illiceità delle opere sanzionate anche per l’aspetto paesaggistico-ambientale.</h:div><h:div>Non a caso, l’amministrazione, nel disporre l’ingiunzione a rimuovere le opere abusive contestate ed a rimettere in pristino, ha fatto riferimento nelle premesse del provvedimento impugnato, anche all’art. 27 d.p.r. 380/2001, in considerazione della sussistenza dei diversi vincoli esistenti sull’area interessata dagli abusi edilizi.</h:div><h:div>Al riguardo, il menzionato art. 27 incardina il potere repressivo degli abusi edilizi in zona vincolata, anche a prescindere dal titolo occorrente (cfr., per tutte, le sentenze di questa Sezione: 24 ottobre 2017 n. 4966; 8 gennaio 2016, n. 17; nonché di questo TAR, sez. VI , 26 marzo 2015, n. 1815, secondo cui:  “a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato. Detto articolo riconosce, infatti, all’amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica”).</h:div><h:div>Né alcuna influenza può riconoscersi al rilascio del permesso in sanatoria n. 42849 del 15 dicembre 2004, il quale faceva riferimento al varco di accesso carrabile con retrostante rampa d’ingresso, senza alcuna indicazione circa un cancello di chiusura.</h:div><h:div>3.- Infondato è il secondo motivo.</h:div><h:div>3.1.- In primo luogo, per il profilo ambientale, come rilevato nella seduta del 27 giugno 2018 dalla Commissione locale per il paesaggio, investita della valutazione sulla domanda di accertamento di conformità inoltrata dalla ricorrente di cui al prot. n. 62696/2017, per le serre non è stato dimostrato il possesso del requisito soggettivo di imprenditore o bracciante agricolo né la continuità del requisito dalla data di presunta realizzazione.</h:div><h:div>Va peraltro evidenziato che, pur volendo aderire alle argomentazioni della ricorrente circa il fatto che le serre risalgono ad un periodo antecedente al 1967, con conseguente legittimità urbanistica delle stesse, non è affatto chiaro quale sia lo sviluppo originario delle stesse in termini di volumetria. Le incertezze su questo punto non sono fugate nemmeno dall’analisi dell’aerofotogrammetria risalente al 1968 (Allegato 8 alla perizia stragiudiziale di parte), la quale fornisce un quadro comunque confuso e non risolutivo.</h:div><h:div>In ogni caso, le volumetrie originarie risultano comunque prive dell’ineludibile presupposto dell’autorizzazione o nulla-osta paesaggistico, imposto per la preesistenza del vincolo paesaggistico-ambientale vigente, sull’intero territorio comunale di Ercolano, sin dalla pubblicazione del già sopra richiamato D.M. del 17 agosto 1961.</h:div><h:div>3.2.- In secondo luogo, per il profilo urbanistico, non sono condivisibili gli assunti della ricorrente circa la presunta compatibilità delle opere svolte alla previsione del P.R.G. comunale, tenuto conto che, come emerge dalla stessa certificazione urbanistica allegata dalla ricorrente, le particelle interessate dell'area in oggetto ricadono in parte in “Zona industriale ed artigiana” ed in parte in zona “Verde Standard”, con ogni evidente conseguenza circa la non conformità di un’attività, quale quella di parcheggio auto, di carattere propriamente commerciale, per la quale, peraltro, contrariamente alle affermazioni della ricorrente sono state realizzate rilevanti opere edilizie abusive di adattamento.</h:div><h:div>Sul punto si rinvia al parere della Commissione Edilizia del Comune di Ercolano reso nella contestuale seduta del 27 giugno 2018, ed il cui contenuto è riportato nel preavviso di diniego prot. n. 52382 del 24 settembre 2018.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga, aspetto non secondario, che la ricorrente ha in pratica eluso il divieto di impermeabilizzazione imposto per le aree libere nei territori comunali delle Aree Vesuviane dalle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PTP dei Comuni Vesuviani.</h:div><h:div>3.3.- Non appare sostenibile inoltre la tesi sostenuta dalla ricorrente, e sopra illustrata in dettaglio, secondo cui una porzione dell'area in esame, in quanto originariamente destinata a "Verde Standard", dovrebbe attualmente essere classificata, ai sensi dell’art. 9 d.p.r. 380/2001, quale cd. “zona urbanistica bianca”, in conseguenza dell’intervenuta decadenza del periodo quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio; tale decadenza avrebbe l’effetto di rendere del tutto compatibile la destinazione dell’area ad uso commerciale per parcheggio di autoveicoli.</h:div><h:div>Sul punto, si rammenta che il menzionato art. 9, al comma 2, precisa che - in relazione alle aree sprovviste di disciplina specifica per decadenza di un Piano attuativo - sono ammesse esclusivamente opere di ristrutturazione edilizia in relazione a volumetrie che siano già legittimante esistenti e non anche, com’è nel caso di specie, realizzate ab origine in modo abusivo, perché prive di titolo abilitativo e comunque in difformità dalle vigenti prescrizioni urbanistiche e vincolistiche.</h:div><h:div>3.4.- Infine, in senso contrario alle deduzioni della ricorrente, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione di cui all' art. 5 d.p.r. 160/2010 ed al conseguenziale consolidarsi del silenzio-assenso sulla S.C.I.A. commerciale inoltrata dalla ricorrente in data 10 aprile 2013 presso il S.U.A.P. di Ercolano. </h:div><h:div>L’assenso tacito alla richiesta attività commerciale è pur sempre condizionato alla sussistenza della conformità urbanistica ed ai vincoli sussistenti sull’area interessata delle opere ad essa funzionalmente destinate.</h:div><h:div>Occorre infatti richiamare le indicazioni contenute all’art. 7 del menzionato d.p.r. 160/2010 il quale, al comma 3, precisa che: “Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore”. </h:div><h:div>L’appena illustrato comma 3 aggiunge che: “Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge” 112/2008.</h:div><h:div>Quest’ultima disposizione legislativa prescrive che: “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso.”.</h:div><h:div>Nel caso in esame, questo percorso procedimentale non risulta sia stato seguito, sicché va esclusa la formazione del silenzio-assenso.</h:div><h:div>Del resto, come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza anche di questa Sezione (cfr. 1° agosto 2018, n. 5140), l'agibilità dei manufatti o dei locali dove s’intende svolgere un'attività commerciale rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico-edilizia e quella commerciale nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico-edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul versante commerciale.</h:div><h:div>All'inverso, ai fini dell'agibilità, è necessario che il manufatto o il locale sia assistito dallo specifico titolo edilizio abilitativo e, più in generale, che lo stesso non rivesta carattere abusivo, esigendosi, in tal modo, una corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica dei beni ospitanti l’attività commerciale e l’agibilità degli stessi. </h:div><h:div>In alti termini, il legittimo esercizio di un'attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia del bene in cui essa è svolta.</h:div><h:div>4.- Infondato è il terzo motivo di ricorso introduttivo.</h:div><h:div>4.1.- La ricorrente afferma soltanto ma non dimostra la presunta liceità e preesistenza del manto bituminoso e di brecciolino rinvenuto sulle aree circostanti le strutture serricole.</h:div><h:div>Sul punto si rammenta, in linea con consolidato orientamento della giurisprudenza, seguito dalla Sezione, in applicazione del criterio della vicinanza della fonte e dei mezzi di prova (alla sfera giuridica di disponibilità delle rispettive parti processuali) e dei principi generali che presiedono alla disciplina del riparto dell'onere della prova tra le parti processuali, spetta al proprietario costruttore indicato come responsabile dell'abuso fornire la prova circa l'asserita epoca di realizzazione dell'opera in cui non era necessario un titolo edilizio. L’'amministrazione comunale non è, infatti, in grado di verificare, in modo continuo, ininterrotto e completo, l'intera situazione edilizia di tutto il proprio territorio. Di contro, il proprietario autore delle opere indicate come abusive è, di regola, in grado di procurarsi la documentazione comprovante in modo certo la preesistenza della costruzione alla data da esso reclamata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2017, n. 3816).</h:div><h:div>4.2.- All’assenza di prova certa non sembra possa ovviarsi col ricorso alla prova testimoniale, richiesta dalla ricorrente su questo specifico aspetto.</h:div><h:div>Più in particolare, la ricorrente chiede che sulle circostanze dedotte ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dei dati di fatto del ricorso introduttivo sia acquisita la testimonianza del consulente di parte, il quale ha redatto la perizia giurata stragiudiziale.  </h:div><h:div>La richiesta non può essere presa in considerazione, in quanto è del tutto evidente che il consulente di parte non potrebbe che ribadire quelle argomentazioni spese nella perizia le quali, per le ragioni sopra illustrate, non hanno carattere risolutivo.</h:div><h:div>Né alcun utile contributo potrebbero recare le deposizioni degli altri due testimoni, i nominativi dei quali sono stati indicati dalla ricorrente solo col secondo ricorso per motivi aggiunti, chiamati a rendere dichiarazioni su aspetti e circostanze che, a ben guardare, esulano dal problema specifico in contestazione.</h:div><h:div>4.3.- In conclusione, l’apposizione di una copertura con materiali che impermeabilizzano il terreno è destinata a mutare il piano di campagna dell' area pertinenziale contigua alle strutture serricole e costituisce intervento edilizio realizzato in violazione delle prescrizioni imposte dall’art. 6 del P.T.P. dei Comuni Vesuviani, il quale, al comma 3, vieta: “l’impermeabilizzazione delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone.”.</h:div><h:div>5.- Infondato è il quarto motivo.</h:div><h:div>In presenza dell’accertato carattere abusivo sia dell’attività commerciale di parcheggio di autoveicoli, espletata illecitamente dalla ricorrente sulle aree in discussione, sia delle opere edilizie compiute, strumentali allo svolgimento di siffatta attività commerciale, appaiono destituite di fondamento le censure relative all’illegittimo esercizio dei poteri di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies L. n. 241/1990.</h:div><h:div>Il provvedimento sanzionatorio emesso dall’amministrazione comunale costituisce infatti atto doveroso e vincolato di carattere primario, non interpretabile come esercizio di poteri di autotutela di determinazioni in precedenza mai assunte; l’ordinanza impugnata è infatti l’effetto necessitato, in applicazione di vincolanti prescrizioni di legge volte a contrastare e sanzionare gli abusi edilizi, una volta che l’amministrazione abbia accertato l’avvenuto compimento di una serie di opere senza titolo le quali hanno prodotto una rilevante trasformazione urbanistica ed ambientale dell’area.</h:div><h:div>Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza, l'ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto e rigorosamente vincolato; la repressione dell'abuso corrisponde infatti, per definizione, all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, pertanto essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro illiceità (Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 631).</h:div><h:div>6.- Può quindi passarsi all’esame dei due ricorsi per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Riguardo al primo ricorso per motivi aggiunti, non può che convenirsi con l’eccezione formulata dal comune di Ercolano circa la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.</h:div><h:div>Il silenzio diniego, oggetto d’impugnazione, formatosi per il decorso del termine di sessanta giorni dalla domanda di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente (prot. n. 62696/2017), è stato superato dal provvedimento esplicito di rigetto emesso dal Responsabile dell'Ufficio Paesaggio del Comune di Ercolano con nota prot n. 16658 del 19 marzo 2019.</h:div><h:div>L’esame del merito delle questione può quindi dirigersi direttamente sul secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente formula le seguenti censure, sostanzialmente ripetitive di quelle del ricorso introduttivo.</h:div><h:div>1) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione del giusto procedimento e del contraddittorio; falsità.</h:div><h:div>Il Comune ha sì avviato con atto notificato il 1° ottobre 2018, il procedimento di preavviso di diniego, ma non ha poi considerato affatto le osservazioni presentate ritualmente dalla ricorrente (prot. n. 55495 del 10 ottobre 2018), dichiarando erroneamente che quest’ultima non avrebbe affatto riscontrato il predetto preavviso.</h:div><h:div>2) Violazione degli artt. 36 e 9-bis d.p.r. 380/2001; dell’art. 167 d. lgs 42/2004; dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto assoluto d’istruttoria, erronea motivazione, irrazionalità manifesta, falsità, arbitrarietà ed abnormità.</h:div><h:div>Ribadito che le serre esistono da epoca antecedente all’agosto del 1967 e non sono quindi abusive (come era notorio al Comune, essendo disseminato il suo territorio fin dall’immediato dopoguerra del 1940 di serre per floricoltura e come peraltro confermato per quelle in argomento nel corso</h:div><h:div>del presente giudizio attraverso l’espletamento della chiesta prova testimoniale, ammissibile e determinante nella fattispecie) e che la rampa di accesso ed il varco carrabile da Corso Umberto I° sono stati regolarmente autorizzati dal Comune nel 2004, la domanda di sanatoria avanzata dalla ricorrente riguarda:</h:div><h:div>- l’utilizzo della struttura metallica di due serre preesistenti per parcheggio-sosta di autovetture con l’apposizione di un sottilissimo strato di ghiaia incoerente al di sotto delle stesse;</h:div><h:div>- l’asfaltatura del piccolo spazio antistante l’abitazione ove risiede la ricorrente;</h:div><h:div>- l’apposizione di un cancello per la chiusura del fondo al varco di Corso Umberto I° già autorizzato dal Comune in sanatoria.</h:div><h:div>3) Violazione dell’art. 36 d.p.r. 380/2001; dell’art. 6, comma 2, legge regionale Campania 28 novembre 2001, n. 19; dell’art. 167, comma 4, d. lgs. 42/2004; Eccesso di potere per erroneità dei</h:div><h:div>presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; Irrazionalità manifesta.</h:div><h:div>Nella fattispecie, trattandosi di un’area libera, in base all’art. 6, comma 2, della Legge regionale n. 19/2001, ben poteva essere attrezzato il parcheggio non a servizio di specifici edifici circostanti anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti (cita a suo favore, Cons. Stato, Sez. VI, 12 agosto 2016, n. 3620; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 20 gennaio 2009, n. 221) e, quindi, non poteva comunque ostare al rilascio del permesso di costruire gratuito chiesto in sanatoria dalla ricorrente la destinazione di zona di P.R.G. a zona industriale, non avendo considerato il Comune che un siffatto permesso di costruire andava comunque rilasciato in deroga a detta destinazione di zona.</h:div><h:div>4) Violazione degli artt. 36 e 9-bis D.P.R. 380/2001; dell’art. 167 d. lgs. 42/2004; dell’art. 3 L. n. 241/1990; dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto assoluto d’istruttoria, erronea motivazione, irrazionalità manifesta, falsità, arbitrarietà ed abnormità.</h:div><h:div>Come evidenziato nel secondo motivo del ricorso introduttivo, il vincolo espropriativo, connesso all’inclusione nel P.R.G., dell’area interessata nella Zona Verde standard, ai sensi dell’art. 9 d.p.r. 380/2001, sarebbe decaduto con la conseguenza che, classificandosi la zona come “bianca”, non sarebbe vietata l’apposizione di un cancello, in quanto attività edilizia rientrante tra gli interventi manutentivi o di recupero.</h:div><h:div>5) Violazione dell’art. 36 d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per irrazionalità manifesta e contraddittorietà.</h:div><h:div>Il Comune nel rigettare anche la sanatoria del cancello di chiusura del varco del passo carrabile di Corso Umberto I° sarebbe caduto irragionevolmente in netta contraddizione con il suo stesso precedente operato.</h:div><h:div>Ed invero, come risulta dal permesso di costruire in sanatoria prot. n. 42849 del 14 dicembre 2004, relativo alla rampa di accesso ed all’apertura del varco e del passo carrabile da Corso Umberto I°, il Comune nella vigenza della stessa normativa urbanistica e paesaggistica valutò lo stesso assentibile.</h:div><h:div>7.- Le prospettate censure sono nel complesso infondate.</h:div><h:div>In considerazione del loro contenuto sostanzialmente ripetitivo delle censure formulate col ricorso introduttivo, il Collegio, per ragione di sinteticità, rinvia a quanto in precedenza illustrato nel corso dell’esame delle stesse, con le seguenti ulteriori considerazioni</h:div><h:div>7.1.- Circa la violazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, l’amministrazione, in sede di adozione del provvedimento di rigetto della richiesta di accertamento di conformità, non ha affermato di non avere ricevuto le osservazioni da parte della ricorrente bensì ha precisato che “...entro il termine assegnato di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di diniego non sono stati prodotti documenti utili alla eventuale revisione della conclusione della istruttoria…".</h:div><h:div>La precisazione è inequivoca nell’affermare che la ricorrente, anche in sede di contraddittorio procedimentale, non è stata in grado di supportare le proprie controdeduzioni con documentazione probatoria idonea per una revisione degli esiti dell’istruttoria. </h:div><h:div>7.2.- Riguardo al carattere abusivo delle opere contestate e dichiarate non sanabili, si osserva che la richiesta di accertamento di conformità proposta dalla ricorrente ha ad oggetto non solo le opere di impermeabilizzazione delle aree scoperte ma anche l’apposizione del cancello in ferro per la chiusura del fondo, nonché il mutamento di destinazione d' uso dell’impianto serricolo.</h:div><h:div>E’ importante ricordare che, secondo il parere espresso dalla Commissione edilizia del 27 giugno 2018, lo stesso impianto serricolo risulta “non autorizzato e sprovvisto dei relativi requisiti soggettivi, in volumetria”.</h:div><h:div>Peraltro, come sopra ampiamente illustrato, la trasformazione dell’impianto serricolo in parcheggio per autoveicoli non è comunque compatibile con le previsioni del P.R.G., anche laddove il vincolo a verde Standard sia da considerarsi decaduto.</h:div><h:div>7.3.- Né infine può considerarsi contraddittorio l’operato del comune riguardo alla non sanabilità del cancello di chiusura del passo carrabile, posto che il permesso di costruire in sanatoria rilasciato il 14 dicembre 2004 aveva a riferimento esclusivamente la rampa di accesso e l’apertura del varco e del passo carrabile da Corso Umberto I, non certo il cancello di chiusura, per il quale, come sopra precisato, richiede un titolo autorizzatorio non solo per il profilo urbanistico ma anche per quello paesaggistico.</h:div><h:div>8.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:</h:div><h:div>1) rigetta il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>2) dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>3) rigetta il secondo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del comune di Ercolano, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, con attribuzione diretta al difensore di parte per dichiarato anticipo.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/12/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pongione P.l.</h:div><h:div>Gianmario Palliggiano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>