<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170288120230803110408529" descrizione="interventi.su.opere.abusive" gruppo="20170288120230803110408529" modifica="07/08/2023 19:14:25" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Immacolata Di Somma" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="02881"/><fascicolo anno="2023" n="04843"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170288120230803110408529.xml</file><wordfile>20170288120230803110408529.docm</wordfile><ricorso NRG="201702881">201702881\201702881.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\979 Anna Pappalardo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gabriella caprini</firma><data>07/08/2023 19:14:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Anna Pappalardo,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Dell'Olio,	Consigliere</h:div><h:div>Gabriella Caprini,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento prot.n. 20422/U del 28.4.2017, di annullamento in autotutela della S.C.I.A. n.130/2016, prot. gen. 40512 del 21.9.2016, relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria per il completamento delle opere riguardanti il progetto di riqualificazione della consistenza immobiliare adibita ad attività turistico-ricettiva sita alla via Plinio, denominata “Fortuna Village” ed individuata catastalmente al foglio 12 mappale n. 644 n.1 e mappale n. 1325, notificato alle ricorrenti rispettivamente in data 3.5.2017 e 15.5.2017;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2881 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Immacolata Di Somma e Maria Pasqua Durazzo, rappresentate e difese dall'avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfonso Capotorto in Napoli, Centro Direzionale E/2; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Zarrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paolo Carrano, in Napoli, via Stendhal, 14; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>Anna Di Somma e Carmela Vangone, rappresentate e difese dagli avvocati Sabatino Rainone e Cristina Spizuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gian Luca Lemmo in Napoli, via del Parco Margherita 31; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei, in persona del Sindaco, legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>I. Le ricorrenti, Di Somma Immacolata e Durazzo Maria Pasqua, contitolari di un compendio immobiliare sito in Pompei alla via Plinio 115 avente destinazione turistico-ricettiva, denominato “Fortuna Village”, individuato in NCEU del Comune di Pompei al foglio 12 p.lle 1325, 644 sub 1 e 645 sub 3, impugnano il provvedimento prot.n. 20422/U del 28.04.2017 di annullamento in autotutela della S.C.I.A. n.130/2016, prot. gen. 40512 del 21.09.2016, relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria per il completamento delle opere riguardanti il progetto di riqualificazione interessante la predetta consistenza immobiliare.</h:div><h:div>I.1. L’Amministrazione comunale procedente ha, in particolare, ritenuto che sussistessero le condizioni per procedere all’annullamento d’ufficio della predetta Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380/01, “in quanto l'immobile in questione è oggetto di due pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della legge 326/03: prot. n. 13668 del 23.4.2014 e prot. n. 40294 del 10.12.2004, di cui una rigettata e sulla quale pende ricorso al TAR Campania e l'altra mai integrata”.</h:div><h:div>II. A sostegno del gravame le medesime parti deducono i seguenti motivi di diritto:</h:div><h:div>a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 19 e 21 nonies della l. n. 241/1990, come modificati dall’art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001;</h:div><h:div>b) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge, lesione del legittimo affidamento, violazione del dovere di proporzionalità, ingiustizia manifesta, motivazione incompleta, illogica ed insufficiente, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento del fatto, perplessità e contraddittorietà.</h:div><h:div>III. Si è costituita l’Amministrazione comunale, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alle parti controinteressate, concludendo, nel merito, per il rigetto del gravame. Hanno interposto intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> Di Somma Anna, proprietaria del complesso turistico-ricettivo denominato “Camping Pompei”, riportato in catasto al foglio 12,  particelle nn° 124, 644 sub 2, 645, sub 1, 981, 1178, 1179 e sua figlia, Vangone Carmela, titolare dell’attività di ristorante-pizzeria ivi esercitata, comprensorio, quest’ultimo, posto a confine del complesso turistico/recettivo “Fortuna Village” di proprietà delle attuali ricorrenti. Originariamente le suddette proprietà erano, infatti, comuni; successivamente venivano divise con atto per notaio Luigi D’Aquino rep. 26362, racc. 16640 del 25.02.2013.</h:div><h:div>IV. Con note depositate nelle date del 9 e 10.03.2023, parte ricorrente (Immacolata Di Somma e Maria Pasqua Durazzo) e la medesima parte interveniente <corsivo>ad opponendum</corsivo> (Anna Di Somma e Carmela Vangone) hanno rappresentato che la legittimità del provvedimento prot. n° 6810 del 29.10.2014, di rigetto dell’istanza di condono prot. n° 13668 del 23.04.2004, interessante il complesso edilizio <corsivo>de quo</corsivo>, già vagliata positivamente sia in primo grado, con sentenza n° 762/2019 dal T.A.R. Campania, che in grado di appello, con sentenza n° 3857/2022 del 17.05.2022 dal Consiglio di Stato, è allo stato ancora <corsivo>sub iudice</corsivo> essendo stato proposto, avverso tale ultima sentenza, ricorso per revocazione innanzi al Consiglio di Stato, sez. II, R.G. n° 77/2023, depositato il 04.01.2023, tutt’ora pendente, senza che sia stata ancora fissata l’udienza di discussione. Ritenuto, quindi, opportuno attendere la definizione anche del giudizio di revocazione prima della discussione e decisione del presente giudizio, R.G. n° 2881/2017, nonché di quelli ad esso connessi (n° 1048/2018, n° 4890/2018 e n° 1776/2019), chiamati alla medesima udienza, le stesse parti ne hanno chiesto il rinvio al fine di consentirne la trattazione nel merito in un momento successivo alla definizione del predetto giudizio di revocazione. Con nota di udienza prodotta in data 5.05.2023, l’Amministrazione resistente, preso atto della predetta richiesta di rinvio presentata congiuntamente dalla parte ricorrente e dall’interveniente, non si è opposta.</h:div><h:div>V. All’udienza del 9.05.2023, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione, stimata la natura straordinaria del gravame da ultimo introdotto, come tale ininfluente sulla immediata definizione del presente giudizio, e valutata comunque la causa matura per la definizione.</h:div><h:div>VI. Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>VI.1. A fini di un compiuto sindacato sulla questione controversa sono necessarie delle puntuali precisazioni in fatto.</h:div><h:div>VI.2. La vicenda da cui trae origine il presente giudizio riguarda lavori edilizi illeciti eseguiti all’interno del complesso “Fortuna Village” di proprietà delle ricorrenti censito al foglio n. 12, p.lle nn. 644, sub 1, 645, sub 3, e 1325 (oggi comprensiva anche della p.lla n. 1326).</h:div><h:div>La proprietà si sviluppa su due livelli, di cui, uno, a piano campagna, ove si rinvengono un’area a verde adibita a parcheggio delle <corsivo>roulottes</corsivo> e dei <corsivo>caravans</corsivo>, nonché alcuni manufatti destinati a <corsivo>bungalows</corsivo> e <corsivo>reception</corsivo>; l’altro, a quota stradale e si compone essenzialmente di una terrazza che ospita il ristorante-pizzeria prospettante su via Plinio, con cucina a vista.</h:div><h:div>Il citato complesso originariamente costituiva un tutt’uno con quello di proprietà della confinante, l’interveniente Di Somma Anna, fino essere diviso nel 2013 (atto per notaio Luigi D’Aquino rep. 26362, racc. 16640 del 25.02.2013). Antecedentemente alla predetta divisione del 2013, sono stati realizzati diversi lavori edilizi alcuni oggetto di sanatoria altri, ad oggi, ancora abusivi.</h:div><h:div>VI.2.1. Secondo le deduzioni e la copiosa produzione delle parti in atti, sul complessivo compendio, così come era prima della citata divisione del 2013, venivano, in particolare, rilasciati due condoni <corsivo>ex lege</corsivo> n° 47/85: </h:div><h:div>a) il permesso di costruire in sanatoria n° 70 del 17.05.2005, previa l’autorizzazione paesaggistica n.1980 del 25.5.2004 - su istanza, prot. n° 4303 del 17.03.1986 (pratica n° 86) di Di Somma Anna, attuale interveniente, comproprietaria del fondo individuato catastalmente al foglio n° 12, p.lla n° 645, rilasciato in suo favore - per l’avvenuta realizzazione di corpi di fabbrica destinati a camere e servizi ubicati in parte a nord a ridosso del muro di sostegno di Via Plinio ed in parte sul confine sud, a ridosso della linea ferroviaria, per una superficie complessiva di mq. 687 ed un volume complessivo di mc. 2.973,49, interessante, altresì, per quanto attiene il livello stradale, un corpo verandato (ad uso ristorante-pizzeria). La presupposta autorizzazione paesaggistica, n.1980 del 25.5.2004, riporta il parere favorevole ad una generale riqualificazione dei manufatti espresso dalla Commissione edilizia integrata, che tra l’altro, ha infatti stabilito, tra le prescrizioni, che: “5. Le verande del secondo livello del corpo ubicato a ridosso del muro di sostegno di via Plinio, dovranno essere sostituite con una opportuna tipologia di involucro esterno”; </h:div><h:div>b) il permesso di costruire in sanatoria n° 72 del 19.04.2006, previa l’autorizzazione paesaggistica n.1979 del 25.5.2004, – su istanza prot. prot. n° 4304 del 17.05.2005 (pratica n° 85) di Di Somma Giuseppe (dante causa delle odierne ricorrenti) - per la realizzazione sul fondo individuato catastalmente al foglio n° 12, p.lle nn° 644 e 1325, di due corpi di fabbrica terranei destinati a camere e servizi ubicati il primo a nord a ridosso del muro di sostegno di Via Plinio ed il secondo sul confine ovest, per una superficie complessiva di mq. 714 ed un volume complessivo di mc. 1.944, indicante, per quanto attiene il livello fronte strada, una “terrazza per campagna estiva” (cfr. allegato grafico), priva di volumetria, a copertura del sottostante livello dove sono posti i servizi comuni, oggetto del precedente condono. </h:div><h:div>Trattasi di condoni aventi ad oggetto il compendio nel suo complesso che viene inciso, nella ripartizione delle quote, dalla predetta divisione del 2013: il corpo verandato adibito a ristorante - pizzeria è divenuto di esclusiva proprietà di Di Somma Anna (p.lla 644, sub 2 e 645, sub1)  mentre la terrazza, originariamente costituente pertinenza del primo, è divenuta di esclusiva proprietà delle ricorrenti (p.lle 644 sub 1, 645 sub 3 e 1375): quest’ultime parti hanno poi richiesto, ex l. n. 326/2003, il condono della struttura (cucina locale forno e tettoia), ivi insistente (prot. n. 40294 del 10.12.2004; cfr. allegato grafico). Ed invero, il titolo abilitativo che sana le volumetrie abusivamente realizzate sull’odierna proprietà delle attuali ricorrenti, Durazzo - Di Somma, è, allo stato, “il permesso a costruire in sanatoria n.72 rilasciato in data 19.04.2006 dal Comune di Pompei in seguito all’istanza presentata, ex Legge 47/85, il 17.03.1986 (prot.4304 – pratica 85) dal sig. Giuseppe Di Somma”, dante causa (C.T.P. del 10.04.2019; cfr. relazione tecnica SCIA n. 130/2016), in favore, nello specifico, di Maria Pasqua Durazzo, Immacolata Di Somma, attuali ricorrenti, e di Maria Luisa Di Somma, Eleonora Di Somma e Luigi Di Somma, coeredi.</h:div><h:div>VI.2.2. Tanto precisato, occorre specificare che, nell’esprimere i pareri paesaggistici favorevoli, ex art. 32 L.47/1985, la Soprintendenza BB.AA.CC. di Napoli e Provincia subordinò l’efficacia dei suddetti condoni all’approvazione di un progetto di riqualificazione ambientale-paesaggistica dell’intero complesso immobiliare, così come richiesto dalla C.E.I., da attuarsi mediante l’osservanza di specifiche prescrizioni di carattere prettamente estetico, nulla contemplandosi circa la volumetria assentita. Ed invero, il presupposto parere favorevole della C.E.I. (comune ad entrambi i Permessi di Costruire in sanatoria sopra citati) richiedeva in particolare, solo che: “1. le coperture in lamiere dovranno essere sostituite con altre più confacenti ai luoghi; 2. i manufatti realizzati con murature in blocchi a faccia-vista dovranno essere opportunamente intonacati o sostituiti con materiali in pietra lavica o tufo a faccia-vista o cotto; 3. la vegetazione esistente dovrà essere integrata con alberature autoctone, nel rispetto della salubrità e della qualità di vita degli ospiti del complesso; 4. dovranno, infine, essere realizzate le opportune opere per la protezione dall’umidità ascendente”. Per il solo manufatto oggetto del Permesso di Costruire in sanatoria n° 70/2005 ed insistente sulla p.lla 645, poi divenuto di esclusiva proprietà di Di Somma Anna, interveniente, era prevista, come visto, la seguente ulteriore prescrizione: “5. le verande del secondo livello del corpo ubicato a ridosso del muro di sostegno di via Plinio dovranno essere sostituite con una opportuna tipologia di involucro esterno”.</h:div><h:div>Peraltro, già le autorizzazioni paesaggistiche n° 1979/2004 e n° 1980/2004 e la stessa Soprintendenza di Napoli - nel procedimento volto al rilascio dei due condoni del 2005 e 2006, rispettivamente nn. 70 e 72, - avevano tenuto conto anche del mutamento dello stato di fatto del compendio e, della sussistenza, quindi di ulteriori abusi, posto che avevano espressamente fatto riferimento alla “documentazione fotografica … che però riproduce lo stato dei luoghi attuale diverso da quello rappresentato in grafico, così come modificato a seguito di abusi realizzati in epoca successiva ed oggetto di richieste di condono … che saranno esaminate successivamente nel rispetto dell’ordine cronologico”. La stessa Soprintendenza, prima di esprimere il proprio parere, aveva richiesto “una planimetria generale dalla quale si evincano tutti gli abusi realizzati nelle varie epoche, diversificati tra di loro”.</h:div><h:div>VI.2.3. Nel periodo intercorrente tra le richieste dei due Permessi di Costruire in sanatoria (17.03.1986), poi rilasciati nel 2005, n. 70, e nel 2006, n. 72, e la presentazione del progetto di riqualificazione volto ad attuare le richiamate prescrizioni della CEI (2006), lo stato di fatto del compendio subiva, tuttavia, ulteriori modifiche poiché venivano realizzate nuove opere abusive oggetto, poi, di successive istanze di condono ex L. n° 326/2003 (cd. terzo condono):</h:div><h:div>a) l’attuale interveniente, Di Somma Anna, presentava istanza di condono ex L. n. 326/2003, prot. n. 13668 del 23.04.2004 per l’abusiva realizzazione, sul fondo di cui foglio n. 12, p.lle nn. 644 e 645 (nella parte all’epoca ancora in comproprietà ma divenuto dopo il 2013 di esclusiva proprietà delle ricorrenti), di n. 6 camere/bungalow ubicate a piano terra sottostrada, via Plinio 113. Ciò in quanto il Permesso di Costruire in sanatoria n. 72/2006 aveva sanato soltanto il portico e dall’abusiva chiusura di quest’ultimo le parti avevano realizzato n. 6 camere/bungalow. Come, infatti, risulta dalla dichiarazione allegata alla citata istanza, “l’abuso costituito da n° 6 camere ubicate a piano terra sottostrada, è utilizzato ai fini dello svolgimento dell’attività turistico recettiva di che trattasi. L’opera allo stato è completa in ogni parte ed è stata ottenuta delimitando il volume già sotteso da un preesistente portico”. La prefata istanza veniva rigettata, con nota del 29.10.2015 prot. n. 6810;</h:div><h:div>b) la ricorrente Durazzo Maria Pasqua (nell’interesse degli eredi del defunto Di Somma Giuseppe) presentava istanza di condono ex L. n. 326/2003, prot. n. 40294 del 10.12.2004, per l’abusiva realizzazione, sul fondo di cui al foglio n. 12, p.lle nn° 644 e 645 (nella parte parimenti all’epoca ancora in comproprietà ma divenuto dopo il 2013 di esclusiva proprietà delle ricorrenti) di un ampliamento destinato all’allocazione di cucina, locale forno e tettoia sul terrazzo esistente per la superficie complessiva di mq. 28,32, in via Plinio, 113. Detto ampliamento comprendeva, secondo quanto risulta dalla relazione tecnica allegata all’istanza: “Strutture di fabbrica – orizzontali: solaio di copertura in latero-cemento; - verticali: muratura eseguita con l’impiego di blocchi di lapil-cemento delimitata da ampie finestrature in alluminio e vetro”. Il terrazzo “per campagna estiva” su cui insistono tali opere, come individuato nel permesso a costruire in sanatoria n.72/2006, nella specie, “funge da copertura ai servizi comuni poi divenuti <corsivo>bungalows</corsivo> di cui alla precedente istanza di sanatoria prot. 13668 del 23.04.2004” (cfr. C.T.P. del 13.05.2017, di parte resistente, C.T.P. del 23.04.2019, di parte ricorrente e tav. 1 del progetto di riqualificazione del 2006, <corsivo>ad abundantiam</corsivo>, relazione tecnica Procura della Repubblica nel procedimento penale RGNR 2442/2017/mod.21, in atti). L’istanza era formalmente ancora pendente alla data dell’adozione del provvedimento in autotutela quivi gravato, in mancanza della documentazione integrativa richiesta dal Comune (poi rigettata dal Comune di Pompei in data 20.03.2018 con provvedimento prot. n° 13905/U “per la presa d’atto della già avvenuta demolizione”).</h:div><h:div>VI.2.4. In pendenza delle due istanze di condono ex L. n° 326/2003, in data 26.04.2006, Di Somma Anna (attuale controinteressata) e Durazzo Maria Pasqua (attuale ricorrente) presentavano al Comune di Pompei il citato progetto di riqualificazione riguardante l’intero compendio ancora indiviso, invero, mai approvato dal Comune resistente. Per effetto del progetto di riqualificazione, i volumi presenti, rappresentati, tra l’altro, dalle verande site a livello stradale, vengono nel complesso, ridotti in totali mc 580 per una superficie totale utile di mq 160, in luogo di quella presente, pari a mc. 666 e mq 202 (Relazione tecnico descrittiva di parte ricorrente, a firma dell’Ing. Pietro Pagano, deposito del 23.4.2019). Il citato progetto, che riguardava l’intero “Camping Pompei” (all’epoca non ancora diviso) oltre a prevedere interventi di carattere estetico, come richiesto dalla C.E.I., contemplava tuttavia anche significativi interventi su opere preesistenti, invero a quel momento abusive in quanto oggetto delle predette due istanze di condono ex L. n. 326/2003. Tra quest’ultime, per quanto di specifico interesse, l’area destinata a piccolo ristorante da realizzarsi, nello specifico, mediante demolizione e ricostruzione della cucina, del locale forno e della tettoia, oggetto di istanza di condono ex L. n° 326/2003, prat. n° 40294/2004 e mai urbanisticamente assentiti. Si legge nella relazione tecnica al predetto progetto: “I corpi di fabbrica, pur conservando la loro distribuzione interna e quindi la destinazione d'uso originaria, sono totalmente rivisitati per quanto concerne le finiture delle facciate esterne”, aggiungendosi poi, quanto segue. “Il corpo di fabbrica frontestrada, attualmente realizzato con una struttura in alluminio, sarà demolito completamente e sostituito con una pensilina con struttura orizzontale in legno rivestita in rame all'estradosso. La struttura verticale è costituita da pilastri in ferro rivestiti in legno connessi alla copertura a mezzo di cerniere snodabili. L'altezza totale non è superiore all'esistente così che le emergenze, benché riqualificate, non siano di impatto maggiore. Inoltre, considerato che solo una porzione è delimitata da elementi in vetro e quindi comunque, trasparenti, diminuisce la superficie chiusa. La parte frontestrada attualmente ricoperta da pergolato, non viene comunque coperta, benché, per continuità, si prevede il proseguimento dell’orditura in legno”.</h:div><h:div>Invero, l’inserimento di tali interventi, insistenti su opere abusive, nel progetto di riqualificazione era atto a fornire una visione d’insieme ai fini estetici, non comportando, di per sé, anche la legittimazione edilizia degli abusi.</h:div><h:div>Ciò è tanto vero che a seguito di formale richiesta in via surrogatoria, la Soprintendenza BB.AA.CC. di Napoli e Provincia, con Decreto 23 giugno 2006 n.12599, rilasciò l’autorizzazione paesaggistica per la predetta riqualificazione dei corpi di fabbrica, dei manufatti e delle aree a verde e a parcheggio regolarizzate con i permessi in sanatoria 70/2005 e 72/2006, “ai soli fini paesaggistici”, con l’espressa precisazione che “Il Sindaco del Comune di Pompei dovrà accertare la conformità urbanistica dell’intervento medesimo alla normativa urbanistica sull’area interessata”. In tale contesto, e unicamente a fini paesaggistici, si autorizzava la riqualificazione dei corpi di fabbrica realizzati nel "Camping Pompei", sulla base, tra l’altro, della seguente considerazione: “Esaminati i grafici, le fotografie e tutta la documentazione pervenuta; considerato che il corpo verandato è stato arretrato di circa 3 mt. dal fronte strada, migliorando l'impatto del costruito sul contesto; considerato che le verande sono state sostituite da vetri unici "autoportanti", con guide a scomparsa, inserite nell'intelaiatura in legno dell'intera struttura”.</h:div><h:div>Il progetto di riqualificazione, pur ottenute le autorizzazioni paesaggistiche favorevoli, come detto, non è mai stato formalmente approvato dalla Amministrazione comunale, nulla statuendosi in ordine alla legittimità edilizia ed urbanistica dei manufatti e degli interventi migliorativi ivi contemplati.</h:div><h:div>Unicamente con nota prot. n. 31596 del 5.10.2006, il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, su espressa richiesta delle titolari, informò queste ultime che “per l’attivazione dei lavori in oggetto (<corsivo>id est: </corsivo>i lavori di riqualificazione), è necessaria la presentazione di una D.I.A. e l’acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza Archeologica, così come stabilito dal D.M. 10.6.1929 per le aree di rispetto Scavi”.</h:div><h:div>Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, pertanto, ciascuna proprietaria avrebbe dovuto presentare i relativi titoli edilizi afferenti però solo ed esclusivamente le opere sanate, a quel momento, con i condoni ex L. n° 47/85.</h:div><h:div>VI.2.5. Per quanto attiene l’aspetto urbanistico, si succedevano, quindi, nel tempo diversi titoli tra cui la DIA n. 32/2008, da parte di Durazzo Maria Pasqua, quale comproprietaria del fondo di cui alle p.lle 1325 e 1326, ricorrente, ad oggetto la “riqualificazione delle aree e dei manufatti ivi presenti - integrazione della vegetazione con alberature autoctone - rifacimento delle facciate dei corpi di fabbrica - sistemazione delle piazzole di sosta” e la DIA n. 146/2012 da parte di  Di Somma Immacolata, ricorrente, per il completamento delle opere di riqualificazione di cui alla predetta D.I.A. del 2008. Detti titoli, ricollegandosi al progetto di riqualificazione autorizzato solo a fini paesaggistici, non si limitavano, però, a prevedere interventi sulle sole parti del compendio sanate dai predetti condoni ex L. n° 47/85 ma concernevano anche quelle parti abusive in attesa del condono di cui alla L. n° 326/2003 – inserite, invero, nel predetto progetto solo al fine di rappresentare lo stato di fatto dell’intero compendio –, considerandole, impropriamente, come legittime preesistenze e prevedendo sulle stesse ulteriori significativi miglioramenti. Non vi era, cioè, alcun espresso richiamo alle istanze di condono pendenti, non essendo <corsivo>medio tempore</corsivo> intervenuta alcuna autorizzazione edilizia, sia pure in sanatoria, da parte del Comune di Pompei.  Si fa in particolare riferimento ai sei <corsivo>bungalows</corsivo> e all’ampliamento volumetrico per l’allocazione della cucina e del forno (istanze di condono prot. n. 13668 del 23.04.2004 e prot. n. 40294 del 10.12.2004; cfr. <corsivo>ad abundantiam,</corsivo> relazione tecnica Procura della Repubblica nel procedimento penale RGNR 2442/2017/mod.21, in atti). Per quest’ultimo era, in particolare, prevista, tra l’altro, “la sostituzione completa della struttura esistente fronte strada in ferro con copertura in lamiera con una struttura in legno lamellare con copertura con lastre di rame” (cfr. relazione tecnica Procura della Repubblica nel procedimento penale RGNR 2442/2017/mod.21, in atti).</h:div><h:div>Nello specifico, quanto alla pratica edilizia - D.I.A. n° 146/12, della sig.ra Di Somma Immacolata, p.lla 1325, la Soprintendenza BB.AA.CC., in data 11.07.2014, con decreto n. 17525, esprimeva parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, nel frattempo scaduta, per la riqualificazione del complesso turistico (p.lla 1325, rif. Pratica 599/13), con le seguenti prescrizioni “l’intonaco dovrà essere lisci e non graffiato; i volumi esistenti non dovranno essere chiusi con ulteriori vani”). L’autorizzazione paesaggistica venne, poi, rilasciata, con le predette prescrizioni, con provvedimento comunale n. 39 del 11.8.2014, invero, “Visto il parere favorevole del Dirigente del V° Settore Urbanistica trasmesso, con prot. int. V Settore n° 190 del 13.01.2014, all'U.BB.AA. in data 13.01.2014 prot. n. 27, con il quale comunica che l'intervento è da ritenersi conforme alle prescrizioni contenute nel Permesso a Costruire in Sanatoria n° 72/05 ed è pertanto ritenuto AMMISSIBILE”, pur ribadendosi quanto segue: “la presente autorizzazione: - è concessa ai soli fini della norma di tutela paesaggistica e non costituisce, pertanto, nulla osta di conformità urbanistica; - costituisce atto distinto e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ed nonché all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme, statali regionali e comunali in materia di edilizia ed urbanistica vigenti; - il presente provvedimento viene rilasciato ai soli fini paesaggistici, restando impregiudicata la verifica della legittimità dell'intervento sotto il profilo urbanistico ed amministrativo, di specifica competenza di altro Settore dell'Ente”. Ed invero, solo con nota del 29.10.2015, prot. n. 6810, il Comune di Pompei comunicava all’interveniente, Di Somma Anna, il rigetto dell’istanza di condono ex L. n° 326/2003, prot. n. 13668 del 23.04.2004, relativa alle predette camere-bungalow, ubicate a piano terra sottostrada.</h:div><h:div>VI.2.6. Pendente, invece, l’istanza di condono prat. n° 40294 del 10.12.2004, concernente l’ampliamento destinato a cucina, tettoia (rigettata, successivamente, solo con provvedimento prot. n° 13905/U del 20.03.2018), in data 21.09.2016, prot. n. 40512/I, la ricorrente Di Somma Immacolata presentava la S.C.I.A. n. 130/2016, con riferimento alle p.lle 1325 e 644 sub 1, per “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il completamento delle opere riguardanti il progetto di riqualificazione ad una consistenza immobiliare adibita ad attività turistico recettiva ubicata alla Via Plinio”. Per quel che qui interessa, la SCIA in questione prevedeva, tra le altre, la “sostituzione completa della struttura attualmente esistente e composta da pilastri e capriate in ferro a sostegno della copertura in lamiera con una struttura in legno lamellare opportunamente controventata e giuntata costituita da elementi verticali ed orizzontali:1. una parte, a sostegno della copertura prevista con lastre in rame e sottostante materiale isolante; 2. un’altra parte, di minore superficie, a sostegno delle sole travi in quanto non vi è prevista copertura” oltre all’installazione dell’attrezzatura necessaria per l’attività di ristorazione (cucina, forno, etc.). La tav. 2 del progetto di cui alla SCIA n. 130/2016 riportava la cucina, il locale forno e la tettoia realizzati sul terrazzo, tutte opere ancora oggetto di domanda di sanatoria ex L. n. 326/2003 (prat. n. 40294 del 10.12.2004), non esitata, rappresentate semplicemente come mere preesistenze (“stato attuale”), tanto da prevedersene la demolizione (quanto alla “struttura attualmente esistente e composta da pilastri e capriate in ferro a sostegno della copertura in lamiera”) e successiva ricostruzione, esteticamente rivisitata (in “struttura in legno lamellare”), con riduzione e ridistribuzione di volumi. Il progetto tendeva quindi a migliorare dal punto di vista estetico opere edilizie mai assentite dal punto di vista urbanistico, non presenti nel permesso n. 72 del 19.04.2006.</h:div><h:div>VI.2.7. In data 01.10.2016, con nota prot. n. 42266/U, fu richiesta, da parte dell’U.T.C., documentazione integrativa riferita alla S.C.I.A, la quale, - in data 13/10/2016 con prot. n. 44189 – venne puntualmente trasmessa. </h:div><h:div>VI.2.8. In data 20/10/2016 con nota prot. n. 45397 fu notificata dal medesimo U.T.C. una diffida dall’intraprendere i lavori di riqualificazione programmati in quanto “i grafici allegati alla SCIA sono difformi all’autorizzazione paesaggistica n.39 rilasciata in data 11.8.2014”; la sospensione dei lavori venne successivamente revocata in data 18/11/2016 con nota prot. n. 49552, a seguito della trasmissione di una nota di chiarimento.</h:div><h:div>VI.2.9. Ciò posto, a seguito di esposto della confinante Vangone Carmela, figlia di Di Somma Anna, attuali intervenienti, al Commissariato di P.S. di Pompei, nelle date del 24.01.2017, 25.01.2017 e 27.01.2017 venivano svolti diversi sopralluoghi durante i quali, come risulta dalla relazione tecnica comunale prot. n. 5378/INT del 1.02.2017, emergevano molteplici abusi edilizi rispetto alle preesistenze condonate ex L. n. 47/85. Dai rilievi fotografici del personale di P.S. si evinceva che era in corso di realizzazione una massiccia struttura di legno prevista a copertura del terrazzo e che la cucina ivi preesistente nonché la tettoia che lo copriva, entrambi oggetto dell’istanza di sanatoria prot. n° 40294 del 10.12.2004 mai assentita, erano state completamente demolite.</h:div><h:div>VI.2.10. In data 02.02.2017 veniva disposta, dall’Ufficio tecnico comunale, la sospensione dei lavori avviati a seguito della S.C.I.A. n° 130/2016 poiché “da sopralluogo espletato in data 24, 25 e 27 gennaio 2017 u.s. e da ulteriore verifica degli atti d’ufficio è emerso che non risulta concluso l’iter di n. 2 richieste di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 326/03 in data 23.4.2004 prot. n. 13668 ed in data 10.12.2004 prot. n. 40294”.</h:div><h:div>VI.2.11. Decorsi 45 giorni da tale ordine di sospensione lavori, senza che il Comune avesse adottato alcun provvedimento definitivo ai sensi dell’articolo 27 D.P.R.380/200 – le titolari, in data 21.03.2016, comunicavano la ripresa della realizzazione degli interventi programmati.</h:div><h:div>VI.2.12. In data 27.03.2017, Vangone Carmela, figlia della interveniente Di Somma Anna, denunciava presso il Commissariato di P.S. di Pompei che “l’Ufficio Tecnico Comunale di Pompei in 45 giorni non ha messo in atto gli atti consequenziali alla sospensione della SCIA nr. 130/2016 e, di conseguenza, sono ripresi i lavori di edificazione di un manufatto che prevede l’abbattimento e la ricostruzione di un volume con richiesta di condono 326/2003. Pertanto a causa dell’omissione di atti d’Ufficio, si verifica un illecito grave venendosi a concretizzare un abuso edilizio nuovo, poiché i volumi di richiesta di condono del 2003 erano stati completamente abbattuti come verificato dallo stesso Ufficio Tecnico e quindi inesistenti fino a ieri”. Il 28.03.2017, Vangone Carmela, in ragione della prosecuzione dei lavori malgrado la sospensione intimata con provvedimento prot. n.5649 del 2.02.2017, trasmetteva un nuovo esposto acquisito al prot. del Comune di Pompei n. 15370/I chiedendo “di voler verificare l’effettiva prosecuzione delle opere mediante raffronto con lo stato dei luoghi risultante dal verbale precedentemente redatto”. </h:div><h:div>VI.2.13. Con verbale del 30.03.2017 emesso dal locale Commissariato di Polizia le opere venivano sottoposte a sequestro preventivo “in quanto la citata SCIA n.130/2016 è oggetto di comunicazione di avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 e 10 bis legge 241/90 per l’annullamento in autotutela con nota prot. 15204 del 27.3.2017, debitamente notificato alla comproprietaria Durazzo Maria Pasqua, mediante consegna nelle mani del di lei figlio Di Somma Luigi”. La predetta comunicazione di avvio del procedimento venne, poi, effettivamente notificata a mani della sig.ra Durazzo Maria Pasqua, in data 31.03.2017. Con Ordinanza del 7.04.2017, il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata non convalidava il predetto sequestro, sicché, decaduto il vincolo reale e nella piena efficacia della SCIA 130/2016, le ricorrenti riprendevano i lavori e ne comunicavano l’ultimazione in data 19.04.2017, giusta nota n. 18929 del protocollo comunale.</h:div><h:div>VI.2.14. Già in data 14.04.2017, prot. n. 18383/I, Vangone Carmela aveva depositato presso il Comune di Pompei una “diffida all’esercizio dell’autotutela e dei poteri repressivi ed inibitori in materia di abusi edilizi e di attività commerciali svolte in immobili abusivi”.</h:div><h:div>VI.2.15. In data 28.04.2017 il Comune resistente adottava, infine, il provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA n. 130/2016 poiché “l’immobile in questione è oggetto di due pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della legge 326/03: prot. n. 13668 del 23.4.2014 e prot. n. 40294 del 10.12.2004, di cui una rigettata e sulla quale pende ricorso al TAR Campania e l’altra mai integrata”.</h:div><h:div>VI.2.16. Avverso il citato provvedimento di annullamento, in autotutela, della SCIA n° 130/2016, hanno proposto ricorso le odierne ricorrenti, Immacolata Di Somma e Maria Pasqua Durazzo. </h:div><h:div>VI.2.17. Da ultimo, non appare ultroneo, riportare, ai fini di una completa ricostruzione della vicenda fattuale, che le intervenienti, ritenendo che il citato provvedimento da ultimo gravato non esaurisse a pieno le loro richieste ed esigenze, con sollecito operato il 30.05.2017 e con nuova diffida prot. n° 26026/I del 05.06.2017, trasmettevano al Comune di Pompei “Invito a provvedere alla conclusione del procedimento avviato con le diffide prot. n° 18383/I del 14.04.2017 e prot. n° 24183/I del 24.05.2017” chiedendo l’integrazione del predetto provvedimento di annullamento in autotutela. In ragione del silenzio maturato sulle citate diffide le odierne intervenienti proponevano ricorso R.G. n° 3432/2017 al T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento avviato con le diffide. Il giudizio si concludeva con la sentenza di accoglimento n° 5529 del 23.11.2017. In parziale esecuzione della sentenza il Comune di Pompei adottava: a) l’ordinanza n° 253 del 27.12.2017 di demolizione delle 6 camere/bungalow; b) il provvedimento prot. n° 13905/U del 20.30.2018 di rigetto dell’istanza di condono ex L. n° 326/2003, prat. n° 40294 del 10.12.2004, relativa all’ampliamento per l’allocazione del locale cucina, forno e tettoia (oggetto degli interventi di cui alla SCIA n° 130/2016, annullata in autotutela).</h:div><h:div>Durante lo svolgimento del presente giudizio le odierne ricorrenti hanno presentato istanza ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n° 380/2001, al fine di “sanare” le opere realizzate giusta SCIA n° 130/2016, annullata. Detto provvedimento prot. n° 59946/U del 28.12.2018 è stato gravato dalle odierne intervenienti con ricorso innanzi a questo Tribunale ed incardinato al R.G. n° 1776/2019, in discussione in pari data.</h:div><h:div>VI.3. Quanto al presente gravame, si prescinde dalle eccezioni in rito, attesa l’infondatezza del ricorso.</h:div><h:div>VII. Con il primo motivo di censura, le parti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 – nonies della l. n. 241/1990, come modificati dall’art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 nonché l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge.</h:div><h:div>VII.1. Deducono, nella specie, l’illegittimità del provvedimento gravato per insussistenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies citato. In primo luogo, “nel caso di specie l’Amministrazione non solo non ha evidenziato alcuno specifico interesse pubblico all’annullamento dell’atto, ma non ha nemmeno operato alcuna ponderazione delle posizioni giuridiche dei destinatari, da ritenersi ormai del tutto consolidate per il risalente affidamento riposto nella legittimità dei titoli edilizi e paesaggistici presupposti alla SCIA 130/2016”, intervenendo a lavori, peraltro, già ultimati.</h:div><h:div>VII.1.1. La censura è priva di pregio.</h:div><h:div>VII.1.2. Orbene, a fondamento dell’esercizio del potere di autotutela, vi è l’abusività delle opere oggetto degli interventi contemplati dalla SCIA n° 130/2016. Il provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA n.130/2016 si fonda, infatti, sulla motivazione che “l’immobile in questione è oggetto di due pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della legge 326/03: prot. n. 13668 del 23.4.2014 e prot. n. 40294 del 10.12.2004”, di cui la prima, quanto alla realizzazione di n. 6 camere/bungalow ubicate a piano terra sottostrada, già rigettata al momento dell’adozione dell’atto poi ritirato (nota del 29.10.2015 prot. n.6810) e l’altra, quanto all’ampliamento destinato all’allocazione di cucina, locale forno e tettoia su terrazzo esistente, all’epoca meramente non integrata, sebbene successivamente parimenti respinta, attesa, tra l’altro, l’intervenuta demolizione della <corsivo>res</corsivo> abusiva (prot. n° 13905/U del 20.03.2018).</h:div><h:div>VII.1.3. Ciò posto, costante e condiviso è l’orientamento giurisprudenziale per cui “il provvedimento di annullamento di concessione edilizia illegittima è da ritenersi <corsivo>in re ipsa</corsivo> correlato alla necessità di curare l’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, atteso che il rilascio del titolo edilizio comporta la sussistenza di una permanente situazione <corsivo>contra legem</corsivo> e di conseguenza ingenera nell’Amministrazione il potere - dovere di annullare in ogni tempo la concessione illegittimamente assentita. … In ogni caso siamo in presenza di una difformità in senso sostanziale che impedisce il mantenimento delle opere illegittimamente assentite ed eseguite, non essendo, in particolare rimuovibili i vizi del titolo <corsivo>ad aedificandum</corsivo>” (Cons. di St., IV, 28.6.2016 n. 2885; A.P., 17.10.2017, n° 8; sez. II, 21.10.2019, n° 7094; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 05.06.2020, n° 996).</h:div><h:div>VII.1.4. Peraltro, anche nel caso all’esame, “Non può quindi revocarsi in dubbio che gli elaborati progettuali e la perizia giurata contenessero indicazioni equivoche e fuorvianti in ordine all’effettiva superficie atta a esprimere la volumetria sviluppata” (Cons. di St., sez. IV, 19.8.2016, n. 3660). Ed invero, il progetto di riqualificazione, cui sarebbero riconducibili gli interventi oggetto della SCIA n. 130/2016, contemplava, nella rappresentazione dello stato di fatto, la presenza opere edilizie, invero, abusive, individuandole come preesistenze, sebbene le stesse, - per quel che qui interessa, la “cucina, il forno e la tettoria su terrazzo esistente” -, non fossero mai state oggetto di “autorizzazione” edilizia ma, al contrario, proprio perché non legittimate e ricadenti, peraltro, in zona vincolata, oggetto di istanza di condono inizialmente non evasa e poi definitivamente rigettata dal Comune resistente (prot. n° 13905/U del 20.03.2018).</h:div><h:div>Ciò posto, il progetto di riqualificazione avrebbe dovuto prevedere esclusivamente interventi di carattere migliorativo dell’estetica dei manufatti già condonati e, comunque, in conformità alle prescrizioni contenute nel verbale della C.E.I. n. 2 del 26.4.2004. Lo stato di fatto legittimo dei manufatti, quindi, non avrebbe dovuto essere mutato. Di contro, le ricorrenti, sin dall’originaria presentazione del progetto di riqualificazione, hanno riportato nuovi volumi (del tutto abusivi) indicati come preesistenze, con un’inesatta o comunque ambigua rappresentazione della realtà. Con la SCIA n° 130/2016 le medesime ricorrenti hanno, correlativamente, previsto la realizzazione di opere su specifici manufatti considerati, sebbene abusivi, come previamente legittimati. Di contro, ciò che esisteva all’epoca della presentazione dell’istanza di condono ex L. n° 47/85 era, in realtà, solo una terrazza calpestabile senza alcuna copertura, priva, cioè, di strutture verticali ed orizzontali, e senza alcuna autonoma destinazione ad attività turistico-ricettiva (ristorante/pizzeria). L’intervento di cui alla SCIA n° 130/2016 consiste, invece, nella specie, nella sostituzione mediante demolizione e ricostruzione con materiali diversi, lignei, dell’ampliamento per l’allocazione della cucina e del forno con tettoia, insistente su tale terrazza, già oggetto di istanza di condono ex l. n° 326/2003 (n° 40294 del 10.12.2004), mai previamente sanato. La tettoia realizzata in virtù della SCIA n° 130/2016 si presenta, in particolare, come prosecuzione del predetto locale abusivo (adibito a cucina, forno e wc), accessorio a quest’ultimo - essendo lo stesso destinato a “ristorante-bar aperto con copertura in lastre di rame”-, nonché, nella parte ovest, come prosecuzione della precedente tettoia già parimenti oggetto della predetta istanza di condono, definitivamente rigettata nel 2018. Trattasi, pertanto, di intervento interessante una preesistente struttura realizzata senza il necessario titolo edilizio, “di importanti dimensioni, ancorché contraddistinta da materiali leggeri quali legno e ferro, che rendono la stessa solida e robusta e che fanno desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso” (Cons. di St., sez. I, 16.02.2018, n° 381), tale da arrecare una visibile alterazione del territorio, non installabile, quindi, senza permesso di costruire (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 16.02.2018, n° 381).</h:div><h:div>La legittimità del provvedimento di autotutela non può dirsi lesa nemmeno da un presunto affidamento generato dall’evoluzione complessiva della vicenda e, quindi, dai titoli che si sono susseguiti nel tempo poiché è solo con la SCIA n° 130/2016 che sono stati effettivamente intrapresi, in assenza di ogni legittimazione dell’opera principale, i lavori più consistenti riguardanti il locale cucina forno in muratura, le chiusure perimetrali, la sostituzione dei materiali del pergolato/struttura composta da pilastri e capriate in ferro coperte da lamiera sul terrazzo sovrastante le n° 6 camere/bungalow pure abusive, concretando, invece, la “<corsivo>mala fides</corsivo> – nel consueto senso spiccatamente oggettivo – proprio la non affidabilità del fatto, nella sua, altrimenti ordinaria, attitudine a generare legittime aspettative dell’altrui comportamento coerente” (Cons. di Stato, sez. V, 27.06.2018, n° 3940).</h:div><h:div>Peraltro, sotto altro profilo, le opere di cui alla SCIA n. 130/2016 incidono anche su quelle oggetto dell’istanza di condono n. 13668/2004 relativa ai 6 bungalow poiché parte del solaio di copertura delle camere abusive costituisce il piano di calpestio della terrazza <corsivo>de qua</corsivo> con la conseguenza che esse recepiscono anche l’abusività di questi ultimi.</h:div><h:div>Conseguentemente, “la determinazione dirigenziale è motivata in modo congruo e sufficiente in relazione al rilievo del rilascio di concessione edilizia fondata sull’erronea presupposizione della effettiva superficie idonea a esprimere la volumetria, assentita”; ed, invero, “- in ragione della correlazione tra rilascio della concessione edilizia illegittima e le indicazioni equivoche e fuorvianti in ordine all’effettiva superficie atta a esprimere la volumetria sviluppata secondo l’i.e., come contenute negli elaborati progettuali e nella perizia giurata integrativa, non può sostenersi <corsivo>alcun</corsivo> onere motivazionale di comparazione tra l’interesse pubblico -identificabile in modo trasparente nell’esigenza di evitare la realizzazione d’immobile di notevoli dimensioni rispetto al suolo utilizzabile, con aggravio di carico edilizio-urbanistico- e l’interesse dei privati”. Ciò posto, “nessun effettivo affidamento incolpevole in ordine alla validità della concessione edilizia potevano riporre gli interessati, avendo essi indotto in errore l’amministrazione comunale”, dovendosi aggiungere, come di seguito illustrato, che “il provvedimento annullamento in autotutela è stato emanato in modo affatto tempestivo all’esito di determinazione dirigenziale … di sospensione dei lavori <corsivo>(in data 02.02.2017)</corsivo>, con successiva determinazione dirigenziale <corsivo>(in data 28.04.2017)</corsivo>, e quindi in <corsivo>un</corsivo> lasso di tempo affatto ragionevole, esso pure tale da escludere alcun consolidamento di affidamento” (Cons. di St., sez. IV, 19.8.2016, n. 3660).</h:div><h:div>Priva di pregio è allora l’argomentazione per cui “l’Amministrazione comunale, nell’adottare il provvedimento impugnato, ha radicalmente omesso la valutazione delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo alle ricorrenti, ignorando l’affidamento legittimo ingenerato”.</h:div><h:div>“Al riguardo si rimanda a quanto già osservato in tema di vincolatività dell’atto di autotutela che non lascia margini di discrezionalità in ordine alla possibilità di operare scelte diverse dalla rimozione dell’atto <corsivo>contra ius</corsivo>, risultando sicuramente recessive le esigenze del privato a fronte appunto dell’interesse pubblico sotteso alla doverosità dell’esercizio dello <corsivo>ius poenitendi</corsivo>” (cfr. C.d.S., IV, 28.6.2016 n. 2885). Deve cioè escludersi che “per l’atto di autoannullamento sia dovuta una motivazione sull’interesse pubblico giustificante la misura ove si versi, in concreto, nel particolare caso in cui il provvedimento concessorio sia stato rilasciato a seguito di un’inesatta rappresentazione della realtà imputabile allo stesso richiedente… la falsa rappresentazione dello stato di fatto in occasione della richiesta di una concessione edilizia rende l’affidamento del privato al mantenimento del manufatto così realizzato non meritevole di tutela e sicuramente recessivo di fronte all'interesse pubblico al ripristino di una regolare condizione edilizia” (C.d.S., sez. V, 23.4.2014 n. 2060).</h:div><h:div>Considerato, dunque, adempiuto l’onere motivazionale, alcuna censura può muoversi al provvedimento impugnato circa la mancata comparazione dell’interesse pubblico con quello privato delle ricorrenti e il relativo loro presunto legittimo affidamento.</h:div><h:div>VII.1.5.  A tali fini, irrilevante è poi la circostanza, come, invece, dedotto, per cui “le opere abusive oggetto della domanda di condono <corsivo>ex lege</corsivo> 326/2003 n. 40924/2004 contestata con il provvedimento impugnato, sono state addirittura demolite dalle ricorrenti … proprio nel corso dei lavori programmati con la SCIA n° 130/2016 … Di conseguenza alla luce di tali evidenze fattuali doveva cadere lo stesso interesse pubblico all’annullamento del titolo edilizio”, con conseguente estinzione del procedimento sul condono per il venire meno della <corsivo>res</corsivo> abusiva.</h:div><h:div>Analizzando i grafici allegati alla SCIA n° 130/2016 si rileva che nello “stato attuale” viene riportato ancora il locale cucina/forno, riproponendolo, poi, nel grafico di progetto con vesti estetiche diverse nel quale è denominato come “ristorante-bar chiuso con copertura in lastre di rame”. Le predette opere, pur demolite, sono state ricostruite dalle odierne ricorrenti come affermato nelle produzioni difensive (“In definitiva, in base al progetto di riqualificazione … i volumi siti a livello stradale vengono in realtà sostituiti, ridotti e redistribuiti sulla superficie di tale livello, prescrivendo l’uso di pannelli in vetro trasparente con generale diminuzione delle superfici chiuse”, cfr. pag. 8).</h:div><h:div>Ora, la demolizione dell’opera principale non fa venire meno l’abusività degli interventi realizzati successivamente poiché essa inevitabilmente si ripercuote sulla costruzione realizzata successivamente senza alcun titolo abilitativo. Per consolidato e condiviso orientamento, infatti, comunque, “gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente” (Cass. pen., sez. III, 10.10.2019, n° 48026; T.A.R. Campania, Napoli, VI, 1.3.2017, n. 1178). Ed invero, “È possibile la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nell’ambito della volumetria preesistente, solo laddove tale volumetria sia stata legittimamente realizzata, pena, in caso contrario, un’inammissibile sanatoria implicita di volumi abusivi al di fuori delle ipotesi eccezionali previste dalla normativa in materia di condono edilizio” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 19.06.2017, n° 3340).</h:div><h:div>Dall’abusività dell’opera principale, demolita e ricostruita, deriva anche quella di tutti gli altri interventi minori parimenti previsti nella SCIA n° 130/2016 (posa in opera di divisori, adeguamento degli impianti tecnologici, completamento di parti di finiture, tinteggiatura, sostituzione dell’attuale cordolo in c.a. esistente, a titolo esemplificativo), essendo pacifico che “In presenza di manufatti abusivi, non sanati, né condonati, gli interventi ulteriori pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 28.11.2018, n° 6897).</h:div><h:div>VII.1.6. Ciò posto, non appare ultroneo rammentare che, in pendenza di istanza di condono, gli unici interventi edilizi consentiti sul manufatto abusivo sono quelli diretti a garantirne l’integrità e la conservazione, nell’ambito dei quali non può contemplarsi, come invece avvenuto nel caso all’esame, la relativa demolizione in vista della ricostruzione in ampliamento, non potendosi, in altri termini, gli stessi “spingersi sino alla demolizione e ricostruzione (né totale né parziale)” (Cons. di Stato, sez. IV, 24.12.2008, n° 6550; sez. II, 18.03.2020, n° 1929). Ed invero, “per far luogo ad un qualsivoglia intervento, per di più su di un territorio vincolato quale quello qui in discorso, occorreva attivare previamente la speciale procedura imposta dall’art. 35 della l. 47 del 1985 con la conseguenza che, in difetto, la misura repressiva si appalesa doverosa e non può essere evitata nell’assunto che per le opere realizzate, da valutarsi nella loro globalità e non in via atomistica, non fosse necessario il permesso di costruire e che avessero natura pertinenziale; ciò perché in caso di prosecuzione dei lavori di un immobile già oggetto di domanda di condono vale il diverso principio in forza del quale è la prosecuzione in sé dei lavori ad essere preclusa, senza che sia possibile distinguere tra opere pertinenziali e non, tra opere soggetto al permesso di costruire ed opere realizzabili con d.i.a.”(T.A.R. Campania, Napoli, VII, 2.3.2015 n. 1342).</h:div><h:div>Ne consegue allora che, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, la sola pendenza delle due istanze di condono rende motivato e necessariamente vincolato, nell’esercizio del potere di vigilanza sul territorio, il provvedimento di autotutela quivi gravato, palesandosi l’illegittimità di qualsiasi tipo di intervento ulteriore.</h:div><h:div>VII.1.8. Per quanto riguarda, poi, il diverso profilo del termine, entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio ex art. 21 nonies L. n° 241/90, le ricorrenti hanno affermato che “anche tale limite risulta violato dall’amministrazione poiché l’annullamento della SCIA del 2016 è sicuramente contrario al termine ragionevole indicato da tale norma”.</h:div><h:div>Tale censura è parimenti infondata, prioritariamente in fatto. La SCIA n° 130/2016 è stata presentata il 21.09.2016, dopo l’entrata in vigore della L. n° 124/2015 che ha introdotto il termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela. Il Comune resistente ha ampiamente rispettato tale termine laddove il provvedimento oggetto di gravame è stato adottato il 28.04.2017, quindi dopo soli 7 mesi dalla data di presentazione della SCIA.</h:div><h:div>Priva di pregio è anche l’ulteriore affermazione delle ricorrenti per cui “il termine ragionevole, o in ogni caso il termine di diciotto mesi, va ragguagliato all’intera vicenda procedimentale intrattenuta dall’amministrazione con le ricorrenti che è quanto dire, all’intero rapporto che tra le parti si è instaurato nell’arco di oltre dieci anni, vale a dire sin dal rilascio dell’autorizzazione per la riqualificazione dell’immobile e delle DIA successive che ne hanno consentito la realizzazione”.</h:div><h:div>Oggetto del provvedimento di autotutela impugnato è unicamente la SCIA n° 130/2016 rispetto alla quale, come già detto, il termine di 18 mesi è stato ampiamente rispettato dal Comune resistente.</h:div><h:div>VII.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.</h:div><h:div>VII.2.1. Censura il provvedimento impugnato affermando che “il riferimento alle due istanze di condono edilizio <corsivo>ex lege</corsivo> 326/2003 è palesemente erroneo ed illogico, frutto di un’istruttoria del tutto carente e superficiale, la quale non ha tenuto assolutamente conto di tutto l’iter precedente alla presentazione della SCIA”. Si fa in particolare riferimento alla mancata valutazione “dei permessi in sanatoria n. 70/2005 e 72/2006, dell’autorizzazione paesaggistica che approva il progetto di riqualificazione del 2006, delle successive DIA presentate dal 2008 al 2013 per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione, e da ultimo, dell’autorizzazione paesaggistica n. 39 del 2014, preceduta dalla relazione comunale di conformità urbanistica delle opere programmate”.</h:div><h:div>VII.2.2. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>VII.2.3. Con riferimento al richiamo all’istanza di condono n° 13668/2004 (n. 6 bungalow) contenuto nel provvedimento impugnato, le ricorrenti hanno affermato che “i lavori di cui alla SCIA 130/2016 non investono nemmeno indirettamente i manufatti oggetto della domanda di condono edilizio n. 13668/2004 del 23.4.2004”.</h:div><h:div>Orbene, secondo asserzione non adeguatamente smentita, nelle contrapposte tesi delle parti, la terrazza ed il relativo ampliamento realizzato per l’allocazione della cucina e del forno insistono proprio sui manufatti realizzati abusivamente ed oggetto dell’istanza di condono n° 13668/2004. È, infatti, soltanto con la realizzazione abusiva dei bungalow che le precedenti lamiere di copertura del portico (unica opera oggetto di sanatoria con il Permesso di Costruire in sanatoria n° 72/2006) sono state sostituite dal solaio di copertura andato, poi, a costituire il piano di calpestio della terrazza sovrastante.</h:div><h:div>Conseguentemente, quindi, le opere oggetto della SCIA n° 130/2016, annullata in autotutela con il provvedimento gravato, incidono anche su quelle oggetto dell’istanza di condono n° 13668/2004, ivi opportunamente richiamata dal Comune resistente.</h:div><h:div>Quanto all’assunto per cui “il Comune non si è nemmeno avveduto del fatto che i lavori edilizi al livello-quota campeggio (o livello sottostrada) – ove in pratica si trovano i sei <corsivo>bungalows</corsivo> oggetto della più volte ripetuta domanda di condono 326/2003 – furono già realizzati dalle titolari in virtù della prima DIA di riqualificazione, risalente addirittura al febbraio 2008 e successive varianti, lavori ultimati nel 2013”, si osserva quanto segue.</h:div><h:div>Come risulta dalla stessa istanza di condono n° 13668/2004, le sei camere/bungalow sono state realizzate in epoca antecedente alla DIA n° 32/2008 e precisamente prima del 31.03.2003. La DIA n. 32/2008 aveva, invero, ad oggetto lavori di “riqualificazione delle aree e dei manufatti ivi presenti - integrazione della vegetazione con alberature autoctone - rifacimento delle facciate dei corpi di fabbrica - sistemazione delle piazzole di sosta” e, quindi, la realizzazione del progetto di riqualificazione nel quale detti sei bungalow sono stati inseriti come preesistenze. Proprio in quanto le citate camere sono state realizzate antecedentemente alla DIA n° 32/2008, una volta rigettata la relativa istanza di condono, sono da ritenersi definitivamente abusive, indipendentemente dalla successiva dichiarazione. Priva di fondamento è l’affermazione della sussistenza di “un più che ragionevole affidamento delle titolari in merito alla perfetta legittimità sia dei titoli <corsivo>eo tempore</corsivo> rilasciati che di conseguenza dei lavori realizzati in esecuzione degli stessi”. Relativamente, da ultimo, all’autorizzazione paesaggistica rilasciata per il progetto di riqualificazione, va rammentato che quest’ultimo prevedeva interventi migliorativi dei manufatti legittimi o considerati tali e l’autorizzazione afferiva direttamente, pur nella valutazione globale del contesto, solo a questi ultimi: le opere abusive furono inserite per offrire una visione e una valutazione d’insieme del complessivo compendio in ragione del suo mutamento senza comportare, comunque, alcuna legittimazione edilizia.</h:div><h:div>VII.2.4. Con riferimento al richiamo all’istanza di condono n. 40924/2004 (relativa alla cucina, al locale forno e alla tettoia su terrazzo esistente) contenuto nel provvedimento impugnato, le ricorrenti hanno affermato che “il progetto di riqualificazione relativo al livello quota stradale prescrive la redistribuzione e la generale riduzione dei volumi esistenti, ovviamente solo di quelli legittimati con i citati Permessi in sanatoria n. 70/2005 e 72/2006”.</h:div><h:div>Ora, la riqualificazione richiesta come condizione di efficacia dei permessi di costruire in sanatoria n. 70/2005 e n. 72/2006 avrebbe dovuto prevedere solo ed esclusivamente interventi migliorativi, dal punto di vista estetico, del compendio edilizio, senza incidere complessivamente sui volumi. Ed infatti, il parere della C.E.I. n. 2 del 26.04.2004 relativamente al Permesso di Costruire in sanatoria n° 72/2006 stabiliva che “1. le coperture in lamiere dovranno essere sostituite con altre più confacenti ai luoghi; 2. i manufatti realizzati con murature in blocchi a faccia-vista dovranno essere opportunamente intonacati o sostituiti con materiali in pietra lavica o tufo a faccia-vista o cotto; 3. la vegetazione esistente dovrà essere integrata con alberature autoctone, nel rispetto della salubrità e della qualità di vita degli ospiti del complesso; 4. dovranno, infine, essere realizzate le opportune opere per la protezione dall’umidità ascendente”. Solo per il manufatto di cui al P.d.C. in sanatoria n° 70/2005, insistente sulla p.lla n° 645, divenuto poi di esclusiva proprietà di Di Somma Anna, era prevista una quinta prescrizione prevedente che “5. le verande del secondo livello del corpo ubicato a ridosso del muro di sostegno di via Plinio dovranno essere sostituite con una opportuna tipologia di involucro esterno”. </h:div><h:div>Le succitate prescrizioni, tra l’altro, vengono riportate pedissequamente anche negli stessi atti richiamati dalle ricorrenti e precisamente nelle autorizzazioni paesaggistiche n° 1979/2004 (relativa al P.d.C. in sanatoria n. 72/2206) e n° 1980/2004 (relativo al P.d.C. in sanatoria n. 70/2005) nonché nell’autorizzazione della Soprintendenza BB.AA. di Napoli n° 12599 del 22.06.2006 ove, peraltro, si precisa che le stesse, rilevano “ai soli fini della Tutela Ambientale”; ovvero “ai soli fini paesaggistici”.</h:div><h:div>Tutte le autorizzazioni paesaggistiche ed i pareri favorevoli della Soprintendenza richiamati dalle ricorrenti, in altri termini, fanno esclusivo riferimento alle caratteristiche estetiche inerenti la protezione del bene ambiente e del bene paesaggio nulla rilevando ai fini della liceità dei manufatti rappresentati nei grafici tant’è che, nell’autorizzazione della Soprintendenza BB.AA. di Napoli n. 12599 del 22.06.2006, si legge testualmente: “il Sindaco del Comune di Pompei dovrà accertare la conformità urbanistica dell’intervento medesimo alla normativa urbanistica dell’area interessata”; nel parere favorevole della Soprintendenza BB.AA. di Napoli n° 17529 dell’11.07.2014, sono “Fatti salvi i diritti dei terzi ed il rispetto delle norme urbanistiche vigenti”.</h:div><h:div>Stanti le “indicazioni riqualificatorie” richieste in origine dalla C.E.I. e riprodotte poi nei successivi provvedimenti autorizzatori, alcuna “ridistribuzione dei volumi” era stata prevista come condizione per le sanatorie rilasciate nel 2005 e nel 2006. Si trattava, quindi, di interventi che avrebbero dovuto lasciare immutati, dal punto di vista della volumetria e della superficie, i manufatti assentiti con i permessi di costruire in sanatoria ex lege n° 47/85.</h:div><h:div>Peraltro, nel caso all’esame, l’unica prescrizione esistente, la n. 5, riferita al permesso in sanatoria n. 70/2005, che prevedeva la sostanziale sostituzione dei materiali di involucro esterno, afferiva unicamente alla veranda del manufatto insistente sulla p.lla 645 divenuta, dopo la divisione del 2013, di esclusiva proprietà di Di Somma Anna, laddove le ricorrenti sono proprietarie della p.lla 644, su cui legittimamente insiste, invece,  una “terrazza per campagna estiva”, senza alcun volume o superficie (permesso di Costruire in sanatoria n° 72/2006), che, quindi, in quanto tale, presenta caratteristiche totalmente diverse rispetto ad un corpo verandato, non avendo alcuna chiusura laterale cui la prescrizione poteva riferirsi. </h:div><h:div>In ogni caso, sia prima che dopo la divisione del 2013, anche detta prescrizione non prevedeva in alcun modo, che “i volumi legittimati in forza dei permessi in sanatoria n. 70/2005 e 72/2006 – rappresentati dalle verande site a livello stradale – <corsivo>venissero </corsivo>… sostituiti, ridotti e redistribuiti sulla esistente superficie del livello stradale attraverso l’uso di pannelli in vetro trasparente con generale diminuzione delle superfici chiuse”, come invece sostenuto. La prescrizione richiamata prevedeva solo una riqualificazione estetica, senza che fosse imposta dalle prescrizioni della C.E.  alcuna redistribuzione/cessione di volumi, della veranda insistente sulla p.lla 645 che, dopo la divisione del 2013, è poi divenuta di esclusiva proprietà di Di Somma Anna. </h:div><h:div>VI.2.5. In subordine, parte ricorrente, nel collegare gli interventi di cui alla SCIA n° 130/2016 alla prescrizione n° 5 posta, invero, dalla CEI al solo titolo in sanatoria n° 70/2005, tenta di giustificare aumenti di volumi e superfici su opere abusive non sanate con i due condoni ex L. n° 47/85. Ed invero, gli interventi oggetto della SCIA n. 130/2016 non interessano, come sostenuto “l’area della terrazza ristorante posta a livello stradale come visto sanata in virtù dei permessi in sanatoria n. 70 del 2005 e n. 72 del 2006” giacché tale terrazza destinata a ristorante non è di proprietà delle ricorrenti ma della confinante interveniente, Di Somma Anna, ed oggetto del solo Permesso di Costruire in sanatoria n. 70/2005 (e non anche del Permesso di Costruire in sanatoria n. 72/2006). Ed infatti l’unica prescrizione della C.E.I. afferente alla terrazza ristorante insistente sulla p.lla 645 (dal 2013 di proprietà esclusiva di Di Somma Anna) è relativa al Permesso di Costruire in sanatoria n. 70/2005 per il quale la C.E.I. ha indicato, quale punto ulteriore, al n. 5, la prescrizione per cui “le verande del secondo livello del corpo ubicato a ridosso del muro di sostegno di via Plinio dovranno essere sostituite con una opportuna tipologia di involucro esterno”. Sulla proprietà delle odierne ricorrenti era stata, invece, rappresentata solo una “terrazza per campagna estiva” (Permesso di Costruire in sanatoria n. 72/2006), senza volume. L’ampliamento ivi realizzato, nello specifico, destinato all’allocazione di cucina, locale forno e tettoia su terrazzo esistente – era ed è invece abusivo, tanto da essere stato oggetto di istanza di sanatoria ex L. n. 326/2003 (prat. n. 40294 del 10.12.2004), non solo mai assentita dal Comune resistente ma definitivamente rigettata con successivo provvedimento prot. n° 13905/U del 20.30.2018, nello specifico, “1. … in quanto le opere oggetto di condono sono state realizzate in ambito P.T.P. in zona R.U.A. (art. 13 delle Norme di attuazione del P.T.P.) sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta …; 2. Per mancata integrazione della pratica entro il termine prescritto di commi 25 e 37 dell’art. 32 del d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003”. Conseguentemente, gli interventi edilizi di cui alla SCIA n° 130/2016, quali la richiesta redistribuzione dei volumi, previa demolizione e ricostruzione di quelli esistenti, non avrebbero potuto (come invece preteso dalle ricorrenti) riguardare, come richiesto, interventi su immobili non legittimati. Un conto è quindi la “terrazza ristorante” di cui al condono n. 70/2005, ex L. n° 47/85 (divenuta dal 2013 di esclusiva proprietà dell’odierna interveniente Di Somma Anna), un altro è la sola “terrazza per campagna estiva”, in proprietà delle ricorrenti, non avente alcuna volumetria, superficie e destinazione a ristorante, di cui al condono n. 72/2006.</h:div><h:div>VIII. Sulla base delle sovra esposte motivazioni, il ricorso non à meritevole di accoglimento, avendo legittimamente il Comune di Pompei annullato in autotutela la SCIA n° 130/2016 trattandosi di interventi incidenti su opere mai sanate.</h:div><h:div>IX. Ragioni di equità, attesa comunque la complessità fattuale e giuridica della vicenda sottoposta all’esame, inducono, tuttavia, il Collegio a disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di lite, ad eccezione del Contributo unificato, onere che viene posto a carico della parte ricorrente soccombente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate ad eccezione del C.U., onere posto a carico della parte ricorrente soccombente.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/05/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pongione</h:div><h:div>Gabriella Caprini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>