<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170262320230113095556209" descrizione="" gruppo="20170262320230113095556209" modifica="26/02/2023 22:03:27" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Teresa Barone" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="02623"/><fascicolo anno="2023" n="01359"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170262320230113095556209.xml</file><wordfile>20170262320230113095556209.docm</wordfile><ricorso NRG="201702623">201702623\201702623.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\979 Anna Pappalardo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>rosalba giansante</firma><data>26/02/2023 22:03:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Anna Pappalardo,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Dell'Olio,	Consigliere</h:div><h:div>Rosalba Giansante,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>“- Della ordinanza del Responsabile settore Urbanistica del Comune di Pollena Trocchia, n° 05/17/EP del 04.04.2017 notificata il 07.04.2017 con la quale si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere eseguite alla via Mazzini 33 sull’immobile riportato in catasto al Foglio 5, Part 12 sub 10;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.”</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2623 del 2017, proposto da Teresa Barone, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Fornaro, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Caracciolo, n. 15, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune Di Pollena Trocchia - non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il presente ricorso, notificato il 30 maggio 2017 e depositato il 23 giugno 2017, Teresa Barone, proprietaria di un fabbricato sito in Pollena Trocchia alla via Mazzini n. 33, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 05/17/EP del 4 aprile 2017, notificata il 7 aprile 2017, con la quale il Comune di Pollena Trocchia ha ordinato nei suoi confronti il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione delle opere eseguite sul suddetto immobile, riportato in catasto al foglio 5, particella 12, sub 10, per aver eseguito, in violazione dell’attività urbanistico – edilizia, le seguenti opere: “<corsivo>completamento delle opere di cui all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 17/14/EP del 30.12.2014, inoltre è stato riscontrato che il torrino posto alla quota coperture di mq 60.00 è risultato privo di titolo abilitativo</corsivo>”.</h:div><h:div>A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.</h:div><h:div>Benché ritualmente intimato, il Comune di Pollena Trocchia non si è costituito a resistere in giudizio.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 17 luglio 2018 la causa è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio, come da istanza in atti.</h:div><h:div>All’esito dell’udienza pubblica del 26 ottobre 2021, con ordinanza n. 6898 del 2 novembre 2021 questa Sezione,</h:div><h:div>“<corsivo>RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Pollena Trocchia, n. 05/17/EP del 4 aprile 2017, che parte ricorrente assume esserle stata notificata in data 7 aprile 2017, oggetto di impugnazione con il presente ricorso;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>CONSIDERATO che:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., “2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1,” - sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso - “deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.”;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- al riguardo la condivisibile giurisprudenza, anche di questo Tribunale, è pacifica nel ritenere che si tratti di un onere di produzione documentale che prescinde dalla circostanza che l’Amministrazione stessa si sia costituita in giudizio o meno (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 22 luglio 2019, n. 4019 e 6 aprile 2017, n. 1863, TAR Liguria, Genova, Sez. I, 9 gennaio 2014, n. 20);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>RITENUTO che all’incombente istruttorio dovrà provvedere il Comune di Pollena Trocchia, nonché parte ricorrente, tenuto conto che l’ordinanza impugnata non risulta depositata in giudizio nonostante nel foliario sia indicata tra gli atti depositati unitamente al ricorso, mediante il deposito della documentazione sopra specificata, secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notificazione (ove antecedente);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>RITENUTO altresì, atteso il tempo trascorso dalla proposizione del presente ricorso, di onerare la parte più diligente a chiarire, per l’udienza di merito, se vi siano state evenienze successive e/o ulteriori determinazioni assunte dall’amministrazione comunale intimata, anche al fine di valutare l’eventuale sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione dell’odierno gravame.</corsivo>”,</h:div><h:div>ha ordinato al Comune di Pollena Trocchia e alla parte ricorrente di adempiere all’incombente istruttorio nei modi e nei termini di cui in motivazione e ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022.</h:div><h:div>All’esito dell’udienza pubblica del 17 maggio 2022, con ordinanza n. 3532 del 24 maggio 2022 questa Sezione,</h:div><h:div>“<corsivo>VISTA l’ordinanza n. 6898 del 2 novembre 2021……..</corsivo></h:div><h:div><corsivo>RILEVATO che l’ordinanza in questione risulta comunicata al Comune intimato ed al difensore di parte ricorrente dalla Segreteria di questa Sezione a mezzo pec in data 2 novembre 2021;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>RITENUTO, stante l’inerzia del Comune di Pollena Trocchia e di parte ricorrente di rinnovare l’ordine di acquisizione disponendo a carico di parte ricorrente l’onere di depositare l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Pollena Trocchia, n. 05/17/EP del 4 aprile 2017, oggetto di impugnazione con il presente ricorso, in suo possesso in quanto assume esserle stata notificata in data 7 aprile 2017, e tenuto conto che l’ordinanza impugnata non risulta depositata in giudizio, nonostante nel foliario sia indicata tra gli atti depositati unitamente al ricorso, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza o dalla notificazione (ove antecedente), secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico, dando avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che il mancato deposito nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini della inammissibiltà/improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.</corsivo>”,</h:div><h:div>ha disposto il rinnovo di adempiere all’incombente istruttorio nei confronti di parte ricorrente, già disposto con ordinanza n. 6898 del 2 novembre 2021, nei suddetti sensi e termini, ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 4 ottobre 2022.</h:div><h:div>Parte ricorrente in data 5 ottobre 2022 ha depositato il provvedimento impugnato e una relazione tecnica asseverata.</h:div><h:div>All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022 il Collegio, rilevato che il provvedimento impugnato e gli atti dell'istruttoria erano stati depositati fuori termine (il 5 ottobre), ha disposto il rinvio della causa all'udienza pubblica del 10 gennaio 2023.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.</h:div><h:div>A sostegno del gravame, in riferimento al completamento delle opere, con tre motivi di ricorso, che si ritiene di poter esaminare unitariamente al fine di una completa più esaustiva analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio, sono state dedotte le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 22, 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. Campania n. 19/2001, violazione dell’art. 7 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in L. 25 marzo 1982 e succ. mod. ed int., eccesso di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, inesistenza dei presupposti, sviamento.</h:div><h:div>Parte ricorrente lamenta l’illegittimità della sanzione demolitoria per la natura delle opere realizzate in quanto per la loro realizzazione non sarebbe stato necessario il permesso di costruire ma una mera denuncia di inizio attività, trattandosi di intervento che non si concretizzerebbe nella realizzazione di un nuovo edificio, bensì del semplice completamento di opere già esistenti. Tali opere andrebbero annoverate nella nozione di manutenzione straordinaria, non comportando aumento di volumi e superfici abitabili, né modifiche di destinazione d’uso del manufatto cui accedono.</h:div><h:div>2) Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, difetto di motivazione, violazione della L. n. 1150/42, della L. n. 10/77 nonché degli artt. 9 e 10 della L. n. 47/1985 e dell’art. 4 della L. n. 493/1993 come sostituito dall’art. 2, comma 60, della L. n. 662/1996, violazione L.R.C. n. 19/2001, eccesso di potere, travisamento.</h:div><h:div>Il Comune avrebbe disposto il ripristino dello stato dei luoghi senza in alcun modo motivare in ordine alle ragioni per cui si è addivenuti alla scelta della sanzione ripristinatoria, anziché di quella pecuniaria.</h:div><h:div>3) Violazione degli artt. 31 33, e 34 T.U. n. 380/2001 e D.lgs. n. 42/2004, incompetenza, violazione del giusto procedimento, atipicità, sviamento.</h:div><h:div>Parte ricorrente, fermo restando quanto esposto nel precedente motivo, lamenta che, anche a voler ritenere che per la realizzazione dell’opera sanzionata occorresse il preventivo rilascio del permesso di costruire (il che lo nega per quanto sopra esposto), nel caso di specie il Comune intimato non avrebbe potuto adottare la sanzione prevista dall’art. 31 T.U., bensì quella dell’art. 34 (“Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” o, al più, quella dell’art. 33 (“interventi di ristrutturazione in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”). In particolare la sanzione dell’art. 33 prevede la combinatoria della sola sanzione pecuniaria e l’esclusione della sanzione ripristinatoria nei casi in cui la rimozione delle opere abusive non possa avvenire senza pregiudizio dell’edificio legittimamente preesistente. Nel caso di specie il provvedimento sanzionatorio, dunque, sarebbe illegittimo perché: - adottato in violazione del dettato normativo che tipizza le sanzioni applicabili nei casi di opere realizzate in difformità e nei casi di opere inerenti edifici esistenti; - adottato senza i preventivi accertamenti tecnici sulla realizzabilità della demolizione senza pregiudizio dell’esistente.</h:div><h:div>Occorre premettere che, come esposto in fatto da parte ricorrente e nei successivi motivi di ricorso concernenti la contestazione del torrino, con ordinanza n. 17/14/E.P. del 30 dicembre 2014 l’ente locale intimato aveva ordinato nei suoi confronti la demolizione delle opere realizzate sul lastrico solaio presso il medesimo immobile ubicato in via Mazzini n. 33, foglio 5, particella 12, di cui è proprietaria, impugnato innanzi a questo Tribunale.</h:div><h:div>Con sentenza n. 2659 del 20 maggio 2019 questa Sezione ha rigettato il ricorso ritenendo, pertanto, legittima l’ordinanza impugnata con cui era stata contestata a parte ricorrente la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, delle seguenti opere sul lastrico solaio del fabbricato esistente: “<corsivo>una struttura in ferro zincato, composta da pilastri fissati al solaio con piastre e bulloni, travi di collegamento nonché parziale copertura con lamiere coibentante, alcune della quali già fissate</corsivo>” (così la sentenza n. 2659 del 20 maggio 2019).</h:div><h:div>Considerato che, come espressamente rappresentato nel provvedimento impugnato con l’odierno ricorso, le opere oggetto di contestazione consistono, come detto, nel completamento delle opere di cui alla suddetta ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 17/14/E.P. del 30 dicembre 2014, il Comune intimato ha legittimamente ordinato l’ordinanza di demolizione in quanto, alla luce della giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio, deve ritenersi preclusa la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi abusive, con conseguente obbligo dell'autorità preposta alla tutela dell'assetto urbanistico e paesaggistico di ordinarne la demolizione.</h:div><h:div>Ed invero in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori - sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche - ripetono le caratteristiche d'illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.</h:div><h:div>Conseguentemente è preclusa la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi abusive, con conseguente obbligo dell'autorità preposta alla tutela dell'assetto urbanistico e paesaggistico di ordinarne la demolizione. (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2021, n. 3840 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 3 aprile 2020, n. 1318).</h:div><h:div>I motivi devono pertanto ritenersi infondati, compreso le censure di difetto di motivazione in ordine alla scelta della sanzione da irrogare, demolitoria o pecuniaria, in quanto nel caso di specie il Comune non poteva che disporre la sanzione demolitoria.</h:div><h:div>Quanto alla censura con cui parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza i preventivi accertamenti tecnici sulla realizzabilità della demolizione senza pregiudizio dell’esistente, anch’essa deve ritenersi infondata.</h:div><h:div>Al riguardo il Collegio, confermando la giurisprudenza dalla Sezione dalla quale non ha motivo di discostarsi, ritiene che la circostanza addotta non vizi in ogni caso l’ordine di demolizione, rilevando eventualmente solo in fase esecutiva (cfr. la sentenza della Sezione del 15 febbraio 2019 n. 884: “<corsivo>a più riprese è stato statuito che non assume alcun rilievo la circostanza secondo si arrecherebbe un pregiudizio alla parte asseritamente conforme, la quale non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione e può rilevare, semmai, solo nella fase successiva e su impulso della parte, sempre che la demolizione sia ingiunta ai sensi degli artt. 33 o 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, recanti la previsione alternativa della sanzione pecuniaria, la cui applicazione è esclusa allorquando la demolizione è ingiunta, come nella specie, in base agli artt. 27 e 31 (cfr. la cit. sentenza n. 3531 del 2018)</corsivo>”; conf., 26 settembre 2019 n. 4609: “<corsivo>Questa evenienza rileva, tuttavia, solo nella fase esecutiva, sicché la sua assenza nell'ordinanza di demolizione - al pari dell'eventuale presenza circa gli impedimenti tecnici a demolire - non costituisce vizio dell’ordinanza medesima (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063; Id., 10 novembre 2017, n. 5180; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4855; questa Sezione, 14 marzo 2018, n. 1613). L’art. 34, a sua volta, riguarda soltanto gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, laddove la costruzione di cui si tratta è pacificamente avvenuta in assenza di titolo edilizi</corsivo>” e 28 ottobre 2021, n. 6781).</h:div><h:div>In riferimento alla realizzazione del torrino, oggetto di contestazione, con due motivi di ricorso, che pure si ritiene di poter esaminare unitariamente, sono state dedotte le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e ss., inesistenza dei presupposti, illogicità, omessa istruttoria, eccesso di potere per sviamento in relazione ai principi di cui all’art. 97 Cost., travisamento.</h:div><h:div>Parte ricorrente, premesso che con ordinanza n. 17/14/E.P. del 30 dicembre 2014 l’ente locale intimato aveva ordinato la demolizione delle opere realizzate sul lastrico solaio senza tuttavia fare alcun riferimento al torrino per cui è causa, lamenta la contraddittorietà e l’irrazionalità del provvedimento impugnato. Sostiene pertanto che i presupposti procedimentali tesi all’adozione del provvedimento finale sarebbero erronei, in quanto il torrino, insistente sul lastrico solaio dell’immobile, sarebbe stato già presente dalla data di costruzione dell’immobile nella stessa conformazione in cui oggi si presenta. Lamenta altresì che la sanzione oggetto di impugnazione sarebbe stata adottata dopo un notevole lasso di tempo dalla commissione del presunto abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, avrebbe ogni ingenerato una posizione di affidamento. </h:div><h:div>2) Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, omessa istruttoria, omessa motivazione.</h:div><h:div>Parte ricorrente lamenta che mancherebbe una congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato. Sussisterebbe infatti per la P.A. un obbligo di motivazione per giustificare la scelta della sanzione della demolizione, dato il lungo decorso del tempo dalla costruzione dell'opera, a fronte della sussistenza di legittimo affidamento della parte sanzionata, e stante la presunzione di buona fede, sulla regolarità dell’immobile di cui trattasi e la ragionevole presunzione, ingenerata dalla prolungatissima inerzia dell’Amministrazione, che eventuali irregolarità sarebbero state ormai tollerate.</h:div><h:div>Occorre premettere che l’intervento oggetto di contestazione, risultato privo di titolo abilitativo, è costituito da “<corsivo>il torrino posto alla quota copertura di mq 60,00</corsivo>” e il provvedimento è così motivato: “<corsivo>CONSIDERATO che le opere devono ritenersi abusive secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>RITENUTO che le predette opere sono da considerarsi anche eseguite in assenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 ed in violazione della legge 2/2/74 n. 64 trattandosi di territorio con vincolo sismico;</corsivo>”.</h:div><h:div>Devono innanzitutto ritenersi infondate le censure con cui parte ricorrente lamenta che il torrino, insistente sul lastrico solaio dell’immobile, sarebbe stato già presente dalla data di costruzione dell’immobile nella stessa conformazione in cui oggi si presenta, per la risolutiva circostanza che tale asserita esistenza, il cui onere incombe sul interessato, non è stata in alcun modo provata.</h:div><h:div>Come chiarito, infatti, da consolidata e condivisa giurisprudenza, anche di questa Sezione (cfr. sentenze 11 marzo 2019, n. 1374 e 27 agosto 2016 n. 4108), la dimostrazione certa dell’epoca in cui il manufatto è stato compiuto dev’essere fornita, in base al principio di riferibilità e di vicinanza della fonte e dei mezzi di prova (cfr. TAR Napoli, Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 242), non dall’amministrazione comunale bensì dal proprietario o dal responsabile (cfr. anche sentenza 10 ottobre 2017, n. 4732, con riferimento specifico all'onere di provare la costruzione dell'immobile ad epoca anteriore alla legge n. 765/1967 cd Legge ponte).</h:div><h:div>Alla luce della giurisprudenza della Sezione (TAR Napoli, Sezione III, 3 maggio 2021, n. 2900), dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, “L’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo <corsivo>ratione temporis</corsivo>, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe in linea generale sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. (Cons. di St., sez. VI, 12/10/2020, n. 6112). Vero è che “Si ammette un temperamento di tale regola nel caso in cui il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data elementi rilevanti, seppure non univocamente probanti (ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti)” (Cons. di St., sez. VI, 16/03/2020, n. 1890).”. </h:div><h:div>“A tal fine è necessaria la produzione di documentazione oggettivamente comprovante l'epoca di realizzazione del manufatto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 11 dicembre 2020, n. 3362, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 luglio 2019, n. 8708; Cons. Stato n. 2960/14; Cons. Stato n. 3067/01; TAR Lazio - Roma n. 10882/14)” - TAR Napoli, Sezione III, 13 aprile 2022, n. 2530 e 11 ottobre 2021, n. 6391.</h:div><h:div>Passando ad esaminare la fattispecie per cui è causa alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, non avendo parte ricorrente prodotto alcuna prova in giudizio di quanto solo asseritamente affermato in ordine alla circostanza che il manufatto fosse già presente, deve ritenersi che il Comune abbia legittimamente contestato che si tratti di opere abusive in quanto prive del permesso di costruire.</h:div><h:div>Inoltre, come già condivisibilmente sostenuto da questa Sezione nella suddetta sentenza n. 2659 del 20 maggio 2019, con cui è stata dichiarata legittima la precedente ordinanza di demolizione n. 17/14/E.P. del 30 dicembre 2014, adottata dal Comune intimato nei confronti della medesima ricorrente, in ogni caso, anche laddove fosse dimostrata la preesistenza del manufatto, non per questo ne viene provata anche la sua legittimità paesaggistica ed urbanistico-edilizio.</h:div><h:div>Sicché il problema si sposta, sebbene ciò sia solo implicitamente ricavabile dalle deduzioni di parte ricorrente, dall’asserita preesistenza del manufatto all’esercizio, per così dire, “tardivo” – ed in quanto tale illegittimo – dei poteri di contrasto e sanzionatori messi in atto dall’amministrazione comunale per reprimere un abuso edilizio, ormai datato nel tempo.</h:div><h:div>Ne consegue che la ricorrente, in mancanza di alcun elemento che possa suffragare l’asserita preesistenza e la legittimità del manufatto, ha realizzato un intervento che, a tutti gli effetti, va classificato di nuova costruzione <corsivo>ex</corsivo> art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, in quanto si è integrata la realizzazione di nuovi volumi e superfici - un torrino di mq 60,00 - implicanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio (peraltro in zona vincolata), come tale soggetta ai sensi del successivo art. 10 al rilascio del permesso di costruire (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 9 agosto 2021, n. 5474 e7 maggio 2021, n. 3073), in mancanza del quale va ordinata la demolizione.</h:div><h:div>Ed invero non va trascurato che sull’area interessata dall’opera abusiva sussiste il vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, espressamente richiamato nell’ordinanza di demolizione impugnata, sicché la ricorrente avrebbe dovuto acquisire, in via preventiva rispetto al previsto permesso di costruire, anche l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del citato D.Lgs. n. 42/2004 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 2659 cit.), come legittimamente contestato nella medesima ordinanza.</h:div><h:div>Risulta quindi appropriata la sanzione irrogata, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>Quanto alle dedotte censure di carenza di motivazione in ordine al pubblico interesse, diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, tenuto conto anche del tempo trascorso e del legittimo affidamento che si sarebbe creato in suo favore, anche esse devono ritenersi infondate. </h:div><h:div>Ed invero, secondo la condivisibile giurisprudenza anche della Sezione, ai fini dell'adozione di un'ordinanza di demolizione di immobile abusivo, non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata (TAR Napoli, Sezione III, 9 agosto 2021, n. 5474).</h:div><h:div>Quanto alla ritenuta illegittimità del provvedimento impugnato perché privo di adeguata motivazione in ragione della risalenza, deve riassuntivamente considerarsi che, per principio consolidato, non è “<corsivo>configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto</corsivo>” (sentenza della Sezione del 18/5/2020 n. 1826, tra le molteplici dello stesso tenore; da ultimo si è ribadito, con riferimento alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 17/10/2017 n. 9, che “<corsivo>l'illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. Non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2017 n. 908)</corsivo>” - sentenze della Sezione 19 maggio 2022, n. 3433, 29 aprile 2021, n. 2833 e 7 aprile 2021 n. 2305.</h:div><h:div>Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Non essendosi costituito il Comune intimato nulla deve essere statuito in ordine alle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/01/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pongione</h:div><h:div>Rosalba Giansante</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>