<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20170132520200708101434342" id="20170132520200708101434342" modello="3" modifica="7/14/2020 12:27:17 PM" pdf="3" ricorrente="Schioppi Luigi in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore Schioppi Pasquale" stato="4" tipo="2" versione="6" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="01325"/><fascicolo anno="2020" n="03136"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>4</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170132520200708101434342.xml</file><wordfile>20170132520200708101434342.docm</wordfile><ricorso NRG="201701325">201701325\201701325.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 4\2017\201701325\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>pierina biancofiore</firma><data>14/07/2020 12:27:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rita Luce</firma><data>08/07/2020 10:24:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/07/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierina Biancofiore,	Presidente</h:div><h:div>Luca Cestaro,	Consigliere</h:div><h:div>Rita Luce,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’ottemperanza</h:div><h:div> al giudicato formatosi  sulla sentenza del Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 489 del 28/01/2016,</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2017, proposto da -OMISSIS-in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via M.Da Caravaggio 45; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, C.S.A. di Napoli, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliano in Napoli, alla via Armando Diaz, n. 11; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>I.C. Capazzo Mazzini di Frattamaggiore non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di C.S.A. di Napoli;</h:div><h:div>Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visto l’art. 84 del d.l. n. 18/2020 come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Rita Luce;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con ricorso n. 4756/15 R.G., i ricorrenti, nella qualità sopraindicata, adivano l’intestato Tribunale Amministrativo, affinché venisse accertato il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica del proprio figlio, minore diversamente abile.</h:div><h:div>Con sentenza n. 489 del 28.01.2016, il Tar Campania Napoli, sezione IV, accoglieva la domanda avanzata e per l’effetto condannava l’amministrazione resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquidava in complessivi €. 1500,00, oltre IVA e CPA, in favore dei ricorrenti.</h:div><h:div>Tale decisione, oggi passata in giudicato, rilasciata con formula esecutiva in data 11.06.16, veniva notificata al Csa di Napoli, presso la sua sede, in data 18 novembre 2016.</h:div><h:div>Pur essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo le parti resistenti, ed in particolare l’Istituto scolastico, non hanno ancora provveduto al pagamento secondo gl’importi quantificati dal TAR, in favore dei ricorrenti. </h:div><h:div>I ricorrenti hanno, quindi, proposto la presente azione di ottemperanza chiedendo la condanna delle Amministrazioni intimate alla esecuzione della sentenza. Hanno, inoltre, chiesto la nomina del commissario e la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria maturati successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, con condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione; hanno chiesto, ìnfine, fissarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, co. 4, lett. e), D. Lgs. 104/10, una somma di denaro a carico delle intimate amministrazioni, da corrispondere ai ricorrenti per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva.</h:div><h:div>Il Ministero intimato risulta costituito in giudizio.</h:div><h:div>Alla udienza in camera di consiglio del 10 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Vale, anzitutto, premettere che non residua dubbio sul fatto che il giudizio di ottemperanza possa essere esperito anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio dalla quale nasce l'obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria (cfr. T.A.R. Napoli (Campania) sez. IV n. 5910 del 14/11/2014; Consiglio di Stato, sez. VI n. 4783 del 22/09/2014; sez. IV n. 2560 e 7411 del 2010).</h:div><h:div>Il Collegio rileva, inoltre, che la sentenza della quale si chiede l’ottemperanza non risulta essere stata appellata e che è decorso il termine di gg. 120 (centoventi) di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997 n. 30).</h:div><h:div>Deve, poi, ritenersi che sussiste l’inadempimento denunciato in quanto, ad oggi, non risulta definito il procedimento di spesa attraverso l’emissione dell’atto finale, vale a dire il mandato di pagamento</h:div><h:div>Ordunque, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e 114 codice del processo amministrativo, per l’accoglimento della domanda attorea.</h:div><h:div>Segnatamente, l’inerzia fin qui fatta registrate dalla parte intimata è, invero, illegittima in quanto platealmente violativa dell’obbligo, previsto dall’art. 112 c.p.a., dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato.</h:div><h:div>Va, dunque, anzitutto, accolta la domanda con cui la parte ricorrente chiede l’esecuzione del richiamato decisum con condanna delle parti intimate al pagamento delle somme in esso liquidate oltre accessori di legge, oltre interessi maturati dal passaggio in giudicato della sentenza medesima ex art. 112 comma 3 c.p.a. </h:div><h:div>Quanto, invece, all’applicazione delle cd. penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a, la relativa domanda va respinta in considerazione della serialità del contenzioso e non rilevante importo della somma azionata.</h:div><h:div>In conclusione, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda nei limiti così specificati; l’Amministrazione intimata, pertanto, darà esecuzione al giudicato entro giorni trenta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.</h:div><h:div>Per il caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli o altro funzionario all’uopo delegato, che si attiverà su istanza di parte ricorrente.</h:div><h:div>Il Commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stata data esecuzione alla sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, dovrà provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti come sopra declinati, dietro presentazione di specifica istanza di parte ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza, all’uopo compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.</h:div><h:div>L’eventuale compenso del Commissario ad acta, da porre a carico della parte intimata e da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate nella misura precisata in dispositivo vanno poste a carico della parte intimata con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</h:div><h:div>1) lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina  all’Amministrazione intimata di provvedere nei sensi di cui in motivazione in ordine alla sentenza del Tar Campania Napoli, sez. IV, n. 489 del 28/01/2016, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;</h:div><h:div>2) nel caso di inosservanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli o un funzionario da lui delegato, il quale Commissario provvederà agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza, per come evidenziato in motivazione;</h:div><h:div>3) respinge la richiesta formulata ai sensi dell’art.114 comma 4 lett.e) c.p.a;</h:div><h:div>4) condanna il Ministero intimato a pagare le spese di lite quantificate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti, da attribuire al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;</h:div><h:div>5) riserva di provvedere sull’eventuale compenso del commissario ad acta, da porre a carico del Ministero intimato, nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Trematerra</h:div><h:div>Rita Luce</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>