<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160345020210219122320203" descrizione="" gruppo="20160345020210219122320203" modifica="2/19/2021 7:38:40 PM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Roberto Esposito" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="03450"/><fascicolo anno="2021" n="01243"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160345020210219122320203.xml</file><wordfile>20160345020210219122320203.docm</wordfile><ricorso NRG="201603450">201603450\201603450.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\979 Anna Pappalardo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>giuseppe esposito</firma><data>19/02/2021 19:38:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/02/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Anna Pappalardo,	Presidente</h:div><h:div>Giuseppe Esposito,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Gabriella Caprini,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'ordinanza n. 20 del 5/5/2016 del Responsabile dell'VIII Settore, con cui è stata disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile sito alla Via Cortile Lucci (in catasto al foglio 2 particella 450), nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali ed in particolare dell'ordinanza di demolizione n. 31 del 31/3/2005.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3450 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Esposito Roberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Barbato, con domicilio eletto presso lo studio Ricciardelli in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 8 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Ottaviano, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciana Alfani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad adiuvandum:</h:div><h:div>Iervolino Sidera, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Duraccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Via P. Colletta n.12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;</h:div><h:div>Visto l'atto di intervento ad adiuvandum di Iervolino Sidera;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 31 gennaio 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;</h:div><h:div>Relatore per l'udienza di trattazione nel merito del giorno 3 dicembre 2020 il dott. Giuseppe Esposito e trattenuto il ricorso in decisione;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, sulla scorta dell’ordinanza di demolizione n. 31 del 31/3/2005, è stata disposta l’acquisizione delle opere edilizie.</h:div><h:div>Come indicato nel provvedimento, trattasi (dopo l’abbattimento "<corsivo>di un vecchio immobile sito all'interno del cortile Lucci, composto da piano terra, primo piano e soprastante suppenno</corsivo>") della "<corsivo>realizzazione ex novo di un fabbricato con struttura portante in c.c.a., composto da piano terra, primo e secondo piano, quest'ultimo, con copertura a falde inclinate in lamiere coibentate, della superficie di mq. 95,00 circa ed una volumetria pari a mc.625,00 circa</corsivo>".</h:div><h:div>È impugnata altresì la presupposta ordinanza di demolizione, deducendo di non averne avuto anteriormente conoscenza (contestando la ritualità della notifica presso la casa comunale, siccome mancante della cartolina di ricevimento della spedizione dell’avviso dell’avvenuto deposito).</h:div><h:div>Con sette motivi sono denunciati la violazione dell’art. 97 Cost., delle richiamate norme della legge n. 241/90 e dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01, nonché l’eccesso di potere sotto molteplici profili. </h:div><h:div>In giudizio ha spiegato intervento ad adiuvandum la coniuge del ricorrente, dichiarandosi legittimata in quanto comproprietaria del bene.</h:div><h:div>Il Comune si è costituito in giudizio per resistere.</h:div><h:div>L’Ente ha prodotto documentazione e memoria difensiva per l’udienza di merito, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto rivolto avverso l’ordine di demolizione di cui il ricorrente aveva avuto in precedenza conoscenza, e inoltre non essendo dedotti vizi propri dell’acquisizione; ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione dell’interveniente che non ha comprovato la propria qualità.</h:div><h:div>Insiste nelle eccezioni nelle note di udienza con cui ha chiesto il passaggio in decisione.</h:div><h:div>All’udienza del 3 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. - Prima di passare all’esame del ricorso, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione dell’interventrice, sollevata dalla difesa comunale.</h:div><h:div>Si ricava dagli atti del giudizio che la stessa è moglie del ricorrente (avendo ricevuto in tale qualità la notifica del verbale di sospensione dei lavori del Genio civile, come rilevato dallo stesso Comune) e, ancorché non abbia dimostrato di essere comproprietaria, può dirsi portatrice dell’interesse a intervenire a sostegno delle ragioni del ricorrente, in virtù del rapporto di coniugio (cfr. TAR Emilia-Romagna, sez. II, 12/5/2020 n. 315: “<corsivo>Ai sensi dell'art. 28 comma 2 Cpa, per l'ammissibilità dell'intervento nel processo amministrativo è sufficiente che l'interessato possa vantare un interesse di fatto rispetto alla controversia, che sia avvinto da un nesso di dipendenza o accessorietà rispetto a quello azionato in via principale e che consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso</corsivo>”).</h:div><h:div>Relativamente alla sua posizione deve essere piuttosto rilevato il parziale difetto di <corsivo>ius postulandi</corsivo> con riguardo al difensore F.R. qualificatosi praticante avvocato (“avv. p.”), sia nel testo e nella sottoscrizione dell’autentica alla procura alle liti che nell’epigrafe dell’atto di intervento e nella sottoscrizione dell’atto medesimo.</h:div><h:div>Atteso che per l’art. 22 c.p.a. “nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato”, nella specie l’interventrice può stare in giudizio unicamente con il patrocinio dell'avvocato Pasquale Duraccio.</h:div><h:div>2. - Con le censure articolate il ricorrente mira a far valere l’illegittimità della disposta acquisizione in quanto non preceduta dalla notifica dell’ordine di demolizione.</h:div><h:div>Si afferma che solo al momento dell’acquisizione si è avuta conoscenza del precedente provvedimento, ovvero con la notifica in data 18/4/2016 dell’invito a eleggere domicilio per la contestazione di illeciti.</h:div><h:div>Viene rappresentato che il ricorrente chiedeva di accedere agli atti (dichiarando di non aver potuto ottemperare ad ordini mai giunti a sua conoscenza), appurando che l’ordinanza di demolizione era stata depositata in copia presso la casa comunale dandone notizia con raccomandata n. 12629127233-7, di cui però non era rinvenuta la ricevuta dell’avviso di spedizione dell’avvenuto deposito (sono denunciate altre irregolarità del provvedimento e della notifica, quanto alla correzione dell’atto, alla apposizione di una diversa numerazione e all’affissione per soli 9 giorni, dall’1 al 9/4/2005).</h:div><h:div>1.1. Tanto premesso, sostiene il ricorrente che:</h:div><h:div>I) occorreva verificare la corretta notifica dell’ordinanza di demolizione, avendo il ricorrente manifestato con propria nota prot. n. 8563 del 21/4/2016 di ignorarne il contenuto; </h:div><h:div>II) l’atto presupposto non è mai stato notificato nei termini e nelle forme di legge, sicché il ricorrente non avrebbe potuto ottemperarvi e, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la mancanza della ricevuta di ritorno dell’avviso di deposito rende inesistente la notifica (inoltre, l’atto è stato affisso all’Albo pretorio per 9 anziché 10 giorni per il perfezionamento della notifica e si riferisce al n. 77 dell’Albo, mentre l’affissione reca il numero cronologico 185);</h:div><h:div>III) in ogni caso occorreva la previa comunicazione di avvio del procedimento volto alla demolizione, né il Comune ha reso disponibile la richiamata relazione del Comando Vigili Urbani n. 915 del 6/3/2005;</h:div><h:div>IV) le risultanze del verbale redatto dalla P.M. sono state recepite senza svolgere alcuna istruttoria o verifica in ordine alla proprietà del suolo, all’inquadramento catastale o urbanistico e all’entità delle opere realizzate;</h:div><h:div>V) è stata ordinata la demolizione delle opere senza distinguere tra i diversi interventi realizzati e senza individuare la loro esatta consistenza e volumetria;</h:div><h:div>VI) con l’ingiunzione di demolizione deve essere indicata l’area che sarà appresa;</h:div><h:div>VII) le opere erano sottoposte a sequestro penale, per cui non era possibile procedere alla demolizione.</h:div><h:div>1.2. - Il ricorso è inammissibile per quanto eccepito dal Comune.</h:div><h:div>Occorre prescindere dai rilevati aspetti critici riguardanti la notifica ex art. 140 c.p.c., emergendo che il ricorrente fosse anteriormente a conoscenza dell’ordine di demolizione, atteso in particolare che sottoscriveva il verbale di accertamento dell’inadempienza all’ordine di demolizione del 5/9/2005 (all. 13 della produzione del Comune del 19/10/2020).</h:div><h:div>Detto verbale si riferisce ovviamente all’ordinanza di demolizione che è espressamente richiamata.</h:div><h:div>Ne discende che il ricorrente non può dirsene ora ignaro, avendo con la sottoscrizione del verbale acquisito una piena consapevolezza dell’esistenza e della portata lesiva dell’ordine di demolire le opere, costituenti aspetti che rivelano l’avvenuta conoscenza del provvedimento e determinano la conseguente necessità di proporre ricorso nel termine di decadenza ex art. 29 c.p.a. (cfr. la sentenza della sez. VIII di questo Tribunale del 17/9/2020 n. 3871, p. 4.2.1: “<corsivo>La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, IV, 22.11.2019, n.7966; 23.5.2018, n. 3075) ha avuto modo di chiarire che la "piena conoscenza" non deve essere intesa quale "conoscenza piena ed integrale" del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità sia idonea a viziare, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. La norma intende per "piena conoscenza", quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività e tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell'azione, l'interesse al ricorso, mentre la conoscenza "integrale" del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla causa petendi</corsivo>”). </h:div><h:div>Deriva da ciò che il ricorso è inammissibile per la parte concernente l’ordinanza di demolizione (essendo stato tardivamente proposto con atto notificato il 27/6/2016, oltre il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza del provvedimento avvenuta quanto meno il 5/9/2005), mentre nei confronti della disposta acquisizione è inammissibile in quanto questa è impugnabile unicamente per vizi propri e non per questioni attinenti al presupposto ordine di demolizione (giurisprudenza pacifica; cfr. la sentenza della Sezione del 12/2/2020 n. 703: "<corsivo>il provvedimento di acquisizione può essere impugnato per vizi propri e non per gli aspetti […] che attengono alle presupposte ordinanze di demolizione</corsivo>").</h:div><h:div>Esigenze di completezza inducono a evidenziare che il Comune resistente ha depositato la sentenza del Tribunale di Nola, sezione penale n. 492/2008 del 17/3/2008, che ordina la demolizione dell’opera abusiva disponendo il dissequestro immediato del manufatto, conseguendone in ogni caso che il ricorrente era anche per tale aspetto posto in grado di ottemperare spontaneamente per evitare l’acquisizione.</h:div><h:div>2. - Il ricorso è dunque inammissibile, sussistendo ciò nondimeno giustificate ragioni per la connotazione della vicenda per disporre la compensazione per l’intero delle spese di giudizio tra tutte le parti, restando a carico del ricorrente il contributo unificato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara il parziale difetto di rappresentanza in giudizio della interventrice, come chiarito in motivazione, e dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto.</h:div><h:div>Compensa per l'intero le spese di giudizio tra tutte le parti, restando a carico del ricorrente il contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Pongione</h:div><h:div>Giuseppe Esposito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>