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   <Provvedimento>
      <meta id="20140217220181003091701823" descrizione="occ.illeg.42 bis ante.TUE.Ad.plen2/2016.CC71/2015" gruppo="20140217220181003091701823" modifica="10/4/2018 9:04:31 AM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2014" n="02172"/>
            <fascicolo anno="2018" n="05820"/>
            <urn>urn:nir:tar.campania;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 5\2014\201402172\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>santino scudeller</firma>
            <data>04/10/2018 09:04:31</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Gabriella Caprini</firma>
            <data>03/10/2018 13:40:22</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>08/10/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
151            <nuova>151</nuova>
            <ereditata>151</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div>
            <h:div>(Sezione Quinta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Santino Scudeller,	Presidente</h:div>
            <h:div>Diana Caminiti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Gabriella Caprini,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'accertamento</h:div>
            <h:div>- dell’illegittima occupazione nonché per la condanna del Comune di Roccabascerana alla restituzione delle aree di proprietà dei ricorrenti previa rimessa in pristino stato delle opere eseguite e al risarcimento dei danni per il mancato godimento della loro proprietà a far data dal 7 maggio 2004 e sino alla data della effettiva restituzione dell'area, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, e del danno non patrimoniale da quantificarsi anche in via equitativa; </h:div>
            <h:div>in via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia possibile la rimessa in pristino stato dei luoghi, per la condanna al risarcimento per equivalente;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2014, proposto da </h:div>
            <h:div>Giuseppe Parente e Anna Parente, rappresentati e difesi dagli avvocati Benito Aleni e Lucia Aleni, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 115; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Comune di Roccabascerana, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>I. I ricorrenti, agiscono, in riassunzione, per la condanna del Comune di Roccabascerana alla restituzione delle aree in proprietà illegittimamente occupate, previa rimessa in pristino, e al risarcimento dei danni.</h:div>
         <h:div>II. A sostegno del gravame deducono la violazione di legge.</h:div>
         <h:div>III. All’udienza pubblica del 17.07.2018, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.</h:div>
         <h:div>IV. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.</h:div>
         <h:div>V. Premettono, in fatto, i ricorrenti:</h:div>
         <h:div>a) di essere comproprietari, nel comune di Roccabascerana, di alcuni terreni con annesso fabbricato, individuati, rispettivamente, in C.T. al fl. 1, p.lle 575-741-742-225-745-746- ex 223 (frazionata nelle p.lle 1429, 1430,1431), 225, ed in C.E.U. al fl. 1 p.lla 1036. Le particelle 741, 745, 746 e parte dell’ex 575 ricadono in zona P.I.P.; la particelle 225 e la restante parte di quella 575 ricadono in zona D2 del vigente P.R.G.;</h:div>
         <h:div>b) che, con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 9.02.1988, veniva approvato il progetto dei lavori di urbanizzazione in area P.I.P. ex l. n. 219/1981;</h:div>
         <h:div>c) che con decreto adottato in data 7.05.1999 dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Roccabascerana è stata disposta l'occupazione d'urgenza delle p.lle nn. 745, 746 e 223 per un totale di mq 1.560, dovendosi realizzare opere strutturali ed infrastrutturali relative ad un opificio industriale denominato "Bulloneria Meridionale", assegnatario delle aree occupate, ma che allo stato risulta dichiarato fallito;</h:div>
         <h:div>d) che la presa di possesso e la redazione del verbale dello stato di consistenza venivano redatti in data 10.06.1999;</h:div>
         <h:div>e) che al decreto di occupazione, scaduti i termini di efficacia nel maggio 2004, non ha fatto seguito il decreto conclusivo di esproprio, sicché il bene sarebbe tenuto illegittimamente, risultando irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un opificio e delle opere annesse.</h:div>
         <h:div>V.1. Chiedono, oltre alla restituzione e rimessa in pristino del bene ovvero alle spese necessarie per la rimessa in pristino, il risarcimento del danno che deve comprensivo non solo dei danni conseguenti al mancato godimento ma anche dei maggiori danni ex art. 1223 c.c. che i comproprietari dichiarano di avere subito per effetto della mancata disponibilità del fondo nel periodo di occupazione illegittima, ovvero per effetto di tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli.</h:div>
         <h:div>A tale fine producono: a) il certificato di destinazione urbanistica del bene dal quale si evince la natura edificatoria per essere ubicato in zona P.I.P.; b) lo stato di consistenza e presa di possesso con la descrizione delle piante ivi insistenti e successivamente abbattute (20 piante di vite, 5 alberi di melo, 15 alberi di noce, 30 alberi di pioppo del Canada, 35 alberi di quercia, 2 alberi di ulivo) ed una coltivazione intensiva di “vigneto” aglianico; c) la consulenza tecnica d’ufficio, redatta nel processo civile in contraddittorio tra le parti, unitamente ad una propria CTP.</h:div>
         <h:div>V.2. Orbene, non avendo l’Ente comunale, intimato, concluso il procedimento ablativo nel termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione d’urgenza, con l’adozione del decreto di esproprio o altro atto equiparato (come stabilito dagli artt. 13 e 22 bis del d.P.R. n. 327/2001), l’attuale occupazione delle aree è “sine titulo” e, dunque, illegittima.</h:div>
         <h:div>V.2.1. Il Collegio rinviene nel comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto, ravvisando sia il compimento di un atto illecito, derivante dalla perdurante occupazione “sine titulo” dei terreni in proprietà della parte ricorrente, sia l’elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione della procedura espropriativa, sia il nesso causale tra l’azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi.</h:div>
         <h:div>V.2.2. Con specifico riferimento al fatto illecito, costituiscono principi acquisiti dalla giurisprudenza quelli secondo i quali:</h:div>
         <h:div>A) è da ritenersi definitivamente espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva, di origine giurisprudenziale, che -in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità o di una dichiarazione d’indifferibilità e urgenza esplicita o implicita, dell'occupazione dell'area e dell'irreversibile trasformazione del fondo nonché della scadenza del termine di occupazione legittima senza adozione di un decreto di esproprio ovvero in caso di annullamento giurisdizionale della procedura espropriativa-, ipotizza un acquisto a titolo originario della proprietà del fondo in capo all’Amministrazione occupante, legittimando il privato proprietario ad agire esclusivamente per il risarcimento del danno. La C.E.D.U., già nel 2000, ha, infatti, affermato che l'acquisto della proprietà per effetto di attività illecita viola l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. L'ordinamento giuridico non consente, pertanto, che un’Amministrazione pubblica, mediante un atto illecito o in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o d’interesse pubblico; </h:div>
         <h:div>B) invero, come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 9 febbraio 2016 n. 2, “quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. — con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione <corsivo>contra ius,</corsivo> ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene — che viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; d) di una compiuta usucapione, ma solo in ristretti limiti individuati allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU e, dunque, a condizione che: - sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta; - si possa individuare il momento esatto della <corsivo>interversio possesionis</corsivo>; - si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del testo unico dell'espropriazione (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. 8 giugno 2001, n. 327 aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il «....giorno in cui il diritto può essere fatto valere»; e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. dell'espropriazione” (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20.04.2016, n. 252). </h:div>
         <h:div>Parimenti, secondo i principi già espressi dalla Suprema Corte, da quanto esposto “consegue, nello specifico, che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 c.c. decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente” (Cass. civ., sez. un., 19 gennaio 2015 n. 735).</h:div>
         <h:div>“Occorre, peraltro, … ulteriormente chiarire che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2015, l'adozione dell'atto acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. 327 del 2001 è consentito quale "extrema ratio" per la soddisfazione di "attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico", solo quando siano state escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, le altre opzioni sopra configurate” (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20.04.2016, n. 252; Cons. di St., sez. IV, 17.06.2016, n. 2690);</h:div>
         <h:div>C) ciò posto, i privati i cui beni siano stati illegittimamente occupati dall'Amministrazione non possono, di norma, chiedere il risarcimento del danno collegato alla perdita della titolarità del bene, giacché tale perdita, sotto il profilo dominicale, non vi è stata, permanendo la proprietà degli stessi in capo ai privati medesimi; ne discende l'inammissibilità della eventuale domanda giudiziale mirante a ottenere il risarcimento dei danni subiti per la perdita dei beni, pari al valore venale degli stessi, sia pure per equivalente; diversamente opinando, si darebbe luogo a un’indebita locupletazione (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 5.06.2013, n. 901);</h:div>
         <h:div>D) segue da ciò che il risarcimento del danno deve coprire il solo valore d'uso del bene, dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, cioè al momento in cui la Pubblica Amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell'area, vuoi con il consenso della controparte mediante contratto, vuoi mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42- bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;</h:div>
         <h:div>E) “esula, invece, dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del G.O., la domanda tesa a ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima nonché in conseguenza degli atti di natura ablativa in relazione ai quali continua a valere a tutti gli effetti la riserva disposta dall'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c. proc. amm.)” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 16.09.2014, n. 1577).</h:div>
         <h:div>V.2.3. Per i sopra esposti motivi:</h:div>
         <h:div>a. dalla condizione d’illecita detenzione (e trasformazione) del suolo di proprietà della parte ricorrente consegue, “ex se”, l'obbligo civilistico di ripristino del diritto di proprietà mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti e trasformati in assenza di titolo legittimante, previa demolizione dei manufatti ivi realizzati, nonché il diritto al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima;</h:div>
         <h:div>b. ove la P.A. (o l’Ente preposto) ritenga necessario continuare a utilizzare i fondi deve acquisirli legittimamente o mediante lo strumento autoritativo (art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, con le conseguenze patrimoniali indicate) ovvero con gli ordinari strumenti privatistici con il consenso dei privati anche in relazione ai corrispettivi patrimoniali da acquisirsi (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 26.04.2013, n. 399);</h:div>
         <h:div>c. allo stato l’Amministrazione intimata non ha fatto uso di alcuno dei mezzi giuridici a disposizione, rimanendo così integra la situazione d’illiceità evidenziata dalla parte ricorrente;</h:div>
         <h:div>d. deve, pertanto, in via principale ordinarsi la restituzione dei beni illegittimamente detenuti, previa riduzione in pristino, condannando l’ente intimato, secondo le modalità di seguito esposte, al risarcimento del danno da occupazione illegittima per tutto il periodo in cui parte ricorrente è stata privata del possesso del bene; tale risarcimento è, quindi, dovuto dal momento in cui l'occupazione è divenuta illegittima (7.05.2004) fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, ovvero sino alla restituzione del bene (salva la possibilità per l'Amministrazione o per l’ente delegato di avvalersi in via postuma, valutati gli interessi in conflitto, dello strumento di cui al citato art. 42-bis).</h:div>
         <h:div>V.2.4. Tanto precisato, ai fini della quantificazione del ristoro per l'indebita occupazione, occorre tenere conto che l'illecito permanente deve essere risarcito per ogni anno di abusiva occupazione.</h:div>
         <h:div>V.3. Ciò posto, il Tribunale, quanto al predetto risarcimento del danno, pronuncia sentenza di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione; in base ad essi il Comune di Roccabascerana dovrà proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini di seguito esposti, pagamento da effettuare poi nei 60 gg. successivi.</h:div>
         <h:div>V.3.1. Nella specie:</h:div>
         <h:div>A) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.03.2014, n. 182);</h:div>
         <h:div>B) quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l’ente comunale intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell’area (D2 e P.I.P.):</h:div>
         <h:div>a. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione di valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto, altresì, riguardo alle indicazioni dei ricorrenti quanto all’accertamento del valore di mercato dei terreni <corsivo>de quibus</corsivo>, come esplicitate nella C.T.U. resa nel giudizio ordinario (dall’ing. Pietro Caterini, in data 8.10.2010); </h:div>
         <h:div>b. devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per il terreno interessato, secondo gli indici dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei <corsivo>siti internet</corsivo> delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare, per comprendere il periodo che va dall’inizio dell’illegittima detenzione fino all’attualità;</h:div>
         <h:div>c. su tali ultimi valori -devalutati al momento dell’illegittimo possesso e aggiornati all’attualità-, andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima (7.05.2004) fino alla data del 17.07.2018 (udienza fissata per la discussione della causa in oggetto).</h:div>
         <h:div>V.3.2. Tale danno di natura permanente, da corrispondersi, come tale, sino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, può, infatti, essere allo stato liquidato, in osservanza del principio di cui all'art. 112 c.p.c. secondo il quale il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, solo sino alla data della presente decisione.</h:div>
         <h:div>Ciò chiarito, l’ente intimato, onde evitare il maturarsi di un ulteriore danno risarcibile in favore dell’attuale parte proprietaria, dovrà provvedere alla giuridica regolarizzazione della fattispecie, in via prioritaria, mediante l’immediata restituzione dei beni, previa integrale riduzione in pristino, anche ad opera di terzi aventi causa, ovvero attivandosi per il legittimo acquisto della proprietà dell'area di pertinenza.</h:div>
         <h:div>V.3.3. Quanto al possibile ricorso, da parte dell’Amministrazione procedente, allo strumento della cd. acquisizione sanante, in relazione ai rilevi sollevati da parte ricorrente, non appare ultroneo precisare che:</h:div>
         <h:div>a) “l'acquisizione ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 costituisce una delle possibili cause legali di estinzione del fatto illecito dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà e trova legittima applicazione anche alle situazioni prodottesi prima della sua entrata in vigore”;</h:div>
         <h:div>b) “il giudice amministrativo non può condannare direttamente in sede di cognizione l'Amministrazione a emanare <corsivo>tout court</corsivo> il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis t.u. espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001): vi si oppongono, da un lato, il principio fondamentale di separazione dei poteri (e della riserva di amministrazione) su cui è costruito il sistema costituzionale della giustizia amministrativa, dall'altro, uno dei suoi più importanti corollari processuali consistente nella tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 c.proc.amm.”;</h:div>
         <h:div>c) tuttavia, “nei casi in cui il proprietario di un'area occupata senza titolo dalla p.a. e trasformata non abbia proposto una rituale domanda di condanna dell'Amministrazione alla restituzione previa riduzione in pristino, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c) ed e), c.proc.amm., il giudicato si presenta come puramente cassatorio e non si produce alcun effetto inibitorio dell'emanazione del provvedimento ex art. 42 bis t.u. espropriazioni (d.P.R. n. 327 del 2001)”;.</h:div>
         <h:div>d) ciò  posto, “il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall'art. 42 bis d.p.r. 8 giugno 2011 n. 327: a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.proc.amm., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato "de quo agitur"; b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell'art. 117, comma 3, c.proc.amm., qualora l'Amministrazione non abbia provveduto sull'istanza dell'interessato che abbia sollecitato l'esercizio del potere di cui al menzionato art. 42 bis” (Cons. di St. Ad. plen., 9 febbraio 2016 n. 2).</h:div>
         <h:div>V.3.4. Come, peraltro, chiarito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71/2015:</h:div>
         <h:div>a) “l'art. 42 bis descrive una procedura espropriativa semplificata nelle forme, ma complessa negli esiti, al termine della quale viene adottato un provvedimento che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto di esproprio; con la sua emanazione la p.a. riprende a muoversi nell'alveo della legalità, esercitando una funzione amministrativa meritevole di tutela privilegiata in ragione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del soggetto ablato” (Cons. di St. sez. IV, 19 ottobre 2015 n. 4777);</h:div>
         <h:div>b) “l'adozione dell'atto costituisce <corsivo>extrema ratio</corsivo> ed è praticabile, solo quando siano stati escluse, all'esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà (Corte costituzionale n. 71/2015)” (Cons. di St., sez. IV, 9.02.2016, n. 537).</h:div>
         <h:div>V.3.5. Per inciso, infine, con sentenza della Corte Costituzionale, del 6.05.2016,  n. 100, sono state dichiarate “manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, introdotto dall'art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, censurato per violazione degli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede, in caso di utilizzazione senza titolo, da parte della pubblica amministrazione, di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo. L'ordinanza di rimessione esibisce un evidente difetto di rilevanza, non essendo stato emanato, nel giudizio <corsivo>a quo</corsivo>, alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni. Dalla descrizione della fattispecie concreta risulta, infatti, che l'emanazione di detto provvedimento costituisce circostanza solo eventuale, non realizzatasi al momento dell'emissione dell'ordinanza di rimessione, il che esclude la necessità di fare applicazione della norma sospettata di incostituzionalità (sentt. nn. 71, 210, 221, 236 del 2015, 2 del 2016)”.</h:div>
         <h:div>V.4. Con riferimento, poi, agli ulteriori e maggiori danni richiesti ai sensi dell’art. 1223 c.c., si fa riferimento, facendone propri i risultati, alla liquidazione e quantificazione riportata nella C.T.U. redatta nell’ambito dell’istaurato giudizio ordinario, dall’ing. Pietro Caterini, in data 8.10.2010, da rapportarsi all’attualità, tenuto, cioè, conto della svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e degli interessi via via maturati, e precisamente:</h:div>
         <h:div>a) quanto alla perdita del vigneto (aglianico), ubicato in zona non soggetta ad occupazione (p.lle 225, 741 e 742) ma rimasta interclusa a seguito della eliminazione della strada di collegamento insistente nella p.lla n. 233: “non si ha prova dell’entità del vigneto danneggiato … in quanto non esiste un atto che lo dimostri”;</h:div>
         <h:div>b) quanto alla realizzazione della cabina di decompressione di gas metano a servizio dell’opificio e alla palificazione telefonica (p.lla 575): non vi è alcuna quantificazione, dovendosi tali opere ascrivere alla riduzione in pristino della quale è onerata l’Amministrazione comunale intimata;</h:div>
         <h:div>c) quanto all’abbattimento delle piante (cinque meli, quindici noci, trenta pioppi, trentacinque querce, venti filari di vigneto e due ulivi), di cui al verbale di consistenza ed immissione nel possesso (p.lle n. 223, 745 e 746): “totale danno documentato: €. 50.820,00”; </h:div>
         <h:div>d) quanto a danno conseguente alla demolizione delle opere (precedente strada di accesso, recinzione, cancello, piazzale), secondo la “documentazione provata nel verbale di consistenza del 07.05.1999: € 10.960”;</h:div>
         <h:div>e) quanto al mancato godimento delle rendite derivanti dall’affitto dei due appartamenti, interclusi per tre anni, sino alla realizzazione del nuovo accesso: “non esiste documentazione che provi tale danno”;</h:div>
         <h:div>f) quanto al deprezzamento della restante proprietà, non vi è alcuna quantificazione né, ai fini dell’applicabilità dell’art. 40 della l. n. L. 2359/1865, non solo non vi è stata alcuna espropriazione parziale, presupposto legittimante, ma non è stata provata l’eventuale unitarietà funzionale ed economica della presunta unica azienda agricola.</h:div>
         <h:div>V.5. Non si accoglie, invece, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, avanzata ai sensi dell’art. 2059 c.c., essendo la richiesta generica (sofferenza morale e alterazione <corsivo>in pejus</corsivo> delle abitudini di vita) e non avendo parte ricorrente prodotto alcun principio di prova in ordine alle concrete lesioni astrattamente lamentate.</h:div>
         <h:div>VI. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso va accolto disponendo la restituzione, previa riduzione in pristino stato, dei beni illegittimamente occupati, con salvezza dell’adozione di provvedimenti volti alla regolarizzazione postuma della fattispecie, condannando, l’Amministrazione comunale procedente al risarcimento, in favore della parte ricorrente, del danno patrimoniale da occupazione illegittima, calcolato nei termini sopradetti, oltre agli ulteriori danni come sopra specificati, detratto quanto eventualmente già corrisposto a vario titolo.</h:div>
         <h:div>VII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
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      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Roccabascerana, ente attuatore:</h:div>
         <h:div>a) alla reintegra nel possesso, mediante restituzione in favore della parte ricorrente, previo ripristino dell'originario stato, dei suoli siti nel territorio comunale, interessati dal procedimento ablativo, con salvezza degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 42 bis T.U. espropri; </h:div>
         <h:div>b) al risarcimento dei danni patrimoniali provocati alla medesima parte ricorrente per l’occupazione illegittima, da liquidare, su accordo delle parti, secondo il disposto di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., in base ai criteri generali indicati, oltre al risarcimento degli ulteriori danni come in motivazione specificati (colture arboree, in parte, e perdita della strada di accesso).</h:div>
         <h:div>Condanna il Comune di Roccabascerana, alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
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         <dataeluogo norm="17/07/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>De Duonni</h:div>
            <h:div>Gabriella Caprini</h:div>
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