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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2013" n="04411"/>
            <fascicolo anno="2018" n="04353"/>
            <urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
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            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Napoli\Sezione 3\2013\201304411\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>Fabio Donadono</firma>
            <data>02/07/2018 10:30:49</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>vincenzo cernese</firma>
            <data>28/06/2018 08:59:09</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>02/07/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
7            <nuova>7</nuova>
            <ereditata>7</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div>
            <h:div>(Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Fabio Donadono,	Presidente</h:div>
            <h:div>Vincenzo Cernese,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Francesco Guarracino,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l’annullamento</h:div>
            <h:div>a) della nota prot. n. 2013.0366953 del 24.5.2013 comunicata il 27.5.2013 a firma del Dirigente del Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo con cui è stata confermata l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria provvisoria della concessione di Contributi finanziari per manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale per l'annualità 2012; b) del Decreto Dirigenziale n. 531 del 10.10.2012 con cui è stata nominata la commissione di valutazione dell'Avviso Pubblico relativo alla concessione di Contributi finanziari per manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale - L.R. Campania 812004. art. 6, comma 9. pe l'annualità 2012; c) della nota prot. 25052 dell'8.4.2013 con cui il Presidente della Commissione nominata con il Decreto Dirigenziale impugnato sub b), ha trasmesso la graduatoria delle istanze ammesse al Contributo - annualità 2012, di contenuto ignoto; d) del Decreto Dirigenziale n. 60 del 10.04.2013 con cui è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse di cui all'allegato A e dell'elenco delle istanze non ammesse di cui all'allegato 13, oltre agli allegati C, D, F, cd H; e) della graduatoria definitiva, sc già pubblicala, relativa ai soggetti ammessi ai contributi di cui al punto che precede; f) per quanto di ragione del punto 4, lett D, dell'Avviso Pubblico relativo concessione di Contributi finanziari per manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale - L.R. Campania 8/2004, art. 6, comma 9, per l'annualità 2012; g) di ogni altro atto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso con quelli che precedono; </h:div>
            <h:div>      per l'accertamento e la declaratoria </h:div>
            <h:div>del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria degli ammessi ai Contributi finanziari per manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale - L.R. Campania 8/2004, art. 6, comma 9, per l'annualità 2012;;</h:div>
            <h:div>nonché per il risarcimento</h:div>
            <h:div> del danno ingiusto patito dalla ricorrente per l’illegittimo agere della Amministrazione intimata.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 4411 del 2013, proposto da </h:div>
            <h:div>ASSOCIAZIONE MIND THE WAVE, con sede in Pozzuoli (NA), alla via Montenuovo Licola Patria n. 130, in persona del legale rappresentante, Cotena Luciano, rappresentata e difesa, dagli Avv. ti Lucia Manna e Stefano Corti, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22 (indirizzo p.e.c.: stefanocorti@avvocatinapoli.legalmail.it); </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Imparato ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>MARANO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, A.S.D. REAL POGGIO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituite in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visto il ricorso con i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Regione;</h:div>
            <h:div>Viste le produzioni delle parti;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti tutti della causa;</h:div>
            <h:div>Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 19 giugno 2018 il dott. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti, come da verbale di udienza;</h:div>
            <h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Con ricorso notificato il 26-27.7.2013 e depositato il 10.10.2013 l’associazione Mind The Wave, in persona del legale rappresentante, Cotena Luciano, premette che:</h:div>
         <h:div>- a seguito dell’approvazione da parte della Regione Campania, con decreto n. 348 del 6.7.2012 a firma del Dirigente del -Settore Sport, tempo libero e spettacolo", del bando di gara per la concessione del contributi finanziari per manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale di cui all'art. 6, comma 9 della L.R. 8/2004, per l'annualità 2012 e, nel rispetto dei termini previsti dal bando di gara fissati per il giorno 30.7.2012, l'Associazione esponente presentava domanda di accesso ai contributi per l'organizzazione dell'evento della Coppa del mondo di nuoto Napoli-Capri 2012, descrivendo dettagliatamente nella scheda tecnica il preventivo di spesa pari ad t 152.000 e l'oggetto del progetto;</h:div>
         <h:div>- tuttavia, essendo stato, con decreto n. 360 del 20.7.2012, revocato il precedente decreto n. 348 e posticipati i termini di presentazione delle domande al 31.8.2012, oltre a predispone un limite di spesa per le domande pari ad E. 150.000, preso atto delle modifiche ai limiti di spesa per accedere al contributo, si recava presso gli Uffici competenti al fine di depositare un nuovo preventivo di spesa dell'importo di E. 123.000;</h:div>
         <h:div>- successivamente, con decreto dirigenziale n. 60 del 10.4.2013, veniva pubblicata la graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi in questione indicati all'allegato A. ed inoltre veniva altresì pubblicato l'elenco dei soggetti esclusi indicati nell'allegato 13, tra i quali figurava anche la esponente per non avere prodotto la dichiarazione di cui al punto 4. lett. D prevista dal bando di gara ed afferente alla circostanza che "(...) nel corso dell'anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione o intervento in base a leggi regionali (...)";</h:div>
         <h:div>- l'esponente presentava istanza per la riammissione in graduatoria secondo le modalità previste nella richiamata delibera n. 60 rappresentando, in particolare, di avere prodotto la dichiarazione di cui al predetto punto 4, lett. D, del bando in quanto, con ogni probabilità, la stessa era andata persa allorquando gli addetti alla ricezione delle domande avevano provveduto ad inserire il nuovo preventivo di spesa con le modifiche stabilite dal menzionato decreto n. 360 del 20.7.2012.</h:div>
         <h:div>Date tali premesse e preso atto che con la nota prot. n. 2013.0366953 del 24.5.2013, a firma de firma del Dirigente del Settore Sport, Tempo Libero era stata confermata l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria provvisoria della concessione di Contributi finanziari per manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale per l'annualità 2012, era stata esclusa definitivamente dalla graduatoria provvisoria della concessione di Contributi finanziari per manifestazioni ed interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale per l’annualità 2012, l’Associazione Mind The Wave, in persona del legale rappresentante, Cotena Luciano, propone la formale impugnativa in epigrafe.</h:div>
         <h:div>L’associazione ricorrente, a motivo della illegittimità degli atti impugnati ha richiesto, altresì, a titolo di risarcimento del danno, in via principale, il suo inserimento della Associazione Mind the Wave nella graduatoria degli ammessi ai contributi ed, in subordine, ove nelle more le somme messe a disposizione dalla Regione per la gara in discorso dovessero essere già state erogate, il risarcimento del danno per equivalente, quantificato nell'ammontare del valore dcl preventivo spesa allegato alla domanda di ammissione ai contributi per l'importo pari ad euro 123.000., ovvero a quella diversa somma ritenuta di giustizia.</h:div>
         <h:div>Si è costituita in giudizio l’intimata Regione chiedendo genericamente il rigetto del ricorso sì come inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto.</h:div>
         <h:div>Alla pubblica udienza del 19 giugno 2018 il ricorso è stato ritenuto in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>Con la prima censura, attraverso plurimi profili, si deduce la violazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 2, 3, 7 E SS. della L. 7.8.1990, n. 241, per violazione del giusto procedimento), la violazione del bando di gara (art. 4, lett. D), oltre all’eccesso di potere (per erronea, travisata ed insufficiente valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione del principio della massima partecipazione, manifesta ingiustizia), al riguardo, rilevandosi che:</h:div>
         <h:div>- a dire dell'Amm.ne convenuta, l'esclusione gravata, deriverebbe dal fatto che l'istante avrebbe omesso di allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione di non avere beneficiato nell'anno in corso di altre provvidenze per la stessa manifestazione o intervento in base a leggi regionali e, sempre secondo l'Amm.ne resistente; tale omissione, ai sensi del bando di gara determina l'esclusione;</h:div>
         <h:div>- la ricorrente ha, però, inoltrato un'istanza di riesame nella quale rappresentava all'Ente che, con ogni probabilità, la dichiarazione richiesta dal bando era stata smarrita dagli addetti alla ricezione delle domande nel momento in cui era stata inserita nella domanda presentata dall'Associazione ricorrente il nuovo preventivo di spesa in virtù delle modifiche apportate dal decreto dirigenziale n. 360 del 20.7.2012;</h:div>
         <h:div>- tuttavia, l'ente territoriale in evidente illegittimità con la nota gravata sub a) non ha tenuto conto dei rilievi avanzati dall'attrice ed ha, pertanto. confermato l'esclusione rilevando che tra le dichiarazioni allegate "manca quella richiesta a pena di esclusione dal predetto avviso pubblico", senza considerare, in via assorbente e preliminare, come in una siffatta ipotesi, deve trovare applicazione il principio generale previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990 (c.d. dovere di soccorso), nella parte in cui stabilisce il potere per l'Amministrazione d'invitare l'interessato a correggere una propria istanza - e le relative allegazioni - in modo da renderla integralmente conforme alle disposizioni, generali e particolari, che la disciplinano;</h:div>
         <h:div>- richiamato il contenuto testuale dell’art. 6 della I. n. 241/1990, in sede applicativa, anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha confermato come sussista in casi analoghi a quello di specie un vero e proprio obbligo per la P.A. di invitare alla regolarizzazione di documentazione eventualmente incompleta coloro che hanno chiesto di partecipare ad una determinata procedura rilevandosi che sussiste nel nostro ordinamento il principio generale di buon andamento, radicato nell'art. 97 Cost., desumibile da diverse norme di rango ordinario - si veda fra tutte l'ari 6 lett. b), 1. 7 agosto 1990 n 241 - secondo cui coloro che partecipano ad una procedura concorsuale e che vi abbiano prodotto una documentazione incompleta debbono essere invitati a completarla o a fornire chiarimenti (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. 11^, 5 settembre 2003. n. 7446); ed, ancora, come sussista un vero e proprio dovere a carico del Responsabile del Procedimento, direttamente derivante dall'invocata norma di cui all'art. 6, lett. b), della L. 241/90 sollecitando la definizione dello stesso con la richiesta, in sede Istruttoria, dei documenti necessari mancanti, assegnando, se del caso, un termine per la relativa produzione, per modo che il provvedimento con cui è stata disposta la decadenza del contributo finanziario cui avrebbe avuto titolo il ricorrente, a causa della mancata produzione della documentazione tecnica e progettuale necessaria, è da ritenere illegittimo per violazione dei doveri imposti dall'art 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. T.A.R. Marche. l l aprile 2003, n. 217); </h:div>
         <h:div>- nella specie, anche con il supporto degli autorevoli precedenti giurisprudenziali testé citati, si può affermare che sussisteva in capo alla P.A. l'obbligo di richiedere i chiarimenti alla ricorrente in ordine alla dichiarazione di cui al punto 4. lett D. del bando di gara, soprattutto avuto conto che nell'istanza di riesame essa ricorrente aveva rappresentato che il documento in questione era stato allegato alla domanda e che con ogni probabilità lo stesso era stato smarrito all'atto di allegazione del nuovo preventivo di spesa;</h:div>
         <h:div>- inoltre e fermo quanto sopra dedotto, l'esclusione comminata alla ricorrente appare contraria anche al principio della massima partecipazione, a tal uopo occorrendo riportare pedissequamente quanto previsto dal punto 4 del bando di gara ovvero che "I soggetti di cui al precedente punto, in relazione all'organizzazione di singole manifestazioni o interventi che si svolgono nel territorio regionale o che, comunque, riguardino la Campania, debbono presentare al Settore Sport. Tempo Libero e Spettacolo dell’A.G.C. 18 apposita domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione, che deve essere corredata da: a) dettagliata relazione illustrativa che evidenti le finalità della manifestazione o dell’Intervento e la data di inizio (a partire dal I° gennaio 2012): b) preventivo di spesa: e) copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si desuma il non perseguimento dl fini di lucro; d) dichiarazione resa ai sensi della normativa vigente in materia dl responsabilità delle dichiarazioni. che nel corso dell'anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione o intervento in base a leggi regionali, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità"; dalla lettura della clausola in esame emerge che il requisito che deve rispettare l'aspirante beneficiario dei contributi, a pena di esclusione, si riferisce esclusivamente alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e non anche alla documentazione da allegare;</h:div>
         <h:div>- d'altra parte, la tesi sostenuta dalla ricorrente e. quindi, che l'esclusione si riferiva solo all'apposizione della firma sulla domanda di partecipazione trova riscontro in una duplice circostanza; in primo luogo, poiché il modello di domanda di partecipazione risulta allegato al bando di gara e, dall'esame dello stesso, emerge che con la sua sottoscrizione il concorrente si assume la responsabilità in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal bando, tra cui - certamente - va annoverato anche quello di non avere beneficiato di alcun finanziamento, da parte della regione, nell'anno di riferimento;</h:div>
         <h:div>- quanto alla seconda circostanza favorevole alla ricorrente, si rileva che seppure si volesse ritenere che l'omessa dichiarazione di cui al più volte citato punto 4 determina l'esclusione, la stessa non sarebbe comunque comminabile tenuto conto del tenore letterale proprio del punto in esame, a tal fine, da una piana lettura del punto 4, lett. D, emergendo che l'interesse della Amm.ne è finalizzato a conoscere che l'aspirante "(...) nel corso dell'anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione o intervento in base a leggi regionali";</h:div>
         <h:div>- orbene, giacché nel punto in questione si fa espresso riferimento a provvidenze erogate in base a leggi regionali, appare fin troppo evidente che, ova mai la ricorrente avesse beneficiato di qualsivoglia provvidenza nell'anno di riferimento, l'Ente Regionale, attraverso un'adeguata istruttoria, ne sarebbe certamente venuto a conoscenza posto che eventualmente i fondi sarebbero stati erogati proprio da essa Regione, con conseguenza che l’operato della Regione è censurabile per evidente carenza di istruttoria posto che, se effettivamente istruttoria vi fosse stata, certamente l'Ente si sarebbe avveduto che l'associazione istante non ha percepito alcuna provvidenza nell'anno di riferimento indicato dal bando;</h:div>
         <h:div>- orbene, riferendosi la clausola in questione a fondi erogati dalla Regione è. pertanto, evidente che la Regione quale ente erogatore sarebbe sicuramente a conoscenza se avesse erogato fondi in favore della ricorrente, per modo che, stando i termini della vicenda nei sensi sin qui descritti, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale la portata delle clausole di esclusione della lex specialis va valutata in relazione all'effettivo interesse che le stesse presidiano e, nella specie, riesce difficile comprendere che tipo di interesse possa presidiare la clausola in discorso avuto conto che l'Ente Regionale agevolmente può verificare se "(...) nel corso dell'anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione(...)- in quanto tali provvidenze sarebbero state comunque erogate in base a leggi regionali (...)" e, quindi, eventuali fondi non sarebbero che potuti essere stati erogali dalla Regione;</h:div>
         <h:div>- d'altra parte. a conforto di quanto sin qui esposto si pone il costante insegnamento del G.A. laddove intervenuto in ordine alla portata delle clausole di esclusione inserite nei bandi di gara ha avuto modo di chiarire che: "La portata delle singole clausole del bando che comminano l'esclusione va infatti valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata presidia, per cui ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va favorita la massima partecipazione degli aspiranti, con applicazione del principio, di derivazione comunitaria r rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali e di correlativa attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale" (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13/01/2011. n. 172) ed ancora: "L'esclusione delle offerte deve essere espressamente comminata da una puntuale statuizione della "lex specialis" di gara e non può dipendere genericamente dalla violazione di una qualsiasi prescrizione del bando: in difetto di una specifica disposizione in tal senso, è ben possibile un'interpretazione sostanzialista della fattispecie in ossequio al principio del "favor partecipationis"; In effetti la tassatività delle clausole dl esclusione e la massima partecipazione costituiscono principi giurisprudenziali pacifici nelle procedure concorsuali, ispirati ai valori comunitari di concorrenza e trasparenza; peraltro l'indagine deve Investire l'interesse che la clausola violata è destinata a presidiare, per stabilire se lo stesso sia effettivo e rilevante." (Cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. Il, 02/11/2009, n. 1825);</h:div>
         <h:div>- ora, sulla scorta della testé citata giurisprudenza, appare evidente l'illegittima applicazione del punto 4. Lett. D), da parte della commissione esaminatrice posto che di essa si è data un'interpretazione formalistica in antitesi con il principio del favor partecipationis atteso che, la Regione, quale ente erogatore dei finanziamenti, avrebbe potuto verificare agevolmente se la ricorrente avesse già beneficiato di provvidenze;</h:div>
         <h:div>- le considerazioni sopra articolate consentono di poter affermare che quanto meno il punto 4 del bando sia comunque formulato in maniera equivoca e ciò determina la violazione sempre del principio testé citato ma sotto altro e concorrente profilo;</h:div>
         <h:div>- ed invero, che il punto del bando in esame sia formulato in maniera equivoca e che quindi dello stesso la Regione abbia fornito un'interpretazione illegittima, emerge da una semplice lettura dell'elenco degli esclusi, laddove si evince che l'Ente ha escluso la maggior parte dei concorrenti proprio per l'omissione della certificazione di cui al punto 4, lett D, per modo che è evidente che a fronte di un cospicuo numero di concorrenti esclusi tutti per la medesima motivazione, è più che plausibile ritenere che effettivamente il citato punto del bando sia formulato in maniera equivoca e, com'è noto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa a fronte di una clausola che - come nella specie - è di dubbio significato, deve trovare applicazione della massima partecipazione;</h:div>
         <h:div>- alla stregua delle considerazioni che precedono, non è quindi, revocabile in dubbio, l'illegittimo operato della Regione Campania che ha comminato e poi confermato l'esclusione della Associazione istante dalla gara de qua per avere male applicato la clausola in questione;</h:div>
         <h:div>- infine, ove mai si dovesse ritenere che la Commissione avesse correttamente interpretato il punto 4, lett. D. dell'Avviso Pubblico de quo, si formula espressa domanda di declaratoria di illegittimità dello stesso poiché contrario al principio di massima partecipazione e viziato da una palese contraddittorietà, oltre che determinare un aggravio procedimentale ultroneo consistente e - lo si ribadisce - nella circostanza che la dichiarazione in essa richiesta è afferente a fondi erogati in base a Leggi regionali e, quindi, erogati proprio dalla Amm.ne intimata con la conseguenza che la stessa Amm.ne, possiede tutti gli strumenti per verificare la predetta circostanza.</h:div>
         <h:div>La censura è complessivamente infondata.</h:div>
         <h:div>E’ a dir subito che dell'Avviso Pubblico relativo concessione di Contributi finanziari per manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale - L.R. Campania 8/2004, art. 6. comma 9, per l'annualità 2012, approvato con decreto dirigenziale n. 348 del 6.7.2012,  al punto 4 (“Requisiti per l’accesso ai contributi”) prevede che: &lt;&lt; I soggetti di cui al precedente punto, in relazione all’organizzazione di singole manifestazioni o interventi che si svolgono nel territorio regionale, o che, comunque, riguardino la Campania, devono presentare al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo dell’AGC 18 apposita domanda, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di esclusione, che deve essere corredata (tra l’altro) da: (…….) d) dichiarazione, resa ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità delle dichiarazioni, che nel corso dell’anno di riferimento non si è beneficiato di altre provvidenze per la stessa manifestazione o intervento in base a leggi regionali, corredata dalla copia di documento di riconoscimento in corso di validità”.</h:div>
         <h:div>Dirimente è risolvere la questione se la comminatoria di esclusione contemplata da punto 4 dell’Avviso Pubblico si riferisca unicamente alla sottoscrizione della domanda o se comprenda anche la documentazione da allegare alla stessa di cui alle lettere a), b), c), d). </h:div>
         <h:div>Anche se dalla formulazione letterale della clausola ed, in particolare dalla circostanza che l’inciso “a pena di esclusione” è apposto subito dopo la regolare sottoscrizione della domanda stessa, così apparentemente sembrando di non comprendere e riguardare tutti gli altri elementi, successivamente elencati, tra cui la dichiarazione di cui al punto D), da cui la domanda deve essere pur sempre corredata, tuttavia già la rubrica dell’art. 4 (“requisiti di ammissione”) e la ratio della dichiarazione in parola lasciano intendere che l’istante (come, d’altronde avviene per tutte le procedure concorsuali o selettive equiparate) deve autodichiarare il possesso dei requisiti stessi richiesti per l’ammissione alla procedura per modo che, qualora ciò non avvenga, la conseguenza non potrà non comportare la non ammissione ergo l’esclusione della procedura de qua.</h:div>
         <h:div>Invero, ritenendo che la domanda debba essere sottoscritta, a pena di esclusione, si direbbe cosa ovvia atteso che una domanda di partecipazione ad una procedura selettiva senza sottoscrizione è da ritenere addirittura inesistente, con la conseguenza che se, la clausola ha una sua ratio la comminatoria di esclusione deve intendersi riferita anche alla documentazione da allegarsi alla medesima domanda.</h:div>
         <h:div>Inoltre, anche da un punto di vista testuale (oltre che logico e sistematico), l’inciso “a pena di esclusione”, delimitato dalle virgole e separato rispetto all’aggettivo “sottoscritta”, è retto dal predicato “debbono presentare” e quindi va riferito a tutto ciò che gli interessati devono presentare per poter partecipare alla procedura in questione.</h:div>
         <h:div>Pertanto, nella specie non trattavasi di integrare una documentazione incompleta, ma della mancanza di una documentazione da rendere sotto forma di autodichiarazione - come sopra rilevato - per la funzione assolta, necessariamente richiesta a pena di esclusione.   </h:div>
         <h:div>Ciò precisato, ne consegue una duplice conseguenza: la prima che, in assenza della dichiarazione da rendere di cui al punto D, non sussisteva in capo alla P.A. alcun obbligo dell’amministrazione di richiedere i chiarimenti alla ricorrente in ordine alla dichiarazione di cui al punto 4. lett D. del bando di gara, soprattutto avuto conto che nell'istanza di riesame, essa ricorrente, aveva rappresentato che il documento in questione era stato allegato alla domanda e che con ogni probabilità lo stesso era stato smarrito all'atto di allegazione del nuovo preventivo di spesa, in proposito rilevandosi  in giurisprudenza che: &lt;&lt; Nelle gare pubbliche, il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'auto responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; in sostanza il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla "lex specialis" (specie se si è in presenza di una clausola univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l'integrazione si risolverebbe in un effettivo "vulnus" del principio di parità di trattamento; in definitiva, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla "lex specialis", una dichiarazione o documentazione conforme al bando >> (Consiglio di Stato, sez. III, 24/11/2016,  n. 4930).</h:div>
         <h:div>La seconda conseguenza della specifica previsione della clausola de qua a pena di esclusione, cui si accennava è che alcuna istruttoria l’Amministrazione regionale ha il potere e dovere di espletare per verificare se, per lo stesso evento e con riferimento alla medesima annualità, l’Associazione istante abbia beneficiato di analoghi contributi in base a legge regionale ed, a diversamente ritenere, sarebbe inesorabilmente compromesso il dovere di buon andamento dell’Amministrazione e la par condicio dei concorrenti.  </h:div>
         <h:div>Nella fattispecie, può pertanto ritenersi che, in presenza di una clausola che richiede il possesso di un requisito, ovvero in ragione della comprova della sussistenza dello stesso, l’espletamento di un onere di autodichiarazione a carico dell’istante, espressamente richiesto a pena di esclusione, parte ricorrente intenderebbe ovviare al mancato assolvimento del predetto onere imputando l’Amministrazione, una volta con il mancato ricorso ad un inesistente dovere di soccorso istruttorio ed una seconda con la mancata effettuazione di autonoma e conferente istruttoria alla quale non è in alcun modo tenuta. In proposito si condivide quella giurisprudenza per la quale: &lt;&lt; La clausola di automatica esclusione per l'ipotesi di carenza, anche parziale, della documentazione prescritta dal bando, inserita nella "lex specialis" della procedura, costituisce per l'amministrazione un autovincolo ai fini delle determinazioni in ordine all'ammissibilità degli aspiranti e preclude l'esercizio di alcun apprezzamento discrezionale rispetto alle anomalie riscontrate nella documentazione prodotta, inibendo un'integrazione postuma degli elementi forniti a corredo dell'istanza  >> (TA.R. Napoli, (Campania), sez. I, 23/05/2005,  n. 6838).</h:div>
         <h:div>Del resto la clausola in questione richiede ai concorrenti un adempimento che può essere agevolmente osservato con un minimo di diligenza, a fronte del quale si palesa la sussistenza un interesse pubblico effettivo e rilevante, ossia quello di evitare una indebita duplicazione di contributi per lo stesso evento o manifestazione ed, in genere, l’agevolazione di comportamenti fraudolenti che la previsione della clausola, a pena di esclusione, è tesa a sventare.</h:div>
         <h:div>Peraltro neppure può affermarsi che la prescrizione del bando sia limitata a verificare l’insussistenza dei soli interventi in base alle leggi regionali, essendo l’espressione ben più ampia e finalizzata ad evitare il cumulo dei benefici derivanti da “altre provvidenze per la medesima manifestazione”.</h:div>
         <h:div>Appare, infine, evidente, da quanto si è andato esponendo che, relativamente all’interpretazione da darsi al punto 4 del bando, delle due alternative proposte da parte ricorrente, la prima, per la quale la clausola recata dal predetto punto è formulato in maniera equivoca, per modo che la sua concreta portata precettiva dipende unicamente dalla interpretazione da parte della stazione appaltante e quella per la quale la Commissione ha correttamente interpretato il punto 4, lett. D. dell'Avviso Pubblico, il Collegio ha optato per la seconda.</h:div>
         <h:div>Per una tale evenienza parte ricorrente formula espressa domanda di declaratoria di illegittimità del suddetto Bando in parte qua poiché contrario al principio di massima partecipazione e viziato da una palese contraddittorietà, oltre che determinante un aggravio procedimentale.</h:div>
         <h:div>Tuttavia l’impugnativa del bando in parte qua è infondata, atteso che la massima partecipazione non è un valore giuridico assoluto, ma deve essere reso compatibile con altre esigenze pubbliche di massima celerità del procedimento e, proprio per tale motivo, la dichiarazione di cui alla lettera D) del punto 4, in base al principio dell’auto responsabilità, non può che rappresentare un onere a carico del privato, e mai l’espletamento di un previo adempimento istruttorio da parte dell’Amministrazione, il cui ruolo è semmai quello di controllare successivamente la veridicità delle autodichiarazioni rese dagli aspiranti candidati.   </h:div>
         <h:div>In definitiva, peso atto che, In sede di gara pubblica, i requisiti richiesti dall'amministrazione, a pena di esclusione, ai partecipanti non possono essere sindacati dal giudice amministrativo al fine di valutarne la ragionevolezza e la rispondenza ad un effettivo interesse dell'amministrazione o all'esigenza di garantire la "par condicio" dei concorrenti, il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div>
         <h:div>L’esito del giudizio sotto il profilo impugnatorio non lascia spazio per coltivare pretese risarcitorie che potrebbero trovare ingresso unicamente in caso di accertata illegittimità della esclusione della ricorrente dalla procedura de qua.</h:div>
         <h:div>Le spese di lite, come di regola, seguono la soccombenza ed, in ragione della effettiva attività difensiva svolta, vengono liquidate come da dispositivo.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
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      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4411/2013 R.G. proposto da Associazione Mind The Wave, così dispone:</h:div>
         <h:div>a) lo respinge, anche relativamente ai profili risarcitori;</h:div>
         <h:div>c) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificati in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre a oneri di legge.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
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         <dataeluogo norm="19/06/2018"/>
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            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Castiello M.</h:div>
            <h:div>Vincenzo Cernese</h:div>
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