<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260281020260915101240707" descrizione="" gruppo="20260281020260915101240707" modifica="15/09/2026 15:07:44" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="02810"/><fascicolo anno="2026" n="04216"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260281020260915101240707.xml</file><wordfile>20260281020260915101240707.docm</wordfile><ricorso NRG="202602810">202602810\202602810.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentina Caccamo</firma><data>15/09/2026 15:07:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/09/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere</h:div><h:div>Valentina Caccamo,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione cautelare</h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile Unico del Progetto del Comune di Pavia del 25 giugno 2026, con cui è stata disposta l’esclusione del Raggruppamento ricorrente dalla procedura di gara in oggetto e, per l’effetto, la revoca della proposta di aggiudicazione in suo favore;</h:div><h:div>- della comunicazione n. 6 del 29 giugno 2026, con cui la Stazione appaltante ha reso nota l’esclusione e lo scorrimento della graduatoria in favore dell’operatore economico controinteressato;</h:div><h:div>- in parte qua, del Disciplinare di Gara ovvero per la declaratoria di nullità del medesimo;</h:div><h:div>- della comunicazione del RUP del 29.6.2026 avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria;</h:div><h:div>- della nota della Direzione Progetti P.N.R.R. e Opere Strategiche del Comune di Pavia del 21.7.2026 avente ad oggetto: “risposta alla pec pg78572 avente ad oggetto “procedura aperta per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza dell'intervento "nuova scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci" (pop163) - CUP G15E24000440004 - CIG B825D5F560. Istanza di annullamento/revoca in autotutela, ai sensi degli artt. 21- quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, del provvedimento di esclusione e di revoca della proposta di aggiudicazione comunicato il 25/06/2026”;</h:div><h:div>- ove necessario, della comunicazione del 18.6.2026 con cui il Comune di Pavia richiedeva al RTP ricorrente conferma che il certificato di BIM Specialist Strutture dell’Ing. Roberto Piglialepre fosse in corso di validità alla data del 20/10/2025;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2810 del 2026, proposto da desARCHI S.r.l., Energo S.r.l. e Bimlab S.r.l. in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, in proprio e nelle rispettive qualità di mandataria e mandanti del R.T.P. tra le stesse costituendo, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Simone Rossini e Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG B825D5F560; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pavia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Settanta7 S.r.l., Englobe Soc. Cons. a r.l., Stain Engineering S.r.l, in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, in proprio e nelle rispettive qualità di mandataria e mandanti, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Mario Bruto Gaggioli Santini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pavia, di Settanta7 S.r.l., Englobe Soc. Cons. a r.l. e Stain Engineering S.r.l;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 9.09.2025, il Comune di Pavia ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per “<corsivo>l’affidamento del Servizio di Architettura ed Ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dell’intervento “Nuova scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci”</corsivo>”, per un importo a base d’asta pari a euro 389.671,73, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.</h:div><h:div>2. All’esito delle operazioni di gara, si è collocato al primo posto della graduatoria il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra desARCHI S.r.l. in qualità di mandataria ed Energo S.r.l. e BIMLab S.r.l. quali mandanti (di seguito solo “R.T.P. desARCHI”), seguito dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Settanta7 S.r.l. quale mandataria ed Englobe S.c. a r.l. e Stai Engineering S.r.l. come mandanti (di seguito solo “R.T.P. Settanta7”). </h:div><h:div>3. In sede di verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dal concorrente, il Comune di Pavia ha ritenuto di approfondire la questione della validità, alla data del termine di presentazione delle offerte del 20.10.2025, del certificato BIM Specialist disciplina Strutture n. 20-08169 dell’Ing. Roberto Piglialepre, indicato come professionista incaricato di svolgere le prestazioni corrispondenti all’ambito della predetta specializzazione. </h:div><h:div>4. Acquisite le opportune informazioni anche presso l’ente certificatore, con provvedimento del 25.06.2026 la stazione appaltante ha disposto l’esclusione del R.T.P. desARCHI e la revoca della precedente proposta di aggiudicazione, sul presupposto dell’intervenuta scadenza della certificazione BIM Specialist Strutture dell’Ing. Roberto Piglialepre al momento della partecipazione alla procedura di gara e della conseguente carenza, in capo all’operatore economico nel suo complesso, del requisito professionale di cui al punto 6.1 lett. d) del disciplinare richiesto a pena di esclusione, comunicando tali determinazioni con nota del 29.06.2026. </h:div><h:div>5. In data 2.07.2026, il raggruppamento ricorrente ha presentato alla stazione appaltante formale istanza di annullamento/revoca in autotutela dei succitati provvedimenti, chiedendo la riammissione in gara e la conferma della proposta di aggiudicazione. L’istanza è stata riscontrata negativamente dal R.U.P. della procedura con nota del 21.7.2026, nella quale quest’ultimo, partitamente contestando le argomentazioni illustrate dall’operatore economico, ha respinto la richiesta e confermato l’esclusione già precedentemente disposta.</h:div><h:div>6. Avverso il succitato provvedimento di esclusione, unitamente agli altri atti in epigrafe specificati, è insorto il raggruppamento ricorrente articolando a sostegno del gravame le seguenti censure: </h:div><h:div>- “<corsivo>I MOTIVO: Violazione art. 6.1 lettera d) del Dsciplinare di Gara - Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea e parziale lettura dell’offerta tecnica delle società ricorrenti</corsivo>”: il provvedimento impugnato si baserebbe esclusivamente sulla scadenza temporale del certificato BIM Specialist Strutture dell’Ing. Roberto Piglialepre, senza tuttavia considerare che nel gruppo di lavoro indicato per l’esecuzione della prestazione è presente anche l’Ing. Cosimo Capestrano in possesso sia della certificazione BIM Coordinator, che di quella BIM Specialist Strutture. Pertanto, il gruppo di lavoro nel suo complesso includerebbe tutte le professionalità, con le correlate certificazioni, richieste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> ai fini dell’integrazione del requisito di idoneità professionale prescritto per la partecipazione alla gara, con conseguente illegittimità della disposta esclusione;</h:div><h:div>- “<corsivo>II MOTIVO: Illegittimità e/o nullità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. n. 36/2023 – violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione - nullità della clausola 6.1 del disciplinare di gara per impossibilità e indeterminatezza dell’oggetto - eccesso di potere per carenza di istruttoria e vizio di motivazione</corsivo>”: l’art. 6.1, lett. d) del disciplinare, che impone il possesso da parte di un membro del gruppo di lavoro della certificazione BIM Specialist disciplina Strutture sarebbe illegittimo, come pure il provvedimento impugnato che di tale prescrizione fa applicazione, in quanto in contrasto con il principio fondamentale di tassatività delle cause di esclusione oggi codificato all'art. 10 del D. Lgs. n. 36/2023. La <corsivo>lex specialis </corsivo>avrebbe infatti richiesto, a pena di esclusione, il possesso di una certificazione per un profilo professionale – ovvero il BIM Specialist disciplina Strutture – che sarebbe giuridicamente inesistente come qualifica autonoma e tipizzata; la stazione appaltante, pertanto, avrebbe potuto chiedere soltanto il possesso della capacità professionale per operare in area BIM, ma non anche il possesso della relativa certificazione;</h:div><h:div>- “<corsivo>III MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D. lgs. 36 del 2023 sotto diverso profilo; violazione del principio di concorrenza - eccesso di potere per carenza d’istruttoria, illogicità, irrazionalità e sproporzionalità</corsivo>”: il provvedimento di esclusione sarebbe altresì illegittimo in quanto postulerebbe una lettura anticoncorrenziale, sproporzionata e limitante della <corsivo>lex specialis</corsivo>, nonché in contrasto con le indicazioni provenienti dalle Linee Guida per la Gestione Informativa Digitale per le stazioni appaltanti e degli enti concedenti del 20 febbraio 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui si darebbe atto, al punto 2.4. (“Ruoli e Responsabilità”), che il D.Lgs. n.36/2023 non richiede specifici titoli di studio, abilitazioni o certificazioni professionali per operare in ambito BIM;</h:div><h:div>- “<corsivo>IV MOTIVO: Violazione e falsa applicazione della lex specialis e della normativa tecnica di settore (UNI 11337-7:2018 e UNI/PDR 78:2020). Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>”: il disciplinare sarebbe erroneo nella parte in cui collega la certificazione richiesta alla norma UNI 11337-6:2017, che non disciplina le figure professionali BIM, essendo queste ultime definite dalla successiva UNI 11337-7:2018; pertanto, non potrebbe essere disposta l’esclusione dalla gara per una certificazione prevista da una normativa non richiamata puntualmente nella <corsivo>lex specialis</corsivo>;</h:div><h:div>- “<corsivo>V MOTIVO: Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Violazione degli artt. 1 e 97 d.lgs. n. 36/2023 – violazione del principio di risultato – violazione dell’art. 101, principio del soccorso istruttorio - eccesso di potere per difetto di istruttoria, sproporzione e sviamento</corsivo>”: il provvedimento di esclusione sarebbe comunque illegittimo per violazione dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, che consente la sostituzione del componente dell’operatore economico costituito in R.T.P. privo dei requisiti di partecipazione, da ritenere espressione di un principio applicabile anche al caso in esame;</h:div><h:div>- “<corsivo>VI MOTIVO: Violazione dei principi di risultato, fiducia, massima partecipazione, proporzionalità e buon andamento (artt. 1, 2, 5 e 10 d.lgs. n. 36/2023 e art. 97 cost.) - eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e sproporzione</corsivo>”: l’esclusione del R.T.P. ricorrente primo graduato per una carenza puramente formale, facilmente sanabile e relativa a un requisito non essenziale e non incidente sul punteggio frustrerebbe i fondamentali principi che informano il D. Lgs. n. 36/2023;</h:div><h:div>- “<corsivo>VII MOTIVO: Violazione dei principi di risultato, fiducia, massima partecipazione, proporzionalità e buon andamento, soccorso istruttorio, concorrenzialità (artt. 1, 2, 5 e 10 d.lgs. n. 36/2023 e art. 97 Cost.) - eccesso di potere per invalidità derivate</corsivo>”: laddove si ritenesse che le ulteriori determinazioni del Comune di Pavia assunte in conseguenza dell’avversata esclusione dalla gara non siano automaticamente caducate nel caso di annullamento del predetto provvedimento che ne rappresenta il presupposto, allora le stesse dovrebbero comunque essere annullate per eccesso di potere per invalidità derivata in ragione dei motivi di ricorso avverso l’atto di esclusione.</h:div><h:div>7. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Pavia e il R.T.P. Settanta7, quest’ultimo eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell’art. 6.1 lett. c), d) ed e) del disciplinare, che richiede la presenza nel gruppo di lavoro di specifiche figure BIM certificate tra cui il BIM Specialist Strutture. Secondo il controinteressato, pertanto, trattandosi di clausola immediatamente escludente siccome incidente in via diretta sulla platea dei potenziali partecipanti e sulla possibilità di presentare un’offerta valida, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la stessa immediatamente entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di gara. Nel merito, sia la stazione appaltante che il controinteressato hanno replicato alle argomentazioni del R.T.P. desARCHI, chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.</h:div><h:div>8. Alla camera di consiglio del 3.09.2026, previo avviso riportato a verbale della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>9. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal raggruppamento controinteressato, che il Collegio ritiene infondata. </h:div><h:div>9.1 Per un verso, difatti, la disposizione di cui all’art. 6 del disciplinare non può essere considerata alla stregua di una clausola immediatamente escludente, né ha impedito al R.T.P. desARCHI di presentare regolarmente offerta nell’ambito della procedura di affidamento di cui si discute, limitandosi soltanto a prescrivere in capo ai concorrenti il possesso di requisiti speciali di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara tenuto conto dell’oggetto specifico dell’affidamento, come consentito dall’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023. Peraltro, l’impugnazione di tale clausola del disciplinare neppure sarebbe stata necessaria in quanto il raggruppamento ricorrente, per le ragioni che si illustreranno a seguire, ha dimostrato di essere in possesso, sin dalla data di presentazione dell’offerta, del requisito prescritto dalla disposizione di che trattasi. </h:div><h:div>10. Ciò posto, andando al merito delle questioni, ritiene il Collegio che sia fondato e assorbente il primo motivo di ricorso con cui il R.T.I. desARCHI si duole dell’erronea valutazione svolta dalla stazione appaltante in ordine al possesso del requisito di cui all’art. 6.1, lett. d) del disciplinare, contestando la correttezza della conclusione posta a fondamento del provvedimento impugnato secondo cui  “<corsivo>l’RTP destinatario della presente comunicazione non risulta (…) in possesso del requisito professionale in questione richiesto dai documenti di gara a pena di esclusione</corsivo>”. Evidenzia il raggruppamento ricorrente, difatti, che all’interno del gruppo di lavoro sarebbe presente, oltre al professionista inizialmente indicato e risultato privo del requisito predetto, anche un’ulteriore figura professionale in possesso della certificazione BIM Specialist disciplina Strutture e in grado di spendere validamente la stessa nell’ambito della procedura di gara, non potendosi dunque legittimamente sostenere che il gruppo di lavoro – e per esso l’operatore economico nel suo complesso – fosse privo dei requisiti richiesti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>.  </h:div><h:div>11. Occorre innanzitutto procedere a una sintetica ricostruzione della disciplina recata dall’art. 6.1 del disciplinare in merito al possesso dei requisiti di idoneità professionale necessari ai fini della partecipazione alla procedura. In particolare, detta disposizione indica i “<corsivo>requisiti del gruppo di lavoro</corsivo>” (art. 6.1, lett.c) per l’esecuzione della prestazione, che dovrà essere composto dalle figure ivi espressamente menzionate e in possesso dei titoli di studio/professionali specificati nell’apposita tabella. La clausola in questione prevede poi che i componenti del predetto gruppo di lavoro dovranno non solo essere in “<corsivo>possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali richieste</corsivo>”, ma anche “<corsivo>iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali</corsivo>”. </h:div><h:div>11.1 La successiva lett. d) dell’art. 6.1 stabilisce, inoltre, che “<corsivo>al gruppo di lavoro suddetto devono essere obbligatoriamente aggiunte le (…) figure professionali in possesso di Certificazione professionale BIM UNI 11337-6:2017</corsivo>” ivi indicate, vale a dire:  “<corsivo>1) n. 1 professionista responsabile con Certificazione professionale BIM UNI 11337-6:2017 qualifica da BIM Manager 3) n. 3 professionisti con Certificazione professionale BIM UNI 11337-6:2017 qualifica da BIM Coordinator (discipline : architettura, strutture, impianti); 4) n. 1 professionista con Certificazione professionale BIM UNI 11337-6:2017 qualifica CDE Manager; 5) n. 3 professionisti con Certificazione professionale BIM UNI 11337-6:2017 qualifica da BIM Specialist (discipline: architettura, strutture, impianti)</corsivo>”. </h:div><h:div>11.2 La disposizione chiarisce, a fini di disciplina, che “<corsivo>- un professionista del gruppo di lavoro può anche avere una o più Certificazioni professionali BIM; - solo i professionisti certificati come BIM Specialist hanno differenti ambiti di specializzazione e la Stazione appaltante richiede che siano indicati n. 3 BIM Specialist di cui uno nella disciplina “architettura”, uno “strutture” e uno “impianti”; (…) -  un professionista certificato come BIM Manager può ricoprire il ruolo di CDE Manager o il ruolo di Bim Coordinator o di Bim Specialist solo se provvisto delle certificazioni per ciascun ruolo; - qualora un professionista certificato come BIM Manager o BIM Coordinator abbia anche la certificazione come BIM Specialist è necessario comunque garantire la presenza di tre figure distinte specializzate per architettura, strutture o impianti</corsivo>”. Infine, l’ultima parte della disposizione precisa che “<corsivo>i Professionisti BIM, se non fanno parte del gruppo di lavoro per l’esecuzione del presente incarico, possono essere legati all’Operatore economico partecipante anche mediante altri rapporti</corsivo>”. </h:div><h:div>12. Dalla lettura della complessiva disciplina delineata nel disciplinare, emerge come la stazione appaltante abbia inteso sottoporre a una regolamentazione parzialmente differente le figure che sono parte necessaria del “gruppo di lavoro” in senso stretto – dovendo quindi possedere i requisiti di cui alla lett. c) del citato art. 6.1 ed essere iscritti negli appositi albi professionali poiché tenuti alla sottoscrizione della documentazione progettuale, con le responsabilità a ciò correlate – e i professionisti in possesso di certificazione professionale BIM, che possono essere inclusi nel gruppo di lavoro oppure esservi aggregati sulla scorta di autonomi rapporti negoziali. Trattasi, in particolare, di figure professionali che hanno acquisito specifiche competenze nel c.d. <corsivo>Building Information Modeling</corsivo>, ovvero la “<corsivo>gestione informativa digitale delle costruzioni</corsivo>” prevista dall’art. 43 e dall’Allegato I.9 del D.Lgs. n. 36/2023 e divenuta obbligatoria a partire dal 1.01.2025 per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche di costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. </h:div><h:div>13. Ai fini qui d’interesse, rileva il Collegio che il raggruppamento ricorrente ha indicato nella modulistica di gara l’Ingegnere Piglialepre quale professionista in possesso della certificazione Bim Specialist Strutture con validità dal 28.07.2020 al 27.07.2025 e, dunque, già scaduta alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Sebbene tale dato renda giuridicamente non spendibile la suddetta certificazione nell’ambito della procedura di affidamento di cui si discute, è tuttavia dirimente la circostanza che nel gruppo di professionisti incaricati della progettazione BIM del R.T.P. desARCHI sia presente anche l’Ingegnere Cosimo Capestrano con il ruolo di BIM Coordinator Strutture – sotto cui opera, nell’organigramma a pag. 9 della Relazione Tecnica, lo stesso Piglialepre –, che risulta in possesso anche della certificazione BIM Specialist Strutture n. 23-0016. </h:div><h:div>13.1 Tale professionista è espressamente menzionato sia nel “Modulo B2” utilizzato per la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, sia nella Relazione tecnica del raggruppamento ricorrente come facente parte del gruppo dei progettisti BIM, mentre le qualifiche di cui è in possesso – ovvero la certificazione BIM Coordinator (n. ordine 23-0030) secondo la norma UNI 11337-7 e UNI/PdR 78:2020 e, ai fini qui d’interesse, la certificazione BIM Specialist Strutture (n. ordine 23-0016) – sono puntualmente menzionate nel <corsivo>curriculum</corsivo> allegato alla predetta Relazione Tecnica (cfr. doc. 13 del ricorrente, pagg. 9 e 57). Infine, a comprova del possesso del requisito in parola, è prodotta in atti copia della certificazione BIM Specialist Strutture intestata all’Ing. Capestrano con validità dal 2023 al 2028 (cfr. doc. 23 di parte ricorrente).</h:div><h:div>14. Ad avviso del Collegio, la titolarità in capo ad altro componente del gruppo di lavoro della predetta certificazione BIM Specialist Strutture, nonché la sua spendibilità ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara in conformità con la disciplina della <corsivo>lex specialis</corsivo>, consente di ritiene integrato il possesso del requisito di cui si discute e, dunque, depone per l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione.</h:div><h:div>15. Sotto un primo profilo, invero, è provato documentalmente in atti che l’Ing. Capestrano è in possesso, sin dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, della certificazione BIM Specialist Strutture e che detto professionista è stato indicato nella Relazione Tecnica come componente ufficiale del gruppo di lavoro, seppure con il ruolo di BIM Coordinator. Non si tratta, dunque, di introdurre una figura professionale nuova o ulteriore rispetto a quelle già presenti nel gruppo di lavoro del concorrente, ma di consentire la distribuzione delle competenze e dei ruoli all’interno di quest’ultimo tra i vari professionisti che vi fanno parte.</h:div><h:div>16. Sotto un secondo profilo, il disciplinare di gara non esclude la cumulabilità in capo a un unico soggetto di più competenze certificate e, dunque, dei correlati compiti da svolgere all’interno del gruppo di lavoro deputato all’esecuzione della prestazione, ma anzi la ammette chiaramente laddove precisa che un professionista certificato come BIM Manager o BIM Coordinator può legittimamente possedere “<corsivo>anche la certificazione come BIM Specialist</corsivo>”, ferma restando la necessità di “<corsivo>garantire la presenza di tre figure distinte specializzate per architettura, strutture o impianti</corsivo>”. In sostanza, l’art. 6.1 del disciplinare consente che il singolo professionista deputato allo sviluppo della progettazione BIM – analogamente a quanto previsto per le figure professionali rientranti nel gruppo di lavoro in senso stretto, tenute alla sottoscrizione degli elaborati progettuali – possa possedere e spendere validamente più di una certificazione tra quelle richiesta dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, purché sia mantenuta la distinzione “per materia” e sia dunque assicurata la presenza di almeno tre professionisti ciascuno dei quali chiamato a operare con riferimento a uno specifico settore (ovvero architettura, impianti e strutture). </h:div><h:div>17. Tale conclusione, a ben vedere, è confermata espressamente dalla stessa stazione appaltante in sede di chiarimenti, nella risposta fornita alla domanda n. 3 con cui era stato chiesto se “<corsivo>è consentito che lo stesso professionista ricopra il ruolo di BIM Specialist e BIM Coordinator, per ogni disciplina</corsivo>”, così da offrire in totale “<corsivo>3 professionisti che effettuano entrambi i ruoli</corsivo>”. La stazione appaltante si è espressa affermativamente, chiarendo che “<corsivo>è possibile purché i professionisti siano in possesso di entrambe le certificazioni BIM (Specialist e Coordinator). Come indicato all'art. 6 del Disciplinare di gara solo i professionisti certificati come BIM Specialist hanno differenti ambiti di specializzazione e la Stazione appaltante richiede che siano indicati n. 3 BIM Specialist di cui uno nella disciplina “architettura”, uno “strutture” e uno “impianti” mentre per i professionisti certificati BIM coordinator è necessario che siano n. 3 a causa della mole di lavoro</corsivo>” (cfr. doc. 3 del Comune di Pavia).  </h:div><h:div>18. Alla luce di tali elementi, deve concludersi che il gruppo di lavoro contempla tutte le figure professionali richieste dalla legge di gara, anche senza tener conto dell’Ing. Piglialepre, e che il ruolo di BIM Specialist Strutture potrà essere assunto direttamente dal BIM Coordinator Ing. Capestrano, in quanto validamente in possesso di entrambe le certificazioni richieste dal disciplinare, risultando così pur sempre garantita la presenza di tre distinte figure BIM specialist per le tre specializzazioni previste. </h:div><h:div>19. Peraltro, se è vero, come evidenziato dalla stazione appaltante, che la presenza all’interno del gruppo di lavoro di un ulteriore professionista in possesso anche della certificazione BIM Specialist Strutture e in grado di spenderla ai fini della partecipazione alla gara non è stata prima rappresentata all’amministrazione in sede procedimentale e neppure nell’istanza di autotutela alla stessa indirizzata, vi è da considerare, tuttavia, che il possesso della qualifica rileva a prescindere dalle pregresse interlocuzioni tra le parti, perché si colloca sul piano oggettivo attinente alla composizione del gruppo di lavoro e alle professionalità che vi fanno parte. </h:div><h:div>20. Né tantomeno si può ritenere, come sembra prospettare in particolare il raggruppamento controinteressato, che lo svolgimento delle funzioni di BIM Specialist Strutture da parte dello stesso soggetto indicato come BIM Coordinator comporterebbe un’inammissibile modifica dell’offerta tecnica da parte del concorrente. Va innanzitutto e preliminarmente considerato che il provvedimento impugnato è motivato con esclusivo riferimento alla ritenuta insussistenza del requisito di partecipazione alla gara di cui all’art. 6.1) del disciplinare e non anche quanto a una presunta modifica dell’offerta tecnica – questione ben differente che avrebbe dovuto essere previamente portata a conoscenza del concorrente in sede procedimentale – per cui tale argomentazione non potrebbe comunque essere validamente invocata a sostegno dell’esclusione, risultando evidentemente integrativa <corsivo>ex post</corsivo> del provvedimento e, come tale, inammissibile alla stregua di una motivazione postuma. </h:div><h:div>21. In ogni caso, la prospettazione difensiva delle parti resistenti è anche infondata nel merito. Difatti, è stato già evidenziato che l’Ing. Capestrano è stato chiaramente indicato sia nel “Modulo B2” utilizzato dal concorrente per la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale, sia nella Relazione tecnica del R.T.I. desARCHI come componente del gruppo di lavoro deputato alla progettazione BIM, per cui non vi è, sotto questo profilo, alcuna modifica delle professionalità che vi fanno parte. Ciò conduce a escludere anche qualsivoglia modifica dell’offerta tecnica presenta in gara dal raggruppamento ricorrente, della quale può essere ritenuto elemento costitutivo, sul piano dei contenuti e dunque della prestazione promessa in gara, soltanto il “gruppo di lavoro” come insieme di differenti professionalità – non di singoli professionisti – tra loro necessariamente integrate e capaci di operare sinergicamente, in termini unitari, per l’esecuzione della complessiva attività oggetto di affidamento. </h:div><h:div>21.1 Parallelamente, ciò che risulta essenziale anche ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’offerente, secondo quanto previsto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, non è il numero o l’indicazione nominativa dei singoli professionisti che fanno parte del gruppo di lavoro, in guisa di professionalità non interscambiabili tra loro ciascuna legata a un preciso segmento di attività, ma piuttosto la presenza di tutte le competenze richieste ai fini dell’esecuzione della prestazione e, dunque, la sussistenza delle necessarie professionalità certificate nel gruppo di lavoro considerato nel suo insieme.  </h:div><h:div>21.2 Al riguardo, in un caso analogo a quello in esame, è stato difatti affermato che “<corsivo>la valutazione, in linea con quanto dispone la lex specialis, va fatto sul ‘gruppo di lavoro’ e non sul singolo professionista, con la conseguenza che il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare deve riguardare il gruppo nel suo complesso, per cui il riferimento alle ‘attività’ che i professionisti ‘svolgeranno all’interno del gruppo’, che l’operatore era chiamato ad indicare nella propria offerta in forza di quanto previsto all’art. 6.1.1 del disciplinare, non esclude che le competenze di un componente del gruppo di lavoro, attestate negli atti di gara, possano essere spese per supplire ad eventuali carenze di altri componenti</corsivo>”. Pertanto, “<corsivo>ciò che rileva, ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, ai sensi dell’insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 6.2.2 del disciplinare, è l’omesso inserimento nel ‘gruppo di lavoro’ delle professionalità minime quando viene resa la dichiarazione relativa alla composizione”, che devono infatti essere presente e “operare come un ‘gruppo di lavoro’, dunque congiuntamente e in collaborazione tra di loro, con la conseguenza che il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare non può che riguardare il gruppo nel suo complesso</corsivo>” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 8.05.2026, n. 3605, conferma T.A.R. Milano, Sez. IV, 29.10.2025, n. 3457).</h:div><h:div>21.3 Ne consegue che il gruppo di lavoro indicato dal R.T.I. desARCHI include, nei termini sopra chiariti, una figura professionale validamente in possesso della certificazione BIM Specialist Strutture, in coerenza con quanto richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, per cui difetta lo stesso presupposto fattuale – prima ancora che giuridico – su cui poggiano le motivazioni del provvedimento di esclusione. Difatti, a fronte della presenza all’interno del gruppo di lavoro di tutte le competenze richieste dalla legge di gara per l’espletamento del servizio, deve escludersi che l’operatore primo classificato possa essere ritenuto privo del requisito, ben potendo l’attività correlata al possesso della certificazione BIM Specialist Strutture essere eseguita da altro componente del gruppo di professionisti deputati alla progettazione BIM, diverso da quello inizialmente indicato e parimenti in possesso della relativa qualifica.</h:div><h:div>22. Chiarito quanto precede in ordine al possesso di tutte le competenze certificate richieste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> per l’integrazione del requisito di idoneità professionale da parte del gruppo di lavoro del R.T.P. desARCHI, occorre soffermarsi, per completezza della trattazione, sull’ulteriore affermazione contenuta nel provvedimento di rigetto della richiesta di autotutela, secondo cui il concorrente si sarebbe reso responsabile di una “falsa dichiarazione” alla stazione appaltante in ordine al possesso del requisito in parola.</h:div><h:div>Ritiene invero il Collegio che tale prospettazione – che pare evocata a ulteriore supporto della decisione di procedere all’esclusione del raggruppamento ricorrente – non sia condivisibile sia sul piano fattuale che giuridico.</h:div><h:div>22.1 Va premesso che, sulla scorta della specifica disciplina normativa oggi in vigore, “<corsivo>l’omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in giudizio non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. n. 36 del 2023, a meno che non integrino la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023</corsivo>” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 17.04.2026, n. 3059). Tale disposizione, invero, qualifica come grave illecito professionale esclusivamente l’aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti, a condizione che le stesse siano anche suscettibili di influenzare in concreto le scelte della stazione appaltante. </h:div><h:div>Il Legislatore ha quindi stabilito che l’omessa o inesatta dichiarazione dichiarativa di un fatto non desumibile dal fascicolo virtuale, “<corsivo>pur non costituendo di per sé causa di esclusione</corsivo>”, può assumere rilievo nell’apprezzamento del grave illecito professionale (art. 96, comma 14, D.Lgs. n. 36/2023). Anche in questo caso, tuttavia, l’amministrazione non può procedere in termini automatici all’esclusione in virtù del solo fatto della dichiarazione falsa o fuorviante, ma è comunque tenuta a valutare la rilevanza della stessa disponendo l’esclusione dell’operatore laddove quest’ultima concorra a supportare una valutazione di inaffidabilità e mancanza di integrità dell’operatore economico.</h:div><h:div>22.2 Al riguardo, la giurisprudenza ha infatti affermato che “<corsivo>nella valutazione del grave errore professionale, tale da condurre all’esclusione del concorrente dalla gara, la stazione appaltante deve compiere una complessa verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall’operatore economico, come idoneo ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l’Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione (Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307)</corsivo>” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 12.03.2024, n. 2370).</h:div><h:div>23. Date tali premesse, ritiene il Collegio che nel caso di specie non solo siano insussistenti gli elementi di fatto per ritenere falsa o fuorviante la dichiarazione resa in gara in ordine al possesso della certificazione BIM da parte dell’Ing. Piglialepre, ma difetti anche l’adeguato accertamento e la ponderata valutazione, da parte della stazione appaltante, della possibile rilevanza della dichiarazione in questione ai fini della dimostrazione della complessiva inaffidabilità dell’offerente, nella prospettiva delineata dall’art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. </h:div><h:div>23.1 Sotto un primo profilo, la documentazione depositata in atti conduce a escludere la sussistenza dei presupposti fattuali della falsa od omessa dichiarazione circa il possesso dei requisiti speciali da parte dei professionisti deputati alla progettazione BIM. Difatti, se è vero che nel “Modulo B2”, messo a disposizione della stazione appaltante per “<corsivo>garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara</corsivo>” (cfr. doc. 8 di parte ricorrente), è stata indicata solo la data di acquisizione della certificazione – peraltro per tutti i professionisti ivi indicati – è altrettanto vero che nel <corsivo>curriculum</corsivo> dell’Ing. Piglialepre allegato alla Relazione tecnica del raggruppamento ricorrente è indicato il possesso della “<corsivo>Qualifica BIM Specialist (ICMQ) ICMQ S.p.A., Milano – 28/07/2020 (valida fino al 27/05/2025)</corsivo>”, con la chiara indicazione della validità temporale massima della stessa; analogamente, sul certificato dell’Ing. Piglialepre allegato alla Relazione tecnica è riportata la data di scadenza al 27.07.2025. </h:div><h:div>23.2 Ciò posto, non assume rilievo ai fini in discussione la circostanza che nel Modulo B2 sia stato indicato un professionista poi risultato non in possesso di una certificazione spendibile in gara per lo svolgimento dell’attività riconducibile alla figura di BIM Specialist Strutture, in quanto temporalmente scaduta, poiché, unitamente all’indicazione del nominativo del predetto professionista, sono stati forniti anche tutti i dati della relativa certificazione con l’espressa menzione della data di scadenza prevista. Non sono dunque ravvisabili profili di decettività nella condotta del concorrente, tanto che, in sede di controllo e verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, l’amministrazione ha avuto sin da subito a disposizione tutti gli elementi per avvedersi della scadenza della certificazione BIM Specialist Strutture del professionista in questione. </h:div><h:div>24. Sotto un secondo profilo, dal contenuto dei provvedimenti impugnati non risulta che la stazione appaltante abbia verificato, attraverso una ponderata valutazione da svolgersi in concreto, se la contestata dichiarazione – anche a prescindere dalla qualificazione della stessa come falsa o fuorviante – fosse comunque idonea a trarre i inganno l’amministrazione e risultasse corredata dal “<corsivo>dolo specifico</corsivo>” di “<corsivo>influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante</corsivo>” (art. 98, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 36 del 2023), considerato che la stessa contiene in sé anche l’indicazione del dato di realtà su cui poggia l’esclusione del concorrente, ovvero la scadenza della certificazione alla data del 27.05.2025. Anche sotto questo aspetto, dunque, difetta ogni accertamento in ordine alla effettiva natura falsa o fuorviante della dichiarazione resa dal concorrente nel Modulo B2, tenuto conto del complesso degli elementi informativi forniti dal concorrente alla stazione appaltante.</h:div><h:div>25. In conclusione, alla luce di quanto precede, la fondatezza del motivo esaminato comporta l’illegittimità dell’esclusione disposta a carico del raggruppamento ricorrente e, dunque, l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento degli atti impugnati. </h:div><h:div>26. Le doglianze non esaminate possono essere assorbite, in forza del principio della ragione più liquida e considerando la priorità logica della censura favorevolmente scrutinata rispetto alle altre, attenendo la stessa all’accertamento, sul piano fattuale, del possesso del requisito di partecipazione alla gara in capo al concorrente escluso. </h:div><h:div>27. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della particolarità della questione esaminata e dedotta in sede processuale per la prima volta, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="03/09/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesco D'antonio</h:div><h:div>Valentina Caccamo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>