<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260199320260610155515458" descrizione="ord. contingibile urg. proroga gestione RSU ALLO STESSO PREZZO - A , svariati rif. giur." gruppo="20260199320260610155515458" modifica="15/06/2026 16:04:17" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Seruso S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01993"/><fascicolo anno="2026" n="03196"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260199320260610155515458.xml</file><wordfile>20260199320260610155515458.docm</wordfile><ricorso NRG="202601993">202601993\202601993.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Marco Buricelli</firma><data>15/06/2026 07:57:48</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alberto Di Mario</firma><data>15/06/2026 00:00:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marilena Di Paolo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div> - dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 14 del 20 marzo 2026, trasmessa in data 23 marzo 2026, per la "prosecuzione della gestione del servizio di selezione, trattamento, valorizzazione frazione contenute nel sacco multileggero provenienti dalla R.D., a decorrere dal 01.04.2026 fino al 30.06.2026 da parte di Seruso S.p.A. ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2026, proposto da Seruso S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Angelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Lentate Sul Seveso, non costituitosi in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 14 del 20 marzo 2026, trasmessa in data 23 marzo 2026, per la "prosecuzione della gestione del servizio di selezione, trattamento, valorizzazione frazione contenute nel sacco multileggero provenienti dalla R.D., a decorrere dal 01.04.2026 fino al 30.06.2026 da parte di Seruso S.p.A. ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.", sollevando i seguenti motivi di ricorso.</h:div><h:div>I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 – Difetto dei presupposti di contingibilità ed urgenza – Travisamento dei presupposti – Eccesso di potere – Sviamento.</h:div><h:div>II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 – Elusione dei limiti della proroga tecnica – Violazione dei principi di temporaneità, concorrenza e buon andamento – Eccesso di potere.</h:div><h:div>III) Violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, correttezza amministrativa e concorrenza – Mancato ricorso agli strumenti ordinari di affidamento – Sviamento – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza – Violazione dell’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>Il Comune, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 10 giugno 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a. </h:div><h:div>2. Il ricorso è fondato nei primi due motivi.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 191 D.lgs. n. 152/06, invero, "qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere", il Sindaco ha il potere di "emettere … ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente".</h:div><h:div>Al riguardo la giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2395 del 12 marzo 2024) ha chiarito che l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente è manifestazione di un potere eccezionale esercitabile dal Sindaco nelle ipotesi di incolumità pubblica e sicurezza come ufficiale di governo, con i connessi obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto (art. 54, d.lgs.267/2000); detto potere eccezionale può essere esercitato come capo dell’amministrazione comunale nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50, d.lgs. 267/2000). Il presupposto per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente, sia che venga adottata dal Sindaco quale capo dell’amministrazione comunale sia quale ufficiale di governo, è comunque la necessità di provvedere con immediatezza – e qui sta l’urgenza - in ordine a situazioni eccezionali e imprevedibili che non possono essere fronteggiate con gli strumenti ordinari – e qui sta la contingibilità. Non è pertanto possibile adottare ordinanze qualificabili come contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che, secondo condivisibile giurisprudenza (TAR Calabria – Sezione staccata di Regio Calabria, n. 437 del 2 luglio 2019), ed esaminando più da vicino una fattispecie analoga a quella per cui oggi è causa, deve considerarsi illegittima l’ordinanza qualificata come “contingibile e urgente” emanata dal Sindaco al fine di assicurare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ove preveda una determinazione unilaterale del corrispettivo che dovrà essere pagato al privato per l’esecuzione di quella prestazione.</h:div><h:div>In forza dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, invero, l'ente può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti.</h:div><h:div>Invero, diversamente opinandosi, si consentirebbe all'Amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall'art. 41 Cost. (cfr. in tal senso, C.d.S, V, 2.12.2002 n. 6624).</h:div><h:div>In altri termini, nella materia in esame occorre trovare un bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche connesse alla necessità di prosecuzione del servizio e quelle private all'ottenimento del giusto prezzo, obiettivo necessario per garantire il rispetto del principio di proporzionalità tra le prestazioni, di matrice comunitaria, operante anche nell'ordinamento interno in forza del richiamo ai principi di diritto europeo sancito dall'art. 1 l. n. 241/90 e del più generale principio di ragionevolezza stabilito nell'art. 97 della Costituzione, quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.</h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa risulta invero consolidata nel senso che “il provvedimento contingibile e urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'Amministrazione al privato. All'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio si ricollega un'esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento” (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 dicembre 2002, n. 6624, cit.).</h:div><h:div>In una vicenda del tutto analoga è stato osservato che la situazione di necessità e urgenza non giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché «il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell'ordinanza» (Consiglio di Stato, Sezione V, 31 marzo 2011, n. 1969).</h:div><h:div>3. In definitiva la domanda di annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso deve, pertanto, essere accolta e l’atto impugnato dev’essere annullato per le ragioni ed entro i limiti sopra specificati al p. 2.</h:div><h:div>4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione (v. p. 2.) e per l’effetto annulla l’atto impugnato.</h:div><h:div>Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali alla ricorrente, che liquida in € 2000,00 (euro duemila/00), oltre agli accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesco D'antonio</h:div><h:div>Alberto Di Mario</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>