<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260183520260615075855397" descrizione="" gruppo="20260183520260615075855397" modifica="15/06/2026 10:11:57" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Algeco S.p.A." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01835"/><fascicolo anno="2026" n="03167"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260183520260615075855397.xml</file><wordfile>20260183520260615075855397.docm</wordfile><ricorso NRG="202601835">202601835\202601835.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Gabriele Nunziata</firma><data>15/06/2026 09:43:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Rossetti</firma><data>15/06/2026 08:52:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensione anche mediante misure monocratiche inaudita altera parte,</h:div><h:div>a) del provvedimento, trasmesso a mezzo PEC il 6 maggio 2026, con il quale la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza ha comunicato alla Ricorrente l’”esclusione automatica ai sensi dell’all. II.2, metodo A, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 21 della Lex specialis di gara”;</h:div><h:div>b)	per quanto occorrer possa, del documento denominato “Estratto finale sedute di gara” del quale la Ricorrente ha avuto conoscenza in data 8 maggio 2026;</h:div><h:div>c)	della nota del 12 maggio 2026 con la quale la Stazione Unica Appaltante, nel riscontrare la diffida inviata dalla Ricorrente in data 11 maggio 2026, ha concluso ritenendo “legittime e pienamente confermate le determinazioni assunte dalla Stazione appaltante nell’ambito della procedura in oggetto”;</h:div><h:div>d)	di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché allo stato non noto;</h:div><h:div>e)	dell’art. 21, punto 3), del Disciplinare di gara avente ad oggetto “Verifica di anomalia delle offerte” nella parte in cui dispone che “Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi” ovvero per la declaratoria della sua nullità,</h:div><h:div>e per la condanna</h:div><h:div>dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni <corsivo>ex</corsivo> art. 30 del D.lgs. n. 104/2010, in forma specifica mediante riammissione in gara di Algeco ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario che ci si riserva di quantificare in corso di causa o con separato giudizio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2026 proposto dalla </h:div><h:div>Algeco S.p.A. in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG BAE20300A9, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Rodrigo Boccioletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Battiston, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div><corsivo>ad opponendum</corsivo>:</h:div><h:div>Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paire, Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Viste le memorie di Provincia di Monza e della Brianza e di Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.La controversia riguarda la procedura aperta sopra soglia europea indetta per l’affidamento di un accordo quadro pluriennale, avente ad oggetto la fornitura a noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi prefabbricati per la stagione sportiva e per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 – edizioni 2026/2029, per un importo a base d’asta di euro 1.228.980,00 oltre IVA, comprensivo dei costi della manodopera e della sicurezza.</h:div><h:div>Con determinazione del 13 marzo 2026 l’Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A. ha deciso di procedere all’affidamento, mentre la Stazione Unica Appaltante Monza  Brianza - Città Metropolitana di Milano, con determinazione dirigenziale del 18 marzo 2026, ha avviato la procedura di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.</h:div><h:div>Il disciplinare di gara prevede, all’art. 19, l’aggiudicazione mediante minor prezzo con utilizzo del Metodo A dell’Allegato II.2 del d.lgs. 36/2023. L’art. 21 del disciplinare, dedicato alla verifica di anomalia, riproduce testualmente il meccanismo del Metodo A e stabilisce, al punto 3, che “<corsivo>tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi</corsivo>”. Nello stesso articolo, tuttavia, il disciplinare contempla anche una fase di richiesta di spiegazioni da parte del RUP e una successiva valutazione di congruità dell’offerta, creando, secondo la ricorrente, un contrasto interno tra esclusione automatica e verifica in contraddittorio.</h:div><h:div>Algeco S.p.A. ha presentato offerta in data 17 aprile 2026, offrendo un ribasso del 18,97000% sull’importo soggetto a ribasso. Alla scadenza del termine sono pervenute cinque offerte; dopo la verifica amministrativa e il soccorso istruttorio, tutti e cinque gli operatori sono stati ammessi alla fase economica.</h:div><h:div>Nel corso della seduta del 6 maggio 2026, il seggio di gara ha escluso due concorrenti, Metalbox S.p.A. e SA.COS, per carenze afferenti agli elementi richiesti a pena di esclusione <corsivo>ex </corsivo>art. 108, comma 9, del Codice e art. 16 del disciplinare. Rimaste quindi tre offerte valide, il seggio ha letto i ribassi di (a) Algeco S.p.A.: 18,97000%; (b) New House S.p.A.: 3,45000%; (c) M.B. Tubes S.r.l.: 7,88000%.</h:div><h:div>Applicando il Metodo A, la stazione appaltante ha determinato una soglia di anomalia pari al 9,456% e, poiché l’offerta di Algeco superava tale soglia, l’ha esclusa automaticamente, senza attivare alcun contraddittorio né richiedere spiegazioni all’operatore economico. In conseguenza di ciò, è risultata prima in graduatoria provvisoria F.M.B. Tubes S.r.l. con ribasso del 7,88000%.</h:div><h:div>Con PEC del 6 maggio 2026, la SUA ha formalmente comunicato ad Algeco l’ “esclusione automatica” ai sensi dell’Allegato II.2, Metodo A, comma 3, e dell’art. 21 della <corsivo>lex specialis</corsivo>. Algeco ha quindi diffidato l’amministrazione l’11 maggio 2026 a ritirare in autotutela il provvedimento e a disporre la riammissione in gara. La stazione appaltante, con nota del 12 maggio 2026, ha però confermato la legittimità del proprio operato.</h:div><h:div>1.1 Con ricorso, munito d’istanza cautelare anche monocratica, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>1. <corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 110 e dell’Allegato II.2 del d.lgs. 36/2023; violazione della direttiva 2014/24/UE; violazione dei principi di concorrenza, par condicio, affidamento e massima partecipazione; eccesso di potere</corsivo></h:div><h:div>Con il primo motivo Algeco sostiene che l’esclusione automatica sarebbe radicalmente illegittima perché applicata in una gara sopra soglia europea, laddove il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale sarebbe previsto, ai sensi dell’art. 54 del Codice, solo per i contratti sotto soglia, aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, privi di interesse transfrontaliero certo e con almeno cinque offerte ammesse.</h:div><h:div>La ricorrente osserva che l’art. 54 costituisce una deroga all’art. 110 del Codice e che tale deroga non potrebbe operare nel caso di specie, essendo la procedura di importo superiore alla soglia europea. In una gara sopra soglia, secondo la tesi attorea, troverebbe applicazione esclusivamente l’art. 110, che impone alla stazione appaltante di (i) valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta sospetta di anomalia; (ii) richiedere all’operatore economico spiegazioni scritte; (iii) svolgere una verifica in contraddittorio prima di assumere l’eventuale determinazione espulsiva.</h:div><h:div>L’istante sottolinea che lo stesso art. 21 del disciplinare, dopo aver previsto l’automatica esclusione, conteneva una disciplina coerente con l’art. 110, attribuendo al RUP il potere-dovere di chiedere chiarimenti e di esprimere un giudizio finale di congruità o incongruità. Da ciò Algeco ricava un contrasto interno alla <corsivo>lex specialis</corsivo>, che avrebbe dovuto essere risolto nel senso più favorevole alla partecipazione, cioè escludendo l’automatismo espulsivo.</h:div><h:div>In via subordinata Algeco deduce che, anche a voler ritenere astrattamente utilizzabile il Metodo A per individuare una soglia tecnica di anomalia, da tale utilizzo non potrebbe comunque derivare l’esclusione automatica, ma soltanto l’avvio della verifica di congruità.</h:div><h:div>La ricorrente aggiunge un ulteriore profilo: l’art. 54 richiede, per l’esclusione automatica, che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; nella fattispecie, dopo l’esclusione di due concorrenti in sede di apertura delle offerte economiche, le offerte rimaste sarebbero state soltanto tre, sicché anche sotto tale profilo il presupposto dell’automatismo difetterebbe.</h:div><h:div>Infine Algeco denuncia eccesso di potere per disparità di trattamento, richiamando tre determinazioni adottate dalla stessa SUA il 28 aprile 2026 in procedure analoghe, nelle quali l’amministrazione avrebbe riconosciuto che la clausola del disciplinare che prevede l’automatica esclusione costituiva un refuso e l’avrebbe sostituita con la previsione della verifica da parte del RUP ai sensi dell’art. 110. Secondo la ricorrente, l’aver invece mantenuto ferma la medesima clausola nel caso di specie integrerebbe un’irragionevole disparità di trattamento.</h:div><h:div>2. <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023; nullità parziale dell’art. 21 del disciplinare</corsivo></h:div><h:div>Con il secondo motivo Algeco deduce che l’art. 21, punto 3 del disciplinare, nella parte in cui dispone che “<corsivo>tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi</corsivo>”, introdurrebbe una causa di esclusione non prevista dal Codice per le gare sopra soglia e sarebbe quindi nullo ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023.</h:div><h:div>La ricorrente richiama il principio di tassatività delle cause di esclusione, evidenziando che le clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo> che introducono cause ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge devono considerarsi nulle e non apposte. Secondo la prospettazione attorea, nel sistema del nuovo Codice, per i contratti sotto soglia l’esclusione automatica sarebbe ammessa solo nei casi e alle condizioni dell’art. 54. Per i contratti sopra soglia, la disciplina sarebbe invece quella dell’art. 110, che non contempla alcun automatismo espulsivo ma solo un subprocedimento di verifica in contraddittorio.</h:div><h:div>Pertanto la clausola del disciplinare sarebbe illegittima perché pretenderebbe di estendere alla gara sopra soglia una disciplina eccezionale prevista soltanto per le gare sotto soglia. La ricorrente afferma che tale previsione non troverebbe alcuna base normativa nel d.lgs. 36/2023 e costituirebbe, perciò, una causa ulteriore di esclusione in violazione dell’art. 10 del Codice.</h:div><h:div>Da tale nullità deriverebbe l’illegittimità del provvedimento espulsivo che ha colpito Algeco, essendo esso fondato proprio sull’applicazione della clausola nulla. In questa prospettiva la società chiede l’annullamento dell’esclusione e, “per quanto occorrer possa”, anche la declaratoria di nullità della clausola del disciplinare.</h:div><h:div>1.2 Con Decreto n. 565 del 16.05.2026 veniva respinta l’istanza cautelare di misure monocratiche.</h:div><h:div>1.3 In data 08.06.2026 si è costituita la Provincia di Monza e Brianza eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’operatore economico primo graduato provvisorio ai sensi dell’art. 41 del c.p.a., nonché la mancata evocazione in giudizio dell’Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A. quale soggetto committente e beneficiario sostanziale della procedura. Nel merito ha contestato la fondatezza delle censure, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.</h:div><h:div>1.4 Con atto notificato e depositato in data 09.06.2026 l’Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A. è intervenuta <corsivo>ad opponendum</corsivo> eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sul presupposto della mancata impugnazione del verbale unico di gara, quale provvedimento che effettivamente concretizzerebbe la lesione; il gravame sarebbe anche inammissibile in ragione della mancata impugnazione della decisione di contrarre adottata dalla SUA con Determinazione dirigenziale Raccolta generale n. 718 del 18.03.2026. Nel merito si è proposta opposizione all’accoglimento del ricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e/o comunque per l’integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese.</h:div><h:div>1.5 All’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2026, ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Monza e della Brianza nella propria memoria difensiva e dall’interveniente <corsivo>ad opponendum</corsivo> Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A. </h:div><h:div>La SUA eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al concorrente primo graduato provvisorio, F.M.B. TUBES S.r.l., che andrebbe qualificato controinteressato. </h:div><h:div>L’eccezione è infondata e deve essere respinta.</h:div><h:div>L’individuazione dei controinteressati in senso tecnico, ai quali il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., postula il concorso di un elemento formale (l’individuazione nell’atto impugnato o la facile individuabilità) e di un elemento sostanziale (la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto). Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nelle procedure di gara non sono configurabili controinteressati in senso tecnico prima che la procedura sia giunta a conclusione con l’adozione della graduatoria definitiva e l’aggiudicazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5926 del 28 agosto 2019; T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 378 del 12 marzo 2020 e giurisprudenza ivi citata).</h:div><h:div>Fino a quel momento la posizione degli altri concorrenti è di mera aspettativa di fatto al conseguimento del bene della vita, non ancora consolidata in una situazione giuridica soggettiva che li qualifichi come titolari di un interesse legittimo speculare e contrario a quello del ricorrente. Il ricorso avverso un provvedimento di esclusione, notificato prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, non deve essere quindi notificato agli altri partecipanti, essendo sufficiente la notifica alla stazione appaltante. </h:div><h:div>Nel caso in esame il ricorso di Algeco S.p.A. è stato proposto il 15 maggio 2026 avverso l’esclusione comunicata il 6 maggio 2026. A quella data, la procedura di gara non era conclusa. Lo stesso verbale di gara e l’estratto finale evidenziano una “graduatoria provvisoria” e specificano che nei confronti del primo classificato, F.M.B. TUBES S.r.l., si sarebbe proceduto all’accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi degli artt. 94, 100 e seguenti del D.Lgs. 36/2023. La posizione di F.M.B. TUBES S.r.l., pertanto, non è consolidata e la sua qualifica di aggiudicatario è ancora meramente provvisoria e soggetta a verifiche. Non sussiste, dunque, l’onere di notifica del ricorso nei suoi confronti a pena di inammissibilità.</h:div><h:div>2.1 Anche l’eccezione di inammissibilità incentrata sulla mancata notifica del gravame all’Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. S.p.A. è infondata e deve essere rigettata.</h:div><h:div>Va preliminarmente rilevato che la costituzione volontaria in giudizio di SIAS, avvenuta mediante deposito dell’atto di intervento <corsivo>ad opponendum </corsivo>in data 9 giugno 2026, ha sanato con efficacia retroattiva un ipotetico ed originario vizio di omessa notifica del ricorso nei suoi confronti.</h:div><h:div>Trova applicazione, infatti, il principio generale di strumentalità delle forme processuali e del raggiungimento dello scopo, codificato dall’art. 156, comma 3, del Codice di Procedura Civile e recepito nel processo amministrativo dall’art. 44, comma 3, del Codice del Processo Amministrativo. La funzione della notifica è quella di instaurare il contraddittorio, portando l’atto a conoscenza del destinatario per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, SIAS, costituendosi in giudizio e dispiegando articolate difese volte a resistere alle pretese della ricorrente, ha inequivocabilmente dimostrato di aver avuto piena conoscenza della pendenza della lite e di essere stata posta in condizione di esercitare pienamente le proprie prerogative difensive. Lo scopo cui la notifica era preordinata è stato, pertanto, integralmente raggiunto.</h:div><h:div>In ogni caso l’eccezione è infondata poiché, ad avviso del Collegio, l’Autodromo non riveste la qualifica di controinteressato.</h:div><h:div>Sotto il profilo sostanziale, SIAS è il committente e beneficiario finale del contratto quadro oggetto di gara (fornitura a noleggio con posa e smontaggio di monoblocchi prefabbricati per la stagione sportiva e il Gran Premio d'Italia 2026-2029). Come tale, ha un interesse alla conservazione degli atti impugnati e al regolare svolgimento della procedura, rispetto alla quale è parte sostanziale dell’operazione economica sottostante.</h:div><h:div>Sotto il profilo formale, si deve tuttavia rilevare che SIAS non è formalmente menzionata nel provvedimento di esclusione comunicato ad Algeco il 6 maggio 2026 quale controinteressato in senso stretto. La sua posizione è più assimilabile a quella di un soggetto interessato all’esito del giudizio o di un beneficiario indiretto dell’atto, piuttosto che a quella del classico controinteressato (che si identifica tipicamente nell’aggiudicatario). La giurisprudenza ha precisato che la nozione di controinteressato postula la contemplazione nominativa o la immediata individuabilità del soggetto nel provvedimento impugnato, condizione che nel caso dell’Autodromo risulta soddisfatta in via mediata (attraverso il Disciplinare che attribuisce funzioni valutative nella verifica dell’anomalia), piuttosto che diretta.</h:div><h:div>2.2 Sulla base di quanto sopra osservato, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Provincia sono entrambe infondate.</h:div><h:div>La prima eccezione, sollevata dall’interveniente, attiene alla presunta inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto concretamente lesivo. Si sostiene che la ricorrente Algeco S.p.A. abbia impugnato la mera comunicazione di esclusione, generata automaticamente dalla piattaforma telematica e trasmessa a mezzo PEC in data 6 maggio 2026, anziché il “verbale unico di gara” che conterrebbe la determinazione di esclusione.</h:div><h:div>Anche tale eccezione non è condivisa dal Collegio.</h:div><h:div>Con riferimento alle procedure di gara telematiche, la comunicazione formale inviata dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma o a mezzo Posta Elettronica Certificata non costituisce un mero atto di cortesia. Si tratta del veicolo attraverso cui il provvedimento amministrativo viene portato a conoscenza del destinatario, producendone gli effetti lesivi nella sfera giuridica e facendo decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione. </h:div><h:div>Tale comunicazione, indicando espressamente le norme a fondamento dell’esclusione (Allegato II.2, metodo A, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e art. 21 della <corsivo>Lex specialis</corsivo>), non è un atto neutro, ma cristallizza la determinazione dell’amministrazione, rendendola esterna, efficace e immediatamente lesiva. Pertanto, essa costituisce un atto idoneo a essere impugnato, senza che sia necessario un formale gravame avverso il verbale di gara, il quale, in questa fase, assume natura di atto endoprocedimentale preparatorio della decisione poi comunicata all’esterno.</h:div><h:div>2.3 L’Autodromo eccepisce, inoltre, l’inammissibilità della censura rivolta contro l’art. 21 del Disciplinare di gara per mancata impugnazione dell’atto presupposto che lo ha approvato, ossia la Determinazione Dirigenziale n. 718/2026.</h:div><h:div>Anche tale eccezione non merita accoglimento.</h:div><h:div>Va ribadito che la determinazione a contrarre costituisce un atto ad efficacia interna, di natura programmatica, che di per sé non produce una lesione attuale e diretta nella sfera giuridica dei potenziali concorrenti. L’onere di impugnazione sorge, di regola, solo con la pubblicazione del bando o, come nel caso di specie, con l’adozione dell’atto applicativo che rende concreta la lesività di una sua clausola (l’esclusione).</h:div><h:div>2.4 Per le ragioni sopra esposte, tutte le eccezioni preliminari di inammissibilità devono essere respinte.</h:div><h:div>3.Con l’esame congiunto del primo e del secondo motivo di ricorso, che per la loro intima connessione logico-giuridica meritano una trattazione unitaria, il gravame si palesa fondato e deve essere accolto nei seguenti termini.</h:div><h:div>La questione centrale della presente controversia attiene alla legittimità del provvedimento con cui la Stazione Unica Appaltante (SUA) ha disposto l’esclusione automatica della ricorrente Algeco S.p.A. dalla procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro di valore superiore alla soglia di rilevanza europea. Si tratta di esclusione motivata sul presupposto del superamento della soglia di anomalia, calcolata secondo il “Metodo A” di cui all’Allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023, in applicazione della clausola contenuta nell’art. 21, punto 3, del disciplinare di gara, che testualmente recita: “<corsivo>Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi</corsivo>”.</h:div><h:div>La ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tale clausola e del conseguente provvedimento espulsivo, sostenendone la nullità per violazione dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché il contrasto con l’art. 110 del medesimo Codice, che per le procedure sopra soglia impone il sub-procedimento di verifica in contraddittorio delle offerte che appaiono anormalmente basse, escludendo ogni automatismo espulsivo. Le argomentazioni difensive della stazione appaltante e dell’interveniente sostengono, per contro, la piena vigenza ed efficacia della <corsivo>lex specialis</corsivo>, che vincolerebbe l’amministrazione alla sua pedissequa applicazione, e qualificano il vizio, ove sussistente, come mera annullabilità.</h:div><h:div>3.1 Ritiene il Collegio che la clausola di cui all’art. 21, punto 3, del disciplinare di gara sia palesemente illegittima, in quanto introduce un meccanismo di esclusione automatica in una procedura di affidamento di valore superiore alla soglia europea, in frontale contrasto con la disciplina imperativa dettata dall’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale norma, rubricata “Offerte anormalmente basse”, impone alle stazioni appaltanti di valutare la congruità delle offerte che appaiano anomale e, a tal fine, di richiedere per iscritto all’operatore economico le necessarie spiegazioni, attivando un contraddittorio procedimentale. L’esclusione automatica è invece un meccanismo eccezionale, che l’art. 54 del Codice riserva, a determinate condizioni, esclusivamente agli appalti di lavori e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. La previsione della <corsivo>lex specialis</corsivo> si pone, pertanto, in insanabile contrasto con un principio cardine del diritto dei contratti pubblici, volto a garantire la massima partecipazione e a evitare espulsioni basate su meri calcoli aritmetici, privilegiando un esame sostanziale della serietà e sostenibilità dell’offerta.</h:div><h:div>Ciò posto, appare a questo punto necessario qualificare la natura del vizio che inficia la suddetta clausola. </h:div><h:div>La ricorrente ne invoca la nullità ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Quest’ultima disposizione prevede che: “<corsivo>Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte</corsivo>”.</h:div><h:div>3.2 Il Collegio ritiene di aderire ad un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, per cui la sanzione di nullità testuale debba essere interpretata in senso restrittivo e non possa essere estesa a ogni ipotesi di clausola escludente illegittima. Ad avviso del Collegio, la comminatoria di nullità di cui all’art. 10, comma 2, è circoscritta alle clausole che introducono cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle attinenti ai requisiti di ordine generale, tassativamente elencate negli articoli 94 (cause di esclusione automatiche) e 95 (cause di esclusione non automatiche) del Codice. Il predetto articolato normativo costituisce attuazione dell’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, che armonizza a livello europeo i requisiti di moralità professionale degli operatori economici.</h:div><h:div>Come affermato dal Consiglio di Stato, la norma in esame “<corsivo>non stabilisce che i partecipanti alla gara possono essere esclusi solo in ragione delle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, riguardanti le cause di esclusione automatica e non automatica per mancanza dei requisiti generali (…) Osta a una tale interpretazione lo stesso decreto, laddove stabilisce altre cause di esclusione in articoli diversi dai richiamati artt. 94 e 95 (ad esempio per mancanza dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100) (…) In tale contesto va inquadrato il comma 2, in base al quale “Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative”. La previsione, riferita, anche quanto a formulazione letterale, alle sole cause escludenti di cui all’art. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, vuole significare che detti articoli contengono la completa attuazione dell’art. 57 della direttiva n. 2014/24/UE (al quale si riferisce la relazione), inibendo la previsione di ulteriori cause escludenti e la diversa configurazione delle stesse a presidio dei requisiti di ordine generale. E ciò in coerenza con il divieto di gold plating di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della legge di delega n. 78 del 2022, attuata dal d. lgs. n. 36 del 2023, in base alla quale, fra gli obiettivi del decreto legislativo di attuazione, è previsto quello del “perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”.</corsivo>
				<corsivo>E l’obiettivo di stretta aderenza alle direttive ha imposto di considerare che l’art. 57 della direttiva n. 2014/24/UE riconosce allo Stato membro solamente il potere di prevedere, o meno, le cause di esclusione di cui al par. 4 e di specificare le condizioni di applicazione del presente articolo (par. 7), così vincolandolo a non introdurne di ulteriori.</corsivo>
				<corsivo>L’inibizione all’introduzione di cause di esclusione poste a presidio dei requisiti di ordine generale, che deriva dalla previsione di tassatività delle stesse, è volta (…) a vietare alla stazione appaltante di introdurne di ulteriori (“le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”, così l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023) (…) la tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale.</corsivo>
				<corsivo>Atteso che le previsioni della legge di gara che vengono qui in evidenza non attengono ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 57 della direttiva n. 2014/24/UE, così come attuata dagli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, esse non possono essere ritenuto invalide per violazione della regola di tassatività dettata dall’art. 10 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023”, </corsivo>(Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113). Ne consegue che “<corsivo>non tutte le violazioni del codice degli appalti che portano all’esclusione dell’offerta possono condurre alla nullità delle clausole del bando e quindi alla sua disapplicazione</corsivo>” (T.A.R. Ancona, sez. I, 16.12.2024, n.972).</h:div><h:div>La clausola controversa nel presente giudizio non attiene ai requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95, bensì alla fase di valutazione delle offerte e alla disciplina della gestione delle anomalie. Il vizio da cui è affetta, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione della sanzione di nullità testuale di cui all’art. 10, comma 2, del Codice, ma deve essere ricondotto alla categoria generale dell’annullabilità per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21-<corsivo>octies</corsivo> della L. n. 241/1990. La clausola, dunque, pur essendo illegittima, era da considerarsi efficace e vincolante per l’amministrazione fino al suo annullamento in via giurisdizionale o in sede di autotutela.</h:div><h:div>Tale qualificazione del vizio non scalfisce, tuttavia, la fondatezza delle doglianze della ricorrente. L’illegittimità della clausola si riverbera, infatti, sul provvedimento di esclusione che ne ha fatto applicazione, rendendolo a sua volta illegittimo e meritevole di annullamento. La stazione appaltante, applicando una clausola del bando palesemente in contrasto con una norma imperativa del Codice dei contratti pubblici (l’art. 110), ha adottato un provvedimento viziato per violazione di legge.</h:div><h:div>A conferma dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, e quale sintomo di eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento, milita la circostanza, documentata dalla ricorrente e non contestata, che la stessa Stazione Unica Appaltante, in altre procedure di gara coeve, aveva qualificato un’analoga previsione di esclusione automatica come “mero refuso”, provvedendo a rettificarla in autotutela e a sostituirla con la corretta procedura di verifica in contraddittorio. La scelta di non adottare il medesimo approccio nel caso di specie, e di insistere nell’applicazione di una regola palesemente illegittima, rende l’agire amministrativo ulteriormente censurabile.</h:div><h:div>3.3 In conclusione, la clausola del disciplinare che ha previsto l’esclusione automatica dell’offerta della ricorrente è illegittima per violazione dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Tale illegittimità, qualificabile in termini di annullabilità, vizia in via derivata il provvedimento di esclusione impugnato, che deve pertanto essere annullato.</h:div><h:div>3.4 L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento del (i) provvedimento di esclusione automatica comunicato ad Algeco S.p.A. in data 6 maggio 2026 dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Monza e della Brianza, adottato ai sensi dell’Allegato II.2, Metodo A, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e, nei limiti dell’interesse della ricorrente, (ii) dell’ “Estratto finale sedute di gara” e del “Verbale Unico di Gara” nella parte in cui dispongono l’esclusione di Algeco S.p.A. per asserita anomalia automatica dell’offerta. Vanno altresì annullate la nota della Stazione appaltante del 12 maggio 2026, di conferma delle determinazioni espulsive, e la previsione di cui all’art. 21, punto 3, del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che “<corsivo>Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi</corsivo>”, in quanto illegittimamente applicativo, in una procedura sopra soglia, di un meccanismo espulsivo automatico incompatibile con il modello di verifica in contraddittorio di cui all’art. 110 del d.lgs. 36/2023.  </h:div><h:div>Va conseguentemente disposto l’obbligo per la stazione appaltante di riammettere la ricorrente alla gara e di procedere, ai sensi dell’art. 110 del Codice, alla verifica in contraddittorio della sua offerta, con salvezza delle ulteriori determinazioni.</h:div><h:div>3.5 Quanto, invece, alla richiesta articolata in termini di risarcimento dei danni <corsivo>ex</corsivo> art. 30 del D.lgs. n. 104/2010 in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente pecuniario, il Collegio ritiene che la riammissione di Algeco S.p.A. alla procedura di gara, con conseguente avvio della verifica in contraddittorio dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, non costituisce mero effetto conformativo-ripristinatorio dell’annullamento giurisdizionale, ma integra altresì la forma primaria e preferenziale di tutela risarcitoria riconosciuta dall’ordinamento, ovvero il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c. richiamato dall’art. 30 comma 2 del c.p.a.</h:div><h:div>Difatti, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici il risarcimento in forma specifica si realizza attraverso la rinnovazione delle operazioni di gara illegittimamente svolte, in modo da ripristinare la situazione che si sarebbe determinata in assenza del vizio accertato. Si tratta di un rimedio prioritario rispetto al risarcimento per equivalente monetario.</h:div><h:div>Nel caso di specie, la reintegrazione in forma specifica è pienamente possibile e non eccessivamente onerosa atteso che: la gara non risulta ancora aggiudicata e la procedura si trova in una fase tale da consentire agevolmente la ripresa del subprocedimento di verifica dell’anomalia, senza che ciò comporti un indebito sacrificio per l’interesse pubblico.</h:div><h:div>Sono rinvenibili, pertanto, tutti i presupposti indicati dall’art. 2058 c.c. per l’accoglimento della domanda risarcitoria in forma specifica proposta dalla ricorrente in via principale. </h:div><h:div>3.6 Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesco D'antonio</h:div><h:div>Luigi Rossetti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>