<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260135120260716080550306" descrizione="concessione servizio gestione bar ITAS - indicazione costi manodopera e altri oneri aziendali non nella offerta ec. ma in doc. separato (anche dalla busta amm.)  - legittimità - ECCEZIONE RICONVENZIONALE -DIVIETO DI VENIRE CONTRA FACRUM PROPRIUM - R" gruppo="20260135120260716080550306" modifica="27/07/2026 08:01:49" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="01351"/><fascicolo anno="2026" n="03964"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260135120260716080550306.xml</file><wordfile>20260135120260716080550306.docm</wordfile><ricorso NRG="202601351">202601351\202601351.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Marco Buricelli</firma><data>25/07/2026 18:03:25</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Iera</firma><data>17/07/2026 12:07:40</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>27/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Iera,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) della decisione della Dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione Superiore “G. Mendel” di Villa Cortese (MI) di aggiudicazione a favore della società Soba Service Snc della “Procedura aperta (Rdo evoluta aperta a tutti gli operatori economici presenti sul mercato)” indetta sulla piattaforma MEPA, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno all’istituto scolastico “G. Mendel” di Villa Cortese (MI) dal 1.3.2026 al 328.02.2028 – CIG: B9F08C70CF, assunto con provvedimento registro prot U 000294 del 17.3.2026 comunicata alla ricorrente a mezzo PEC lo stesso 17.03.2026; 2) del verbale della seduta della Commissione giudicatrice del 16.02.2026, nella quale sono stati attribuiti i punteggi per l’offerta tecnica, assegnando alla Soba Service SNC 68 punti e alla Servizitalia cooperativa sociale Onlus parimenti 68 punti; 3) del verbale della seduta della Commissione giudicatrice del 17.02.2026, nella quale sono stati attribuiti i punteggi per l’offerta economica, assegnando alla Soba Service Snc 30 punti e alla Servizitalia cooperativa sociale Onlus 29,55 punti; 4) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ove lesivo degli interessi della ricorrente -anche se non conosciuto- ivi inclusi: il riepilogo della richiesta di offerte aperta sulla piattaforma di approvvigionamento, il disciplinare di gara e il modello per la presentazione dell’offerta tecnica;</h:div><h:div>nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione e -occorrendo- per la declaratoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 121 e 122 cod. proc. amm., dell'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato con l’attuale aggiudicataria;</h:div><h:div>nonché per la condanna, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 121, 122 e 124 del cod. proc. amm., al risarcimento del danno ingiusto patito in conseguenza dell'illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica ed il subentro nel contratto messo a bando;</h:div><h:div>in subordine, per il risarcimento del danno ingiusto per equivalente, con riserva di determinarne l'ammontare nel corso del giudizio;</h:div><h:div>e per l’accertamento del diritto all’accesso ai documenti amministrativi richiesti e per la condanna all’esibizione degli stessi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2026, proposto da Servizitalia Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B9F08C70CF, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Seccia, Elena Borgo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Istituto di Istruzione Superiore "G. Mendel" di Villa Cortese (Mi), non costituitasi in giudizio; </h:div><h:div>Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Soba Service Snc, non costituitasi in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	La Servizitalia Cooperativa Sociale Onlus (d’ora in poi Servizitalia) è una cooperativa sociale che ha partecipato alla gara indetta, in data 15.1.2026, dall’Istituto scolastico Medel, avente ad oggetto l’affidamento della concessione del servizio di Bar interno al plesso scolastico per il periodo due anni. </h:div><h:div>La gara si è svolta sotto il regime del d.lgs. n. 32/2026 e prevedeva quale criterio di aggiudicazione il migliore rapporto qualità prezzo, con l’attribuzione di  70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica (v. art. 108 del d.lgs. n. 32/2026). </h:div><h:div>Alla gara hanno partecipato due società: Soba Service s.n.c. (d’ora in poi Soba) e Servizitalia. </h:div><h:div>A conclusione delle operazioni di gara, Soba si classificava al primo posto con il punteggio complessivo di 98,00 e al secondo posto si collocava Servizitalia con il punteggio complessivo di 97,55.</h:div><h:div>La stazione appaltante con provvedimento del 17.3.2026 ha aggiudicato la gara in favore della Soba.</h:div><h:div>2.	Servizitalia ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, affidando il gravame a cinque motivi. </h:div><h:div>Con il primo motivo contesta che Soba non ha indicato i costi aziendali dei lavoratori e quelli relativi alla loro salute e sicurezza nel modulo dell’offerta economica. Tale indicazione era infatti prevista a pena di esclusione nel modello di offerta economica allegato al bando, che reca la seguente dicitura: “Si specifica, a pena di esclusione, quanto stabilito dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016…”. </h:div><h:div>Nel ricorso si osserva che Soba ha peraltro inserito oneri ipotizzati per la sicurezza ed il costo orario dei propri impiegati in una “dichiarazione integrativa della documentazione amministrativa”, e dunque nella busta “amministrativa” e non nell’offerta economica. Inoltre, con riferimento al costo della manodopera, Soba ha indicato semplicemente il CCNL applicabile (Turismo e Pubblici Esercizi) e il costo orario del personale pari ad euro 16,36, anziché il costo totale.</h:div><h:div>Con il secondo motivo si lamenta che l’aver fornito, da parte di Soba, il dato economico sul costo del personale nella “dichiarazione integrativa della documentazione amministrativa” vìola il principio di segretezza dell’offerta economica.</h:div><h:div>Con il terzo motivo si deduce l’errata e illegittima valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice nel verbale della seduta riservata del 16.2.2026, laddove la ricorrente si è vista attribuire il punteggio di 13 su 15 per la voce relativa alle “migliorie offerte per i luoghi del servizio”, al contrario di Soba che ha ottenuto il punteggio massimo di 15 su 15.</h:div><h:div>La ricorrente evidenzia come i 2 punti aggiuntivi siano stati attribuiti a Soba per aver previsto “iniziative obbligatorie” in quanto oggetto dei criteri tecnici obbligatori di cui al DM 9 aprile 2025, “che si consideravano accettati con la sottoscrizione dell’offerta da parte dell’operatore economico”. In particolare, la ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio in relazione ai seguenti elementi indicati nell’offerta: “l’utilizzo di contenitori riutilizzabili o la fornitura delle c.d. doggy bag per il cibo non consumato dall’utenza/clientela”; “sensibilizzazione contro lo spreco alimentare”; “campagne di educazione alimentare”. Trattasi infatti di impegni obbligatori per i concorrenti in quanto oggetto del criterio 3.1.4. Prevenzione degli sprechi alimentari e del criterio 3.1.9 Comunicazione di cui al d.m. 9.4.2025 contenente “Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023”. </h:div><h:div>Con il quarto motivo prospetta un errore di calcolo aritmetico operato dalla Commissione in occasione della “valutazione delle offerte economiche”. In particolare, afferma che gli operatori nel compilare la voce n. 24 relativa ai gelati dell’offerta economica avrebbero dovuto indicare soltanto lo sconto offerto anziché il prezzo offerto e lo sconto. Mentre la ricorrente indicava in tabella l’applicazione di uno sconto del 30%, la Soba invece scriveva nella cella della tabella a ciò preposta: «1,50 € (14,00%)». La Commissione ha tuttavia applicato, per i gelati, lo sconto percentuale indicato da entrambe le concorrenti (14% e 30%) ad un prezzo base ipotetico di 1 euro per entrambe le società, ignorando dunque la cifra in valuta aggiunta da Soba. Al contrario, ad avviso della ricorrente, la dichiarazione di Soba doveva essere interpretata ritenendo che essa avrebbe applicato uno sconto del 14% su ogni prezzo (o frazione di prezzo) di € 1,50. In questo caso, “il punteggio della Ricorrente passerebbe da 29,55 punti a 29,62 punti”.</h:div><h:div>Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, censura la scelta della SA sulla distribuzione del punteggio associato a ciascun criterio oggetto di valutazione dell’offerta tecnica nella parte in cui si è deciso di attribuire 5 punti al primo criterio “relazione sul progetto e sulle modalità di svolgimento del servizio” e ben 15 punti al sub criterio 2.5 “migliorie che verranno apportate al bar e all’utenza (preferibilmente arredi nuovi che rispettino i CAM come previsto dall’art. 3.1.8 del Decreto del 09 aprile 2025)”.</h:div><h:div>La suddivisone prevista sarebbe manifestamente illogica poiché la relazione sulla gestione del servizio, dovendo contenere tutte le informazioni non facenti parte degli altri criteri autonomamente valutati, “doveva contenere informazioni circa numerose attività oggetto dell’offerta tecnica” (ossia numero del personale in servizio e sue mansioni; macchinari forniti dal concorrente per l’erogazione del servizio; frequenza del rifornimento di alimenti freschi e deperibili; metodi e luoghi di preparazione degli alimenti; frequenza e modalità di sanificazione degli spazi e delle attrezzature; piano di manutenzione degli allestimenti e dei macchinari).</h:div><h:div>Per converso sarebbe sproporzionata la scelta della SA di attribuire ben 15 punti per la quinta voce del secondo criterio, ossia “migliorie che verranno apportate al bar e all’utenza”. Si premiava infatti con un punteggio così pesante l’offerta di nuovi arredi per la sala bar e altre iniziative “poco incisive nell’erogazione del servizio di bar posto a gara”. </h:div><h:div>Nella sostanza l’aggiudicataria, in forza dell’illogica distribuzione del punteggio, non potendo offrire più di 24 sedute in considerazione della sala a disposizione per l’accoglienza dell’utenza, ha di fatto beneficiato di punti aggiuntivi per aver soltanto previsto l’apposizione di uno “scaffale” da offrire agli studenti e al personale per un’iniziativa di book crossing autogestita e per la prevista fornitura di contenitori riutilizzabili/doggy bag.</h:div><h:div>La ricorrente propone inoltre domanda di subentro nel contratto o, in subordine, domanda di risarcimento per equivalente. </h:div><h:div>3.	Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in resistenza, replicando puntualmente ai motivi di ricorso.</h:div><h:div>4.	La ricorrente con memoria difensiva datata 27.4.2026 ha rilevato, a seguito dell’accesso documentale avvenuto l’8.4.2026, “ulteriori ragioni a sostegno dei motivi di ricorso formulati, con particolare riguardo al motivo sub. III, per ulteriormente motivare in ordine alla sussistenza della fondatezza dello stesso”.</h:div><h:div>5.	La Sezione con ordinanza n. 502/2026 ha respinto, sotto il profilo del “periculum”, l’istanza di misure cautelari.</h:div><h:div>Le parti si sono scambiate memorie difensive.</h:div><h:div>6.	All’udienza del 15.7.2026 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>7.	In via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità delle censure contenute nella memoria difensiva della ricorrente datata 27.4.2026. </h:div><h:div>Tramite questo scritto difensivo la ricorrente intende allargare la “causa petendi” del terzo motivo di ricorso, sottoponendo al Collegio censure nuove rispetto a quelle oggetto del ricorso introduttivo notificato in data 26.3.2026. Le nuove censure trovano infatti fondamento nell’acquisizione della documentazione amministrativa avvenuta in data 8.4.2026.</h:div><h:div>In virtù del principio del contraddittorio processuale (art. 111 Cost.; artt. 1, 42 e 43 c.p.a.), l’estensione o l’integrazione della “causa petendi” del ricorso deve necessariamente avvenire per il tramite di un atto che va notificato alle controparti al fine di consentire a queste di potersi difendere in ordine alle nuove censure formulate. </h:div><h:div>In mancanza di notificazione le nuove censure, contenute in uno scritto per l’appunto non notificato, non possono trovare ingresso in giudizio, se non a pena di lesione del principio del contraddittorio processuale. </h:div><h:div>8.	Nel merito il ricorso è da respingere. </h:div><h:div>L’oggetto della gara è l’affidamento ad un unico gestore della concessione del servizio di ristorazione mediante Bar interno situato nell’immobile di proprietà della Fondazione Ferrazzi/Cova che ospita l’Istituto scolastico. Il servizio in concessione è ad uso esclusivo dell’utenza interna dell’Istituto scolastico.</h:div><h:div>Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. </h:div><h:div>Il disciplinare di gara prevede all’art. 10 che l’offerta da presentare è suddivisa in tre buste: busta n. 1 – documentazione amministrativa; busta n. 2 – offerta tecnica; busta n. 3 – offerta economica. </h:div><h:div>In allegato al disciplinare di gara la stazione appaltante ha inserito il documento denominato “Busta 3 offerta economica” che i concorrenti devono compilare.</h:div><h:div>Nel documento “busta n. 3 – offerta economica”, a pag. 2, si prevede la seguente clausola “Si specifica, a pena di esclusione, quanto stabilito dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016: ”.</h:div><h:div>L’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che “10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.</h:div><h:div>L’art. 95, comma 10, cit., corrisponde all’attuale art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>È evidente che i partecipanti alla gara avrebbero dovuto compilare la clausola riportata nel modello di offerta economica che si riferisce ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,</h:div><h:div>È altresì evidente che ad essere prevista a pena di esclusione non è la compilazione della clausola in sé dell’offerta economica, bensì l’indicazione dei costi della manodopera e degli altri oneri aziendali. Tanto emerge letteralmente dalla stessa formulazione della clausola ivi contenuta in cui si collega l’esclusione alla specificazione degli oneri e dei costi (“si specifica …”). Quello che si richiedeva ai concorrenti era ed è di specificare le voci di costi della manodopera e gli altri oneri. </h:div><h:div>Il luogo in cui tali voci dovessero essere specificate, ossia nell’offerta economica o altrove, è irrilevante poiché la legge di gara non prevedeva a pena di esclusione che la specificazione dovesse avvenire in uno specifico documento; fermo restando che, nel caso, si potrebbe dubitare della legittimità di una simile previsione. </h:div><h:div>Ad ogni modo, nel caso di specie Soba ha indicato i costi della manodopera e gli altri oneri aziendali non nel corpo dell’offerta economica, bensì in un documento separato denominato “dichiarazione integrativa della documentazione amministrativa”, caricata nel Portale in tempo utile, e nella stessa data della offerta economica.</h:div><h:div>Anche la ricorrente non ha del resto indicato i costi della manodopera e gli altri oneri aziendali nel corpo dell’offerta economica, bensì in un documento separato denominato “autocertificazione allegata”, allegato appunto all’offerta economica. </h:div><h:div>La dicitura del documento di Soba “dichiarazione integrativa della documentazione amministrativa”, contenente i costi della manodopera e gli altri oneri aziendali, non deve indurre in errore nel senso di far ritenere che il concorrente abbia inserito tali dati nella busta dedicata alla documentazione amministrativa.</h:div><h:div>Difatti, il documento “dichiarazione integrativa della documentazione amministrativa” risulta essere atto distinto sia dalla busta contenente la documentazione amministrativa in senso stretto (che ospitava le dichiarazioni sui requisiti di partecipazione) che dalla busta contenente l’offerta economica in senso stretto (che ospitava le dichiarazioni sull’offerta dei servizi).</h:div><h:div>Soba ha quindi correttamente specificato i costi della manodopera e gli altri oneri aziendali come richiesto dal bando di gara e lo ha fatto in un documento allegato all’offerta, avente la stessa data dell’offerta economica.</h:div><h:div>La censura tramite la quale la ricorrente contesta a Soba la semplice indicazione, nell’offerta, del costo orario del personale, anziché di quello totale, è innanzitutto inammissibile. </h:div><h:div>Dalla documentazione di gara emerge che la stessa concorrente, nel documento denominato “autocertificazione allegata”, ha indicato, essa stessa, il costo orario del personale, anziché quello totale. </h:div><h:div>I principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo (artt. 1 e 2, c.p.a.), nonché i principi di divieto di abuso del processo e la clausola generale di buona fede (art. 2 Cost.; artt. 1175, 1337, 1366, 1375, c.c.), danno oggi fondamento normativo al principio c.d. nemo potest venire contra factum proprium, volto a valorizzare i comportamenti coerenti e non contraddittori delle parti del giudizio. La parte che intende tutelare la propria posizione non può quindi porsi in contraddizione con una condotta da essa stessa posta in essere in precedenza (cfr., da ultimo, CGARS, Sez. giurisd., n. 801/2025, che ha applicato il principio nemo potest venire contra factum proprium proprio con riferimento ad una procedura ad evidenza pubblica; conf. Consiglio di Stato, nn. 10362/2024 e 10878/22).  </h:div><h:div>Sotto il profilo processuale, l’applicazione di questo principio comporta che l’ordinamento non può dare cittadinanza a censure formulate in via strumentale per il sol fine di annientare la posizione altrui, laddove vi è consapevolezza che lo stesso vizio inficia in realtà anche la propria posizione. Diversamente, infatti, si finirebbe per riconoscere tutela ad un interesse che la parte che agisce ritiene, essa stessa, sostanzialmente illegittimo.</h:div><h:div>Ne consegue che, a prescindere dalla fondatezza della censura, non è ammissibile prospettare doglianze che rivelerebbero l’illegittimità della situazione giuridica vantata in giudizio dal medesimo soggetto ricorrente, con conseguente impossibilità di esaminare la doglianza, in quanto “in limine litis” non ammissibile.</h:div><h:div>Alla luce delle considerazioni su esposte, è inammissibile la censura della ricorrente, per violazione del principio c.d. “nemo potest venire contra factum proprium”, nella parte in cui si contesta un presunto difetto nell’offerta avversaria laddove lo stesso difetto dedotto coincide con quello che è presente nella propria offerta. </h:div><h:div>La censura, avente ad oggetto la contestazione della semplice indicazione, nell’offerta dell’aggiudicataria, del costo orario del personale, non sembra comunque accoglibile. </h:div><h:div>Parte ricorrente a pag. 9 del ricorso afferma che il dato sul costo della manodopera era stato indicato “in modo parziale a impreciso” e “solo il raffronto con presumibili (poiché ancora non si è entrati in possesso di copia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria) informazioni sul personale che intendeva specificamente adoperare, inserite nella relazione circa l’organizzazione del servizio, avrebbe consentito ai commissari di valutare il costo totale della manodopera impiegata per la durata della concessione”. </h:div><h:div>Tuttavia, parte ricorrente, una volta depositata in giudizio l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, o comunque acquisitala in data 8.4.2026 per sua stessa ammissione, non ha contestualizzato la censura sul costo del personale, indicando, come era suo onere, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a., “i motivi specifici” del ricorso ossia, nel caso di specie, le ragioni del perché si era ritenuto che il costo del personale era stato indicato “in modo parziale a impreciso”. Una volta acquisita l’offerta tecnica, era necessario porre a raffronto, quanto meno, il costo orario indicato dall’aggiudicataria, con le unità di personale impiegato e le modalità del servizio svolto. </h:div><h:div>In mancanza dell’esatta perimetrazione della censura sul costo del personale, nei termini sopra precisati, il Collegio non può vagliare la censura formulata e quindi stabilire se, effettivamente, il costo del personale era stato indicato “in modo parziale a impreciso”, se non a pena di violare il principio della domanda che governa il processo amministrativo (artt. 34, comma 1 e 39, comma 2, c.p.a. e art. 99 c.p.c.).</h:div><h:div>Il secondo motivo di ricorso non è fondato. </h:div><h:div>Il principio di segretezza dell’offerta economica implica il divieto di conoscere i dati economici dell’offerta prima della valutazione o nella fase di valutazione dell'offerta tecnica.</h:div><h:div>Nel caso di specie, il documento di Soba denominato “dichiarazione integrativa della documentazione amministrativa” non contiene i dati economici dell’offerta (contenuti nella distinta busta – offerta economica), bensì i dati del costo del personale e gli altri oneri aziendali. Analogamente a quanto si è verificato per la concorrente la cui offerta economica contente in allegato i dati del costo del personale e gli atri oneri aziendali. </h:div><h:div>Né risulta che la Commissione abbia conosciuto i dati economici dell’offerta in senso stretto di Saba prima della valutazione o nella fase di valutazione dell'offerta tecnica.</h:div><h:div>Anche il terzo motivo di ricorso non è fondato. </h:div><h:div>La Commissione ha bene operato in relazione all’attribuzione del punteggio previsto per la voce relativa alle “migliorie offerte per i luoghi del servizio”, diversificando, motivatamente, il punteggio tra la ricorrente e Saba avendo quest’ultima ritenuto il punteggio pieno di 15 punti.</h:div><h:div>Nel verbale di gara del 16-02-2026, la Commissione ha giustificato il punteggio di Soba nel modo seguente: “Mentre in merito al punto 2) Migliorie che verranno apportate al bar e all’utenza si attribuisce punteggio massimo alla Soba Service srl in quanto, oltre alle migliorie previste dal bando, propone l’inserimento di complementi d’arredo per migliorare il comfort dell’utenza e di una libreria per il bookcrossing e la progettazione di iniziative di comunicazione e promozione educativa con coinvolgimento della comunità scolastica sia a livello alimentare che di prevenzione agli sprechi (es. doggy bag, contenitori riutilizzabili dall’utenza)”.</h:div><h:div>La ricorrente dà atto che Soba ha offerto, oltre ai criteri tecnici obbligatori di cui al d.m. 9.4.2025, “di ospitare uno scaffale per l’iniziativa autogestita di book crossing”. </h:div><h:div>La ricorrente non contesta la scelta della Commissione di premiare con due punti l’offerta di Soba in relazione alla miglioria in esame. Contesta che tale offerta aggiuntiva “non può certo ragionevolmente costituire motivo di attribuzione di alcun maggior punteggio”.</h:div><h:div>L’offerta di Soba presenta, effettivamente, in relazione al profilo testé esposto, una miglioria, non prevista nell’offerta della ricorrente, che giustifica il maggior punteggio attribuito rispetto all’offerta della ricorrente priva di tale miglioria. </h:div><h:div>Le posizioni della ricorrente e quella della controinteressata non sono infatti identiche, sicché è del tutto ragionevole il diverso trattamento ricevuto dalla Commissione. </h:div><h:div>A bene vedere, l’offerta della controinteressata non si differenza soltanto per l’offerta di uno “scaffale per l’iniziativa autogestita di book crossing”, ma anche altre migliorie. </h:div><h:div>Si legge infatti a pag. 6 del “Fasciolo tecnico” di Soba che “Per l’area consumo … L’offerta migliorativa prevede: • Inserimento di tavoli modulari per consentire riconfigurazioni rapide e gestione di eventi scolastici; • Predisposizione di postazioni adibite al consumo veloce come tavoli alti o mensole con sgabelli, finalizzate ad aumentare la rotazione nelle ore di punta e migliorare la fruibilità complessiva dello spazio; • Sedute impilabili e resistenti, preferibilmente con componenti sostituibili (piedini, schienali, sedute) per estendere la vita utile del bene; • Inserimento di una libreria per bookcrossing collocata in area consumo, preferibilmente con protezioni antipolvere e superfici facilmente igienizzabili; • Complementi di arredo per migliorare il comfort dell’utenza e la percezione di qualità come quadri e soluzioni di verde a basso rischio igienico e manutenzione, privilegiando verde stabilizzato o, in alternativa, piante in vaso con sottovaso chiuso, collocate esclusivamente in area consumo”.</h:div><h:div>Le migliorie offerte da Soba, e non dalla ricorrente, sono state prese in considerazione dalla Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio pieno. </h:div><h:div>La reiezione del terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento logico del quarto motivo poiché l’eventuale accoglimento dello stesso non consentirebbe alla ricorrente di superare la prova di resistenza. </h:div><h:div>Difatti, la ricorrente lamenta, in questa censura, che l’illegittimità dell’operato della Commissione avrebbe comportato la sottrazione in suo danno di 0,10 punti.</h:div><h:div>Pur laddove tale punteggio dovesse essere attribuito alla ricorrente, la controinteressata rimarrebbe ancora prima in graduatoria attesa l’attuale differenza di punteggio di 0,45 in favore di Soba. </h:div><h:div>Anche il quinto motivo di ricorso non è fondato.</h:div><h:div>In relazione alla contestazione relativa alla previsione di 5 punti per il primo criterio di valutazione “relazione sul progetto e sulle modalità di svolgimento del servizio”, si osserva, con la difesa dell’amministrazione, che la ricorrente ha ottenuto il punteggio massimo, cioè 5 punti, a differenza di Soba che ne ha ottenuti 3. </h:div><h:div>Ad avviso del Collegio non sussiste neppure illogicità nella suddivisione dei punteggi tra il primo criterio e il sub criterio 2.5.</h:div><h:div>La stazione appaltante ha previsto in sede di gara per il sub criterio 2.5 “Migliorie che verranno apportate al bar e all’utenza (preferibilmente arredi nuovi che rispettino i CAM come previsto dall’art. 3.1.8 del Decreto del 9 aprile 2025)” l’attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, mentre ha previsto per il primo criterio “Relazione sul progetto e sulle modalità di svolgimento del servizio” l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti.</h:div><h:div>Sembra ragionevole la scelta di premiare le migliorie nel servizio con un punteggio maggiore rispetto alla redazione della relazione sul progetto e sulle modalità di svolgimento di servizio.</h:div><h:div>Nel primo caso infatti il concorrente offre un’utilità concreta all’utenza che qualifica ed eleva il servizio rispetto allo standard comunque ritenuto idoneo per l’affidamento. Nel secondo caso invece il concorrente si limita a descrivere il progetto e le modalità di svolgimento senza tuttavia recare un valore aggiunto rispetto a quanto offerto in termini di vantaggi per l’utenza. </h:div><h:div>Ne deriva che la scelta di premiare con un punteggio maggiore le migliorie del servizio rispetto alla redazione della relazione risulta giustificata. </h:div><h:div>9.	In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto; di conseguenza, attesa la legittimità dell’operato della stazione appaltante, va dichiarata inammissibile la domanda di subentro nel contratto e quella risarcitoria per equivalente. </h:div><h:div>In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, sussistono però giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/07/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca Iera</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>