<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260028320260517150447760" descrizione="" gruppo="20260028320260517150447760" modifica="21/05/2026 11:22:07" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00283"/><fascicolo anno="2026" n="02864"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260028320260517150447760.xml</file><wordfile>20260028320260517150447760.docm</wordfile><ricorso NRG="202600283">202600283\202600283.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\659 Maria Ada Russo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentina Caccamo</firma><data>21/05/2026 10:31:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>04/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Ada Russo,	Presidente</h:div><h:div>Valentina Caccamo,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Silvia Torraca,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. 221693 del 22.12.2025, recante “prot. n. 221693 del 22-12-2025- Ilma s.a.s. - istanza accesso agli atti”, con il quale l'ufficio amministrativo edilizia privata del Comune di Como dichiara irricevibile l'istanza di accesso agli atti 12.12.2025 presentata a mezzo pec.</h:div><h:div>e per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.</h:div><h:div>del diritto di parte ricorrente all'accesso, con conseguente ordine di esibizione ed estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza del 12.12.2025 e di ogni eventuale documento connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 283 del 2026, proposto da Ilma di Nicolo' Maddalena &amp; C. S.a.s., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Como, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Ilma di Niccolò Maddalena &amp; C. s.a.s. (di seguito anche solo “Ilma”), società che opera nel settore immobiliare, è proprietaria di due immobili siti nel comune di Como, alla via Pisani Dossi, n. 5B. Espone di aver appreso che, nell’ambito dell’intervento di nuova costruzione previsto al frontistante civico n. 5, sarebbe in previsione la piantumazione di piante di alto fusto nell’area di pertinenza in sostituzione degli attuali arbusti, il che occluderebbe la visuale panoramica sul lago che si può godere dalla terrazza di uno degli immobili di cui la stessa è proprietaria. </h:div><h:div>2. Con comunicazione a mezzo pec, inviata dal proprio procuratore legale in data 12.12.2025, la ricorrente ha chiesto ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 della Legge n. 241/1990 e 5 del D.P.R. n. 184/2006, in considerazione della posizione differenziata dalla stessa vantata in ragione della vicinitas coi luoghi oggetto dell’intervento edilizio, “<corsivo>di prendere visione, anche tramite un tecnico incaricato, ed estrarre copia della documentazione relativa a: - richiesta di 2 agibilità per via Pisani Dossi 5, prot. 2025/171202 del 29.9.2025, n. pratica 727/2025; - s.c.i.a. per varianti in corso d’opera a pdc prot. 192608/23 di cui all’art. 22 commi 2 e 2bis del d.P.R. n. 380/2001, prot. 2025/62873 del 28.3.2025, n. pratica 208/2025</corsivo>”. Inoltre, la ricorrente ha chiesto “<corsivo>inoltre copia di: - titoli abilitativi paesaggistici, nonché progetti, relazioni, pareri, autorizzazioni; - eventuali autorizzazioni/pareri, progetti, relazioni rispetto alla sostituzione delle piante di cui sopra. Oltre ad eventuali atti e documenti connessi ex art. 7 c. 1 d.P.R. 184/2006</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Con nota trasmessa il 22.12.2025, l’ufficio edilizia privata del Comune di Como ha comunicato che “<corsivo>le istanze di accesso agli atti pervenute via pec ordinaria sono irricevibili. Devono essere trasmesse unicamente tramite lo Sportello Unico telematico integrato Sue sul sito del Comune di Como (con allegata tutta la documentazione necessaria) sul programma Gismaster</corsivo>”. </h:div><h:div>4. Con il presente ricorso ex art. 116 c.p.a., Ilma impugna la succitata comunicazione di irricevibilità relativa all’istanza di accesso agli atti dalla stessa presentata e, contestualmente, chiede a questo tribunale di “<corsivo>ordinare al Comune di Como in persona del Sindaco pro-tempore, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente all’accesso agli atti, l’esibizione e l’estrazione di copia dei documenti dalla stessa richiesti con l’istanza 12.12.2025, nonché di ogni atto/documento connesso</corsivo>”.</h:div><h:div>5. A sostegno del gravame deduce le censure così articolate:</h:div><h:div>“<corsivo>1) Violazione dell’art. 8 d.P.R. 184/2006 e dell’art. 8 del regolamento comunale disciplinante le modalità di accesso ai documenti amministrativi. Violazione dell’art. 1 L. 241/1990. Violazione del principio di legalità</corsivo>”;</h:div><h:div>“<corsivo>2) Violazione degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, degli artt. 5 e ss. d.P.R. 184/2006, dell’art. 24 L. 241/1990, nonché di ogni norma in materia di accesso agli atti amministrativi. Violazione dell’art. 24 Cost</corsivo>.”.</h:div><h:div>5.1 In particolare, la ricorrente fa leva sul contenuto dell’art. 8 del D.P.R. 184/2006, a mente del quale “<corsivo>i provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica (…)</corsivo>”. Pertanto, sulla scorta di tale disposizione, non sarebbe possibile imporre ai cittadini l’obbligo di fare ricorso alla modulistica ufficiale messa a disposizione dell’amministrazione o a richiedere la documentazione tramite piattaforma telematica. Anche il Regolamento comunale in materia di accesso agli atti confermerebbe la non obbligatorietà del ricorso a modelli predisposti dall’amministrazione e, in ogni caso, l’obbligo di trasmettere l’istanza tramite portale comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con la semplificazione auspicata dal Comune. </h:div><h:div>5.2 Inoltre, lamenta che il sistema telematico rappresenterebbe un notevole aggravio procedurale in quanto richiede l’uso dello SPID, CNS o CIE, nonché la conoscenza di dati di cui il richiedente potrebbe non disporre, oltre alla circostanza che la mancata integrale compilazione del modulo comporta l’impossibilità di procedere con la richiesta. Peraltro, il modulo impone il pagamento anticipato dei diritti con Pago-PA, da generare in sede di compilazione della domanda.</h:div><h:div>5.3 La ricorrente insiste poi sulla sussistenza nel caso di specie di tutti i presupposti sostanziali che legittimano l’accesso agli atti, ovvero la <corsivo>vicinitas</corsivo> rispetto ai luoghi oggetto dell’intervento edilizio da cui deriva un possibile pregiudizio alla sfera giuridica dell’istante e la necessità di potere esercitare il diritto di difesa non solo nella sede procedimentale, ma anche in quella giudiziaria. Infine, lamenta la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. </h:div><h:div>5.4 Da ultimo, nella memoria del 30.03.2026, la ricorrente sottolinea che deve essere sempre garantita la visione gratuita degli atti, che consente al cittadino di stabilire quali sono i documenti di suo interesse ai fini dell’estrazione degli stessi in copia, pagando i relativi costi; al contrario, il sistema telematico implementato dal Comune imporrebbe al privato di pagare i diritti di copia sempre e per tutti i documenti.</h:div><h:div>6. Alla camera di consiglio del 10.04.2026 la causa è passata in decisione. </h:div><h:div>7. Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e nei sensi di seguito precisati.</h:div><h:div>8. Rileva preliminarmente il Collegio che i rapporti tra cittadino e amministrazione devono essere improntati a reciproca correttezza e buona fede, principi che concorrono, nella loro declinazione pratica, all’attuazione del canone costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97 della Carta Fondamentale. </h:div><h:div>9. Tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e dell’implementazione della digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, grazie anche all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 82/2005, l’amministrazione può introdurre per la gestione delle proprie attività forme di semplificazione nelle comunicazioni con i privati e nell’accesso alle informazioni tramite il ricorso allo strumento telematico. Il che consente non solo una più rapida definizione delle pratiche e, dunque, una migliore organizzazione delle risorse umane e tecnologiche a disposizione dell’ente, ma anche maggiore trasparenza e oggettività nel riscontro alle richieste dei cittadini. </h:div><h:div>9.1 L’implementazione di un sistema informatico da parte dell’amministrazione per la presentazione delle istanze di accesso agli atti, specie in materia edilizia, non può dunque ritenersi di per sé un aggravio procedimentale per il cittadino, presentando al contrario profili di apprezzabile utilità quali l’ordinata gestione delle pratiche, il risparmio dei tempi e dell’impiego di risorse di personale che possono essere destinate ad altre attività, la riduzione degli errori e la maggiore trasparenza nella trattazione delle pratiche, nell’ottica di un rapporto collaborativo tra cittadino e amministrazione. </h:div><h:div>9.2 In questo contesto, non può considerarsi <corsivo>ex se</corsivo> eccessiva la richiesta agli utenti del sistema di abilitarsi attraverso appositi strumenti di identificazione – peraltro oggi ampiamente diffusi – per utilizzare la piattaforma telematica prevista per la trasmissione della richiesta ostensiva, né tantomeno appare un onere sproporzionato il pagamento anticipato dei diritti di copia per il perfezionamento della richiesta. Difatti, trattandosi di accesso agli atti attraverso apposito portale telematico, la documentazione non verrà consegnata previo pagamento dei diritti – come accadrebbe nel caso di ritiro delle copie o di consegna delle stesse – ma potrà essere direttamente scaricata dall’utente, per cui il versamento anticipato degli importi dovuti all’amministrazione è connaturato all’utilizzo di detto sistema. </h:div><h:div>10. Ciò posto, è nota al Collegio la posizione giurisprudenziale secondo cui l’amministrazione non può imporre ai privati l’utilizzo di una determinata modulistica per la formalizzazione dell’istanza di accesso agli atti, ritenendo necessario garantire la tutela sostanziale del diritto dei cittadini con prevalenza rispetto all’esigenza di rispettare una determinata forma. Nel caso di specie, tuttavia, la questione non è tanto se il privato sia obbligato o meno a presentare la richiesta di accesso utilizzando i modelli predisposti dall’ente o se possa farlo anche con una richiesta in forma libera, ma piuttosto (e diversamente) se sia legittimo chiedere ai cittadini uno sforzo collaborativo per agevolare la gestione di dette pratiche, anche nell’interesse proprio, presentando la richiesta ostensiva attraverso il portale telematico predisposto dall’amministrazione per accelerare la definizione delle stesse. </h:div><h:div>11. In proposito, ritiene il Collegio che a tale questione debba darsi in linea di principio risposta positiva, fermo restando che la predisposizione di un simile sistema informatizzato non può comunque andare a detrimento di quei cittadini che non siano in grado di accedervi, per ragioni legate alle loro abilità, all’incapacità di utilizzare o comprendere le modalità di funzionamento dello strumento, nonché a ogni altra esigenza oggettiva – ad esempio l’indisponibilità dei dati da inserire a sistema o la non conoscenza degli atti del fascicolo – che possa costituire un reale impedimento. Si deve in sostanza evitare che tale strumento di semplificazione si traduca, sia pure involontariamente, in un ostacolo che impedisce o rende eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di accesso in capo a cittadini che oggettivamente non siano in grado di adoperarsi, nell’ottica collaborativa sopra descritta, attraverso il ricorso al portale telematico o laddove sussistano delle ragioni operative che non consentono l’agevole utilizzo di detto strumento.</h:div><h:div>12. Nel caso di specie, tuttavia, non si rientra in alcuna di tali ipotesi, poiché l’odierna ricorrente è una società immobiliare che opera professionalmente con adeguati strumenti e competenze, dunque in grado di presentare la propria istanza ostensiva non a mezzo di una comunicazione via pec, ma attraverso il portale telematico messo a disposizione dell’amministrazione. Peraltro, che Ilma sia pienamente capace di formalizzare regolarmente domanda di accesso agli atti in via telematica è confermato dalla circostanza che, come chiarito dal Comune di Como, la stessa ha presentato analoga richiesta in data 18.03.2025 in relazione ad altra pratica edilizia a mezzo del proprio tecnico di fiducia tramite il predetto portale informatico, perfezionando correttamente la pratica (cfr. doc. 5 del Comune). In detti termini, pertanto, la ricorrente ha dimostrato come l’adempimento richiesto non sia eccessivamente gravoso, né particolarmente complesso, tenuto conto delle risorse di cui la stessa dispone. Nel caso in esame, al contrario, non risulta che la stessa abbia provato a fare accesso al portale per la presentazione dell’istanza, né che siano emersi problemi operativi o specifiche difficoltà che hanno impedito il ricorso a tale strumento. </h:div><h:div>13. Alla luce di quanto precede, la domanda di accesso agli atti tramite estrazione di copia degli stessi va respinta.</h:div><h:div>14. Deve invece essere accolta l’istanza di accesso agli atti nella parte in cui la ricorrente ha chiesto espressamente la visione della seguente documentazione: “<corsivo>richiesta di 2 agibilità per via Pisani Dossi 5, prot. 2025/171202 del 29.9.2025, n. pratica 727/2025; - s.c.i.a. per varianti in corso d’opera a pdc prot. 192608/23 di cui all’art. 22 commi 2 e 2bis del d.P.R. n. 380/2001, prot. 2025/62873 del 28.3.2025, n. pratica 208/2025</corsivo>”. Difatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza e correttamente evidenziato dalla ricorrente, la visione degli atti è gratuita e subordinata al solo pagamento dei diritti di visura e ricerca ai sensi dell'art. 25 della Legge. n. 241/1990 (“<corsivo>l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura</corsivo>”) (cfr. Cons. di Stato, Sez.III, 12.02.2024, n. 1366). </h:div><h:div>15. In questa parte, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, dovendo conseguentemente l’amministrazione consentire alla ricorrente l’esame e la visione della documentazione richiesta, fermo restando il pagamento dei diritti di visura e ricerca. </h:div><h:div>16. Le spese possono essere compensate alla luce della particolarità e parziale novità della fattispecie esaminata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesca Salvatore</h:div><h:div>Valentina Caccamo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>