<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260004520260630100429432" descrizione="" gruppo="20260004520260630100429432" modifica="30/06/2026 12:49:33" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00045"/><fascicolo anno="2026" n="03491"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260004520260630100429432.xml</file><wordfile>20260004520260630100429432.docm</wordfile><ricorso NRG="202600045">202600045\202600045.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luigi Rossetti</firma><data>30/06/2026 12:18:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>a) del Decreto n.-OMISSIS- in data 27/11/2025, comunicato in pari data, del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Regione Lombardia ha aggiudicato alla -OMISSIS- -OMISSIS-, con riferimento al lotto 1/24 (C.C. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), l'affidamento della fornitura quotidiana, con espressa riserva di presentazione di motivi aggiunti in caso di ulteriori provvedimenti lesivi che dovessero essere nelle more pubblicati e/o comunicati dall'Amministrazione mediante l'approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri negli istituti penitenziari per adulti della stessa Regione  CIG B8244A5DAF e, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dalla Società; </h:div><h:div>b) tutti i verbali di gara e della Commissione giudicatrice con particolare riferimento ai verbali nn. 6, 7 e 8, quest'ultimo recante la proposta di aggiudicazione della procedura; c) la comunicazione del RUP n.-OMISSIS-del 13/11/2025 di procedere in seduta pubblica alla pubblicazione delle graduatorie definitive per ciascun lotto, allo stato non conosciuta; </h:div><h:div>d) le relazioni di verifica del possesso dei requisiti di gara in capo alla controinteressata, il provvedimento di ammissione alla gara e di superamento della verifica anomalia da parte della controinteressata, comprese le richieste di giustificativi, tutte al momento non conosciute; </h:div><h:div>g) la graduatoria con il punteggio complessivamente attribuito; </h:div><h:div>h) la comunicazione dell'intestato DAPPR N.-OMISSIS-.u del 19/12/2025 contenente la motivazione postuma dell'ammissione di -OMISSIS- alla procedura malgrado il grave illecito professionale e la mancata adozione di misure di <corsivo>self cleaning</corsivo>; nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, e per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.121, 122 e 123 e 124 c.p.a, ivi compresi il consequenziale affidamento alla ricorrente, seconda classificata, dell’appalto in questione, ovvero di disporre il subentro della stessa nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente, </h:div><h:div>nonché per l'accertamento:</h:div><h:div>del diritto della ricorrente di ricevere la disponibilità di copia integrale di tutta la documentazione <corsivo>ex</corsivo> artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, anche ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente alla Gara di cui sopra, per come prevista dall'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, in particolare gli atti del RUP, le richieste, i giustificativi completi del prospetto del costo del lavoro, la documentazione fornita relativamente alla valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata dalla controinteressata per il Lotto in oggetto, con richiesta di pronto assolvimento e comunque per la ostensione di tutti gli atti di gara, come anche già richiesto con l'istanza del 15/12/2025 , con ordine alla SA di esibirli in giudizio.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS- di -OMISSIS- il 6\2\2026: </h:div><h:div>annullamento a) del Decreto n.-OMISSIS- in data 27/11/2025, comunicato in pari data, del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Regione Lombardia di aggiudicazione alla -OMISSIS- S.r.l., con riferimento al lotto 1/24 (C.C. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), l’affidamento della fornitura quotidiana, mediante l’approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri negli istituti penitenziari per adulti della stessa Regione  CIG  -OMISSIS-e, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dalla Società, b) di tutti i verbali di gara e della Commissione giudicatrice con particolare riferimento ai verbali nn. 6, 7 e 8, quest’ultimo recante la proposta di aggiudicazione della procedura; c) della comunicazione del RUP n.-OMISSIS- del 13/11/2025 di procedere in seduta pubblica alla pubblicazione delle graduatorie definitive per ciascun lotto, allo stato non conosciuta; d) delle relazioni di verifica del possesso dei requisiti di gara in capo alla controinteressata, il provvedimento di ammissione alla gara e di superamento della verifica anomalia da parte della controinteressata di cui sono stati comunicati i giustificativi solo in data 07/01/2026 (Doc.25 e segg.), comprese le richieste di giustificativi, questi ultimi tutti al momento non conosciute; g) della graduatoria con il punteggio complessivamente attribuito; h) della comunicazione dell'intestato DAPPR N.-OMISSIS-del 19/12/2025 contenente la motivazione postuma dell'ammissione di -OMISSIS- alla procedura malgrado il grave illecito professionale e la mancata adozione di misure di self cleaning; i) del verbale n.3 del RUP del 26/11/2025 di verifica dei requisiti della controinteressata senza “irregolarità”, nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, e per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt.121, 122 e 123 e 124 c.p.a, ivi compresi il consequenziale affidamento alla ricorrente, seconda classificata, dell’appalto in questione, ovvero  di disporre il subentro della stessa nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente, con espressa riserva di presentazione di motivi aggiunti in caso di ulteriori provvedimenti lesivi che dovessero essere nelle more pubblicati e/o comunicati dall'Amminstrazione, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente di ricevere la disponibilità di copia integrale di tutta la documentazione ex artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, anche ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente alla Gara di cui sopra, per come prevista dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, in particolare gli atti del RUP, le richieste, i giustificativi completi del prospetto del costo del lavoro, la documentazione fornita relativamente alla valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata dalla controinteressata  per il Lotto in oggetto, con richiesta di pronto assolvimento e comunque per la ostensione di tutti gli atti di gara, come anche già richiesto con l'istanza del 15/12/2025, con ordine alla SA di esibirli in giudizio.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 45 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Abeniacar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia  Dip  Amm  Penitenziaria  Provveditorato Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Milano, via Freguglia, 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Mastrandrea, Riccardo Satta Flores, Cristiana Lojodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di -OMISSIS- S.r.l. e di Ministero della Giustizia  Dip  Amm  Penitenziaria  Provveditorato Regionale Lombardia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con decisione a contrarre n. 58 del 26 agosto 2025 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha indetto una procedura aperta, di rilievo europeo, per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura del vitto dei detenuti e internati presso gli istituti penitenziari per adulti della Lombardia, suddivisa in lotti e da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica.</h:div><h:div>La società -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, operante nel settore delle forniture alimentari per la popolazione carceraria, ha partecipato alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura del vitto per il Lotto 1/24, classificandosi al secondo posto con un punteggio di 98,3893, alle spalle della controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS-, risultata prima con 100 punti.</h:div><h:div>Con decreto del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Lombardia è stata disposta l’aggiudicazione alla -OMISSIS- -OMISSIS- (Lotto -OMISSIS-, CIG -OMISSIS-). </h:div><h:div>Successivamente all’aggiudicazione, da fonti pubbliche (articoli di stampa, atti parlamentari e provvedimenti giurisdizionali) è emerso che l’amministratore unico della società -OMISSIS-, Sig. -OMISSIS-, risulta sottoposto a procedimento penale per il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) in relazione a un identico appalto per il carcere di -OMISSIS-. A seguito di istanza di accesso, la Stazione Appaltante ha trasmesso alla ricorrente il DGUE, originariamente oscurato, che confermava la contestazione del reato e la fissazione di un’udienza dinanzi al GUP. Unitamente a tale documento, l’Amministrazione ha fornito una motivazione postuma con cui giustificava la mancata esclusione, affermando di non disporre di “<corsivo>elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, né di adeguati mezzi di prova</corsivo>”. </h:div><h:div>Con ricorso, munito d’istanza cautelare, notificato in data 27.12.2025 e regolarmente depositato, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe meglio precisati deducendo i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>I) <corsivo>VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91, 94, 95, 96, 98 E 101 DEL D.LGS. 36/2023 – MOTIVAZIONE PERPLESSA E APPARENTE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO. MOTIVAZIONE PERPLESSA.</corsivo></h:div><h:div>II) <corsivo>VIOLAZIONE DEGLI ARTT.108 C.9 E 110 C.5 DEL D.LGS. N.36/2023 E DEI PRINCIPI DELL’IMMODIFICABILITA’ DELL’OFFERTA, DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA, PAR CONDICIO E IMPARZIALITA’ DELL’OFFERTA. VIOLAZIONE ART.97 COST. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E MOTIVAZIONE APPARENTE E PERPLESSA.</corsivo></h:div><h:div>III) <corsivo>VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 35 E 36 COST., 11 C.2, 18, 41 C.13 E C.14, 108 C.9 E 110 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL CAPITOLATO E DEL CCNL. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ</corsivo>.</h:div><h:div>In aggiunta alle doglianze sopra trascritte, parte ricorrente ha altresì articolato le proprie difese a supporto della propria istanza cautelare e formulato istanza risarcitoria, quest’ultima declinata in via principale con l’invocato ristoro in forma specifica e in via subordinata per equivalente monetario, concludendo per l’accoglimento del ricorso e delle domande ivi formulate, con vittoria di spese.</h:div><h:div>Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha osteso ulteriore documentazione richiesta dalla ricorrente, tra cui le richieste di chiarimenti rivolte all’aggiudicataria, l’istanza di proroga, i giustificativi resi in sede di verifica dell’anomalia e il prospetto del costo della manodopera, dal quale emergerebbe un costo complessivo pari a euro 197.250,77, con coefficiente di incidenza pari a 0,1512.</h:div><h:div>Dagli atti depositati in giudizio dalla resistente è inoltre emerso che, in data 5 gennaio 2026, l’aggiudicataria aveva comunicato l’avvenuto rinvio a giudizio del proprio amministratore per il reato di frode in pubbliche forniture, in relazione a diversa ma analoga commessa.</h:div><h:div>In data 08.01.2026 si costituisce con atto di mera forma la -OMISSIS- -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque l’infondatezza del ricorso proposto. Conclude per il rigetto dello stesso e della connessa istanza cautelare, con vittoria di spese.</h:div><h:div>In data 12.01.2026 si costituiscono con atto di stile e a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Ministero della giustizia ed il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale per la Lombardia, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.  </h:div><h:div>Sia la controinteressata che il Ministero provvedono a depositare memorie integrative delle proprie argomentazioni difensive, insistendo per il rigetto dell’istanza cautelare e del gravame.</h:div><h:div>All’esito dell’udienza camerale del 29 gennaio 2026, con ordinanza n. 135 la Sezione “<corsivo>Considerato che: - le complesse questioni sollevate nel ricorso, con particolare riguardo alla rilevanza dell’illecito professionale contestato all’amministratore della società aggiudicataria, richiedono un approfondimento non compatibile con la sommarietà della fase cautelare;- nelle more appare opportuno la sospensione del provvedimento di aggiudicazione, per garantire l’integrità della res litigiosa;”</corsivo> ha sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione.</h:div><h:div>Con atto di motivi aggiunti, notificato in data 06.02.2026 e regolarmente depositato, sono stati dedotti le seguenti ulteriori censure:</h:div><h:div><corsivo>I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 5, 91, 94, 95, 96, 98 E 101 DEL D.LGS. 36/2023 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ED ERRORE DI FATTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.</corsivo></h:div><h:div>II) <corsivo>VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 108 C.9 E 110 C.5 DEL D.LGS. 36/2023 E DEL PRINCIPIO DELL’IMMODIFICABILITÀ DELL’OFFERTA</corsivo></h:div><h:div>III) <corsivo>VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 11 C.2, 41 C.13, 108 C.9 E 110 DEL D.LGS. 36/2023 – VIOLAZIONE DEL CCNL TERZIARIO PER ERRATO CALCOLO DEL COSTO DELLA MANODOPERA E INADEGUATEZZA DELL’ORARIO OFFERTO</corsivo></h:div><h:div>In vista dell’udienza di discussione le parti si scambiano memorie e repliche <corsivo>ex </corsivo>art. 73 c.p.a.</h:div><h:div>All’udienza del 18 giugno 2026 l’affare viene trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente lamenta l’illegittima ammissione alla gara della controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS- Si sostiene che la “contestata commissione” del reato di frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) a carico dell’amministratore unico, Sig. -OMISSIS-, integrerebbe la fattispecie di grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. g) del D.Lgs. 36/2023. La ricorrente evidenzia che la richiesta di rinvio a giudizio costituirebbe, secondo l’art. 98, comma 6, un “mezzo adeguato” per dimostrare l’illecito, contrariamente a quanto affermato dalla Stazione Appaltante nella sua motivazione postuma. </h:div><h:div>1.1 La difesa della ricorrente sottolinea la particolare “pregnanza” della vicenda professionale, data la diretta attinenza del reato contestato (frode in forniture alimentari per un istituto penitenziario) con l’oggetto specifico dell’appalto. Tale circostanza, unita all’assenza di misure di <corsivo>self-cleaning</corsivo>, avrebbe imposto alla Stazione Appaltante un obbligo di istruttoria approfondita e di motivazione rafforzata per giustificare l’ammissione dell’operatore economico, obbligo che sarebbe stato completamente disatteso. La condotta dell’Amministrazione si configurerebbe, pertanto, come un difetto di istruttoria e un eccesso di potere per sviamento, avendo trascurato l’interesse pubblico primario alla tutela della salute della popolazione detenuta.</h:div><h:div>1.2 Nel primo motivo aggiunto, inoltre, parte ricorrente assume che dal verbale del RUP emergerebbe il mancato esame del DGUE dell’aggiudicataria ai fini della verifica dei requisiti generali, con la conseguenza che la stazione appaltante non avrebbe preso in considerazione né il fatto dichiarato nel DGUE, né la mancata adozione di misure di <corsivo>self-cleaning</corsivo>, pur trattandosi di contestazione penale per frode in pubbliche forniture, ritenuta strettamente pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto.</h:div><h:div>1.3 Secondo la ricorrente, l’amministrazione non avrebbe dunque esercitato il proprio potere discrezionale in ordine alla valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore, né avrebbe motivato sulle ragioni del mantenimento dell’aggiudicazione, non potendo ritenersi sufficiente la motivazione postuma del 19 dicembre 2025, anche perché, a quella data, il rinvio a giudizio sarebbe già stato disposto.</h:div><h:div>1.4 Si deduce inoltre che la controinteressata non avrebbe tempestivamente informato la stazione appaltante del rinvio a giudizio del proprio amministratore, in violazione dei doveri di buona fede e degli obblighi informativi gravanti sull’operatore economico</h:div><h:div>2. Il primo motivo di ricorso, anche nella parte successivamente sviluppata con motivi aggiunti, è fondato.</h:div><h:div>2.1 L’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 configura il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica, subordinata a un apprezzamento della stazione appaltante circa la dubbia integrità o affidabilità dell’operatore, da compiersi con “mezzi adeguati”, mentre il successivo art. 98 stabilisce che l’esclusione può essere disposta solo quando ricorrono congiuntamente: (a) elementi sufficienti a integrare l’illecito, (b) idoneità del fatto a incidere su integrità e affidabilità, (c) adeguati mezzi di prova. La giurisprudenza formatasi sul nuovo codice ha chiarito che, pur nel quadro di una tipizzazione più rigorosa, permane in capo alla stazione appaltante un dovere di valutazione espressa, concreta e motivata circa gravità del fatto, della sua rilevanza temporale e incidenza fiduciaria; non è invece consentito arrestarsi a formule apodittiche o a un diniego meramente assertivo dell’esistenza dei presupposti (T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 227).</h:div><h:div>2.2 Nel caso di specie, la stessa aggiudicataria ha dichiarato nel DGUE che all’amministratore unico era stata contestata la commissione del reato di cui all’art. 356 c.p., con udienza preliminare fissata dinanzi al GUP di -OMISSIS-. La successiva comunicazione del PRAP Lombardia del 15.12.2025 dà atto che l’Amministrazione ha deciso di non escludere la società -OMISSIS- ritenendo insussistenti tanto “elementi sufficienti” quanto “adeguati mezzi di prova”. Tale conclusione, nei termini in cui è formulata, si appalesa viziata da erronea applicazione della disciplina legale.</h:div><h:div>2.3 Infatti, proprio con riferimento alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell’art. 98, la normativa considera quale mezzo di prova adeguato anche l’atto di cui all’art. 407-bis c.p.p., vale a dire la richiesta di rinvio a giudizio; dagli atti di causa risulta che, successivamente, la stazione appaltante ha avuto anche notizia del decreto che dispone il giudizio. Ne deriva che non è giuridicamente sostenibile affermare, come riportato nella comunicazione del 15.12.2025, la mancanza di qualsiasi mezzo adeguato di prova, posto che il quadro documentale disponibile integra, quantomeno, il presupposto necessario per l’attivazione di una effettiva valutazione sostanziale.</h:div><h:div>2.4 Né può condividersi la tesi difensiva secondo cui la pendenza del procedimento penale sarebbe, di per sé, irrilevante. È vero che non opera alcun automatismo espulsivo e che la sola notizia di reato o la mera iscrizione nel registro degli indagati non bastano; ma qui non si versa in una simile ipotesi minima. La vicenda dichiarata nel DGUE concerne, come emerge dagli atti di causa, la contestata commissione del reato di frode nelle pubbliche forniture, riferita all’amministratore unico dell’impresa, e dunque a un fatto che, per natura e oggetto, è immediatamente pertinente al rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Proprio con riferimento all’art. 356 c.p., un condivisibile precedente giurisprudenziale ha ritenuto legittima l’esclusione quando la stazione appaltante abbia esplicitato, con motivazione non apparente, perché la contestazione penale incida sul rapporto fiduciario e sull’affidabilità dell’operatore (T.A.R. per la Sardegna – Cagliari, Sez. I, 13 febbraio 2025, n.122).</h:div><h:div>2.5 Il punto nodale non è l’automatica esclusione, ma l’obbligo di valutare davvero.</h:div><h:div>Sotto tale profilo, il provvedimento impugnato e la successiva comunicazione ostensiva non danno conto di alcun apprezzamento concreto sulla seconda condizione richiesta dall’art. 98, comma 2, ossia sulla idoneità del fatto a incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore. L’Amministrazione si è limitata a negare, in termini generici, l’esistenza dei presupposti sub a) e c), senza svolgere una reale ponderazione: non ha messo in relazione la natura del reato contestato con l’oggetto del presente affidamento; non ha esaminato espressamente la riferibilità soggettiva del fatto all’amministratore unico; non ha sviluppato alcuna considerazione sull’attualità del rischio fiduciario; non ha dato conto di specifiche misure correttive o di dissociazione adottate dall’operatore, a fronte dell’allegazione processuale secondo cui misure di <corsivo>self-cleaning</corsivo> non erano state indicate.</h:div><h:div>2.6 La carenza non può essere colmata invocando la generale discrezionalità della stazione appaltante. La discrezionalità, infatti, non esonera dall’onere di una motivazione intellegibile e aderente ai parametri normativi; al contrario, proprio perché l’esclusione per grave illecito professionale richiede una prognosi sull’affidabilità futura, la motivazione deve rendere percepibile il percorso logico seguito. Nel caso in esame tale percorso non emerge. La formula secondo cui mancherebbero “elementi sufficienti” e “adeguati mezzi di prova”, a fronte di una dichiarazione confessoria del DGUE circa la contestazione del reato e della stessa esistenza di atti del procedimento penale, si risolve in una motivazione meramente apparente, perché contraddetta dagli atti disponibili e non accompagnata da alcuna spiegazione sul perché quei dati non fossero, almeno, idonei a imporre una compiuta istruttoria valutativa.</h:div><h:div>2.7 Le medesime considerazioni conducono all’accoglimento anche dei motivi aggiunti, poiché le sopravvenienze processuali penali dedotte in giudizio non elidono il vizio originario, ma semmai ne confermano la rilevanza: una volta acquisita notizia dell’ulteriore sviluppo del procedimento penale, la stazione appaltante avrebbe dovuto, quantomeno, dare evidenza di una rinnovata e puntuale verifica sulla permanenza dell’affidabilità dell’aggiudicataria. In difetto, resta ferma l’illegittimità della scelta amministrativa per insufficienza istruttoria e motivazionale.</h:div><h:div>2.8 In conclusione, il primo motivo è fondato, in quanto l’Amministrazione ha fatto erronea applicazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, escludendo apoditticamente la sussistenza di mezzi adeguati di prova e omettendo la necessaria valutazione concreta dell’incidenza della contestata commissione del reato <corsivo>ex </corsivo>art. 356 c.p. sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico.</h:div><h:div>3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, esteso ai motivi aggiunti, comporta l’annullamento del decreto di aggiudicazione n. -OMISSIS- del 27 novembre 2025, nonché degli atti presupposti nella parte in cui il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia ha omesso di svolgere una valutazione effettiva, analitica e motivata in ordine alla sussistenza della causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, in relazione alla contestata commissione del reato di cui all’art. 356 c.p. a carico dell’Amministratore Unico della -OMISSIS- S.r.l. </h:div><h:div>4. L’annullamento degli atti impugnati non si traduce, allo stato, nella diretta aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, né nella pronuncia di esclusione della controinteressata. Il vizio accertato è, nella sua sostanza, un vizio di insufficienza istruttoria e di motivazione apparente, che non consente al Collegio di sostituirsi all’Amministrazione nell’esercizio del potere valutativo discrezionale che la legge riserva alla stazione appaltante. La valutazione sull’affidabilità dell’operatore economico, pur vincolata nei suoi presupposti e nei suoi mezzi di prova dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, conserva margini di apprezzamento discrezionale (quanto alla condizione sub b) dell’art. 98, comma 2, ossia l’idoneità del fatto a incidere sull’affidabilità) che il giudice amministrativo non può esercitare in via sostitutiva.</h:div><h:div>5. Per l’effetto, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia è tenuto a riesaminare la procedura di verifica dei requisiti generali della -OMISSIS- -OMISSIS- con riferimento al Lotto -OMISSIS- (CIG -OMISSIS-). A tal fine dovrà acquisire, ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 36/2023, gli atti del procedimento penale pendente a carico dell’Amministratore Unico -OMISSIS- innanzi al Tribunale di -OMISSIS-. Provvederà, quindi, a valutare, con motivazione non apparente, per quali ragioni gli elementi in suo possesso integrino o non integrino elementi sufficienti a supportare la fattispecie del grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 36/2023, tenuto conto della natura del reato contestato (frode nelle pubbliche forniture, art. 356 c.p.), della sua diretta attinenza all’oggetto del rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e della sua riferibilità soggettiva all’Amministratore Unico dell’operatore.</h:div><h:div>5.1 L’Amministrazione dovrà svolgere una specifica valutazione in ordine alla condizione di cui all’art. 98, comma 2, lett. b), ossia l’idoneità del grave illecito professionale a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico in relazione allo specifico appalto. </h:div><h:div>5.2 Ai sensi dell’art. 98, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, il provvedimento conclusivo del riesame (sia esso di esclusione o di conferma dell’affidabilità) dovrà essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui all’art. 98, comma 2, con specifica esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito e del peso attribuito a ciascun elemento valutato </h:div><h:div>5.3 Il riesame dovrà essere completato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.</h:div><h:div>6. Assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.</h:div><h:div>7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:</h:div><h:div>- annulla il decreto di aggiudicazione n. -OMISSIS- del 27 novembre 2025 del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia e gli atti presupposti, nei limiti dell’interesse della ricorrente;</h:div><h:div>- ordina al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia di riesaminare la posizione della -OMISSIS- -OMISSIS-, conformemente a quanto indicato in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;</h:div><h:div>- condanna il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge;</h:div><h:div>- compensa le spese di giudizio nei confronti della controinteressata -OMISSIS- -OMISSIS-</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la controinteressata e la persona fisica che la rappresenta.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Musella</h:div><h:div>Luigi Rossetti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>