<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250347520260122111346127" descrizione="" gruppo="20250347520260122111346127" modifica="25/01/2026 16:18:01" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Fibercop S.p.A., in proprio e n. Q. di Mandataria del Rti con Eolo S.p.A., Fmc Globalsat e Nexat" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03475"/><fascicolo anno="2026" n="00366"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250347520260122111346127.xml</file><wordfile>20250347520260122111346127.docm</wordfile><ricorso NRG="202503475">202503475\202503475.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio De Vita</firma><data>25/01/2026 16:14:32</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della nota di A.R.I.A. S.p.A., prot. IA.2025.0062429 del 17 luglio 2025, di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva al R.T.I. Fastweb/Telespazio della “<corsivo>Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., avente ad oggetto l’affidamento della fornitura con posa di apparati e manutenzione full risk, comprensivo del servizio di connettività, necessari alla sperimentazione satellitare per connessioni a banda ultra-larga, nell’ambito della nuova Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026</corsivo>” - Lotto 1 e Lotto 2;</h:div><h:div>- del provvedimento del Direttore generale di A.R.I.A. S.p.A. n. 587 del 16 luglio 2025 con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva della procedura in favore del R.T.I. Fastweb/Telespazio;</h:div><h:div>- ove occorrer possa, dei parr. 16.1 del Disciplinare di gara e 21 del Capitolato tecnico, ove da interpretarsi nel senso di prevedere criteri di valutazione del merito tecnico ed economico e regole di valutazione della congruità delle offerte che consentano la comparazione e la selezione di un’offerta incompleta, generica, incerta, ipotetica e insostenibile;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, tra i quali i verbali di gara e le determinazioni assunte dal seggio di gara in punto di congruità dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3475 del 2025, proposto da </h:div><h:div>- FiberCop S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Eolo S.p.A., FMC Globalsat e Nexat, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alle procedure C.I.G. B52248BF1B e B52248CFEE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni ed elettivamente domiciliata presso la sede del proprio Ufficio Legale in Milano, Via Torquato Taramelli n. 26;</h:div><h:div>- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; </h:div><h:div>- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- Fastweb S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Telespazio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Tufarelli, Mario Di Carlo e Giulia Fabrizi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>- Telespazio S.p.A., in proprio e quale mandante del R.T.I. con Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A. e di Fastweb S.p.A.;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 3192/2025 con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di titolare del Fondo per la crescita sostenibile (ex Fondo per l’innovazione tecnologica), ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale proposto da Fastweb S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Telespazio S.p.A.;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale condizionato proposto dalla ricorrente principale FiberCop S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Eolo S.p.A., FMC Globalsat e Nexat; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;</h:div><h:div>Uditi, all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso principale notificato in data 15 settembre 2025 e depositato il 17 settembre successivo, la società ricorrente ha impugnato la nota di A.R.I.A. S.p.A., prot. IA.2025.0062429 del 17 luglio 2025, recante la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva al R.T.I. Fastweb/Telespazio della “<corsivo>Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., avente ad oggetto l’affidamento della fornitura con posa di apparati e manutenzione full risk, comprensivo del servizio di connettività, necessari alla sperimentazione satellitare per connessioni a banda ultra-larga, nell’ambito della nuova Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026</corsivo>” - Lotto 1 e Lotto 2, unitamente al provvedimento del Direttore generale di A.R.I.A. S.p.A. n. 587 del 16 luglio 2025 con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva della procedura in favore del predetto R.T.I., nonché occorrendo i parr. 16.1 del Disciplinare di gara e 21 del Capitolato tecnico, ove da interpretarsi nel senso di prevedere criteri di valutazione del merito tecnico ed economico e regole di valutazione della congruità delle offerte che consentano la comparazione e la selezione di un’offerta incompleta, generica, incerta, ipotetica e insostenibile.</h:div><h:div>In data 9 gennaio 2025 A.R.I.A. S.p.A. ha indetto la procedura di gara “<corsivo>ARIA_097_F - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., avente ad oggetto l’affidamento della fornitura con posa di apparati e manutenzione full risk, comprensivo del servizio di connettività, necessari alla sperimentazione satellitare per connessioni a banda ultra-larga, nell’ambito della nuova Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026</corsivo>”. Attraverso tale procedura si intendeva individuare l’operatore che avrebbe fornito, previa posa in opera, gli apparati per la sperimentazione di un servizio di connettività satellitare per connessioni a banda ultra-larga in vista dell’obiettivo di colmare il divario digitale esistente nelle aree rurali e periferiche, assicurando a tutti i cittadini connessioni stabili e alte prestazioni mediante tecnologia satellitare; accanto all’incremento della copertura della banda ultra-larga si sarebbero altresì verificate la capacità e l’affidabilità delle soluzioni satellitari utilizzate, ricorrendo a una sperimentazione che integrasse la connettività satellitare con le reti terrestri in configurazione ibrida. La procedura è stata bandita da A.R.I.A., quale soggetto attuatore di II livello del progetto, incaricato dell’attuazione operativa, del monitoraggio e della rendicontazione dell’intervento, mentre la Regione Lombardia è soggetto attuatore di I livello; tale procedura ricade nella “<corsivo>Nuova Strategia Nazionale per la Banda Ultra-Larga</corsivo>” adottata dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale per il triennio 2023-2026 ed è ricompresa (sebbene non direttamente finanziata) nell’ambito della Missione 1, Componente 2, Intervento 3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’affidamento della commessa – suddivisa in due Lotti sulla base di un criterio di ripartizione quantitativo-geografico (Lotto 1 per le Province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia e Monza e Brianza e Lotto 2 per le Province di Milano, Pavia, Cremona, Lodi e Mantova) del valore di € 2.500.000,00 ciascuno – sarebbe dovuto avvenire mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica), tramite l’applicazione dell’inversione procedimentale. Hanno partecipato alla procedura per entrambi i Lotti, il R.T.I. FiberCop, composto da FiberCop S.p.A., Eolo S.p.A., FMC GlobalSat Inc. e Nexat S.a., il R.T.I. Fastweb, composto da Fastweb S.p.A. e TeleSpazio S.p.A., Acantho S.p.A., in forma singola, e Sirius Technology, in forma singola, mentre il R.T.I. MGH, composto da MGH Systems Italia e Opiquad S.r.l. ha preso parte solo al Lotto 1. All’esito della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice e della successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, si è determinata la graduatoria provvisoria del Lotto 1, che ha visto classificarsi in prima posizione il R.T.I. Fastweb con un totale di 99,89 punti (punteggio tecnico 69,89 e punteggio economico 30,00), mentre al secondo posto si è posizionato il ricorrente R.T.I. FiberCop, con un totale di 95 punti (punteggio tecnico 70,00 e punteggio economico 25,00); con riguardo al Lotto 2, si è posizionato al primo posto sempre il R.T.I. Fastweb con un punteggio complessivo pari a 98,54 punti (punteggio tecnico 69,89 e punteggio economico 28,65), mentre il ricorrente R.T.I. FiberCop si classificato in seconda posizione con un punteggio complessivo pari a 93,88 punti (punteggio tecnico 70,00 e punteggio economico 23,88). Essendosi attestate le offerte del primo classificato R.T.I. Fastweb al di sopra della soglia di anomalia in entrambi i Lotti, la Stazione appaltante ha proceduto alla connessa verifica, che è stata superata positivamente, risultando la congruità delle predette offerte in relazione alle caratteristiche della fornitura da espletare. Con determinazione del Direttore generale di A.R.I.A. n. 587 del 16 luglio 2025, è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del R.T.I. Fastweb, con riguardo ai Lotti 1 e 2, che è stata successivamente comunicata a tutti i partecipanti con nota del 17 luglio 2025.</h:div><h:div>Assumendo l’illegittimità dell’aggiudicazione di entrambi i Lotti in favore del R.T.I. Fastweb, la società FiberCop S.p.A. mandataria del R.T.I. secondo classificato ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione dei requisiti minimi e per il carattere alternativo dell’offerta, per violazione e falsa applicazione degli artt. 70, 91 e 107 del D. Lgs. n. 36 del 2023, del par. 13.3 del Capitolato tecnico, del par. 20 del Disciplinare e del Modello di offerta tecnica, per violazione dei principi di buon andamento e del risultato e per eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria e dei presupposti.</h:div><h:div>Sono stati altresì dedotti l’indeterminatezza dell’offerta tecnica, l’indeterminatezza e l’insostenibilità dell’offerta economica, l’impossibilità di verificare la congruità dell’offerta economica, la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 4, 70, 91, 107 e 110 del D. Lgs. n. 36 del 2023, dei parr. 16, 20 e 21 del Disciplinare e del Modello di offerta tecnica, la violazione dei principi di buon andamento e del risultato e l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione e carenza dei presupposti.</h:div><h:div>In via subordinata, sono stati dedotti la manifesta erroneità ed illogicità delle valutazioni delle offerte tecniche compiute dalla Commissione di gara, la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e del par. 16 del Disciplinare e del Modello di offerta tecnica, la violazione dei principi di par condicio, trasparenza e risultato e l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione e carenza dei presupposti.</h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - A.R.I.A. S.p.A. e Fastweb S.p.A., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 3192/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di titolare del Fondo per la crescita sostenibile (ex Fondo per l’innovazione tecnologica), ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia. A seguito dell’adempimento dell’ordine di integrazione del contradditorio da parte della ricorrente FiberCop, si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.</h:div><h:div>2. Con ricorso incidentale, notificato in data 14 ottobre 2025 e depositato il 22 ottobre successivo, Fastweb S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Telespazio S.p.A., ha dedotto l’illegittimità degli atti di gara laddove non si è provveduto a escludere dalla procedura il R.T.I. FiberCop, in quanto nessuna delle sue imprese componenti, e in particolare FMC GlobalSat che fornisce i servizi satellitari, sarebbe in possesso dell’autorizzazione generale per la prestazione di tali servizi ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n. 259 del 2003), con conseguente divieto di offrire i servizi in oggetto.</h:div><h:div>3. Con ricorso incidentale condizionato, notificato in data 13 novembre 2025 e depositato il 14 novembre successivo, la ricorrente principale FiberCop S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Eolo S.p.A., FMC Globalsat e Nexat, ha dedotto l’illegittimità dei parr. 7.3 e 7.4, lett. d), del Disciplinare di gara laddove interpretati (i) nel senso di prevedere che il requisito «<corsivo>Essere in possesso dell’autorizzazione generale di cui agli artt. 2 e 11, comma 2, D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e sue modifiche introdotte dal D.l. 8 novembre 2021 n. 207 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”, ed essere iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)</corsivo>» costituisca un requisito da dimostrarsi in capo a tutti i membri del Raggruppamento temporaneo di imprese o, comunque, di tutti gli operatori che, nell’ambito del Raggruppamento, svolgeranno attività di connessione satellitare, (ii) nel senso di prevedere un requisito di partecipazione e non di esecuzione e (iii) nel senso di imporre il possesso di un’autorizzazione generale ad hoc per l’offerta di servizi di comunicazione elettronica satellitare.</h:div><h:div>4. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della causa, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; la difesa della ricorrente principale FiberCop ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Fastweb, poiché siffatto gravame avrebbe a oggetto poteri non ancora esercitati da parte della Stazione appaltante; l’Avvocatura erariale ha chiesto di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva del (solo) Ministero delle Imprese e del Made in Italy.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare, deve essere esaminata la richiesta, formulata dall’Avvocatura erariale, di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (e non anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri).</h:div><h:div>1.1. La richiesta di estromissione deve essere accolta.</h:div><h:div>Come evidenziato dall’Avvocatura erariale, l’appalto oggetto di controversia è finanziato con il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione assegnato al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e gestito con PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; il predetto Fondo, non ricompreso tra i finanziamenti P.N.R.R., risulta perciò estraneo alle competenze gestionali della Direzione Incentivi alle Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.</h:div><h:div>Ne discende che il (solo) Ministero delle Imprese e del Made in Italy non è un legittimo contraddittore nella controversia de qua.</h:div><h:div>1.2. Pertanto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy deve essere estromesso dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.</h:div><h:div>2. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, pur in presenza di un giudizio relativo a una gara con più di due partecipanti in cui è stato proposto un ricorso incidentale contenente una censura di natura potenzialmente escludente, deve procedersi comunque al prioritario esame del ricorso principale, poiché «<corsivo>l’accoglimento del gravame incidentale non determina ex se l’improcedibilità di quello principale, continuando ad esistere, in capo al ricorrente principale, la titolarità dell’interesse legittimo strumentale all’eventuale rinnovazione della gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al processo, laddove “il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dalla giurisprudenza sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale”. Ciò in coerenza anche con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza 5 settembre 2019 (causa C-333/18), in merito all’ordine da seguire nell’esame di un ricorso principale volto a contestare l’aggiudicazione della gara ad altro concorrente e di un contrapposto ricorso incidentale, contenente censure potenzialmente idonee a determinare l’esclusione del ricorrente principale. Al riguardo, la Corte ha chiarito che “L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”. Per l’effetto il ricorso principale e quello incidentale </corsivo>[devono]<corsivo> essere entrambi esaminati, a prescindere dal numero dei concorrenti partecipanti alla gara, dal momento che anche nel caso in cui l’offerta del ricorrente principale </corsivo>[risultasse]<corsivo> irregolare, l’amministrazione </corsivo>[dovrebbe in ogni caso]<corsivo> verificare che le restanti offerte regolari </corsivo>[corrispondano]<corsivo> alle proprie attese, in caso contrario ben potendo decidere di indire una nuova procedura di gara (in termini, parr. 27 e 28 della citata sentenza 5 settembre 2019 della CGUE)</corsivo>» (Consiglio di Stato, V, 3 marzo 2022, n. 1536; anche, VI, 2 dicembre 2025, n. 9468; IV, 15 settembre 2025, n. 7323; V, 5 settembre 2025, n. 7226; V, 3 aprile 2023, n. 3434; V, 7 febbraio 2023, n. 1307; IV, 13 ottobre 2020, n. 6151; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 8 novembre 2023, n. 2580; IV, 26 aprile 2023, n. 1017).</h:div><h:div>3. Passando all’esame del merito del ricorso principale, lo stesso non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>4. Con i primi due motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si assume l’inidoneità dell’offerta del R.T.I. Fastweb a garantire il bonding (ovvero il collegamento) tra più canali satellitari indipendenti per ottenere una banda complessiva maggiore e una ridondanza che migliora la continuità dei servizi, poiché si prevede l’installazione certa di una sola antenna, che non consentirebbe il citato bonding, dipendendo invece da fattori variabili la possibilità di procedere all’installazione di ulteriori antenne, fino a un massimo di sei, verificabili solo in sede di futura progettazione esecutiva, con conseguente indeterminatezza e genericità dell’offerta e violazione del principio di immodificabilità della medesima; ciò avrebbe reso poco perspicuo anche il procedimento di verifica della congruità dell’offerta, svolto in maniera assolutamente generica e superficiale; l’offerta avrebbe inoltre carattere alternativo e ulteriormente incerto, poiché con riguardo ad alcuni siti sarebbero state proposte soluzioni alternative e vi sarebbe indeterminatezza sul loro oggetto.</h:div><h:div>4.1. Le censure sono complessivamente infondate.</h:div><h:div>Deve premettersi che la procedura oggetto di controversia è finalizzata, secondo quanto già evidenziato nella parte in fatto, all’individuazione del soggetto fornitore, previa posa in opera, degli apparati per la sperimentazione di un servizio di connettività satellitare per connessioni a banda ultra-larga in vista dell’obiettivo di colmare il divario digitale esistente nelle aree rurali e periferiche situate nel territorio della Regione Lombardia, assicurando a tutti i cittadini connessioni stabili e alte prestazioni mediante tecnologia satellitare.</h:div><h:div>Siffatta impostazione trova riscontro nel Progetto di gara, dove è stato sottolineato che “<corsivo>la presente procedura di gara </corsivo>[è]<corsivo> suddivisa in due lotti e finalizzata alla fornitura con posa in opera e manutenzione full risk, di apparati necessari alla sperimentazione di un servizio di connettività satellitare per connessioni a banda ultra-larga, il cui obiettivo è quello di sviluppare soluzioni di reti di connettività in configurazione ibrida (reti ibride), in cui la rete space-based, fungendo da rete di backhauling, si integra con la rete di accesso terrestre (su portante in fibra ottica o radio-FWA) in modo da consentire l’attivazione dei servizi di connettività agli utenti finali, il tutto come meglio definito nel capitolato tecnico</corsivo>” (all. 2 di A.R.I.A.). Ciò viene ripreso nel par. 14 del Capitolato tecnico, dove si evidenzia che “<corsivo>nei paragrafi seguenti sono riportate le casistiche di riferimento individuate dal presente Capitolato, in relazione alle quali l’Appaltatore ha comunque facoltà di offrire eventuali soluzioni alternative e/o innovative che ritiene opportuno, nel rispetto degli obiettivi generali del presente Appalto</corsivo>” (all. 3 al ricorso principale, pag. 51).</h:div><h:div>A tale scopo il par. 13.3 del Capitolato tecnico ha imposto agli operatori economici di “<corsivo>utilizzare un vettore satellitare che assicuri latenza e jitter minimi possibili, a garanzia della qualità e della stabilità del traffico aggregato. Sarà cura dell’Appaltatore adottare meccanismi di buffering </corsivo>[che]<corsivo> opportunamente calibrati possono essere utilizzati per ottenere rapporti latenza/jitter ottimali. In relazione al vettore satellitare utilizzato, l’Appaltatore dovrà dimensionare il backhauling per garantire il throughput necessario al traffico di accesso, anche attraverso meccanismi di link aggregation delle connessioni satellitari, ricorrendo ad esempio alla tecnologia SDWAN per il bonding di più connessioni satellitari</corsivo>” (all. 3 al ricorso principale, pag. 50).</h:div><h:div>Coerentemente il par. 3.2 del Capitolato tecnico ha stabilito, con una dinamica flessibile, che “<corsivo>la movimentazione del Contratto avverrà per semplice emissione di Interventi di Fornitura (IF), in numero variabile, a seconda della pianificazione dei singoli interventi di fornitura definita nel corso del periodo di vigenza del Contratto medesimo, fino a concorrere all’importo complessivo stimato del Contratto stipulato. A tali Interventi di Fornitura (IF) sarà demandata la puntuale definizione delle eventuali condizioni di dettaglio dell’intervento, rispetto alle specifiche tecniche ed alle modalità di esecuzione già previste nel presente Capitolato Tecnico, consentendo all’Appaltatore di disporre di tutti gli ulteriori elementi necessari alla realizzazione degli interventi previsti</corsivo>” (all. 3 al ricorso principale, pag. 17). Ancora, la parte finale del par. 3.3 del Capitolato tecnico ha previsto che “<corsivo>nel singolo Intervento di Fornitura (IF) verranno specificati i dettagli operativi circa l’obiettivo, i requisiti dell’intervento richiesto e gli eventuali vincoli temporali e di altra natura ai quali deve sottostare l’intervento medesimo, i tempi di consegna, le modalità di esecuzione, la metrica di misura dell’intervento, eventuali dettagli sui livelli di servizio applicabili e la modalità contrattuale</corsivo>” (all. 3 al ricorso principale, pag. 18).</h:div><h:div>Il par. 16.1 del Disciplinare di gara (“<corsivo>Criteri di valutazione dell’offerta tecnica</corsivo>”),  con riguardo al criterio “<corsivo>Elemento A2-1 Proposta tecnica di erogazione della fornitura e servizi accessori</corsivo>”, ha chiesto ai concorrenti di “<corsivo>presentare una proposta tecnica di erogazione della fornitura e servizi accessori, per ciascuna delle infrastrutture di accesso esistenti individuate ai §§ 14 e 15 del Capitolato Tecnico, nella quale dovrà dare evidenza di: c) la proposta tecnologica che intendono adottare al fine di rispondere all’esigenza; d) gli strumenti e le metodiche di pianificazione e gestione del rischio legato alla fornitura; e) la scalabilità della soluzione proposta in un’ottica di applicazione su larga scala. Il concorrente dovrà anche descrivere la configurazione dell’architettura tecnica proposta, includendo la scelta delle tecnologie e degli apparati più adatti, sia per la componente satellitare che per quella terrestre, con particolare attenzione all’integrazione tra rete di accesso (FWA e fibra ottica) e backhauling satellitare. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, saranno tenute in considerazione la concretezza e l’applicabilità delle soluzioni proposte ai fini del soddisfacimento dell’esigenza della Stazione Appaltante e la capacità di erogazione di servizi satellitari High Speed Internet su banda Ka (da 27 a 40Ghz)</corsivo>” (Disciplinare, all. 2 al ricorso principale).</h:div><h:div>In sede di chiarimenti la Stazione appaltante ha altresì specificato che bisognava garantire “<corsivo>tutti i servizi connessi alla connettività per il periodo previsto dalla sperimentazione</corsivo>” (risposta chiarimenti n. 2: all. 7 di A.R.I.A.), senza che fosse previsto “<corsivo>alcun limite sul numero di apparati e/o antenne, salvo quelli derivanti dall’effettiva realizzazione in rapporto agli obiettivi di performance e ai vincoli eventualmente riscontrabili (es. regimi interferenziali, throughput raggiungibili, aspetti installativi, autorizzazioni, ecc.)</corsivo>” (cfr. risposta chiarimenti n. 14: all. 8 di A.R.I.A.). La gara, infatti, stante la sua natura sperimentale, chiedeva agli offerenti di “<corsivo>proporre la soluzione con l’obiettivo di raggiungere le migliori performance possibili. Le prestazioni delle reti ibride, in termini di latenza, velocità, jitter e stabilità verranno valutate in funzione di parametri di riferimento tecnici di carattere oggettivo, che saranno deputati alle attività di monitoraggio delle prestazioni raggiunte</corsivo>” (cfr. risposta chiarimenti n. 14: all. 8 di A.R.I.A.) e “<corsivo>l’offerente, ricorrendo alla sua capacità operativa e tecnologica, dovrà prevedere soluzioni di rete in grado raggiungere le migliori performance di banda, latenza, jitter ottenibili riferito agli specifici contesti FWA, FTTB e FTTH</corsivo>” (cfr. risposta chiarimenti n. 63: all. 8 di A.R.I.A.); è stato perciò precisato che, “<corsivo>trattandosi di prestazioni a carattere sperimentale, gli obiettivi di performance saranno meglio definiti dalla Stazione Appaltante anche in relazione alla proposta contenuta nell’offerta tecnica presentata dall’operatore risultato aggiudicatario</corsivo>” (risposta chiarimenti n. 49: all. 8 di A.R.I.A.). I predetti chiarimenti appaiono coerenti con la lettera della lex specialis e quindi sono perfettamente ammissibili, in quanto non presentano alcun contenuto provvedimentale e non vanno a integrare o a rettificare il contenuto della medesima lex specialis, semplicemente delucidandone meglio i contorni (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 giugno 2025, n. 4903; V, 28 maggio 2025 n. 4635; IV, 27 dicembre 2023, n. 11198; V, 7 settembre 2022, n. 7793).</h:div><h:div>Il fine della sperimentazione è dunque quello di giungere a garantire la connessione delle aree periferiche, ossia ottenere un obiettivo specifico, a prescindere dai mezzi tecnici utilizzati, essendo di primario interesse per la Stazione appaltante la valutazione delle prestazioni delle reti ibride, con spazio a soluzioni scalabili, innovative e replicabili; del resto, la Strategia Banda Ultra Larga 2023/2026 persegue l’obiettivo di coprire attraverso un intervento pubblico diretto le c.d. aree bianche, ovvero i territori sprovvisti di reti a banda ultralarga, nei quali nessun operatore privato ha interesse a investire, in ragione dei rilevanti costi di intervento non compensati da un adeguato ritorno economico.</h:div><h:div>I richiamati obiettivi, per come trasfusi nella lex specialis, oltre a non essere stati oggetto di censura da parte della ricorrente, si pongono comunque in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «<corsivo>la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l’Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell’oggetto e all’esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi</corsivo>» (Consiglio di Stato, III, 28 dicembre 2020, n. 8359; anche, IV, 24 aprile 2024, n. 3738; IV, 28 giugno 2023, n. 6327; IV, 5 gennaio 2023, n. 175; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 marzo 2025, n. 858).</h:div><h:div>4.2. In ragione delle riferite premesse, risulta evidente che la lex specialis non richiedeva l’offerta di un determinato numero di antenne o indicava come obbligatoria una specifica soluzione tecnica, esigendo piuttosto la proposta di una soluzione finalizzata a garantire la trasmissione di una adeguata ed effettiva quantità di dati in uno specifico arco temporale (c.d. throughput atteso).</h:div><h:div>Nell’offerta del R.T.I. aggiudicatario, come ampiamente sottolineato dalle difese delle parti resistenti, è stato garantito il raggiungimento di “<corsivo>una banda aggregata fino a circa 2 Gbps in download e 240 Mbps in upload, coerentemente con l’ipotesi iniziale. Al crescere del numero di antenne ci si attende un aumento proporzionale della banda complessivamente disponibile. La sperimentazione potrà mettere in evidenza le limitazioni non lineari di questo modello di crescita. Si evidenzia inoltre che la soluzione di trasporto MPLS proposta dall’RTI consente di superare alcune limitazioni delle soluzioni di trasporto layer 2 native Starlink, quali la possibilità di supportare più di 2047 VLAN per PRRA, supportare protocolli QinQ per il riutilizzo delle stesse VLAN su più PRRA. Dal punto di vista dei volumi di traffico, la sperimentazione proposta dall’RTI è dimensionata coerentemente agli obiettivi della sperimentazione</corsivo>” (Offerta Tecnica R.T.I. Fastweb, pag. 16: all. 19 di Fastweb). Come si può rilevare dal richiamato contenuto dell’offerta, sulla base dell’obiettivo perseguito, ossia giungere a una banda aggregata fino a circa 2 Gbps in download e 240 Mbps in upload (ossia il throughput atteso), si stabilirà, di conseguenza, ovvero in sede di esecuzione della fornitura, il congruo numero di antenne da installare, fino a un massimo di sei. Per tali ragioni, l’offerta presentata dal R.T.I. aggiudicatario, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale, contiene indicazioni precise e specifiche relativamente a tutti gli elementi richiesti dalla lex specialis e non si presenta affatto come generica o indeterminata, visto altresì che il progetto presentato in gara prevede almeno due antenne per sito, come risulta evidente dalla visione dello schema illustrativo dell’architettura satellitare che contiene due modem e le relative antenne che trasmettono alla costellazione Starlink, con la precisazione espressa “<corsivo>N x Link Starlink</corsivo>” (par. 2.1.1.3 “<corsivo>Architettura proposta per il backhauling satellitare</corsivo>”, Offerta Tecnica R.T.I. Fastweb, pag. 12: all. 19 di Fastweb).</h:div><h:div>Del resto, nella fattispecie oggetto di scrutinio, essendo stato preservato, attraverso l’offerta del R.T.I. aggiudicatario, l’obiettivo finale perseguito dalla Stazione appaltante – ossia, si ripete, la configurazione di una banda aggregata fino a circa 2 Gbps in download e 240 Mbps in upload – ci si trova al cospetto di elementi migliorativi dell’offerta che, in quanto tali, possono liberamente esplicarsi su tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, non riscontrandosi invece alcuna modifica delle caratteristiche progettuali già stabilite dalla Stazione appaltante, tramite l’introduzione di varianti che introducono cambiamenti dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale al suddetto progetto posto a base di gara. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere ammissibili le proposte migliorative, ovvero quelle “<corsivo>soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste</corsivo>” (Consiglio di Stato, V, 30 dicembre 2025, n. 10436; anche, V, 23 ottobre 2025, n. 8226; III, 9 luglio 2024, n. 6092; V, 8 gennaio 2024, n. 264).</h:div><h:div>Ad abundantiam, deve poi aggiungersi che anche il R.T.I. guidato dalla ricorrente principale FiberCop ha indicato nella propria offerta più scenari operativi alternativi, ossia la possibilità del collegamento (bonding) di 2 antenne per servire fino a 8 siti connessi in FTTH (Fibra fino a casa) e al massimo 5 antenne nei Punti di raccolta della rete di accesso (PRRA) meglio equipaggiati (par. 1.2.1 “<corsivo>Proposta progettuale per Lotto 1</corsivo>”, Offerta Tecnica R.T.I. FiberCop, pag. 5: all. 20 di Fastweb).</h:div><h:div>4.3. Non avendo la difesa attorea dimostrato in maniera incontrovertibile la difformità dell’offerta presentata dal R.T.I. aggiudicatario rispetto alle prescrizioni della lex specialis, anzi essendone piuttosto emersa la sostanziale conformità, si deve ritenere corretto l’operato della Stazione appaltante. In ogni caso, ove fossero sorti dubbi in ordine alla interpretazione della disciplina di gara, si sarebbe dovuto comunque fare applicazione del principio del favor partecipationis, secondo il quale la presenza di disposizioni normative o della lex specialis di portata non chiara ed equivoca impone di procedere a una interpretazione che favorisca la massima partecipazione alle gare pubbliche a tutela del principio di concorrenza (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 marzo 2025, n. 1096; IV, 11 marzo 2025, n. 858; IV, 29 marzo 2024, n. 962; anche, Consiglio di Stato, IV, 31 maggio 2023, n. 5393; III, 13 dicembre 2021, n. 8315). </h:div><h:div>In aggiunta, deve anche sottolinearsi che «<corsivo>il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. (…) Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572). (…) Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (…)</corsivo>» (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4016; anche, Consiglio di Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; V, 14 luglio 2025, n. 6126; III; 19 giugno 2025, n. 5366; V, 10 luglio 2024, n. 6191; V, 14 febbraio 2024, n. 1501; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 novembre 2025, n. 3609; IV, 14 aprile 2025, n. 1325).</h:div><h:div>Ugualmente, «<corsivo>la valutazione della coerenza delle migliorie dell’offerta compete al seggio di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell’illogicità del giudizio, atteso che spetta alla commissione di gara, nell’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell’ambito delle varianti inammissibili o delle semplici migliorie (anche per quanto attiene all’apprezzamento delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua rispondenza alle esigenze della stazione appaltante), un ampio margine di discrezionalità tecnica</corsivo>» (Consiglio di Stato, V, 23 ottobre 2025, n. 8226; V, 17 aprile 2025, n. 3345).</h:div><h:div>4.4. Con riguardo poi alla dedotta anomalia dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario, deve segnalarsi che a seguito della produzione della pertinente documentazione da parte del R.T.I. Fastweb (all. 22 e 23 di A.R.I.A.) la Stazione appaltante l’ha esaminata e ne ha ritenuto l’assoluta congruità in relazione alle caratteristiche della fornitura da espletare (Verbale di gara n. 9: all. 19 di A.R.I.A.).</h:div><h:div>La ricorrente principale ha contestato tale valutazione in maniera alquanto generica e apodittica, eccependo tra l’altro l’impossibilità di procedere alla comparazione tra le offerte economiche dei vari concorrenti, senza però indicare le illegittimità che affliggerebbero la determinazione della Stazione appaltante: in tal modo è stata fornita una prospettazione di natura esclusivamente soggettiva che tende a sostituire, inammissibilmente, quella – ampiamente discrezionale – della predetta Stazione appaltante. </h:div><h:div>I rilievi attorei si pongono pertanto in contrasto con la decisiva circostanza che il procedimento di verifica dell’anomalia «<corsivo>“è volto ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta e l’effettiva possibilità dell’impresa di bene eseguire l’appalto alle condizioni proposte (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 2019, n. 2496; Id., III, 29 marzo 2019, n. 2079; Id., V, 5 marzo 2019, n. 1538): la valutazione ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una ‘caccia all’errore’ nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, V, 3 gennaio 1019, n. 69; Id., VI, 3 dicembre 2018, n. 6838)” (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. V, 26/02/2021, n. 1637; Cons. Stato sez. III 25 giugno 2020 n. 4090; idem sez. V, n. 680 del 27 gennaio 2020). Secondo la giurisprudenza, nelle gare pubbliche il giudizio sull’anomalia o l’incongruità dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo nei limiti indicati, senza procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità e delle singole voci, pena un’inammissibile invasione della sfera amministrativa (es. Cons. Stato, V, 2 maggio 2019, n. 2879; 26 novembre 2018, n. 6689; 22 dicembre 2014, n. 6231, 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 11 maggio 2012, n. 2732; Cons. Stato sez. III, 20 maggio 2020, n. 3207 e precedenti ivi richiamati)</corsivo>» (Consiglio di Stato, III, 13 luglio 2021, n. 5283; altresì, VII, 11 marzo 2025, n. 1998; V, 23 gennaio 2025, n. 500; V, 31 dicembre 2024, n. 10542; V, 22 febbraio 2024, n. 1776; IV, 16 gennaio 2023, n. 500; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4016; IV, 14 aprile 2025, n. 1325; IV, 12 febbraio 2024, n. 343; IV, 14 dicembre 2023, n. 3031; IV, 1° giugno 2023, n. 1348; IV, 3 novembre 2022, n. 2438; IV, 4 luglio 2022, n. 1568). Inoltre, nella specie, non sono state nemmeno rispettate le regole di riparto degli oneri di allegazione e di prova in tema di anomalia dell’offerta, visto che siffatta valutazione “<corsivo>non postula un rinforzato onere motivazionale, essendo piuttosto richiesta una motivazione più approfondita soltanto là dove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni prodotte dall’impresa (che, in tal modo, viene esclusa dalla gara); nella diversa ipotesi, che qui viene in rilievo, di giudizio positivo dell’offerta sospettata di anomalia, spetta piuttosto a colui che contesta il giudizio di congruità dell’offerta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità (ex plurimis, di recente, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 163 del 2024; questa Sezione V, sentenze n. 4966 del 2022 e n. 7717 del 2021)</corsivo>” (Consiglio di Stato, V, 26 giugno 2024, n. 5639; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 21 luglio 2025, n. 2735).</h:div><h:div>4.5. Quanto poi all’asserito carattere alternativo e incerto dell’offerta del R.T.I. aggiudicatario – poiché nel Lotto 1, per il sito di Via Cantoniera n. 87 a Castione della Presolana (BG), e nel Lotto 2, per i siti di Via Cassino Po nn. 4 e 5 a Broni (PV), sarebbero previste due opzioni tecnologicamente molto diverse tra loro anche in termini di banda garantita (all. 10 al ricorso principale) – la contestazione è infondata in quanto, ribaditi il carattere sperimentale dell’appalto e le peculiarità dei territori da dotare di adeguata connessione alla rete, l’operatore concorrente si è riservato, in alcuni specifici e limitati contesti territoriali, probabilmente più difficoltosi di altri, una soluzione sostitutiva e di rimpiazzo, nel caso dovessero sorgere problematiche tecniche relative alla tecnologia di accesso da utilizzare.</h:div><h:div>Con riguardo invece alla circostanza che nel Lotto 2, per il sito di Via Marconi n. 22 a Corte de’ Frati (CR), sarebbe indicata la sola “<corsivo>opzione 2</corsivo>” (Ponte Radio PTP) e mancherebbe l’indicazione della “<corsivo>opzione 1</corsivo>” (all. 10 al ricorso principale), si tratta di una carenza non rilevante, dovendosi intendere la “<corsivo>opzione 2</corsivo>” come l’unica proposta, che non rende incerta o indeterminata l’offerta.</h:div><h:div>4.6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, gli scrutinati motivi risultano infondati.</h:div><h:div>5. Con la terza doglianza del ricorso principale, proposta in via subordinata, la ricorrente principale FiberCop assume che valutazioni compiute dalla Commissione di gara in ordine all’aspetto qualitativo delle offerte sarebbero manifestamente errate e irragionevoli, meritando l’offerta del R.T.I. aggiudicatario un punteggio tecnico notevolmente più basso di quello assegnato, anche in rapporto a quello attribuito al R.T.I. guidato da essa ricorrente.</h:div><h:div>5.1. La censura è complessivamente infondata.</h:div><h:div>Premessa la già segnalata ampia discrezionalità della Commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte, deve ulteriormente rilevarsi che nella specie – considerata la puntuale descrizione e connessa specificazione dei criteri di valutazione contenuta nei parr. 16.1 e 16.2 del Disciplinare di gara (all. 2 al ricorso principale: pagg. 37 e ss.) – va altresì applicato il condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «<corsivo>nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento</corsivo>» (Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2024, n. 4440; III, 12 ottobre 2023, n. 8893; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 14 aprile 2025, n. 1325; IV, 28 marzo 2025, n. 1096; IV, 11 marzo 2025, n. 858).</h:div><h:div>Inoltre, deve ulteriormente rammentarsi che per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice, benché si tratti di una valutazione opinabile, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (cfr. Consiglio di Stato, V, 25 novembre 2025, n. 9228; V, 11 novembre 2025, n. 8786; V, 18 dicembre 2024, n. 10195).</h:div><h:div>5.2. Con riferimento all’Elemento A2-1 “<corsivo>Proposta tecnica di erogazione della fornitura e servizi accessori</corsivo>” di cui al punto “<corsivo>A2 - Qualità e organizzazione della fornitura e servizio</corsivo>” del par. 16 del Disciplinare, riguardante pure la valutazione delle tecnologie di erogazione della fornitura e dei servizi accessori sotto il profilo della concretezza e dell’applicabilità delle soluzioni proposte ai fini del soddisfacimento dell’esigenza della Stazione Appaltante e in ordine alla capacità di erogazione di servizi satellitari High Speed Internet su banda Ka (da 27 a 40Ghz), il R.T.I. aggiudicatario ha ottenuto lo stesso punteggio del R.T.I. guidato dalla ricorrente FiberCop (ossia 18 punti), pur non avendo il R.T.I. aggiudicatario, a giudizio della ricorrente, offerto un numero certo di antenne satellitari messe a disposizione per la sperimentazione e omesso ogni indicazione in ordine alla distribuzione numerica delle stesse per ogni sito, a differenza di quanto fatto dal R.T.I. FiberCop.</h:div><h:div>In realtà, a differenza dell’offerta del R.T.I. FiberCop che ha offerto un numero di antenne fisso (2 o 5) per un numero di Borghi Virtuali variabile (da 1 a 8), il R.T.I. aggiudicatario ha offerto un numero di antenne variabile da adeguare al traffico che la Stazione appaltante intende generare, ciò consentendo una maggiore flessibilità in fase di dimensionamento della domanda, non attivando link che non siano necessari e consentendo una più flessibile gestione delle risorse economiche in fase di esecuzione della sperimentazione; inoltre il R.T.I. aggiudicatario ha incluso nella sperimentazione anche i siti di Open Fiber nelle aree bianche, consentendo in tal modo di sperimentare l’applicabilità e la scalabilità della soluzione in linea quanto previsto dal Piano Nazionale Banda Ultralarga per la copertura delle aree bianche del Paese, mente il R.T.I. FiberCop ha offerto una sperimentazione esclusivamente sui siti di sua proprietà escludendo invece le iniziative del Piano Banda Ultralarga.</h:div><h:div>Ciò quindi rende non illogico e non abnorme lo specifico punteggio assegnato dalla Commissione giudicatrice alle due offerte in gara in relazione al criterio A2-1.</h:div><h:div>5.3. Viene contestato anche il giudizio formulato relativamente al sub-criterio di valutazione “<corsivo>Tipo ed estensione delle infrastrutture di rete fissa e mobile</corsivo>” del criterio A1 “<corsivo>Solidità aziendale</corsivo>”, volto a premiare l’esperienza pregressa dei concorrenti, lato terrestre e lato satellitare, dove entrambi i Raggruppamenti contendenti hanno ottenuto il medesimo punteggio massimo (15 punti), poiché, con riferimento alla componente “<corsivo>terrestre</corsivo>” della fornitura, FiberCop possiederebbe una rete con estensione nazionale di oltre 25.000.000 Km di fibra ottica, a differenza di Fastweb che sarebbe proprietaria di 85.000 Km di fibra.</h:div><h:div>La prospettazione attorea non è condivisibile, in quanto sotto un primo profilo il R.T.I. Fastweb si è avvalso dell’apporto di Vodafone Italia, che possiede una rete mobile con circa 23.000 stazioni radio-base contro le circa 4.000 di Eolo, mandante di FiberCop. Inoltre la rete a banda ultra larga di Fastweb non può essere considerata solo ricomprendendovi quella di sua proprietà, dovendosi computare altresì la rete complessivamente usata dal richiamato operatore, inclusa quella di cui vi è la legittima disponibilità per rendere il servizio ai propri utenti (il Gruppo Fastweb/Vodafone, nell’anno 2024, era in possesso di una quota di mercato in termini di accessi in banda larga e ultra larga pari al 29,3% a fronte del 36,4% di TIM). Infine, anche FiberCop, in quanto operatore dominante, è obbligata a consentire l’accesso alla sua rete a tutti gli operatori che ne fanno richiesta, compreso il R.T.I. Fastweb.</h:div><h:div>Quindi anche la predetta contestazione risulta infondata.</h:div><h:div>5.4. Da ultimo, vengono dedotte la manifesta irragionevolezza ed erroneità del punteggio assegnato dalla Commissione per il sub-criterio del criterio A1 (“<corsivo>Attinenza delle esperienze al presente caso</corsivo>”) pari a 10 punti per il R.T.I. Fastweb, a fronte dei 9 punti attribuiti al R.T.I. FiberCop; secondo la parte ricorrente, non avendo l’operatore Telespazio (mandante del R.T.I. Fastweb) mai realizzato né validato un sistema LEO (sistema con satelliti a bassa orbita), nessun punteggio avrebbe potuto essere riconosciuto, avuto riguardo alle specifiche prescrizioni della lex specialis, che richiedevano la presentazione di soluzioni già validate e idonee a garantire capacità di backhauling satellitare in configurazione ibrida.</h:div><h:div>In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, Telespazio ha indicato in offerta i molteplici specifici progetti di servizi satellitari realizzati, tra i quali rientrano la realizzazione e gestione della rete satellitare di controllo del traffico aereo per un Ente nazionale, la realizzazione di un servizio di backhauling satellitare multiorbitale (tra cui LEO) per il Sistema MOSE, per la difesa di Venezia e della laguna dalle acque alte, l’assunzione della responsabilità dell’intera rete di telecomunicazione satellitare e terrestre meteorologica nazionale, ecc.; inoltre il R.T.I. aggiudicatario può giovarsi anche dell’esperienza dell’ausiliaria Vodafone Italia che utilizza l’operatore satellitare Starlink come backhauling unico delle proprie Stazioni Radio Base 4G LTE (offerta del R.T.I. Fastweb: all. 19 di Fastweb, pagg. 4-7).</h:div><h:div>Anche di tale valutazione non è stata dimostrata l’illogicità o la grave incongruenza e quindi deve essere respinta la censura proposta dalla ricorrente FiberCop, il cui tentativo di infirmare l’attendibilità delle valutazioni compiute dalla Commissione si fonda su una prospettazione di natura esclusivamente soggettiva che tende a sostituire, inammissibilmente, quella – ampiamente discrezionale – della predetta Commissione di gara (cfr. Consiglio di Stato, V, 10 luglio 2024, n. 6191; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 marzo 2025, n. 1096).</h:div><h:div>5.5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, anche l’esaminato motivo di ricorso risulta complessivamente infondato.</h:div><h:div>6. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, VI, 31 ottobre 2025, n. 8478; VI, 29 ottobre 2025, n. 8398; II, 24 ottobre 2025, n. 8252; II, 14 ottobre 2025, n. 8040). Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>7. L’infondatezza di tutte le esaminate doglianze determina il rigetto del ricorso principale proposto da FiberCop S.p.A.</h:div><h:div>8. La reiezione del ricorso principale rende improcedibili sia il ricorso incidentale proposto da Fastweb S.p.A. sia il ricorso incidentale condizionato proposto dalla ricorrente principale FiberCop S.p.A. </h:div><h:div>9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, salvo che con riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui vengono compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, respinge il ricorso principale proposto da FiberCop S.p.A.; dichiara improcedibili il ricorso incidentale proposto da Fastweb S.p.A. e il ricorso incidentale condizionato proposto dalla ricorrente principale FiberCop S.p.A.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente principale FiberCop S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore di A.R.I.A. S.p.A. e di Fastweb S.p.A. nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna (€ 6.000,00 complessivi), oltre spese e oneri generali; le compensa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Musella</h:div><h:div>Antonio De Vita</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>