<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250327420260519181606371" descrizione="" gruppo="20250327420260519181606371" modifica="26/06/2026 13:31:57" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="03274"/><fascicolo anno="2026" n="03414"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250327420260519181606371.xml</file><wordfile>20250327420260519181606371.docm</wordfile><ricorso NRG="202503274">202503274\202503274.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\659 Maria Ada Russo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>silvia cattaneo</firma><data>26/06/2026 13:31:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Ada Russo,	Presidente</h:div><h:div>Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Valentina Caccamo,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del 27.06.2025, comunicato alla ricorrente in pari data, adottato dal Consorzio Informatica Territorio spa, in qualità di Centrale di Committenza, a firma del RUP, avente ad oggetto “Provvedimento di esclusione - Procedura di gara per l’affidamento in Concessione del servizio di gestione Asilo Nido Comune di Torre d’Isola (PV)”, con cui è stata disposta l’esclusione dalla gara della Cooperativa Sociale Gialla per le ragioni indicate negli allegati 1-2 al provvedimento e, in forza della regola dello scorrimento, è stata proposta l’aggiudicazione del servizio al secondo graduato -unico altro operatore economico concorrente - “Stripes Cooperativa sociale onlus”, nonché degli allegati 1 e 2 al predetto provvedimento di esclusione del 27.06.2025, conosciuti in pari data, e, segnatamente la relazione “ai fini della verifica di equivalenza CCNL di cui alla procedura per concessione servizio gestione asilo nido infanzia Comune di Torre d’Isola” recante la data del 18.06.2025 e la Determinazione n.67 del 24.06.2025 (registro generale n.178) del Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale e Istruzione del Comune di Torre d’Isola che determina di comunicare la non approvazione del provvedimento di provvisoria aggiudicazione del servizio alla Cooperativa Sociale Gialla, di procedere con l’esclusione dell’aggiudicataria provvisoria e di provvedere all’aggiudicazione al secondo classificato Stripes Cooperativa sociale onlus;</h:div><h:div>Della nota prot. 0002572 del 01/07/2025 del Comune di Torre d’Isola con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di autotutela della Cooperativa Sociale Gialla del 29.06.2025 (prot. n.2551); - Della nota prot. 0002772 del 11/07/2025 del Comune di Torre d’Isola con cui è stata rigettata l’istanza di autotutela reiterata dalla Cooperativa Sociale Gialla con nota dell’8.07.2025;</h:div><h:div>Della comunicazione del Consorzio Informatica Territorio spa, quale Centrale di Committenza, dell’11.07.2025 (prot. n. 2147) con cui, a fronte dell’intervenuta esclusione della ricorrente, veniva formulata la graduatoria finale con l’unico partecipante, classificatosi secondo in graduatoria, e veniva proposta l’aggiudicazione del servizio a Stripes cooperativa sociale onlus con invio al Comune di Torre d’Isola per la necessaria presa d’atto e approvazione all’esito della quale il RUP provvederà alla comunicazione di aggiudicazione; </h:div><h:div>- Della Determinazione del Servizio Finanziario, Tributi, Economale, Sociale e Istruzione del Comune di Torre d’Isola n.71 del 15.07.2025 (registro generale n.194), non comunicata, estratta dall’albo pretorio del Comune con cui viene determinato di approvare i verbali di gara, il report della procedura, il provvedimento di esclusione della ricorrente, la nuova proposta di aggiudicazione al secondo classificato, Stripes cooperativa sociale onlus, i dati economici e la nota prot. 2147 dell’11.07.2025 della CUC, di prendere atto del provvedimento di esclusione della ricorrente, della nuova proposta di aggiudicazione del secondo classificato, dell’offerta tecnica, dei dati economici, della proposta di aggiudicazione dell’11.07.2025, conferendo mandato alla CUC di procedere agli adempimenti finalizzati a giungere all’aggiudicazione dichiarata efficace; </h:div><h:div>- Per quanto occorrer possa di tutti gli atti ed i provvedimenti di gara, inclusi i verbali di gara, la legge di gara ed i relativi allegati nella parte in cui hanno assunto il CCNL Cooperative Sociali (T151) quale contratto da applicare ai lavoratori impiegati nel servizio, ovvero quale parametro cui riferire le tutele che i concorrenti sono tenuti a garantire ai lavoratori impiegati nella commessa; </h:div><h:div>- Di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti, ove risultino lesivi degli interessi della ricorrente;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3274 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Cooperativa Sociale Gialla, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Frateiacci, Graziano Pungi' e Francesco Antonio Romito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Torre D'Isola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giambelluca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Consorzio Informatica Territorio Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Duva, Giancarlo Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Stripes Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Coppetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre D'Isola, del Consorzio Informatica Territorio Spa e della Stripes Societa' Cooperativa Sociale Onlus;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con determinazione a contrarre n. 33 del 18.3.2025 il Comune di Torre d’Isola ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio nido comunale “tipi vispi”, anni educativi 2025-2030, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, incaricando il Consorzio Informatica Territorio s.p.a. di svolgere le funzioni di centrale di committenza.</h:div><h:div>2. Con verbale del 5.5.2025 il RUP del Consorzio Informatica Territorio s.p.a. ha rilevato l’anomalia della migliore offerta, presentata della Cooperativa Sociale Gialla; ha quindi espresso un giudizio favorevole in ordine alla congruità della stessa, all’esito dell’esame della documentazione giustificativa prodotta dalla concorrente, richiamando altresì il parere positivo reso da un consulente del lavoro in merito alla equivalenza tra il contratto collettivo applicato ai dipendenti (CCNL Aninsei) e quello indicato nella lex specialis di gara.</h:div><h:div>Sulla base di tale valutazione, con provvedimento prot. n. 1552 del 16.5.2025, il RUP ha proposto al Comune di Torre d’Isola l’aggiudicazione in favore Cooperativa sociale gialla.</h:div><h:div>3. Il Comune non ha condiviso tali valutazioni e ha sospeso l’approvazione della proposta, ritenendo necessario rinnovare la verifica della equivalenza delle tutele lavorative garantite dal contratto collettivo nazionale applicato dalla Cooperativa sociale gialla e, a tal fine, ha conferito un incarico a un consulente del lavoro.</h:div><h:div>4. Con determina n. 67 del 24.6.2025 il Comune ha deciso di non approvare la proposta provvisoria di aggiudicazione, di escludere la Cooperativa Sociale Gialla dalla procedura e di aggiudicare la gara alla Stripes Cooperativa sociale onlus, seconda classificata.</h:div><h:div>La determina è motivata in ragione della non equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dal CCNL Aninsei rispetto a quelle previste dal CCNL Cooperative Sociali indicato nel bando di gara, della non marginalità degli scostamenti rilevati e della impossibilità di “ritenere congruo e satisfattivo il generico impegno a rispettare le condizioni contrattuali più favorevoli (in quanto, diversamente, l’offerta avrebbe previsto l’applicazione di tale contratto in luogo di quello deteriore)”.</h:div><h:div>5. Con provvedimento del 27.6.2025 la Centrale di Committenza ha comunicato alla Cooperativa sociale gialla la decisione di esclusione.</h:div><h:div>6. Con il ricorso introduttivo – proposto dinanzi al Tar Lombardia Brescia -  la Cooperativa Gialla ha impugnato il provvedimento di esclusione, la proposta di aggiudicazione, adottata in data 11.7.2025, in favore della Stripes cooperativa sociale onlus, la determinazione n. 71 del 15.7.2025 con cui il Comune di Torre d’Isola ha approvato i verbali di gara, il report della procedura, il provvedimento di esclusione della Cooperativa Sociale Gialla, la nuova proposta di aggiudicazione alla Stripes cooperativa sociale onlus e gli altri atti indicati in epigrafe tra cui, in particolare, la legge di gara nella parte in cui indica il CCNL Cooperative sociali.</h:div><h:div>Queste le censure dedotte: violazione e falsa applicazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 41, 57, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023 – violazione e falsa applicazione dell’Allegato I.01 (art.11, commi 2, 3 e 4 D. L.vo n.36/2023), introdotto dal D. L.vo n.36/2024; violazione e falsa applicazione della legge di gara e, in particolare, del Disciplinare e dell’art.28 dello stesso; - violazione e falsa applicazione dell’art.5 D. L.vo n.36/2023; - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 bis della l. n.241/1990 - violazione e falsa applicazione dell’art. 41, commi 13 e 14, del d.lgs n. 36/2023; - violazione e falsa applicazione della Circolare INL 2 del 2020 e della Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023 e, in particolare, della Relazione Illustrativa; - violazione delle disposizioni del CCNL Aninsei e del CCNL Cooperative sociali; – violazione dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza – violazione del giusto procedimento – difetto di contraddittorio – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - violazione e falsa applicazione dell’art. 41 e dell’art. 97 Cost.</h:div><h:div>7. La ricorrente ha inoltre formulato istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, cod.proc.amm. a tutti gli atti che hanno condotto il Consorzio Informatica Territorio s.p.a. a formulare la proposta del 16.5.2025, di aggiudicazione in suo favore.</h:div><h:div>8. La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia; ovvero, in subordine, per equivalente economico.</h:div><h:div>9. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento del 28.7.2025 del Consorzio Informatica Territorio s.p.a. e della determinazione n. 75 del 30.7.2025 del Comune di Torre d’Isola con i quali è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta in favore della Stripes cooperativa sociale onlus e gli altri atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi, sollevati con il ricorso introduttivo, avverso gli atti presupposti.</h:div><h:div>10. Si è costituito in giudizio il Comune di Torre d’Isola, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.</h:div><h:div>11. Si è costituito in giudizio il Consorzio Informatica territorio s.p.a., eccependo preliminarmente il difetto di competenza del Tar Lombardia, Brescia.</h:div><h:div>12. Si è costituita in giudizio la Stripes società cooperativa onlus, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità per carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso introduttivo per non essere stata formulata alcuna censura avverso la determinazione di aggiudicazione n. 71 del 15.7.2025 e l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata impugnata esclusivamente la determinazione n. 75 del 30 luglio 2025 del Comune di Torre d’Isola, che si è limitata a dare atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, già precedentemente disposta con la determinazione n. 71 del 15 luglio 2025.</h:div><h:div>13. Con ordinanza n. 211/2025 il Presidente del Tar Lombardia ha affermato la competenza della sede di Milano e ha disposto la trasmissione del ricorso a questo Tribunale.</h:div><h:div>14. Alla camera di consiglio dell’8.10.2025, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare stante l’avvenuto avvio del servizio.</h:div><h:div>15. Con ordinanza n. 3246/2025 il Tribunale, a seguito della ostensione di tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza formulata ai sensi dell’art. 116, c. 2 cod.proc.amm., riservando la liquidazione delle spese alla decisione definitiva.</h:div><h:div>16. All’udienza del 16 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza, sollevata dal difensore dell’amministrazione comunale nel corso dell’udienza, poiché tale atto si limita a replicare a quanto dedotto nelle memorie depositate dalle controparti.</h:div><h:div>2. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame delle questioni di rito sollevate dalla controinteressata, stante l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti che vanno dunque respinti.</h:div><h:div>3. La ricorrente ha preliminarmente sostenuto che il contratto CCNL Aninsei sarebbe il contratto specifico del settore “scuola”, cui afferirebbe il servizio oggetto di gara, diversamente dal CCNL Cooperative Sociali che sarebbe, invece, un contratto “multiservizi”: il CCNL Anisnei, nell’apposito elenco del CNEL, ha quale codice ATECO il solo codice 85, mentre il CCNL Cooperative Sociali ha come codici ATECO, non soltanto  85 (istruzione), ma anche 90 (attività ricreative artistiche e di intrattenimento), 88 (assistenza sociale non residenziale), 93 (attività sportive).</h:div><h:div>Con le memorie viene poi aggiunto che il CCNL Cooperative Sociali non avrebbe quale codice ATECO di riferimento i “servizi di istruzione pre-scolastica” (85.10.00), cui afferirebbe la prestazione oggetto di gara, ma il codice ATECO 88.91.00 relativo alle “attività di assistenza diurna per l’infanzia”.</h:div><h:div>La stazione appaltante ha indicato nel disciplinare il codice CPV (Common Procurement Vocabulary, il sistema europeo di classificazione delle attività disciplinato dal Regolamento CE n. 2195/2002), n. 80110000-8, corrispondente ai servizi di istruzione prescolastica e al codice ATECO 85, per il quale, in materia di rapporti di lavoro del personale, troverebbe, quindi, specifica applicazione il CCNL Aninsei.</h:div><h:div>4. Le censure sono infondate per cui si può prescindere dall’esaminare le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità sollevate dalla difesa dell’amministrazione comunale.</h:div><h:div>4.1 L’art. 11, d.lgs. n. 36/2023, al primo comma, individua i criteri per la scelta del contratto collettivo da applicare alla commessa, prescrivendo alla stazione appaltante di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.</h:div><h:div>4.2 Nel caso di specie, nel disciplinare di gara viene previsto che “alla manodopera si applica per quanto concerne la parte prevalente del servizio, il Contratto delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - T151 fatta salva la dichiarazione e dimostrazione di equivalenza” e viene indicato quale codice CPV  – Common Procurement Vocabulary (vocabolario comune per gli appalti pubblici) – il sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare - il codice 80110000-8, ossia, servizi di istruzione prescolastica.</h:div><h:div>4.3 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - come rilevato dalla difesa dell’amministrazione comunale - la tabella dalla stessa depositata in giudizio evidenzia che il CCNL Coop. Sociali (cod. alfanumerico T151) è collegato non solo alla macro categoria ATECO 85 (istruzione e formazione), ma anche al codice 85.10.00, inerente all’istruzione prescolastica (v. riga 85 tabella - secondo foglio, doc. 15° della ricorrente).  </h:div><h:div>4.4 Per quanto l’amministrazione, con il codice “servizi di istruzione prescolastica”, abbia attribuito rilievo all’aspetto educativo, gli asili nido non possono comunque essere assimilati, come vorrebbe la ricorrente, alle scuole dell’infanzia, come definite all’art. 1, d.lgs. n. 59/2004 e all’art. 2, d.P.R. n. 89/2009, che accolgono bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, e, tantomeno, al primo ciclo di istruzione: l’art. 2, d.lgs. n. 65/2017 ricomprende, invero, gli asili nido nei “servizi educativi per l’infanzia” e li distingue dalle “scuole dell’infanzia”.</h:div><h:div>Gli asili nido si configurano, dunque, come servizi sociali ed educativi non scolastici, caratterizzati da una prevalente funzione di assistenza (art. 1, l. n. 1044/1971) (in una fattispecie analoga, avente ad oggetto una procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio di gestione di un asilo nido, il Consiglio di Stato ha ritenuto errato il codice ATECO 85.10 e ha affermato che trova, invece, applicazione il CCNL previsto per le “Attività di assistenza diurna per l’infanzia”, avente cod. ATECO 88.91.00. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3204/2026).</h:div><h:div>4.5 Non si può quindi condividere quanto sostenuto dalla ricorrente circa il fatto che il CCNL Cooperative Sociali non sarebbe strettamente connesso con l’attività oggetto della concessione, come richiesto all’art. 11, d.lgs. n. 36/2023; né che sia stato stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che non siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non potendo attribuirsi rilievo ai dati forniti dalla ricorrente con riferimento al settore della scuola non statale.</h:div><h:div>5. La ricorrente ha, poi, censurato la mancata valutazione positiva, da parte dell’amministrazione comunale, della dichiarazione di equivalenza resa in sede di offerta, con la quale la Cooperativa sociale gialla si è impegnata ad armonizzare, dal punto di vista economico e normativo, il CCNL Aninsei con il CCNL Cooperative Sociali, secondo modalità da definirsi in sede di commissione paritetica prevista dall’art. 22 del CCNL Aninsei. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’equivalenza delle tutele sarebbe comunque garantita mediante il riconoscimento di un superminimo, il quale sarebbe idoneo ad assicurare la piena corrispondenza del valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione annua lorda.</h:div><h:div>5.1 Nel ricorso viene poi dedotto che l’amministrazione avrebbe disatteso, senza adeguata motivazione, gli esiti favorevoli della valutazione svolta dalla CUC, omettendo altresì di attivare il contraddittorio con l’aggiudicatario provvisorio, come previsto anche dall’art. 28 del disciplinare.</h:div><h:div>5.2 Quanto alla relazione del consulente comunale, essa sarebbe illegittima poiché effettuerebbe il confronto su istituti contrattuali non previsti all’art.4 dell’Allegato I.01 (scatti di anzianità, aspettativa non retribuita e polizze assicurative), si baserebbe su un’erronea interpretazione delle previsioni contrattuali e non considererebbe i profili di maggiore favore del CCNL Aninsei.</h:div><h:div>6. Anche queste censure sono infondate.</h:div><h:div>6.1 L’art. 11, d.lgs. n. 36/2023 dispone che “<corsivo>1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01</corsivo> […]”.</h:div><h:div>L’attuazione della norma è demandata all’allegato I.01 al Codice, il cui articolo 4, che disciplina il caso dell’indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro, così dispone: </h:div><h:div>“<corsivo>1. Quando […] l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive; e) eventuali ulteriori indennità previste. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>[…]</corsivo></h:div><h:div><corsivo> 4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali. 5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4</corsivo> […]”.</h:div><h:div>6.2 Il contratto collettivo Aninsei, che la ricorrente ha dichiarato di volere applicare ai propri lavoratori, non assicura lo stesso trattamento economico del contratto collettivo Cooperative sociali, indicato nella legge di gara.</h:div><h:div>Ciò è riconosciuto dalla stessa Cooperativa Gialla, tant’è che la stessa, per ovviare alla differenza retributiva esistente tra i due contratti, ha dichiarato di impegnarsi ad armonizzare la retribuzione tabellare mensile prevista dal CCNL Aninsei a quella del CCNL cooperative sociali, con la corresponsione di un superminimo.</h:div><h:div>6.3 Correttamente la stazione appaltante ha ritenuto inidonea tale dichiarazione ad assicurare l’equivalenza delle tutele economiche.</h:div><h:div>Il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dalle conclusioni raggiunte da questa Sezione e, recentemente, anche dal Consiglio di Stato, in fattispecie analoghe.</h:div><h:div>L’art. 11 del d. lgs. n. 36 del 2023 individua nel contratto collettivo - e non, dunque, nella contrattazione individuale – il termine del confronto e del giudizio di equivalenza.</h:div><h:div>La norma richiede “che le “stesse tutele” oggetto della valutazione di equivalenza debbano essere contenute in un contratto collettivo, non potendo invece essere integrate dall’impegno dell’offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3476/2026; T.A.R. Bologna Emilia-Romagna sez. II, 20/02/2026, n. 325; TA.R. Lombardia, sez. IV, 26 novembre 2025 n. 3845, secondo cui “la circostanza che il raffronto economico avvenga "in astratto", cioè con riferimento alle componenti fisse della retribuzione tabellare prevista dai CCNL di riferimento e sterilizzando le forme di remunerazione ad personam, è funzionale ad assicurare un raffronto oggettivo che si misura su previsioni certe, preventivamente conoscibili, valevoli per tutti i lavoratori e alle quali il datore è vincolato in forza di apposita contrattazione collettiva, con le correlate garanzie sia sul piano negoziale che sindacale”.</h:div><h:div>Come sottolineato dal giudice d’appello, il superminimo offerto dalla Cooperativa Gialla non trova copertura nel contratto collettivo Aninsei (2024/2027): “non è a tal fine sufficiente, infatti, la previsione, contenuta nell’art. 19 dello stesso, in base alla quale “<corsivo>La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi: - paga base; - indennità di contingenza; - salario di anzianità; - eventuale superminimo e salario accessorio; - elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all’art. 21 parte prima CCNL</corsivo>”.</h:div><h:div>Detta disposizione, facendo riferimento a un “eventuale” superminimo, presuppone che lo stesso possa eventualmente essere stabilito in sede di contrattazione, non essendo quindi già oggetto del suddetto contratto collettivo” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3476/2026).</h:div><h:div>Si tratta di un elemento “eventuale”, cioè di “una parte accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo. Ne consegue che lo stesso non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3209/2026).</h:div><h:div>Invero, in forza di quanto previsto all’art. 4 dell’allegato I.01 - secondo cui: “<corsivo>La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua</corsivo>” - ai fini dell’equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione.</h:div><h:div>6.4 Non va poi a inficiare il provvedimento di esclusione la circostanza che il Comune di Torre d’Isola si sia discostato dalla valutazione in precedenza espressa dalla CUC, avendo adeguatamente motivato le ragioni di tale decisione, né il mancato avvio di un contraddittorio con l’operatore.</h:div><h:div>L’art. 11, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che la dichiarazione di equivalenza delle tutele “<corsivo>è anche verificata con le modalità di cui all’art. 110, in conformità all’allegato I.01</corsivo>”. Tale previsione impone alla stazione appaltante di attivare, analogamente a quanto avviene nel procedimento di verifica dell’anomalia, uno specifico subprocedimento. Il rinvio alle “<corsivo>modalità di cui all’art. 110</corsivo>”, tuttavia, deve essere interpretato alla luce delle peculiarità proprie della valutazione relativa all’equivalenza delle tutele.</h:div><h:div>Occorre, infatti, considerare la diversità quanto agli oggetti dei due giudizi – in un caso, l’offerta e la sua complessiva attendibilità e, nell’altro, il confronto fra le voci e i parametri previsti dai due diversi contratti collettivi, indicati all’art. 4 dell’allegato I.01–  quanto ai parametri di valutazione – da un lato, regole tecniche connotate da margini di opinabilità e parametri di prevedibilità e, dall’altro, elementi oggettivi di raffronto delle retribuzioni globali annue e delle tutele normative previste dai due CCNL -  e, dunque, dei minori margini di discrezionalità di cui la stazione appaltante dispone della valutazione di equivalenza (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, sent. n. 325/2025).</h:div><h:div>Alla luce di queste specificità, non può ritenersi che la stazione appaltante sia obbligata sempre e comunque ad attivare un contraddittorio con l’operatore economico e dunque anche laddove – come nel caso di specie, in cui oltretutto un procedimento in contraddittorio era già stato effettuato dinanzi alla CUC - non emerga una tale necessità.</h:div><h:div>Parimenti l’art. 28 del disciplinare - nel prevedere che “<corsivo>la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata</corsivo>” – non impone affatto alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti laddove ciò non sia, dalla stessa, ritenuto necessario.</h:div><h:div>6.5 La mancanza di equivalenza quanto alle tutele retributive assicurate dal CCNL Aninsei rispetto al CCNL cooperative sociali è sufficiente a sorreggere il provvedimento di esclusione. </h:div><h:div>Ciò priva, conseguentemente, la ricorrente di interesse all’esame delle censure rivolte avverso agli ulteriori aspetti esaminati nella relazione redatta dal consulente incaricato dall’amministrazione comunale. Si deve, in altri termini, fare applicazione del principio, più volte enunciato dalla giurisprudenza, secondo il quale, quando siano posti a sostegno di un provvedimento amministrativo più motivi, ciascuno autonomamente idoneo a darne giustificazione, è sufficiente che sia verificata la legittimità di uno di essi, per escludere che l’atto possa essere annullato in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>7. Per le ragioni esposte tutte le censure sollevate sono dunque infondate. Parimenti infondato è il motivo, proposto avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, di illegittimità derivata dai vizi dedotti con il ricorso introduttivo.</h:div><h:div>8. La reiezione dei motivi di ricorso comporta anche il rigetto della domanda di dichiarazione dell’inefficacia del contratto di appalto e dell'istanza risarcitoria.</h:div><h:div>9. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere, pertanto, respinti.</h:div><h:div>10. Le spese di giudizio – previa parziale compensazione, stante la fondatezza dell’istanza proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116, c. 2 - seguono la soccombenza - ad eccezione del Consorzio Informatica Territorio s.p.a., con il quale possono essere compensate – e si liquidano in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, previa parziale compensazione, in euro 3.000,00 (tremila/00) – di cui 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore del Comune di Torre d’Isola e 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della Stripes cooperativa sociale onlus - oltre oneri di legge. </h:div><h:div>Spese compensate nei confronti del Consorzio Informatica Territorio s.p.a.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 16 aprile 2026, 6 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/04/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesca Salvatore</h:div><h:div>Silvia Cattaneo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>