<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250155420250917161742729" descrizione="" gruppo="20250155420250917161742729" modifica="22/09/2025 11:15:28" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01554"/><fascicolo anno="2025" n="03126"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="01556" anno="2025"/></descrittori><file>20250155420250917161742729.xml</file><wordfile>20250155420250917161742729.docm</wordfile><ricorso NRG="202501554">202501554\202501554.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\522 Antonio Vinciguerra\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonio Vinciguerra</firma><data>21/09/2025 22:47:24</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Federico Giuseppe Russo</firma><data>20/09/2025 18:11:43</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/10/2025</dataPubblicazione><ricorso NRG="202501556">202501556\202501556.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere</h:div><h:div>Federico Giuseppe Russo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, </h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div><corsivo>A) quanto al ricorso n. 1554 del 2025:</corsivo></h:div><h:div>- del provvedimento del 31 marzo 2025, trasmesso in data 28 aprile 2025 e comunicato con nota del 1° aprile 2025 qui parimenti impugnata, con cui il Consiglio di Amministrazione di ARIA ha approvato la proposta di aggiudicazione definitiva in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. e O3 Enterprise S.r.l. (RTI Almaviva) e, per l’effetto, aggiudicato a quest’ultimo la “<corsivo>procedura monolotto ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione digitale centralizzata delle immagini e degli studi DICOM</corsivo>”;</h:div><h:div>- di tutti gli atti, anche non noti, ad essi presupposti, connessi e/o conseguenziali, e in particolare:</h:div><h:div>i) i verbali n. 1 della seduta pubblica del 10 giugno 2024, n. 2 della seduta pubblica del 16 settembre 2024, n. 3 della seduta riservata del 23 settembre 2024, n. 4 della seduta riservata dell’11 ottobre 2024, n. 5 della seduta riservata del 15 ottobre 2024, n. 6 della seduta pubblica del 23 ottobre 2024, n. 7 della seduta riservata del 23 ottobre 2024, n. 8 della seduta riservata del 31 ottobre 2024, n. 8 della seduta riservata del 15 novembre 2024, n. 9 della seduta riservata del 20 novembre 2024, n. 10 della seduta riservata del 20 dicembre 2024, n. 11 della seduta riservata del 10 gennaio 2025, n. 12 della seduta riservata del 31 gennaio 2025, n. 9 della seduta riservata del 3 febbraio 2025, n. 13 della seduta riservata del 18 febbraio 2025;</h:div><h:div>ii) gli atti relativi al procedimento di verifica della sostenibilità dell’offerta ed <corsivo>inter alia </corsivo>la nota ARIA prot. IA.2024.0086789 del 25 ottobre 2024 e la nota ARIA prot. IA.2024.0093293 del 19 novembre 2024, i giustificativi del RTI Almaviva e i chiarimenti, nonché ove occorrer possa il bando e il disciplinare;</h:div><h:div>iii) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto, ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, limitatamente alle parti in cui non hanno disposto l’aggiudicazione della procedura di gara in favore del RTI Almaviva in luogo che disporne l’esclusione;</h:div><h:div>nonché per il conseguimento, in via principale, dell'aggiudicazione in proprio favore, previa eventualmente la declaratoria di inefficacia, del contratto eventualmente medio termine stipulato con il RTI Almaviva (con espressa dichiarazione di disponibilità a subentrare nell’esecuzione del medesimo);</h:div><h:div>e, in subordine, per la condanna, al risarcimento del danno in forma specifica mediante il conseguimento della commessa, o in via subordinata per equivalente del danno con riserva di quantificazione in corso di causa.</h:div><h:div><corsivo>B) quanto al ricorso n. 1556 del 2025:</corsivo></h:div><h:div>- del provvedimento del 31 marzo 2025, trasmesso in data 28 aprile 2025 e comunicato con nota del 1° aprile 2025 qui parimenti impugnata, con cui il Consiglio di Amministrazione di ARIA ha approvato la proposta di aggiudicazione definitiva in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A. e O3 Enterprise S.r.l. (RTI Almaviva) e, per l’effetto, aggiudicato a quest’ultimo la “<corsivo>procedura monolotto ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione digitale centralizzata delle immagini e degli studi DICOM</corsivo>”;</h:div><h:div>- di tutti gli atti, anche non noti, ad essi presupposti, connessi e/o conseguenziali, e in particolare:</h:div><h:div>i) i verbali n. 1 della seduta pubblica del 10 giugno 2024, n. 2 della seduta pubblica del 16 settembre 2024, n. 3 della seduta riservata del 23 settembre 2024, n. 4 della seduta riservata dell’11 ottobre 2024, n. 5 della seduta riservata del 15 ottobre 2024, n. 6 della seduta pubblica del 23 ottobre 2024, n. 7 della seduta riservata del 23 ottobre 2024, n. 8 della seduta riservata del 31 ottobre 2024, n. 8 della seduta riservata del 15 novembre 2024, n. 9 della seduta riservata del 20 novembre 2024, n. 10 della seduta riservata del 20 dicembre 2024, n. 11 della seduta riservata del 10 gennaio 2025, n. 12 della seduta riservata del 31 gennaio 2025, n. 9 della seduta riservata del 3 febbraio 2025, n. 13 della seduta riservata del 18 febbraio 2025;</h:div><h:div>ii) gli atti relativi al procedimento di verifica della sostenibilità dell’offerta ed <corsivo>inter alia </corsivo>la nota ARIA prot. IA.2024.0086789 del 25 ottobre 2024 e la nota ARIA prot. IA.2024.0093293 del 19 novembre 2024, i giustificativi del RTI Almaviva e i chiarimenti, nonché ove occorrer possa il bando e il disciplinare;</h:div><h:div>iii) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non noto, ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, limitatamente alle parti in cui non hanno disposto l’aggiudicazione della procedura di gara in favore del RTI Almaviva in luogo che disporne l’esclusione;</h:div><h:div>nonché per il conseguimento, in via principale, dell'aggiudicazione in proprio favore, previa eventualmente la declaratoria di inefficacia, del contratto eventualmente medio termine stipulato con il RTI Almaviva (con espressa dichiarazione di disponibilità a subentrare nell’esecuzione del medesimo);</h:div><h:div>e, in subordine, per la condanna, al risarcimento del danno in forma specifica mediante il conseguimento della commessa, o in via subordinata per equivalente del danno con riserva di quantificazione in corso di causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2025, proposto dalle società Agfa HealthCare Italy S.p.a. e Medas S.r.l., in proprio e nella qualità di mandanti del RTI con Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. (capogruppo mandataria) AGFA HealthCare Italy S.p.A., Emme-Esse M.S. S.r.l. e Medical Advanced Service &amp; Solutions S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti<corsivo> pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B0EEA148BE, rappresentate e difese dall'avvocato Gianluca Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti – Aria - S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;la Regione Lombardia, non costituita in giudizio;il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege </corsivo>in Milano, via Freguglia, 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>la società O3 Enterprise S.r.l., non costituita in giudizio;la società Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria, di Almaviva e dell’Amministrazioni statali intimate;</h:div><h:div>Viste le ordinanze cautelari nn. 498 e 499 del 2025; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 del cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1556 del 2025, proposto dalle società Fujifilm Healthcare Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo con AGFA HealthCare Italy S.p.A., Emme Esse M.S. S.r.l. e Medical Advanced Service &amp; Solutions S.r.l. (RTI Fujifilm), nonché la società Emme Esse M.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandante del RTI Fujifilm, in relazione alla procedura CIG B0EEA148BE, rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Quadrio e Ilaria Gobbato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>l’Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti – Aria - S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;la Regione Lombardia, non costituita in giudizio;il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>la società Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;la società O3 Enterprise S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con avviso pubblicato sul supplemento alla GU/S del 3 maggio 2024 n. 87/2024, l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (d’ora in avanti “Aria”) indiceva una “<corsivo>procedura aperta monolotto, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento del servizio di gestione digitale centralizzata delle immagini e degli studi DICOM - ARIA_2023_084_F</corsivo>”, avente codice CUP E49B22000320001.</h:div><h:div>Nello specifico, il servizio richiesto prevedeva l’introduzione di un’infrastruttura tecnologia e funzionale unica e centralizzata, con uno spazio logico di archiviazione distinto per ogni Ente Sanitario, che consentiva di gestire in modalità protetta e sicura tutte le immagini e gli studi DICOM prodotti dagli Enti Sanitari e di governare il processo di archiviazione e consultazione delle immagini e degli studi DICOM da parte dei cittadini, degli MMG/PLS e degli operatori sanitari autorizzati.</h:div><h:div>La gara ricadeva nell’ambito del P.N.R.R., quale misura attuativa della “<corsivo>MISSIONE M6 - COMPONENTE C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AMBITO INTERVENTO/MISURA SALUTE – C2.1 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE – INVESTIMENTO 1.3 – “RAFFORZAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L’ELABORAZIONE, L’ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE” – SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 RELATIVO AL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)”</corsivo> e, pertanto, sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute in qualità di soggetto titolare dell’intervento.</h:div><h:div>Il valore stimato dell’appalto da parte della S.A. era pari a euro 37,7 milioni di euro in forza degli articoli 2.1.3 del bando e 5.1.10 del Disciplinare. </h:div><h:div>Sulla base delle anzidette previsioni, specialmente nell’art. 5 del Disciplinare di gara, la <corsivo>lex specialis</corsivo> chiariva che detto valore era stato ottenuto muovendo:</h:div><h:div>- da un “importo a base d’asta” di euro 29 milioni, calcolato sulla base del piano dei corrispettivi previsti per le prestazioni da svolgersi;</h:div><h:div>- incrementato del cd. “quinto d’obbligo” ex art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, pari a euro 5,8 milioni;</h:div><h:div>- nonché del valore della “proroga tecnica” di cui all’art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, stimato in ulteriori euro 2,9 milioni per 6 mesi.</h:div><h:div>2. La società Almaviva S.p.A., in qualità di mandataria di un costituendo RTI con la società O3 Enterprise S.r.l., d’ora in poi definito “RTI Almaviva”, partecipava a detta procedura, presentando un’offerta complessiva di euro 24.198.528, con un ribasso del 16,5568% rispetto alla base d’asta.</h:div><h:div>Prendevano parte alla procedura di gara, fra le altre, il “RTI Fujifilm”, formato dalle società Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. (in qualità di mandataria) con le società AGFA HealthCare Italy S.p.A. (già Agfa Gavaert S.p.A.), Emme Esse M.S. S.r.l. e Medical Advanced Service &amp; Solutions S.r.l. (in qualità di mandanti), nonché il RTI Philips, formato dalle società Philips s.p.a (in qualità mandataria) con le società Nolan Norton Italia S.r.l. e PROJECT INFORMATICA s.r.l. (in qualità di mandanti).</h:div><h:div>3. All’esito delle operazioni valutative da parte della Commissione giudicatrice, l’offerta del costituendo RTI Almaviva si collocava in prima posizione nella graduatoria di merito, ottenendo il punteggio complessivo di 80,14 punti (composto da 60,14 punti per l’offerta tecnica e 20 per la parte economica). In seconda posizione, invece, si posizionava l’RTI Fujifilm, che otteneva un punteggio totale di 77,09 (di cui 70 per l’offerta tecnica e 7,09 per quella economica)</h:div><h:div>4. Sennonché, nel corso delle attività prodromiche alla stipulazione del contratto, con nota prot. IA.2024.0089204 del 5 novembre 2024 il R.U.P. comunicava al RTI Almaviva aggiudicatario di aver accertato l’insufficienza dei poteri rappresentativi attribuiti al dott. Pinto con la citata procura speciale del 2021, in quanto rilasciata per un importo “<corsivo>inferiore rispetto al valore complessivo della procedura, come previsto dall’art. 14, comma 4 del Codice”. </corsivo>Pertanto, dopo una fase di contradittorio procedimentale, con nota prot. IA.2024.0094771 del 25 novembre 2024 Aria disponeva l’esclusione del RTI Almaviva dalla procedura. </h:div><h:div>5. Almaviva, in proprio e in qualità di mandataria del relativo RTI, impugnava detta esclusione dinanzi a questo Tribunale con ricorso giurisdizionale, all’esito del quale con sentenza n. 329 del 31.01.2025 veniva accolto con conseguente riammissione dell’offerta della società prima graduata alla procedura evidenziale. </h:div><h:div>6. Con provvedimento del 31 marzo 2025 Aria disponeva l’aggiudicazione definitiva della gara in favore del RTI Almaviva, dandone notizia agli altri concorrenti il successivo 1° aprile.</h:div><h:div>7. Da qui la proposizione dei ricorsi in epigrafe, entrambi notificati il 2 maggio 2025 e corredati da istanza cautelare, con i quali rispettivamente le società AGFA HealthCare Italy S.p.A e Medas s.r.l. (per quanto riguarda R.G. n. 1554/2025) e Fujifilm Healthcare Italia S.p.A. ed Emme Esse M.S. S.r.l. (per quanto riguarda R.G. n. 1556/2025), tutte facenti del citato “RTI Fujifilm”, chiedevano a questo Tribunale di annullare l’aggiudicazione disposta in favore del “RTI Almaviva” e gli atti alla stessa presupposti e/o consequenziali, nonché di dichiarare l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e il conseguente subentro delle stesse nel contratto; in via subordinata, di condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni per equivalente che i ricorrenti si riservavano di dimostrare in corso di causa. </h:div><h:div>A tal fine, sollevavano i seguenti motivi di ricorso: </h:div><h:div>(A) per quanto riguarda l’impugnativa di cui al R.G. n. 1554/2025: </h:div><h:div><corsivo>1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 107, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 e 4 dell’art. 108, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 nonché del combinato disposto del par. 5.2.2 del capitolato speciale di appalto e dell’art. 1 del relativo allegato denominato “profili professionali” in cui si indicano i profili professionali richiesti come “requisito tecnico minimo” – Illegittimità della mancata esclusione del Rti Almaviva – O3 per violazione delle clausole escludenti dell’art. 25, pag. 57 e dell’art. 3, pag. 1 del disciplinare, con riferimento all’offerta economica; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 107, comma 1, lett. a), dell’art. 108, comma 9 e dell’art. 110, commi 1 e 5 del D.lgs. 36/2023 – Illegittimità dell’aggiudicazione definitiva per mancata esclusione del Rti aggiudicatario per evidente incoerenza, contraddittorietà e difformità sostanziale tra offerta tecnica, offerta economica, giustificativi e chiarimenti con riguardo al numero delle figure professionali offerte (12 nell’offerta tecnica e 6, ossia la metà, nell’offerta economica) – Indeterminatezza ed inattendibilità dell’offerta - Violazione della clausola escludente prevista dall’art. 25, pag. 57 del disciplinare per le offerte PARZIALI; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Violazione degli artt. 41, comma 4, 108, comma 9 e 110 del D.lgs. 36/2023 per illegittima modifica del costo della manodopera con i giustificativi dell’offerta – Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta – Disallineamento sostanziale del costo della manodopera nei giustificativi del 25/10/2024 rispetto all’offerta economica, con una percentuale di incremento del costo della manodopera di 214,82%, pari all’importo di 7.347.045,33 euro (10.766.804,75 – 3.419.759,42), dovuto all’incremento di ben 6 profili professionali rispetto all’offerta economica – Tardività dei giustificativi presentati; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 – Nullità del contratto di avvalimento per genericità e per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del Disciplinare di Gara – Carenza dei requisiti di capacità tecnica professionale previsti, a pena di esclusione, dal par. 9.4, lett. e) e lett. f), del Disciplinare di gara, da parte della mandante O3 con relativa 21 violazione dell’obbligo di qualificazione obbligatoria - Violazione dell’art. 3 della l. n. 136/2010 e degli artt. 1 e 3 del l. 241/90 - Eccesso di potere per sviamento di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta - Nullità del contratto di avvalimento per violazione dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 per omessa indicazione della tracciabilità; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>5. Violazione e falsa applicazione degli articoli 16.1 e 16.3 del disciplinare di gara - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione degli articoli 101 e 107 del D. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 1399 c.c. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>6. Violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell’art. 23 del Disciplinare di Gara. Violazione degli artt. 1 e 3 del l. 241/90; 97 della Costituzione, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per violazione della par condicio, difetto di motivazione, sviamento di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta – Difetto assoluto di istruttoria.</corsivo></h:div><h:div>(B) per quanto riguarda l’impugnativa di cui al R.G. n. 1556/2025:</h:div><h:div><corsivo>PRIMO MOTIVO DI RICORSO: Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 24 e 25 del Disciplinare di Gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 136/2010. Violazione degli artt. 1 e 3 del l. 241/90; 97 della Costituzione, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per violazione della par condicio, difetto di motivazione, sviamento di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>SECONDO MOTIVO DI RICORSO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 16, 18 e 25 del Disciplinare di Gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5.2.2. del Capitolato Tecnico. Violazione e falsa applicazione degli artt. 107, comma 1, lett. a) art. 108, comma 1, lett. a) e comma 9, art. 110, commi 1 e 5 del D.lgs. 36/2023. Violazione degli articoli 2,3, 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par conditio tra concorrenti; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>TERZO MOTIVO DI RICORSO: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 16, 17, 20, 23, 24 e 25 del DG. Violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 107, 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 1 e 3 del l. 241/90; 97 della Costituzione, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per violazione della par condicio, difetto di motivazione, sviamento di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>QUARTO MOTIVO DI RICORSO: Violazione e falsa applicazione degli articoli 16.1 e 16.3 del disciplinare di gara, degli articoli 1324, 1362 e ss. del Codice civile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; Violazione e falsa applicazione degli articoli 101 e 107 del D. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 1399 c.c.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>QUINTO MOTIVO DI RICORSO: Violazione e falsa applicazione degli art. 23, 24 e 25 del DG. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 107, 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 1 e 3 del l. 241/90; 97 della Costituzione, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per violazione della par condicio, difetto di motivazione, sviamento di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.</corsivo></h:div><h:div>8. Resistevano in giudizio A.R.I.A. S.p.A. e la controinteressata Almaviva S.p.A., deducendo la complessiva infondatezza dei ricorsi. Si costituivano in giudizio, altresì, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in forza dell’art. 12-<corsivo>bis</corsivo>, comma 4, del decreto legge n. 68 del 2022.</h:div><h:div>9. Questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio del 14.05.2025, con ordinanze cautelari nn. 498 e 499 del 2025 fissava ai sensi dell’art. 55, comma 10 del cod.proc.amm. l’udienza pubblica del 17 settembre 2025. </h:div><h:div>10. Le predette ordinanze venivano appellate da Fujifilm ed Emme Esse, da un lato, e AGFA e Medas, dall’altro, dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanze n. 2135 e n. 2142 del 13.6.2025, rigettava entrambi gli appelli cautelari con la seguente motivazione: </h:div><h:div>“<corsivo>Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, la domanda cautelare debba essere respinta, non apparendo supportate da sufficiente fumus boni iuris le censure relative alla mancata esclusione dell’aggiudicataria e risultando le valutazioni discrezionali effettuate dalla stazione appaltante in relazione alla congruità dell’offerta non viziate da manifesti profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento del fatto, che segnano il limite del sindacato del giudice amministrativo in subiecta materia; Ritenuto, sotto il profilo del periculum in mora, che 2 l’appalto in oggetto è ricompreso tra gli interventi collegati alla cd. Missione 6 del P.N.R.R. ed è dunque sottoposto a stringenti e non dilazionabili tempistiche di esecuzione, concernendo altresì un progetto in ambito sanitario avente un rilevante impatto sui servizi essenziali per la salute delle persone</corsivo>”. </h:div><h:div>11. Aria e il RTI Almaviva, quindi, sottoscrivevano successivamente il relativo contratto di appalto n. 722/2025. </h:div><h:div>12. In prossimità del merito, con memorie ex art. 73 del cod.proc.amm. la Stazione Appaltante, le ricorrenti e la controinteressata insistevano nell’accoglimento delle proprie tesi. </h:div><h:div>13. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 17 settembre 2025, al termine della discussione tra le parti, le controversie sono state trattenute per la decisione.</h:div><h:div>14. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione delle impugnative in epigrafe ai sensi dell’art. 70 del cod.proc.amm., atteso che, come evincibile dalla narrativa che precede, oltre alla parziale comunanza delle parti processuali, le quali peraltro fanno parte del medesimo RTI Fujifilm, le stesse sono rivolte nei confronti del medesimo provvedimento di aggiudicazione e, comunque, condividono, per la quasi totalità, le stesse censure.</h:div><h:div>15. Sempre preliminarmente deve essere disaminata l’eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva sollevata dalle Amministrazioni statali costituite. </h:div><h:div> Ai sensi dell’art. 12-<corsivo>bis</corsivo>, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022 sono “<corsivo>parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo”</corsivo>.</h:div><h:div>Come chiarito dalla giurisprudenza formatasi sul punto, tale norma introduce un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei soli confronti dell’amministrazione centrale titolare dell’intervento previsto nel PNRR, la quale però non riveste il ruolo di controinteressato in senso tecnico, cui il ricorso debba essere notificato a pena di inammissibilità ex artt. 27 e 41, comma 2 del cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2023 n. 6525; id. 3 agosto 2023, n. 7520; id. 16 ottobre 2023, n. 9003).</h:div><h:div>Ebbene, con riferimento all’intervento di cui è causa (<corsivo>MISSIONE M6 - COMPONENTE C2 - INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AMBITO INTERVENTO/MISURA SALUTE – C2.1 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E DIGITALE – INVESTIMENTO 1.3 – “RAFFORZAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E DEGLI STRUMENTI PER LA RACCOLTA, L’ELABORAZIONE, L’ANALISI DEI DATI E LA SIMULAZIONE” – SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 RELATIVO AL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE</corsivo>)) il Ministero della Salute<corsivo>
				</corsivo>risulta essere la sola amministrazione centrale titolare dell’intervento in forza del combinato disposto del D.P.C.M. 9 luglio 2021, tabella A, e D.M. 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. </h:div><h:div>Per quanto precede, quindi, in parziale accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione, sollevata dalla difesa erariale, il Collegio deve disporre l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Economie e delle Finanze in quanto carenti della legittimazione di parti necessarie del giudizio ai sensi dell’art. 12-<corsivo>bis</corsivo>, comma 4, del D.L. n. 68/2022 (cfr. T.A.R. per il Molise, Sez., 30 gennaio 2024, n. 24). </h:div><h:div>16. Il Collegio può ora passare alla trattazione nel merito delle controversie.</h:div><h:div>17. In estrema sintesi, con le impugnative le ricorrenti deducono l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI Almaviva in relazione a molteplici profili di violazione di legge e di eccesso di potere, così riassuntivamente compendiabili:  </h:div><h:div>(A) <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 24 e 25 del Disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 136/2010, nonché degli artt. 1 e 3 del l. 241/90; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza; nullità del contratto di avvalimento: </corsivo></h:div><h:div>il contratto di avvalimento risulterebbe irrimediabilmente viziato per non recare indicazione alcuna delle risorse messe a disposizione dall’Ausiliaria - Zucchetti Healthcare S.r.l. – in favore della mandante O3 Enterprise S.r.l. in violazione dell’art. 104, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023; l’avvalimento, inoltre, sarebbe nullo per violazione dell’art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, che imporrebbe la previsione di apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (I motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1556/2025; IV motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1554/2025); </h:div><h:div>(B) <corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 107, comma 1, lett. a) art. 108, comma 1, lett. a) e comma 9, art. 110, commi 1 e 5 del D.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 16, 18 e 25 del Disciplinare di gara e dell’art. 5.2.2. del Capitolato Tecnico</corsivo>: </h:div><h:div>nell’offerta economica il RTI Almaviva avrebbe quotato un gruppo di lavoro completamente diverso da quello indicato in offerta tecnica e non coerente con i requisiti minimi richiesti dalla <corsivo>lex specialis </corsivo>di gara di cui all’art. 5.2.2. del CT, che prevederebbe la presenza di almeno sei figure professionali, con conseguente violazione degli artt. 107, comma 1, lett. a) e 108, comma 1, lett. a) del Codice, del principio di completezza dell’offerta di gara, nonché impossibilità di esercizio del soccorso istruttorio (II motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1556/2025 e II motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1554/2025);</h:div><h:div>(C) <corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 16, 17, 20, 23, 24 e 25 del Disciplinare di gara; violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 107, 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 1 e 3 del l. 241/90; 97 della Costituzione, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza: </corsivo></h:div><h:div>in sede di giustificazioni il RTI Almaviva avrebbe: - dichiarato costi della manodopera per un importo pari a euro 10.766.804,75 in luogo dell’importo di euro 3.419.759,42 dichiarato in offerta economica; - precisato che il predetto (e ben più alto costo della manodopera) deriverebbe dall’utilizzo di ben 12 figure professionali in luogo delle 6 indicate in sede di offerta economica; - indicato di utilizzare 43,48 risorse in luogo delle 29,27 indicate in sede di offerta; - tenuto conto, ai fini del calcolo del costo orario, un numero medio annuo di giorni lavorativi pari a 210 gg per Almaviva e 220 gg per O3 Enterprise in luogo dei 200 indicati in sede di offerta economico. In tal modo, tuttavia, per mezzo delle giustificazioni avrebbe dato luogo a una sostanziale ed inammissibile modifica dell’offerta andando a modificare sia in termini assoluti (i.e. il costo della manodopera) che sotto il profilo della relativa base di calcolo (i.e. tipologia di profili professionali, numero di risorse, ore impiegate e costo orario medio del lavoro) (III motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1556/2025 e III motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1554/2025); </h:div><h:div>(D)<corsivo> Violazione degli articoli 110 del Codice e 2 del Disciplinare di gara; violazione dell’art. 108, comma 9 del Codice:</corsivo></h:div><h:div>le giustificazioni del RTI aggiudicatario sarebbero pervenute tardivamente (in data 11.11.2024 anziché il 09.11.2024) e, dunque, quando i 15 giorni dalla richiesta di Giustificativi erano già decorsi e ciò imporrebbe l’esclusione del RTI Almaviva per violazione del termine perentorio imposto dall’art. 110 del Codice e dall’art. 2 del Disciplinare di gara; peraltro, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto richiedere all’aggiudicataria i chiarimenti sui giustificativi, pena la violazione dell’art. 108 del Codice, del principio del risultato nonché di quello di autoresponsabilità (III motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1556/2025 e III motivo di cui al R.G. n. 1554/2025);</h:div><h:div>(E) <corsivo>Violazione e falsa applicazione degli articoli 16.1 e 16.3 del disciplinare di gara, degli articoli 1324, 1362 e ss. del Codice civile. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione; Violazione e falsa applicazione degli articoli 101 e 107 del D. lgs. n. 36/2023 e dell’art. 1399 c.c.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione: </corsivo></h:div><h:div>il RTI Almaviva avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta economica, era stata sottoscritta digitalmente, in nome e per conto della mandataria Almaviva, da un suo procuratore, il dott. Vincenzo Pinto, che però era carente dei poteri rappresentativi necessari a sottoscriverla; né tale avrebbe potuto essere sanata ex post mediante l’atto di ratifica ex art. 1399 del c.c., sottoscritto dall’Amministratore delegato di Almaviva e autenticato dal notaio Sandra de Franchis l’8 novembre 2024 con rep. 23273, pena la violazione dell’art. 93 e 101 del Codice, oltre che del principio di <corsivo>par condicio</corsivo> tra i partecipanti (IV motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1556/2025 e V motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1554/2025);</h:div><h:div>(F) <corsivo>Violazione e falsa applicazione degli art. 23, 24 e 25 del DG. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 107, 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione degli artt. 1 e 3 del l. 241/90; 97 della Costituzione, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, par condicio, pubblicità e trasparenza. Eccesso di potere per violazione della par condicio, difetto di motivazione, sviamento di potere, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria: </corsivo></h:div><h:div>il RTI Almaviva avrebbe indicato nella propria offerta un CCNL diverso da quello previsto nel bando (e precisamente CCNL metalmeccanico in luogo di quello commercio-settore terziario), non producendo, però, la doverosa dichiarazione di equivalenza delle tutele; la SA, peraltro, non avrebbe provveduto ad acquisirla, anche in sede di giustificativi ai sensi dell’art. 110 del Codice; da qui l’illegittimità della aggiudicazione (V motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1556/2025 e VI motivo del ricorso di cui al R.G. n. 1554/2025). <corsivo/></h:div><h:div>18. Ciò posto, per le ragioni che sono di seguito esposte le impugnative sono infondate. </h:div><h:div>19. La trattazione delle censure disaminerà, dapprima, con quelle strettamente afferenti all’oggetto dell’appalto e alla conseguente tipologia di personale da impiegare per la sua realizzazione (B, C, D e F), per poi procedere con quelle afferenti al contratto di avvalimento (A) e alla carenza dei poteri rappresentativi (E). </h:div><h:div>20. Per la migliore comprensione delle doglianze di cui alle lettere B, C, D ed F occorre brevemente soffermarsi sull’oggetto dell’appalto di cui alla gara e sulla conseguente configurazione del personale richiesto dalla S.A. per la realizzazione delle relative prestazioni contrattuali.    </h:div><h:div>21. Preliminarmente si ribadisce che l’appalto in oggetto rientra nell’ambito applicativo della Missione 6 Salute, Componente 2 del PNRR, che promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici attraverso i quali realizzare un modello di gestione dei servizi sociosanitari che rafforzi le prestazioni erogate sul territorio. </h:div><h:div> Tra gli interventi più rilevanti della Missione 6, Componente 2 del PNRR rientra l’investimento 1.3.1 “<corsivo>Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione</corsivo>”, specificamente implementato con la procedura evidenziale di cui è causa e che prevede una specifica azione per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). </h:div><h:div>In particolare, al fine della creazione del FSE, la Regione Lombardia, in linea con le direttive nazionali di cui al Decreto 20 maggio 2022 del Ministero della Salute, si prefigge di sviluppare il servizio di gestione centralizzata delle immagini e degli studi DICOM, per mezzo della costruzione di “<corsivo>una piattaforma abilitante per i servizi regionali offerti dal FSE 2.0 (repository di riferimento per le immagini) con cui garantire una completa interoperabilità e fruizione del patrimonio informativo di tipologia “imaging” su tutto il territorio regionale</corsivo>”.</h:div><h:div>21.1. Nel solco delle predette linee strategiche che si inserisce l’oggetto dell’appalto di cui è causa, diretto all’acquisizione da parte dell’OE aggiudicatario di un servizio di gestione centralizzata delle immagini e degli studi DICOM unico a livello regionale, dedicato all’archiviazione degli oggetti DICOM prodotti dagli Enti Sanitari della Regione Lombardia (art. 3 del Capitolato e art. 3 del Disciplinare).</h:div><h:div>Il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico descrivono in maniera dettagliata le specifiche prestazioni contrattuali, per mezzo delle quali si richiede all’operatore economico la realizzazione <corsivo>ex novo</corsivo> di una infrastruttura tecnologica e funzionale<corsivo>
				</corsivo>unica e centralizzata,<corsivo> “con uno spazio logico di archiviazione distinto per ogni Ente Sanitario, che consenta di gestire in modalità protetta e sicura tutte le immagini e gli studi DICOM prodotti dagli Enti Sanitari e di governare il processo di archiviazione e consultazione delle immagini e degli studi DICOM da parte dei cittadini, degli MMG/PLS e degli operatori sanitari autorizzati” </corsivo>(art. 3 del Disciplinare e art. 3 del Capitolato Tecnico).<corsivo>
				</corsivo></h:div><h:div>Il Disciplinare, a tal fine, prevede un’articolazione della soluzione progettuale presentata in moduli e la previsione delle prestazioni (in particolare servizi) nei seguenti termini:  </h:div><h:div><corsivo>“In particolare, la soluzione in oggetto si articola nei seguenti moduli: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• Vendor Neutral Archive (VNA), certificato MDR; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•infrastruttura cloud per l’archiviazione delle immagini e degli studi DICOM con relativo indice integrato con il FSE di Regione Lombardia; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•servizi di interoperabilità con i quali gestire le integrazioni con le componenti regionali e i componenti locali dei singoli ES; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•Web DICOM Viewer certificato MDR (di seguito Viewer): modulo applicativo dedicato alla visualizzazione delle immagini e degli studi DICOM integrato con il FSE di Regione Lombardia; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•Cruscotti operativi per il governo e monitoraggio dei servizi. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il servizio risulta comprendere anche: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•Licenze applicative illimitate e perpetue - Regione Lombardia sarà beneficiaria dei diritti d’uso (licenze illimitate e perpetue) della soluzione applicativa nel suo complesso; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•Servizi progettuali per: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- installazione e messa in esercizio della soluzione; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- implementazione delle configurazioni necessarie per attivare i servizi verso il FSE di Regione Lombardia; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- implementazione delle configurazioni necessarie per attivare i singoli Enti Sanitari; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- importazione degli oggetti DICOM presenti presso gli archivi locali degli Enti Sanitari attraverso procedure e strumenti di migrazione massiva e/o incrementale, comprensivo dei necessari servizi di supporto agli Enti; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- formazione e fornitura della documentazione tecnica della soluzione; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- gestione delle API esposte, dei meccanismi di interoperabilità e dei protocolli supportati; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•Infrastruttura Cloud completa e necessaria per il funzionamento della soluzione proposta durante l’intero periodo contrattuale, comprensiva di: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- risorse e servizi di storage commisurati ai volumi riportati nell’Allegato sui Volumi; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- risorse computazionali di adeguata performance; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- servizi di connettività centrale necessaria per garantire la continua erogazione dei servizi per cittadini, MMG/PLS e operatori amministrativi e sociosanitari degli Enti Sanitari; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•Servizi di assistenza di livello specialistico (III livello), di manutenzione ordinaria e di manutenzione evolutiva (inclusa quella afferente all’adeguamento normativo) per assicurare la continua erogazione dei servizi per gli operatori amministrativi e sociosanitari degli Enti Sanitari durante l’intero periodo contrattuale; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•Servizi legati alla sicurezza applicativa e alla privacy; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>•Attività di governo complessivo della fornitura del servizio” </corsivo>(art. 3 del Disciplinare). </h:div><h:div>21.2. Data la complessità per la realizzazione della commessa la <corsivo>lex specialis</corsivo> prevede:</h:div><h:div>- una durata complessiva di 72 mesi;</h:div><h:div>- l’articolazione temporale dell’appalto in cinque fasi: preliminare (mese 1-mese 3), sperimentazione (mese 4 – mese 9), diffusione (mese 10 – mese 36), gestione a regime (mese 37 – mese 72) ed exit strategy (dal mese 72 fino al subentro del nuovo operatore) (cfr. artt. 5.3. e ss. del Capitolato); </h:div><h:div>- una base d’asta di euro 29 milioni (art. 3 del Disciplinare);</h:div><h:div>- un costo complessivo della commessa complessivo per euro 37.700,00 milioni (base d’asta per euro 29.000.000; quinto d’obbligo per euro 5.800.000; proroga tecnica (6 mesi) per euro 2.900.000);</h:div><h:div>- un costo stimato della “manodopera”, già incluso nell’importo posto a base d’asta, pari a euro 1.357.200, corrispondente al “<corsivo>4,7% della base d’asta complessiva, tenendo in considerazione le informazioni raccolte nel corso dell’esecuzione dell’attuale contratto avente oggetto analogo a quello di gara</corsivo>”; con l’espressa previsione dell’applicazione del contratto collettivo CCNL Commercio– settore terziario con riferimento alla zona di Milano, salva dichiarazione di equivalenza ai sensi dell’art. 11 del Codice (cfr. art. 3 del Disciplinare); </h:div><h:div>- sei profili professionali richiesti come “requisito minimo” e previsti limitatamente ai servizi di “<corsivo>Supporto Specialistico e Manutenzione Evolutiva” (MEV)</corsivo>, ossia “Project Manager”, “Developer expert”, “Business analyst”, “Enterprise Architect”, “Cloud specialist” e “System integration &amp; test specialist” (cfr. art. 3 del Disciplinare e 5.2.2. del Capitolato). </h:div><h:div>22. Ebbene, il particolare contenuto delle prestazioni contrattuali e le spiccate professionalità richieste<corsivo>
				</corsivo>nella gara <corsivo>de qua</corsivo>, vertenti alla realizzazione di una infrastruttura tecnologica e funzionale per l’intera Regione Lombardia, conducono chiaramente il Collegio a ritenere che l’oggetto della commessa si componga, in misura largamente prevalente, di “prestazioni di natura intellettuale” e, solo per una minima parte, di attività routinarie/operative/standardizzate, definibili come “manodopera” in forza dell’art. 108 del Codice e dei canoni ermeneutici tracciati dalla giurisprudenza amministrativa. </h:div><h:div>22.1. Come si è già fatto cenno nel complessivo articolo 5.3. del Capitolato tecnico, incluso le sue sottosezioni, le attività oggetto dell’appalto sono raggruppate in cinque fasi: preliminare, sperimentazione, diffusione, gestione a regime, exit strategy. </h:div><h:div>L’attività di collegamento degli enti sanitari (nel numero stabilito nel capitolato) è progressiva e, per ciascun ente, dopo le prime fasi di analisi della situazione del sistema informativo in uso, della diffusione del nuovo sistema, della migrazione dati, della formazione per il passaggio al nuovo sistema, il nuovo sistema entra a regime e inizia l’attività di gestione. </h:div><h:div>Il completamento della diffusione del nuovo sistema in un ente consente di iniziare la procedura presso altro ente, per giungere alla creazione del servizio di gestione centralizzata, a livello regionale, delle immagini e degli studi diagnostici. </h:div><h:div>A partire, quindi, dal decimo mese dall’avvio dell’esecuzione, <corsivo>i.e.</corsivo> fase di diffusione, il fornitore comincia a svolgere attività - per l’appunto - di gestione, completando a mano a mano le attività avviate, in parallelo, nelle precedenti fasi di natura squisitamente intellettuale, fino al completamento delle stesse nel 100% degli enti destinatari. A questo punto - dal 37° mese in poi -, comincia la gestione a regime del sistema in tutti gli enti.</h:div><h:div>22.2. Se ne trae, dunque, in estrema sintesi che: </h:div><h:div>a) prima del 10° mese la commessa non genera costi di manodopera, ma solo costi relativi all’espletamento di attività intellettuale; </h:div><h:div>b) a partire dal 10° mese inizia l’attività operativa di diffusione e gestione che genera sia costi di manodopera che costi per l’attività intellettuale per il completamento a favore di tutti gli enti destinatari; </h:div><h:div>c) dal 37° mese fino al termine della commessa si procede per la fase di gestione a regime “pura”, la quale genera solo costi della manodopera. </h:div><h:div>22.3. Tale strutturazione temporale e contenutistica della prestazione lavorativa resa dal personale impiegato dall’Operatore Economico si ripercuote anche sul contenuto dell’offerta economica e dell’Offerta tecnica secondo quanto prescritto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>. </h:div><h:div>Secondo la formulazione del Codice l’offerta tecnica ha, invero, l’onere di illustrare l’articolazione dei servizi e delle attività previste dal Disciplinare e dal Capitolato per ogni singola fase, al fine di soddisfare i criteri di valutazione. E in punto di personale l’offerta tecnica contiene l’impegno giuridico a impiegare nella commessa le sei figure professionali per l’esecuzione del servizio di Supporto Specialistico e Manutenzione Evolutiva (MEV) previste dal paragrafo 5.2.2. del Capitolato e dall’art. 3 del Disciplinare. </h:div><h:div>L’offerta economica, invece, - e in particolare nella Dichiarazione secondo il facsimile allegato al Disciplinare - deve indicare, oltre gli eventuali costi della sicurezza derivanti da interferenza e il totale offerta, i soli costi della manodopera (“<corsivo>ove presenti, indicare a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi del personale”, i propri costi della manodopera (in euro)</corsivo>”), oltre a dichiarare, al di là della domanda di partecipazione, il CCNL applicato con gli elementi da cui far emergere l’equivalenza delle tutele ove indicato un CCNL diverso da quello previsto dalla S.A. (art. 16.3. del Disciplinare).</h:div><h:div>In altri termini, sul tema del personale la <corsivo>lex specialis</corsivo> ha impresso una netta distinzione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica nel senso di: </h:div><h:div>(a) assumere l’impegno, nell’offerta tecnica, di impiegare le sei figure professionali previste dal Disciplinare per il Servizio di supporto Specialistico e MEV, senza che sia specificata la natura delle prestazioni tra intellettuali e routinarie/operative/standardizzate (ossia di manodopera) rese dalle figure in rapporto a siffatto servizio;</h:div><h:div>(b) indicare, invece, nell’offerta economica, il costo della manodopera, specificando stavolta con apposita tabella quali e quante figure professionali sono state impiegate per dette prestazioni, il monte ore complessivo e il minimo tabellare, oltre al totale per figura professionale e quello complessivo della manodopera; senza che, però, venga prescritto all’offerente né in quale fase della commessa dette prestazioni sarebbero state applicate né, soprattutto, in relazione a quali specifici servizi e attività.</h:div><h:div>In estrema sintesi, nell’appalto in oggetto la <corsivo>lex specialis</corsivo> non ha richiesto che l’offerta economica dichiarasse l’intero costo del personale, comprensivo sia dei costi della manodopera che di quelli relativi all’espletamento di prestazioni intellettuali, ma solo i costi della mera manodopera, ovvero le sole risorse impegnate in attività standardizzate e non di progettazione durante tutta la commessa. </h:div><h:div>22.4. In siffatto contesto appaiono, dunque, destituite di fondamento le sopraesposte doglianze B e C.</h:div><h:div>La proposta negoziale del RTI Almaviva si presenta, invero, completa e integra i requisiti minimi previsti dalla legge di gara, considerando che: </h:div><h:div>i) l’offerta tecnica contiene l’inequivoco impegno con valore negoziale a impiegare nella commessa dodici figure professionali, consistenti nelle sei richieste dal Capitolato nell’art. 5.2.2 più ulteriori sei offerte dal concorrente per ottenere un punteggio aggiuntivo; </h:div><h:div>ii) l’offerta economica indica chiaramente il costo della mera “manodopera”, ossia le risorse impiegate in attività routinarie/standardizzate e non in attività intellettuali, per un ammontare complessivo di euro 3.419.759,42; </h:div><h:div>iii) i giustificativi del prezzo offerto presentati in sede di verifica dell’anomalia hanno, poi, inequivocabilmente precisato che il conto economico della commessa comprendeva un costo complessivo del personale pari a euro 10.766.804,75, composto dal “<corsivo>costo nella manodopera per i servizi non intellettuali pari a 3.419.759,42 euro + costo del personale impiegato nei servizi intellettuali pari a 7.347.045,33 euro</corsivo>”, fornendo i dati di costo relativi a tutte le figure professionali impiegate (in entrambe le componenti dell’attività, intellettuale e non); senza, quindi, operare alcuna modifica dell’offerta.</h:div><h:div>Il tutto, peraltro, in piena coerenza con quanto dichiarato dalla S.A. dall’art. 3 del Disciplinare in tema di costo della manodopera, ove la stessa ha stimato un costo pari a circa 3 milioni di euro. </h:div><h:div>22.5. L’articolazione di siffatta offerta – e la presupposta scomposizione tra costi della manodopera e costi per le prestazioni intellettuali – risulta, inoltre, coerente con il dato normativo e con l’orientamento giurisprudenziale, che: </h:div><h:div>- distinguono i costi della manodopera dai costi per i servizi intellettuali, onerando ai fini dell’esclusione dalla gara solo i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza;</h:div><h:div>- abilitano l’impiego di personale dell’impresa offerente per la fornitura dei servizi intellettuali.</h:div><h:div>L’art. 108, comma 9 del Dl.gs. n. 36 del 2023, meramente riproduttivo dell’art. 95, comma 10 del vecchio Codice, recita, infatti, che: “<corsivo>Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale</corsivo>”. </h:div><h:div>E ancora il Consiglio di Stato, seppur espressosi con riferimento al contenuto del precedente art. 95, comma 10, delinea i seguenti canoni ermeneutici: </h:div><h:div>a) “<corsivo>la natura intellettuale o meno del servizio dipende infatti dalle sue (oggettive) caratteristiche intrinseche, di talché “Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati” (Cons. Stato, III, 28 ottobre 2022, n. 9312; IV, 22 ottobre 2021, n. 7094). In tale contesto, il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali) ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21.02.2024, n. 1745; id. sez. V, 21.05.2024, n. 4502; ma anche con riferimento a un appalto analogo al presente sez. V, 21.02.2022, n. 1234);</h:div><h:div>b) “<corsivo>con riguardo alla interpretazione di tale locuzione, premesso che il Codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, il Collegio rileva che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di evidenziare che: “in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario” e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che “ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate” </corsivo>(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14.10.2021, n. 7094; id. sez. V, 21.05.2024, n. 4502).    </h:div><h:div>22.6. Del resto, le ricorrenti non offrono argomenti idonei a smentire la connotazione intellettuale delle attività precedenti l’inizio della gestione e, più in generale, la prevalenza delle prestazioni di tipo intellettuale rispetto alla manodopera. </h:div><h:div>Ed invero, le attività “ante gestione” (preliminare, sperimentazione, diffusione) sono caratterizzate dalla necessità di essere adattate e diversificate per ciascun ente sanitario destinatario del servizio, differente per dimensioni, caratteristiche tecnologiche ed esigenze progettuali. </h:div><h:div>Sono richieste, in altri termini, significative prestazioni di tipo progettuale/creativo, che si concretano, per ciascuna delle suddette tre fasi, nello svolgimento delle seguenti attività: valutazione iniziale delle attività da svolgere; pianificazione di dettaglio sulla base degli elementi di contesto (tecnologici, funzionali e dimensionali); svolgimento delle attività con il supporto di specialisti differente per tipologia e impegno; predisposizione di documentazione specifica anche per attività apparentemente più operative, quali la migrazione e il collaudo (che sono svolte da specialisti con il supporto di software ad hoc). </h:div><h:div>Le suddette prestazioni assumono, quindi, connotazioni tipicamente intellettuali.</h:div><h:div>22.7. Peraltro, a differenza di quanto sollevato dalle resistenti, con le giustificazioni il RTI Almaviva non ha dato ad alcuna modifica del costo della manodopera indicato nella Dichiarazione dell’offerta economica, sia in termini assoluti che sotto il profilo della relativa base di calcolo (i.e. tipologia di profili professionali, numero di risorse, ore impiegate e costo orario medio del lavoro).</h:div><h:div>Nello specifico, condividendo quanto indicato dalla S.A. e della controinteressata nelle proprie difese, si rileva che: </h:div><h:div>- la tabella del costo del lavoro prevista nei giustificativi a pag. 6, dal quale viene dedotto il valore di 10,31 di risorse per il “<corsivo>Developer expert”,</corsivo> è riferita al numero medio annuo di figure professionali, impiegate per lo svolgimento di attività intellettuali e routinarie, mentre il valore di 4,56 di risorse indicate nella tabella dell’offerta economica (pari a 22.995 ore) si riferisce esclusivamente all’ammontare della risorsa per le sole attività routinarie (manodopera) per tutta la durata del servizio; ed analogo ragionamento va fatto per le figure del “<corsivo>System integrator &amp; test specialist</corsivo>” e del “<corsivo>Cloud specialist</corsivo>”;</h:div><h:div>- guardando, poi, alle figure di “<corsivo>Specialist (Control room e Noc&amp;Soc)”,</corsivo> “<corsivo>Service manager” </corsivo>ed “<corsivo>Help desk specialist”, </corsivo>non sussiste alcuna decrescita, dovendo sempre tenere presente la distinzione in rapporto all’arco temporale di riferimento (annuale per i giustificativi; 72 mesi per l’offerta economica) e alla natura delle prestazioni per singole figure professionali; </h:div><h:div>- non ha rilievo, infine, la diversità tra 200 gg lavorativi medi previsti dall’offerta economica e i 211,35 gg nelle giustificazioni: il numero di giorni medi pari a 200 (1600 ore) indicato nella offerta economica è stato utilizzato esclusivamente per esporre la “retribuzione media oraria” richiesta dalla Stazione appaltante ed è peraltro del tutto ininfluente ai fini della dimostrazione della verifica del costo della manodopera. Seguendo le prescrizioni della giurisprudenza amministrativa, nei giustificativi del RTI Almaviva il calcolo del costo medio giornaliero per ciascuna figura professionale è stato effettuato prendendo a riferimento il costo medio annuo del CCNL metalmeccanico diviso per il numero medio dei giorni lavorativi per ciascuna azienda (210 per Almaviva, 220 per O3 con media ponderata pari a 211,35) (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 22.05.2025, n. 4434).</h:div><h:div>22.8. In definitiva, per le ragioni sopra esposte i motivi B e C devono essere rigettati.</h:div><h:div>23. Al contempo, è privo di consistenza il motivo di cui alla lettera F in ordine alla asserita violazione del RTI Almaviva nel presentare la dichiarazione di equivalenza e della S.A. di verificare. </h:div><h:div>A differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, la dichiarazione di equivalenza delle tutele è stata resa da entrambe le componenti del raggruppamento nella domanda di partecipazione, nonché nell’offerta economica.</h:div><h:div>Inoltre, le dichiarazioni sono state verificate dal seggio di gara dalla Commissione. </h:div><h:div>Nei verbali nn. 8bis e 9bis, versati agli atti, è riportato che, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta del RTI Almaviva, “<corsivo>il RUP e la Commissione, terminate le valutazioni sulle componenti di costo, ritengono necessario procedere (..) con ulteriori verifiche interne atte a verificare l’equivalenza delle tutele del contratto collettivo nazionale applicato dal concorrente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante</corsivo>”. E nel successivo verbale è attestato l’esito positivo della verifica della sostenibilità ed affidabilità dell’offerta. </h:div><h:div>Ne discende l’infondatezza del motivo F. </h:div><h:div>24. Il Collegio può passare alla trattazione delle censure di ordine formale di cui al motivo D sul sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e del costo della manodopera. </h:div><h:div>24.1. Innanzitutto risulta del tutto destituita di fondamento la doglianza in ordine alla presunta tardività dei giustificativi inoltrati dal RTI Almaviva ad Aria. </h:div><h:div>Come risulta dagli atti, Aria ha trasmesso la richiesta di verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 36 del 2023, protocollo IA.2024.0086789, il 25.10.2024 e Almaviva ha risposto fornendo i giustificativi l’8.11.2024 alle ore 11:45, ossia entro il termine delle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla ricezione della richiesta. </h:div><h:div>24.2. E nemmeno può desumersi alcuna sanzione di annullabilità dell’aggiudicazione dalla richiesta di chiarimenti alle giustificazioni. I chiarimenti, al pari delle integrazioni, sono sempre possibili nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, con il solo limite della immodificabilità dell’offerta nel suo complessivo importo economico.</h:div><h:div>È, infatti, ius receptum nella giurisprudenza ammnistrativa il principio di diritto, cui il Collegio intende prestare adesione, per cui: </h:div><h:div><corsivo>“- il sub procedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (Cons. Stato, V, 12 marzo 2009 n. 1451);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- nell’ambito del medesimo sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, solo quest'ultima è immodificabile, laddove a essere modificabili e integrabili sono le giustificazioni</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 04.02.2019 n. 828; sez. V, 06.08.2018, n. 4839 e 11.06.2014, n. 2982; sez. VI, 10.11.2015, n. 5102); </h:div><h:div>- “<corsivo>in sede di verifica dell’anomalia, il divieto della modificazione della composizione dell’offerta è quello che determina l’alterazione del relativo equilibrio economico (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4978) evenienza qui non rilevabile a fronte dell’invarianza del costo totale annuo della manodopera considerato nell’offerta, mentre le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili, in coerenza con la finalità del procedimento di appurare e apprezzare l’idoneità, l’adeguatezza e la congruità dell’offerta, rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, V, 24 aprile 2017, n.1896; III, 2 marzo 2017, n. 974; VI, 10 novembre 2015, n.5102; V, 5 settembre 2014 , n. 4516)</corsivo> (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28.01.2019, n. 690, richiamata recentemente anche da T.A.R. Campania, sede di Salerno, 16.06.2025 n. 1149). </h:div><h:div>24.3. Ne consegue, per le ragioni sopra esposte, l’infondatezza della complessiva censura di cui alla lettera D. </h:div><h:div>25. Con il motivo di ricorso di cui alla lettera A le ricorrenti contestano la legittimità dell’aggiudicazione gravata in quanto fondata su un contratto di avvalimento, stipulato tra la mandante O3 Enterprise s.r.l. e la società ausiliaria Zucchetti Healthcare S.r.l., affetto da molteplici profili di nullità (mancata indicazione delle risorse e assenza della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari).</h:div><h:div>Ma anche questa complessiva doglianza non è condivisibile. </h:div><h:div>25.1. In primo luogo, non risulta riscontrabile alcuna nullità del contratto di avvalimento in analisi per asserita insufficiente indicazione dettagliata delle risorse, umane e strumentali, messe a disposizione dalla Zucchetti, ciò in ragione del contenuto del contratto interpretato alla luce dei canoni ermeneutici enucleati dal G.A..</h:div><h:div>25.1.1. Innanzitutto, occorre rilevare come dalle premesse del contratto di avvalimento emerga chiaramente la circostanza per cui le società O3 Enterprise S.r.l., l’ausiliata, e Zucchetti Healthcare S.r.l., l’ausiliaria, partecipano allo stesso gruppo societario, Gruppo Zucchetti. </h:div><h:div>L’esistenza, dunque, di una relazione infragruppo consente di ritenere sufficiente, nella fattispecie de qua, ai fini della validità del contratto di avvalimento l’assunzione, da parte dell’ausiliaria, dell’obbligo, incondizionato e di durata pari a quella dell’eventuale contratto d’appalto, atteso che, come previsto dalla giurisprudenza di questo T.A.R., in detta circostanza “<corsivo>l’onere probatorio e documentale risulta semplificato, non sussistendo neppure un vero e proprio obbligo di stipulazione, essendo sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sez. I, 2980 del 2023, confermata dal Cons. Stato, sez. V, n. 5871 del 2024).</h:div><h:div>25.1.2. Volendo, però, prescindere dalla tematica della relazione infragruppo, il Collegio ricorda che per consolidato orientamento giurisprudenziale, sviluppatosi intorno all’art. 89 del vecchio Codice (tra altre, C.G.A.R.S., sez. I, n. 225 del 2024; Cons. Stato, sez. V, 20.03.2023, n. 2798; 10.03.2022, n. 4116; 10.11.2021, n. 7475; 4.11.2021, n. 7370) e applicabile soltanto con riferimento all’avvalimento di tipo tecnico od operativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11.09.2025, n. 7281) il contenuto necessario del contratto di avvalimento richiede sempre la concreta messa a disposizione a favore del concorrente, da parte dell’ausiliaria, dei mezzi e delle risorse specifiche indispensabili per l’esecuzione dell’appalto, che, in quanto tali, vanno indicate nel contratto (tra tante, Cons. Stato, sez. V, 21.07.2021, n. 5485, 12.02.2020, n. 1120 e sentenze ivi richiamate); le ragioni alla base del predetto orientamento consistono nel fatto che solo in tale modo può ritenersi rispettata la regola posta dall’art. 89, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016, che stabilisce la nullità del contratto di avvalimento per l’ipotesi di omessa specificazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (C.G.A.R.S., sez. I, 19.07.2021, n. 722).</h:div><h:div>E’ altrettanto consolidato il principio (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, 20.07.2021, n. 5464; sez. III, 04.01.2021, n. 68; Ad. plen. 14.11.2016, n. 23) secondo cui l’indagine in ordine agli elementi essenziali dell’avvalimento c.d. operativo deve essere svolta sulla base delle generali regole dell’ermeneutica contrattuale, e in particolare secondo i canoni enunciati dal Codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole convenzionali (artt. 1363 e 1367 Cod. civ.). Il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire “<corsivo>l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione</corsivo>” (Cons. Stato, sez. V, 4.10.2021, n. 6619; sez. IV, 26.07.2017, n. 3682); deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle risorse e dei mezzi forniti (Cons. Stato, sez. III, 30.06.2021, n. 4935).</h:div><h:div>In altri termini, la questione della determinabilità dell’oggetto del contratto di avvalimento va risolta evitando di incorrere in aprioristici schematismi concettuali e considerando che la messa a disposizione della capacità tecnica richiesta, in caso di avvalimento c.d. operativo, avviene attraverso lo strumento contrattuale di diritto civile, la cui determinatezza o determinabilità, ai sensi dell’art. 1346 Cod. civ., va valutata tenendo conto che per oggetto del contratto deve intendersi l’insieme delle prestazioni ivi dedotte, e non (solo) l’oggetto (materiale) di queste prestazioni. In questa ottica, la messa a disposizione delle risorse deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all’impresa avvalente di utilizzare le risorse dell’ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento (Cons. Stato, sez. V, 21.02.2020, n. 1330).</h:div><h:div>Sicché si ha nullità del contratto di avvalimento nei casi in cui, anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 del Cod. Civ., non vi sia almeno una parte dell’oggetto del contratto dalla quale si possa determinare il tenore complessivo dell’atto (Cons. Stato, sez. V, 26.11.2018, n. 6690; 16.07.2018 n. 4329). La nullità strutturale del contratto in base alla comminatoria dell’art. 1418 comma 2 Cod. civ. consegue quindi alla impossibilità di individuare un’obbligazione assunta dall’ausiliario su un oggetto puntuale e che sia coercibile per l’aggiudicatario, oltre che per la stazione appaltante, in virtù della loro responsabilità solidale, prevista dall’art. 89, comma 5, d.lgs. 50/2016 – oggi art. 104, comma 7 - (Cons. Stato, sez. V, 20.11.2018, n. 6551).</h:div><h:div>Venendo, poi, alla casistica relativo al contratto di avvalimento tecnico-operativo avente a oggetto il prestito delle certificazioni di qualità, la giurisprudenza amministrativa è, inoltre, giunta ad affermare che risulti indispensabile che “<corsivo>l’impresa ausiliaria metta a disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione o l’attestazione (Cons. Stato, sez. V, n. 2515 del 2022; id., n. 6271 del 2021; id, n. 1730 del 2019; id., n. 3710 del 2017)</corsivo>” (cfr. C.G.A.R.S., sez. I, n. 625 del 2023, ma anche T.A.R. Molise, sez. I, 5.02.2024, n. 26). </h:div><h:div>Di converso, con riferimento a tale specifica tipologia di avvalimento, non ha senso “<corsivo>l’indicazione di risorse puntuali, essendo l’avvalimento riferibile al complesso delle risorse aziendali</corsivo>” (cfr. T.A.R. Lazio, sede di Roma, n. 18902 del 2024). In altri termini, con riferimento all’avvalimento di certificazioni di qualità “<corsivo>l’aver dichiarato di mettere a disposizione, l'intera organizzazione aziendale ex se comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, soddisfa le esigenze di certezza e determinatezza dell'oggetto del contratto</corsivo>” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 4968 del 2022). </h:div><h:div>25.1.3. Tanto premesso, volgendo lo sguardo al caso di specie, il contratto di avvalimento di cui è causa risulta sicuramente valido ed efficace in forza del combinato disposto dell’art. 104 del D.lgs. n. 36 del 2023 e dei rilevanti articoli del Codice Civile, atteso che: </h:div><h:div>i) identifica le risorse, umane e strumentali, messe a disposizione dell’ausiliata, facendo necessariamente riferimento alle risorse umane e alle dotazioni strumentali, comprensive di ogni elemento “inerente e costitutivo”, componenti il complesso della propria organizzazione aziendale, sulla base della quale sono state ottenute le certificazioni ISO prestate, e indicando specificamente le attività rilevanti certificate cui è funzionale il prestito del requisito qualitativo; </h:div><h:div>ii) prevede l’obbligo incondizionato dell’ausiliaria a mettere a disposizione della mandante e della SA detto complesso aziendale per tutta la durata dell’eventuale contratto di appalto, senza limitazione alcuna (cfr. “<corsivo>Tutti gli obblighi sanciti dal presente Contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del Contratto e sono assunti verso O3 Enterprise S.r.l. e verso la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell’art. 104 D.Lgs 36/2023, per l’intera durata della Gara e, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto d’appalto, comprensivo di eventuali proroghe e/o rinnovi e/o estensioni comunque denominate, stipulato tra l’Impresa ausiliata aggiudicataria, il RTI, di cui l’Impresa ausiliata è parte, e la Stazione Appaltante</corsivo>”); </h:div><h:div>iii) statuisce, da un lato, l’onerosità del rapporto, dall’altro, la responsabilità solidale della impresa ausiliaria nell’esecuzione delle prestazioni affidate. </h:div><h:div>Inoltre, la previsione di 50 giornate di attività è del tutto irrilevante in quanto trattasi di una “stima”, la quale non incide affatto sul carattere incondizionato dell’impegno dell’ausiliaria, né pone una limitazione quantitativa nella ipotesi in cui, ai fini della esecuzione delle prestazioni, dovesse in concreto rendersi necessario l’impiego di un volume superiore di risorse umane. </h:div><h:div>Il contratto è, infatti, inequivocabile in ordine all’ampiezza dell’impegno assunto dall’Ausiliaria verso l’Ausiliata e la S.A., mettendo <corsivo>“a disposizione tutte le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali oggetto di avvalimento, per tutta la durata della Gara e del contratto di appalto, in modo pieno ed incondizionato, senza limitazioni di sorta e ciò anche in caso di proroga o comunque di protrazione dei tempi di esecuzione del contratto di appalto”</corsivo>. </h:div><h:div>25.2. Nemmeno è possibile ravvisare una causa di nullità testuale del contratto in ragione della presunta violazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 136/2010 in ordine alla disciplina degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. </h:div><h:div>Si tratta, invero, di una norma suscettibile di trovare applicazione solo per i contratti afferenti alla filiera dei subcontraenti, la quale presuppone l’intervenuta stipula del contratto di appalto dal quale detta sub-filiera nasce. </h:div><h:div>In questo senso si è espressa la sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1380 del 2015, i cui principi di diritto il Collegio condivide, rilevando che <corsivo>“i soggetti che in base alla invocata legge n. 136 del 2010 sono tenuti all'applicazione della normativa sulla tracciabilità sono «gli imprenditori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese» (art. 3, comma 1). Sono quindi da considerarsi assoggettati agli obblighi di tracciabilità il contratto di appalto ed i contratti di subappalto e subcontratti da questo derivati (art. 6, comma 1, d.l. n. 187/2010 ), stipulati dall'appaltatore con subappaltatori e fornitori e da questi ultimi con le imprese della cosiddetta filiera, che «si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto» (art. 6,comma 2,d.l. n. 187/2010 cit.). Pertanto, il contratto di avvalimento, non essendo il contratto d'appalto né un subcontratto da questo derivato (in quanto interviene antecedentemente in una fase procedimentale nella quale non esistono ancora né appalto né appaltatore, ma solo procedura di gara e concorrenti), non era riconducibile ai disposti di cui alla richiamata legge n. 136 del 2010</corsivo>” (<corsivo>ratio decidendi</corsivo> confermata da T.A.R. Campania, sede di Salerno, sez. II, 29.05.2025, n. 1011). </h:div><h:div>25.3. Da qui l’infondatezza della complessiva censura di cui alla lettera A. </h:div><h:div>26. Il Collegio può, infine, procedere alla disamina dell’ultima doglianza di cui alla lettera E a tenore del quale l’aggiudicatari avrebbe dovuto essere esclusa per carenza dei poteri rappresentativi in capo al procuratore speciale per la presentazione dell’offerta. </h:div><h:div>26.1. Preliminarmente non può ritenersi condivisibile l’eccezione di inammissibilità del motivo in analisi, sollevata dalla controinteressata e dalla resistente nelle proprie difese, per omessa impugnazione della sentenza di questo T.A.R. n. 329 del 2025 con opposizione di terzo ordinaria, ex art. 108 comma 1 del c.p.a., nel termine di 60 giorni dalla conoscenza della sentenza.</h:div><h:div>Deve, infatti, essere ribadito il principio di diritto per cui “<corsivo>rispetto al provvedimento di esclusione di un concorrente da una procedura di gara, adottato prima che sia intervenuta l'aggiudicazione dell'appalto, non sussistono controinteressati ai quali il ricorso debba essere notificato a pena di inammissibilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2020, n. 5164; 2 settembre 2019, n. 6024; 2 luglio 2018, n. 4044; Cons. Stato, V, 19 marzo 2018, n. 1745; V, 25 febbraio 2014, n. 886; IV, 6 agosto 2013, n. 4162), anche in ragione del fatto che l'unico interesse tutelabile degli operatori concorrenti è quello all'aggiudicazione dell'appalto sul quale l'eventuale riammissione di uno di essi non ha incidenza determinante (donde l'insussistenza di controinteressati nei casi di impugnazione di tutti gli atti endoprocedimentali precedenti l'aggiudicazione, cfr. Cons. Stato, sez. V,18 ottobre 2018, n. 5958, da ultimo richiamata da Cons. Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1319)</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19.04.2021, n. 3172). Tale principio conosce una deroga solamente ove vi sia la contestuale aggiudicazione ad altro concorrente, per il quale la pronuncia giurisdizionale di rimozione dell'esclusione venga a concretizzare una lesione immediata (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. V, 02. 07.2018, n. 4044). </h:div><h:div>Ebbene, nel caso di specie le ricorrenti non possono essere considerate litisconsorti pretermesse nel giudizio di cui alla sentenza n. 329/2025, in quanto il RTI Almaviva è stato destinatario esclusivamente di un provvedimento di esclusione dalla gara non seguito da contestuale aggiudicazione alla seconda classificata.</h:div><h:div>Da qui l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità in disamina, non essendo riscontrabile in capo alle ricorrenti alcun onere di impugnazione della citata sentenza con l’opposizione di terzo ordinaria di cui all’art. 108 del c.p.a..</h:div><h:div>26.2. Ciò posto, nondimeno la doglianza di cui alla lettera E è destituita di fondamento. </h:div><h:div>Il Collegio, invero, ritiene di non doversi discostare da quanto già espresso da questo Tribunale nella sentenza n. 329 del 30.01.2025 secondo cui: </h:div><h:div>- “<corsivo>nel caso in cui venga prodotta, come nella fattispecie, una procura munita di sottoscrizione ma semplicemente incompleta nell’estensione quantitativa dei poteri di rappresentanza, non si verserebbe in una ipotesi di “incertezza assoluta” sull’imputabilità della complessiva offerta alla mandataria Almaviva, bensì in un caso di non corretta spendita del potere rappresentativo, il quale, in forza dell’art. 1399 del c.c., può essere oggetto di sanatoria per mezzo dell’atto di ratifica da parte del rappresentato</corsivo>”; </h:div><h:div>- “<corsivo>Il potere di ratifica, infatti, come ben espresso dalla giurisprudenza amministrativa, non si limita solo ai negozi bilaterali o multilaterali, ma si estende anche agli atti unilaterali posti in essere dal falsus procurator ai sensi dell’art. 1324 del c.c. (cfr. T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sez. II, 31 gennaio 2022, n. 100, che richiama anche T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sez. IV, 10 maggio 2013, n. 1217) e, quindi, anche all’offerta del concorrente nella procedura della gara, essendo inequivocabilmente un atto negoziale unilaterale (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978; T.A.R. per la Valle d’Aosta, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 19)</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>Sicché, nell’ipotesi di non corretta spendita dei poteri rappresentativi nella presentazione dell’offerta negli appalti pubblici, può trovare applicazione l’istituto della ratifica ex art. 1399 c.c. nei confronti della procura speciale, atteso che tale tipologia di vizi, in forza dei principi generali, non dà luogo a un’invalidità del negozio deducibile dalla controparte, ma la mera inefficacia del medesimo nei confronti della società falsamente rappresentata, la quale soltanto è legittimata ad eccepirla (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1338 che richiama anche T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sez. I, 16 giugno 2016, n. 6923)</corsivo>”.</h:div><h:div>In coerenza con i suddetti principi, la proposta tecnico-economica del RTI Almaviva è perfettamente conforme alla <corsivo>lex specialis </corsivo>di gara e imputabile al predetto concorrente in forza dell’atto di ratifica ex art. 1399 del c.c. di Almaviva dell’operato del dott. Pinto per la presente procedura, sottoscritto dall’Amministratore delegato di Almaviva e autenticato dal notaio Sandra de Franchis l’8 novembre 2024 con rep. 23273.</h:div><h:div>26.3. Per tali ragioni anche il motivo E di impugnazione deve essere rigettato. </h:div><h:div>27. La legittimità del provvedimento impugnato, infine, esclude per ciò stesso in radice, nei termini formulati dalle ricorrenti, la fondatezza della domanda risarcitoria parimenti dedotta nel presente giudizio.</h:div><h:div>Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la domanda risarcitoria da illegittimità provvedimentale dell'Amministrazione deve essere respinta, una volta accertata la legittimità dell'atto impugnato, perché in ragione di ciò è già senz’altro escluso il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 cod. civ., in quanto l'attività dell'Amministrazione di adozione del provvedimento riconosciuto legittimo, per definizione, non può essere considerata ingiusta né illecita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2870).</h:div><h:div>28. In conclusione i ricorsi in epigrafe, previa loro riunione ed estromissione dai rispettivi giudizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, devono essere respinti in quanto infondati.</h:div><h:div>29. La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione nonché previa estromissione dai rispettivi giudizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, li respinge. </h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesco D'antonio</h:div><h:div>Federico Giuseppe Russo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>