<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250093620260518124910318" descrizione="" gruppo="20250093620260518124910318" modifica="05/06/2026 12:05:34" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00936"/><fascicolo anno="2026" n="02957"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250093620260518124910318.xml</file><wordfile>20250093620260518124910318.docm</wordfile><ricorso NRG="202500936">202500936\202500936.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\659 Maria Ada Russo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Silvia Torraca</firma><data>05/06/2026 12:05:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Ada Russo,	Presidente</h:div><h:div>Silvia Cattaneo,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Torraca,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>A) quanto al ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della deliberazione di A.N.A.C. del 5 febbraio 2025 n. 32, quale parere in sede di precontenzioso inerente alla gara di appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso l’Università di Pavia, C.I.G. B297E403B2;</h:div><h:div>- del provvedimento del 20 febbraio 2025 del Direttore Generale dell’Università di Pavia, con il quale, nel prendere atto della deliberazione A.N.A.C. n. 32/2025, sono state assunte le conseguenti determinazioni, ovvero (i) l’annullamento d’ufficio della determinazione di aggiudicazione in favore di Nuova ASAC Antincendio S.r.l. della gara di appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio presso l’Università di Pavia e (ii) il conferimento del mandato al R.U.P. di procedere all’avvio del procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dall’operatore economico Gielle, subentrato al primo posto nella graduatoria di merito per effetto dello slittamento della graduatoria in considerazione dell’annullamento della aggiudicazione in favore di Nuova ASAC;</h:div><h:div>- di tutti gli atti della procedura, propedeutici all’adozione degli atti impugnati in principalità;</h:div><h:div>- in via subordinata, del punto 15 del Disciplinare di gara, laddove quale C.C.N.L. applicabile il C.C.N.L. Metalmeccanico – Industria;</h:div><h:div>B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:</h:div><h:div>- della determinazione del Direttore Generale dell’Università di Pavia, datata 1° aprile 2025, n. 2025-UNPVCLE-0058303, di aggiudicazione dell’appalto in favore di Gielle di Luigi Galantucci in esito al procedimento di verifica di anomalia della propria offerta;</h:div><h:div>C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:</h:div><h:div>per l’accertamento della inefficacia del contratto <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato, il subentro della ricorrente e la condanna al risarcimento per equivalente dei danni subiti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 936 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nuova Asac Antincendio S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B297E403B2, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Carmela Carbonaro e Luigi Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo> presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1; </h:div><h:div>l’Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Tornielli e Francesco Ottavio Muzzin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>della ditta Gielle di Luigi Galantucci, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Lillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAC, dell’Università degli Studi di Pavia e della ditta Gielle di Luigi Galantucci;</h:div><h:div>Vista la richiesta della parte controinteressata di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti e dei documenti depositati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2026 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con determinazione del Direttore Generale prot. n. 131017 del 16 luglio 2024 l’Università di Pavia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio, della durata di 24 mesi, con opzione di proroga semestrale, per un importo a base di gara pari a Euro 498.533,00, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div>L’art. 15 del Disciplinare di gara stabiliva che «ai sensi delle disposizioni di cui all’art.11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti), comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 la Stazione Appaltante ha individuato come applicabili al caso di specie il Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanico Industria. Sulla base dei commi 3 e 4 è fatta in ogni caso salva la possibilità per gli operatori economici di individuare un differente contratto collettivo purché coerente con l’oggetto dell’appalto ed in grado di garantire le stesse tutele normative ed economiche».</h:div><h:div>Nella propria offerta economica, Nuova Asac Antincendio s.r.l., avvalendosi della predetta facoltà, ha dichiarato di voler applicare il CCNL Metalmeccanico-Artigianato.</h:div><h:div>La stazione appaltante avviava il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta, invitando l’odierna ricorrente a fornire chiarimenti in ordine al CCNL applicato, attesa la sua natura di società a responsabilità limitata.</h:div><h:div>A seguito dei chiarimenti trasmessi, il RUP accoglieva le giustificazioni fornite dalla ricorrente e, valutata la congruità dell’offerta da quest’ultima presentata, proponeva l’aggiudicazione in suo favore, la quale veniva successivamente disposta con determinazione del Direttore Generale del 19 dicembre 2024.</h:div><h:div>L’impresa seconda graduata, Gielle di Luigi Galantucci, avviava un procedimento di precontenzioso ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 36/2023, articolando un duplice ordine di contestazioni: in primo luogo, veniva contestata la non equivalenza tra il trattamento economico risultante dall’applicazione del CCNL Metalmeccanico-Industria (indicato dalla stazione appaltante) e quello indicato dall’aggiudicataria (Metalmeccanico-Artigianato), risultando uno scostamento del 25%; in secondo luogo, si contestava la possibilità per Nuova Asac Antincendio di avvalersi del CCNL Metalmeccanico-Artigianato, essendo essa ormai priva dei requisiti necessari per poter essere qualificata come impresa artigiana.</h:div><h:div>All’esito del procedimento precontenzioso, l’ANAC, con delibera n. 32 del 5 febbraio 2025, rilevava la impossibilità, per Nuova Asac Anticendio s.r.l., di applicare il CCNL Metalmeccanico-Artigianato, a causa della perdita della qualifica di impresa artigiana per il superamento dei limiti dimensionali previsti <corsivo>ex lege</corsivo>; una volta escluso che l’aggiudicataria potesse applicare il predetto contratto e <corsivo>“stante la non operatività della presunzione di equivalenza tra i due CCNL”,</corsivo> ANAC concludeva nel senso che <corsivo>“la stazione appaltante avrebbe dovuto attribuire efficacia escludente alle differenze retributive tra i due CCNL rilevate dal RUP nell’ambito del subprocedimento di anomalia delle offerte e quantificate dall’istante in circa il 25%”.</corsivo></h:div><h:div>Facendo proprie le conclusioni di ANAC e intendendo uniformarsi al predetto parere di precontenzioso, l’Università, con determinazione del Direttore Generale in data 20 febbraio 2025, disponeva, per l’effetto, l’annullamento d’ufficio della determinazione di aggiudicazione della gara <corsivo>de qua</corsivo> in favore di Nuova ASAC Antincendio S.r.l.</h:div><h:div>Con l’odierno ricorso quest’ultima ha impugnato il provvedimento da ultimo menzionato e la delibera di ANAC, quale atto presupposto, articolando le seguenti censure: “<corsivo>1) Illegittimità della delibera ANAC n. 32/2025. Illegittimità derivata del provvedimento consequenziale adottato da Uni Pavia. 1.1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, d.lgs 36/2023 nonché dell’art. 3, comma 1, dell’All. I.0.1. Eccesso di potere per sviamento; 1.2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 nonché dell’art. 3, comma 2 dell’All. I.01. Eccesso di potere per</corsivo></h:div><h:div><corsivo>difetto di presupposto, difetto di istruttoria e/o difetto di motivazione; 2) In via subordinata. Illegittimità dell’art. 15 del disciplinare di gara laddove indica come CCNL applicabile all’appalto in oggetto il CCNL metalmeccanico-industria, anziché il CCNL artigianato. Violazione degli artt. 11, comma 2, d.lgs 36/2023 e 3, comma 1, All. I.01”.</corsivo></h:div><h:div>In via subordinata, la ricorrente ha impugnato altresì l’art. 15 del Disciplinare di Gara, nella parte in cui individua quale CCNL applicabile il CCNL Metalmeccanico-Industria, anziché il CCNL Metalmeccanico-Artigianato.</h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio l’Università di Pavia, ANAC e la controinteressata (ditta Gielle di Luigi Galantucci), sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità delle censure <corsivo>ex adverso </corsivo>articolate e, in ogni caso, deducendo l’infondatezza nel merito del gravame.</h:div><h:div>Con un primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato – deducendone l’illegittimità in via derivata - il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, <corsivo>medio tempore </corsivo>adottato dall’Università.</h:div><h:div>Nella memoria depositata in vista dell’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza cautelare la ricorrente ha dichiarato che <corsivo>“per ragioni logiche appare preferibile invertire l’ordine di trattazione dei motivi di impugnazione anticipando il motivo sub 2 con il quale si è dedotta l’illegittimità dell’art. 15 del disciplinare di gara, laddove è stato individuato come applicabile nel contratto in oggetto il CCNL metalmeccanici – industria e non anche il CCNL Metalmeccanici – artigianato”.</corsivo></h:div><h:div>Con ordinanza n. 446 del 30 aprile 2025 il Collegio, <corsivo>“ritenuto, quanto al fumus boni iuris, che la complessità delle questioni poste a fondamento dei ricorsi necessita di un approfondito esame non compatibile con la fase cautelare, cui consegue altresì la preclusione alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata; Ritenuto, con riguardo al danno grave e irreparabile, che, nella comparazione degli interessi, appare prevalente quello dell’Amministrazione universitaria resistente, considerata anche la disposta esecuzione anticipata del contratto, e che, in ogni caso, l’accoglimento dei ricorsi all’esito del giudizio di merito reintegrerebbe pienamente la posizione della parte ricorrente”</corsivo>, ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente e fissato udienza per la trattazione del merito.</h:div><h:div>Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha proposto domanda di subentro nel contratto e di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti.</h:div><h:div>In vista dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie con cui hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive e ribadito le conclusioni già rassegnate.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 4 giugno 2026, il Collegio, previo rilievo <corsivo>ex officio</corsivo> di un possibile profilo di inammissibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo, nella parte relativa all’impugnazione dell’art. 15 del Disciplinare di Gara, ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Rileva, in primo luogo, il Collegio come, nella memoria depositata in data 26.04.2025 in vista dell’udienza camerale, parte ricorrente abbia modificato l’ordine di graduazione dei motivi prospettato nel ricorso introduttivo, chiedendo l’esame in via prioritaria della doglianza originariamente articolata per seconda, avente ad oggetto l’illegittimità dell’art. 15 del Disciplinare di Gara.</h:div><h:div>Tale modifica (ribadita nella successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a.) deve ritenersi vincolante per il giudice, in ossequio al consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa (v. per tutte Cons. Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5), secondo cui <corsivo>“la graduazione è un ordine dato dalla parte ai vizi - motivi (o alle domande di annullamento), in funzione del proprio interesse; serve a segnalare che l'esame e l'accoglimento di alcuni motivi (o domande di annullamento) ha, per la parte, importanza prioritaria, e che i motivi (o le domande) indicati come subordinati o graduati per ultimi, hanno minore importanza e se ne chiede l'esame esclusivamente in caso di mancato accoglimento di quelli prioritari; la graduazione impedisce, pertanto, al giudice di passare all'esame dei vizi - motivi subordinati perché tale volizione equivale ad una dichiarazione di carenza di interesse alla loro coltivazione una volta accolta una o più delle preminenti doglianze”.</corsivo></h:div><h:div>2. Muovendo, pertanto, dal motivo di ricorso con cui si censura l’art. 15 del Disciplinare di Gara, va osservato quanto segue.</h:div><h:div>La ricorrente ha dedotto l’illegittimità, per violazione dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. 36/2023, dell’art. 15 del Disciplinare di Gara, nella parte in cui indica come applicabile all’appalto di cui è controversia il CCNL “Metalmeccanico-industria” in luogo del CCCNL “Metalmeccanico-Artigianato”, essendo quest’ultimo – ad avviso della ricorrente stessa - il CCNL il cui ambito di applicazione è più strettamente connesso con l’attività oggetto di affidamento (consistente nella <corsivo>“semplice manutenzione di macchinari ed impianti”</corsivo> e non anche nella “<corsivo>lavorazione in via esclusiva, prevalente e quantitativamente rilevante di materiali siderurgici”</corsivo>).</h:div><h:div>3. Deve, preliminarmente, essere disattesa l’eccezione di irricevibilità della censura in esame, sollevata dalla difesa della controinteressata.</h:div><h:div>Non merita, infatti, condivisione la tesi secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la norma contenuta nel Disciplinare di Gara entro il termine di 30 giorni dalla sua conoscenza, derivante dalla pubblicazione, in data 26 luglio 2024, nella Gazzetta Ufficiale UE n.145/2024: in senso contrario è sufficiente osservare come l’interesse alla coltivazione della doglianza in esame sia sorto in capo alla ricorrente solo all’esito del disposto annullamento d’ufficio della aggiudicazione in suo favore in ragione della ritenuta insussistenza della equivalenze delle tutele tra il CCNL previsto dalla medesima legge di gara e il diverso CCNL indicato da Nuova Asa Antincendio s.n.c. nella propria offerta economica.</h:div><h:div>L’art. 15 in esame, del resto, a fronte della indicazione del CCNL Metalmeccanico Industria come CCNL applicabile all’appalto <corsivo>de quo,</corsivo> fa espressamente salva la possibilità per gli operatori economici, in ossequio ai commi 3 e 4 dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023, <corsivo>“di individuare un differente contratto collettivo purché coerente con l’oggetto dell’appalto ed in grado di garantire le stesse tutele normative ed economiche”</corsivo>: tale norma non era, dunque, <corsivo>ex se</corsivo> preclusiva della partecipazione alla gara da parte dell’odierna ricorrente, la quale, conseguentemente, non aveva alcun interesse alla sua impugnazione immediata.</h:div><h:div>4. Di contro, come indicato alle parti in sede di udienza di discussione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., deve rilevarsi l’inammissibilità per difetto di interesse della censura in esame.</h:div><h:div>4.1. È pacifico che la ricorrente, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 11 D.Lgs. 36/2023, nel partecipare alla procedura evidenziale di cui è controversia, abbia indicato di voler applicare il CCNL “Metalmeccanico-Artigianato”.</h:div><h:div>È altrettanto pacifica, in quanto ammessa dalla stessa ricorrente, la circostanza dell’avvenuta cancellazione di quest’ultima dall’albo delle imprese artigiane sin dal 2018 a causa del superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 4 L. 443/1985 (Legge-quadro per l’artigianato).</h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente, tuttavia, il mero dato formale della cancellazione della stessa dall’Albo delle Imprese Artigiane - dovuto al superamento del limite dimensionale relativo al numero dei lavoratori dipendenti - non ne eliderebbe la natura di impresa artigiana, atteso che l’assetto organizzativo e produttivo aziendale è rimasto inalterato, permane l’iscrizione della ricorrente all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato ed essa continua a svolgere la sola attività di riparazione, manutenzione e installazione di impianti antincendio (ossia attività artigianale per lavorazioni non in serie).</h:div><h:div>5. Tale tesi non merita condivisione.</h:div><h:div>5.1. L’art. 3, comma 1, l. 443/1985 cit. stabilisce che «E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa». </h:div><h:div>I successivi commi estendono tale qualifica anche alle imprese costituite ed esercitate in talune forme societarie, ma pur sempre a condizione che siano rispettati “i limiti dimensionali” previsti al comma 1.</h:div><h:div>Ancora, l’art. 5 della medesima legge istituisce l’albo delle imprese artigiane, al quale sono tenute a iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2-4: il comma 5 precisa che «l'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane».</h:div><h:div>5.2. Ebbene, alla luce delle anzidette premesse, deve ritenersi irrilevante l’assunto di parte ricorrente secondo cui la stessa potrebbe continuare ad avvalersi della qualifica di impresa artigiana atteso che l’assetto organizzativo e produttivo aziendale è rimasto inalterato, permane l’iscrizione della ricorrente all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato e al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Artigianato ed essa svolge tuttora esclusivamente attività artigianale per lavorazioni non in serie.</h:div><h:div>5.3. Invero, se nei rapporti privatistici non sussiste l’obbligo per l’impresa di applicare il contratto collettivo del settore industriale, anche allorché abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana, ciò non può valere anche ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici e nell’esecuzione dei relativi contratti.</h:div><h:div>Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza formatasi in relazione al previgente art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006, infatti, in materia di appalto pubblico l'affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore di riferimento, con conseguente applicazione del contratto del settore industriale qualora l’impresa abbia superato i limiti dimensionali previsti per l’impresa artigiana (in tal senso, Cass., sez. lav., 1 marzo 2019, n. 6143; Cass., sez. lav., 9 agosto 2024, n. 22641).</h:div><h:div>Diversamente opinando, del resto, si finirebbe per consentire agli operatori economici di partecipare a procedure evidenziali per l’affidamento di contratti pubblici avvalendosi dei benefici - in termini di disciplina economico-normativa stabilita nei CCNL - derivanti da qualifiche delle quali non sono, tuttavia, in possesso, con conseguente violazione di norme imperative poste a tutela dei lavoratori, oltre che frustrazione della <corsivo>par condicio.</corsivo></h:div><h:div>6. Alla luce degli anzidetti rilievi, deve ritenersi, pertanto, che difetti in capo all’odierna ricorrente l’interesse a far valere la censura in esame, non potendo essa dolersi della mancata scelta da parte della stazione appaltante di un CCNL di cui la stessa non avrebbe, in ogni caso, potuto fare applicazione (in ragione della carenza della qualifica soggettiva all’uopo necessaria).</h:div><h:div>7. Per tali ragioni, il ricorso introduttivo, nella parte in cui è volto a ottenere l’annullamento dell’art. 15 del Disciplinare di Gara, va dichiarato inammissibile.</h:div><h:div>8. Con un ulteriore motivo di ricorso si articolano censure di violazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 3, commi 1-2, dell’Allegato I.01 al medesimo Decreto Legislativo nonché di eccesso di potere (<corsivo>sub specie</corsivo> di sviamento, difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione). </h:div><h:div>In particolare, la ricorrente contesta la valutazione (operata da ANAC e recepita dalla stazione appaltante) di insussistenza della equivalenza tra il CCNL applicato e quello indicato negli atti di gara sotto un duplice profilo: </h:div><h:div>a) in primo luogo, in ragione della asserita impossibilità per la Nuova Asac Antincendio di fare applicazione del CCNL indicato in sede di offerta (metalmeccanico-artigianato) per il mero dato formale della cancellazione della stessa dall’Albo delle Imprese Artigiane, senza tuttavia considerare la effettiva natura dell’attività da essa esercitata;</h:div><h:div>b) in secondo luogo, in quanto tale valutazione sarebbe esclusivamente fondata sul dato economico della asserita differenza dei trattamenti retributivi tra i due CCNL, in assenza di considerazione dei parametri normativi rilevanti ai fini della verifica di equivalenza nel suo complesso. Inoltre, anche avuto riguardo all’equivalenza economica, si lamenta come ANAC (e, di conseguenza, la stazione appaltante) si sia limitata a confrontare le componenti fisse della retribuzione globale annua previste dai due CCNL, laddove l’art. 73 dell’Allegato I.01 prescrive l’analisi di un maggior numero di elementi.</h:div><h:div>9. Ritiene anzitutto il Collegio di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del motivo in esame, alla luce della sua infondatezza nel merito.</h:div><h:div>10. Quanto al primo degli anzidetti profili di censura, si è già evidenziato come il mancato possesso della qualifica di impresa artigiana impedisse alla ricorrente di applicare all’appalto di cui è causa il CCNL da essa indicato in sede di offerta.</h:div><h:div>10.1. Sul punto, neppure può ravvisarsi, peraltro, la pretesa violazione dell’art. 3, comma 1, dell’Allegato I.01.</h:div><h:div>In disparte il rilievo per cui trattasi di norma (introdotta dal D.Lgs. 209/2024 a decorrere dal 31.12.2024 e per l’effetto) non applicabile <corsivo>ratione temporis </corsivo>alla fattispecie in esame, è in ogni caso dirimente il rilievo per cui la ricorrente (secondo cui tale disposizione sarebbe volta, in una prospettiva meramente finalistica, a garantire <corsivo>“in ogni caso l’equivalenza tra CCNL…anche a prescindere dalla dimensione e dalla natura giuridica dell’impresa”</corsivo>) pretenderebbe di assegnare alla stessa un significato esattamente opposto rispetto a quello riveniente dal dato letterale (cfr. «a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa»).</h:div><h:div>Se è vero, infatti, che il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione – v. in tal senso T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, ord. 12.03.2024, n. 89), è altrettanto vero che tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.</h:div><h:div>11. Per le ragioni sin qui illustrate, deve pertanto ritenersi immune da censure la impugnata determinazione esclusiva nella parte in cui è stata motivata sulla scorta della indicazione, nella offerta presentata dalla ricorrente, dell’applicazione di un CCNL <corsivo>“non conforme alla sua natura giuridica”.</corsivo></h:div><h:div>12. Fermo il carattere assorbente – ai fini della esclusione dalla procedura di gara - della accertata carenza in capo alla ricorrente del presupposto soggettivo necessario ai fini della applicazione del CCNL indicato nella propria offerta, merita osservare come anche l’ulteriore profilo di doglianza articolato nell’ambito del primo motivo di gravame sia infondato.</h:div><h:div>13. La ricorrente ha dedotto l’erroneità della valutazione relativa alla insussistenza della equivalenza delle tutele atteso che la stazione appaltante (nel recepire le conclusioni dell’ANAC) si sarebbe limitata a verificare il profilo della equivalenza economica previsto dall’art. 4, comma 4, dell’Allegato I.01 al Codice, <corsivo>“trascurando il necessario esame comparativo dei parametri normativi indicati nei co. 1, 2 e 3 dello stesso articolo”.</corsivo></h:div><h:div>14. Va, anzitutto, precisato come la disposizione da ultimo richiamata non trovi applicazione alla fattispecie di cui è controversia.</h:div><h:div>Infatti, soltanto con l’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (applicabile a far data dal 31.12.2024) il legislatore, nel modificare il comma 4 dell’art. 11 D.Lgs. 36/2023, ha precisato l’<corsivo>ubi consistam </corsivo>della tale valutazione di equivalenza delle tutele previste dai CCNL mediante il rinvio al nuovo allegato I.01.6 al Codice, il quale, all’art. 3, introduce una espressa presunzione di equivalenza e, all’art. 4, precisa i criteri da tenere in considerazione ai fini della verifica di equivalenza nell’ipotesi in cui l’anzidetta presunzione non possa trovare applicazione.</h:div><h:div>Dunque, l’art. 11 D.Lgs. 36/2023 <corsivo>ratione temporis</corsivo> applicabile prevedeva la necessità di svolgere la verifica della equivalenza delle tutele mediante il sub-procedimento di cui all’art. 110 del medesimo Decreto Legislativo, senza tuttavia precisare i criteri da valutare a tal fine.</h:div><h:div>Nella Relazione Illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023, l’ANAC aveva, tuttavia, precisato che <corsivo>“Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (ad esempio, artigiani, cooperative, PMI e grandi imprese) con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. firmatarie, ma organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ovviamente ai lavoratori dell’operatore economico venga applica il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica” </corsivo>(art. 7).<corsivo/></h:div><h:div>Nella medesima Relazione si legge che la valutazione di equivalenza <corsivo>“deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile”</corsivo> e che, a tal fine, si suggerisce <corsivo>“di effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste”</corsivo>, potendo trarsi <corsivo>“utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020”.</corsivo></h:div><h:div>Quest’ultima, per quanto qui maggiormente rileva, stabilisce che “<corsivo>L’analisi del trattamento economico del contratto sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative costituisce, naturalmente, il principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi”</corsivo> e che “<corsivo>L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà peraltro essere pretermessa allorquando siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elemento di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006”.</corsivo></h:div><h:div>15. Ferme tali premesse, deve ritenersi che, correttamente esclusa (per le ragioni sopra evidenziate) la presunzione di equivalenza tra il CCNL Metalmeccanico-Artigianato indicato dalla ricorrente (contratto che quest’ultima – lo si ripete – non avrebbe in ogni caso potuto applicare) e quello previsto dalla legge di gara, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica di equivalenza, con le modalità di cui all’art. 110 D.Lgs. 36/2023, principiando dall’esame del profilo della equivalenza economica.</h:div><h:div>16. Al riguardo la stazione appaltante, nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente, ha riscontrato la sussistenza di un significativo scostamento rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL Metalmeccanico-Industria (pari a circa il 25%): a fronte di un così significativo <corsivo>deficit</corsivo> di tutela sotto il profilo economico, risultava pertanto ultronea la valutazione dell’eventuale equivalenza normativa del CCNL indicato dalla ricorrente.</h:div><h:div>17. A ciò si aggiunga, peraltro, che la ricorrente si è limitata a una contestazione del tutto generica sul punto (cfr. <corsivo>“ANAC con riferimento all’equivalenza economica, svolge in ogni caso un esercizio parziale ed errato. Essa infatti si limita a confrontare le componenti fisse della retribuzione globale annua…Il metodo ex art. 73/Allegato I.01 del codice degli appalti è più complesso e articolato…”</corsivo>), senza, tuttavia, offrire alcuna dimostrazione né dell’erroneità nel calcolo delle differenze retributive tra i due contratti né del fatto che una valutazione complessiva del CCNL in concreto applicato avrebbe condotto ad una determinazione positiva circa l’equivalenza.</h:div><h:div>18. Per tutte le ragioni sinora illustrate, deve ritenersi immune da censure la valutazione con cui la stazione appaltante ha ravvisato l’anomalia dell’offerta presentata dall’odierna ricorrente, provvedendo per l’effetto ad annullare l’aggiudicazione della gara in favore di quest’ultima.</h:div><h:div>Conseguentemente, il ricorso introduttivo – nella parte in cui con esso si fa valere l’illegittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione - è infondato e va, pertanto, respinto.</h:div><h:div>19. Infine, dall’infondatezza <corsivo>in parte qua</corsivo> del ricorso introduttivo discende, quale logico corollario, la reiezione di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti (aventi ad oggetto, rispettivamente, l’annullamento per invalidità derivata del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata e la domanda di subentro nel contratto e risarcimento del danno).</h:div><h:div>20. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:</h:div><h:div>- in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- respinge entrambi i ricorsi per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 per ciascuna, oltre oneri e accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesca Salvatore</h:div><h:div>Silvia Torraca</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>