<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240291120251102155308258" id="20240291120251102155308258" modello="3" modifica="04/11/2025 17:52:03" pdf="0" ricorrente="Ciceri Riccardo" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02911"/><fascicolo anno="2025" n="03610"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240291120251102155308258.xml</file><wordfile>20240291120251102155308258.docm</wordfile><ricorso NRG="202402911">202402911\202402911.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\809 Stefano Mielli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>concetta plantamura</firma><data>04/11/2025 17:52:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Stefano Mielli,	Presidente</h:div><h:div>Silvana Bini,	Consigliere</h:div><h:div>Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della determinazione assunta dal Comune di Aicurzio e resa nota ai ricorrenti con email del 19/08/2024, proveniente dai Servizi Sociali, con la quale, in merito al progetto di inserimento di -OMISSIS- presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB), è stata definita la copertura da parte del Comune pari solamente al 30% del costo della retta mensile;</h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta Comunale di Aicurzio n. 39, del 07/08/2024, avente ad oggetto “<corsivo>Atto di indirizzo relativo all’inserimento di persone disabili in progetti individualizzati presso centri socio-educativi e servizi di formazione all’autonomia</corsivo>”, con la quale si dispone “<corsivo>di formulare alla Responsabile dell’Area 1 – Affari Generali e Servizi alla Persona il presente atto di indirizzo definendo per n. 3 utenti che hanno presentato richiesta di attivazione di un progetto di inserimento presso centri socio-educativi e servizi di formazione all’autonomia la disponibilità a finanziare la quota del 30% della retta mensile comunicata per l’anno educativo settembre 2024-luglio 2025</corsivo>”;</h:div><h:div>- nonché, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto ai ricorrenti, ivi inclusa l’eventuale determinazione del Responsabile dell’Area 1 – Affari Generali e Servizi alla Persona, con la quale si è reso effettivo il predetto atto di indirizzo;</h:div><h:div>- e per la condanna del Comune di Aicurzio all’attivazione di un progetto individuale a favore di -OMISSIS-, che preveda il suo inserimento presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB), con integrale copertura della retta mensile da parte dell’Amministrazione competente, ovvero nella diversa misura ritenuta applicabile in forza della vigente normativa;</h:div><h:div>- e per l’accertamento del diritto di -OMISSIS- all’inserimento immediato presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB), del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati e al rimborso delle somme indebitamente sostenute dai ricorrenti per far fronte all’inserimento di -OMISSIS- presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB);</h:div><h:div>- e per la condanna dell’Amministrazione comunale intimata a provvedere all’immediato inserimento di -OMISSIS- presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB), nonché al risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati e al rimborso delle somme indebitamente sostenute dai ricorrenti per far fronte all’inserimento di -OMISSIS- presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB);</h:div><h:div>B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti il 25\01\2025, per l’annullamento:</h:div><h:div>- della comunicazione a mezzo PEC del 28.11.2024, a firma della «<corsivo>Responsabile del servizio</corsivo>» del Comune di Aicurzio, nella parte in cui, per la prima volta, non viene più contemplato il progetto di inserimento di -OMISSIS- presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB), diversamente da quanto fino a quel momento concordemente stabilito;</h:div><h:div>- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, ancorché non noto ai ricorrenti,</h:div><h:div>- e per la condanna del Comune di Aicurzio all’attivazione di un progetto individuale a favore di -OMISSIS-, che preveda il suo inserimento presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB) con integrale copertura della retta mensile da parte dell’Amministrazione competente, ovvero nella diversa misura ritenuta applicabile in forza della vigente normativa,</h:div><h:div>- e per l’accertamento del diritto di -OMISSIS- all’inserimento immediato presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB), del diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati e del diritto al rimborso delle somme indebitamente sostenute dai ricorrenti per far fronte all’inserimento di -OMISSIS- presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB),</h:div><h:div>- e per la condanna dell’Amministrazione comunale intimata a provvedere all’immediato inserimento di -OMISSIS- presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB), nonché al risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati e al rimborso delle somme indebitamente sostenute dai ricorrenti per far fronte all’inserimento di -OMISSIS- presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2911 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Montorsi e Laura Andrao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Aicurzio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Brianza – ASST Brianza, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aicurzio;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per la parte ricorrente i difensori, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1) Riferiscono gli esponenti di avere richiesto il 25/07/2024 al Comune di Aicurzio, in cui risiedono, di predisporre il «<corsivo>progetto individuale</corsivo>» (ex art. 14 L. n. 328/2000) in favore di -OMISSIS-, persona con invalidità totale nota al Servizio Disabili del Comune di Aicurzio sin dal 2003, «<corsivo>presso la SFA -OMISSIS- (Associazione S. Eugenio) di Concorezzo (MB) come previsto dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 25 del 2022</corsivo>», allegando e documentando che il beneficiario è in possesso di una certificazione di -OMISSIS-al 100% e di un ISEE per prestazioni sociosanitarie per l’anno di riferimento pari a zero. </h:div><h:div>Sennonché, con email del 19/8/2024, avente ad oggetto: «<corsivo>progetto di inserimento presso SFA “-OMISSIS-”»,</corsivo> l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Aicurzio avrebbe comunicato ai ricorrenti<corsivo> «che la Giunta comunale in merito al progetto in oggetto a favore di vostro figlio -OMISSIS- ha deliberato con atto di indirizzo</corsivo> [ndr: la DGC n. 39 del 7/8/2024]<corsivo> in cui ha definito la copertura da parte del Comune pari al 30% del costo della retta</corsivo>» (pari a 900,00 € mensili). </h:div><h:div>2) Contro tali atti sono insorti gli istanti, con ricorso notificato il 29/10/2024 e depositato il successivo 14/11/2024, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.</h:div><h:div>I motivi di ricorso sono, per l’esattezza, due.</h:div><h:div>2.1) Con il primo, rubricato «<corsivo>violazione di legge: degli artt. 2, 3 e 4 del regolamento comunale dei servizi sociali approvato con delibera del consiglio comunale n. 6 del 6.3.2024; del d.p.c.m. n. 159/2013; dell’art. 14 l. n. 328/2000; degli artt. 5 e 6 l.r. Lombardia n. 25/2022; della deliberazione di giunta regionale n. 3230/2015 di regione Lombardia. eccesso di potere per manifesta contraddittorietà rispetto alle tariffe dei servizi sociali anno 2024 approvate con delibera di giunta comunale n. 26 del 23.4.2024</corsivo>», si contesta la decisione del Comune di limitare la copertura della retta mensile da parte del Comune alla quota del 30% (a mezzo della delibera di Giunta n. 39 del 07/08/2024, oggetto di gravame), ponendosi la stessa, in tesi, in netta contraddizione rispetto al livello della compartecipazione dell’utenza approvato in precedenza dallo stesso Ente (con DCC n. 6 del 23/4/2024, di approvazione del Regolamento comunale dei Servizi sociali). Del resto, hanno rilevato gli istanti come, anche alla luce della delibera di Giunta comunale n. 26, del 23/04/2024, di approvazione delle tariffe dei servizi sociali per l’anno 2024, con le relative quote di compartecipazione, -OMISSIS- rientrerebbe nella prima fascia, avendo un ISEE ristretto pari a 0,00, come da dichiarazione ISEE trasmessa in allegato alla domanda di inserimento nel centro SFA (depositata in atti di causa da parte ricorrente sub doc. 8). Pertanto, la quota a carico dell’utente sarebbe pari, a tutto voler concedere, al 15% della retta massima mensile. In tale contesto, la DGC n. 39, del 07/08/2024, e la comunicazione attuativa della stessa, del 19/08/2024, sopra citate, sarebbero illegittime in quanto in aperto contrasto vuoi con la DCC di Aicurzio n. 6 del 06/03/2024, vuoi con il DPCM, ivi richiamato, n. 159/2013. Senza contare che -OMISSIS- avrebbe fatto istanza per la predisposizione di un progetto di vita, di cui la partecipazione al centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo avrebbe costituito parte integrante, sicché l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto garantire al ricorrente, oltre all’inserimento nel predetto centro SFA, il contributo economico nella misura prevista per legge.</h:div><h:div>2.2) Con il secondo motivo, rubricato «<corsivo>eccesso di potere per ingiustizia, irrazionalità e illogicità manifeste</corsivo>», gli esponenti si dolgono che, con la già citata DGC n. 39 del 2024, il Comune di Aicurzio avrebbe previsto la copertura massima del 30 % delle rette mensili per coloro che avrebbero richiesto l’attivazione di un progetto di inserimento presso centri socio-educativi (CSE) e presso servizi di formazione all’autonomia (SFA), non solo in assenza di giustificazione alcuna ma ledendo l’interesse del ricorrente a partecipare ad un servizio di formazione all’autonomia in grado di sostenerlo nello sviluppo della sua persona.</h:div><h:div>3) Si è costituito il Comune di Aicurzio, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per la inammissibilità o, comunque, per la improcedibilità del ricorso, per carenza originaria o, comunque, sopravvenuta di un idoneo interesse ad agire, essendo il ricorso volto a pretendere il collocamento presso una specifica struttura prescelta dalla famiglia, piuttosto che presso una struttura idonea selezionata dal Comune.</h:div><h:div>3.1) Lo stesso Ente ha poi depositato in atti di causa la comunicazione della «<corsivo>responsabile del servizio</corsivo>» del 28/11/2024, trasmessa ai ricorrenti in pari data, ove il Comune medesimo avrebbe confermato «<corsivo>la disponibilità del Comune di Aicurzio ad attivare immediatamente un progetto individuale a favore del sig. -OMISSIS- che ne preveda l’inserimento in un idoneo servizio per la formazione all’autonomia, precisando che, a tal fine, sono già state interpellate (ed hanno già manifestato la propria disponibilità ad una valutazione): (i) la Fondazione Stefania di Lissone; (ii) lo SFA “Il Germoglio” di Cassina de Pecchi; (iii) lo SFA di Calolziocorte della Cooperativa Girasole di Lecco</corsivo>».</h:div><h:div>4) Alla camera di consiglio del 6/12/24, presenti gli avv. Tommaso Montorsi e Laura Andrao per la parte ricorrente, che hanno chiesto la concessione di un termine per presentare un ricorso per motivi aggiunti, e l’avv. Raffaele Micalizzi, in sostituzione di Saul Monzani, per il resistente Comune di Aicurzio, la trattazione della domanda cautelare viene rinviata all’udienza camerale del 18 febbraio 2025.</h:div><h:div>5) Con motivi aggiunti notificati e depositati il 25/01/2025 l’impugnazione è stata estesa alla succitata comunicazione del 28.11.2024, nella parte in cui, per la prima volta, il Comune non contempla più il progetto di inserimento di -OMISSIS- presso il centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” di Concorezzo (MB), deducendone l’illegittimità per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’esclusione del Centro SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” quale struttura idonea all’attivazione del progetto individuale in favore del ricorrente, violazione della L. n. 104 del 05/02/1992 e della L.r. Lombardia n. 3 del 12/03/2008, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e/o incoerenza rispetto alle precedenti valutazioni e determinazioni assunte dal Comune di Aicurzio, eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifeste.</h:div><h:div>6) Ha controdedotto con memoria il Comune di Aicurzio.</h:div><h:div>7) Con ordinanza del 21/02/2025, n. 224, la V Sezione «<corsivo>Considerato che:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- gli esponenti hanno impugnato la DGC n. 39 del 2024 (con il ricorso introduttivo) e la determinazione comunale del 28/11/2024 (con i motivi aggiunti), deducendone l’illegittimità, rispettivamente, per violazione delle norme che, a livello statale, regionale e finanche comunale, disciplinano l'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e la compartecipazione al costo delle medesime da parte dei comuni, e per difetto di motivazione e violazione delle norme che tutelano la libertà di scelta dell’unità di offerta da parte del richiedente;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto che il ricorso e i motivi aggiunti appaiono assistiti dal prescritto fumus boni iuris, poiché:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- sembra sussistere l’interesse al ricorso, riconducibile alla portata immediatamente e autonomamente lesiva degli atti impugnati; in tal senso, la DGC n. 39 del 2024, così come comunicata in riscontro alla domanda del 25/7/2024, sembra rivestire – al di là del nomen iuris - una valenza immediatamente e autonomamente preclusiva dell’anelato inserimento di -OMISSIS- presso lo SFA “-OMISSIS-”», valenza “confermata” dalla successiva determinazione del 28/11/2024, sopra citata;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- in tale contesto, sia la limitazione della «copertura» comunale della retta della SFA “-OMISSIS-” ad una quota pari al 30%, fissata prescindendo del tutto dall’ISEE (pari a zero) dell’aspirante beneficiario, sia l’esclusione della struttura “-OMISSIS-”, scelta dal disabile (ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c e 7, comma 1, lettera a, della L.R. 3/2008), dalla terna delle strutture presso le quali</corsivo>
				<corsivo>il Comune ha previsto il possibile inserimento per la formazione all’autonomia, appaiono affette dai vizi dedotti dagli esponenti, con particolare riguardo a quelli che fanno leva sulla violazione di legge e sul difetto di motivazione (cfr., in tema, TAR Lombardia, Milano, V, 21/11/2024, n. 3291; TAR Lombardia, Brescia, 28/05/2024, n. 470; Cons. Stato, III, 13-04-2023, n. 3757; TAR Lombardia, Milano, III, 13/12/2022, n. 2746, con la ulteriore giurisprudenza ivi citata, per cui: </corsivo>«(…) <corsivo>l’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328 del 2000, unitamente alle norme contenute nell’art. 14 della stessa legge e negli artt. 2 e 7 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2008, costituisce fonte di diversi principi che governano la materia in esame, «quali quelli di presa in carico personalizzata, di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, i quali impongono che siano i comuni a garantire il servizio al cittadino, con obbligo di farsi carico dell’intera retta di ricovero comprensiva della componente sanitaria, salvo poi la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative a tale componente (che non possono assolutamente essere scaricate sull'utente o sulla famiglia) in base ai criteri di riparto indicati dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 e dal d.p.c.m. 29 novembre 2001» (così, TAR Lombardia, Milano, III, 26.07.2021, n. 1825; cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 12.08.2019, n. 5684; id. 14.03.2018, n. 1623; id. 10.01.2017, n. 46); (….) l’ordinamento pone direttamente in capo ai comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale; (…)</corsivo>»);</h:div><h:div><corsivo>- che, altresì, in applicazione delle norme citate (artt. 2 e 7 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2008), il cittadino è libero di scegliere la struttura socio-sanitaria cui affidarsi e che, quindi, le amministrazioni preposte alla gestione e alla erogazione dei servizi socio-sanitari non possono né coartare la decisione dell’assistito né subordinare la presa in carico all’indicazione di una particolare struttura;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto, pertanto, che, all’apprezzabile periculum in mora allegato da parte ricorrente sia possibile in questa sede ovviare, ordinando al Comune di Aicurzio di riesaminare la domanda di parte ricorrente del 25/07/2024 alla luce delle considerazioni sin qui esposte, previo coinvolgimento della parte stessa nel relativo procedimento amministrativo;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Ritenuto, quindi, necessario assegnare al Comune di Aicurzio il termine di giorni trenta (30)</corsivo>
				<corsivo>decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per la conclusione del predetto</corsivo>
				<corsivo>procedimento;</corsivo> (…)» ha accolto la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso «<corsivo>ai fini di un motivato riesame, nei limiti dell’interesse azionato e nei sensi e nei termini di cui in motivazione, i provvedimenti del Comune di Aicurzio, in epigrafe specificati</corsivo>», fissando per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 28.04.2025.</h:div><h:div>8) Il Comune di Aicurzio ha allegato e documentato di avere, in adempimento dell’ordinanza n. 224/2025: (i) contattato l’Associazione che gestisce la struttura SFA <corsivo>-OMISSIS- </corsivo>la quale, con missiva del 10 marzo 2025, avrebbe inviato al Comune il piano di inserimento e di frequenza per -OMISSIS-, con il relativo preventivo; (ii) approvato il progetto di inserimento progressivo, con il relativo preventivo, con oneri interamente a carico del Comune, nelle more della definizione del giudizio.</h:div><h:div>9) Con ordinanza del 28/04/2025, n. 429, la V Sezione ha fissato l’udienza per la definizione nel merito della controversia all’udienza pubblica del 15 luglio 2025.</h:div><h:div>10) In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo sulle rispettive posizioni.</h:div><h:div>11) All’udienza pubblica del 15 luglio 2025, presenti gli avv. T. Montorsi e L. Andrao per la parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>12) Preliminarmente, il Collegio deve soffermarsi sulle eccezioni di difetto d’interesse al gravame, sollevate da parte resistente sul presupposto della carenza di lesività, autonomamente e immediatamente riconducibile agli atti impugnati.</h:div><h:div>Le eccezioni sono infondate. </h:div><h:div>Come costantemente affermato in giurisprudenza (cfr., tra le tante, CGARS 12-02-2021, n. 101):</h:div><h:div>- il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende a un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione (Cons. Stato, II, 20-06-2019, n. 4233);</h:div><h:div>- le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, cosiddetta legittimazione ad agire, e l'interesse a ricorrere (Cons. Stato, IV, 21-01-2019, n. 508);</h:div><h:div>- nel giudizio impugnatorio, la legittimazione ad agire spetta al soggetto che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l'ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo, posizione speciale e qualificata, che lo distingue dal <corsivo>quisque de populo</corsivo> rispetto all'esercizio del potere amministrativo, mentre l'interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa (Cons. Stato, IV, 01-06-2018, n. 3321; id., 19-07-2017, n. 3563);</h:div><h:div>- l'interesse al ricorso, quale <corsivo>species</corsivo> dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. Dunque, il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente (così, da ultimo, Cons. Stato, III, 20-02-2025, n. 1419).</h:div><h:div>Ciò premesso in linea generale, in relazione alla fattispecie in esame va rilevato come non possa negarsi in capo agli esponenti la legittimazione a proporre il ricorso, dovendo quest’ultima essere valutata in relazione alla posizione “affermata”, mentre costituisce disamina di merito il vaglio sulla effettiva sussistenza della posizione stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 21-01-2019, n. 508; id., II, 20-06-2019, n. 4233; id., V, 29-04-2019, n. 2732).</h:div><h:div>Per tale via, sulla base di quanto allegato e documentato da parte ricorrente, il Collegio reputa sussistente il prescritto interesse, attuale e immediato, rispetto all’impugnazione della DGC n. 39/2024, siccome avente natura provvedimentale, secondo quanto di seguito specificato.</h:div><h:div>Invero, con la deliberazione n. 39, del 7 agosto 2024, la Giunta comunale di Aicurzio ha risposto alle «<corsivo>richieste di inserimento</corsivo>» (così, stando alle premesse del deliberato, depositato in atti di causa da entrambe le parti) presso «<corsivo>i centri socio-educativi e i servizi di formazione all’autonomia</corsivo>», provenienti «<corsivo>da n. 3 utenti disabili residenti nel Comune</corsivo>»; indi, dopo avere chiarito, sempre nelle premesse medesime, che i servizi predetti «<corsivo>sono servizi sociali destinati ad accogliere persone con disabilità e sono dirette alla stimolazione, alla promozione, al raggiungimento e al mantenimento di tutte quelle abilità utili a facilitare una migliore integrazione sociale favorendo, quindi, l’autonomia personale, comportamentale, di movimento, sociale e di pre-inserimento lavorativo</corsivo>; (…)» , la Giunta stessa ha deliberato «<corsivo>di formulare alla Responsabile dell’Area 1 – Affari generali e Servizi alla Persona il presente atto di indirizzo definendo per n. 3 utenti che hanno presentato richiesta di attivazione di un progetto di inserimento presso centri socio-educativi e servizi di formazione all’autonomia la disponibilità a finanziare la quota del 30% della retta mensile comunicata per l’anno educativo settembre 2024 – luglio 2025</corsivo>».</h:div><h:div>Tale DGC è stata comunicata dal Comune ai ricorrenti con email del 19/8/2024 (depositata da parte ricorrente sub doc. 9) avente ad oggetto «<corsivo>progetto di inserimento presso SFA “-OMISSIS-”</corsivo>», rimarcando come la Giunta «<corsivo>in merito al progetto in oggetto a favore di vostro figlio -OMISSIS- ha deliberato con atto di indirizzo in cui ha definito la copertura da parte del Comune pari al 30% del costo della retta</corsivo>» e allegando «<corsivo>copia della Carta dei Servizi dello SFA “-OMISSIS-” con la specifica dei costi della retta mensile pari a € 900,00</corsivo>».</h:div><h:div>In tale contesto, il Collegio deve rilevare come, indipendentemente dal <corsivo>nomen iuris</corsivo> attribuito dal resistente al proprio atto - che, come noto, non vincola il giudice, il quale deve qualificare l’atto in ragione del suo contenuto - si tratti di un deliberato che, laddove “<corsivo>definisce</corsivo>” la misura (pari al 30%) della compartecipazione del Comune (al pagamento della “<corsivo>retta</corsivo>” della struttura interessata dal progetto individuale di -OMISSIS-), riveste indubbia natura provvedimentale.</h:div><h:div>Tale natura trae, poi, ulteriore conferma dal comportamento posto in essere dall’Amministrazione locale, ove la stessa ha di fatto rivelato di avere adottato la DGC del 7 agosto 2024 in riscontro all’istanza trasmessa al Comune di Aicurzio, a mezzo PEC, il 25/7/2024, dall’avv. S. Tagliati, in nome e per conto dei genitori di -OMISSIS-, per l’inserimento di quest’ultimo presso lo SFA (Servizio di Formazione all’Autonomia) “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” (cfr. il doc. 8 dei depositi di parte ricorrente). </h:div><h:div>Difatti, è lo stesso Comune a comunicare agli istanti, con la succitata con email del 19/8/2024, non soltanto, quanto «<corsivo>definito</corsivo>» dalla Giunta in merito al «<corsivo>progetto di inserimento presso SFA “-OMISSIS-”</corsivo>», ma, «<corsivo>in allegato</corsivo>», la copia della Carta dei Servizi dello SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”, «<corsivo>con la</corsivo>
				<corsivo>specifica dei costi della retta mensile pari a € 900,00</corsivo>» (così, il doc. 9, già citato).</h:div><h:div>In tale contesto, anche la comunicazione del Comune datata 28/11/2024, impugnata con i motivi aggiunti, con cui l’Amministrazione ha, implicitamente ma chiaramente negato la propria disponibilità – sino ad allora manifestata – ad attivare il Servizio di Formazione all’Autonomia a favore di -OMISSIS- presso lo SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”, si rivela autonomamente e immediatamente lesiva dell’interesse del ricorrente ad ottenere l’inserimento presso il predetto SFA, peraltro gestito dall’Associazione di volontariato <corsivo>S. Eugenio</corsivo>, Ente accreditato per il Servizio di Formazione alle Autonomie in Regione Lombardia (cfr. la relativa Carta dei Servizi, consultabile al link  https://santeugenio.org/wp-content/uploads/2014/08/2024-Carta-dei-Servizi-SFA.pdf, nonché, l’elenco degli Enti accreditati in Regione Lombardia, consultabile al link https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/15b31a62-020a-48ef-a32d-9d3d68f5cefd/SERVIZI+DI+FORMAZIONE+ALL%27AUTONOMIA+DELLE+PERSONE+DISABILI.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-15b31a62-020a-48ef-a32d-9d3d68f5cefd-oT7i4GF).</h:div><h:div>Va, pertanto, ribadita la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, così come sopra sollevate da parte resistente.</h:div><h:div>13) Passando all’esame del merito, il Collegio osserva quanto segue sul ricorso e i motivi aggiunti, da esaminare congiuntamente, per comodità espositiva, in quanto vertenti su questioni strettamente connesse.</h:div><h:div>14) Il primo motivo del ricorso introduttivo, con cui si contesta la limitazione della «<corsivo>copertura</corsivo>» comunale della retta dello SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” ad una quota pari al 30%, fissata prescindendo del tutto dall’ISEE (pari a zero) dell’aspirante beneficiario, risulta, nei sensi di seguito esposti, fondato.</h:div><h:div>14.1) In premessa, giova rammentare che: </h:div><h:div>- ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112, si intendono per "<corsivo>servizi sociali</corsivo>": «<corsivo>tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia</corsivo>»;</h:div><h:div>- per essi, la legge 08/11/2000, n. 328 (intitolata «<corsivo>Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali</corsivo>»), dopo avere enunciato i princìpi generali del sistema predetto, chiarendo (all’art. 1 comma 2) come «<corsivo>Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</corsivo>», ha – tra l’altro – previsto:</h:div><h:div>- all’art. 6, ultimo comma, che: «<corsivo>Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica</corsivo>»;</h:div><h:div>- e, all’art. 14, che: <corsivo>«Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili (…), i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale (…)</corsivo>» (così, il comma 1) il quale progetto individuale «<corsivo>comprende (…) i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale (…)</corsivo>» (così, il comma 2).</h:div><h:div>La Regione Lombardia, poi, con la legge 12/03/2008, n. 3 (di «<corsivo>Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale</corsivo>»), ha chiaramente indicato, fra i «<corsivo>principi</corsivo>» della materia, quello della «<corsivo>libertà di scelta, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni</corsivo>» (di cui all’art. 2, comma 1 lettera c), ulteriormente declinato nel successivo art. 7, ove si legge che: «<corsivo>Le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali hanno diritto a: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) scegliere liberamente le unità d'offerta, compatibilmente con il requisito dell'appropriatezza delle prestazioni;</corsivo> (…)» (così, il comma 1, lettera a).</h:div><h:div>Sul versante giurisprudenziale, poi, preme rammentare come, secondo l’orientamento costante, anche di questo Tribunale, l’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328 del 2000, unitamente alle norme contenute nell’art. 14 della stessa legge e negli artt. 2 e 7 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2008, costituisca fonte di diversi principi che governano la materia in esame, «<corsivo>quali quelli di presa in carico personalizzata, di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, i quali impongono che siano i comuni a garantire il servizio al cittadino, con obbligo di farsi carico dell’intera retta di ricovero comprensiva della componente sanitaria, salvo poi la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative a tale componente (che non possono assolutamente essere scaricate sull'utente o sulla famiglia) in base ai criteri di riparto indicati dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 e dal d.p.c.m. 29 novembre 2001</corsivo>» (così, TAR Lombardia, Milano, III 13-12-2022, n. 2746; nonché la giurisprudenza già citata nell’ordinanza n. 224/2025, sopra citata).</h:div><h:div>L’ordinamento pone, quindi, direttamente in capo ai comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale.</h:div><h:div>Con specifico riguardo alla compartecipazione dell’assistito, poi, le norme di riferimento, ovvero gli artt. 25 della legge n. 328 del 2000 e 8, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2008, stabiliscono che l'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente, oggi contenuta nel dPCM n. 159 del 2013.</h:div><h:div>Da tali norme si ricava che, non soltanto l'accesso ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente o ISEE, non tollerando la disciplina di settore [che deve ricevere uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13.10.2015, n. 4742; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 12.09.2013, n. 2139)], l’utilizzo da parte dei Comuni di criteri ulteriori e/o difformi, che diano rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli indicati nel decreto n. 159 del 2013 al fine di determinare il livello di capacità economica dell’assistito [con la conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale (cfr. Cons. Stato, III, 25.03.2021, n. 2520; id., nn. 1505/2020; 7850/2020; 6926/2020; id., 4.03.2019, n. 1458; id., nn. 6371/2018, 6707/2018; TAR Lombardia, Milano, V, 21-11-2024, n. 3291; id., III, 01.02.2022, n. 232; id., 15.06.2021, n. 1459; id., 15.05.2018, n. 94; id., 23.03.2017, n. 617)]. Viene, quindi, rimarcato che, essendo la finalità dell’ISEE quella di determinare la reale capacità economica dell’assistito, l’intervento del Comune deve essere congruente alle sue risultanze e non può, pertanto, condurre a richieste di compartecipazione sproporzionate o, addirittura, superiori alle capacità economiche del disabile, così come risultanti dall’ISEE (cfr., sull’impossibilità di dare rilievo, a tal fine, a tutte quelle entrate che non possono trovare ingresso nel calcolo dell’ISEE, tra cui, in primo luogo, le indennità di accompagnamento e di invalidità civile, TAR Veneto, III, 21-02-2022, n. 335).</h:div><h:div>14.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame ne discende la illegittimità della deliberazione in contestazione, con cui la Giunta ha stabilito la quota (pari al 30%) di compartecipazione del Comune al pagamento della retta mensile dello SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”, prescindendo del tutto dall’ISEE del ricorrente, oltreché dai criteri che lo stesso Comune aveva in precedenza fissato, con la DCC n. 26 del 2024.</h:div><h:div>15) A tale profilo di illegittimità, come sopra dedotto col ricorso introduttivo a carico dell’operato comunale, si aggiunge quello, evidenziato nei motivi aggiunti, ove si lamenta l’esclusione, comunicata dal Comune agli istanti il 28/11/2024, della struttura “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” (scelta dal -OMISSIS-), dalla terna delle strutture presso le quali il Comune stesso ha previsto il possibile inserimento del soggetto disabile per la formazione all’autonomia.</h:div><h:div>15.1) A tal riguardo, preme aggiungere, a quanto sinora esposto, come già l'art. 8-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, abbia sancito, sia pure con specifico riferimento alle prestazioni sanitarie, il principio di libera scelta dell'assistito, principio che consente ai cittadini di individuare, nell'ambito dei soggetti accreditati dal servizio sanitario nazionale, il luogo di cura ed i professionisti cui affidarsi. </h:div><h:div>In Regione Lombardia questo principio è stato recepito sia dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 33 del 2009, sopra riportato, che ne impone l'applicazione non solo con riferimento all'ambito prettamente sanitario, ma anche con riferimento all'ambito socio-sanitario; sia, per quanto qui di specifico interesse, negli artt. 2 e 7 della citata legge n. 3 del 2008, che ha ribadito il diritto delle persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali a «<corsivo>scegliere liberamente le unità d'offerta, compatibilmente con il requisito dell'appropriatezza delle prestazioni</corsivo>» (così, il comma 1, lettera a, dell’art. 7, succitato).</h:div><h:div>Nella specie, l’esclusione dello SFA “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” dalle unità di offerta presso le quali il Comune ha previsto il possibile inserimento di -OMISSIS- per usufruire del Servizio di formazione all’autonomia risulta, come già evidenziato in sede cautelare, priva di adeguata istruttoria e motivazione, oltreché in contrasto con le norme sopra richiamate, non essendo stati affatto evidenziati, a sostegno dell’esclusione, profili di non appropriatezza delle prestazioni erogate dal predetto SFA, peraltro gestito, stando a quanto allegato e documentato in atti di causa, da un’Associazione di volontariato accreditata per il Servizio di Formazione alle Autonomie in Regione Lombardia.</h:div><h:div>16) Per le suesposte considerazioni, quindi, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti e, per l’effetto, vanno annullati, nei limiti dell’interesse azionato, i provvedimenti con essi impugnati. </h:div><h:div>17) Va, invece, respinta la domanda di risarcimento danni, genericamente formulata nel ricorso e nei motivi aggiunti, risultando la stessa infondata, non essendo stati allegati e documentati i danni asseritamente patiti dagli istanti, né sotto il profilo dell’<corsivo>an</corsivo>, né sotto il profilo del <corsivo>quantum</corsivo>.</h:div><h:div>18) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, <corsivo>ex plurimis</corsivo>, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22-03-1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30-03-2022, n. 2328; id., VI, 22-03-2022, n. 2072; id., VI, 20-01-2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>19) Le spese di lite seguono il criterio della prevalente soccombenza e vengono liquidate, a favore della parte ricorrente, come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Respinge la domanda risarcitoria.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Aicurzio a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente, liquidandole in € 3.000,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eugenia Staiano</h:div><h:div>Concetta Plantamura</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>