<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240245020250103234922431" descrizione="" gruppo="20240245020250103234922431" modifica="04/01/2025 02:56:46" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02450"/><fascicolo anno="2025" n="00028"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240245020250103234922431.xml</file><wordfile>20240245020250103234922431.docm</wordfile><ricorso NRG="202402450">202402450\202402450.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2024\202402450\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonio Vinciguerra</firma><data>04/01/2025 02:56:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio Vinciguerra</firma><data>04/01/2025 02:56:46</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere</h:div><h:div>Federico Giuseppe Russo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento di esclusione dalla procedura del 22.8.2024;</h:div><h:div>del provvedimento di aggiudicazione del 27.8.2024 disposto in favore della controinteressata e del verbale n.71 del 26.8.2024;</h:div><h:div>del “secondo” allegato A, recante i requisiti di partecipazione, alla procedura, nonché di tutti gli atti annessi e conseguenti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2450 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Habitat 2.0 – Studio Tecnico Associato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via XX Settembre 8; </h:div><h:div>Bi.Ma s.r.l., Chirò s.n.c. di Caterina Cavenago e Raffaella Geremia, Istituto Oikos s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>A.T.S. della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Powergun s.n.c. di Andrea Ranzani &amp; C., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.T.S. della Città Metropolitana di Milano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il raggruppamento ricorrente è stato affidatario del servizio di controllo faunistico dei cinghiali fino al 2023, a conclusione di procedura selettiva indetta da ATS della Città Metropolitana di Milano. Con il presente gravame contesta l’esclusione dal rinnovo della procedura di affidamento, disposta da ATS ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023. Altresì contesta l’aggiudicazione del servizio alla Powergun s.n.c., in quanto priva di esperienza pregressa.</h:div><h:div>ATS, costituita in giudizio, eccepisce la carenza d’interesse al ricorso e contesta nel merito le deduzioni di parte ricorrente.</h:div><h:div>Le parti hanno presentato memorie conclusionali.</h:div><h:div>All’udienza del 4 dicembre 2024 la causa è passata in decisione</h:div><h:div>Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>Innanzitutto va respinta l’eccezione pregiudiziale, laddove l’interesse ad agire è <corsivo>ictu oculi</corsivo> evidente nella richiesta di annullamento dell’esclusione dalla gara e dell’aggiudicazione della medesima alla controinteressata.</h:div><h:div>Nel merito parte ricorrente richiama la norma di cui al 5° comma dell’art. 49 del nuovo codice dei contratti pubblici, la quale esclude la necessità di rotazione allorché la selezione avvenga nella forma della procedura negoziata e sia stata preceduta – come in fattispecie - da indagine di mercato senza limite al numero di operatori.</h:div><h:div>La deroga alla regola generale del divieto di duplice consecutivo affidamento, posta dalla suddetta norma, rende illegittima la disposta esclusione.</h:div><h:div>Non rilevano le considerazioni riportate da ATS nelle sue memorie, sia perché introducono elementi nuovi non contenuti nella motivazione dell’atto di esclusione (con riferimento ad asserita inadeguatezza dei soggetti raggruppati, i quali peraltro hanno già svolto lo stesso servizio appaltando), sia perché erroneamente qualificano l’appalto affidamento diretto; laddove l’invito alla procedura di affidamento del servizio di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse – contenuto nella delibera d’indizione n. 705 dell’8.8.2024 – la qualifica come procedura negoziata nel rispetto della disciplina codicistica, ovvero gara competitiva per la necessità di consentire l’esame comparativo dell’offerta del raggruppamento ricorrente illegittimamente escluso.</h:div><h:div>Il ricorso va dunque accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati e l’obbligo per ATS di valutare in comparazione l’offerta di parte ricorrente, ferma la precedente fase della manifestazione d’interesse riguardo alla quale non è sviluppata alcuna contestazione.</h:div><h:div>L’annullamento dell’aggiudicazione a Powergun e l’obbligo di esame comparativo delle offerte consente di ritenere superato in termini d’interesse il motivo riferito alla sua idoneità al servizio.</h:div><h:div>Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini premessi.</h:div><h:div>Per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati e dispone l’obbligo di esame comparativo delle offerte dei soggetti invitati alla gara, con prosecuzione della stessa.</h:div><h:div>Condanna ATS a corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese processuali, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato versato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/12/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesco D'antonio</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>