<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240241320260625192322258" descrizione="appalto servizio ristorazione enti SSR - DA COMPLETARE !" gruppo="20240241320260625192322258" modifica="02/07/2026 11:02:23" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02413"/><fascicolo anno="2026" n="03522"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240241320260625192322258.xml</file><wordfile>20240241320260625192322258.docm</wordfile><ricorso NRG="202402413">202402413\202402413.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\702 Marco Buricelli\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Marco Buricelli</firma><data>02/07/2026 10:14:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marilena Di Paolo</firma><data>25/06/2026 19:49:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/07/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Marco Buricelli,	Presidente</h:div><h:div>Luca Iera,	Primo Referendario</h:div><h:div>Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione di ARIA S.p.A. n. 686 del 25 giugno 2024 nella parte in cui è stato aggiudicato al RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. il lotto 2 della procedura aperta multi-lotto indetta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale.</h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara, e in particolare del verbale di gara n. 5 redatto dalla Commissione di gara all’esito della seduta riservata del 7 novembre 2023 nel corso della quale sono state effettuate le valutazioni delle offerte tecniche dei concorrenti partecipanti al lotto n. 2 e del verbale di gara n. 7 e del relativo allegato contenente i prospetti riepilogativi dei punteggi assegnati;</h:div><h:div>- nei limiti delle censure proposte, del verbale della seduta amministrativa n. 2 del 25 settembre 2023 con il quale sono stati identificati i membri della Commissione di gara sorteggiati, della proposta di nomina dei membri della Commissione di gara prot. n. IA.2023.0076420 del 2 ottobre 2023, della determinazione n. 1015 del 3 ottobre 2023 di nomina della Commissione di gara;</h:div><h:div>- della proposta di aggiudicazione prot. n. IA.2024.0052678 del 20 giugno 2024, nella parte in cui il R.U.P. ha proposto l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.;</h:div><h:div>- del verbale di gara n. 9 con il quale è stata valutata la congruità dell’offerta del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop..</h:div><h:div>- ove occorrer possa e nei limiti delle censure proposte, del bando di gara, del disciplinare di gara del capitolato di gara e di ogni altro verbale, atto o provvedimento di gara. </h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; </h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato;</h:div><h:div>e per l’accertamento del diritto della Serenissima Ristorazione S.p.A. ad essere aggiudicataria della procedura de qua e a subentrare nel contratto eventualmente medio tempore stipulato </h:div><h:div>nonché, infine, in subordine, per l’annullamento della gara.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2413 del 2024, proposto da Serenissima Ristorazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 967192442D, rappresentata e difesa dall'avvocato Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lombardia, non costituita in giudizio; </h:div><h:div>Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace e Alice Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Vivenda s.p.a. e Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto il ricorso, con i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti - Aria S.p.A., della Vivenda s.p.a. e della Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con bando di gara pubblicato sulla GUUE e sulla GURI (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 33 del 20 marzo 2023), l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A. (d’ora in poi solo ARIA) ha indetto la gara “ARIA_2023_048 - Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ristorazione per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale”, volta alla stipula, per ciascun lotto, di una convenzione ex art. 26 l. n. 488/1999, destinata degli enti sanitari.</h:div><h:div>2. L’odierno contenzioso ha per oggetto il lotto 2, per il quale avevano partecipavano alla gara il costituendo R.T.I. Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop (d’ora in poi solo RTI Vivenda) e il costituendo R.T.I. Serenissima Ristorazione – Euroristorazione (d’ora in poi solo RTI Serenissima).</h:div><h:div>3. All’esito delle operazioni di gara, il RTI Vivenda si collocava al primo posto con il punteggio totale di 82,25 (punteggio tecnico 52,25 – punteggio economico 30,00), seguita dal RTI Serenissima con il punteggio totale di 76,96 (punteggio tecnico 56,25 – punteggio economico 20,71).</h:div><h:div>4. L’offerta del RTI Vivenda, pur non risultando anomala, veniva per ragioni di opportunità, tenuto conto dell’importanza del servizio, sottoposta a verifica di congruità.</h:div><h:div>5. Esperite le necessarie verifiche, sia sulla congruità dell’offerta che in ordine alla documentazione amministrativa, il RUP proponeva l’aggiudicazione con nota prot. IA.2024.0052678 del 20 giugno 2024; quindi ARIA, con determinazione n. 686 del 25 giugno 2024, aggiudicava al RTI Vivenda il lotto qui all’esame.</h:div><h:div>6. In data 11 settembre 2024, il RTI Serenissima, in proprio e quale mandataria, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2, domandandone l’annullamento, previa sospensione della esecuzione. </h:div><h:div>7. Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante ARIA e il RTI Vivenda per resistere al ricorso, depositando documenti e memorie, con cui sono state sollevate svariate eccezioni in rito.</h:div><h:div>8. Alla camera di consiglio del 2 ottobre 2024, con ordinanza n. 1145 pubblicata il 4 ottobre 2024, è stata rigettata la domanda cautelare, ritenuto che “<corsivo>alla luce della sommaria delibazione che caratterizza la presente fase cautelare del giudizio, le censure formulate nel gravame non risultano fornite di adeguato fumus boni iuris, in quanto l’offerta tecnica delle controinteressate non appare affetta da alcuna delle ipotesi di esclusione indicate nella lex specialis né sembra esser stata erroneamente vagliata dalla Stazione Appaltante nella fase di attribuzione dei punteggi</corsivo>”.</h:div><h:div>9. In data 16 ottobre 2024 è stata stipulata la convenzione per l’affidamento del servizio di ristorazione sanitaria per gli enti del sistema sanitario regionale tra Vivenda - divenuta nel frattempo cessionaria del ramo d’azienda della cooperativa Solidarietà e lavoro soc coop – e la stazione appaltante ARIA.</h:div><h:div>10. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche.</h:div><h:div>11. All’udienza pubblica del 10 giugno 2026, dopo la discussione delle parti, la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’odierno ricorso, il RTI Serenissima ha dedotto undici motivi di ricorso e, in via subordinata, altri quattro motivi di illegittimità.</h:div><h:div>2. In via principale:</h:div><h:div>I) <corsivo>Esclusione del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per carenza dell’offerta. Mancata previsione delle attrezzature necessarie presso l’ASST di Pavia. Carenza, incompletezza, incongruità e inattendibilità dell’offerta. Indeterminatezza e indeterminabilità dell’offerta. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 del capitolato di gara. Violazione degli artt. 3, 25 e 29 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Mancata considerazione dei costi occorrenti per l’acquisto delle attrezzature necessarie. Censura relativa all’ASST di Pavia.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Il ricorrente RTI sostiene che il controinteressato RTI avrebbe presentato offerte incomplete e parziali relativamente ai carrelli e alle stazioni di rigenerazione e che pertanto doveva essere escluso sulla base dell’art. 25 del disciplinare di gara, il quale prevede tra le cause di esclusione del concorrente la “presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche”.</h:div><h:div>Il ricorrente sostiene che nell’apposito elenco dedicato alle attrezzature e allegato agli atti di gara (doc. 18), sarebbe erroneamente indicato che per praticamente tutte le strutture interessate dal servizio previsto dal lotto 2 le attrezzature necessarie al servizio “o sono di proprietà dell’ente oppure diverranno di proprietà dell’Ente al termine del contratto in essere con l’attuale gestore”; ciò non sarebbe vero per quanto riguarda i carrelli e le stazioni di rigenerazione presenti presso l’ASST di Pavia, di proprietà di Serenissima, attuale gestore uscente (All. 2 - doc. 25 ric.). Tale criticità sarebbe stata evidenziata in sede di gara tramite apposito quesito (quesito n. 38 – doc. 17), riscontrato dall’Amministrazione, che aveva confermato quanto indicato in sede di gara.</h:div><h:div>Conseguentemente, a dire del RTI ricorrente, l’offerta presentata dal RTI Vivenda sarebbe inevitabilmente carente, e non sarebbe idonea per espletare il servizio necessario presso l’ASST di Pavia. Il ricorrente deduce infine che il controinteressato sarebbe riuscito ad aggiudicarsi la gara esclusivamente in virtù del ribasso offerto, avendo previsto la fornitura dei carrelli solo per l’Ospedale di Voghera, mentre per tutte le restanti strutture avrebbe offerto solamente un intervento di manutenzione degli stessi, i quali, dopo quasi 10 anni di utilizzo intensivo in un sistema cook&amp;chill,  presenterebbero un naturale e inevitabile livello di usura molto significativo, tale da non poter essere oggetto di semplice manutenzione;</h:div><h:div><corsivo>II) Esclusione del RTI Vivenda S.P.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per carenza dell’offerta. Mancata previsione delle attrezzature necessarie presso l’ASST di Lodi. Mancata offerta di carrelli idonei per il servizio previsto con modalità vassoio personalizzato attualmente non presenti presso la struttura. Incompletezza, carenza e inattendibilità dell’offerta. Incongruità dell’offerta. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 del capitolato di gara. Violazione degli artt. 3, 25 e 29 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Mancata considerazione dei costi occorrenti per l’acquisto delle attrezzature necessarie. Carenze relative al servizio presso l’ASST di Lodi.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Il ricorrente sostiene che l’offerta del controinteressato RTI sarebbe inoltre carente per non aver previsto, per le strutture dell’ASST di Lodi, la fornitura di alcun carrello o stazione di rigenerazione, ma la sola “manutenzione dei carrelli esistenti”, come espressamente indicato nel capitolo 3 dell’offerta del RTI Vivenda S.p.A. (capitolo 3 dell’offerta del RTI Vivenda S.p.A., pag. 7 – doc. 22); aggiunge il ricorrente che presso le strutture dell’ASST di Lodi non sarebbero presenti carrelli che consentano di effettuare il servizio con la modalità del vassoio personalizzato previsto nella nuova gara, ma vengono utilizzati carrelli termici/bagnomaria totalmente incompatibili per la consegna dei pasti in multi-porzione;</h:div><h:div><corsivo>III) Esclusione del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per carenza dell’offerta tecnica. Mancata previsione delle attrezzature necessarie presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia. Carenza, incompletezza, incongruità e inattendibilità dell’offerta. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 del capitolato di gara. Violazione degli artt. 3, 25 e 29 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Mancata considerazione dei costi occorrenti per l’acquisto delle attrezzature necessarie. Censura relativa al servizio presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Specularmente a quanto dedotto con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che l’offerta del RTI Vivenda si limiterebbe a prevedere l’allestimento di uno spazio destinato al lavaggio stoviglie e al lavaggio pentole senza alcuna sostituzione o integrazione per la zona di lavorazione e per la zona cottura dei pasti (capitolo 3 dell’offerta del RTI Vivenda S.p.A., pag. 7 – doc. 22); aggiunge il ricorrente che le principali attrezzature utilizzate per la cottura dei pasti risulterebbero essere estremamente datate, con quasi 25 anni di vita (tanto che molte riportano come data di installazione l’anno 2000), in condizioni totalmente inidonee per eseguire il servizio senza una loro sostituzione, inoltre la zona cucina necessiterebbe di importanti interventi di adeguamento dei locali e degli impianti. La proposta del RTI Vivenda, a dire del ricorrente, non garantirebbe il servizio per i degenti eseguito tramite la modalità del vassoio personalizzato;</h:div><h:div><corsivo>IV) Esclusione del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per carenza dell’offerta. Mancata previsione dell’esecuzione del servizio tramite vassoio personalizzato presso l’ASST di Lodi. Carenza, incompletezza, incongruità e inattendibilità dell’offerta. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 3.3. e 6 del capitolato di gara. Violazione degli artt. 3, 25 e 29 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Mancata considerazione dei costi occorrenti per l’acquisto delle attrezzature necessarie. Carenze relative al servizio presso l’ASST di Lodi.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Il ricorrente sostiene che l’offerta del RTI aggiudicatario sarebbe carente, incompleta e comunque inidonea per l’esecuzione del servizio presso le strutture dell’ASST di Lodi, poiché all’interno di tali strutture non sarebbe presente alcuna area adeguatamente attrezzata per il confezionamento a vassoio personalizzato dei pasti, e quindi per eseguire il servizio previsto dalla nuova gara. A riprova della inadeguatezza e della totale contraddittorietà dell’offerta del RTI Vivenda, sarebbe sufficiente considerare che nell’organizzazione del lavoro riportata al capitolo 1 “Modello Organizzativo” dal RTI aggiudicatario sarebbe stata prevista per tutti i presidi dell’ASST di Lodi l’attività di “nastro pranzo e nastro cena”, senza però fornire le attrezzature necessarie all’espletamento di tali attività (pagg. 12-14 del capitolo 1 dell’offerta del RTI Vivenda S.p.A. – doc. 20).</h:div><h:div><corsivo>V) Esclusione del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per carenza dell’offerta. Carenza, incompletezza, incongruità e inattendibilità dell’offerta. Indeterminatezza e indeterminabilità dell’offerta. Mancata specificazione del numero dei carrelli per la somministrazione della prima colazione. Mancata specificazione dei carrelli per la somministrazione della prima colazione destinati a ogni struttura. Incompletezza, carenza e inattendibilità dell’offerta. Violazione dell’art. 21.1 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 3.3. e 6 del capitolato di gara. Violazione degli artt. 3, 25 e 29 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Mancata considerazione dei costi occorrenti per l’acquisto delle attrezzature necessarie.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>L’offerta del RTI Vivenda sarebbe illegittima anche riguardo la fornitura dei carrelli per il servizio colazioni.</h:div><h:div>Il ricorrente sostiene che in nessun punto dell’offerta tecnica – né al capitolo 2 “Struttura logistica” né al capitolo 3 “Allestimento locali” – sarebbe riportato l’elenco dei carrelli colazioni che il RTI Vivenda prevede di fornire, distinto per struttura; inoltre, il sub criterio di valutazione tecnica n. 2 richiedeva espressamente di indicare “Le caratteristiche e l’adeguatezza della dotazione di automezzi e attrezzature (carrelli, contenitori, ecc.) utilizzati per la veicolazione dei pasti interna ed esterna ai presidi degli Enti” e il sub criterio 3 imponeva che “Il progetto deve essere comprensivo dell’elenco degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell’Ente e che l’Offerente intende utilizzare per l’allestimento degli spazi, oltre che dell’elenco degli arredi e delle attrezzature da lui proposte” (art. 22.1 del disciplinare di gara – doc. 10). L’offerta del RTI Vivenda S.p.A. sarebbe quindi totalmente indefinita, con conseguente doverosa esclusione della stessa dalla procedura de qua;</h:div><h:div><corsivo>VI) Esclusione del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per carenza dell’offerta. Carenza, incompletezza, incongruità e inattendibilità dell’offerta. Indeterminatezza e indeterminabilità dell’offerta. Mancata specificazione del numero dei carrelli per la somministrazione del pranzo e della cena. Mancata specificazione dei carrelli per la somministrazione del pranzo e della cena. colazione destinati a ogni struttura. Incompletezza, carenza e inattendibilità dell’offerta. Violazione dell’art. 21.1 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 3.3. e 6 del capitolato di gara. Violazione degli artt. 3, 25 e 29 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Mancata considerazione dei costi occorrenti per l’acquisto delle attrezzature necessarie.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>L’offerta del RTI Vivenda sarebbe altresì illegittima, indefinita e irrealizzabile anche riguardo l’offerta di carrelli per la somministrazione del pranzo e della cena. Nel capitolo 2 della propria offerta il RTI Vivenda prevede espressamente l’inserimento di carrelli di nuova fornitura senza però mai specificarne il numero; ciò renderebbe l’offerta manifestamente indefinita e non valutabile, oltre che illegittima, Inoltre, </h:div><h:div>la fornitura dei carrelli sarebbe prevista solo per il servizio dell’Ospedale Civile di Voghera (capitolo 3 dell’offerta del RTI Vivenda S.p.A., pagina 7 – doc. 22);</h:div><h:div><corsivo>VII) Esclusione del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per carenza dell’offerta tecnica. Carenza, incompletezza, incongruità e inattendibilità dell’offerta Offerta indeterminata e indeterminabile. Mancata proposta di un piano trasporti adeguato e idoneo per eseguire il servizio. Incompletezza, carenza e inattendibilità dell’offerta. Violazione dell’art. 21.1 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 3.3. e 6 del capitolato di gara. Violazione degli artt. 3, 25 e 29 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Mancata considerazione dei costi occorrenti per l’acquisto delle attrezzature necessarie.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>L’offerta del RTI Vivenda risulterebbe immediatamente contraddittoria e insufficiente riguardo la logistica prevista, e in particolare per quanto attiene al piano trasporti contenuto nel capitolo 2 dell’offerta del RTI aggiudicatario (doc. 21). A pagina 7 del capitolo 2 verrebbe espressamente dichiarato che “i trasporti saranno organizzati utilizzando n.4 mezzi elettrici a basso impatto ambientale” (capitolo 2 dell’offerta del RTI Vivenda S.p.A., pag. 7 – doc. 21). Tale dato tuttavia non corrisponderebbe a quanto riportato nel restante piano dei trasporti, il quale prevederebbe l’utilizzo di 5 automezzi (nr.1 Ducato 50 q.li elettrico e nr. 3 Ducato 35 q.li elettrico indicati a pag. 15 e nr. 1 Fiat ducato elettrico a pag. 17 del capitolo 2 – doc. 21), quindi, l’offerta predisposta sarebbe inidonea a garantire il trasporto dei carrelli dal Centro cottura di Arnad (AO) alle strutture di ASST Pavia. Aggiunge inoltre il ricorrente alcune considerazioni sul peso dei carrelli per concludere che per realizzare i trasporti il RTI Vivenda necessiterebbe di un numero di automezzi (sette) quasi doppio rispetto ai quattro previsti. Secondo il ricorrente, vi sarebbero quindi evidenti criticità anche riguardo il piano consegne dai presidi ospedalieri di Voghera a quelli di Mede, Mortara, Varzi, Casorate Primo e strutture esterne, sarebbero inoltre necessari un totale di circa 20 carrelli (10 per il pranzo e 10 per la cena) e per tutte le strutture sarebbe stato previsto l’utilizzo di un unico automezzo individuato come “Automezzo A” che eseguirebbe due distinti giri di consegne nella stessa identica fascia oraria previsti alla predetta pagina 17 (sempre capitolo 2 dell’offerta del RTI Vivenda S.p.A., pag. 17 – doc. 21). E ancora, il RTI Vivenda S.p.A. non avrebbe previsto l’utilizzo e l’offerta di nessun automezzo per la veicolazione dei pasti relativi alle strutture dell’ASST Lodi - Ospedale di Lodi; quindi nell’offerta del RTI Vivenda mancherebbero almeno altri due automezzi;</h:div><h:div><corsivo>VIII) Esclusione del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per carenza dell’offerta tecnica. Carenza, incompletezza, incongruità e inattendibilità dell’offerta. Indeterminatezza e indeterminabilità dell’offerta. Mancata proposta del personale necessario e previsto a eseguire il servizio. Mancato impiego del personale necessario e previsto per eseguire il servizio. Incompletezza, carenza e inattendibilità dell’offerta. Violazione dell’art. 21.1 del disciplinare di gara Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 3.3. del Capitolato di gara. Violazione dell’artt. 3, 25 e 29 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Mancata considerazione dei costi necessari.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Secondo il ricorrente l’offerta presentata risulterebbe carente e illegittima, non avendo previsto tutto il personale necessario per garantire il servizio; in particolare non avrebbe previsto il personale necessario presso i centri esterni dell’ASST di Pavia. A dire del ricorrente, sarebbero ben otto le strutture per le quali il RTI Vivenda S.p.A. non avrebbe previsto alcun addetto per eseguire i servizi di prenotazione e consegna dei pasti direttamente al letto dei degenti e successivo ritiro del vassoio e le attività di prenotazione presso importanti strutture del lotto. Infine, nei timing del RTI Vivenda S.p.A. vi sarebbe una sensibile riduzione delle ore lavorate nei giorni da lunedì a venerdì, proposta per i giorni del sabato e della domenica, riduzione che risulterebbe totalmente ingiustificabile in quanto il servizio di ristorazione ospedaliera sarebbe richiesto per 7 giorni su 7 per 365 giorni l’anno;</h:div><h:div>IX) indicato nel ricorso come 8 <corsivo>- Esclusione del RTI Vivenda S.P.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per mancato rispetto dei trattamenti retributivi minimi. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9.7 del capitolato di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta. Illegittimo e/o errato svolgimento della verifica della congruità dell’offerta.</corsivo></h:div><h:div>Il ricorrente sostiene che sarebbe errata la verifica della congruità dell’offerta (doc. 24), dal momento che il costo della manodopera sarebbe sicuramente sottostimato, in quanto il RTI aggiudicatario non avrebbe previsto l’impiego del personale durante tutto l’orario di servizio imposto dalla lex specialis. Relativamente al personale previsto per il servizio e in particolar modo al costo della manodopera dichiarato e dettagliato in fase di offerta, il RTI Vivenda avrebbe dichiarato di averlo quantificato utilizzando la “Tabella ministeriale pubblici esercizi dicembre 2021 (Milano)”, indicando espressamente il “Minimo tabellare orario da CCNL”. Tuttavia, il RTI Vivenda non garantirebbe la copertura degli aumenti proprio dei trattamenti retributivi minimi previsti dal nuovo CCNL entrato in vigore dal 1° giugno 2024 e ampiamente prevedibili al momento della presentazione dell’offerta, in considerazione del fatto che il precedente contratto del 2018 è scaduto nel dicembre 2021. Tale carenza determinerebbe una inevitabile violazione degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, nonché della relativa disciplina prevista dalla stessa lex specialis, agli artt. 9.7 del capitolato di gara e 29 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>X) indicato nel ricorso come numero 9 - <corsivo>Esclusione del RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. per carenza dell’offerta. Carenza, incompletezza, incongruità e inattendibilità dell’offerta. Indeterminatezza e indeterminabilità dell’offerta. Impossibilità di realizzare i menù dipendenti personalizzati proposti dall’aggiudicataria. Incompletezza, carenza e inattendibilità dell’offerta. Violazione dell’art. 21.1 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 3.3., 4 e 6 del capitolato di gara. Violazione degli artt. 3, 25 e 29 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 59, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Mancata considerazione dei costi necessari</corsivo>.</h:div><h:div>La mancata offerta di effettivi interventi sulle strutture e attrezzature esistenti renderebbe irrealizzabile la proposta del RTI Vivenda S.p.A. anche relativamente all’offerta di menù per i dipendenti.</h:div><h:div>XI) indicato nel ricorso come numero 10. <corsivo>Illegittimità del punteggio attribuito al RTI Vivenda S.p.A. - Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. relativamente ai sub criteri di valutazione previsti dalla lex specialis – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22.1 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Come dedotto con il motivo di ricorso sub 8, il RTI aggiudicatario avrebbe proposto un’organizzazione totalmente insoddisfacente, non rispettando il “modello organizzativo” richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> e valorizzato con il sub criterio di valutazione n. 1, che richiedeva espressamente, tra le altre cose, una idonea “pianificazione dei turni di lavoro”.</h:div><h:div>Nonostante le manifeste carenze indicate, il RTI aggiudicatario avrebbe ottenuto 1,50 punti per tale sub criterio, avendo la Commissione di gara – a dire del ricorrente - erroneamente considerato l’offerta “rispondente ai requisiti” richiesti (doc. 4); quindi il RTI aggiudicatario avrebbe ottenuto indebitamente il punteggio per il sub criterio n. 1 e n. 2 (per la struttura logistica), non avendo il RTI controinteressato offerto le attrezzature necessarie presso l’ASST di Pavia, l’ASST di Lodi e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia (motivi di ricorso sub 1, 2, 3 e 4), per l’inidoneità dell’offerta dei carrelli per la somministrazione tanto della prima colazione che del pranzo e della cena (motivi sub 5 e 6), per l’irrealizzabilità dei menù dei dipendenti dimostrata nell’apposito motivo di ricorso (motivo sub 9).</h:div><h:div>In via subordinata:</h:div><h:div>XII) indicato nel ricorso come numero 11 - <corsivo>Illegittimità della gara per errata indicazione da parte della S.A. della disponibilità delle attrezzature presenti presso l’ASST di Pavia in realtà di proprietà di Serenissima Ristorazione S.p.A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta</corsivo>. Il motivo è ripetitivo del primo motivo di ricorso;</h:div><h:div>XIII) indicato nel ricorso come numero 12 - <corsivo>Mancato inserimento nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi previsti. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 71 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’Allegato n. 1 al D.M. 10 marzo 2020. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta</corsivo>.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente i criteri ambientali minimi (CAM) previsti per la ristorazione ospedaliera e i principi che mirano a perseguire, al di fuori di un loro astratto richiamo, non sarebbero stati compiutamente e totalmente previsti nella disciplina di gara;</h:div><h:div>XIV) indicato nel ricorso come numero 13 - <corsivo>Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 del disciplinare di gara. Illegittimità della nomina e composizione della Commissione di gara in quanto priva della specifica competenza nel settore afferente all’oggetto della gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta</corsivo>. </h:div><h:div>Il ricorrente deduce un motivo di annullamento della gara per violazione degli artt. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e 24, comma 1, del disciplinare di gara, che prescriverebbero l’affidamento della valutazione delle offerte a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e nominata tramite sorteggio tra una rosa di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto della Convenzione;</h:div><h:div>XV) indicato nel ricorso come numero 14 - <corsivo>Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Illegittimità dell’operato della Commissione di gara. Esiguità del tempo dedicato alla valutazione delle offerte inidoneo a valutarle compiutamente. Mancata contestuale firma dei verbali di gara. Identità di tutti i punteggi attribuiti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Infine, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe valutato tutte le 25 offerte presentate per tutti i lotti oggetto della procedura in circa 10 ore e, con specifico riferimento al lotto in esame, in meno di tre ore e mezza, cioè in un tempo manifestamente esiguo, e che probabilmente, sommato all’assenza di competenza specifica, costituirebbe la ragione per la quale la Commissione di gara non si sarebbe accorta di tutte le carenze presenti nell’offerta del RTI controinteressato. </h:div><h:div>3. Con memoria depositata il 30 settembre 2024, la stazione appaltante ARIA ha sollevato, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per via della proposizione di domande cumulative non formulate in via gradata o subordinata e, in relazione al primo motivo di ricorso (p. 8), l’eccezione di tardività per mancata impugnazione del bando.</h:div><h:div>4. Con memoria depositata il 30 settembre 2024, in relazione al primo motivo di ricorso, il controinteressato RTI Vivenda ha eccepito l’inammissibilità del mezzo per mancata tempestiva impugnazione della disciplina di gara. Evidenzia il RTI controinteressato che nell’elenco dedicato alle attrezzature e allegato agli atti di gara sarebbe espressamente rappresentato che le stesse “sono di proprietà dell’ente o lo diventeranno al termine del contratto in essere con l’attuale gestore”, quindi Serenissima, ritenendo erronea la disciplina di gara, avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente in quanto incidente sulla corretta formulazione dell’offerta.</h:div><h:div>5. In prossimità dell’udienza di merito, il ricorrente RTI, a sostegno della tesi della mancata disponibilità dei carrelli necessari per eseguire il servizio presso l’ASST di Pavia, ha depositato in giudizio documenti attestanti l’avvenuta vendita di n. 42 carrelli b-pod e di n. 28 stazioni da parte della società Serenissima alla controinteressata Vivenda, che dimostrerebbe – a dire del RTI ricorrente – l’illegittimità dell’offerta e della gara.</h:div><h:div>6. Infine le parti hanno depositato memorie e repliche e, alla udienza pubblica del 10 giugno 2026, il ricorso è stato discusso e quindi trattenuto in decisione.</h:div><h:div>7. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per proposizione di domande cumulative sollevata dalla stazione appaltante non è fondata, dal momento che si distingue la domanda principale - volta ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione in ragione dell’asserita inidoneità e incompletezza dell’offerta e dell’erronea attribuzione dei punteggi -, e quella, subordinata, finalizzata all’annullamento dell’intera gara.</h:div><h:div>8. In via preliminare, occorre richiamare i principi che governano la verifica di anomalia dell’offerta e l’onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara, che rilevano nella fattispecie.</h:div><h:div>9. Secondo la consolidata giurisprudenza, non è configurabile un sindacato sostitutivo o di maggiore attendibilità sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia, laddove le relative valutazioni siano immuni da profili di irragionevolezza, travisamento, erroneità, vizi istruttori o lacune motivazionali, sicché “<corsivo>il relativo sindacato del giudice amministrativo non può superare l'apprezzamento della intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo del tutto preclusa al giudice qualsiasi forma di un'autonoma verifica ferma restando la corretta individuazione del substrato fattuale della valutazione e delle disposizioni normative da applicare</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620; Consiglio di Stato, sez. III, 25 settembre 2025, n. 7712; Consiglio di Stato sez. V, 20 gennaio 2026, n. 442). </h:div><h:div>10. Nella fattispecie, nel primo motivo di ricorso, rileva innanzitutto la criticità evidenziata dal RTI ricorrente in sede di gara tramite apposito quesito (quesito n. 38 – All. 17, doc. 17), con il quale il RTI Serenissima aveva segnalato “<corsivo>un errore relativamente alle attrezzature indicate nell’allegato “Elenco attrezzature e arredi” del Lotto 2</corsivo>” specificando che “<corsivo>a norma del contratto in essere con ASST Pavia, per l’area Vigevano e Voghera (gara ARCA_2017_015), i carrelli e stazioni utilizzati per l’erogazione del servizio, installati dal Fornitore nel periodo contrattuale, non verranno ceduti all’ente a fine dell’attuale contratto</corsivo>”. </h:div><h:div>11. Con la risposta n. 38, la stazione appaltante ha però confermato i dati “<corsivo>come comunicati ad ARIA da ASST Pavia e rappresentati in documentazione di gara</corsivo>”, cioè ha confermato il “<corsivo>Passaggio di proprietà alla fine dell'attuale contratto</corsivo>” dei carrelli e stazioni utilizzati per l’erogazione del servizio presso le strutture dell’ASST di Pavia.   </h:div><h:div>12. È evidente che con la presentazione del quesito n. 38 il ricorrente RTI non si è limitato a chiedere chiarimenti, avendo, invece, contestato l’errore sulla proprietà delle attrezzature che la stazione appaltante avrebbe messo a disposizione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 6 del capitolato di gara, che prevedeva che “<corsivo>Gli Enti metteranno a disposizione del Fornitore, alle condizioni in cui si trovano, i locali, dettagliati nell’allegato “Modalità di erogazione dei servizi e caratteristiche dei locali”, nonché gli impianti, gli arredi e le attrezzature ivi presenti, elencati nell’allegato “Elenco arredi e attrezzature</corsivo>”, tra i quali i carrelli e le stazioni di rigenerazione qui in contestazione.</h:div><h:div>13. Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, il carattere escludente di una clausola del bando, cui è correlato l'onere di immediata impugnazione, va riconosciuto anche alle disposizioni che, contenendo disposizioni abnormi o irragionevoli, rendono di fatto impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, così impedendo in modo macroscopico (ovvero rendendo estremamente ed inutilmente difficoltoso) ad un operatore economico la formulazione di un'offerta corretta, adeguata e consapevole (<corsivo>ex plurimis</corsivo> Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3163).</h:div><h:div>14. Nel caso di specie, nonostante la criticità rilevata, il RTI ha ritenuto di non impugnare tempestivamente la clausola del bando di gara che prevedeva la cessione della proprietà delle proprie attrezzature all’ASST di Pavia, sicché va condivisa l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti.</h:div><h:div>15. Fermo quanto detto, il motivo di ricorso è comunque infondato.</h:div><h:div>15.1. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’offerta del RTI controinteressato non è incompleta, avendo il RTI Vivenda formulato la propria offerta seguendo le indicazioni del capitolato di gara (art. 6), il quale prevedeva la presenza di attrezzature nelle strutture sanitarie, che sarebbero state messe a disposizione dell’aggiudicatario; quindi, l’offerta non ha considerato il costo per l’acquisto di nuove apparecchiature perché ciò non era richiesto dagli atti di gara.</h:div><h:div>15.2. Per quanto riguarda lo stato di conservazione delle attrezzature, si condivide la contraddizione rilevata dal RTI controinteressato nelle affermazioni del RTI ricorrente, il quale a pag. 12 afferma che le ridette attrezzature sono in buone condizioni d’uso, salvo poi asserirne l’inutilizzabilità. In ogni caso tale valutazione rientra nella piena discrezionalità tecnica della stazione appaltante, la quale le ha evidentemente ritenute idonee ai fini dell’espletamento del servizio.</h:div><h:div>15.3. Si evidenzia inoltre che le apparecchiature contestate – per stessa ammissione del RTI ricorrente - sono state vendute da Serenissima alla Magris s.p.a. (fornitrice di Vivenda) il 15 gennaio 2026; quindi, appare inverosimile la vendita di carrelli “inutilizzabili” al prezzo di € 276.696,00.</h:div><h:div>15.4. Sulla rilevanza del contratto di compravendita delle attrezzature, si osserva che si tratta di un fatto sopravvenuto, che non incide sulla valutazione di congruità e completezza dell’offerta effettuata – quasi due anni prima - dalla stazione appaltante in fase di gara e qui in contestazione. </h:div><h:div>15.5. Certo è che gli atti di gara prevedevano che gli enti avrebbero messo a disposizione del fornitore le apparecchiature presenti nelle strutture e su questo presupposto il RTI controinteressato ha formulato la sua offerta economica, risultando con certezza – anche alla luce della risposta n. 38 - che i carrelli e le stazioni di rigenerazione presenti presso le strutture dell’ASST di Pavia sarebbero passate in proprietà di questo ente alla fine del contratto con il gestore uscente.</h:div><h:div>16. Infondato è il secondo motivo.</h:div><h:div>16.1. Non si comprende la ragione per la quale la soluzione proposta dal RTI Vivenda, ossia l’inserimento dei contenitori monoporzione termo - sigillati nei recipienti dei carrelli esistenti, violerebbe l’obbligo di allestimento dei vassoi nei centri di cottura. Dall’elenco arredi e attrezzature (All. 18, doc. 18 ric.) risultano due carrelli multi-porzioni solo presso la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale Tumori di Milano (Lotto 5), quindi è evidente che i carrelli bagnomaria/fresco caldo possono essere adattati al servizio a "vassoio personalizzato" richiesto dal capitolato, altrimenti sarebbero stati richiesti per tutte le strutture i carrelli multi - porzione. La tesi di parte ricorrente si basa quindi su una lettura parziale dell'art. 3.3 del capitolato che prevede che “in caso di centri di preparazione esterni” di far “pervenire presso le sedi degli Enti i vassoi già confezionati o multi-razione”. Come condivisibilmente osservato dal controinteressato RTI, l’elemento sostanziale richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> è rappresentato dalla sigillatura delle mono-porzioni, essendo del tutto indifferente la metodologia di composizione dei vassoi rispetto ai quali è richiesto, eventualmente, il confezionamento, non certo la sigillatura.</h:div><h:div>17. Con il terzo mezzo, Serenissima sostiene che i locali cucina della Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia sarebbero oggettivamente inidonei all’uso, sicché Vivenda avrebbe dovuto considerare anche i costi per la ristrutturazione dei locali.</h:div><h:div>17.1. Il motivo è infondato perché la ristrutturazione non rientrava nell’oggetto del contratto, tant’è che – come evidenziato da Vivenda – la stazione appaltante ha bandito la gara per la ristrutturazione delle cucine, e ciò è rimasto incontestato.</h:div><h:div>18. Con il quarto motivo di ricorso Serenissima sostiene che l’offerta dell’aggiudicatario non rispetterebbe le prescrizioni minime capitolari non avendo previsto per l’ASST di Lodi le attrezzature necessarie per gestire il servizio mediante confezionamento del vassoio personalizzato dei pasti.</h:div><h:div>18.1. Il motivo è infondato, dal momento che il servizio con vassoio personalizzato non è l’unica modalità prevista dalla disciplina di gara (art. 3.3. del capitolato) e comunque l’attivazione del modulo “vassoio personalizzato” non presuppone la disponibilità di aree adeguatamente attrezzate. Infatti, il confezionamento personalizzato del vassoio può avvenire presso le sedi di distribuzione ivi trasportandosi i singoli componenti del vassoio termo-sigillati, onde il vassoio ben può essere allestito in prossimità della destinazione finale.</h:div><h:div>19. Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che l’offerta dei carrelli per la colazione sarebbe indeterminata, non contenendo l’elenco delle attrezzature destinate al servizio colazione e che la descrizione del “carrello innovativo” sarebbe fuorviante in quanto sarebbero riadattati vecchi carrelli con “slot refrigerati” e non corrispondenti alla descrizione contenuta nel progetto tecnico.</h:div><h:div>19.1. Il motivo è infondato, dal momento che si tratta di una miglioria tecnica rispetto alla dotazione esistente, oggetto di attribuzione di punteggio premiale, e non di elemento essenziale dell’offerta.</h:div><h:div>20. Con il sesto motivo, Serenissima sostiene che Vivenda non avrebbe indicato il numero esatto di carrelli (per pranzo, cena e colazione) e di stazioni di rigenerazione per ciascuna struttura — ad eccezione di 28 carrelli per Voghera — rendendo impossibile per la Commissione valutare l'adeguatezza della struttura logistica e la congruità dell'investimento economico.</h:div><h:div>20.1. Il motivo è infondato perché l'elenco completo delle attrezzature — articolato nelle componenti di dotazione esistente (fornite dalla stazione appaltante), manutenzioni straordinarie e nuova fornitura — è contenuto nel capitolo 3 dell'offerta tecnica (All. 2, doc. 22); a pag. 8 del capitolo 2 dell’offerta tecnica sono inoltre indicati specifici criteri per determinare il numero di carrelli, prevedendo che “<corsivo>Il numero di carrelli e il numero di operatori sono stati determinati in base a vincoli posti dalla normativa vigente, dalla documentazione di gara al fine di ottimizzare il servizio e venire incontro alla specifiche esigenze dei singoli degenti. Per determinare il numero di carrelli è stato preso in considerazione il totale di pasti da consegnare per ogni struttura armonizzandola con la capacità di ogni carrello (24 o 30 vassoi). E’ stato altresì preso in considerazione il totale di reparti da servire con lo scopo di rendere ogni struttura e singolo reparto il più autonomo possibile nella gestione delle proprie attività, evitando in tal modo di dipendere dalle tempistiche degli altri reparti, con il relativo dilazionarsi dei tempi. (Ad un reparto può essere assegnato più di un carrello, in base al numero di posti letto)</corsivo>”. </h:div><h:div>21. Con il settimo, articolato, motivo, il ricorrente RTI contesta il numero e la idoneità degli automezzi previsti dal controinteressato Vivenda per il trasporto in modalità cook &amp; chill, rilevando una contraddizione della indicazione numerica tra le diverse parti dell'offerta (4 mezzi a pag. 7; 5 mezzi alle pagg. 15-17) e sostenendo che il piano trasporti sarebbe, per tale ragione, logisticamente irrealizzabile, in quanto mancherebbero almeno due mezzi. </h:div><h:div>21.1. Il motivo è infondato perché le tabelle di cui alle pagg. 15 e 17 del capitolo 2 dell'offerta tecnica (All. 1, doc. 21 Serenissima) riportano la disponibilità di almeno 7 mezzi, con specificazione dei veicoli e dei relativi percorsi. Per quanto riguarda le asserite criticità relative al piano consegne da PO Voghera ai PO di Mede, Mortara, Varzi, Casorate Primo e strutture esterne, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è previsto l’utilizzo di un unico automezzo (Automezzo A), dal momento che nella tabella di pag. 17 risultano due mezzi (FIAT Ducato elettrico – Automezzo A) in partenza alle ore 07:20 dall’Ospedale Civile di Voghera: uno diretto a “CPA Villa Morini”, distante 2,8 km; l’altro diretto a “CRA+ CD+CPA Via Torchietto 19 -Pavia”. Risultano inoltre altri 4 mezzi in partenza dal CC Arnad (AO), tra le ore 05:00 e le 06:00 e diretti agli ospedali di Voghera, Vigevano e Stradella; quindi, ci sarebbero almeno due mezzi in più. </h:div><h:div>Va poi considerato che secondo il modello organizzativo proposto dal RTI controinteressato il pranzo è consegnato nell’arco orario 8-10 e la cena entro le 17:10; quindi, secondo orari compatibili con la possibilità di effettuare più turni nella stessa giornata, anche considerando la durata massima del percorso dal centro cottura di Arnad (AO) e l’ospedale di Stradella (circa 130 minuti).</h:div><h:div>22. Con l’ottavo motivo, parte ricorrente sostiene che l’esame dei diagrammi di Gantt inseriti nel modello organizzativo dal r.t.i. aggiudicatario svelerebbe, da un lato, l’inidoneità quantitativa del personale anche in relazione alla predisposizione dei turni che non garantirebbero una idonea copertura nel fine settimana, dall’altro, la mancata previsione di alcune attività pur richieste dalla legge di gara. </h:div><h:div>22.1. Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>22.2. Il diagramma di Gantt è un grafico – non richiesto dal disciplinare di gara - che rappresenta le attività di un progetto lungo una linea temporale, essendo la sua funzione quella di descrivere le varie fasi dell'intervento secondo la loro durata, con la conseguenza che esso serve a consentire alla stazione appaltante di seguire, sotto il profilo cronologico, l'esecuzione delle singole fasi della fornitura, mediante la contestuale visualizzazione grafica dei tempi e delle fasi d'intervento, il che nulla ha a che fare con l’offerta tecnica (Consiglio di Stato sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3321). </h:div><h:div>22.3. Nel capitolo 1 dell’offerta (doc. 20 Serenissima) il RTI Vivenda ha compiutamente descritto il monte ore settimanale e totale di tutto il personale destinato all’espletamento del servizio con le relative mansioni e modalità operative di esecuzione della prestazione. </h:div><h:div>22.4. Per quanto riguarda l’asserita insufficienza numerica del personale per le turnazioni 7gg/7gg, con la memoria depositata il 30 settembre 2025, il RTI controinteressato ha evidenziato che il raggruppamento aveva previsto sia un numero di addetti superiore a quello del gestore uscente (di 79 unità), sia un monte ore globale di questi addetti superiore a quello minimo indicato dalla Stazione appaltante (per un totale di 1.831,5 ore settimanali) e ciò non è stato contestato; quindi, la censura è infondata,  </h:div><h:div>23. Con il nono motivo di ricorso (indicato nel ricorso con il numero 8), il ricorrente sostiene che l’offerta di Vivenda sarebbe incongrua in quanto non riuscirebbe a sostenere l’aumento del costo del lavoro in funzione del rinnovo del CCNL del 1° giugno 2024.</h:div><h:div>23.1. Il motivo è infondato, atteso che le giustificazioni sul costo del lavoro sono state rese in data 4 gennaio 2024 (All. 2, doc. 2 Vivenda) cioè in un momento antecedente al rinnovo del CCNL; tuttavia il RTI Vivenda aveva prudenziale sovrastimato tale costo per circa € 892.448,70 per far fronte ad eventuali ulteriori imprevisti.</h:div><h:div>24. Il decimo motivo di ricorso (indicato con il numero 9) è infondato negli stessi termini del connesso terzo motivo, dal momento che la <corsivo>lex specialis</corsivo> non prevedeva l’ammodernamento dei locali. </h:div><h:div>25. Con l’undicesimo motivo di ricorso (indicato con il numero 10), parte ricorrente entra inammissibilmente nel merito della valutazione discrezionale della commissione di gara, sostituendo – altrettanto inammissibilmente – il punteggio attribuito dalla commissione alle voci dell’offerta tecnica.</h:div><h:div>25.1. Oltre che inammissibile, il motivo è infondato, dal momento che il punteggio numerico attribuito alle diverse voci dell’offerta del RTI aggiudicatario è coerente con il giudizio sintetico riportato nel prospetto riepilogativo dei punteggi assegnati (All. 4, doc. 4 ric.).</h:div><h:div>26. Infondato è il dodicesimo, subordinato, motivo di ricorso (indicato con il numero 11), dal momento che esso è ripetitivo del primo, infondato, motivo di ricorso a cui si rinvia.</h:div><h:div>27. Parimenti infondato è il tredicesimo, subordinato, motivo di ricorso (indicato con il numero 12), con cui parte ricorrente afferma che la documentazione di gara non risulterebbe rispettare i criteri ambientali minimi previsti per la ristorazione ospedaliera e i principi che mirano a perseguire. I CAM previsti, al di fuori di un loro astratto richiamo, non sarebbero stati compiutamente e totalmente previsti nella disciplina di gara.</h:div><h:div>27.1. L’infondatezza di tale motivo è stata chiaramente dimostrata in giudizio dalla stazione appaltante mediante il richiamo all’art. 8 del capitolato di gara (All. 11, doc. 11 ric.), rubricato “Criteri ambientali minimi” (p. 26 e ss.).</h:div><h:div>28. Sulla competenza dei componenti della commissione di gara, censurata con il quattordicesimo, subordinato, motivo (indicato con il numero 13), la stazione appaltante ne ha eccepito la tardività, avendo avuto la ricorrente accesso ai “curricula” dei commissari sin dalla comunicazione di aggiudicazione e, dunque dal 25 giugno 2024, e comunque l’inammissibilità del motivo per la mancata dimostrazione di un effettivo travisamento tecnico imputabile alla composizione della commissione.</h:div><h:div>28.1. Tuttavia, tale motivo è anche infondato.</h:div><h:div>28.2. Secondo la pertinente giurisprudenza richiamata dalla stazione appaltante: “<corsivo>in materia di requisiti di esperienza dei commissari nello specifico settore oggetto della gara, l’art. 77, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 va interpretato nel senso che non è richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto, essendo sufficiente il riferimento ad aree tematiche omogenee. Le “specifiche competenze” non devono inoltre essere riferite a ciascun singolo componente, bensì alla Commissione nel suo complesso</corsivo>” (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 28 marzo 2022, n. 2253).</h:div><h:div>28.3. Quindi, ai fini del rispetto del requisito esperienziale è sufficiente che la Commissione, nel suo complesso, possieda i requisiti esperienziali in grado di valutare le offerte e assegnare i punteggi, con esperienza riferibile ad aree tematiche omogenee, senza che questo si traduca nella necessità che tutti i componenti siano esperti nello specifico settore, inteso in senso merceologico o tecnico. </h:div><h:div>28.4. Nel caso di specie, risulta dagli atti versati in giudizio che i componenti della Commissione di gara vennero estratti a sorte dall’elenco “<corsivo>degli esperti nella specifica tematica, dotati di adeguata conoscenza meritatamente alle caratteristiche tecniche e qualitative del servizio in gara</corsivo>” (All. 6, doc. 6 ric.), sicché non si può dubitare sulla competenza della commissione di gara e pertanto il motivo non può essere condiviso.</h:div><h:div>29. Infondato è infine il quindicesimo, subordinato, motivo (indicato con il numero 14), con cui si desume l’illegittimità delle valutazioni dall’esiguità dei tempi dedicati all’esame delle offerte.</h:div><h:div>29.1. Come ricordato dalla stazione appaltante, questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, osservando che “<corsivo>15.7. Sul punto, la giurisprudenza afferma che la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un'offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l'efficienza nell'organizzazione dei lavori della commissione, l'utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate; ne segue quale logica conseguenza che la parte non può limitarsi - come nel caso di specie - a contestare la brevità del tempo impiegato dalla commissione per esaminare l'offerta, così come i giustificativi prodotti dagli operatori in sede di verifica di anomalia, ma deve necessariamente accompagnare tale contestazione con più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione (Consiglio di Stato sez. III, 25 luglio 2024, n. 6720; Consiglio di Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255; V, 28 luglio 2014, n. 3998; IV, 23 marzo 2011, n. 1871; Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323)</corsivo>” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 3 marzo 2025, n. 720, confermata, sul punto, da Consiglio di Stao, III, n. 9627 del 2025, p. 18.3.).</h:div><h:div>30. In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato e va respinto.</h:div><h:div>31. Quanto appena evidenziato, in relazione alle proposte domande demolitorie, conduce al rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dalla società ricorrente.</h:div><h:div>32. Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara:</h:div><h:div>- in parte irricevibile;</h:div><h:div>- in parte infondato;</h:div><h:div>- respinge le ulteriori domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro formulate dal ricorrente.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore della stazione appaltante e del RTI Vivenda, che liquida a favore di ciascuno in € 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesco D'antonio</h:div><h:div>Marilena Di Paolo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>