<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Decreti.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240230820240913131206056" descrizione="" gruppo="20240230820240913131206056" modifica="13/09/2024 13:21:10" stato="4" tipo="21" modello="1" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Termica Celano S.r.l." versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2024" n="02308"/><fascicolo anno="2024" n="01064"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:decreto-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>21</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240230820240913131206056.xml</file><wordfile>20240230820240913131206056.docm</wordfile><ricorso NRG="202402308">202402308\202402308.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 1\2024\202402308\</rilascio><tipologia>Decreto-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonio Vinciguerra</firma><data>13/09/2024 13:21:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma/><data>00:00:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/09/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato il presente</h:div><h:div>DECRETO</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>PER L’ANNULLAMENTO, AI SOLI FINI DELLA TUTELA CAUTELARE EX ART. 15 COMMA 6 C.P.A.</h:div><h:div>- del provvedimento del 23.7.2024 con cui TERNA S.p.A. ha comunicato a Termica Celano s.r.l. la non ammissione al Capacity Market per l’anno 2025 come “Unità di Produzione da Adeguare”, in asserita applicazione delle FAQ alla “Disciplina del Sistema di Remunerazione della Disponibilità di Capacità Produttiva di Energia Elettrica” approvata con Decreto MASE del 9.5.2024, nella parte in cui non ha consentito la partecipazione all’Asta Madre per il 2025, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</h:div><h:div>- della comunicazione del 12 luglio 2024, con cui TERNA s.p.a. comunicava l’ammissione di Termica Celano all’Asta Madre del Capacity Market per l’anno 2025 quale “Unità di Produzione Esistente”, essendo in fase di verifica la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla medesima Asta Madre quale “Unità di Produzione da Adeguare”, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</h:div><h:div>- del provvedimento conclusivo dell’Asta Madre del Capacity Market per l’anno 2025 -di estremi sconosciuti- nella parte in cui esclude Termica Celano dagli esiti della procedura, nonché in ogni parte di interesse per l’odierna impugnativa;</h:div><h:div>- delle FAQ pubblicate da TERNA s.p.a. il 22 luglio 2024, nella parte in cui le stesse introducono nuovi e più stringenti parametri di accesso al Capacity Market per le “Unità di Produzione da Adeguare” (punto 1.3.), in contrasto con la Disciplina approvata con DM del 9 maggio 2024, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</h:div><h:div>NONCHÉ, OVE OCCORRER POSSA,</h:div><h:div>- della Disciplina di Mercato del Capacity Market, approvata con Decreto Ministeriale del 9 maggio 2024, in ogni parte ritenuta in contrasto con le ragioni della ricorrente, nonché in ogni altra parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</h:div><h:div>- del Decreto Ministeriale n. 180 del 9 maggio 2024, con cui si approvava la Disciplina di Mercato del Capacity Market, in ogni altra parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;</h:div><h:div>- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ove anche non ancora conosciuto;</h:div><h:div>E PER IL RISARCIMENTO, AI SOLI FINI DELLA TUTELA CAUTELARE EX ART. 15 COMMA 6 C.P.A.</h:div><h:div>Del danno, patrimoniale e non, conseguente all’illegittima esclusione della ricorrente dal Capacity Market per l’anno 2025 quale “Unità di Produzione da Adeguare”, nonché di ogni altra posta di danno che ci si riserva fin d’ora di quantificare;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2308 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Termica Celano s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Sogari, Massimino Crisci e Francesco Piron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Terna s.p.a., Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>B2g Sicily s.r.l., Tirreno Power s.p.a., Edison s.p.a., Utilitalia, Engie Italia s.p.a., Axpo Italia s.p.a., Sorgenia s.p.a., Enel Produzione s.p.a., Dolomiti Energia Trading s.p.a., Energia Libera, Elettricità Futura – Unione delle Imprese Elettriche Italiane, Eni s.p.a., A2a s.p.a., non costituite in giudizio; </h:div><h:div>EP Produzione s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto di accogliere la domanda in ragione del pregiudizio immediato, riservando al collegio l’esame del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Accoglie la domanda di tutela cautelare monocratica e, per l’effetto, sospende l’esecuzione degli atti impugnati.</h:div><h:div>Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 ottobre 2024.</h:div><h:div>Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Milano il giorno 13 settembre 2024.</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/09/2024"/><sottoscrivente><h:div>Il Presidente</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>