<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240216120241213102252109" descrizione="" gruppo="20240216120241213102252109" modifica="20/12/2024 15:35:18" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02161"/><fascicolo anno="2024" n="03788"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240216120241213102252109.xml</file><wordfile>20240216120241213102252109.docm</wordfile><ricorso NRG="202402161">202402161\202402161.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\522 Antonio Vinciguerra\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alberto Di Mario</firma><data>20/12/2024 15:35:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Federico Giuseppe Russo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensiva,</h:div><h:div>- della comunicazione pec del 2 agosto 2024 recante comunicazione della intervenuta aggiudicazione dell’appalto sotto soglia di esecuzione di opere da capomastro ed affini occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, edile ed impiantistica degli immobili patrimoniali dell’azienda per la durata di 48 mesi, mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel (n. gara 9391021 – CIG: A0219E85C1) (all. A);</h:div><h:div>- della determinazione di aggiudicazione dell’appalto sotto soglia adottata dall’Area Alberghiero-Economale e Provveditorato dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio n. AEP/56/2024 del 31 luglio 2024 (all B);</h:div><h:div>- del verbale della gara del 13 giugno 2024 (all C) e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresa la lex di gara laddove intesa nel senso fatto proprio dalla amministrazione;</h:div><h:div>- della comunicazione pec prot. 598/2023 del 25 luglio 2024 dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio comunicata in pari data (all. 9 e 10);</h:div><h:div>- della lettera d’invito, ove interpretabile nel senso fatto proprio dalla Commissione e dei suoi allegati (all D);</h:div><h:div>infine, per la dichiarazione</h:div><h:div>di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto dopo la comunicazione dell’aggiudicazione del 2 agosto 2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2161 del 2024, proposto da </h:div><h:div>L.G.R. Appalti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A0219E85C1, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda di Servizi Alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Allisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Viviani Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Piantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda di Servizi Alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e di Viviani Impianti S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente, partecipante alla gara di appalto sotto soglia di esecuzione di opere da capomastro ed affini occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, edile ed impiantistica degli immobili patrimoniali dell’azienda per la durata di 48 mesi, mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel, ha impugnato l’aggiudicazione comunicatale via pec in data 2 agosto 2024.</h:div><h:div>La ricorrente, posizionata al primo posto della graduatoria finale redatta nel verbale della seduta pubblica del 4 giugno 2024, lamenta che le offerte presentate, ed in particolare quella dell’aggiudicataria, siano state rettificate d’ufficio dalla stazione appaltante, conducendo ad un esito della gara diverso da quello pronosticabile a seguito dell’apertura delle buste delle offerte.</h:div><h:div>Contro l’aggiudicazione ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.</h:div><h:div>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 della direttiva 2024/24/UE e dell’art 108 del D. Legs. n. 36/2023 e della lettera d’invito (artt. 12 e 15) e dei suoi allegati, da interpretarsi in coerenza con gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del codice dei contratti, nonché con l’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e smi anche in relazione all’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Diritto ad una Buona Amministrazione). Violazione e falsa applicazione della lettera d’invito in relazione alle offerte economiche contenute nella “Dichiarazione di offerta economica” così come risultanti anche dal verbale del 4 giugno 2024, anche in relazione all’art. 2700 del codice civile. Violazione delle risultanze del verbale del 4 giugno 2024. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo sulla unicità dell’elemento economico e della prevalenza del ribasso indicato nell’offerta economica su ogni altro dato, nonché del principio di impossibilità per la commissione di modificare le offerte economiche e/o svolgere attività interpretativa della volontà negoziale del concorrente così come risultante dall’offerta economica. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti ed erroneità/contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per motivazione carente, contraddittoria ed erronea. Sviamento.</h:div><h:div>Secondo la ricorrente l’operato della commissione di gara così come concretatosi nella seduta riservata del 13 giugno 2024 e negli atti successivi di riconferma della stessa, ivi compresa la aggiudicazione della procedura, risulta gravemente illegittimo laddove si statuisce la modifica di ben 4 su 5 ribassi dei concorrenti, stravolgendo i dati numerici ed i risultati della graduatoria così come verbalizzati nella precedente seduta pubblica del 4 giugno 2024.</h:div><h:div>Inoltre la motivazione resa dalla amministrazione nella comunicazione del 25 luglio 2024 a giustificazione della modifica dei ribassi risulta erronea e viziata sotto ulteriori profili in quanto: a) non chiarisce in alcun modo le ragioni sottese alla modifica delle risultanze delle offerte economiche lette e verbalizzate nel verbale della seduta pubblica del 4 giugno 2024, né tanto meno le ragioni sottese alla manipolazione numerica di ben 4 su 5 ribassi così come risultanti dalle offerte economiche dei concorrenti; b) si limita a giustificazioni di stile riferite a generiche affermazioni della giurisprudenza del giudice amministrativo, senza in alcun modo spiegare quali siano gli errori effettivamente commessi e corretti nell’allegato 7, né tanto meno le ragioni della prevalenza assegnata all’allegato 7 e della radicale modifica dei ribassi di cui al verbale della seduta pubblica del 4 giugno 2024; c) è evidentemente erronea e contraddittoria laddove postula che l’offerta economica non avrebbe subito alcuna modifica, attesa la dimostrata manipolazione di ben 4 ribassi offerti su 5 complessivi, radicalmente diversi da quelli di cui al verbale del 4 giugno 2024 e di cui alle offerte economiche contenute nella “Dichiarazione di offerta economica”.  </h:div><h:div>La difesa della stazione appaltante chiede la reiezione del ricorso in quanto la Commissione non ha, in alcun modo, violato il principio di immodificabilità delle offerte economiche, limitandosi, esclusivamente, a rilevare la presenza di errore materiale nella formulazione dell’offerta e, conseguentemente a ricorrere ad una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell’offerta economica, così da procedere alla correzione dell’errore materiale stesso.</h:div><h:div>La controinteressata chiede la reiezione del ricorso in quanto nello stesso disciplinare di gara, all’art.13 – Soccorso istruttorio, è previsto che “Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere richiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti (…)” nonché soprattutto “Possono sempre essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni loro allegato”. Nel verbale di apertura delle buste delle offerte il RUP si è espressamente riservato “di valutare nel dettaglio le offerte presentate dalle società concorrenti (come risultanti dalla “Dichiarazione di offerta economica”, conforme al facsimile di cui all’al della Lettera di invito) e di verificare l’eventuale anomalia delle offerte”.</h:div><h:div>A tal fine evidenzia che nella Dichiarazione di offerta economica, di cui al modello allegato sub 7 della Lettera di invito, è specificato che il ribasso percentuale offerto dovrà “applicarsi ugualmente tanto sull’importo complessivo stimato dei lavori a base d’asta, che sulle singole voci d’opera”  e che “pertanto, in sede di offerta economica, occorrerà indicare la percentuale di sconto offerto sulla base d’asta al netto dei costi della manodopera e, eventualmente, la percentuale di sconto offerto sui costi di manodopera, ai sensi dell’art.41 comma 14 D.lgs. n.36/2023 e quindi l’importo complessivo”.  Per contro, nella griglia di compilazione dell’offerta presente nel Sistema Sintel, risultano precompilati i dati “Base d’asta: 4.900.000,000 EUR”  e “Importo negoziabile su cui presentare offerta: 4.792.015,16 EUR”, derivante il secondo dalla detrazione dal prezzo base stimato dei soli oneri di sicurezza derivanti da interferenza € 107.984,74 EUR e quindi comprensivo dei costi della manodopera. L’inserimento nel Sistema della percentuale di ribasso, meglio precisata nella Dichiarazione d’offerta, comporta l’automatica elaborazione da parte della piattaforma Sintel dell’ Offerta economica complessiva, con applicazione impropria della suddetta percentuale al cosi indicato ‘Importo negoziabile’ e, quindi, sia all’importo per l’esecuzione dei lavori sia per i 8 costi della manodopera (illegittimamente ribassati in spregio al disciplinare di gara).</h:div><h:div>Eccepisce poi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione ad agire in capo a L.G.R. Appalti srl in quanto non vi è prova che, in mancanza della suddetta rettifica dei valori dichiarati, la ricorrente avrebbe vinto la gara in quanto il calcolo della percentuale di anomalia dell’offerta fatta dalla ricorrente sarebbe errato.</h:div><h:div>Con el ulteriori memorie le parti hanno confermato le loro ragioni.</h:div><h:div>All’udienza del 22 novembre 2024 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</h:div><h:div>2. Non occorre entrare nel merito dell’eccezione di inammissibilità proposta in quanto il ricorso è infondato.</h:div><h:div>2.1 Come chiarito dalla giurisprudenza in materia di gare su piattaforma Sintel (Consiglio di Stato, sez. IV, 27/10/2022 n. 9165; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 26/11/2024 n. 3359) la suddetta piattaforma si caratterizza per il fatto che l’offerta, nel caso di specie quella economica, viene caricata nel sistema attraverso vari step.</h:div><h:div>Come confermato dalla lettera d’invito il partecipante alla gara deve prima “indicare a Sistema” gli elementi richiesti dall’interfaccia grafico del programma e poi allegare al Sistema, nell’apposito campo denominato “Giustificativo dell’offerta economica” la “Dichiarazione di offerta economica”, che nel caso di specie dev’essere conforme al facsimile di cui all’Allegato 7 della Lettera di Invito.</h:div><h:div>Nell’ultimo step, deve sottoscrivere digitalmente il “Documento d’offerta” che è il file riepilogativo dei dati inseriti nelle maschere grafiche prodotto dal sistema ed inviarlo.</h:div><h:div>Come chiarito dalla giurisprudenza citata, con riferimento a tale ultimo documento il par. 9.1. del Manuale Sintel, richiamato dalla lettera d’invito, stabilisce che “<corsivo>Il documento d’offerta rappresenta un elemento essenziale dell’offerta, in quanto è l’unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le dichiarazioni rese “a video”, i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori dell’offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d’offerta l’operatore economico assume la paternità dell’offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell’integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa</corsivo>.”</h:div><h:div>Il “Documento di offerta” è quindi un documento di sintesi di quanto inserito a video, ma non è l’offerta economica vera e propria, che è costituita dalla Dichiarazione di offerta economica allegata.</h:div><h:div>Tale lettura è confermata dalla lettera d’invito in questione la quale chiarisce che “ <corsivo>Il predetto facsimile di documento di Dichiarazione di Offerta Economica, che può essere scaricato dal profilo del committente e salvato sul proprio personal computer, deve essere compilato e sottoscritto con firma digitale – e le ulteriori modalità di cui all’allegato Modalità di utilizzo Sintel della presente Lettera di Invito – dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo “Procura” nella Documentazione Amministrativa). L’importo offerto dovrà essere espresso con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a due (due); nel caso in cui dovesse essere espresso con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2, saranno considerate esclusivamente le prime 2 cifre decimali dopo la virgola.  L’indicazione dell’importo offerto – espresso nell’Offerta economica – è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta; pertanto, la mancata indicazione e sottoscrizione, secondo le modalità sopra indicate, dei predetti elementi comportano un’offerta incompleta. Tutti gli allegati dovranno essere compilati, a pena di esclusione, in ogni sua parte e firmati digitalmente.”</corsivo></h:div><h:div>La Dichiarazione di Offerta Economica, che nel caso di specie costituisce il c.d. allegato 7, non contiene quindi le giustificazioni anticipate dell’anomalia dell’offerta – come invece affermato dal ricorrente - ma è la vera e propria offerta economica.</h:div><h:div>Ne consegue che la stazione appaltante deve dare la prevalenza a tale dichiarazione rispetto a quella elaborata dal programma e firmata da ultimo come “Documento d’offerta” in caso di discordanza.</h:div><h:div>2.2 Venendo al profilo motivazione della correzione dei risultati, occorre rilevare che, nel caso di specie, la stazione appaltante ha dato lettura dei risultati prodotti dal sistema, cioè i documenti d’offerta, in seduta pubblica, ma si è riservata di effettuare un controllo alla luce delle Dichiarazioni di offerta allegate.</h:div><h:div>Da questo controllo la Commissione ha rilevato, con riferimento all’aggiudicatario – ma analogo controllo è stato effettuato su tutti i partecipanti - i seguenti fatti: “ <corsivo>letto il modulo "Dichiarazione di offerta economica" si segnala che la Percentuale di Sconto Unico (PSU) indicata pari a 29,47% risulta errata, In applicazione della formula matematica (ICSICO)/ICS*100 - partendo dallo sconto offerto sull'importo di € 4,539,383,86 complessivo stimato, al netto dei costi della manodopera, soggetto a ribasso, pari a 29,47% e sull'importo sui costi della manodopera stimati pari a 0%, indicati in prospetto - la Percentuale di Sconto Unico (PSU) è pari a 27,91%, Pertanto 27,91% è la Percentuale di Sconto Unico (PSU) che il RUP dispone di considerare come valida</corsivo>”.</h:div><h:div>E’ stata quindi predisposta la nuova graduatoria, poi confermata in sede di aggiudicazione.</h:div><h:div>2.3 In merito alla rettifica degli errori contenuti nell’offerta, occorre precisare che assumono rilievo i principi di accesso al mercato e di massima partecipazione alla gara a fronte di una procedura telematica che comporti l’elaborazione automatica di documenti d’offerta che duplicano quelli redatti direttamente dagli offerenti e che da quest’ultimi si discostino. In tal caso la stazione appaltante è obbligata ad ammettere tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione, dando la prevalenza alla documentazione d’offerta redatta personalmente dall’offerente, che sia conforme alla legge di gara.</h:div><h:div>2.4 Nel caso di specie la stazione appaltante ha dato prevalenza ai contenuti del documento all. 7 che costituisce la Dichiarazione d’offerta, rettificando i risultati desumibili dal Documento d’offerta elaborato dal programma Sintel sulla base dei dati inseriti tramite l’interfaccia grafico. </h:div><h:div>In particolare nella nuova graduatoria non risultano modificati dalla stazione appaltante né lo sconto offerto né l’importo offerto, con la conseguenza che non risulta alcuna manipolazione delle offerte o della volontà contrattuale. E’ stata rettificata la graduatoria sulla base del risultato dell’operazione matematica prevista per la determinazione del PSU risultante dalla Dichiarazione d’offerta, che è la seguente: PSU= ICS-ICO/ICS*100, con pieno rispetto di quanto dichiarato dalle imprese. Basta vedere in merito il PSU indicato nell’All. 7 dall’aggiudicataria, pari a 27,92 e riportato in graduatoria come 27,91 in considerazione dei decimali. </h:div><h:div>2.5 L’intervento dell’amministrazione nel caso di specie è rimasto all’interno dei canoni propri del c.d. soccorso sanante, previsto dall’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 comma 1, lettera b) (non difforme dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, ivi compresa l’offerta (ex plurimis TAR Lazio-Roma, Sez. V, sentenza 17.10.2024 n. 18000).</h:div><h:div>Tale segmento procedimentale obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 della legge n. 241/1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano –laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti– in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.</h:div><h:div>3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.</h:div><h:div>4. Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione del fatto che la fonte della condizione di incertezza è il programma telematico utilizzato dalla stazione appaltante.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Chiara Sabatini</h:div><h:div>Alberto Di Mario</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>