<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240206120241125163205351" descrizione="" gruppo="20240206120241125163205351" modifica="12/12/2024 19:24:52" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Aias Ets Milano" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02061"/><fascicolo anno="2024" n="03644"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240206120241125163205351.xml</file><wordfile>20240206120241125163205351.docm</wordfile><ricorso NRG="202402061">202402061\202402061.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\522 Antonio Vinciguerra\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Antonio Vinciguerra</firma><data>12/12/2024 19:15:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marilena Di Paolo</firma><data>28/11/2024 17:16:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra,	Presidente</h:div><h:div>Luca Iera,	Primo Referendario</h:div><h:div>Marilena Di Paolo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della determinazione n. 38 del 24/07/2024 dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Paullo (Capofila) pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” in data 25/07/2024, di aggiudicazione alla ditta “Il Melograno Società Cooperativa Sociale” della procedura per “l’affidamento in concessione del servizio di prolungamento dell’orario scolastico (pre e post scuola) e centri estivi comunali a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie presenti sul territorio dei comuni di Paullo, Tribiano e Pantigliate per gli anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 (CIG: B1807332F9)” espletata sulla piattaforma telematica Sintel di Aria di Regione Lombardia; </h:div><h:div>- della “comunicazione aggiudicazione efficace art. 90 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023” (prot. n. 1381) del 16/07/2024 pubblicata sul portale Sintel di Aria della Centrale Unica di Committenza Qualificata “Consorzio Informatica Territorio s.p.a.” della gara in favore de “Il Melograno Società Cooperativa Sociale”; </h:div><h:div>- della determinazione n. 282 del 26/07/2024 dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Tribiano pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” in data 30/07/2024 di “presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione” della gara; </h:div><h:div>- dei Verbali n. 1, 2 e 3 e del Verbale n. 4 della Commissione di gara “seduta riservata in data 10/06/2024 di analisi giustificativi e risoluzione anomalia, proposta di aggiudicazione”; </h:div><h:div>- del disciplinare di gara e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AIAS Ets Milano il 24\9\2024: </h:div><h:div>per l’annullamento </h:div><h:div>- della determinazione n. 38 del 24/07/2024 dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Paullo (Capofila) pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” in data 25/07/2024, di aggiudicazione alla ditta “Il Melograno Società Cooperativa Sociale” della procedura per “l’affidamento in concessione del servizio di prolungamento dell’orario scolastico (pre e post scuola) e centri estivi comunali a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie presenti sul territorio dei comuni di Paullo, Tribiano e Pantigliate per gli anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 (CIG: B1807332F9)” espletata sulla piattaforma telematica Sintel di Aria di Regione Lombardia; </h:div><h:div>- della “comunicazione aggiudicazione efficace art. 90 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023” (prot. n. 1381) del 16/07/2024 pubblicata sul portale Sintel di Aria della Centrale Unica di Committenza Qualificata “Consorzio Informatica Territorio s.p.a.” della gara in favore de “Il Melograno Società Cooperativa Sociale”; </h:div><h:div>- della determinazione n. 282 del 26/07/2024 dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Tribiano pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” in data 30/07/2024 di “presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione” della gara; dei Verbali n. 1, 2 e 3 e del Verbale n. 4 della Commissione di gara “seduta riservata in data 10/06/2024 di analisi giustificativi e risoluzione anomalia, proposta di aggiudicazione”; </h:div><h:div>- delle (prime) giustificazioni con le integrazioni rese da Il Melograno in data 7/06/2024 depositate in forma non oscurata in giudizio da “Consorzio Informatica Territorio s.p.a.” in data 30/08/2024; </h:div><h:div>- della (seconda) richiesta del Rup dei giustificativi del 7/06/2024 a Il Melograno, depositata in forma non oscurata in giudizio da “Consorzio Informatica Territorio s.p.a.” in data 30/08/2024; </h:div><h:div>- delle (seconde) giustificazioni con le integrazioni rese da Il Melograno in data 10/06/2024 depositate in forma non oscurata in giudizio da “Consorzio Informatica Territorio s.p.a.” in data 30/08/2024; </h:div><h:div>- dell’elenco del personale e dei CV degli addetti de Il Melograno trasmessi dal Comune di Paullo in data 27/08/2024; del disciplinare di gara e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Il Melograno Società Cooperativa Sociale il 2\10\2024 : </h:div><h:div>- la “comunicazione aggiudicazione efficace art. 90 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023” (prot. 1381) del 16 luglio 2024, pubblicata sul portale Sintel di Aria della Centrale Unica di Committenza Qualificata Consorzio Informatica Territorio s.p.a. in favore de Il Melograno della concessione del servizio di prolungamento dell’orario scolastico (pre e post scuola) e centri estivi comunali a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria presenti sul territorio dei comuni di Paullo, Tribiano e Pantigliate per gli anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 (CIG B1807332F9) , nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione/non ammissione di AIAS Ets Milano;</h:div><h:div>- la determinazione n. 38 del 24 luglio 2024 dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Paullo di aggiudicazione a Il Melograno della procedura, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione/non ammissione di AIAS Ets Milano;</h:div><h:div>- la determinazione n. 282 del 26 luglio 2024 dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Tribiano di presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione/non ammissione di AIAS Ets Milano;</h:div><h:div>- la proposta di aggiudicazione in data 10 giugno 2024 (prot. 1075) della Centrale Unica di Committenza Qualificata Consorzio Informatica Territorio s.p.a. in favore de Il Melograno, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione/non ammissione di AIAS Ets Milano;</h:div><h:div>- la determinazione n. 24 dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Paullo in data 13 giugno 2024 di accoglimento della proposta di aggiudicazione a favore de Il Melograno, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione/non ammissione di AIAS Ets Milano;</h:div><h:div>- la determinazione n. 237 del Settore Servizi alla Persona del Comune di Tribiano in data 13 giugno 2024 di presa d’atto della proposta di aggiudicazione a favore de Il Melograno, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione/non ammissione di AIAS Ets Milano;</h:div><h:div>- la determinazione n. 211 dell’Area Servizi Sociali del Comune di Pantigliate in data 25 giugno 2024 di presa d’atto della proposta di aggiudicazione a favore de Il Melograno, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione/non ammissione di AIAS Ets Milano;</h:div><h:div>- tutti i verbali di gara e relativi allegati, ivi espressamente inclusi i) il verbale n. 1 “prima seduta pubblica in data 27/05/2024 di esame della documentazione amministrativa” ; ii) il verbale n. 2 “seduta riservata in data 28 maggio 2024, di esame delle n. 2 offerte tecniche pervenute” ; iii) il verbale n. 3 “seduta pubblica in data 30 maggio 2024 di analisi delle offerte economiche”; iv) il verbale n. 4 “seduta riservata in data 10/06/2024 di analisi giustificativi e risoluzione anomalia, proposta di aggiudicazione”, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione/non ammissione di AIAS Ets Milano;</h:div><h:div>- i chiarimenti forniti nell’ambito della procedura, ed in particolare del chiarimento n. 1;</h:div><h:div>- ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi espressamente incluso il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AIAS Ets Milano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B1807332F9, rappresentata e difesa dall'avvocato Pio Rinaldi come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Consorzio Informatica Territorio S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Paullo, Comune di Pantigliate, Comune di Tribiano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Andena e Gianfranco Del Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Il Melograno Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetta Mussini e Leonardo De Vecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Informatica Territorio S.p.A., del Comune di Paullo, del Comune di Pantigliate, del Comune di Tribiano e de Il Melograno Società Cooperativa Sociale;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Il Melograno Società Cooperativa Sociale; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con determinazione n. 12 del 19 aprile 2024, il Comune di Paullo (Ente capofila), il Comune di Pantigliate e il Comune di Tribiano - tutti ricadenti nell’Ambito Territoriale del Piano di Zona del Distretto Sociale Paullese - hanno incaricato la Consorzio Informatica Territorio S.p.A. quale Centrale di Committenza per la gestione della procedura aperta di gara, pubblicata in data 3 maggio 2024 sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA di Regione Lombardia (CIG: B1807332F9), per l’affidamento in concessione del “<corsivo>servizio di prolungamento dell’orario scolastico (pre e post scuola) e centri estivi comunali a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie presenti sul territorio dei comuni citati di Paullo, Tribiano e Pantigliate per gli anni scolastici 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027</corsivo>”, per un importo a base d’asta pari ad € 1.776.690,00 (di cui € 1.504.929,00 costo della manodopera), da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 36/2023 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti offerta tecnica; 20 punti offerta economica) per un totale di 100 punti, con invito a presentare offerta entro il termine ultimo del 27 luglio 2024. </h:div><h:div>2. Alla procedura di gara hanno partecipato due operatori economici: AIAS Ets Milano e Il Melograno società cooperativa sociale. </h:div><h:div>3. In data 30 maggio 2024, successivamente all’apertura delle buste amministrative, il seggio di gara procedeva all’apertura delle offerte pervenute e alla valutazione delle stesse assegnando un punteggio tecnico di 79,82 punti all’offerta tecnica presentata dalla ricorrente AIAS Ets Milano e 70,67 punti all’offerta tecnica presentata dall’odierna controinteressata Il Melograno Società Cooperativa Sociale. </h:div><h:div>4. Nella stessa data il seggio di gara procedeva poi all’apertura delle buste economiche, dalle quali risultava che AIAS Ets Milano aveva proposto un ribasso del 1,56% cui veniva assegnato un punteggio economico di 5,84 punti e che Il Melograno aveva formulato un ribasso del 7% ottenendo il punteggio massimo di 20 punti.</h:div><h:div>5. Dalla graduatoria provvisoria complessiva finale (offerta tecnica + offerta economica) risultava che il Melograno Società Cooperativa Sociale si collocava al primo posto con un punteggio totale di 90,67 punti (70,67 punteggio tecnico + 20 punteggio economico), mentre AIAS Ets Milano si collocava al secondo posto con un punteggio totale di 85,66 punti (79,82 punteggio tecnico + 5,84 punteggio economico).</h:div><h:div>6. La Commissione giudicatrice, considerato l’eccessivo ribasso offerto dalla cooperativa Il Melograno,  sottoponeva tale l’offerta alla verifica di anomalia in quanto: i) il costo della manodopera ivi riportato era inferiore a quello indicato dalla Stazione Appaltante con una differenza significativa di € 404.279,7; ii) il numero di ore prestate dagli operatori risultava di 57.990 ore rispetto alle 59.880 ore indicate nella documentazione di gara e quindi inferiore, con una differenza pari a n. 1.890 ore. </h:div><h:div>7. In sede di verifica, il RUP affermava che “<corsivo>nel dettaglio delle giustificazioni il Concorrente ha preso atto delle indicazioni segnalate dal RUP, ha riconosciuto un mero errore imputato dalle formule excel (come nel dettaglio) ..[…]</corsivo>”. </h:div><h:div>8. Il RUP chiedeva inoltre precisazioni relativamente alla voce “Trasporti” chiedendo al Concorrente di inviare maggiori dettagli e delucidazioni. Il RUP concludeva positivamente la verifica ritenendo congrua l’offerta in quanto “<corsivo>1. le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni elemento significativo preso in esame; 2. i valori delle voci sono raffrontabili ad altre analisi generalmente raccolte e di letteratura; 3. dalle stesse giustificazioni si rilevano le motivazioni a sostegno dei costi per la manodopera, i servizi e le altre voci determinanti ai fini della stima dei costi di produzione del servizio oggetto della gara; Il RUP, ha espresso un parere sulla sostenibilità della proposta. La verifica del costo della manodopera è stata completata. […] le giustificazioni presentate dal concorrente sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi, spese generali, utile d’impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l’affidabilità e la sostenibilità economica dell’offerta; per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta</corsivo>”. </h:div><h:div>9. In data 16 luglio 2024 il Consorzio Informatica Territorio S.p.A., pubblicava sul sito di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma Sintel, la comunicazione di aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. b) d.lgs 36/2023.</h:div><h:div>10. In data 19 luglio 2024, AIAS Ets Milano trasmetteva al Consorzio Informatica Territorio S.p.A. un primo atto di diffida invitando la CUC a trasmettere senza indugio i documenti della controinteressata nella versione integrale. </h:div><h:div>11. Nella medesima data, il RUP, accoglieva formalmente la richiesta formulata dalla ricorrente, ma trasmetteva alcuni documenti in forma completamente oscurata.</h:div><h:div>12. Dopo altre richieste di accesso documentale formulate nei confronti della CUC e poi dei Comuni, la ricorrente proponeva istanza incidentale <corsivo>ex</corsivo> art. 116, comma 2, c.p.a. per accedere alla documentazione non oscurata.</h:div><h:div>13. Con ricorso notificato il 6 agosto 2024 e depositato il 7 agosto 2024, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe domandandone l’annullamento perché asseritamente illegittimi.</h:div><h:div>14. Il 21 agosto 2024 e 30 agosto 2024 si sono costituiti in giudizio rispettivamente la cooperativa Il Melograno, la Consorzio Informatica Territorio S.p.A. e il Comune di Paullo per resistere al ricorso depositando memorie e documenti. Quest’ultimo con memoria depositata il 3 settembre 2024 ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto dello <corsivo>ius postulandi </corsivo>in capo al difensore della ricorrente, il quale – a suo dire - avrebbe ricevuto il mandato dal Presidente dell’Associazione, mancando agli atti del giudizio la delibera del Consiglio Direttivo di AIAS che avrebbe dovuto autorizzare il Presidente a procedere giudizialmente.</h:div><h:div>15. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 24 settembre 2024, la ricorrente ha ampliato i motivi di illegittimità formulati con il ricorso introduttivo, rinunciando contestualmente al ricorso <corsivo>ex</corsivo> art. 116, comma 2, del c.p.a. a seguito di consegna degli atti.</h:div><h:div>16. Con ricorso incidentale notificato il 30 settembre 2024 e depositato il 2 ottobre 2024, la controinteressata Il Melograno ha contestato l’illegittima mancata esclusione di AIAS dalla gara di cui è causa, per avere quest’ultima disatteso le previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> nella parte in cui prescrivono, in punto di manodopera, l’applicazione del contratto collettivo nazionale “T151” (cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo).</h:div><h:div>17. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato nei termini memorie e repliche.</h:div><h:div>18. All’udienza pubblica del 22 novembre 2024 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. <corsivo>In limine</corsivo> va dichiarata la parziale estinzione del giudizio con riguardo all'istanza di accesso agli atti proposta <corsivo>ex</corsivo> art. 116, co. 2, c.p.a., giusta dichiarazione di rinuncia all'uopo rilasciata dalla ricorrente in data 24 settembre 2024, e va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Paullo per difetto dello <corsivo>ius postulandi</corsivo> del difensore della ricorrente, dal momento che la ricorrente ha depositato in giudizio il verbale del Consiglio direttivo di AIAS con cui sono stati attribuiti al Presidente i poteri di agire in giudizio per il triennio 2024-2026.</h:div><h:div>2. Per quel che riguarda il merito, con l’odierno ricorso l’associazione ricorrente deduce tre motivi di illegittimità.</h:div><h:div>3. I primi due motivi di ricorso si possono esaminare congiuntamente essendo sovrapponibili. La ricorrente lamenta l’indeterminatezza dell’offerta economica prodotta in gara da Il Melograno, violazione di legge per falsa e mancata applicazione degli artt. 108, co. 9, 41 co. 14 e 101 co. 1 e co. 3 d.lgs. 36/2023 e dell’art. 69 della Dir. 2014/24/UE, violazione dei principi di diligenza esigibile e di auto-responsabilità e della <corsivo>par condicio</corsivo>, violazione degli artt. 11, 17 e 25 del Disciplinare di gara, violazione dell’art. 6 l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione in relazione ai contenuti dell’offerta economica depositata in gara da Il Melograno e irragionevolezza: in sintesi, dopo aver ripercorso la formulazione dell’offerta economica prevista dal disciplinare di gara, la ricorrente afferma che la controinteressata avrebbe dichiarato in sede di offerta un costo del personale pari a € 1.1.00.649,30, inferiore a quello indicato a base d’asta pari a € 1.504.929,00, computando 28 addetti (di cui n. 26 educatori e n. 2 ausiliari) per un numero di ore prestate pari a 54.930 e di applicare come CCNL di riferimento quello delle Cooperative del settore socio –sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (T151). Aggiunge inoltre la ricorrente che da un esame delle precisazioni fornite in data 7 giugno 2024 risulterebbe che Il Melograno avrebbe aumentato di ben n. 8.010 (rispetto alle 54.930) le ore dichiarate inizialmente nell’offerta economica e raddoppiato il numero degli addetti (n. 60 addetti conto n. 28 addetti dichiarati), sicché il costo complessivo della manodopera sarebbe aumentato di ben € 94.990,5 rispetto al valore dichiarato in gara (€ 1.195.639,80 rispetto al costo pari a 1.100.649,30 dichiarato in offerta v. doc. 25, pag. 8 e cfr. doc. 19) e che tali modifiche sarebbero prive di giustificazioni. Pertanto, a dire della ricorrente, l’offerta economica sarebbe indeterminata e la Commissione non avrebbe potuto colmare la lacuna attraverso il soccorso istruttorio, il quale sarebbe inammissibile per porre rimedio alle carenze dell’offerta tecnica ed economica. Dall’esame delle precisazioni richieste dal RUP alla controinteressata, la ricorrente deduce infine significative modifiche dei costi della manodopera.</h:div><h:div>4. Preliminarmente, dev'essere menzionata la granitica giurisprudenza (<corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500; Consiglio di Stato, sez. V, 1 febbraio 2022, n. 706), condivisa anche da questo Collegio (T.A.R. Milano, sez. I, 14 ottobre 2024, n. 2678, T.A.R. Milano, sez. I, 31 ottobre 2024, n. 3000), che sottrae al sindacato del giudice amministrativo, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, la congruità dell'offerta ritenuta dalla stazione appaltante, ad eccezione dei casi, non riscontrabili nella fattispecie in esame, di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese l'inattendibilità, si badi complessiva, dell'offerta. È poi <corsivo>ius receptum</corsivo> che la valutazione circa la sospetta anomalia dell'offerta implica una "valutazione sull'insieme dell'offerta" ed altresì un "bilanciamento interno" tra le diverse voci, e che il principio per il quale necessita dare una valutazione globale dell'offerta sottoposta a verifica di anomalia neppure è smentito dall'analisi di singole e specifiche voci di costo essendo "<corsivo>evidente che l'analisi delle singole voci è servita alla stazione appaltante a maturare il convincimento relativo alla complessiva inattendibilità dell'offerta per aver eccessivamente inciso al ribasso sul costo della manodopera per l'esecuzione dell'appalto</corsivo>" (Consiglio di Stato, sez. V, n. 911/2021). Del resto, come precisato da consolidata giurisprudenza, "<corsivo>pur avendo il giudizio che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, ciò non toglie che tale giudizio possa essere la conseguenza dell'analisi delle singole voci di costo presentate e delle relative giustificazioni</corsivo>" (TAR Veneto, sez. I, n. 318/2018; TAR Liguria, sez. I, n. 157/2020).</h:div><h:div>4.1. Passando ora al merito del ricorso, i primi due motivi sono infondati.</h:div><h:div>4.2. Dalla documentazione versata in atti risulta che nel Piano Economico Finanziario- PEF (doc. 20 ric.) e nel Giustificativo (doc. 21 ric.), allegati al Modello 3 (DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA), l’offerta economica della controinteressata Il Melograno è stata pari a € 1.652.321,70, con un ribasso del 7%. Il PEF e il Giustificativo indicano costi complessivi per un importo di € 1.626.796,22 e nel PEF depositato in sede di gara tali costi sono stati suddivisi tra le diverse voci: Costi della manodopera (€ 1.100.649,30); Ulteriori oneri per il personale (€ 55.032,47); Costi per la sicurezza (€ 5.820,66); Coordinamento (€ 8.449,74); Formazione, supervisione (€ 2.100,00); Migliorie (€ 13.500,00); Costi operativi (€ 427.686,06); Costi amministrativi e generali (€ 13.558,00). Nella voce “Costi operativi” la controinteressata ha specificato che “<corsivo>rientrano le uscite, le piscine e relative trasporti e la fornitura del materiale e dei pasti necessari allo svolgimento dei servizi. La cooperativa Il Melograno gestisce numerosi servizi e pertanto ha allacciato negli anni una significativa collaborazione con professionisti qualificati, con fornitori grossisti, con aziende di trasporto; I costi relativi a tale voce sono quantificati in € 427.686,06</corsivo>”.</h:div><h:div>4.3. La pretesa indeterminatezza contenutistica dell’offerta economica trova smentita nell’analisi del Piano economico finanziario, allegato al Modello 3 e poi riprodotto, con ulteriore dettaglio, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta. Ai sensi dell’art. 17.2 del disciplinare di gara, il PEF è un “<corsivo>documento fondamentale dell’offerta economica</corsivo>”, sia per la valutazione della completezza dell’offerta economica sia per l’attendibilità e sostenibilità della stessa. Non può pertanto essere condivisa la tesi della ricorrente, la quale ricava l’indeterminatezza dell’offerta economica esclusivamente sulla base del Modello 3, senza considerare che la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara ha previsto che al Modello 3 fosse allegato il PEF a pena di esclusione. </h:div><h:div>4.3.1.	Per consolidato orientamento giurisprudenziale il PEF giustifica la sostenibilità dell'offerta, quale dimostrazione che l'impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività (<corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, V, 4 febbraio 2022, n. 795).</h:div><h:div>4.3.2.	Il RUP nell’analisi dei giustificativi ha infatti correttamente considerato sia il PEF prodotto in sede di offerta sia quello prodotto in sede di verifica dell’anomalia. Qui la controinteressata ha innanzitutto riconosciuto che il costo della manodopera indicato nella tabella risulta “<corsivo>viziato da un mero refuso determinato da un errore materiale di imputazione delle formule excel, ragione per la quale alcuni costi della categoria “personale” sono finiti nelle categorie “Uscite piscina/gite” e “materiale”. Risulta pertanto chiaro che il totale complessivo dei costi presentati è corretto, e che solo la distribuzione tra le diverse voci si presenta errata</corsivo>”. Risulta infatti che erano state imputate alla categoria “Uscite piscina/gite e Materiale” circa € 427.686. Il Melograno ha poi chiarito di aver indicato un numero ipotetico di ore di servizio pari a 54.930, perché in nessuno dei documenti di gara era fissato un numero di ore pari a 59.880. Non risulta infatti che il disciplinare di gara (o il capitolato speciale) avesse richiesto di formulare l’offerta sulla base di 59.880 ore. Si osserva che la stessa ricorrente ha calcolato il costo della manodopera sulla base di 56.820 e non su 59.880. Il monte ore pari a 59.880 non è previsto nemmeno nei doc. 16 e cfr. doc. 7, pag. 3, indicati dalla ricorrente (pag. 14 del ricorso). È chiaro poi dal raffronto del Modello 3 con il PEF che il costo della manodopera indicato corrisponde solo alla voce “COSTI - CATEGORIA – Personale” della tabella del PEF, dove invece sono riportate le altre voci riferite ai costi della manodopera (Oneri accessori personale, Costi per la sicurezza, coordinamento, Formazione e supervisione, etc.). Pertanto, il RUP, dopo attenta analisi, ha riconosciuto che “<corsivo>il valore finale offerto non cambia; - cambiano le valorizzazioni degli educatori in merito alle ore, che si allineano a quelle richieste in gara per la gestione dei servizi; - cambiano i costi dai pasti, del materiale e delle uscite piscine e gite che si allineano a quelli indicati nel PEF messo a gara dai Comuni interessati, seppur il Concorrente precisa che per ogni voce ha stimato aumenti percentuali - che indica nelle giustificazioni; - il valore del personale cambia, in quanto aumentano le ore e passa a € 1.195.639,80 per i 3 anni di Concessione</corsivo>”. Quanto al costo della manodopera, il RUP ha infine affermato che “<corsivo>sulla base dell’offerta progettuale presentata, del capitolato speciale d’appalto e dei dati indicati dalla ditta aggiudicataria delle prestazioni, il costo della manodopera dichiarato in sede di offerta non è inferiore ai minimi salariali retributivi</corsivo>”. È importante evidenziare come Il Melograno abbia indicato nelle giustificazioni di aver incrementato rispettivamente del 65% e del 14% i costi previsti nel PEF della Stazione appaltante per quanto riguarda le categorie “uscite piscina/gite” e “materiale”, stimati per il triennio in € 42.000,00 per le uscite e € 210.840,00 per pasti e merende. L’importo previsto da Il Melograno per tali categorie risulta pari a € 241.381,95 per pasti e merende e € 69.450,00 per la voce “uscite piscina/gite”. </h:div><h:div>4.3.3.	Nel PEF allegato alle prime giustificazioni, Il Melograno ha quindi correttamente allineato i costi relativi alla categoria “Uscite piscina/gite” e “materiale”, per un totale di € 310.831,95 a fronte del valore pari a € 427.686,06 erroneamente riportato nella tabella PEF (€ 333.696,06 + € 93.990,00) imputando la differenza al costo della manodopera. </h:div><h:div>4.3.4.	Deve essere ulteriormente ribadito che le valutazioni circa la sostenibilità del PEF e dell'offerta rientrano in un ambito di valutazione tecnica riservato all'amministrazione concedente, tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Ipotesi che nel caso di specie non ricorrono.</h:div><h:div>4.3.5.	Ciò detto, l’offerta economica de Il Melograno si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente non ravvisandosi profili di illegittimità: essa riporta il costo della manodopera e gli oneri aziendali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e il ribasso del costo della manodopera è stato ampiamente motivato dalla controinteressata <corsivo>ex</corsivo> art. 41, comma 14, del citato decreto. Né si ravvisa la violazione dell’art. 69 Dir. 2014/24/UE, sulle tecniche di centralizzazione delle committenze, dal momento che la procedura è stata regolarmente svolta dal Consorzio Informatica Territorio S.p.A., quale Centrale unica di committenza.</h:div><h:div>4.3.6.	Risulta dai documenti versati in giudizio, in particolare dalle prime e seconde giustificazioni, che non vi è stata alcuna integrazione documentale e nessun soccorso istruttorio che abbia interessato l’offerta economica della controinteressata. Per quanto riguarda il numero di addetti, questo è rimasto immutato. Nella “Relazione tecnica per l’esplicitazione del metodo di calcolo utilizzato per determinare il numero degli educatori e degli ausiliari da impiegare nel servizio” (doc. 24), la controinteressata ha fornito una spiegazione dell’apparente difformità del numero di educatori (n. 26) indicato nell’offerta rispetto al dato espresso nel PEF, pure allegato all’offerta (n. 57) distinguendo il numero di addetti dalle “posizioni” e dimostrando la fattibilità dell’impiego dello stesso numero di addetti su diverse fasce orarie non sovrapponibili.</h:div><h:div>4.3.7.	In particolare, Il Melograno ha dimostrato di aver redatto l’offerta sulla scorta del Modello 3, computando il numero delle posizioni da educatore necessarie a svolgere il servizio di pre/post scuola e di servizio di centro estivo in funzione del numero degli utenti iscritti nell’anno 2022 – 2023, numero indicato dalla C.U.C. nel capitolato speciale di appalto, con “<corsivo>il mero intento di fornire al concessionario una indicazione/stima del potenziale numero dei fruitori</corsivo>”, tanto che il “<corsivo>concessionario … nulla potrà vantare da ciascun comune qualora i numeri indicati subissero contrazioni durante il primo anno di erogazione del servizio e negli anni a seguire</corsivo>” (cfr. doc. 25). Sulla base del precitato capitolato speciale di appalto dovevano, dunque, essere computate 21 posizioni da educatore per il servizio di pre/post scuola e 18 posizioni da educatore per il centro estivo, oltre al personale ausiliario. </h:div><h:div>4.3.8.	Tuttavia, Il Melograno ha dichiarato che il foglio <corsivo>excel</corsivo> editabile - da utilizzare per calcolare il P.E.F. - prevedeva un numero minimo di 26 posizioni da educatore per il centro estivo e, pertanto, Il Melograno – in via del tutto cautelativa – ha scelto di indicare il maggior numero di 26 posizioni da educatore (doc. n. 21, art. 5). Quanto al personale ausiliario, rispetto a cui il capitolato speciale non prevedeva alcun rapporto numerico, il PEF compilato da Il Melograno contempla 4 posizioni per il servizio di pre/post scuola e altre 6 posizioni per il centro estivo. Sono, così, state complessivamente computate 47 posizioni da educatore, 10 posizioni da ausiliario, ipotizzando di affidare le stesse a un numero complessivo di 26 educatori e di 2 ausiliari. Infine, Il Melograno ha evidenziato che i due servizi oggetto della concessione in commento sono distinti e non temporalmente sovrapponibili, sicché gli educatori impiegati nel servizio del pre/post scuola durante il calendario scolastico possono ben essere destinati all’erogazione del servizio di centro estivo, che, per le sue caratteristiche, è destinato a svolgersi quando non è attivo il servizio scolastico. Con l’effetto che le 47 posizioni di educatori necessarie a garantire la corretta esecuzione della concessione [data dalla somma dei due servizi di post – pre scuola (21 posizioni) e di centro estivo (26 posizioni)] possono ben essere soddisfatte da n. 26 educatori destinati ad entrambi i servizi, in quanto previsti in momenti temporali distinti e non sovrapponibili. </h:div><h:div>4.3.9.	Per la giurisprudenza, sussiste la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l'offerta, a condizione che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell'impegno ivi assunto; in altri termini, la ricerca della volontà dell'offerente ben può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta: l'errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e <corsivo>ictu oculi</corsivo> dal contesto stesso dell'atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. In definitiva, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta (Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2529; III, 24 febbraio 2020, n. 1347; VI, 2 marzo 2017, n. 978).</h:div><h:div>4.3.10.	La giurisprudenza distingue il rimedio della rettifica dei refusi dal soccorso istruttorio e afferma che  il primo “<corsivo>consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039; 3 agosto 2018, n. 4809; V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487).</h:div><h:div>4.3.11.	Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende discostarsi,  va detto che nel caso di specie non è stato neppure violato il divieto di soccorso istruttorio, dal momento che il RUP si è limitato a chiedere chiarimenti al concorrente dopo aver riscontrato delle divergenze nel Modello 3  e nel PEF, atteso che il costo della manodopera era chiaramente errato, in quanto inferiore a quello a base di gara, perché mancavano le ulteriori voci di costo (oneri per il personale, costi per la sicurezza, coordinamento, formazione, etc.) esposte nel PEF. Non si comprende l’assunto della ricorrente, la quale afferma che ci sarebbe stata un’integrazione dell’offerta economica, atteso che il valore dell’offerta economica e il valore dei costi complessivi sono rimasti immutati. Né la ricorrente ha dimostrato che la diversa distribuzione dei costi, conseguente alla correzione delle categorie “uscite/gite” e “materiali” ha inciso sul valore complessivo dell’offerta. Né ha dimostrato l’insostenibilità economica dell’offerta della controinteressata dopo la correzione del costo complessivo del lavoro. Vero è, invece, che Il Melograno ha fornito ampia motivazione sulla sostenibilità del ribasso dei costi del lavoro (ad es. l’esenzione dall’IRAP prevista per le cooperative, etc.) e che il RUP ha accertato, sulla base dei chiarimenti, che il costo della manodopera dichiarato in sede di offerta non era inferiore ai minimi salariali del CCNL “T151”. </h:div><h:div>4.3.12.	 Non può pertanto essere accolta neppure la censura con cui la ricorrente lamenta la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta economica dal momento che non si è proceduto ad alcuna modifica dell'offerta: l'entità originaria dell'offerta economica è rimasta oggettivamente invariata, così come il ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara (7%).</h:div><h:div>4.3.13.	Per la costante e consolida giurisprudenza, citata anche dalle resistenti, nell'ambito delle gare pubbliche, risulta ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non soltanto in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al rimediare originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità iniziale dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità (Consiglio di Stato sez. III, 28 ottobre 2022, n.9312; Consiglio di Stato sez. III, 19 ottobre 2021, n.7036T.A.R. Napoli, sez. I, 21 marzo 2024, n.1838; T.A.R. Catania, sez. II, 4 luglio 2022, n.1774). La giurisprudenza ha inoltre affermato che, “<corsivo>in sede di gara pubblica e di verifica della non anomalia dell'offerta, non sono a priori inammissibili modifiche delle giustificazioni ovvero giustificazioni sopravvenute, come pure eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, a condizione che, al momento dell'aggiudicazione, l'offerta risulti nel suo complesso affidabile, ossia dia garanzia di una seria esecuzione del contratto; valgono, peraltro, i consueti limiti: l'entità dell'offerta economica deve restare ferma, in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta; le singole voci di costo possono essere modificate solo per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni. Non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di "far quadrare i conti", ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato, ma siano superate le contestazioni sollevate dalla Stazione appaltante su alcune voci di costo. Il sub - procedimento di verifica dell'anomalia ha, infatti, quale obiettivo non quello della riparametrazione dell'offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla Stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell'offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti” </corsivo>(Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2020 n. 3528; Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2021, n. 5334; T.A.R. Napoli, sez. IV, 3 novembre 2021, n.6970). </h:div><h:div>5. Si può passare ora all’esame del terzo motivo, con il quale la ricorrente censura l’offerta economica in relazione all’elemento “Costo trasporti e gite” per affermare che ci sarebbero stati degli aggiustamenti postumi di tali voci.</h:div><h:div>5.1. Il Collegio ritiene che il motivo in esame non meriti accoglimento.</h:div><h:div>5.2. Si rinvia al par. 4.3.2., dove nell’ultima parte si è detto che Il Melograno aveva incrementato (prudenzialmente) tali costi rispetto a quelli indicati nel PEF della stazione appaltante. Ciò risulta nelle seconde giustificazioni prodotte il 10 giugno 2024 (cfr. doc. 6), dove è indicato che il costo offerto per le “Uscite piscina/gite” ammonta a Euro 69.450,00 e che a questi importi si aggiungono Euro 8.580,00 per la voce “migliorie”, visto che l’offerta tecnica della controinteressata prevede – per ciascuna settimana – una gita di un’intera giornata, con mete da individuare a cura dell’Amministrazione comunale. </h:div><h:div>5.2.1.	Il motivo è inoltre infondato in quanto ripropone sostanzialmente le stesse censure già esaminate: sostiene che il diverso costo indicato in sede di verifica dell’anomalia avrebbe modificato l’offerta. Pertanto sul punto si rinvia anche per tale censura a quanto sopra detto. </h:div><h:div>6. Con il primo e terzo motivo di ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce, ampliandolo, il primo – infondato - motivo del ricorso principale, con il quale sono state formulate le censure di indeterminatezza e di violazione del principio di immodificabilità dell’offerta economica. Per le ragioni già esposte nel par. 4.3.3. a cui si rinvia, anche tali motivi sono infondati.</h:div><h:div>7. Con il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, con cui ripropone le stesse censure del secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente afferma inoltre che dall’analisi della documentazione trasmessa dal Comune di Paullo in data 27 agosto 2024 emergerebbe una ulteriore diversa rappresentazione. In particolare, per il Comune di Paullo risulterebbero impiegati n. 8 educatori (doc. 40); per il Comune di Pantigliate n. 11 educatori (comprendendo il pedagogista e i n. 2 educatori aggiuntivi) (doc. 42); - per il Comune di Tribiano impiegati n. 7 educatori (doc. 44). Il tutto, per un totale di n. 26 educatori formalmente impiegati nel servizio del centro estivo. Inoltre, un confronto tra i CV depositati dall’odierna aggiudicataria presso i Comuni di Paullo, di Pantigliate e di Tribiano emergerebbe che n. 3 educatori (Brunetti, Tedeschi, Massari) verrebbero destinati contemporaneamente in due diversi Comuni (cfr. docc. 40, 42 e 44). Pertanto, il totale degli educatori effettivamente impiegati per il servizio del centro estivo presso i citati Comuni risulterebbe pari a n. 23. Ma ciò che più rileva – a dire della ricorrente - da un esame dei CV dei singoli operatori impiegati nel centro estivo risulterebbe che: - solo n. 9 educatori sarebbero stati inquadrati nel livello D2 rispetto ai n. 26 dichiarati nell’offerta economica e rispetto ai n. 29 individuati nel PEF “corretto”; - solo n. 1 ausiliario verrebbe impiegato in tutti e tre i Comuni rispetto ai n. 2 ausiliari dichiarati nell’offerta depositata in gara (doc. 19) e rispetto ai n. 10 ausiliari dichiarati nel PEF “corretto” (doc. 25). Infine i <corsivo>curricula</corsivo> trasmessi dall’odierna aggiudicataria al Comune di Paullo risulterebbero altresì incompleti e privi di autenticità: da un lato, incompleti in quanto non sarebbe stato allegato alcun documento sulle certificazioni dei titoli di studio conseguiti dagli operatori, le esperienze lavorative pregresse e le variazioni contrattuali; dall’altro lato, privi di autenticità in quanto gli stessi non sarebbero controfirmati dagli interessati (doc. 41 e doc. 42). </h:div><h:div>7.1. Le censure mosse dalla ricorrente sono tutte infondate. </h:div><h:div>7.1.2. Quanto al numero degli educatori, si osserva che il capitolato speciale prevede un rapporto numerico educatore/bambino, ritenendo congrua la presenza di 1 educatore ogni 15 bambini per la scuola dell’infanzia e di 1 educatore ogni 20 bambini per la scuola primaria; in presenza di utenti con disabilità il concessionario dovrà accordarsi con i servizi sociali del Comune al fine di valutare il grado di assistenza necessaria <corsivo>ad personam</corsivo> (pag. 20 capitolato). Stabilito il rapporto educatore/bambino, e tenuto conto del numero indicativo degli iscritti (prendendo come riferimento l’anno scolastico 2022/2023), per un totale di 95 bambini per la scuola dell’infanzia e di 245 per la scuola primaria, si ottiene che il numero di posizioni necessario per garantire il servizio è di circa 20 educatori (Comune di Paullo: scuola dell’infanzia: 14 iscritti nel pre-scuola e 33 iscritti nel post-scuola; scuola primaria: 66 iscritti nel pre-scuola e 70 nel post-scuola. Comune di Pantigliate: scuola dell’infanzia: 0 iscritti nel pre-scuola e 14 nel post-scuola; scuola primaria: 18 iscritti nel pre-scuola e 18 nel post-scuola. Comune di Tribiano: scuola dell’infanzia: 15 iscritti nel pre-scuola e 19 nel post-scuola; scuola primaria: 41 iscritti nel pre-scuola e 32 iscritti nel post- scuola). Per il centro estivo il numero indicativo degli iscritti è di 97 bambini per la scuola dell’infanzia e di 160 per la primaria. Quindi, anche per quest’ultimo il numero di educatori necessario per lo svolgimento del servizio è inferiore a 26. Si è detto nel par. 4.3.8. che il foglio <corsivo>excel </corsivo>della stazione appaltante indicava 26 educatori e pertanto, cautelativamente, erano state computate 26 posizioni.</h:div><h:div>7.1.3. Per quanto riguarda l’inquadramento degli educatori e il numero di ausiliari, si è visto che la controinteressata ha considerato il livello D2 per la formulazione dell’offerta economica e due figure ausiliarie al fine di dimostrare la sostenibilità economica calcolata inquadrando gli educatori nella più onerosa categoria D2 e il livello A1 per gli ausiliari. Infatti, il disciplinare ammette l’inquadramento nella categoria D1 e Il Melograno non si è vincolata nel senso di impiegare solo il personale della categoria D2 né nel senso di impiegare due ausiliari in ciascun comune. Si tratta comunque di aspetti che riguardano le modalità esecutive, i quali non incidono né sull’offerta economica né sulla funzionalità del servizio. Ciò vale anche per la censura con cui la ricorrente lamenta che due educatori verrebbero impiegati in due diversi Comuni, atteso che anche su questo punto la controinteressata ha specificato il numero di ore e la pianificazione settimanale degli stessi (doc. 26).</h:div><h:div>7.1.4. Infine, anche la censura sui <corsivo>curricula</corsivo> è infondata dal momento che essi sono stati versati in atti e risultano sottoscritti e corredati da dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 d.P.R. 445/00 in relazione ai titoli di studio (docc. 41, 42, 44). In ogni caso non si comprende come l’eventuale irregolarità - per mancata sottoscrizione - dei <corsivo>curricula </corsivo>possa rendere illegittima l’offerta economica. </h:div><h:div>8. Conclusivamente, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.</h:div><h:div>8.1. Relativamente alla domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo, essa non può trovare accoglimento dal momento che la legittimità dei provvedimenti impugnati esclude l’ingiustizia del danno.  </h:div><h:div>9. Conseguentemente, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- dichiara estinto per intervenuta rinuncia il giudizio limitatamente alla domanda di accesso ex articolo 116, comma 2, c.p.a.;</h:div><h:div>- respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;</h:div><h:div>- respinge la domanda risarcitoria;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="22/11/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Chiara Sabatini</h:div><h:div>Marilena Di Paolo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>