<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240202920241205132619305" descrizione="" gruppo="20240202920241205132619305" modifica="12/12/2024 15:01:03" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="02029"/><fascicolo anno="2024" n="03625"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240202920241205132619305.xml</file><wordfile>20240202920241205132619305.docm</wordfile><ricorso NRG="202402029">202402029\202402029.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Milano\Sezione 4\2024\202402029\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>silvia cattaneo</firma><data>12/12/2024 15:01:03</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>silvia cattaneo</firma><data>12/12/2024 15:01:03</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/12/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Silvia Cattaneo,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere</h:div><h:div>Silvia Torraca,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>-  del provvedimento del 29.6.2024, comunicato in pari data, di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 denominata “GOCCIA -1 - Espansione del Politecnico nell’area denominata "Goccia" di Bovisa”, in favore del costituendo RTI tra la S.A.C.S. S.r.l. (designata mandataria), la Operazione S.r.l., la C.M.O. S.r.l. e la Edil San Felice S.p.A. (future mandanti);</h:div><h:div>-  ove occorra, e per quanto di ragione, della proposta di aggiudicazione del 29.6.2024 in favore del costituendo RTI tra la S.A.C.S. S.r.l. (designata mandataria), la Operazione S.r.l., la C.M.O. S.r.l. e la Edil San Felice S.p.A. (future mandanti);</h:div><h:div>-  ove occorra, e per quanto di ragione, del verbale della seduta del 29.6.2024 di attribuzione dei punteggi economici;</h:div><h:div>-   ove occorra, e per quanto di ragione, delle controdeduzioni della Commissione “alle osservazioni critiche ricevute in relazione alla valutazione dell’Offerta Tecnica”, trasmesse a Eteria il 28.6.2024, con le quali la Stazione appaltante non ha accolto nessuno dei rilievi del Consorzio ricorrente, lasciando inalterato il punteggio inizialmente assegnato;</h:div><h:div>-  ove occorra, e per quanto di ragione, dei verbali nn. 1-4 delle sedute riservate della Commissione di valutazione delle offerte tecniche, con particolare ma non esaustivo riferimento al verbale n. 4, contenente l’assegnazione dei punteggi in merito a tutti i criteri, sub-criteri e relative sotto-voci, con ingiusta penalizzazione di Eteria in merito agli elementi “Struttura Gestione Commessa” e “Gruppo di Progettazione”;</h:div><h:div>-  ove occorra, e per quanto di ragione, di tutti i verbali di apertura ed esame della documentazione amministrativa dei concorrenti, con particolare ma non esaustivo riferimento al verbale 1-bis del 12.6.2024 dell’istruttoria condotta dal RUP sul contenuto delle buste amministrative dei concorrenti, nella misura in cui la Stazione appaltante ha omesso di ravvisare i plurimi vizi della qualificazione dell’ATI Sacs, come meglio dettagliati nel corpo del presente ricorso;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti</h:div><h:div>e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del Consorzio odierno ricorrente;</h:div><h:div>con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.;</h:div><h:div>e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà dell’odierno ricorrente;</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da S.A.S.C. S.R.L. il 4/10/2024: </h:div><h:div>per l’annullamento: </h:div><h:div>a) ove necessario e per quanto di ragione, del Decreto di aggiudicazione del 29.06.2024 adottato dal Politecnico di Milano, limitatamente e nella sola parte in cui, per le ragioni esposte nella presente impugnativa incidentale, la Stazione appaltante, approvando gli atti e i verbali della controversa gara, ha confermato l’ammissione del Consorzio Eteria e non ha disposto la sua esclusione dalla gara medesima, nonché nella parte in cui si è proceduto alla illegittima valutazione ed attribuzione dei punteggi alla offerta presentata in gara dalla odierna ricorrente; b) di tutti i verbali, in seduta pubblica e riservata, della controversa gara indetta dal Politecnico di Milano per l’affidamento del contratto in esame nella parte in cui, per le ragioni esposte nella presente impugnativa incidentale, è stata disposta l’ammissione alla controversa gara del Consorzio Stabile Eteria e non la sua esclusione, nonché nella parte in cui si è proceduto alla illegittima valutazione ed attribuzione dei punteggi alla offerta presentata in gara dalla odierna ricorrente; c) ove necessario e per quanto di ragione, del verbale di gara n. 1-bis del 12.06.2024 – “Istruttoria condotta sulle buste amministrative” – nella parte in cui la Stazione Appaltante, per le ragioni esposte nella presente impugnativa incidentale, ha confermato l’ammissione del Consorzio Eteria e non l’ha escluso dalla gara in questione; d) ove necessario e per quanto di ragione, del verbale di gara n. 5 del 27.06.2024, contenente “le controdeduzioni della Commissione alle osservazioni dei Concorrenti sulla valutazione delle Offerte Tecniche” nella parte in cui si è proceduto alla illegittima valutazione ed attribuzione dei punteggi alla offerta presentata in gara dal RTI SACS; e) ove necessario e per quanto di ragione, della lex specialis di gara nella parte in cui non ha previsto, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione alla white list di cui all’art. 1, commi 52-53, della L. n. 190/2012; f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi ai precedenti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Consorzio Stabile Eteria S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A030AEEBD9, A030ECDDA5, A030F06CAF, A030F277EC, B1BC93FAF3, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Politecnico di Milano, in persona del rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Albanese, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura interna, in Milano, piazza Leonardo Da Vinci, 32; </h:div><h:div>Comune di Milano, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>S.A.C.S. S.r.l., Operazione S.r.l., Carpenteria Metallica Onofrio - C.M.O. S.r.l., Edil San Felice S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Ausiello, Enrico Soprano, Antonio Melucci e Marcella Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e della S.A.C.S. S.r.l., della Operazione S.r.l., della Carpenteria Metallica Onofrio - C.M.O. S.r.l. e della Edil San Felice S.p.A.;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale proposto dalla S.A.C.S. S.r.l., dalla Operazione S.r.l., dalla Carpenteria Metallica Onofrio - C.M.O. S.r.l. e dalla Edil San Felice S.p.A.; </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con bando del 22.5.2024 il Politecnico di Milano ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di lavori di espansione del Politecnico nell’area denominata "Goccia" di Bovisa, per un importo stimato di euro 151.808.000, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div>2. Con provvedimento del 29.6.2024 il Politecnico ha aggiudicato la gara al costituendo RTI tra la Sacs s.r.l., la Operazione s.r.l., la Carpenteria Metallica Onofrio s.r.l. e la Edil San Felice s.p.a., con un punteggio complessivo pari a 707,80 punti (di cui 507,80 punti per l’offerta tecnica e 200 punti per l’offerta economica).</h:div><h:div>3. Il provvedimento è stato impugnato dal Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l. – secondo classificato con un punteggio complessivo di 671,05, di cui 520,88 punti per la componente tecnica dell’offerta e 150,17 punti per quella economica – unitamente agli altri atti indicati in epigrafe.</h:div><h:div>4. Queste le censure dedotte:</h:div><h:div>I.	violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, e 2, commi 2 e 6, dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. 28.3.2014, n. 47; violazione e falsa applicazione dell’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 violazione e falsa applicazione dell’art. 4.3, comma 1, lett. f), delle istruzioni ed informazioni ai concorrenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento in fatto e diritto;</h:div><h:div>II.	violazione e falsa applicazione degli artt. 4.4.3, 4.4.6, 6.1.1 e 6.1.4 delle istruzioni; violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà;</h:div><h:div>III.	violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. eccesso di potere per istruttoria assente, travisamento in fatto e diritto.</h:div><h:div>5. La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia.</h:div><h:div>6. Si sono costituiti in giudizio il Politecnico di Milano e le controinteressate Sacs s.r.l., Operazione s.r.l., Carpenteria Metallica Onofrio s.r.l. ed Edil San Felice s.p.a., chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.</h:div><h:div>7. La S.A.C.S. s.r.l., la Operazione s.r.l., la Carpenteria Metallica Onofrio s.r.l. e la Edil San Felice s.p.a. hanno proposto ricorso incidentale domandando l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli altri atti indicati in epigrafe nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione del Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l.</h:div><h:div>8. Queste le censure dedotte:</h:div><h:div>I.	violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 52-53, della l. n. 190/2012 – violazione dei principi in materia di pubbliche gare;</h:div><h:div>II.	violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 6, e dell’art. 1 dell’allegato ii.10 del d.lgs. n. 36/2023 – eccesso di potere – violazione dei principi in materia di pubbliche gare;</h:div><h:div>III.	violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 – eccesso di potere – carenza di istruttoria e motivazione – violazione dei principi in materia di pubbliche gare;</h:div><h:div>IV.	violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4.4.3, 4.4.6, 6.1.1 e 6.1.4 delle istruzioni – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023 – eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà.</h:div><h:div>9. All’udienza del 5 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>10. Viene esaminato preliminarmente il ricorso principale.</h:div><h:div>11. Con il primo motivo viene dedotto che il raggruppamento aggiudicatario, composto dalla Sacs s.r.l., dalla Operazione S.r.l., dalla C.M.O. s.r.l. e dalla Edil San Felice s.p.a., avrebbe dovuto essere escluso dalla gara poiché sarebbe sprovvisto dei requisiti di qualificazione nelle categorie OG11, OG1 e OS12-B in quanto:</h:div><h:div>-	il raggruppamento sarebbe privo del requisito, previsto dall’art. 2, c. 6 dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 e dalla lex specialis, all’art. 2.4.5 delle “istruzioni e informazioni ai concorrenti”, della realizzazione di una cifra di affari in lavori pari a 2,5 volte l’importo a base d’asta: le imprese del RTI, ad eccezione della Operazione s.r.l., non hanno dichiarato la cifra di affari in lavori ma il differente dato del fatturato globale, il quale ricomprenderebbe anche importi maturati per prestazioni ulteriori e diverse dai lavori;</h:div><h:div>-	anche ammettendo l’equivalenza tra cifra d’affari in lavori e fatturato globale, il RTI Sacs non sarebbe, comunque, qualificato. Il requisito di cui all’art. 2, comma 6, dell’allegato II.12 rivestirebbe carattere integrativo rispetto a quello di capacità tecnica e professionale dell’attestazione SOA in classifica VIII e soggiacerebbe, pertanto, alla regola di cui all’art. 30, comma 2, del medesimo allegato, per cui “<corsivo>le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato</corsivo>”. Di conseguenza, l’importo richiesto per la cifra di affari in lavori dovrebbe essere necessariamente soddisfatto dalle imprese associate nel rispetto delle quote di esecuzione assunte in gara. Invece, la cifra di affari dichiarata dalla Sacs s.r.l. e quella dichiarata dalla Operazione s.r.l. sarebbero inferiori rispetto alle quote di esecuzione rispettivamente assunte;</h:div><h:div>-	non possedendo una adeguata cifra di affari in lavori, la Sacs s.r.l. e la Operazione s.r.l. non potrebbero utilizzare la propria classifica VIII in via illimitata nelle categorie OG11 e OG1;</h:div><h:div>-	la Operazione s.r.l. e la Edil San Felice s.p.a. non sarebbero qualificate rispetto alle quote di esecuzione che si sono impegnate a realizzare (pari, rispettivamente, al 10,97% della categoria OG11 e al 12,60% della categoria OG1), non potendo beneficiare dell’incremento premiale del quinto previsto all’art. 2, comma 2, dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023: l’importo per cui la Operazione s.r.l. è classificata in OG11 e la Edil San Felice s.p.a. è classificata in OG1, pari ad euro 5.165.000,00, non raggiungerebbe la misura di un quinto dell’importo a base di gara della categoria (pari, rispettivamente, a euro 10.940.600 ed euro 9.527.200);</h:div><h:div>-	il raggruppamento avrebbe dovuto essere escluso poiché la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS18-B formerebbe oggetto di una dichiarazione di subappalto da parte della Sacs s.r.l. che non contiene alcun esplicito accenno al subappalto necessario. In ogni caso, non ricorrerebbero i presupposti previsti dall’art. 12, d.l.. n. 47/2014, ossia la qualificazione del concorrente per l’intero importo della categoria prevalente.</h:div><h:div>12. I profili di doglianza con cui viene contestata la carenza in capo al raggruppamento aggiudicatario dei requisiti di qualificazione per le categorie OG1 e OG11 sono fondati.</h:div><h:div>12.1 È utile richiamare il quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 36/2023, è consentita la presentazione di offerte anche da parte dei soggetti che andranno a costituire un raggruppamento temporaneo d’impresa. In tal caso, “<corsivo>in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle</corsivo>”.</h:div><h:div>L’articolo detta, inoltre, in tema di possesso delle qualificazioni da parte del costituendo RTI, le seguenti prescrizioni:</h:div><h:div>a) “<corsivo>i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12</corsivo>” (comma 11);</h:div><h:div>L’art. 100 del codice, nel disciplinare i c.d. “<corsivo>requisiti di ordine speciale</corsivo>”, prescrive al comma 4, per le gare di importo superiore a 150.000,00 euro, che “<corsivo>le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati</corsivo>”, precisando che l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC, che il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere e all'importo delle stesse, è disciplinato dall’allegato II.12., e che il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta “<corsivo>condizione necessaria e sufficiente</corsivo>” per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale, nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.</h:div><h:div>L’allegato II.12 d.lgs. n. 36/2023, all’articolo 2, in tema di “<corsivo>categorie e classifiche</corsivo>”, ribadisce la regola del necessario possesso, da parte dell’operatore economico, dell’attestazione di qualificazione di cui all’art. 100, comma 4, introducendo la regola dell’incremento del quinto.</h:div><h:div>Ai sensi di questa disposizione “<corsivo>la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto</corsivo>”; e nel caso di imprese raggruppate la medesima disposizione “<corsivo>si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara</corsivo>”, mentre “<corsivo>non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2</corsivo>”.</h:div><h:div>La norma, al comma 6, con riferimento agli appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.000 euro, richiede che “<corsivo>l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti</corsivo>”.</h:div><h:div>All’art. 30, comma 2, viene precisato che “<corsivo>per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate</corsivo>”.</h:div><h:div>12.2 Quanto alla legge di gara, l’art. 2.4.5 delle istruzioni al concorrente richiede che</h:div><h:div>“<corsivo>I Concorrenti devono dichiarare nel DGUE di possedere le seguenti certificazioni SOA: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>a. Categoria OG1, classifica VIII (47.636.000 Euro). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>b. Categoria OG2, classifica I (159.000 Euro). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>c. Categoria OG11, classifica VIII, prevalente, (54.703.000 Euro). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>d. Categoria OG3, classifica VI (7.604.000 Euro). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>e. Categoria OS18A, classifica VII (14.681.000 Euro). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>f. Categoria OS18B, classifica VII (16.694.000 Euro). </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Inoltre, i Concorrenti devono aver realizzato, ai sensi dell’art. 2, c. 6, dell’Allegato II.12 del Codice, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando pari a 2,5 volte l’importo a base di gara, ossia pari a 361.375.000 Euro</corsivo>”.</h:div><h:div>12.3 Con riferimento a quest’ultimo requisito, la realizzazione di una cifra di affari in lavori pari a 2,5 volte l’importo a base di gara, la stazione appaltante ha ritenuto qualificato il raggruppamento controinteressato “nel suo complesso”, poiché lo stesso, sommando gli importi dichiarati dalle associate, raggiunge la cifra richiesta.</h:div><h:div>La difesa del Politecnico, nelle memorie depositate in giudizio, ha sostenuto che sarebbe irrilevante che la Sacs s.r.l. e la Operazione s.r.l. non dispongano del requisito della cifra d’affari in lavori in misura corrispondente alle quote di esecuzione assunte in gara, invocando la prima parte della previsione dettata all’art. 68, c 11, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui i raggruppamenti sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano abbiano “<corsivo>complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali</corsivo>”, ma trascurando, però, la seconda parte della norma, in cui viene specificato che resta ferma “<corsivo>la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2</corsivo>”.</h:div><h:div>Questa tesi, sostenuta anche dalle controinteressate - secondo cui la disposizione di cui all’art. 2, comma 6, dell’allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023 prescriverebbe il possesso di un requisito attinente alla dimostrazione della capacità economico finanziaria dell’operatore che, al pari di quanto avviene nel caso di appalti di forniture e servizi, potrebbe essere posseduto complessivamente dal raggruppamento - si scontra palesemente con le previsioni dettate dal codice dei contratti pubblici per gli appalti di lavori agli artt. 68, c. 11 e 30, c. 2 dell’allegato II.12.</h:div><h:div>In forza di quanto previsto all’art. 2, c. 6 dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, la classifica illimitata VIII è idonea a qualificare l’operatore per qualsiasi importo di lavori solo a condizione che sia accompagnata dalla prescritta cifra di affari, quale requisito ulteriore per gli appalti di importo superiore a 20.658.000 euro (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 91/2023; Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 15.3.2024, n. 386).</h:div><h:div>Si tratta di un requisito di qualificazione, cha va a integrare, per gli appalti di importo più elevato, la qualificazione conseguita nella classifica VIII, e che soggiace, pertanto, alla regola dettata dall’art. 30, c. 2, dell’allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 e deve essere anch’esso posseduto dall’impresa associata in misura corrispondente alla quota di esecuzione assunta in gara.</h:div><h:div>L’art. 30, comma 2, nel consentire alle imprese aggregate in RTI di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento, prevede, invero, il limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico: come affermato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza del 27 marzo 2019 n. 6 - “se […] la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in R.T.I. che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista”.</h:div><h:div>Il raggruppamento aggiudicatario non è dunque qualificato poiché la Sacs s.r.l. e la Operazione s.r.l. hanno dichiarato cifre di affari che sono inferiori alle quote di esecuzione assunte e non possono sfruttare in via illimitata la qualifica VIII che possiedono.</h:div><h:div>12.4 È altresì fondata la doglianza con cui viene contestato che la Operazione s.r.l. e la Edil San Felice s.p.a. non sono in possesso del requisito richiesto per potere usufruire dell’incremento premiale del quinto che consentirebbe loro di eseguire la quota parte di lavori dichiarata, poiché difettano della qualificazione nelle categorie OG11 e OG1 in una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo degli specifici lavori per l’esecuzione dei quali le stesse partecipano alla gara.</h:div><h:div>L’art. 2 dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 prevede che l’incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata “<corsivo>a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara</corsivo>”.</h:div><h:div>Questa condizione non sussiste per la Operazione s.r.l. e la Edil San Felice s.p.a.</h:div><h:div>È rimasto invero incontestato quanto rilevato dalla ricorrente – e può essere posto a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, c. 2, cod.proc.amm. – e cioè che la Operazione s.r.l., che si è impegnata a realizzare il 10,97% dell’importo prescritto dalla legge di gara della categoria prevalente OG11, per un importo di euro 6.000.919,10, e la Edil San Felice s.p.a., che si è impegnata a realizzare il 12,60% della OG1, per un importo di euro 6.002.136,00, sono in possesso di una iscrizione SOA per una classifica V (euro 5.165.000,00).</h:div><h:div>L’importo per cui le due società sono classificate, rispettivamente in OG11 e in OG1 (euro 5.165.000,00), non raggiunge la misura di un quinto dell’importo a base di gara della categoria, pari ad euro 10.940.600 per la categoria OG11 ed euro 9.527.200,00 per la categoria OG1 e non possono pertanto usufruire dell’incremento premiale del quinto.</h:div><h:div>A ciò consegue che la Operazione s.r.l. e la Edil San Felice s.p.a. non sono qualificate ad eseguire le lavorazioni che si sono impegnate a realizzare.</h:div><h:div>12.5 Con la memoria di replica, le controinteressate hanno chiesto la disapplicazione dell’art. 2, comma 2, dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, dell’art. artt. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 2, comma 6, dell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 poiché, imponendo l’esclusione del raggruppamento ove non sia rispettato il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e di esecuzione, contrasterebbero con i principi del favor partecipationis, del divieto di discriminazione tra operatori, di proporzionalità e ragionevolezza, imponendo al concorrente, con limitazioni astratte, generali e non proporzionate, una determinata modalità di esecuzione della prestazione che prescinde dalla qualificazione complessiva del raggruppamento, non conforme al diritto europeo, così come sancito dalla C.G.U.E. con la sentenza del 28 aprile 2022, “Caruter”.</h:div><h:div>In subordine, hanno formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché ne sia valutata la compatibilità con il considerando 15 - secondo cui “<corsivo>l’esecuzione di appalti da parte di raggruppamenti di operatori economici può rendere necessario definire condizioni che non sono imposte a singoli partecipanti. Tali condizioni […] dovrebbero essere giustificate da ragioni obiettive e dovrebbero essere proporzionate</corsivo>” – con l’art. 19, comma 2 - secondo cui: “<corsivo>ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 58, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici. Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate</corsivo>” – con l’art. 58, comma 1 e con l’art. 63, comma 1, della direttiva 2014/24/UE.</h:div><h:div>12.6 Le questioni sollevate sono manifestamente infondate.</h:div><h:div>Non vengono in rilievo i principi affermati dalla sentenza dalla Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020, Caruter s.r.l.), invocati dalle controinteressate, in quanto  riguardano una diversa fattispecie, in cui all’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico veniva richiesto di possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria.</h:div><h:div>Le norme che prevedono il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione dei soggetti raggruppati non violano il principio di parità di trattamento poiché non portano affatto a un trattamento deteriore dei raggruppamenti rispetto ai concorrenti che partecipano alle gare singolarmente, essendo comunque necessario il possesso dei requisiti di qualificazione, sia per il singolo che per l’impresa associata, per la quota di esecuzione prevista (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8214/2024, secondo cui la disciplina dell’incremento del quinto dettata all’art. 2 dell’allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023 non introduce alcuna discriminazione tra gli operatori).</h:div><h:div>Né violano i principi di favor partecipationis, ragionevolezza e proporzionalità: come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il sistema dei requisiti di qualificazione ha la funzione di garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa e non può che riferirsi ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento, senza che sia pretermesso il principio del libero accesso alle gare “posto che tale accesso è certamente “libero” per i soggetti che rispondono ai requisiti previsti dall’ordinamento per la partecipazione. D’altra parte il principio volto a garantire la più ampia partecipazione alle gare non agisce “in astratto”, ma esso, nella sua concreta attuazione, non può che riferirsi ad imprese che – per serietà ed affidabilità tecnico-professionale (appunto validate dal possesso dei requisiti) – sono potenzialmente idonee ad assumere il ruolo di contraenti con gli operatori economici pubblici” (Cons. Stato, Ad.Plen. n. 6/2019).</h:div><h:div>13. I profili di doglianza esaminati sono dunque fondati. Stante la mancanza dei requisiti di qualificazione per le categorie OG1 e OG11, il RTI Sacs doveva pertanto essere escluso dalla procedura di gara.</h:div><h:div>14. Le ulteriori questioni sollevate con il primo motivo - quella inerente l’identità o meno tra il fatturato globale, dichiarato da alcuni componenti del raggruppamento, e la cifra di affari in lavori e quella relativa al requisito di qualificazione nella categoria OS12-B -, il secondo e del terzo motivo di ricorso possono essere assorbiti.</h:div><h:div>15. Si procede con l’esame del ricorso incidentale.</h:div><h:div>16. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1, commi 52 e 53, l. n. 190/2012: il Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per carenza del requisito dell’iscrizione nella white list della Prefettura competente del luogo in cui ha sede.</h:div><h:div>17. La censura è infondata. </h:div><h:div>Il Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l. ha invero fornito la prova di avere presentato in data 9.11.2023 la domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa pubblicato sul sito della Prefettura di Roma (doc. 40 del Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l.).</h:div><h:div>La domanda di iscrizione è da considerarsi equipollente alla iscrizione nella white list, tant’è che la circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016, nelle more della completa attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ha previsto che nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa pubblicato da ogni Prefettura sulla propria pagina istituzionale sia previsto un apposito spazio ove è indicata la data di presentazione dell’istanza di iscrizione, al fine di scongiurare conseguenze pregiudizievoli in capo alle imprese a causa dei ritardi degli uffici territoriali del governo.</h:div><h:div>Non può essere condiviso quanto genericamente obiettato dalla ricorrente incidentale circa il contrasto dalla circolare con le norme di rango primario che disciplinano il requisito: sarebbe, al contrario, illegittimo non considerare la data di richiesta di iscrizione ma richiedere che l’iter sia completato, poiché ciò significherebbe impedire a un concorrente di partecipare ad una gara per una causa che ad esso non è in alcun modo imputabile ma che è legata ai tempi di conclusione del procedimento (anche i pareri di precontenzioso di cui alle delibere ANAC del 14 novembre 2018 n. 1071 e n. 1072 - dopo avere ribadito che l’iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa - hanno affermato che, ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica è necessario essere iscritti alla white list “oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”).</h:div><h:div>18. Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali hanno sostenuto che il Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per la carenza del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 94, comma 6, D.Lgs. 36/2023 poiché alla consorziata esecutrice dei lavori Vianini Lavori s.p.a., in data 6.5.2024, è stata notificata una cartella esattoriale di importo di euro 30.984,42: con la notifica della cartella – che potrebbe essere contestata unicamente per vizi formali - i sottostanti accertamenti tributari avrebbero il carattere della definitività; sussisterebbe parimenti il requisito della gravità del debito tributario in quanto di importo superiore a quello previsto all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973.</h:div><h:div>19. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>Il debito oggetto della cartella notificata alla Vianini Lavori s.p.a. – emessa all’esito di un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis, d.P.R. n. 600/1973 – non poteva considerarsi definitivamente accertato alla data di notifica della cartella.</h:div><h:div>Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatizzato effettuato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 non integrano un accertamento definitivo.</h:div><h:div>Invero, la norma di cui all'art. 2 dell’allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023 attribuisce rilevanza, ai fini della inottemperanza agli obblighi tributari, solo ai seguenti atti: A – le “<corsivo>attività di controllo degli uffici</corsivo>”; B – le “<corsivo>attività di liquidazione degli uffici</corsivo>”; C – la “<corsivo>notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</corsivo>”, mentre non assume autonomo rilievo il solo controllo automatizzato (Tar Campania Napoli, sent. n. 2776/2023; Tar Lazio, Roma, sent. n. 7252/2021; Consiglio di Stato, Sezione V, 13 dicembre 2019, n. 8477; 8 aprile 2019, n. 2279 secondo cui il contribuente non è onerato ad impugnare (ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) l’avviso bonario di pagamento inviato a seguito del controllo automatizzato davanti al giudice tributario, “non contenendo una vera e propria pretesa erariale bensì un mero invito al contribuente di fornire al fisco elementi chiarificatori delle anomalie rilevate dal controllo automatizzato. L’onere di impugnazione – e con esso la definitività dell’accertamento, ove non assolto – riguarderà invece la relativa cartella di pagamento successivamente notificata dall’agente della riscossione, unitamente al presupposto ruolo”).</h:div><h:div>In ogni caso, il requisito della regolarità fiscale deve ritenersi comunque sussistente poiché l’Agenzia delle Entrate, in data 13.6.2024, ha adottato un provvedimento di sgravio per l’importo di 30.821,65 euro, riconoscendo che la somma non era dovuta, in accoglimento di un’istanza presentata dalla società in data 30.5.2024, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (doc. 43 del Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l.).</h:div><h:div>Questo atto integra l’esercizio di un potere di annullamento in autotutela e, in quanto tale, esplica i propri effetti ex tunc: alcun rilievo può pertanto attribuirsi rilievo alla circostanza che il provvedimento sia stato adottato due giorni dopo l’11.6.2024, data di scadenza del termine di presentazione delle domande.</h:div><h:div>20. Con il terzo motivo viene contestato che la consorziata Itinera s.p.a. sarebbe colpevole di gravi illeciti professionali, essendo stata destinataria di una risoluzione contrattuale, nel giugno 2022, nell’ambito dell’appalto affidato da Al Farwaniya Property Developments LLC per la costruzione di un centro commerciale ad Abu Dhabi, denominato “The Reem Mall”.</h:div><h:div>La valutazione di irrilevanza espressa dal RUP – il quale ha ritenuto che “data la complessità della vicenda giurisdizionale”, la stessa “allo stato degli atti, non comporti nessuna carenza dal punto di vista professionale” – sarebbe viziata per difetto di motivazione; a fronte di informazioni opache e difficilmente intellegibili, la stazione appaltante avrebbe dovuto chiedere chiarimenti, in mancanza dei quali escludere il Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l. ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.</h:div><h:div>21. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>La ricorrente incidentale si è limitata a lamentare un generico difetto di motivazione e di istruttoria, senza addurre elementi concreti e puntuali quanto alla sussistenza di “significative o persistenti carenze” da parte della consorziata Itinera s.p.a. nell’esecuzione del contratto in questione, idonei a dimostrare la palese inattendibilità di un giudizio che è rimesso alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante e che non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di macroscopici profili di illogicità o di travisamento del fatto.</h:div><h:div>22. Il quarto motivo è volto a contestare l’omessa attribuzione all’offerta tecnica del RTI Sacs del punteggio tabellare con riferimento ai criteri di valutazione previsti artt. 4.4.3 e 6.1.1 delle Istruzioni per la Struttura di Gestione della Commessa.</h:div><h:div>23. Il motivo è improcedibile poiché l’accertata illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e della mancata esclusione dalla gara della RTI Sacs fa venire meno l’interesse alla decisione del motivo.</h:div><h:div>24. Per le ragioni esposte il ricorso principale è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione.</h:div><h:div>25. Va altresì accolta la domanda di risarcimento in forma specifica, con condanna dell’amministrazione a provvedere all’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Eteria s.c.a.r.l., salvo l’esito delle verifiche di legge.</h:div><h:div>26. Non si provvede sulla domanda con la quale la ricorrente ha chiesto di dichiarare inefficace il contratto poiché, come dichiarato dal difensore del Politecnico di Milano nel corso dell’udienza, lo stesso non è stato sottoscritto.</h:div><h:div>27. Il ricorso incidentale è invece infondato e va respinto.</h:div><h:div>28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</h:div><h:div>accoglie il ricorso principale nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione;</h:div><h:div>respinge il ricorso incidentale.</h:div><h:div>Condanna il Politecnico di Milano e le controinteressate al pagamento delle spese di giudizio, a favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 8.000,00 (ottomila/00) – di cui euro 4.000,00 (quattromila/00) a carico del Politecnico di Milano ed euro 4.000,00 (quattromila/00) a carico della Sacs s.r.l., della Operazione s.r.l., della Carpenteria Metallica Onofrio s.r.l. e della Edil San Felice s.p.a., in solido fra loro - oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/12/2024"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Musella</h:div><h:div>Silvia Cattaneo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>