<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240118920250206100153817" id="20240118920250206100153817" modello="2" modifica="07/02/2025 21:13:37" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01189"/><fascicolo anno="2025" n="00431"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240118920250206100153817.xml</file><wordfile>20240118920250206100153817.docm</wordfile><ricorso NRG="202401189">202401189\202401189.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio De Vita</firma><data>07/02/2025 21:13:37</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Valentina Caccamo,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della Determina Dirigenziale dell’Ufficio Direzione Acquisti dell’-OMISSIS-, rep. -OMISSIS-, notificata a mezzo p.e.c. in data 12 aprile 2024 con nota accompagnatoria avente pari data, attraverso la quale è stata disposta l’esclusione dalla gara della -OMISSIS-, classificatasi prima in graduatoria nel Lotto 3 (CIG -OMISSIS-), relativo alla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, all’-OMISSIS- per il periodo complessivo di tre anni, di cui due anni garantiti e un ulteriore anno opzionale, suddivisa in 3 Lotti;</h:div><h:div>- delle note in essa richiamate, ovvero la nota prot. n. -OMISSIS- del 5 aprile 2024, con la quale l’Università ha chiesto alla Prefettura di -OMISSIS- copia dei provvedimenti prefettizi citati nel Casellario A.N.A.C. e qualsiasi altro eventuale atto, e la nota della Prefettura di -OMISSIS- e i documenti allegati, acquisita agli atti dell’Ateneo con prot. n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2024, con la quale la Prefettura ha informato l’-OMISSIS-;</h:div><h:div>- della Determina Dirigenziale R.G. -OMISSIS- del 6 maggio 2024, notificata a mezzo p.e.c. in data 7 maggio 2024, con nota prot. -OMISSIS-, con la quale l’-OMISSIS- - Ufficio Acquisti, dopo aver revocato l’aggiudicazione alla -OMISSIS-, ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto relativo al Lotto 3 alla -OMISSIS-, seconda classificata;</h:div><h:div>- dei verbali di procedura relativi alle Determine Dirigenziali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 7 maggio 2024;</h:div><h:div>- della mancata presa d’atto dell’intervenuta richiesta del Controllo giudiziario volontario e della precedente sospensione con ordinanza -OMISSIS- dell’Interdittiva Prefettizia dell’11 ottobre 2023, comunicata in data 23 ottobre 2023;</h:div><h:div>- per quanto possa occorrere, degli atti di verifica dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con i relativi verbali di gara;</h:div><h:div>- dei verbali di gara e degli atti della procedura di gara non conosciuti e che possono influire sull’adozione degli atti impugnati;</h:div><h:div>- di tutti gli atti di gara, ivi inclusi i verbali di gara, la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria -OMISSIS-;</h:div><h:div>- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo;</h:div><h:div>- nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato senza il rispetto del termine di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016, in violazione dell’art. 121, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>- e per il subentro nel servizio ex art. 121 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>- e per il risarcimento dei danni subiti ex art. 124 cod. proc. amm.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2024, proposto da </h:div><h:div>- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Orazio Abbamonte e Giuseppe Romano e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- l’-OMISSIS-, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Gentile e Maria Lucia Civello e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; </h:div><h:div>- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Ottani e Giuseppe Cozzi e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visto il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-; </h:div><h:div>Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;</h:div><h:div>Uditi, all’udienza pubblica del 5 febbraio 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso principale notificato in data 13 maggio 2024 e depositato il 27 maggio successivo, la ricorrente -OMISSIS- ha impugnato la Determina Dirigenziale dell’Ufficio Direzione Acquisti dell’-OMISSIS-, rep. -OMISSIS-, attraverso la quale è stata disposta la sua esclusione dalla gara, pur essendosi classificata al primo posto in graduatoria nel Lotto 3 (CIG -OMISSIS-), relativo alla Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, all’-OMISSIS- per il periodo complessivo di tre anni, di cui due anni garantiti e un ulteriore anno opzionale, suddivisa in 3 Lotti.</h:div><h:div>Con deliberazione assunta in data 28 marzo 2023, il Consiglio di amministrazione dell’-OMISSIS- ha approvato l’espletamento di una gara d’appalto a procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, all’-OMISSIS- per il periodo complessivo di tre anni, di cui due anni garantiti e un ulteriore anno opzionale, suddivisa in n. 3 Lotti, per un valore totale stimato di € 14.320.521,03, I.V.A. esclusa (Lotto 1: €. 5.306.085,58; Lotto 2: € 4.312.458,26; Lotto 3: € 4.701.977,19). In data 23 giugno 2023, l’Università ha inviato il bando per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e, in data 3 luglio 2023, ha provveduto a una rettifica del medesimo bando. Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ovvero il 15 settembre 2023, sono state presentate complessivamente n. 69 (sessantanove) offerte per i tre Lotti di gara e, a seguito del completamento del procedimento di verifica amministrativa, tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte da parte della Commissione di gara. A seguito dell’attività valutativa della Commissione, la ricorrente -OMISSIS- si è classificata al primo posto nella graduatoria provvisoria del Lotto 3 e al secondo posto sia nella graduatoria riferita al Lotto 1 che in quella del Lotto 2; quindi, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, è stato avviato il procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta prima graduata con riguardo al Lotto 3. Tuttavia, antecedentemente dell’avvio di tale procedimento, la Stazione appaltante ha appreso che la Prefettura di -OMISSIS- ha comunicato all’A.N.A.C. l’iscrizione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2023 adottato dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, avente a oggetto il diniego di iscrizione della società -OMISSIS- nella withe list dei fornitori o prestatori di servizi e lavori e avente valore di informazione interdittiva antimafia. Tale provvedimento, sebbene sospeso in prima battuta dal T.A.R. -OMISSIS- (ordinanza cautelare n. -OMISSIS-), a seguito del riesame in autotutela, è stato confermato nel contenuto dalla Prefettura di -OMISSIS-, cui ha fatto seguito la reiezione in via definitiva dell’istanza cautelare da parte del T.A.R. -OMISSIS- (ordinanza n. -OMISSIS--); con l’ordinanza n. 1140/2024, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito della controversia. Con nota del 5 aprile 2024, l’Università ha chiesto alla Prefettura di -OMISSIS- copia dei provvedimenti prefettizi citati nel casellario A.N.A.C. e qualsiasi altro eventuale atto o provvedimento che abbia portato all’assunzione dei predetti provvedimenti, cui ha fatto seguito il riscontro da parte della Prefettura di -OMISSIS- attraverso la trasmissione di una nota e dei documenti allegati, acquisiti agli atti dell’Ateneo in data 11 aprile 2024. Contestualmente, la -OMISSIS-, con comunicazione dell’8 aprile 2024, seguita da una nota del proprio legale, ha segnalato all’Università l’insussistenza dei motivi posti alla base dell’adottato provvedimento interdittivo, comunque gravato in sede giurisdizionale, e la pendenza della richiesta di Controllo giudiziario volontario, oggetto di esame da parte del Tribunale di -OMISSIS- in data 12 aprile 2024 (poi concesso con decreto n. -OMISSIS- del 29 aprile 2024). Con Determina Dirigenziale dell’Ufficio Direzione Acquisti dell’-OMISSIS-, rep. -OMISSIS-, è stata disposta l’esclusione dalla gara della -OMISSIS-, classificatasi prima in graduatoria nel Lotto 3 (e al secondo posto nei Lotti 1 e 2). Con la successiva Determina Dirigenziale n. R.G. -OMISSIS- del 6 maggio 2024, l’Università ha aggiudicato la gara di cui al Lotto 3 alla -OMISSIS-, originariamente classificata al secondo posto dopo -OMISSIS-</h:div><h:div>Assumendo l’illegittimità dei provvedimenti recanti la propria esclusione dalla procedura e la conseguente aggiudicazione in favore di -OMISSIS-, la ricorrente -OMISSIS- ne ha chiesto l’annullamento per eccesso di potere, per illegittimità derivata delle Determine Dirigenziali n. -OMISSIS- e n -OMISSIS- del 6 maggio 2024 riveniente dal provvedimento interdittivo prot. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2023 adottato dalla Prefettura della Provincia di -OMISSIS-, dapprima sospeso dal T.A.R. -OMISSIS- con ordinanza n. -OMISSIS- e successivamente sospeso dall’intervenuto Controllo giudiziario volontario, per eccesso di potere per violazione dell’ordinanza cautelare -OMISSIS- e dell’intervenuto Controllo giudiziario volontario e per violazione della Direttiva A.N.A.C. 22 febbraio 2024.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio l’-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Con ricorso incidentale, notificato in data 6 giugno 2024 e depositato il 7 giugno successivo, la controinteressata -OMISSIS- ha chiesto, in via subordinata ove fosse stato accolto il ricorso principale, l’annullamento della Determina Dirigenziale dell’-OMISSIS- n. -OMISSIS- del 6 maggio 2024, nella parte in cui ha aggiudicato il Lotto 2 (CIG -OMISSIS-) della “<corsivo>Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, all’-OMISSIS- per il periodo complessivo di tre anni, di cui due anni garantiti e un ulteriore anno opzionale, suddivisa in n. 3 Lotti</corsivo>” a -OMISSIS-. A fondamento del gravame, viene evidenziato che, all’esito dell’esclusione dal Lotto 3 della ricorrente principale -OMISSIS-, il predetto Lotto 3 è stato aggiudicato alla seconda classificata -OMISSIS-; quest’ultima, in ragione del divieto di aggiudicazione di più di un Lotto per ciascun operatore, pur essendosi classificata al primo posto nella graduatoria del Lotto 2, è stata quindi sostituita da -OMISSIS-. -OMISSIS- chiede di essere “<corsivo>reintegrata</corsivo>” con l’aggiudicazione in suo favore del Lotto 2, laddove dovesse essere accolto il ricorso principale proposto da -OMISSIS-</h:div><h:div>La società -OMISSIS- ha dedotto l’infondatezza del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale, assumendo in via generale l’immodificabilità degli esiti della procedura e la loro cristallizzazione, non potendosi riverberare su altri Lotti l’esito del giudizio relativo al Lotto 3.</h:div><h:div>In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa della ricorrente principale ha depositato in giudizio, in data 14 gennaio 2025, la sentenza del Consiglio di Stato, III, 7 gennaio 2025, n. 39, che, riformando la sentenza del T.A.R. -OMISSIS- n. 361 del 4 luglio 2024, ha annullato il provvedimento interdittivo del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 19 gennaio 2024 (confermativo del precedente provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2023), avente a oggetto il diniego di iscrizione della società -OMISSIS- nella withe list dei fornitori o prestatori di servizi e lavori e avente valore di informazione interdittiva antimafia.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025, il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori di -OMISSIS- e uditi i difensori delle altre parti, ha trattenuto in decisione la controversia.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare, deve essere dichiarata d’ufficio la tardività del deposito documentale effettuato in data 4 febbraio 2025 dalla difesa della ricorrente principale -OMISSIS-, stante la violazione del termine di venti giorni liberi per il deposito dei documenti antecedenti all’udienza di trattazione della controversia, stabilito dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, 119, comma 2, e 120 cod. proc. amm.; trattandosi di documentazione preesistente e per la quale non vi è prova della sussistenza di eccezionali circostanze che non ne hanno consentito il tempestivo deposito, la sua produzione deve essere dichiarata inammissibile (cfr. Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2024, n. 4432; V, 7 marzo 2022, n. 1621; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 dicembre 2023, n. 2951; IV, 8 novembre 2023, n. 2580).</h:div><h:div>2. Passando all’esame del merito del ricorso principale, lo stesso è da accogliere nei sensi di seguito specificati.</h:div><h:div>3. Con l’unico motivo del ricorso principale si assume che sono viziati per illegittimità derivata sia la Determina di esclusione dalla gara della -OMISSIS- sia il successivo provvedimento di aggiudicazione del Lotto 3 in favore della controinteressata -OMISSIS-, poiché i predetti provvedimenti sono stati adottati in ragione di un atto illegittimo, ossia dell’interdittiva emessa nei confronti della citata -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, peraltro sospesa con ordinanza cautelare del -OMISSIS-, e nonostante l’ammissione della medesima società al Controllo giudiziario volontario, disposta dal Tribunale di -OMISSIS- il 12 aprile 2024, ossia in data anteriore all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto 3.</h:div><h:div>3.1. La doglianza è fondata.</h:div><h:div>Con la sentenza del Consiglio di Stato, III, 7 gennaio 2025, n. 39, è stata riformata la sentenza del T.A.R. -OMISSIS- n. 361 del 4 luglio 2024, ed è stato annullato il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 19 gennaio 2024 del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, confermativo del precedente provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2023 e avente a oggetto il diniego di iscrizione della società -OMISSIS- nella withe list dei fornitori o prestatori di servizi e lavori e avente valore di informazione interdittiva antimafia.</h:div><h:div>Pertanto, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato il provvedimento interdittivo a carico della ricorrente principale -OMISSIS- è stato eliminato dal mondo giuridico con effetti ex tunc – sia quello originario dell’11 ottobre 2023, sia quello confermativo del 19 gennaio 2024, adottato a seguito di riesame imposto in sede giurisdizionale (cfr. punti 1.1-1.10 della sentenza del Consiglio di Stato n. 39/2025) –, con conseguente illegittimità in via derivata della determina di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici in uso all’-OMISSIS- della -OMISSIS-, assunta dalla predetta Università e impugnata nella presente sede.</h:div><h:div>Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, “<corsivo>le sentenze di annullamento del giudice amministrativo oltre al c.d. effetto caducatorio o demolitorio (che si sostanzia nell’eliminazione dell’atto impugnato) producono un effetto conformativo e un effetto ripristinatorio. Quest’ultimo implica la cancellazione delle modificazioni della realtà giuridica e fattuale intervenute a causa dell’atto annullato e il conseguente adeguamento dell’assetto di interessi (esistente prima della pronuncia giurisdizionale e venuto in vita con l’atto impugnato) alla situazione giuridica prodotta dalla pronuncia stessa</corsivo>” (Consiglio di Stato, VI, 9 marzo 2020, n. 1693; altresì, VI, 17 maggio 2023, n. 4918; IV, 4 novembre 2022, n. 9666). Non osta a tale conclusione la circostanza che il Consiglio di Stato abbia imposto alla Prefettura di rideterminarsi sulla questione oggetto di giudizio, visto che la nuova determinazione, le cui tempistiche di adozione sono del tutto incerte, potrebbe avere un contenuto del tutto differente rispetto a quella annullata e non avrà comunque efficacia retroattiva. </h:div><h:div>L’annullamento dell’atto di esclusione dalla gara della ricorrente principale -OMISSIS- determina, perciò, la sua riammissione alla procedura a partire dalla fase successiva alla redazione della graduatoria (in cui la ricorrente principale si è classificata in prima posizione); a seguito dall’avvio del procedimento di valutazione della congruità dell’offerta, stante il superamento dei quattro quinti del punteggio tecnico ed economico, con nota inviata in data 20 marzo 2024, la Stazione appaltante ha richiesto i chiarimenti e le giustificazioni alla -OMISSIS-, che il 2 aprile 2024 vi ha fornito riscontro. Il R.U.P. non ha però espletato effettivamente il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della ricorrente principale poiché, nelle more, è stata disposta l’esclusione della predetta concorrente dalla procedura di gara, in ragione della misura interdittiva assunta dal Prefetto di -OMISSIS- nel mese di ottobre 2023. Avuto riguardo alle richiamate premesse, la riammissione in gara della ricorrente principale impone lo svolgimento da parte del R.U.P., con il supporto della Commissione giudicatrice, del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata in gara e dell’accertamento della sussistenza degli altri presupposti di legge per disporre l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’originaria prima graduata.</h:div><h:div>La necessità di dover effettuare il procedimento di verifica della congruità dell’offerta di -OMISSIS- impedisce, allo stato, di pronunciare l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto in favore di -OMISSIS-, dovendosi attendere l’esito del citato procedimento di verifica dell’anomalia, che, non essendosi ancora svolto, preclude qualsiasi intervento giurisdizionale che possa produrre effetti sulle fasi ad esso successive, in ossequio al disposto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (Consiglio di Stato, V, 30 luglio 2020, n. 4856; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 26 aprile 2023, n. 1017; T.A.R. Lazio, Roma, III, 11 novembre 2022, n. 14776).</h:div><h:div>Del resto, relativamente alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione alla controinteressata e di inefficacia e subentro nel contratto stipulato con la stessa, deve richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale «<corsivo>esorbita dai limiti delle proprie attribuzioni il G.A. quando, dopo aver accertato l’intrinseca irrazionalità/illogicità del giudizio di anomalia, dispone immediato annullamento dell’aggiudicazione (e dichiara altresì l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato), in luogo di disporre rinvio degli atti all’Amministrazione, per la rinnovazione globale del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, da estendersi ad ogni aspetto riguardante l’attendibilità dell’offerta economica. Solo all’esito di tale ulteriore e globale verifica potrà dirsi effettivamente “consumata” la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, con conseguente possibilità, da parte del G.A., di un sindacato sul modo di esercizio di detta discrezionalità</corsivo>» (Consiglio di Stato, V, 18 novembre 2024, n. 9214; nello stesso senso, Consiglio di Stato, V, 21 ottobre 2024, n. 8437; V, 17 novembre 2022, n. 10131; VI, 20 aprile 2020, n. 2520).</h:div><h:div>Sarà compito della Stazione appaltante, all’esito della conclusione del richiamato procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di -OMISSIS-, assumere le conseguenti determinazioni legate alla gara oggetto di controversia; solo in caso di esito positivo di tale verifica, la ricorrente principale avrà la possibilità di instaurare successive iniziative in sede amministrativa o giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, V, 18 novembre 2024, n. 9214).</h:div><h:div>3.2. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento assunto dall’-OMISSIS- in data 12 aprile 2024 di esclusione di -OMISSIS- dalla gara de qua e con la correlata riammissione della medesima concorrente alla predetta gara, imponendosi lo svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia della sua offerta da parte della Stazione appaltante. </h:div><h:div>Non può essere invece accolta la domanda di annullamento dell’aggiudicazione della gara in favore di -OMISSIS-, non essendovi certezza in ordine all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di -OMISSIS-</h:div><h:div>4. La reiezione della domanda di annullamento dell’aggiudicazione della gara in favore di -OMISSIS-, formulata attraverso il ricorso principale, determina l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da quest’ultima (visto che continuerà a gestire il servizio affidatole dal 1° agosto 2024, con inizio dell’esecuzione dal 1° giugno 2024: all. 21 dell’Università).</h:div><h:div>5. Le spese di giudizio, avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, possono essere compensate tra tutte le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente principale -OMISSIS- da porre a carico dell’-OMISSIS-.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale indicato in epigrafe, nei sensi specificati in motivazione; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-</h:div><h:div>Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente principale -OMISSIS- e a carico dell’-OMISSIS-.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. C.m. Lo Giudice</h:div><h:div>Antonio De Vita</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>