<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240114420241009094513635" id="20240114420241009094513635" modello="4" modifica="09/10/2024 16:03:55" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="15" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01144"/><fascicolo anno="2024" n="01164"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240114420241009094513635.xml</file><wordfile>20240114420241009094513635.docm</wordfile><ricorso NRG="202401144">202401144\202401144.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentina Caccamo</firma><data>09/10/2024 16:03:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>10/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere</h:div><h:div>Valentina Caccamo,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia,</h:div><h:div>- del provvedimento del 21/2/2024 con cui la Questura di Milano ha respinto l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 9/10/2023;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Eugenio Castronuovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, 1; </h:div><h:div>Questura di Milano, non costituita in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che la Sezione ha affermato, in fattispecie analoga a quella per cui è causa, che “<corsivo>dopo il regolare ingresso in Italia del lavoratore straniero, preceduto dall’ottenimento nulla-osta al lavoro subordinato e dal visto di ingresso, la scelta del (futuro) datore di lavoro di rinunciare all’assunzione del predetto lavoratore non preclude a quest’ultimo di poter soggiornare sul territorio nazionale, in quanto in tale situazione gli può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione (cfr. Consiglio di Stato, III, 5 febbraio 2021, n. 1100)</corsivo>” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 29.02.2024, n.202);</h:div><h:div>Ritenuto pertanto sussistente sia il <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> del ricorso in relazione al profilo sopra evidenziato, sia il <corsivo>periculum in mora</corsivo> in considerazione del rischio di allontanamento dal territorio nazionale;</h:div><h:div>Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l’istanza cautelare ordinando all’amministrazione di procedere, in contraddittorio con la parte ricorrente, a un riesame della situazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio in favore del lavoratore straniero di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, onerando le parti di versare in atti la prova dell’esito della nuova fase procedimentale nel termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare ai fini di un motivato riesame. </h:div><h:div>Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 5.03.2025.</h:div><h:div>Compensa le spese della presente fase processuale.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paladino Giada</h:div><h:div>Valentina Caccamo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>