<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="SANITA' - quota sanitaria e alberghiera servizi socio-sanitari, ISEE, libera scelta struttura" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240008520241120093645974" id="20240008520241120093645974" modello="2" modifica="20/11/2024 10:07:14" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00085"/><fascicolo anno="2024" n="03291"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240008520241120093645974.xml</file><wordfile>20240008520241120093645974.docm</wordfile><ricorso NRG="202400085">202400085\202400085.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\976 Daniele Dongiovanni\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Martina Arrivi</firma><data>20/11/2024 10:04:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/11/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Dongiovanni,	Presidente</h:div><h:div>Silvana Bini,	Consigliere</h:div><h:div>Martina Arrivi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>della nota del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-del 12 ottobre 2023 e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui si è proceduto o si debba procedere alla presa in carico e alla valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS-, ivi compreso il Regolamento distrettuale di -OMISSIS- per l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dall'Assemblea dei sindaci nella seduta del 30 giugno 2015, il provvedimento comunale che lo ha recepito, la D.G.C. n. 20 del 10 febbraio 2023, le determinazioni n. 7 del 10 febbraio 2023 e n. 22 del 6 aprile 2023; </h:div><h:div>II. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 maggio 2024: </h:div><h:div>delle note prot. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa occorrendo la nota prot. -OMISSIS-del 28 marzo 2024 della Regione Lombardia.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 85 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in nome e per conto di -OMISSIS-, della quale è amministratrice di sostegno, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via delle Battaglie n. 50; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Larga n. 23; </h:div><h:div>Assemblea dei sindaci dell'Ambito territoriale -OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>dell'Agenzia di tutela della salute (ATS) di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Casarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>della Regione Lombardia, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e dell'ATS di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.	La controversia ha ad oggetto la quantificazione, per l'anno 2023, della compartecipazione, da parte del Comune di -OMISSIS-, al costo della comunità socio-sanitaria (CSS) -OMISSIS-, ove la ricorrente -OMISSIS-, affetta da-OMISSIS- <corsivo>ex</corsivo> art. 3, co. 3, l. 104/1992, è in cura dal 2016. </h:div><h:div>1.1.	Più precisamente, la ricorrente frequenta la -OMISSIS-a tempo pieno per 193 giorni all'anno e a tempo parziale per i restanti 172 giorni; durante la frequentazione della CSS a tempo parziale, la paziente è anche inserita nel centro -OMISSIS-, sempre in -OMISSIS-. Quando, nel 2021, il CDD è stato temporaneamente chiuso in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune di -OMISSIS-, prendendo atto della valutazione effettuata da una equipe multidisciplinare, ha indicato, quale struttura più adatta per la ricorrente, la residenza sanitaria per disabili (RSD) -OMISSIS-. Tuttavia, la madre della ricorrente ha deciso di mantenere quest'ultima iscritta alla -OMISSIS-, che oggi continua a frequentare, assieme all'ormai riaperto -OMISSIS-. </h:div><h:div>1.2.	La disabile, in quanto priva di capacità economiche sufficienti a sostenere i costi della retta delle strutture socio-sanitarie, beneficia della partecipazione al costo della "quota sociale" del servizio da parte del Comune di -OMISSIS-, ove risiede. Come si specificherà meglio in seguito, infatti, il servizio prestato dalle strutture socio-sanitarie residenziali, quali la -OMISSIS-, si scompone:</h:div><h:div>- in una componente o quota "sanitaria", che, in quanto inclusa nei livelli essenziali di assistenza (LEA), grava sugli enti del servizio sanitario nazionale (SSN) a prescindere dalle condizioni economiche del paziente; </h:div><h:div>- in una componente o quota "socio-assistenziale" (o "sociale" o "alberghiera"), i cui costi sono posti a carico dell'assistito o dei familiari, salvo che questi non siano in grado di provvedervi, nel qual caso vengono sopportati dal comune di residenza dell'assistito al momento dell'ingresso, ai sensi dell'art. 6, co. 4, l. 328/2000. </h:div><h:div>1.3.	Per l'anno 2023, l'ammontare della compartecipazione del Comune di -OMISSIS- alla quota sociale è stato determinato con delibere di giunta comunale (DGC) nn. 7 e 20 del 10 febbraio 2023, ispirandosi ai parametri indicati nel Regolamento distrettuale di -OMISSIS- per l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dall'Assemblea dei sindaci nella seduta del 30 giugno 2015. </h:div><h:div>L'esborso comunale è risultato pari a euro 7.358,00 annui, commisurati alla retta (al netto dei contributi regionali per la componente sanitaria) non della -OMISSIS-(pari a euro 25.185,00 all'anno e, quindi, a euro 69,00 al giorno) ma della RSD -OMISSIS- (pari a euro 21.420,00 e a euro 58,68 al giorno), in quanto struttura prescelta dal Comune; da questa cifra sono stati scomputati gli emolumenti previdenziali percepiti dalla disabile (ossia la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, per complessivi euro 1.174,00 al mese moltiplicati per 13 mensilità, perciò pari a euro 15.262,00 annui) e aggiunta una somma (di euro 1.200,00) per farmaci e piccole spese personali.</h:div><h:div>Con DGC n. 22 del 6 aprile 2023, il Comune ha ridotto la propria compartecipazione a euro 6.664,58, in ragione dell'accertamento di un maggior ammontare degli emolumenti (pari a euro 1.227,34 per 13 mensilità, perciò nel complesso pari a euro 15.955,42).</h:div><h:div>1.4.	Il 24 luglio 2023 la ricorrente– tramite la madre, in veste di amministratrice di sostegno – ha presentato al Comune di -OMISSIS- una istanza di riesame in autotutela della determinazione della compartecipazione comunale al costo della CSS, basata su tre ordini di contestazioni: </h:div><h:div>i. il criterio di determinazione della compartecipazione alla quota sociale del servizio sarebbe illegittimo, in quanto ispirato al Regolamento distrettuale di -OMISSIS- del 30 giugno 2015, già annullato dal T.A.R. Lombardia-Milano, con sentenza n. 1825 del 2021; in particolare, la somma a carico del Comune non avrebbe dovuto essere decurtata degli emolumenti pensionistici (pensione di invalidità e indennità di accompagnamento) percepiti dall'assistita; al contrario, la capacità economica di questa avrebbe dovuto essere calcolata unicamente attraverso l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e, poiché la disabile ha un ISEE pari a zero, ella non dovrebbe contribuire in nessun modo al servizio; </h:div><h:div>ii. in subordine, sarebbe comunque errato lo scomputo di 13 mensilità di indennità di accompagnamento, perché questa viene percepita per solo 12 mensilità; </h:div><h:div>iii. verrebbero impropriamente addebitate alla paziente delle somme afferenti alla quota sanitaria del servizio, la quale, invece, dovrebbe gravare unicamente sulla pubblica amministrazione; pertanto, il Comune, previo ricalcolo della quota sanitaria in base alla disciplina dei LEA, dovrebbe anticipare le somme che, in ipotesi, non siano pagate alla struttura dagli enti del servizio sanitario (<corsivo>i.e.</corsivo> dalla Regione Lombardia), salvo poi rivalersi su questi. </h:div><h:div>1.5.	Con nota prot. -OMISSIS-del 12 ottobre 2023, il Comune ha accolto l'istanza di riesame limitatamente al secondo punto sopra riportato e ha rideterminato l'importo di compartecipazione in euro 7.191,74, «<corsivo>in ragione della circostanza per cui l'indennità di accompagnamento viene erogata con periodicità mensile e senza la previsione di una tredicesima mensilità, contrariamente a quanto avviene per la pensione di invalidità</corsivo>». Al contempo, la nota ha escluso la ricorrenza dei «<corsivo>presupposti per il riconoscimento di ulteriori incrementi dell'importo, alla luce delle seguenti circostanze. Quanto alla compartecipazione del SSN alla quota riferita alle prestazioni sanitarie, la percentuale sarebbe certamente non superiore al 40% visto che la struttura è a bassa intensità assistenziale e la base del calcolo non sarebbe la retta effettivamente pagata – per scelta da lei autonomamente assunta – ma la retta base (alberghiera) RSD, pari ad € 21.420. Da ultimo, il Comune ha fatto correttamente applicazione della disciplina ISEE, riconoscendo l'intera differenza rimborsabile (al netto della quota derivante dalla Sua scelta autonoma di collocarla nell'attuale struttura), proprio in ragione dell'ISEE pari a zero. Diversamente, la quota riconoscibile sarebbe stata più bassa oppure nulla</corsivo>». </h:div><h:div>Lo stesso giorno, con determinazione n. -OMISSIS-, il Comune ha formalizzato il nuovo importo della compartecipazione al costo del servizio. </h:div><h:div>2.	Con il ricorso introduttivo, notificato il 18 dicembre 2023 e depositato il 15 gennaio 2024, la ricorrente – rappresentata dalla madre in veste di amministratrice di sostegno – ha impugnato la nota prot. -OMISSIS-del 12 ottobre 2023, unitamente agli atti presupposti, tra i quali le DGC nn. 7 e 20 del 10 febbraio 2023 e n. 22 del 6 aprile 2023, contestando i criteri adottati per la determinazione della quota di compartecipazione a carico dell'amministrazione comunale. </h:div><h:div>Segnatamente: </h:div><h:div>I) con il primo motivo, la ricorrente ha contestato lo scomputo, dalla retta, della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento, per il fatto che la verifica della condizione economica dei richiedenti i servizi sociali dovrebbe essere effettuata unicamente in base alla disciplina dell'ISEE (contenuta al d.p.c.m. 159/2013), disciplina che non considera rilevanti le prestazioni previdenziali che non concorrono alla determinazione del reddito fiscalmente imponibile; </h:div><h:div>II) con il secondo motivo, l'esponente ha dedotto che il Comune di -OMISSIS- non avrebbe calcolato, nell'ammontare della compartecipazione, l'intero valore della componente sanitaria del servizio, per come definita dai LEA; infatti, in base ai d.p.c.m. 14 febbraio 2001 e 12 gennaio 2017 (che fissano i LEA), la quota sanitaria delle strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali sarebbe pari al 70% della retta o, al più, per le strutture che forniscono servizi di minore intensità, pari al 40% della retta e, applicando dette percentuali, la quota sanitaria risulterebbe ben superiore rispetto a quella nella fattispecie pagata dalla Regione Lombardia; ebbene, la componente sanitaria così individuata dovrebbe rimanere integralmente a carico dell'amministrazione, mentre non potrebbe essere addebitata all'utenza, sicché il Comune di -OMISSIS- dovrebbe integrare le somme non corrisposte dalla Regione, salvo poi rivalersi su di essa;  </h:div><h:div>III) con il terzo motivo, la ricorrente ha contestato la commisurazione della compartecipazione in base alla retta di una struttura (la RSD di -OMISSIS-) diversa da quella da lei prescelta, perché tale <corsivo>modus operandi</corsivo> lederebbe il principio della libera scelta del luogo di cura da parte del paziente. </h:div><h:div>3.	Si è costituito il Comune di -OMISSIS-, evocato in giudizio, eccependo l'irricevibilità o l'inammissibilità del gravame, perché la nota impugnata (prot. -OMISSIS-del 12 ottobre 2023) non avrebbe valore provvedimentale, mentre la ricorrente avrebbe dovuto (tempestivamente) avversare:</h:div><h:div>- la determina n. -OMISSIS-, di rideterminazione del contributo comunale a seguito del riesame; </h:div><h:div>- le precedenti DCG nn. 7 e 20 del 10 febbraio 2023 e n. 22 del 6 aprile 2023, che <corsivo>in primis</corsivo> avevano fatto applicazione dei criteri di liquidazione della compartecipazione ora contestati. </h:div><h:div>Nel merito, il Comune ha dedotto l'infondatezza del gravame, osservando, in sintesi, che:</h:div><h:div>- l'integrazione comunale della quota alberghiera della retta dovrebbe tener conto dei vincoli di bilancio dell'ente pubblico e, comunque, dovrebbe essere decurtata delle prestazioni previdenziali percepite dalla disabile (che non potrebbe impiegarle in altro modo), pena un ingiustificato arricchimento dell'assistita; </h:div><h:div>- la quota sanitaria sarebbe già corrisposta dalla Regione, sicché non dovrebbe gravare sul Comune; </h:div><h:div>- la retta di riferimento sarebbe quella della RSD -OMISSIS-, questa essendo la struttura socio-sanitaria più adatta alla paziente, non potendosi addebitare alla pubblica amministrazione l'eccesso di spesa derivante dalla scelta, da parte della madre della disabile, di una struttura meno consona ma più cara. </h:div><h:div>4.	Con ordinanza n. 145 del 9 febbraio 2024 è stata accolta, ai fini del riesame della questione, la domanda cautelare formulata dalla ricorrente, sul presupposto che «<corsivo>il contributo comunale pare esser stato calcolato:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- prendendo come riferimento la retta di una struttura diversa da quella che accoglie l'assistita, circostanza che rischia di coartare il diritto alla libera scelta del luogo di cura;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- senza considerare che la componente sanitaria delle prestazioni deve fare carico al servizio sanitario ed essere anticipata, per la quota non coperta dal contributo regionale, dal Comune, salvo successivo recupero delle relative somme (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 marzo 2018, n. 1623);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- tenendo conto di parametri (indennità di accompagnamento) esclusi dal reddito disponibile per la concessione di benefici assistenziali (art. 2 sexies d.l. 42/2016) e ultronei rispetto quelli che concorrono a formare l'ISEE, unico indicatore idoneo a determinare il livello di capacità economica degli assistiti ai fini della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie (cfr. T.A.R. Milano Sez. III, 24 gennaio 2024, n. 175; Id., 29 gennaio 2024, n. 219)</corsivo>».</h:div><h:div>5.	In esecuzione dell'ordinanza, il Comune, acquisite dalla -OMISSIS-informazioni più analitiche, ha riquantificato l'ammontare della compartecipazione, dapprima con la nota prot. -OMISSIS-, poi modificata dalla nota prot. -OMISSIS-. All'esito della rivalutazione, l'amministrazione: </h:div><h:div>- ha calibrato la commisurazione del contributo sulla retta di -OMISSIS-; </h:div><h:div>- per quanto concerne la quota alberghiera, ha espunto dalle decurtazioni l'indennità di accompagnamento (ossia l'unico emolumento letteralmente richiamato nell'ordinanza cautelare), mentre ha mantenuto lo scomputo della pensione di invalidità; </h:div><h:div>- sulla scorta delle indicazioni di -OMISSIS-, ha determinato l'ammontare della componente sanitaria del servizio in misura pari al <corsivo>quantum</corsivo> suscettibile di deduzione fiscale da parte dell'assistita e, rilevata un'eccedenza rispetto a quanto erogato dalla Regione Lombardia alla struttura, dapprima si è impegnato a provvedere al pagamento dell'eccedenza, riservandosi di ottenere il rimborso dall'amministrazione regionale (cfr. nota prot. -OMISSIS-); senonché, quest'ultima si è rifiutata di rifondere il Comune, ritenendo, sulla scorta di un'istruttoria espletata dall'ATS di -OMISSIS-, che quanto pagato alla struttura corrispondesse alla quota sanitaria a carico del SSN; pertanto, con la nota prot. -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- ha deciso non farsi carico di alcuna somma eccedente quella anticipata dalla Regione, decurtando, di pari ammontare, la propria compartecipazione alla retta della struttura.  </h:div><h:div>6.	Con atto notificato il 3 maggio 2024 e depositato il 17 maggio 2024, la ricorrente ha impugnato i nuovi provvedimenti con i seguenti motivi aggiunti: </h:div><h:div>IV) l'esponente ha, in primo luogo, ribadito che neppure la pensione di invalidità, in quanto non rilevante ai fini ISEE, dovrebbe essere presa in considerazione per vagliare la propria situazione economica e la sua capacità di contribuire al pagamento della quota alberghiera della retta della struttura socio-sanitaria; </h:div><h:div>V) la ricorrente ha, poi, contestato la mancata rideterminazione della quota sanitaria del servizio, posto che essa non dovrebbe mai gravare sul paziente, ma essere anticipata dalla Regione e, per il residuo, dal Comune, salvo il diritto di rivalsa sull'ente regionale. </h:div><h:div>7.	Con il medesimo ricorso, l'esponente ha domandato, <corsivo>ex</corsivo> art. 59 cod. proc. amm., la sospensione dell'esecutività dei nuovi provvedimenti in quanto violativi dell'ordinanza cautelare. L'istanza è stata accolta con ordinanza n. 639 del 21 giugno 2024, sul presupposto che «<corsivo>nella rideterminazione della quota di compartecipazione alla retta della struttura socio-sanitaria, il Comune di -OMISSIS- si sia discostato dalle disposizioni dell'ordinanza n. 145 del 2024 quantomeno in relazione alla determinazione della cd. quota sociale, posto che la pensione di invalidità rientra – come l'indennità di accompagnamento – tra i trattamenti «esclusi dal reddito disponibile per la concessione di benefici assistenziali (art. 2 sexies d.l. 42/2016) e ultronei rispetto quelli che concorrono a formare l'ISEE, unico indicatore idoneo a determinare il livello di capacità economica degli assistiti ai fini della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie» (come, tra l'altro, esplicitamente statuito da T.A.R. Milano Sez. III, 24 gennaio 2024, n. 175 e 29 gennaio 2024, n. 219, già richiamate nell'ordinanza cautelare)</corsivo>».</h:div><h:div>8.	Su sollecito della Regione, si è, frattanto, costituita l'ATS di -OMISSIS-, al fine di esporre quale sia il sistema a suo dire corretto per il calcolo della componente sanitaria del servizio. Secondo l'ATS, in base alla disciplina dei LEA (d.p.c.m. 14 febbraio 2001 e 12 gennaio 2017), la quota a carico del SSN sarebbe pari al 40% (e non al 70%), poiché la -OMISSIS-consisterebbe in un centro a "bassa intensità".  Inoltre, detta percentuale dovrebbe calcolarsi su una tariffa standard, determinata in base ai costi medi delle strutture, e non sulla retta di ogni singolo centro. Ciò posto, la quota sanitaria dei CSS a bassa intensità sarebbe stata quantificata nella delibera di giunta regionale (DGR) n. 6991 del 22 settembre 2022 e corrisponderebbe a una somma giornaliera di euro 36,00 per i giorni di frequenza integrale e di euro 22,70 per i giorni di frequenza parziale, ossia esattamente a quanto pagato dalla Regione Lombardia alla -OMISSIS-. Per l'effetto, la retta che la struttura addebita alla ricorrente (e della quale, eventualmente, il Comune di -OMISSIS- si dovrebbe fare carico) consisterebbe nella sola quota alberghiera, mentre non residuerebbero componenti sanitarie non pagate dal SSN. </h:div><h:div>9.	La causa è passata, infine, in decisione all'udienza pubblica del 24 ottobre 2024, in vista della quale le parti costituite hanno depositato memorie e repliche.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>10.	Vanno, in primo luogo, disattese le eccezioni di irricevibilità o di inammissibilità per difetto d'interesse sollevate dalla difesa del Comune di -OMISSIS- in relazione al ricorso introduttivo. </h:div><h:div>10.1.	Con esso la ricorrente ha impugnato l'atto di risposta alla sua istanza di riesame della questione relativa alla commisurazione del contributo comunale per il 2023 al costo della struttura -OMISSIS-, adottato a seguito di una nuova analisi degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della fattispecie. La nota prot. -OMISSIS-del 12 ottobre 2023 ha, dunque, pieno valore provvedimentale, in quanto espressiva del potere di autotutela amministrativa, autotutela che si è esplicata attraverso un atto di parziale riforma (per la parte in cui l'amministrazione ha accolto l'istanza di riesame) e di parziale conferma (propria) delle precedenti determinazioni. L'atto di conferma propria si caratterizza per essere preceduto da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, che risulta così sostituito dal nuovo atto, come tale autonomamente impugnabile a prescindere dal fatto che fosse stato già avversato l'originario provvedimento, ormai privo di effetti in quanto superato dall'atto confermativo. </h:div><h:div>10.2.	Pertanto, è ininfluente che la ricorrente non abbia, a suo tempo, proposto ricorso contro le iniziali determinazioni del contributo, cioè le DGC nn. 7 e 20 del 10 febbraio 2023 e n. 22 del 6 aprile 2023. Né importa che non sia stata impugnata la determinazione n. -OMISSIS-, poiché questa è un atto puramente esecutivo della nota prot. -OMISSIS-del 12 ottobre 2023: è con quest'ultima, infatti, che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento in ordine alle tecniche di commisurazione del contributo, mentre con l'altra determinazione ha solo ricalcolato, in esecuzione del parziale accoglimento del riesame, la somma a proprio carico. </h:div><h:div>11.	Quanto alla sorte del ricorso introduttivo all'esito dell'adozione, su <corsivo>remand</corsivo> cautelare, delle note prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-, poi impugnate con i motivi aggiunti, si osserva quanto segue. </h:div><h:div>11.1.	Si è consapevoli che il cd. <corsivo>remand</corsivo>, quale tecnica di tutela cautelare che rimette in gioco l'assetto degli interessi già definiti con l'atto gravato restituendo all'autorità l'intero potere decisionale iniziale senza pregiudicare il risultato finale, fa sì che l'adozione di un nuovo provvedimento a seguito del riesame determina la cessazione della materia del contendere, ove satisfattivo della pretesa del ricorrente, o l'improcedibilità dell'originario gravame, posto che l'interesse all'annullamento si sposta sul nuovo atto, sostitutivo del primo (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2022, n. 3397; Id., Sez. V, 14 giugno 2022, n. 4820). </h:div><h:div>11.2.	Tuttavia, il caso di specie è assai particolare, in quanto:</h:div><h:div>- per un verso, il Comune di -OMISSIS- ha proceduto alla rideterminazione del contributo con l'unico intento di ottemperare all'ordinanza cautelare e senza procedere a una riflessione sui criteri da seguire; </h:div><h:div>- per altro verso, fatta eccezione per la commisurazione del contributo alla retta della -OMISSIS-(anziché del RSD -OMISSIS-) e per il mancato scomputo dell'indennità di accompagnamento (in applicazione prettamente letterale dell'ordinanza cautelare), l'ente ha replicato il metodo di calcolo seguito in precedenza, senza una rimeditazione autonoma e senza addurre particolari motivazioni, se non quelle contingenti derivanti dall'alterco con la Regione Lombardia sul rimborso della quota sanitaria.   </h:div><h:div>11.3.	Pertanto, le note prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- vanno considerate un <corsivo>continuum</corsivo> dell'originario provvedimento, la cui legittimità deve tuttora essere vagliata anche alla luce delle doglianze contenute nel ricorso introduttivo. </h:div><h:div>12.	Può procedersi all'analisi del merito della controversia. </h:div><h:div>13.	Si principia, per ragioni di ordine logico, dal motivo III del ricorso introduttivo, con il quale la ricorrente contesta la (iniziale) decisione del Comune di -OMISSIS- di commisurare il proprio contributo economico alla retta della struttura residenziale di -OMISSIS- (58,68 euro al giorno), anziché a quella di -OMISSIS- (69 euro al giorno). Ciò, ad avviso della ricorrente, colliderebbe con il principio della libera scelta del luogo di cura, sancito a livello nazionale dall'art. 8 <corsivo>bis</corsivo> d.lgs. 502/1992 e a livello regionale, proprio con specifico riguardo alle strutture socio-sanitarie, dagli artt. 2 e 7 l.r. Lombardia 3/2008.</h:div><h:div>13.1.	La doglianza è fondata, ritenendosi condivisibili le considerazioni spese da questo Tribunale in casi similari (cfr. T.A.R. Milano, Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 422; Id., 7 marzo 2019, n. 422). </h:div><h:div>13.2.	L'art. 8 <corsivo>bis</corsivo>, co. 2, d.lgs. 502/1991 sancisce, con specifico riferimento alle prestazioni sanitarie, il principio di libera scelta dell'assistito, principio che consente ai cittadini di individuare, nell'ambito dei soggetti accreditati dal servizio sanitario nazionale, il luogo di cura ed i professionisti cui affidarsi. In Regione Lombardia, questo principio è stato recepito dall'art. 2, co. 1, lett. b), l.r. 33/2009, il quale ne impone l'applicazione, non solo con riferimento all'ambito prettamente sanitario, ma anche con riferimento all'ambito socio-sanitario. Stabilisce infatti la norma che la programmazione, la gestione e l'organizzazione del servizio sanitario regionale si ispirano, fra l'altro, al principio di «<corsivo>scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per la cura e la presa in carico</corsivo>». Analoghe disposizioni sono contenute negli artt. 2 e 7 della già citata l.r. 3/2008, riguardante l'ambito sociale.</h:div><h:div>13.3.	Si deve pertanto ritenere che, in applicazione di queste norme, il cittadino possa scegliere liberamente la struttura socio-sanitaria cui affidarsi e che, quindi, le amministrazioni preposte alla gestione e alla erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari non possano, con propri provvedimenti, né coartare la decisione dell'assistito né subordinare la presa in carico all'indicazione di una particolare struttura.</h:div><h:div>13.4.	Sotto un profilo astratto ci si può interrogare – considerato che l'erogazione dei servizi di cui discute ha un costo che viene sopportato dalla finanza pubblica – se ragioni di natura economica possano talvolta giustificare limitazioni alla libertà di scelta onde evitare ai comuni esborsi eccessivi legati a scelte poco oculate del cittadino bisognoso. Tuttavia, su questo profilo la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui la pretesa comunale di imporre, per ragioni economiche, la struttura alla persona bisognosa si scontra con le sopra richiamate disposizioni regionali che, come visto, garantiscono la libertà di scelta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 gennaio 2017, n. 46). Inoltre, l'esigenza di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra l'interesse al contenimento della spesa pubblica e il principio di libera scelta dell'assistito riguardo alla struttura sanitaria o socio-sanitaria cui affidarsi è stato avvertito anche dal legislatore, il quale ha previsto che l'intervento finanziario pubblico sia ammissibile solo con riferimento agli operatori accreditati che abbiano stipulato appositi contratti con le ATS competenti, i quali quindi – oltre a garantire elevati standard qualitativi – sono tenuti ad attenersi al sistema tariffario definito dalla Regione.</h:div><h:div>13.5.	Nel caso concreto, la -OMISSIS-è, per concorde affermazione delle parti in causa, un operatore accreditato e a contratto con il SSN, sicché non è possibile ostacolare, attraverso la prospettazione di una minore compartecipazione comunale alla retta, la decisione della ricorrente di iscriversi in tale struttura. </h:div><h:div>13.6.	Tra l'altro, il collocamento della disabile presso la -OMISSIS-associato alla frequenza del -OMISSIS- era l'opzione originariamente perseguita per la cura della paziente e mai messa in discussione dal Comune. È solo in ragione della temporanea chiusura del CDD che è sorta la questione dell'opportunità di un ricollocamento presso altra struttura, infine individuata nella RSD -OMISSIS-. Ciò è sufficiente a smentire la prospettazione del Comune, secondo cui la RSD -OMISSIS- sia la struttura più idonea a curare la paziente: in verità, quella struttura è stata indicata, ormai anni or sono, in sostituzione della scelta prediletta, costituita dalla frequenza associata della -OMISSIS-e del -OMISSIS-. </h:div><h:div>14.	Si procede, dunque, all'analisi dei motivi I e IV, con i quali la ricorrente avversa la determinazione della compartecipazione del Comune di -OMISSIS- alla "quota sociale" del servizio e, in particolare, la decisione di scomputare dall'ammontare gravante sul Comune gli emolumenti percepiti dalla disabile a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento, a fronte di un ISEE socio-sanitario pari a zero. La ricorrente lamenta la violazione, tra le varie norme, del d.p.c.m. 159/2013, che definisce il calcolo dell'ISEE, quale indicatore della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni economiche agevolate, dalla cui commisurazione risultano espunti (a seguito dell'introduzione dell'art. 2 <corsivo>sexies</corsivo> d.l. 42/2016) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari che non rientrano nel reddito imponibile ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche). </h:div><h:div>14.1.	Le doglianze sono fondate. </h:div><h:div>14.2.	I trattamenti forniti dalle strutture socio-sanitarie residenziali svolgono, come già osservato, due funzioni: </h:div><h:div>- una prima funzione prettamente sociale, che include le prestazioni alberghiere derivanti dall'alloggiamento dell'assistito nella struttura; </h:div><h:div>- una seconda funzione sanitaria, in quanto tesa a fornire cure all'assistito. </h:div><h:div>Alle due funzioni corrispondono due componenti di costo del servizio: la componente (o quota) sociale o alberghiera e la componente (o quota) sanitaria. Ebbene, in linea generale: </h:div><h:div>- la quota sociale grava sull'utenza, ma, in applicazione dell'art. 38 Cost., il legislatore, con la l. 328/2000, ha previsto forme di integrazione pubblica dei costi del servizio in favore delle persone con difficoltà economiche; </h:div><h:div>- la quota sanitaria, invece, grava sul SSN, in quanto rientrante nei LEA, per come definiti dai d.p.c.m. del 14 febbraio 2001 e del 12 gennaio 2017 e ciò indipendentemente dalla capacità contributiva del paziente. </h:div><h:div>14.3.	Per quanto concerne la compartecipazione pubblica alla quota alberghiera, viene ad evidenza la l. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che, all'art. 6, co. 4, stabilisce: «<corsivo>Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica</corsivo>». La norma contempla, dunque, l'intervento comunale a integrazione (integrale o parziale) della retta delle strutture socio-sanitarie. L'intervento è definito "eventuale", in quanto dipende, per l'appunto, dalle condizioni economiche dell'assistito, per come indicate dalla normativa di settore (cfr. anche l'art. 25 l. 328/2000). </h:div><h:div>A livello regionale, viene in rilievo la l.r. Lombardia 3/2008 (sul governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale) il cui art. 8 prevede: «<corsivo>1. L'accesso alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto della disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale. 2. L'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale</corsivo>».</h:div><h:div>14.4.	Il criterio di valutazione della condizione economica dell'assistito è l'ISEE (indicatore della situazione economca equivalente), del resto esplicitamente richiamato dall'art. 8 l.r. 3/2008, innanzi citato. </h:div><h:div>Segnatamente, l'art. 5 d.l. 201/2011 – in attuazione della competenza legislativa esclusiva in tema di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.) – ha individuato detto indicatore quale parametro per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, i cui criteri di commisurazione sono stati demandati a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. </h:div><h:div>Indi, è stato adottato il d.p.c.m. 159/2013, concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE. Il decreto qualifica l'ISEE come lo strumento «<corsivo>di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni economiche agevolate</corsivo>» (art. 2, co. 1), tra le quali rientrano le "prestazioni agevolate di natura sociosanitaria", definite come le «<corsivo>prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti</corsivo>» (art. 1, co. 1, lett. f; cfr., inoltre, art. 6 d.p.c.m.). Il decreto, poi, definisce le modalità di calcolo dell'ISEE, che tiene conto sia della "situazione reddituale" (art. 4) sia della "situazione patrimoniale" (art. 5) del "nucleo familiare" del richiedente (art. 3). </h:div><h:div>14.5.	La composizione della situazione reddituale rilevante ai fini ISEE è stata oggetto di rivisitazione. </h:div><h:div>Al riguardo va difatti rammentato che, a seguito delle sentenze del T.A.R. Lazio nn. 2454, 2458 e 2459 del 2015, confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 838, 841 e 842 del 2016, il d.p.c.m. 159/2013 è stato ritenuto illegittimo «<corsivo>laddove prevede al richiamato art. 4, comma 2, lett. f), una nozione di "reddito disponibile" eccessivamente allargata e in discrepanza interpretativa con la "ratio" dell'art. 5 d.l. cit.</corsivo>» e, per l'effetto, l'amministrazione è stata condannata a «<corsivo>provvedere a rimodulare tale nozione valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario e orientandosi anche nell'esaminare situazione di reddito esistente ma, per varie ragioni, non sottoposto a tassazione IRPEF</corsivo>». </h:div><h:div>A seguire, con l'art. 2 <corsivo>sexies</corsivo> d.l. 42/2016 (inserito dalla legge di conversione 89/2016), è stato previsto che «[n]<corsivo>elle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti , come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni </corsivo>[…] <corsivo>sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF</corsivo>». Con questo intervento normativo, dunque, il legislatore ha superato la censurata previsione dell'art. 4, co. 1, lett. f) d.p.c.m. 159/2013, che ricomprendeva nella componente reddituale rilevante per il calcolo dell'ISEE (e quindi per l'accesso alle prestazioni sociali) i «<corsivo>trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)</corsivo> [<corsivo>i.e.</corsivo> nel reddito complessivo ai fini IRPEF]». </h:div><h:div>14.6.	Di conseguenza, la definizione del livello di compartecipazione al costo delle "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" (art. 1, lett. f, d.p.c.m.) – tra cui pacificamente rientra quella in esame – deve avvenire mediante l'applicazione dell'indicatore ISEE, come disciplinato dagli artt. 2 e ss. d.p.c.m. 159/2013, tenendo però conto che, per effetto dell'art. 2 <corsivo>sexies</corsivo> d.l. 42/2016, esso deve essere calcolato senza computare le indennità previdenziali e assistenziali che non concorrono a formare il reddito disponibile ai fini IRPEF. E «<corsivo>va da sé che le medesime indennità non possono essere ad altro titolo considerate reddito da valutare ai fini della compartecipazione al costo dei servizi erogati</corsivo>» (Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7850). Pertanto, i comuni non possono introdurre, neppure a livello regolamentare, criteri di determinazione delle condizioni economiche per l'accesso ai servizi sociali derogatori rispetto a quelli fissati dallo Stato attraverso l'ISEE (Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2018, n. 6371; Id., 11 gennaio 2021, n. 316).</h:div><h:div>14.7.	Ebbene, sia la pensione di invalidità sia l'indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di "reddito disponibile ai fini IRPEF", in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità (sempre Cons. Stato, Sez. III, 10 dicembre 2020, n. 7850). Esse, per l'effetto, esulano anche dalla situazione reddituale rilevante ai fini del calcolo ISEE e non possono in altro modo essere tenute in considerazione per valutare la compartecipazione dell'assistito al costo del servizio. </h:div><h:div>14.8.	Nei medesimi termini si esprime, ormai in maniera consolidata, anche la giurisprudenza di questo Tribunale: «<corsivo>L'art. 2-sexies introdotto nel d.l. n. 42/2016 dalla legge di conversione n. 89 del 2016 ha espressamente escluso i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, dalla ridefinizione di "reddito disponibile" imposta dall'art. 5 del d.l. n. 201 del 2011 per la concessione di benefici assistenziali. In altri termini, della percezione di somme relative a tali trattamenti – tra cui sono inclusi quelli spettanti alla disabile nel caso che ci occupa – le amministrazioni eroganti non possono tenere conto ai fini della determinazione del contributo loro imposto dalla legge. Risulta dunque allo stato che l'unico indicatore della situazione economica equivalente da applicare, non solo ai fini dell'accesso ma anche ai fini della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, resta quello ancora oggi disciplinato dal d.P.C.M. n. 159 del 2013, di modo che, in presenza di un ISEE dell'assistito pari a zero – come accertato nel caso di specie –, è da escludersi che, all'interno di una disciplina di settore inerente ai livelli essenziali di assistenza, e che dunque deve ricevere uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, vi possa essere l'uso da parte dei Comuni di criteri ulteriori o difformi, quanto a elementi reddituali e patrimoniali considerati, rispetto a quelli indicati nel decreto sopra citato, al fine di determinare il livello di capacità economica del beneficiario del contributo</corsivo>» (T.A.R. Milano, Sez. III, 24 gennaio 2024, n. 175; Id., 29 gennaio 2024, n. 219; Id., 13 marzo 2024, nn. 730 e 731; conforme, anche T.A.R. Milano, Sez. V, 4 luglio 2024, n. 2069). </h:div><h:div>14.9.	A quanto sopra consegue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, in quanto, in violazione della disciplina settoriale innanzi richiamata, essi addossano alla disabile il costo della quota sociale della retta corrispondente alla pensione di invalidità e (quanto alla nota prot. -OMISSIS-del 12 ottobre 2023 anche) all'indennità di accompagnamento, mentre un contributo economico all'assistita potrebbe essere richiesto solo in dipendenza del suo ISEE. </h:div><h:div>14.10.	Si ribadisce che l'introduzione dell'ISEE quale parametro per la valutazione della condizione economica dei richiedenti benefici assistenziali è avvenuta, ad opera dell'art. 5 d.l. 201/2011 (seguito dal del d.p.c.m. 159/2013), in attuazione della competenza legislativa statale esclusiva di cui all'art. 117, co. 2, lett. m, Cost. in ordine alla «<corsivo>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale</corsivo>». Pertanto, gli enti locali non possono discostarsi da questo parametro esclusivo o introdurne altri di propria iniziativa, non avendo alcuna autonomia amministrativa o normativa sul punto, a tal fine non potendo addurre – come ha invece fatto il Comune di -OMISSIS- nella fattispecie – neppure esigenze legate ai vincoli di bilancio (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2018, n. 6371; Id., 11 gennaio 2021, n. 316). </h:div><h:div>Del resto, proprio in ossequio agli esposti insegnamenti giurisprudenziali, questo Tribunale ha annullato il Regolamento distrettuale di -OMISSIS- per l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dall'Assemblea dei sindaci nella seduta del 30 giugno 2015, al quale si è ispirato anche il Comune di -OMISSIS- nel caso di specie, laddove subordinava la compartecipazione dei comuni alla quota sociale delle strutture socio-sanitarie alla disponibilità economica degli enti e all'esigenza di rispetto degli equilibri di bilancio (cfr. T.A.R. Milano, Sez. III, 26 luglio 2021, n. 1825). </h:div><h:div>14.11.	Infine, non hanno pregio le difese dell'ente comunale, secondo cui, ove la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento non venissero utilizzate per pagare la retta dell'istituto di ricovero, la ricorrente conseguirebbe un ingiustificato arricchimento, poiché, non essendo autosufficiente, non potrebbe impiegare in altro modo siffatte indennità assistenziali. </h:div><h:div>A prescindere dal fatto che l'irrilevanza della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento ai presenti fini è ormai fissata dalla normativa nazionale, si è già evidenziato che questi emolumenti non costituiscono incrementi di ricchezza, bensì poste compensative della situazione di svantaggio legata alla disabilità, sicché il loro incameramento non può financo essere considerato un "arricchimento".</h:div><h:div>Tantomeno, esso può dirsi "ingiustificato", visto che il diritto agli emolumenti in discorso ha titolo nella legge e prescinde dal loro successivo impiego; né le modalità di impiego possono essere sindacate dall'amministrazione comunale, perché ciò sfocerebbe in una grave intromissione nell'autonomia e nella libertà della persona.</h:div><h:div>14.12.	Calando le suesposte considerazioni nel caso di specie, poiché la ricorrente per l'anno 2023, per cui è causa, ha un ISEE pari a zero, ella non è tenuta ad alcuna compartecipazione al costo del servizio, che deve, invece, fare carico al Comune. </h:div><h:div>15.	Da ciò discende, altresì, l'assorbimento dell'ultimo gruppo di censure, contenute nei motivi II e V, con le quali l'esponente lamenta che il Comune le abbia addebitato delle somme afferenti alla "quota sanitaria" del servizio, la quale, invece, dovrebbe gravare sul servizio sanitario nazionale (SSN) in quanto afferente ai livelli essenziali di assistenza (LEA). Secondo la ricorrente, in base ai d.p.c.m. del 14 febbraio 2001 e del 12 gennaio 2017, che definiscono i LEA, la quota sanitaria dei trattamenti socio-riabilitativi resi alle persone con disabilità dalle strutture socio-sanitarie corrisponderebbe a una percentuale della retta della singola struttura (70% o 40% a seconda dell'intensità del trattamento) e tale percentuale dovrebbe gravare sempre sulla finanza pubblica. Pertanto, ove le somme pagate dalla Regione alla struttura socio-sanitaria (nel caso di specie, 36 euro per i giorni di frequenza piena e 22,70 per i giorni a tempo parziale) non raggiungessero il predetto percentile, il Comune dovrebbe farsi carico dell'eccedenza, salvo poi chiedere il rimborso alla Regione. In sostanza, la quota sanitaria non addebitabile all'utenza sarebbe, nella fattispecie, pari al 70% (o quantomeno al 40%) della sommatoria tra gli anticipi regionali (36 euro o 22,70 euro al giorno a seconda dei casi, per come indicati nella DGR n. XI/6991/2022) e la retta esposta dalla struttura (69 euro al giorno), dunque ammonterebbe comunque a un importo superiore all'anticipo regionale. Sul fronte opposto si collocano le posizioni del Comune di -OMISSIS- e dell'ATS di -OMISSIS-: </h:div><h:div>- in sede di riesame, il Comune ha calcolato la quota sanitaria in misura pari alla percentuale di deducibilità fiscale delle spese socio-sanitarie, dopodiché, avendo ricevuto il diniego regionale al rimborso dell'eccedenza rispetto alle somme indicate nella DGR n. XI/6991/2022 (36 o 22,70 euro <corsivo>pro die</corsivo>), l'ha addebitata alla ricorrente; </h:div><h:div>- l'ATS di -OMISSIS-, costituitasi in giudizio su sollecito della Regione Lombardia, ha invece dedotto che la quota sanitaria corrisponde non a una percentuale della retta di -OMISSIS-, bensì alle somme predeterminate nella DGR n. XI/6991/2022, con le quali la Regione avrebbe attuato i d.p.c.m. del 14 febbraio 2001 e del 12 gennaio 2017 di definizione dei LEA; le somme (36 o 22,70 euro) ivi esposte sarebbero una percentuale (nello specifico, il 40%, poiché le CSS sarebbero centri a bassa intensità) di una tariffa standard commisurata ai costi medi delle strutture; pertanto, non residuerebbero importi a carico del SSN illegittimamente addebitati alla ricorrente.</h:div><h:div>15.1.	La questione è, come accennato, suscettibile di assorbimento, giacché per l'anno 2023 la ricorrente è risultata titolare di un ISEE pari a zero, dunque è impossibilitata a far fronte ai costi della retta della struttura. La disabile, infatti, non deve pagare alcunché:</h:div><h:div>- tanto per la componente sanitaria, perché essa grava sempre sulla finanza pubblica, indipendentemente dal reddito;</h:div><h:div>- quanto per la componente assistenziale, che non può esserle addebitata avendo un ISEE nullo. </h:div><h:div>In una situazione del genere è irrilevante calcolare l'esatto importo della quota sanitaria: sia che questa ammonti a una percentuale della retta della struttura, sia che sia pari alla somma deducibile a fini fiscali, sia che coincida con il <corsivo>quantum</corsivo> predeterminato nella DGR n. XI/6991/2022, comunque la ricorrente non ne risponderebbe. La questione della predeterminazione della componente sanitaria assume importanza solamente se il disabile sia chiamato, in base al proprio ISEE, a compartecipare al costo della struttura: poiché, infatti, gli utenti possono essere tenuti a pagare la quota alberghiera in relazione al loro reddito, mentre giammai devono pagare la quota sanitaria, è necessario verificare se la retta addebitata dalla struttura non includa, surrettiziamente, una parte di quota sanitaria. Viceversa, nel caso di specie in cui la disabile è priva di redditi idonei a giustificare un addebito dei servizi sociali, quand'anche la retta (di 69 euro al giorno) di -OMISSIS- corrispondesse <corsivo>in toto</corsivo> alla quota alberghiera (assumendo che la quota sanitaria sia determinata <corsivo>ex ante</corsivo> dalla Regione Lombardia nella DGR n. XI/6991/2022	), la ricorrente non la pagherebbe, in ragione della propria incapacità economica.</h:div><h:div>15.2.	L'esatta ripartizione del costo del servizio tra quota sanitaria e quota alberghiera torna a rilevare per i rapporti tra Comune e Regione Lombardia, al fine di definire se quest'ultima sia tenuta a rimborsare all'amministrazione comunale una parte della retta da questa pagata, in quanto afferente alla quota sanitaria. Tuttavia, trattasi di un rapporto tra amministrazioni estraneo alla presente contesa, che afferisce, invece, alla sola relazione tra l'amministrazione comunale e l'utenza. </h:div><h:div>16.	Alla luce di quanto esposto, si impone l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e l'annullamento dei provvedimenti impugnati. </h:div><h:div>17.	In ragione della particolarità e della complessità della vicenda fattuale e processuale, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, ivi incluse, a norma degli artt. 57 e 59 cod. proc. amm., quelle delle fasi che hanno preceduto la trattazione del merito della controversia. </h:div><h:div>18.	Infine, in base alla documentazione depositata in atti e all'esito della causa, sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di parte ricorrente all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Dispone la compensazione delle spese dell'intero giudizio. </h:div><h:div>Ammette la parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2 <corsivo>septies</corsivo> e 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e all'art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/10/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Tarabini</h:div><h:div>Martina Arrivi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>