<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230254820240621111040646" descrizione="Affidamento in house" gruppo="20230254820240621111040646" modifica="24/06/2024 08:33:58" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="02548"/><fascicolo anno="2024" n="01973"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230254820240621111040646.xml</file><wordfile>20230254820240621111040646.docm</wordfile><ricorso NRG="202302548">202302548\202302548.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\522 Antonio Vinciguerra\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Iera</firma><data>24/06/2024 08:33:58</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Antonio Vinciguerra,	Presidente</h:div><h:div>Alberto Di Mario,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Iera,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) della Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Castellanza n. 42 del 13.11.2023 (pubblicata sull'Albo Pretorio online dal 15 novembre al 30 novembre 2023) che dispone di procedere all'acquisizione di una partecipazione societaria in AMGA Legnano S.p.A. ed all'affidamento in house providing del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi nel territorio comunale a favore della società Aemme Linea Ambiente S.r.l.;</h:div><h:div>b) in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali fra i quali per quanto d'interesse quelli richiamati nel provvedimento sub a);</h:div><h:div>nonché per la declaratoria d'inefficacia:</h:div><h:div> c) degli atti adottati in esecuzione della delibera sub a) nonchè, ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a., del contratto - ove medio tempore stipulato - fra il Comune di Castellanza ed Aemme Linea Ambiente S.r.l. per la gestione del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi collegati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2023, proposto da Econord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eliseo Laurenza, Maurizio Pinnaro', Luca Molinari, come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Città di Castellanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Valaguzza, Eugenio Pizzaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Aemme Linea Ambiente S.r.l. - A.L.A. S.r.l., Alto Milanese Gestioni Avanzate - Amga Legnano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Minaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aemme Linea Ambiente S.r.l. - A.L.A. S.r.l. e di Alto Milanese Gestioni Avanzate - Amga Legnano S.p.A. e di Città di Castellanza;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La Econord s.p.a. opera nel settore dei servizi di igiene urbana dove svolge attività rivolte al trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili in favore di varie amministrazioni locali.</h:div><h:div>Ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Castellanza n. 42 del 13.11.2023 con la quale l’amministrazione ha: i) deciso “di approvare e di procedere con l’acquisizione di una partecipazione societaria in AMGA Legnano S.p.A. … mediante acquisto dal Comune di Legnano di n. 85 azioni, al valore del patrimonio netto al 31.12.2021 per complessivi Euro 3.318,7504, con attribuzione al Comune di Castellanza di una quota azionaria pari allo 0,0067% del capitale sociale di AMGA Legnano S.p.A.”; ii) dato “atto che, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l’acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali relative allo svolgimento del servizio di igiene urbana e ambientale, servizio pubblico ex lege di competenza comunale”; iii) deciso “di condividere e approvare i contenuti e gli esiti della relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 (Allegato 5), in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’affidamento in house del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi collegati nel territorio del Comune di Castellanza e, conseguentemente, di scegliere, per le ragioni contenute nella suddetta relazione e interamente condivise, quale forma di organizzazione del servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi nel territorio comunale, l’affidamento in house providing a favore della società Aemme Linea Ambiente S.r.l.”; iv) disposto di procedere con, ed approvare le, operazioni per “affidare in house ad ALA S.r.l., società partecipata da AMGA stessa, il servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi collegati nel territorio del Comune di Castellanza per il periodo dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2039”. </h:div><h:div>Ritiene che la deliberazione impugnata, unitamente agli ivi atti richiamati, che – all’esito dell’acquisto di apposita partecipazione in AMGA - dispone di affidare in house ad ALA S.r.l., società partecipata da AMGA stessa, il servizio di igiene urbana ed ambientale e servizi collegati, è lesiva della propria posizione giuridica soggettiva di voler ottenere l’affidamento del servizio, quale impresa in possesso dei requisiti generali e specifici nonchè della capacità professionale ed aziendale, previa indicazione di una gara pubblica per l’affidamento del servizio. </h:div><h:div>Il ricorso è affidato a cinque motivi. </h:div><h:div>Con il primo motivo di ricorso, si contesta l’illegittima applicazione delle linee guida ANAC, in quanto queste non sarebbero più efficaci e cogenti in seguito all’introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).</h:div><h:div>Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il difetto di motivazione in merito alla decisione di acquisire una partecipazioni in una società già costituita, ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), poiché “è stato omesso di considerare e valutare che sia AMGA Legnano S.p.A. sia le sue controllate (fra le quali Aemme Linea Ambiente S.r.l., quale futuro soggetto affidatario) non solo non hanno ad oggetto sociale il solo servizio di igiene urbana e ambientale bensì non espletano la loro attività esclusivamente a favore degli Enti Pubblici soci”.</h:div><h:div>Con il terzo motivo di ricorso, si ritiene violato l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 (sulle forme di consultazione pubblica), sostenendosi che l’avvenuta pubblicazione dello schema di atto deliberativo all’albo pretorio online e sul sito web del Comune, dal 17 ottobre 2023 al 2 novembre 2023 (dunque per 17 giorni consecutivi) senza neppure prevedere un successivo termine entro il quale poter presentare osservazioni, sarebbe stata inidonea a consentire la presentazione di osservazioni da parte degli interessati</h:div><h:div>Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l’insussistenza dei presupposti che consentono di disporre l’affidamento del servizio secondo lo schema dell’in house, difettando in particolare il requisito del “controllo analogo congiunto” (relativo all’influenza determinante sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata), non avendo il Comune di Castellanza il potere di influire in maniera determinante sugli obiettivi strategici e sulle attività delle società partecipate, incluse quelle di ALA.</h:div><h:div>Con il quinto motivo di ricorso, si contestano le valutazioni che hanno condotto il Comune di Castellanza a ritenere l’affidamento in house ad ALA la forma “tecnicamente ed economicamente più efficiente” di affidamento del servizio pubblico locale di igiene urbana e ambientale. Si censura l’istruttoria compiuta dall’amministrazione comunale, e la relativa motivazione, laddove, nella deliberazione impugnata, vengono esaminate le “ragioni per le quali sarebbe preferibile (in quanto asseritamente più efficiente, da un punto di vista sia economico che di risultato) non ricorrere al mercato per affidare il servizio di igiene urbana e raccolta dei rifiuti, ma optare – come viene fatto – per l’affidamento in house”. Si lamenta, inoltre, l’omissione di “ogni corretto esame (anche comparativo) tra le possibili differenti modalità di affidamento del servizio, limitandosi ad una motivazione (ellittica, generica, ripetitiva, e pertanto) del tutto apparente, che concentra ogni riflessione e deduzione esclusivamente sugli asseriti profili di efficienza ed economicità della proposta pervenuta da ALA, utilizzando (peraltro) dati parziali ed erronei”.</h:div><h:div>Nel costituitisi in giudizio, sia l’amministrazione resistente che le due controinteressate, hanno replicato puntualmente alle censure sollevate. </h:div><h:div>All’udienza del 19.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione. </h:div><h:div>È opportuno tracciare quale sia la cornice fattuale e normativa all’interno della quale si inscrive la fattispecie di causa.</h:div><h:div>Il servizio di igiene urbana e ambientale costituisce un servizio pubblico locale (ai sensi dell’articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 3-<corsivo>bis </corsivo>del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148) e, pertanto, va svolto nel rispetto dei principi di accessibilità, parità di trattamento, universalità.</h:div><h:div>Il Comune di Castellanza è l’Ente Territorialmente Competente (ETC) a cui è rimessa la scelta della organizzazione del servizio pubblico locale di igiene urbana e ambientale, dal momento che la Regione Lombardia ha deciso, allo stato attuale, di non individuare gli Ambiti territoriali ottimali e omogenei, avvalendosi della deroga prevista dall’art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.</h:div><h:div>Il Comune di Castellanza ha valutato, all’esito di una istruttoria particolarmente articolata per come emerge dalla Relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, allegata alla deliberazione comunale n. 42/2023, che il ricorso all’affidamento in house providing del servizio di igiene ambientale rappresenta il modello di gestione più conveniente dal punto di vista sia tecnico che economico.</h:div><h:div>Econord S.p.A. contesta l’affidamento del servizio di igiene urbana e ambientale affidato dal Comune di Castellanza alla società in house Aemme Linea Ambiente - ALA S.r.l. (“ALA”), previo acquisto di partecipazioni sociali in Alto Milanese Gestioni Avanzate - AMGA Legnano S.p.A. (“AMGA”), gruppo al cui interno si trova la società pubblica ALA. </h:div><h:div>Econord ha interesse a vedere indetta una gara pubblica per l’affidamento del servizio in questione, ritenendo in particolare viziata l’istruttoria effettuata dall’amministrazione comunale e non dimostrata la convenienza tecnica ed economica del modello di affidamento prescelto (in house providing). </h:div><h:div>Nel Comune di Castellanza il servizio di igiene urbana e ambientale è stato svolto da S.I.ECO S.r.l. (“SIECO”), società in house di cui il Comune era socio insieme ad altri Comuni, dal maggio 2015 e sino alla scadenza del contratto (31 dicembre 2023, successivamente prorogata sino al 30 aprile 2024). </h:div><h:div>All’approssimarsi della scadenza contrattuale indicata, il Comune di Castellanza ha avviato un percorso volto alla riorganizzazione del servizio di igiene urbana e ambientale, improntato alla valorizzazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, funzionalità e qualità del servizio, perseguendo gli obiettivi di massima soddisfazione dell’utenza, salvaguardia della salute e rispetto dell’ambiente. </h:div><h:div>Nell’ambito dell’analisi del mercato di riferimento, ha avviato interlocuzioni con il Gruppo AMGA, società multiutility a capitale interamente pubblico, detenuto dai Comuni di Legnano, Parabiago, Canegrate, Villa Cortese, Arconate, Buscate, Magnago, San Giorgio su Legnano, Dairago, Turbigo, Rescaldina e Cornaredo. </h:div><h:div>Il Gruppo AMGA offre infatti un modello di organizzazione in house a favore degli enti locali soci, per la gestione di diversi servizi pubblici locali, affidati anche infragruppo, secondo il meccanismo del controllo analogo indiretto (Statuto AMGA). </h:div><h:div>Il Gruppo AMGA gestisce attualmente il servizio di teleriscaldamento nel territorio di Castellanza in virtù della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 5 del d.P.R. n. 902/1986, stipulata il 24 marzo 2006 tra il Comune di Legnano e altre Amministrazioni comunali, da una parte, e il Comune di Castellanza, dall’altra parte.</h:div><h:div>ALA è anch’essa una società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 74% da AMGA Legnano S.p.A., per il 16,7% da A.S.M. S.r.l. (società in house providing multiservizi partecipata dai Comuni di Magenta, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Cuggiono, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Sedriano) e per il 9,3% da A.M.S.C. S.p.A. (società in house providing multiservizi partecipata dal Comune di Gallarate e altri Comuni) (Statuto ALA) e svolge secondo il modulo dell’in house a cascata l’attività inerente ai servizi di igiene urbana e ambientale in favore dei soci di AMGA, offrendo servizi aggiuntivi e integrativi tarati sulle esigenze dei diversi territori, nell’ottica di realizzare l’intero ciclo integrato dei rifiuti, anche grazie alla disponibilità di diversi impianti per il trattamento e il recupero dei rifiuti. </h:div><h:div>ALA svolge, in particolare, il servizio di igiene urbana e ambientale per 19 Comuni della Provincia di Milano e Varese, situati nelle vicinanze del Comune di Castellanza, quindi in situazione di prossimità territoriale, per un bacino complessivo di oltre 300.000 abitanti e su una superficie di circa 154 kmq. </h:div><h:div>ALA ha presentato al Comune di Castellanza un progetto tecnico e un piano economico finanziario asseverato per la gestione del servizio in questione, decorrente dal 1° maggio 2024. L’amministrazione comunale ha in seguito predisposto la relazione ai sensi degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, nella quale si è dato compiutamente atto della sussistenza dei presupposti previsti dall’ordinamento per l’affidamento in house del servizio e della convenienza tecnica ed economica della proposta ricevuta, rispetto a situazioni omogenee riscontrate sia in esperienze in house che sul mercato, nonché rispetto alla proposta presentata dal gestore uscente SIECO. </h:div><h:div>Con la impugnata deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13 novembre 2023, l’amministrazione ha quindi disposto: l’ingresso del Comune nella compagine sociale del Gruppo AMGA tramite acquisto di n. 85 azioni dal Comune di Legnano, per una partecipazione societaria pari allo 0,0067%; l’affidamento in house, da parte del Comune ad ALA del servizio di igiene urbana ed ambientale per una durata di 15 anni, a far data dal 1° maggio 2024; la contestuale fuoriuscita da SIECO. </h:div><h:div>Sulla deliberazione sopra menzionata, e in particolare sulla portata motivazionale prescritta dall’art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), si è espressa la Corte dei conti, con un parere positivo su tutti i profili analizzati (Del. sez. reg. controllo Lombardia, n. 1/2024/PASP). </h:div><h:div>Il 21 febbraio 2024 è stato infine stipulato il contratto di servizio e il 1° maggio 2024 è stato avviato il servizio sul territorio comunale. </h:div><h:div>Sotto il profilo normativo, il d.lgs. n. 175/2016 contiene la disciplina avente a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Per partecipazione diretta si intende “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”, mentre per “partecipazione indiretta” si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica” (art. 2, comma 1, lett. f).</h:div><h:div>L’art. 4, comma 1, cit., prevede un vincolo di scopo nella costituzione delle società ossia “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”, potendo costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società “esclusivamente” per lo svolgimento di alcune attività tra cui la “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”.</h:div><h:div>Il successivo art. 5, comma 1, cit., precisa che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite “deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.</h:div><h:div>L’art. 16 cit. riguarda invece le società in house e si prevede, al comma 1, che le società in house ricevono “affidamenti diretti” di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il “controllo analogo” o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il “controllo analogo congiunto” solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, salvo alcune eccezioni previste dal legislatore.</h:div><h:div>Le società in house sono le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3. </h:div><h:div>Per “controllo analogo” si intende “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”. Per “controllo analogo congiunto” si intende “la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (il cui testo prevedeva la sussistenza di un controllo congiunto quando: “a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”).</h:div><h:div>Al fine di realizzare il controllo analogo: “a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.</h:div><h:div>Inoltre, gli statuti delle società “devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”.</h:div><h:div>Il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, disciplina a sua volta, e nello specifico, l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale.</h:div><h:div>Si prevede all’art. 14 che l'ente locale, nelle ipotesi in cui ritiene che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore, provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle modalità di gestione ivi indicate tra cui rientra “c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17”.</h:div><h:div>Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio, l'ente locale tiene conto “delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati”.  Degli esiti della valutazione “si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione …”.</h:div><h:div>In caso di affidamento in house l’ente locale adotta “la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all' impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi…”. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione predetta “è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio”.</h:div><h:div>Alla luce del quadro normativo e fattuale su decritto possono essere esaminati i motivi di ricorso. </h:div><h:div>Il primo motivo di ricorso non è fondato.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato riguarda l’affidamento in house di un servizio pubblico locale, la cui disciplina è contenuta nel d.lgs. n. 175/2016 e nel d.lgs. n. 201/2022.</h:div><h:div>Nello specifico non trovano applicazione le disposizioni del codice dei contratti pubblici (artt. 225 e 229 del d.lgs. n. 36/2023) che si ritiene siano state violate.</h:div><h:div>Più in particolare, la deliberazione comunale impugnata non è stata redatta in conformità con una specifica Linea Guida dell’ANAC che sarebbe stata emanate in violazione del codice dei contratti pubblici che non prevede più tale strumento di disciplina (art. 225, comma 16), ma, come emerge dal testo del provvedimento “in conformità con lo Schema predisposto dall’ANAC, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito lo “Schema Tipo ANAC”)”.</h:div><h:div>Si tratta del documento denominato “Schema di motivazione qualificata da inserire nella deliberazione di affidamento ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 201 del 2022”, pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC. </h:div><h:div>Come si legge nel documento, “al fine di supportare gli enti affidanti nella predisposizione della motivazione qualificata richiesta dall’art. 17 del d.lgs. 201/2022 nel caso di affidamento diretto a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, si propone uno schema tipo di tale motivazione. Lo schema è finalizzato a orientare l’azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices”. </h:div><h:div>Analogo discorso vale anche per la redazione della relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, per cui ANAC, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, hanno elaborato il documento denominato “Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall’art. 14, comma 3”, a cui il Comune ha scelto di fare riferimento. </h:div><h:div>Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.</h:div><h:div>Con riferimento alla motivazione dell’acquisto di partecipazioni in AMGA, dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del TUSP si evince la sussistenza dell’obbligo per l’ente locale di acquistare partecipazioni in società che operino per il “perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”, tra cui rientra l’attività di “produzione di un servizio di interesse generale”. </h:div><h:div>Le disposizioni normative in parola non impongono invece, ai fini dell’acquisto di partecipazioni pubbliche, che la società target abbia un oggetto sociale esclusivo (ossia non impone di circoscrivere l’oggetto sociale al solo servizio di igiene urbana e ambientale).</h:div><h:div>Al contrario, l’art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 175/2016, prevede che la società in house abbia un “oggetto sociale esclusivo” individuato tra “una o più delle attività” previste nella stessa disposizione, tutte a rilevanza pubblicistica (servizi pubblici, opere pubbliche, attività strumentali all’esercizio di funzioni amministrative, etc.), ben potendo pertanto la socieàt svolgere multiutility. </h:div><h:div>Inoltre, quanto al secondo profilo, l’art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 175/2016, stabilisce che le società in house “operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti” e non già in via esclusiva.</h:div><h:div>L’unica condizione prevista al riguarda è che l’attività sociale venga svolta nel rispetto del requisito strutturale del fatturato previsto dall’art. 16, comma 3, del TUSP, che impone che almeno l’80% del fatturato delle società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. </h:div><h:div>Nel caso di specie, le previsioni normative su richiamate sono ottemperate. </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto di AMGA “1. La Società ha per oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di legge, le attività di servizio pubblico locale, da rendersi a favore delle collettività amministrate dagli Enti Locali soci, comprese nelle seguenti categorie: </h:div><h:div>Servizi ambientali e connessi </h:div><h:div>- gestione dei rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso l’autotrasporto di cose per conto di terzi; </h:div><h:div>- servizi di igiene urbana in senso lato, ivi compresa, ove consentito, l’applicazione e riscossione della Tassa e/o Tariffa relativa al servizio rifiuti urbani, nonché liquidazione, accertamento e riscossione di altre entrate comunali. </h:div><h:div>Servizi generali di interesse collettivo </h:div><h:div>- gestione di impianti e di servizi di interesse pubblico; </h:div><h:div>- gestione di servizi di interesse comunale; </h:div><h:div>(…) </h:div><h:div>2. …Le attività e i servizi di cui al presente articolo potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente, a mezzo di società controllate aventi anch’esse i requisiti previsti dalla disciplina nazionale e comunitaria per l’affidamento in house…”. </h:div><h:div>Lo Statuto di ALA prevede, a sua volta, che “La Società ha per oggetto l’attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela del suolo, dell’aria, dell’ambiente ed alla pulizia e spazzamento delle aree ed al decoro urbano, mediante l’espletamento delle seguenti attività:</h:div><h:div> 1) raccolta, trasporto anche per conto terzi, trattamento, selezione, stoccaggio, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani e non, inclusi i pericolosi, in ottemperanza alle norme vigenti; </h:div><h:div>2) raccolte differenziate dei rifiuti; (…)”. </h:div><h:div>Nella deliberazione consiliare si dà inoltre atto che, sulla base dell’analisi dei bilanci dell’ultimo esercizio 2022, AMGA ha svolto il 93% dell’attività a favore dei Comuni soci, mentre ALA ha svolto l’81,44% dell’attività a favore dei Comuni soci (82,27% nel 2023). </h:div><h:div>Risulta dunque rispettato anche il limite previsto dall’art. 16, comma 3, del TUSP, che impone che almeno l’80% del fatturato delle società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. </h:div><h:div>Il terzo motivo di ricorso è fondato.</h:div><h:div>L’art. 5, comma 2, del n. 175/2016, prescrive che “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.</h:div><h:div>La previsione normativa detta una specifica regola in relazione al procedimento di adozione della deliberazione comunale di affidamento in house di un servizio. Gli enti infatti devono prevedere (“secondo modalità da essi stessi disciplinate”) “forme di consultazione pubblica” in modo da consentire agli operatori del settore interessati all’affidamento in gestione del servizio di formulare idonee e tempestive osservazioni in ordine alla scelta comunale di adottare il modulo procedimentale dell’in house che esclude, invece, il ricorso al mercato per l’affidamento in gestione dello stesso. </h:div><h:div>L’ente è quindi chiamato a disciplinare e individuare lo strumento (“forme”) in grado di assicurare la consultazione degli operatori e ciò implica, necessariamente, sia la previa pubblicazione dello schema di atto deliberativo tramite mezzi di comunicazione in grado di garantire l’effettiva diffusione della scelta amministrativa agli operatori sia la previsione di un termine entro cui poter formulare, da parte degli interessati, osservazioni di metodo e di merito a quella scelta. </h:div><h:div>Dalla deliberazione consiliare impugnata emerge che “lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato depositato presso la segreteria Comunale e pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune dal 17 ottobre 2023 al 2 novembre 2023”. Dunque lo schema di atto deliberativo è stato unicamente pubblicato per 17 giorni all’albo pretorio e sul sito web del Comune, senza la previsione di un termine entro il quale poter presentare osservazioni.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web del Comune, senza indicazione di un termine per le osservazioni, non costituisce una “forma” idonea di “consultazione pubblica” ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016.</h:div><h:div>La forma di comunicazione dello schema di deliberazione che è stato prescelto (pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web) non assicura infatti che gli operatori del settore possano venire a conoscenza della volontà del Comune di procedure all’affidamento di un proprio servizio tramite il modulo dell’in house. Tale forma di comunicazione è infatti generica in quanto è riservata, per legge, alla pubblicazione degli atti deliberativi del Comune, mentre il legislatore ha imposto, per il procedimento di affidamento in house, una forma di comunicazione specifica sia in relazione al contenuto sia in relazione ai suoi destinatari. </h:div><h:div>Inoltre, agli operatori non viene offerta la possibilità di presentare osservazioni, né vien indicata la forma e il termine entro cui le osservazioni possono essere presentate.  </h:div><h:div>Del resto, la circostanza che durante il periodo di pubblicazione sia pervenuta l’osservazione di un (solo) operatore del settore non è di per sé idonea a dimostrare l’infondatezza della censura poiché la disposizione normativa detta condizioni minime effettive di partecipazione amministrativa che devono essere garantite in astratto dall’amministrazione comunale a tutti gli operatori del settore, a prescindere dalla circostanza che poi di fattogli operatori si avvalgano di tali garanzie. </h:div><h:div>L’accoglimento del terzo motivo di ricorso, attesa la sua natura assorbente in quanto il vizio intacca la legittima formazione del procedimento di adozione della deliberazione impugnata, comporta l’assorbimento degli altri motivi dal momento che l’amministrazione, in sede di ri-esercizio del potere, è tenuta a riattivare il procedimento, emendato dal vizio accertato, dalla fase in cui è stata accertata l’illegittimità.</h:div><h:div>In conclusione, il ricorso è in parte fondato e va pertanto accolto; per l’effetto va annullata la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Castellanza n. 42 del 13.11.2023, con conseguente caducazione automatica degli atti ad essa legati da un nesso di presupposizione logico necessaria.</h:div><h:div>In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, il Collegio reputa di compensare le spese di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. </h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/06/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Altieri Domenica</h:div><h:div>Luca Iera</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>