<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230173220240412124811171" id="20230173220240412124811171" modello="3" modifica="24/04/2024 13:33:28" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01732"/><fascicolo anno="2024" n="01262"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.5:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230173220240412124811171.xml</file><wordfile>20230173220240412124811171.docm</wordfile><ricorso NRG="202301732">202301732\202301732.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\976 Daniele Dongiovanni\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>daniele dongiovanni</firma><data>24/04/2024 12:56:26</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Nicastro</firma><data>15/04/2024 12:09:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/04/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Daniele Dongiovanni,	Presidente</h:div><h:div>Martina Arrivi,	Referendario</h:div><h:div>Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div><corsivo>per l'annullamento</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- del provvedimento dell’11.7.2023 di diniego di accesso ai documenti richiesti con l’istanza del 22.6.2023, trasmesso mediante comunicazione p.e.c. in pari data;</h:div><h:div><corsivo>nonché per l’accesso</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>- ai provvedimenti adottati dal Comune di Milano nei confronti della ditta -OMISSIS- per sanzionare e ripristinare gli spazi occupati da quest’ultima sul suolo pubblico di via -OMISSIS-;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS- n. 21, Milano, in persona dell’Amministratore <corsivo>pro tempore</corsivo> Avv. Lorenzo Biglia, rappresentato e difeso da quest’ultimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Milano, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Enrico Barbagiovanni, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho, Sara Francesca Simone, Anna Tavano e Donatella Silvia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza collegiale n. 2999/2023 dell’11/12/2023;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 05/09/2023 e depositato il successivo 07/09/2023, il Condominio ricorrente ha chiesto l’annullamento del diniego di accesso agli atti di cui provvedimento trasmesso mediante comunicazione p.e.c. 2134E6BB.002EADAB.45DEC46D.E5DA265D.postaID certificata@legalmail.itn. datata 11 luglio 2023, conosciuto in pari data e l’accesso ai “<corsivo>provvedimenti emessi dal Comune di Milano a -OMISSIS- per sanzionare e ripristinare gli spazi occupati da quest’ultima sul suolo pubblico di via -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>Premette che:</h:div><h:div>- la società -OMISSIS- ha in gestione un ristorante denominato “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>” (già “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”, di seguito -OMISSIS-) che avrebbe abusivamente realizzato un dehors, adiacente al Condominio ricorrente, ed occupato una porzione di Via -OMISSIS- dalla parte opposta della strada rispetto all’accesso al pubblico del ristorante, posto sul lato dei numeri civici pari;</h:div><h:div>- tale dehors, collocato in area pubblica adiacente al condominio, sarebbe stato mantenuto nonostante la netta opposizione del Condominio, giustificata dalla circostanza che il manufatto arrecherebbe pregiudizio all’intera area;</h:div><h:div>- secondo parte ricorrente, infatti, il dehors priva il quartiere di tre posti auto, in una zona già carente di parcheggi, e, soprattutto, “<corsivo>assoggetta quotidianamente i residenti del -OMISSIS- n. 21 a schiamazzi sotto le proprie finestre provocate dalla clientela di -OMISSIS-, sia di giorno sia di sera fino ad ora tarda</corsivo>”;</h:div><h:div>- in data 22 febbraio 2023, il Condominio ha notificato un esposto al Comando di Polizia Municipale di Milano, corredato da documentazione fotografica, per segnalare la presunta violazione del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere e chiedere “<corsivo>l’intervento del Comando di Polizia Municipale per la liberazione del suolo illegittimamente occupato</corsivo>”;</h:div><h:div>- in data 22/04/2023, il Comune di Milano ha riscontrato la segnalazione del 22/02/23 “<corsivo>circa l'avvenuta occupazione di suolo pubblico in via -OMISSIS- 21, da parte del P.E. "-OMISSIS- - -OMISSIS-"</corsivo>”, comunicando “<corsivo>che mediante accertamenti espletati da parte del personale dedicato, appartenente al Comando Decentrato competente per territorio, sono state operate le verifiche del caso, riscontrando la veridicità di quanto lamentato</corsivo>” e precisando che “<corsivo>In merito a quanto accertato, si procedeva a contestare le violazioni di legge previste, con contestuale ripristino dei luoghi</corsivo>.”;</h:div><h:div>- ciononostante, ad oggi, perdurerebbe l’illegittima occupazione del suolo pubblico adiacente al -OMISSIS- n.21 da parte di detta società.</h:div><h:div>Al fine di accertare l’entità delle contestazioni e la natura dei provvedimenti di ripristino dei luoghi, il Condominio ha, dunque, presentato un’istanza di accesso ai documenti amministrativi all’unità centrale informativa del Comune di Milano (cfr. docc. prodotti sub 7 e 8).  </h:div><h:div>Questi, quindi, i fatti di causa:</h:div><h:div>- con istanza del 22.6.2023, l’Avv. Lorenzo Biglia “<corsivo>In qualità di amministratore del Condominio di -OMISSIS- 21 nonché autore dell'esposto  all. sub 1</corsivo>”, anche al fine di “<corsivo>informare i condomini</corsivo>”, ha chiesto l’esame e l’estrazione di copia “<corsivo>delle contestazioni nonché dei provvedimenti sanzionatori disposti dal comune di Milano e degli eventuali documenti trasmessi dalla società succitata che ha compiuto l'occupazione del suolo pubblico senza l'autorizzazione del -OMISSIS- 21</corsivo>”;</h:div><h:div>- il Comune di Milano, il successivo 11 luglio 2023, ha rigettato la richiesta di accesso agli atti comunicando che la stessa “<corsivo>non può essere accolta in quanto, in base alla legge 241/90, risulta carente di adeguate motivazioni</corsivo>”.</h:div><h:div>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Condominio è insorto avverso la determinazione di diniego di accesso, deducendo i seguenti motivi di ricorso:</h:div><h:div>I) “<corsivo>Legittimazione dell’odierno ricorrente ad accedere agli atti del procedimento amministrativo</corsivo>”.</h:div><h:div>Il ricorrente deduce che sussisterebbe un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.</h:div><h:div>L’interesse del Condominio all’accesso sarebbe:</h:div><h:div>a) “<corsivo>diretto</corsivo>” perché i provvedimenti sanzionatori avrebbero “<corsivo>l’effetto di dissuadere dalla prosecuzione dell’occupazione del suolo pubblico avvenuta a ridosso di detto Condominio</corsivo>” sicchè “<corsivo>L’eventuale cessazione dell’occupazione del suolo adiacente gioverebbe in un modo diretto a quest’ultimi</corsivo>”; di conseguenza, la conoscenza del contenuto delle sanzioni e dei provvedimenti di ripristino sarebbe collegata al pregiudizio subito dalla condotta dell’odierna controinteressata.</h:div><h:div>La stessa Polizia Locale ha informato direttamente il Condominio dell’esito dei controlli (cfr. doc. prodotto sub 6, che dimostra l’esistenza dei documenti in questione);</h:div><h:div>b) “<corsivo>concreto</corsivo>”, atteso che il contenuto dei documenti oggetto di accesso sarebbero rilevanti per conoscere l’esistenza di sanzioni per le condotte realizzate dall’odierno controinteressato in loro danno (e che sarebbero ancora perduranti); il -OMISSIS- n. 21 è, infatti, lo stesso autore dell’esposto (cfr. docc. prodotti sub 6 e 9) che ha attivato il Comune di Milano a irrogare i provvedimenti oggetto dell’istanza di accesso, e che ha interesse di conoscere le iniziative intraprese dall’ente locale per far cessare l’illegittima occupazione del suolo pubblico da parte della controinteressata;</h:div><h:div>c) “<corsivo>attuale</corsivo>”, deducendo parte ricorrente che quest’ultima “<corsivo>di recente ha organizzato eventi che hanno degradato via -OMISSIS- e che hanno arrecato ulteriore disturbo ai condomini di via -OMISSIS- n. 21 (cfr. doc. 9)</corsivo>”.</h:div><h:div>L’esposto presentato in data 22 febbraio 2023 rappresenta “<corsivo>a tutti gli effetti, un’istanza rivolta al Comune di Milano di ripristino dei luoghi pubblici illegittimamente occupati</corsivo>”: di conseguenza, i documenti richiesti fornirebbero “<corsivo>informazioni funzionali all’esigenza di tutela di detti condomini</corsivo>”.</h:div><h:div>II) “<corsivo>Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione della legge, in particolare: violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge. 241 del 1990</corsivo>.”.</h:div><h:div>Sebbene l’istanza sia stata presentata tramite la modulistica fornita dal Comune di Milano, contenente uno spazio ristretto per indicare ed articolare la motivazione dell’accesso, ciononostante conterrebbe una giustificazione sintetica ma adeguata.</h:div><h:div>III) “<corsivo>Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere</corsivo>”.</h:div><h:div>La motivazione del rigetto esternata dal Comune di Milano sarebbe lacunosa ed insufficiente; non fornirebbe adeguata rappresentazione dell’iter logico seguito dall’amministrazione e non conterrebbe alcun riferimento<corsivo>
				</corsivo>“<corsivo>alle argomentazioni presentate con l’istanza di accesso</corsivo>”.</h:div><h:div>L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della posizione dell’odierno ricorrente né avrebbe esplicitato i motivi per i quali non sarebbe stato possibile accogliere l’istanza di accesso agli atti.</h:div><h:div>3. In data 27/09/2023, si è costituito il Comune di Milano che, con successiva memoria del 13.11.2023, ha articolato le proprie difese, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.</h:div><h:div>In particolare, l’Amministrazione comunale deduce che il Condominio, essendo “<corsivo>un soggetto estraneo e terzo rispetto al procedimento sanzionatorio e al rapporto che si è istaurato tra il Comune di Milano (ente sanzionatore) e la società -OMISSIS-(soggetto sanzionato) in relazione all’occupazione abusiva del suolo pubblico da cui è scaturita – come detto - la contestazione da parte della Polizia Locale e l’irrogazione delle sanzioni in base all’applicazione del Regolamento CUP</corsivo>” non avrebbe interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso.</h:div><h:div>L’interesse del Condominio sarebbe semmai di tipo “<corsivo>indiretto</corsivo>” e “<corsivo>connesso all’effettivo intervento del Comune rispetto alla situazione di irregolarità descritta nell’esposto</corsivo>”.</h:div><h:div>Sottolinea il Comune che la stessa Polizia Locale avrebbe già “<corsivo>tempestivamente provveduto ad informare il Condominio del proprio intervento e dell’irrogazione di sanzioni (doc. 6)</corsivo>”, soddisfacendo in tal modo “<corsivo>l’unico interesse del Condominio di essere informato in merito all’intervento del Comune volto alla sanzione e all’eliminazione di una situazione di irregolarità e di abuso, senza che ciò implichi l’esistenza in capo all’odierno ricorrente alla conoscenza nel dettaglio delle sanzioni irrogate</corsivo>”.</h:div><h:div>La conoscenza nel dettaglio del provvedimento sarebbe eccedentaria rispetto all’interesse del Condominio, il quale non trarrebbe “<corsivo>alcuna utilità dalla conoscenza specifica della sanzione</corsivo>”, rispetto al “<corsivo>fatto in sé che il Comune sia già tempestivamente intervenuto a seguito dell’esposto presentato</corsivo>”.</h:div><h:div>Sostiene, poi, l’Amministrazione comunale resistente che nel procedimento sanzionatorio avviato e concluso nei confronti di altro soggetto (ex l. n. 689/1981) la conoscenza degli atti sarebbe riservata al solo destinatario del provvedimento sanzionatorio con esclusione di soggetti terzi.</h:div><h:div>Rispetto all’occupazione del suolo pubblico, di contro, nessun interesse qualificato vanterebbe il Condominio ricorrente atteso che “<corsivo>solo il Comune è titolare del diritto di concedere o meno l’occupazione del Suolo Pubblico e di intervenire rilevando le eventuali violazioni della normativa applicabile nella specifica materia</corsivo>”.</h:div><h:div>L’istanza di accesso si risolverebbe in un’inammissibile “<corsivo>“controllo” dell’operato della Polizia Locale, la quale ha già fornito prontamente all’avv. Biglia un aggiornamento circa gli interventi posti in essere a seguito del suo esposto</corsivo>”.<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Né tantomeno la conoscenza del provvedimento sarebbe necessaria “per curare o per difendere i propri interessi giuridici” ai sensi del comma 7 dell’art. 24 L. n. 241/90 atteso che la conoscenza del contenuto del provvedimento sanzionatorio non potrebbe “<corsivo>in alcun modo influire sulla tutela degli interessi giuridici del Condominio il quale, in presenza di ulteriori situazioni di irregolarità e/o di disturbo, potrà tutelare i propri interessi attraverso un’ulteriore denuncia alla Polizia municipale e chiedendo un nuovo intervento della stessa che, come già accaduto in passato, sarà prontamente garantito, ove se ne ravvisino i presupposti</corsivo>”.</h:div><h:div>Il provvedimento di rigetto sarebbe, quindi, adeguatamente motivato; sarebbe, invece, il Condominio a non aver indicato motivazioni adeguate “<corsivo>tali da giustificare il fatto che un provvedimento sanzionatorio destinato esclusivamente al soggetto sanzionato e inerente esclusivamente il rapporto tra Ente sanzionatore e soggetto sanzionato sia comunicato ad un terzo estraneo alla proceduta sanzionatoria e semplicemente titolare (a seguito della presentazione dell’esposto (doc. 3) di un interesse indiretto all’intervento dell’Amministrazione comunale rispetto alla denunciata situazione di occupazione abusiva posta in essere da -OMISSIS-</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 2999/2023, la Sezione ha assegnato un termine a parte ricorrente per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale a proporre l'azione di accesso di cui all'art. 116 c.p.a. e/o alla prosecuzione del giudizio proposto dall’Amministratore del condominio e per il deposito della stessa<corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/>.</h:div><h:div>5. In data 19/01/2024 il Condominio ricorrente, in adempimento dell’ordinanza istruttoria, ha depositato l’autorizzazione dell'assemblea condominiale.</h:div><h:div>6. Alla camera di consiglio dell’11 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. Il ricorso è fondato.</h:div><h:div>7.1 Va, preliminarmente, rilevato che il Condominio ricorrente, depositando il verbale di assemblea straordinaria del 16.1.2024 nei termini assegnati con l’o.c.i., ha retroattivamente sanato il difetto di legittimazione processuale dell’Amministratore, ratificando la precedente condotta processuale posta in essere dallo stesso.</h:div><h:div>7.2. Passando al merito del ricorso, vanno congiuntamente esaminati i motivi dedotti, tenuto anche conto che “<corsivo>il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, non ha sostanzialmente natura impugnatoria, ma è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un “giudizio sul rapporto”, come del resto si evince dall’art. 116, comma 4, del d. lgs. n. 104 del 2010, secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, «ordina l’esibizione dei documenti richiesti» (v., per la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio sul punto anche ante codicem, Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2542 e, più di recente, Cons. St., sez. V, 19 giugno 2018, n. 3956)</corsivo>” (Cons. Stato Ad. Plen. n. 10/2020).</h:div><h:div>8. Va osservato che, in linea generale, non sussiste alcun rapporto di “specialità” tra la L. n. 241/90 e la L. n. 689/81 o il D.Lgs. n. 285/92 né tantomeno questi ultimi contengono norme che limitano o condizionano il diritto di accesso agli atti e ai provvedimenti conclusivi del procedimento sanzionatorio da parte dei terzi.</h:div><h:div>La L. n. 689/81 non disciplina il diritto di accesso agli atti del procedimento (né lo esclude in capo ai soggetti terzi).</h:div><h:div>Gli atti di accertamento, contestazione e la stessa ordinanza-ingiunzione disciplinati dalla stessa legge n. 689/81 (artt. 13, 14 e 18) non si sottraggono alla nozione di "documento amministrativo" di cui alla successiva L. n. 241/90 (cfr. T.A.R., Abruzzo, Pescara, sez. I, 09/02/2008 n.103). </h:div><h:div>Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) L. n. 241/90 è da considerarsi documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".</h:div><h:div>8.1. Il Consiglio di Stato ha osservato, al riguardo, che “sul piano generale, deve essere disattesa la prospettazione volta ad escludere dall’accesso dei terzi gli atti dei procedimenti sanzionatori”, atteso che “non esiste alcuna previsione normativa che ponga un divieto generale all’accesso di terzi ai documenti acquisiti nell’ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori” e che “anche in relazione a tale tipologia di procedimenti, occorre aver riguardo non già alla relazione dell’istante con il procedimento nel cui ambito la res exhibenda sia stata acquisita dalla pubblica amministrazione, bensì alla relazione esistente tra documento amministrativo e necessità dell’istante di ‘curare’ o ‘difendere’ un proprio interesse giuridico” (Cons. di Stato, sez. VI n. 9365/2023; Cons. di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2021 n. 1154).</h:div><h:div>8.2. In ordine alla posizione dell’autore dell’esposto, una parte della giurisprudenza amministrativa ritiene che “<corsivo>la semplice presentazione di una denuncia … non fonda, ex se e sempre una "situazione giuridicamente tutelata" ai sensi dell'art. 22 l. n. 241/1990 legittimante alla richiesta d'accesso, dovendosi verificare se in base ad essa il denunciante risulti allegare un proprio interesse, diretto concreto e attuale giuridicamente rilevante e per la cui tutela sono necessari i documenti richiesti alla pubblica amministrazione</corsivo>” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 29/05/2023, n.370). Invero, “<corsivo>l’Adunanza Plenaria n. 7/2006 ha affermato che le concorrenti circostanze di aver avanzato un esposto che ha dato luogo a un procedimento disciplinare, e di aver promosso per i medesimi fatti denunciati in sede disciplinare un giudizio civile, legittimano all'accesso nei confronti degli atti di tale procedimento disciplinare. Aggiungendo che è da ritenere inconferente, al fine di escludere la legittimazione all'accesso, l’estraneità dell'autore dell'esposto al procedimento disciplinare e la sua conseguente qualità di terzo rispetto al medesimo.</corsivo>” (Consiglio di Stato sez. III, 30/10/2017, n.5004).</h:div><h:div>Secondo un diverso orientamento, “<corsivo>La giurisprudenza è compatta nel riconoscere il diritto di accesso agli atti di un procedimento al soggetto che, mediante denuncia, esposto, segnalazione, etc., ha provocato l’avvio del procedimento stesso, soprattutto quando dalla denuncia è scaturito un procedimento amministrativo conclusosi con l’adozione di atti sanzionatori (per tutte, e anche a contrario, vedasi Cons. Stato sentenza n. 3742/2011)</corsivo>” (T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 09/08/2017, n.686).</h:div><h:div>8.3. Anche in base al primo e più “restrittivo” orientamento, che il Collegio condivide, la circostanza che l’autore dell’esposto sia “<corsivo>estraneo</corsivo>” al procedimento sanzionatorio non significa che non abbia interesse all’accesso al provvedimento conclusivo, dovendo, invece, comprovare in maniera adeguata, anche con gli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio, il proprio concreto ed attuale interesse rispetto all’istanza di accesso.</h:div><h:div>8.4. Nel caso dell’accesso agli atti del procedimento ex L. n. 689/81, quindi, il problema si sposta sulle condizioni e sui presupposti dell'accesso, essendo noto che (a differenza della disciplina in materia di accesso civico generalizzato) la l. n. 241/1990, agli art. 22 e ss., è rigorosa nello scandire i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere ai fini dell'accesso agli atti: la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso (T.A.R. Lazio sez. III-quater, n. 5195/2024).</h:div><h:div>9. Orbene, calando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio, si ravvisano i presupposti legalmente richiesti, stante l'evidenza della situazione giuridica fatta valere dalla parte ricorrente nei termini di un concreto ad attuale interesse sostanziale, strumentale, peraltro, al diritto di difesa costituzionalmente rilevante, in relazione ai documenti richiesti, alla luce della <corsivo>vicinitas</corsivo> tra la proprietà del Condominio istante e il dehors cui i documenti oggetto d’accesso si riferiscono (di recente, cfr. Cons. Stato sez. IV n. 4023/2023; di recente TAR Campania, Napoli, Sez. III, 18 aprile 2024 n. 2582).</h:div><h:div>In particolare, ritiene il Collegio che sussiste l’interesse diretto (in quanto correlato alla sfera dei rapporti giuridici propri del Condominio quale soggetto richiedente), concreto (in quanto specificamente finalizzato alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per la tutela dei propri interessi giuridici) ed attuale (avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita).</h:div><h:div>Invero, tutti i documenti oggetto di istanza di ostensione sono rilevanti ai fini di una eventuale tutela giuridica degli interessi del Condominio istante, in ragione del fatto che il dehors è adiacente a detto condominio.</h:div><h:div>Ed infatti, come chiarito in fattispecie analoga con principi parimenti applicabili anche al provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, “per ottenere l'accesso ad un documento in possesso dell'amministrazione, è necessario che il richiedente sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata ed a questo collegata che, nel caso si tratti di pratiche edilizie di altro soggetto, ben può identificarsi con la proprietà di un immobile confinante con quello interessato dall'intervento, dunque con la <corsivo>vicinitas</corsivo>, nonché abbia un interesse all'ostensione, nei termini della sua strumentalità alla tutela della situazione soggettiva che fonda la legittimazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 5911/2023).</h:div><h:div>Orbene, la ricorrente è sicuramente in possesso del requisito della <corsivo>vicinitas</corsivo> ed ha altresì interesse a difendere, nelle sedi più opportune, la propria situazione giuridica da eventuali atti illegittimi” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 05/12/2023 n. 2869; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 20/04/2023, n.1309; T.A.R., Catanzaro, sez. II, 02/11/2022, n. 1900).</h:div><h:div>Il requisito della <corsivo>vicinitas</corsivo> attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo, e parimenti i provvedimenti sanzionatori adottati dall’Amministrazione; detta posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, basta, ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta.</h:div><h:div>Appare evidente che la conoscenza del contenuto del provvedimento sanzionatorio sia parimenti strumentale alla tutela degli interessi giuridici del Condominio e alla valutazione delle ulteriori iniziative che lo stesso riterrà più opportune, essendo noto che l’art. 22 comma 3 lett. c) del CUP richiama “le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285”.</h:div><h:div>È, quindi, interesse del Condominio - che sin dalla presentazione dell’esposto ha chiesto la “<corsivo>liberazione del suolo illegittimamente occupato</corsivo>” - conoscere se oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di rimuovere le opere abusive, anche al fine di valutare le ulteriori iniziative da intraprendere, essendo pacifica e non contestata tra le parti la circostanza che, nonostante la sussistenza di speciali poteri di autotutela esecutiva ex art. 823 cod. civ., “<corsivo>perdura ancora l’illegittima occupazione del suolo adiacente al -OMISSIS- n.21 da parte di detta società</corsivo>” controinteressata (il Comune, nella memoria, pure sottolinea che “<corsivo>L’attività di ristorazione all’interno del dehors è pero proseguita nonostante i divieti di occupazione di Suolo Pubblico da parte del Comune</corsivo>”).</h:div><h:div>10. Non è condivisibile il rilievo della difesa comunale, secondo cui il Condominio “<corsivo>in presenza di ulteriori situazioni di irregolarità e/o di disturbo, potrà tutelare i propri interessi attraverso un’ulteriore denuncia alla Polizia municipale e chiedendo un nuovo intervento della stessa che, come già accaduto in passato, sarà prontamente garantito, ove se ne ravvisino i presupposti</corsivo>”, atteso che spetta a parte ricorrente la scelta delle iniziative da intraprendere e della strategia difensiva (cfr. Cons. St., Ad Plen. n. 4/2021).</h:div><h:div>Tale rilievo, poi, non esclude l’interesse all’accesso ai documenti richiesti.</h:div><h:div>12. Gli atti oggetto dell'istanza sono in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante e il Condominio ha interesse all’accesso.</h:div><h:div>Va aggiunto, peraltro, che la fondatezza del ricorso è dimostrata, nell’ordine:</h:div><h:div>a) dall’illegittima e tautologica motivazione esternata con il diniego impugnato;</h:div><h:div>b) dal comportamento (pre-processuale e) processuale delle parti, ed in particolare del Comune di Milano;</h:div><h:div>c) dalle ragioni esternate dall’Amministrazione nel corso del giudizio, con inammissibili integrazioni postume della motivazione del rigetto dell’istanza.</h:div><h:div>13. Muovendo dalla motivazione esternata dal Comune di Milano con la comunicazione dell’11 luglio 2023 (secondo cui l’istanza “<corsivo>non può essere accolta in quanto, in base alla legge 241/90, risulta carente di adeguate motivazioni</corsivo>”) non può non rilevarsi come la stessa sia tautologica.</h:div><h:div>Se è pur vero che nell’istanza di accesso risulta indicata una motivazione (apparentemente) sintetica, ciononostante alla stessa istanza risulta espressamente allegato (sub 1) l’esposto trasmesso dal Condominio al Comune - che pure l’Amministrazione resistente deposita in giudizio e che ben conosceva sin dalla presentazione dell’istanza - che ampiamente illustra l’interesse di parte ricorrente alla conoscenza del provvedimento conclusivo del procedimento ispettivo e sanzionatorio.</h:div><h:div>Il rigetto opposto dal Comune di Milano, quindi, si fonda su una lettura, eccessivamente ed erroneamente, formalistica dell’istanza, laddove l’esame congiunto a) dell’istanza di accesso e b) dell’esposto lascia ben comprendere le reali motivazione che giustificano l’interesse all’ostensione dell’esatto contenuto del provvedimento conclusivo dell’ispezione della Polizia municipale.</h:div><h:div>14. Il comportamento pre-processuale e processuale del Comune di Milano, peraltro, dimostra che il Comune sia ben consapevole della motivazione che sorregge l’istanza di accesso e che riconosca al Condominio un interesse differenziato, concreto, diretto ed attuale all’accesso.</h:div><h:div>Ed infatti:</h:div><h:div>a) la stessa Amministrazione (che ha avviato il procedimento sanzionatorio a seguito dell’esposto menzionato) ha comunicato al Condominio in data 22/04/2023 l’esito degli “<corsivo>accertamenti espletati da parte del personale dedicato, appartenente al Comando Decentrato competente per territorio</corsivo>”, conclusisi con la contestazione delle “<corsivo>violazioni di legge previste, con contestuale ripristino dei luoghi</corsivo>” (e cioè, sembrerebbe da tale nota, con l’irrogazione di sanzione ripristinatoria, e, dunque, astrattamente satisfattiva della richiesta del Condominio denunciante);</h:div><h:div>b) nel corso del presente giudizio, il Comune ha versato in atti (doc. n. 4) copia del provvedimento sanzionatorio (verbale della Polizia Locale n. 8138074-0 del 21.04.2023), omissato nelle parti di interesse di parte ricorrente, dandone però conto in modo specifico alle pagine 3-4 della memoria (“<corsivo>la Polizia Locale ha contestato ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. c), del Regolamento CUP (doc. 5) al -OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante di -OMISSIS-, nonchè titolare dell’esercizio “-OMISSIS- – -OMISSIS-”, l’”occupazione di suolo pubblico su carreggiata di m 4 per m 3 effettuata con fioriere e tavolini”, evidenziando anche “seguiranno notificazioni per il recupero dell’indennità e sanzioni” e ordinando (come sanzione accessoria) il “ripristino dello stato dei luoghi”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Al momento dell’elevazione del verbale, la PL ha anche irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento CUP</corsivo>”);</h:div><h:div>- anche nella delibera di autorizzazione a stare in giudizio depositata in data 04/04/2024, il Comune indica il tipo di sanzione (“<corsivo>a seguito di sopralluogo eseguito in data 21.04.2023, la Polizia Locale, dopo aver accertato lo stato dei luoghi, ha elevato il verbale n. 8138074-0 del 21.04.2023, contestando alla società -OMISSIS- - ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c), del Regolamento CUP – “l’occupazione di suolo pubblico su carreggiata di m 4 per m 3 effettuata con fioriere e tavolini", ed ordinando alla stessa il "ripristino dello stato dei luoghi". Al momento dell'elevazione del verbale, la PL ha anche irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento CUP</corsivo>”).</h:div><h:div>Orbene, un tale comportamento processuale (che non determina la cessazione della materia del contendere, atteso che comunque i documenti richiesti non sono stati rilasciati né depositati in giudizio nella loro integralità) è contraddittorio con la negazione dell’interesse all’accesso e con l’affermazione che l’istanza sarebbe priva di adeguata motivazione.</h:div><h:div>Altro elemento di contraddittorietà emerge peraltro dalla “virata” nella linea difensiva dell’Amministrazione comunale, che, dopo aver negato con il provvedimento impugnato il diritto di conoscere l’an della sanzione (e il bisogno di conoscenza - cd. need to know- strumentale alla difesa di una situazione giuridica), l’ha poi riconosciuto in corso di causa (depositando il verbale omissato), limitando il diniego, altrettanto immotivatamente, al quantum della sanzione, senza considerare che ai sensi dell’art. 25 co. 3 L. n. 241/90 anche “Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati”.</h:div><h:div>Ciò rileva ai fini del presente giudizio posto che, <corsivo/>com’è noto, ai sensi dell’art. 116 cpv. c.p.c. (rilevante in forza del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a.), “Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, <corsivo>dal contegno delle parti stesse nel processo</corsivo>.”.</h:div><h:div>“<corsivo>Il Codice del processo amministrativo ha peraltro recepito con apposita previsione, attraverso il proprio art. 64, comma 4, il nucleo di tale principio, confermando che “Il giudice … può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.”</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Dal canone indicato (per l’applicazione del quale cfr. ad es. Cons. giust. amm., 2 gennaio 2012, n. 14; C.d.S., sez. V, 9 giugno 2009, n. 3524; VI, 25 novembre 2008, n. 5768) si desume, pertanto, che “la valutabilità del comportamento processuale delle parti costituisce un elemento della formazione del libero convincimento del giudice, che può giungere anche a ritenere ammessi i fatti dedotti dalla controparte a sostegno del ricorso (C.d.S., sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4822; 3 ottobre 2003, n. 5736), senza tuttavia che ciò costituisca un effetto automatico e necessitato” (in termini, C.d.S., sez. V, 24 novembre 2011, n. 6224), e fermo restando, quindi, che la possibilità per il Giudice di dare per provati i fatti affermati dal ricorrente non deve porsi in contrasto con altri fatti ricavabili dagli atti di causa (C.d.S., sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2423; 15 maggio 2008, n. 2247)</corsivo>.” (C.G.A. n. 419/2018).</h:div><h:div>Il Collegio, quindi, anche alla luce del comportamento processuale dell’Amministrazione, ritiene fondate le censure di violazione di legge e di difetto di motivazione formulate avverso il provvedimento di rigetto opposto dalla civica amministrazione.<corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>15. Il ricorso va quindi accolto, con conseguente obbligo dell’amministrazione intimata di rilasciare al Condominio ricorrente copia della documentazione richiesta con l’istanza <corsivo>ut supra</corsivo> indicata, entro il termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.</h:div><h:div>16. Il Collegio ritiene che, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, sussistono giustificate ragioni per poter disporre la compensazione delle spese di lite, salva la refusione del contributo unificato che va posto a carico dell’Amministrazione così come previsto dall’art. 13, comma 6-bis del d.P.R. n. 115/2002 (“L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese”).</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla intimata amministrazione l'esibizione della documentazione indicata in motivazione e nel termine ivi prescritto.</h:div><h:div>Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, <corsivo>ex lege</corsivo> posto a carico dell’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio. </h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/04/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annalisa Comunale</h:div><h:div>Giuseppe Nicastro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>