<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230158820240301162002859" id="20230158820240301162002859" modello="3" modifica="05/03/2024 19:12:07" pdf="0" ricorrente="Martina Aurea" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01588"/><fascicolo anno="2024" n="00656"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230158820240301162002859.xml</file><wordfile>20230158820240301162002859.docm</wordfile><ricorso NRG="202301588">202301588\202301588.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentina Caccamo</firma><data>05/03/2024 19:12:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/03/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere</h:div><h:div>Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento di inidoneità risultante dalla graduatoria pubblicata in data 07.06.2023 del Comune di Milano concernente la procedura di selezione pubblica - -OMISSIS- - per la   copertura di n. 30 posti a tempo indeterminato di agente di polizia locale - categoria C – posizione economica 1, nonché della graduatoria finale di merito e di tutti gli atti antecedenti e conseguenti al detto giudizio di inidoneità.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Milano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Vincenza Palmieri, Danilo Parvopasso, Paolo Radaelli, Massimo Cali' ed Emilio Pregnolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, n. 6; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La signora -OMISSIS- ha partecipato a una procedura di selezione pubblica per la copertura di n.30 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Agente di Polizia Locale-Categoria C-Posizione economica 1, bandita con Determinazione dirigenziale dell’Area Acquisizione Risorse Umane del Comune di Milano n. -OMISSIS-.</h:div><h:div>2. La ricorrente ha superato positivamente le prime tre prove – vale a dire la prova preselettiva con domande multiple, una prova fisica consistente in 4 attività e la prova scritta – mentre ha ottenuto alla prova orale una valutazione insufficiente, conseguendo solo 17 punti a fronte del punteggio minimo di 21/30 richiesto dal Bando di concorso per il favorevole esito dell’esame.</h:div><h:div>3. Con il presente ricorso, la ricorrente impugna il giudizio di inidoneità emesso in data 7.06.2023 dalla Sottocommissione n.3 del Comune di Milano, nonché la correlata graduatoria, deducendo plurime censure di difetto di motivazione, eccesso di potere, manifesta incongruità o irragionevolezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n.165/2001, dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, degli artt. 24 e 97 della Costituzione, lamentando, altresì, l’incompatibilità dei membri della Sottocommissione n.3 e la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al Presidente della stessa.</h:div><h:div>4. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale e per difetto di regolare contraddittorio, chiedendone altresì il rigetto nel merito perché infondato.</h:div><h:div>5. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha ritenuto che la tutela degli interessi della parte ricorrente potesse essere adeguatamente garantita attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., autorizzando contestualmente, in considerazione della natura della controversia e dell’elevato numero di candidati controinteressati, la notificazione per pubblici proclami ex artt. 41 comma 4 e 49, comma 3 c.p.a.</h:div><h:div>6. Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi e, all’udienza del 14 febbraio 2024, la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>7. Il Collegio è tenuto innanzitutto a scrutinare le eccezioni preliminari, sollevate dall’amministrazione resistente, di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della graduatoria finale e per difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati sostanziali ex art. 41 c.p.a. </h:div><h:div>8. Sotto un primo profilo, secondo il Comune di Milano, la ricorrente avrebbe omesso di impugnare “<corsivo>in modo esplicito e diretto</corsivo>” la graduatoria finale, approvata con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 29.06.2023, non essendo a tal fine sufficiente il “<corsivo>generico richiamo alla richiesta di annullamento degli atti antecedenti e conseguenti (…) in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate specifiche censure</corsivo>” (cfr. pag. 14 delle memorie del 9.07.2023 e del 10.01.2024 del Comune di Milano). </h:div><h:div>Ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata.</h:div><h:div>La graduatoria finale di merito della procedura, infatti, è espressamente indicata nell’epigrafe del ricorso tra gli atti impugnati, unitamente al giudizio negativo espresso dalla competente Sottocommissione in relazione alla prova orale della ricorrente. L’impugnativa è quindi diretta avverso il “<corsivo>giudizio di inidoneità (…) risultante dalla graduatoria finale, e la relativa graduatoria</corsivo>” (pag. 4 del ricorso), in quanto l’“<corsivo>incongruità e irragionevolezza tra le prove sostenute</corsivo>” renderebbe “<corsivo>invalido il giudizio di non idoneità complessivo sulla concorrente o, quanto meno quello sulla ultima prova sostenuta e quindi il mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori la prova selettiva</corsivo>”. Le censure sviluppate in ricorso, pertanto, sono sostanzialmente dirette anche nei confronti della suddetta graduatoria, a prescindere dalle locuzioni più o meno esplicite utilizzate dalla ricorrente, atteso che i vizi prospettati avverso la valutazione negativa della prova orale inficiano la determinazione finale con cui è ufficializzato l’elenco degli idonei.</h:div><h:div>9. Sotto un secondo profilo, l’amministrazione sostiene che il ricorso sarebbe improcedibile per difetto di contraddittorio nei confronti dei controinteressati sostanziali, in quanto l’unico soggetto a cui è stato notificato il gravame in qualità di controinteressato, tra tutti i 309 candidati idonei, è la sorella della ricorrente – anch’essa partecipante alla medesima procedura – il cui interesse attuale e opposto a quello perseguito tramite l’impugnazione risulterebbe, in considerazione dei descritti legami familiari, “quanto meno dubbio” (cfr. pag. 15 memoria del 10.01.2024 del Comune di Milano).</h:div><h:div>Anche in questo caso l’eccezione è infondata, non solo perché articolata in termini meramente dubitativi, ma anche in considerazione dell’irrilevanza dei rapporti personali o di parentela rispetto alla qualifica di controinteressato, che si acquisisce in base alla titolarità di un interesse “oggettivamente” opposto e contrario alla rimozione del provvedimento – qual è quello della sorella della ricorrente, risultata vincitrice della procedura selettiva – a prescindere dalle eventuali implicazioni di natura “soggettiva” che potrebbero sussistere nelle singole fattispecie. </h:div><h:div>10. Esaurito lo scrutinio delle questioni preliminari è ora possibile passare all’esame del ricorso nel merito.</h:div><h:div>11. Con il primo mezzo la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto indicare puntualmente le ragioni del contestato giudizio di inidoneità della ricorrente rispetto alla prova orale, tenuto conto del giudizio positivo riportato nelle precedenti tre prove. L’incongruità e irragionevolezza del risultato conseguito nell’espletamento della prova orale renderebbe invalido il giudizio di non idoneità complessivo sulla concorrente e, conseguentemente, il mancato inserimento nella graduatoria dei vincitori la prova selettiva.</h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>12. Come risulta dagli atti di causa, la procedura concorsuale di cui si discute prevede lo svolgimento di 3 diverse prove, oltre a quella preselettiva, consistenti nella prova di efficienza fisica (con conseguente giudizio di idoneità/inidoneità), nella prova scritta e nella prova orale. Quanto a quest’ultima, nel Verbale n. 25 del 7.06.2023 sono dettagliati i contenuti e le relative modalità di svolgimento, prevedendosi, nello specifico, la somministrazione di due quesiti – previamente formulati dalla Sottocomissione esaminatrice e sorteggiati – aventi ad oggetto le materie previste dal Bando di selezione e così suddivise: la domanda 1 sarebbe stata relativa alla disciplina del Codice della Strada e alla normativa in materia di depenalizzazione, mentre la domanda n. 2 avrebbe avuto ad oggetto diritto e procedura penale e la disciplina del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Per lo svolgimento di tale prova è stata prevista complessivamente l’attribuzione di 30 punti, suddivisi in 15 punti per ciascuna delle domande, ivi stabilendosi che la stessa sarebbe stata superata con il conseguimento di un punteggio pari ad almeno 21/30 nell’ambito dei 30 punti disponibili.</h:div><h:div>Sempre nel Verbale n. 25, si è dato atto dei criteri da applicarsi nella valutazione della prova orale, individuati nella “<corsivo>capacità espositiva, coerenza con l'argomento trattato e livello conoscenza argomento</corsivo>”. La Sottocommissione ha poi predisposto una scheda riepilogativa per ogni concorrente, contenente, per ciascuna domanda, l’indicazione dell’argomento sorteggiato, la riproduzione dei suddetti criteri valutativi e gli scaglioni di attribuzione del voto (punti da 0 a 4.99 gravemente insufficiente, da 5 a 10,49 insufficiente, da 10,50 a 11,99 sufficiente, da 12 a 13,49 buono e da 13,50 a 15 ottimo).</h:div><h:div>12.1 Nello specifico, come indicato nella scheda allegata al verbale, la ricorrente ha estratto le seguenti domande: “<corsivo>Domanda 1: disponibilità del veicolo in favore di soggetto diverso dall’intestatario</corsivo>” e “<corsivo>Domanda 2: omessa denuncia di reato da parte dell’incaricato di pubblico servizio</corsivo>”, conseguendo 9 punti per la prima risposta e 8 punti per la seconda, per un punteggio complessivo di 17/30, non sufficiente per consentire alla stessa il superamento della prova in questione.</h:div><h:div>12.2 Ritiene il Collegio che dalla verbalizzazione dello svolgimento della prova emergano sufficientemente le motivazioni a supporto del giudizio di inidoneità conclusivamente formulato nei confronti della ricorrente. In tal senso depone sia la circostanza che la Commissione abbia sia preventivamente determinato i criteri valutativi ai quali attenersi nell’esame dei candidati, sia l’elaborazione di un’apposita scheda valutativa nella quale compaiono, in correlazione alle domande sorteggiate, articolati scaglioni ai fini della puntuale attribuzione del voto numerico. </h:div><h:div>Invero, secondo il consolidato e costante approdo della giurisprudenza “<corsivo>l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; invero, la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate</corsivo>” (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. Stato, Sez. V,10.11.2022, n.9845).</h:div><h:div>12.3 Nel caso in discussione, ricorrono gli elementi che consentono di ritenere sufficientemente motivato il voto numerico, essendo stati previamente fissati, sia pure in termini sintetici, criteri di valutazione sufficienti a rendere conoscibili <corsivo>ex ante</corsivo> gli elementi rilevanti ai fini del superamento della prova, tenuto conto, tra l’altro, della natura propria dell’esame orale e della sua irriducibilità entro parametri strettamente analitici. Parimenti, la presenza di dettagliati scaglioni per l’attribuzione del voto numerico consente la piena graduazione del risultato finale e concorre, pertanto, alla complessiva adeguatezza della valutazione espressa dalla Sottocommissione esaminatrice.</h:div><h:div>12.4 Né tale conclusione può essere in alcun modo smentita dalla copia di un messaggio inviato alla sorella della ricorrente da altro candidato al medesimo concorso, dal quale emergerebbe il positivo andamento della prova orale in questione. Si tratta, con evidenza, di una circostanza irrilevante ai fini di cui si discute in quanto espressione di una mera opinione personale nell’ambito di una conversazione privata, peraltro di contenuto assolutamente generico e finanche dubitativo (cfr. doc. 6 ricorrente). </h:div><h:div>Il motivo scrutinato, pertanto, deve essere respinto.</h:div><h:div>13. Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce l’esistenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al Presidente della Sottocommissione di esame n.3, determinata dalla sussistenza di cattivi rapporti tra questi e il padre della ricorrente, rappresentante sindacale. In particolare, risulta documentato in atti che il Presidente della Sottocommissione di esame n. 3 ha sporto, nel 2013, una querela per diffamazione contro il padre della ricorrente, poi archiviata con provvedimento del 26.12.2013; quest’ultimo, nel 2017, ha formalizzato un atto di diffida nei confronti del Presidente della Sottocommissione per violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 81/2008, dei cui esiti non vi è traccia in atti. Sulla base di tali elementi, pertanto, il Presidente della Sottocommissione avrebbe dovuto astersi dall’esaminare la ricorrente data la sussistenza di gravi ragioni di convenienza e la grave inimicizia nei confronti del padre della candidata, come previsto all’art 51 c.p.c. Inoltre, poiché gli altri membri della commissione giudicatrice sono entrambi in posizione gerarchicamente subordinata al Presidente, che riveste la carica di dirigente, sarebbero state violate le disposizioni di legge che ne dovrebbero garantire l’imparzialità e la serenità di giudizio.</h:div><h:div>Le censure sono complessivamente infondate.</h:div><h:div>13.1 Dal tenore complessivo degli scritti difensivi, si può ritenere che la ricorrente articoli le proprie doglianze evocando due distinte ipotesi di conflitto di interessi, che, pur trovando entrambe la propria collocazione all’interno della disposizione di cui all’art. 51 c.p.a., si mantengono autonome nei presupposti e vanno, conseguentemente, analizzate separatamente.</h:div><h:div>Va ricordato che le cause di incompatibilità di cui alla citata previsione, pur disciplinando espressamente il dovere di astensione del giudice, sono estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa e, pertanto, trovano applicazione come paradigma normativo di riferimento anche alle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi, quale applicazione diretta dell’obbligo costituzionale d’imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 16.01.2024, n.535; Id., 2.04.2014, n. 1577; Id., 24.01.2013 n. 477).</h:div><h:div>L’art. 51 comma 1, num.3) c.p.c. stabilisce l’obbligo di astensione nel caso in cui il soggetto giudicante o il coniuge abbiano “<corsivo>grave inimicizia (…) con una delle parti</corsivo>”. È poi ammessa, secondo il disposto di cui al comma 2, la possibilità di astensione facoltativa “<corsivo>in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza</corsivo>”.</h:div><h:div>14. Quanto alla prima ipotesi, ritiene il Collegio che nella fattispecie non sussistano gli elementi necessari per configurare in capo al Presidente della Sottocommissione esaminatrice un obbligo di astensione “per inimicizia grave” nei confronti dell’odierna ricorrente. Secondo i consolidati approdi giurisprudenziali, da cui il Collegio non rinviene ragione per discostarsi, l’“inimicizia grave” cui fa riferimento la norma deve “<corsivo>essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati</corsivo>” (Cons. di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2018 n. 7170). Inoltre, <corsivo>“(...) deve configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa (Consiglio di Stato, Sez. VI, Consiglio di Stato sez. VI, 6 aprile 2022, n.2552; Consiglio di Stato sez. VI, 10 gennaio 2022, n.163)</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. VII, 16 novembre 2022, n. 10098).</h:div><h:div>14.1 Nel caso di specie, sono richiamati essenzialmente due episodi di “contrasto” posti a fondamento del predetto obbligo di astensione, i quali, tuttavia, non consentono di configurare una situazione di “inimicizia grave” tale da imporre un obbligo di astensione. Trattasi, difatti, di situazioni non solo risalenti nel tempo e non correlate a documentate gravi conseguenze in capo a ciascuna delle parti coinvolte – la denuncia per diffamazione è stata archiviata e non si conoscono gli sviluppi successivi alla diffida –, ma anche riguardanti esclusivamente i rapporti intercorrenti tra il Presidente della Sottocommissione e il padre della ricorrente, cioè una relazione non presa in considerazione dal dettato dell’art. 51 c.p.a. e, pertanto, non rientrante tra le ipotesi tassative descritte dalla predetta norma. Inoltre, la vicenda penale alla quale fa riferimento la ricorrente e la successiva diffida non originano da rapporti privati, ma attengono a vicende riconducibili all’ambito dell’attività di servizio. </h:div><h:div>14.2 Del resto, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la mera presentazione di una denuncia penale o, comunque, il compimento di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale non sono sufficienti a integrare la fattispecie in discussione, poiché risultano inidonee a esprimere un livello di conflittualità - concreto e attuale nel senso prima indicato - tale da imporre l’obbligatoria astensione del soggetto giudicante (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 16.01.2024, n. 353; Id., Sez. IV, 8.05.2023, n. 4597). Per contro, l’eccessiva dilazione delle cause di astensione si porrebbe in contrasto con il corretto esercizio dell’azione amministrativa nell’ambito delle procedure a carattere selettivo. Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, la tassatività della cause di astensione e la necessità di una loro rigorosa applicazione servono a evitare sia che la presentazione ad arte di denunce possa in astratto estendere all’infinito i doveri di astensione e le cause di incompatibilità, con il rischio di paralisi o di ritardi nell’attività amministrativa degli uffici, sia che il denunciante, per tale via, ottenga che le proprie istanze non vengano decise da soggetti a qualunque titolo poco graditi, incidendo così sull’esercizio del pubblico potere (C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 11.02.2022 n. 190; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 24.10.2022, n. 2988). Deve dunque escludersi, alla luce di quanto precede, l’esistenza di un obbligo di astensione per inimicizia grave di cui all’art. 51, comma 1 c.p.c.</h:div><h:div>15. Ciò posto, occorre adesso verificare se possa rinvenirsi nel caso in esame la sussistenza di un conflitto di interessi o di “<corsivo>gravi ragioni di convenienza</corsivo>” tali da richiedere l’astensione del Presidente della Sottocommissione che ha esaminato la ricorrente.</h:div><h:div>Va premesso che, oltre all’art. 51, comma 2 c.p.c., l’astensione per “<corsivo>gravi ragioni di convenienza</corsivo>” è espressamente prevista per i pubblici dipendenti, con identica locuzione, all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. L’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 stabilisce, inoltre, un obbligo di astensione “<corsivo>in caso di conflitto di interessi</corsivo>”, corredato dal dovere di segnalare “<corsivo>ogni situazione di conflitto, anche potenziale</corsivo>”. Similmente l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede la verifica o la dichiarazione di situazioni, “<corsivo>anche potenziali</corsivo>”, di conflitto di interesse. </h:div><h:div>15.1 Ritiene il Collegio che, alla luce del quadro regolatorio sopra sinteticamente tratteggiato, le circostanze allegate dalla ricorrente non costituiscano gravi ragioni di convenienza rilevanti ai sensi dell’art. 51, comma 2 c.p.c. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né conducano ad affermare la sussistenza di un “conflitto di interessi” in capo al Presidente della Sottocommissione.</h:div><h:div>16. Sul piano interpretativo, le nozioni sopra richiamate sono state oggetto di un’ampia ricostruzione all’interno del parere della Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, n. 667/2019, reso in esito all’Adunanza di Sezione del 31.01.2019, che, sebbene relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici, può essere richiamato anche in questa sede in considerazione della natura generale e sistematica delle questioni definitorie ivi affrontate. </h:div><h:div>16.1 In detta sede, quanto al concetto di conflitto di interessi (i.e. di conflitto di interessi “attuale”), è stato chiarito che esso si configura “<corsivo>come una condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che ha contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse funzionalizzato</corsivo>”. Inoltre, perché il conflitto sorga, è necessario “<corsivo>che si sia alla presenza di veri e propri interessi, (...) vale a dire che effettivamente sussista un bisogno da soddisfare e che tale soddisfazione sia raggiungibile effettivamente subordinando un interesse all’altro. Vengono quindi in rilievo non già situazioni astratte e meramente potenziali, ma concrete, specifiche e attuali</corsivo>”. </h:div><h:div>16.2 Diversamente, il conflitto di interessi potenziale ricorre in presenza di condizioni che <corsivo>“per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato</corsivo>”. E ciò vale in relazione sia alle ipotesi che fondano l’obbligo di astensione – nella fattispecie, come sopra evidenziato, si tratterebbe dell’“inimicizia grave” –  sia a quelle situazioni che possano per sé favorire l’insorgere di una condizione di “<corsivo>non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati</corsivo> (…) <corsivo>Entrambi i tipi di situazione, quelle che evolvono de futuro verso il conflitto e quelle favorenti de praeterito il conflitto, costituiscono la declinazione delle gravi ragioni di convenienza di cui agli art. 7 e 51 citati in cui si risolvono, ed anche del “potenziale conflitto” di cui agli articoli 6 bis e 53 citati. In sostanza la qualificazione “potenziale” e le “gravi ragioni di convenienza” sono espressioni equivalenti perché teleologicamente preordinate a contemplare i tipi di rapporto destinati, secondo l’id quod plerumque accidit, a risolversi (potenzialmente) nel conflitto per la loro identità o prossimità alle situazioni tipizzate</corsivo>”. Pertanto, “<corsivo>possono configurarsi ipotesi di potenziale conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione, solo quando ragionevolmente l’organo amministrativo chiamato a svolgere una determinata attività si trovi in una posizione personale e/o abbia relazioni con terzi che possono, anche astrattamente, inquinare l’imparzialità dell’azione amministrativa, con riferimento alla potenzialità del verificarsi di una situazione tipizzata di conflitto</corsivo>”.</h:div><h:div>16.3 In sostanza, può affermarsi la presenza di un conflitto di interessi attuale quando ricorra in concreto una delle cause tipiche di astensione obbligatoria, mentre il “<corsivo>conflitto di interessi potenziale</corsivo>” – coincidente con le “<corsivo>gravi ragioni di convenienza</corsivo>” – si manifesta in presenza circostanze idonee a evolvere in una situazione tipica di astensione obbligatoria oppure nel caso di vicende pregresse, comunque tali da integrare a suo tempo una situazione tipizzata di conflitto, che possano favorire l’insorgere di una condizione di non indipendenza e imparzialità dell’organo giudicante (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 3.05.2023, n. 7450).</h:div><h:div>16.4 Nel caso in esame non sussistono elementi obiettivi dai quali desumere la presenza di un conflitto di interesse attuale o anche solo potenziale.</h:div><h:div>16.5 Come evidenziato ai paragrafi che precedono, infatti, il rapporto tra il Presidente della Sottocommissione esaminatrice e il padre della ricorrente non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi tipizzate comportanti l’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 51 cod. proc. civ., né è configurabile una situazione di conflitto di interessi potenziale, poiché le circostanze concrete, per assumere rilievo quali ipotesi di “conflitto di interessi potenziale”, devono pur sempre aver integrato a suo tempo una causa di astensione tipizzata. Il che non è accaduto nel caso di specie, considerato il lungo tempo trascorso dai fatti invocati dalla ricorrente a fondamento del presunto conflitto di interessi e tenuto conto che la sola presentazione di denunce penali o diffide non determina automaticamente il sorgere di un’ipotesi tipica di astensione obbligatoria.</h:div><h:div>17. Infine, quanto alla lamentata violazione delle disposizioni di legge volte a garantire l’imparzialità e la serenità di giudizio degli altri membri della Sottocommissione esaminatrice, tale profilo di censura è inammissibile per genericità e per difetto di prova, non essendo stato allegato e neppure dimostrato in che termini la sola circostanza che il Presidente abbia la qualifica dirigenziale possa aver effettivamente inciso sulla regolarità delle valutazioni.</h:div><h:div>18. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è infondato e va respinto.</h:div><h:div>20. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della presente vicenda contenziosa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di qualsiasi altra persona fisica menzionata nella presente sentenza.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paladino Giada</h:div><h:div>Valentina Caccamo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>