<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230085020231118105638645" id="20230085020231118105638645" modello="2" modifica="21/11/2023 13:25:07" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00850"/><fascicolo anno="2023" n="02762"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230085020231118105638645.xml</file><wordfile>20230085020231118105638645.docm</wordfile><ricorso NRG="202300850">202300850\202300850.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Antonio De Vita</firma><data>21/11/2023 13:25:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/11/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Valentina Caccamo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della determinazione del Comune di -OMISSIS- dell’11 aprile 2023, -OMISSIS-, di “<corsivo>aggiudicazione</corsivo>” a -OMISSIS- dei “<corsivo>servizi di gestione coordinata su base convenzionale dei rifiuti urbani e servizi annessi per i Comuni convenzionati di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-</corsivo>” (CIG -OMISSIS-);</h:div><h:div>- della nota del Comune di -OMISSIS- datata 12 aprile 2023, prot. n. -OMISSIS-, di comunicazione dell’aggiudicazione;</h:div><h:div>- dei verbali di gara e dei loro allegati;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli altri provvedimenti, ignoti alla ricorrente, afferenti a ogni operazione di gara, oltre a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi, in quanto occorra e se reputati da intendere come legittimanti l’aggiudicazione, con i loro rispettivi allegati, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto;</h:div><h:div>- nonché per la caducazione ex tunc, o in subordine ex nunc, del contratto che fosse stato frattanto stipulato, con richiesta di esecuzione integrale del servizio, o in subordine, di subentro nell’esecuzione contrattuale che fosse frattanto avviata, fatta salva ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria per equivalente, che potrà essere proposta entro il termine ex art. 30, comma 5, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>- e per l’accertamento e la declaratoria ex artt. 116 cod. proc. amm., 53 e 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016, 10 e 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 del diritto di -OMISSIS-a ottenere piena evasione della sua istanza di accesso;</h:div><h:div>- e, in quanto occorra, per l’annullamento della nota comunale del 5 maggio 2023, prot. -OMISSIS-, e delle p.e.c. di sua trasmissione, che ha illegittimamente solo in parte evaso l’istanza di accesso attorea;</h:div><h:div>- oltre che di ogni provvedimento presupposto, connesso o consequenziale;</h:div><h:div>- e per la conseguente condanna dei resistenti a rilasciare i documenti amministrativi richiesti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 850 del 2023, proposto da </h:div><h:div>- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Invernizzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Vincenzo Monti n. 41; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Adavastro e Paolo Re ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Donizetti n. 47;</h:div><h:div>- la Centrale di Committenza – Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</h:div><h:div>- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 480/2023 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza n. 1537/2023 con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, in seguito alla mancata integrale ostensione della documentazione di gara;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;</h:div><h:div>Uditi, all’udienza pubblica del 9 novembre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 12 maggio 2023 e depositato il 15 maggio successivo, la società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi, la determinazione del Comune di -OMISSIS- dell’11 aprile 2023, -OMISSIS-, di “<corsivo>aggiudicazione</corsivo>” a -OMISSIS- dei “<corsivo>servizi di gestione coordinata su base convenzionale dei rifiuti urbani e servizi annessi per i Comuni convenzionati di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-</corsivo>” (CIG -OMISSIS-).</h:div><h:div>Con Bando spedito per la pubblicazione in data 16 novembre 2022, la Centrale di Committenza di -OMISSIS- -OMISSIS-ha indetto una procedura aperta per l’affidamento settennale dell’appalto, dell’importo di € 11.926.902,49, per la gestione coordinata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi annessi (CIG -OMISSIS-) nei Comuni di -OMISSIS-, individuato come Ente capofila, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS- (tutti in provincia di -OMISSIS-), organizzatisi con Convenzione stipulata in data 28 settembre 2022 ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. All’esito del confronto competitivo – svolto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per il prezzo) – si è classificata al primo posto in graduatoria -OMISSIS-, con un punteggio complessivo pari a 80,628 punti (61,338 punti per l’offerta Tecnica e 19,29 punti per quella economica), mentre la ricorrente -OMISSIS- si è posizionata al secondo posto, con un punteggio complessivo pari a 76,457 punti (66,607 punti per l’offerta Tecnica e 9,85 punti per quella economica), seguita poi da A.T.I. Società Cooperativa, con un punteggio complessivo pari a 74,952 punti (54,952 punti per l’offerta Tecnica e 20 punti per quella economica). Non essendo stata ritenuta necessaria da parte della Stazione appaltante l’effettuazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di -OMISSIS-, prima classificata in graduatoria, si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto in favore di quest’ultima per il tramite della determinazione del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- dell’11 aprile 2023. Nel corso dello svolgimento della gara, ossia in data 8 marzo 2023, la ricorrente aveva formulato istanza di accesso ai documenti afferenti all’intera procedura; tuttavia, in data 13 marzo 2023, l’Ente resistente aveva dichiarato improcedibile la domanda in quanto la gara non risultava conclusa, stante la non avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione. Quindi l’11 aprile 2023 l’Impresa -OMISSIS-ha trasmesso una nuova istanza di accesso, reiterata in data 3 maggio 2023, che la Stazione appaltante ha riscontrato solo parzialmente in data 5 maggio 2023.</h:div><h:div>Assumendo l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di -OMISSIS- e della mancata integrale ostensione degli atti della procedura, la ricorrente Impresa -OMISSIS-ha proposto ricorso contestando sia l’aggiudicazione che il parziale diniego di accesso.</h:div><h:div>A sostegno dell’azione impugnatoria sono stati dedotti la violazione degli artt. 30, 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e f-bis), e 94 del D. Lgs. n. 50 del 2016, degli artt. 18 e 57 della Direttiva 2014/24/UE, degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 18 e 19 del Disciplinare di gara, il difetto istruttorio e motivazionale, la disparità di trattamento, la manifesta irragionevolezza e lo sviamento.</h:div><h:div>Ulteriormente son stati dedotti la violazione degli artt. 30 e 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016, dell’art. 69 della Direttiva 2014/24/UE, degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 32 del Disciplinare di gara, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’irragionevolezza manifesta e lo sviamento.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS-, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Con l’ordinanza cautelare n. 480/2023 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.</h:div><h:div>Con l’ordinanza n. 1537/2023 è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, in seguito alla mancata integrale ostensione della documentazione di gara.</h:div><h:div>In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; tra l’altro, i difensori delle parti resistenti hanno segnalato che, nelle more della stipula del contratto, con nota congiunta del 21 giugno 2023 il R.U.P. e il D.E.C. hanno proceduto alla consegna anticipata del servizio all’aggiudicataria -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 9 novembre 2023, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il ricorso non è fondato.</h:div><h:div>2. Con la prima doglianza si assume l’illegittima ammissione alla procedura di gara de qua dell’aggiudicataria -OMISSIS-, considerato il mancato possesso in capo alla medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, come attestato dalle innumerevoli vicende incidenti negativamente sulla moralità professionale e sull’affidabilità della predetta (si tratterebbe di almeno 16 misure corrispondenti ad altrettanti episodi ostativi ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici), in relazione alle quali la Stazione appaltante non avrebbe peraltro effettuato alcun vaglio effettivo e approfondito, recependo sic et simpliciter le giustificazioni addotte dall’aggiudicataria nell’ambito del sub-procedimento finalizzato al soccorso istruttorio.</h:div><h:div>2.1. La censura è infondata.</h:div><h:div>In primo luogo, va evidenziato che la Stazione appaltante prima di ammettere in via definitiva l’aggiudicataria -OMISSIS- alla gara ha ritenuto di approfondire la rilevanza degli episodi e delle situazioni che la stessa concorrente aveva, in maniera trasparente, dichiarato in sede di istanza di partecipazione alla procedura (pagg. 7-11, all. 19 al ricorso) e di Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. (pagg. 11-15, all. 18 al ricorso).</h:div><h:div>Difatti, in sede di ammissione al prosieguo della procedura, il R.U.P., nella seduta del 16 gennaio 2023, ha rilevato con riguardo alla posizione di -OMISSIS- come “<corsivo>dalla documentazione amministrativa ed in particolare dal DGUE e dalle dichiarazioni allegate, risultano alcune situazioni riguardanti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che necessitano di ulteriore approfondimento e si ritiene pertanto opportuno attivare una procedura di soccorso istruttorio chiedendo al concorrente di produrre documentazione esplicativa</corsivo>” (verbale di ammissione – n. 2: all. 4 del Comune). Quindi, sulla scorta del richiamato presupposto, in data 17 gennaio 2023, il R.U.P. ha chiesto elementi informativi e giustificativi, nonché documentazione esplicativa con riguardo a specifiche situazioni che sono state puntualmente indicate (si tratta di otto episodi, espressamente richiamati: all. 17 al ricorso). In data 23 gennaio 2023, -OMISSIS-, per il tramite del proprio legale, ha riscontrato la richiesta del R.U.P., trasmettendo una articolata e approfondita relazione di 32 pagine, contenente il dettaglio relativo a tutte le vicende oggetto di richiesta di chiarimento e i pertinenti elementi informativi, e concludendo per l’insussistenza di motivi di esclusione a carico della stessa (all. 20 al ricorso).</h:div><h:div>Nel prosieguo della procedura, il R.U.P. ha preso atto di quanto riferito da -OMISSIS- e dagli altri concorrenti cui erano stati richiesti chiarimenti e “<corsivo>vista la documentazione e le precisazioni inviate, ritiene coerenti le giustificazioni prodotte e quindi ammette tutti i concorrenti alla fase successiva della gara</corsivo>” (verbale di ammissione – n. 3: all. 4 del Comune).</h:div><h:div>Risulta evidente che il R.U.P. abbia motivato per relationem il provvedimento di ammissione di -OMISSIS- (e degli altri concorrenti coinvolti) al prosieguo della gara, ritenendo di condividere le giustificazioni addotte dal predetto operatore, nel pieno rispetto delle regole che disciplinano l’ammissione o l’esclusione di un partecipante a una procedura a evidenza pubblica. </h:div><h:div>Siffatto modus procedendi risulta perfettamente legittimo, come confermato da un precedente giurisprudenziale che ha riguardato proprio l’odierna controinteressata aggiudicataria, con il quale è stata confermata la correttezza della sua ammissione a una gara, sulla scorta di una motivazione per relationem: “<corsivo>quanto invece alla rilevanza dei fatti contestati alla -OMISSIS- ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale, va considerato in primo luogo che la stessa ha assolto gli obblighi dichiarativi ai fini delle fattispecie di cui all’art. 80 del codice degli appalti. Inoltre, non può ritenersi sussistente un profilo di illegittimità derivante dall’omessa motivazione del provvedimento di ammissione in gara della impresa aggiudicataria. Contrariamente a quanto affermato dal Tar, la stazione appaltante non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni dell’ammissione, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con la stessa ammissione alla gara (cfr, Cons. Stato, sez. IV, n.10 novembre 2021, n. 7501). (…) In sostanza, in adesione a quanto prospettato dagli appellanti, può ritenersi che legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto, nella sua discrezionalità, che le suddette circostanze non fossero ostative o rilevanti ai fini dell’esclusione e che non vi fosse un particolare onere di motivazione, come sarebbe stato invece necessario nel caso di esclusione. (…) In tema di valutazione cui è tenuta la stazione appaltante qualora sia venuta a conoscenza di una condotta potenzialmente suscettibile di incidere sulla affidabilità e integrità del concorrente (priva di portata escludente automatica), la stazione appaltante deve infatti motivare la sola esclusione. Il provvedimento con il quale la stazione appaltante ammette invece alla gara un concorrente ritenendo non rilevanti a tal fine le pregresse vicende professionali da questi dichiarate non richiede in linea di massima un’analitica motivazione in proposito, ma è correttamente e congruamente motivato anche con il fatto stesso dell’ammissione, dato che in questo caso la motivazione si desume per implicito e si identifica con l’adesione alle controdeduzioni sul punto del concorrente stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2022, n. 4831)</corsivo>” (Consiglio di Stato, IV, 27 ottobre 2022, n. 9204; più in generale, sulla validità della motivazione per relationem nell’ambito delle gare pubbliche, ove correlata al vaglio positivo delle deduzioni dei concorrenti, Consiglio di Stato, V, 24 gennaio 2023, n. 783; III, 9 agosto 2022, n. 7021; V, 29 luglio 2022, n. 6696; III, 13 aprile 2022, n. 2814; in senso contrario, tuttavia, Consiglio di Stato, V, 5 dicembre 2022, n. 10607).</h:div><h:div>Pertanto, non si può sostenere che l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria sia immotivata, dovendosi in realtà individuare le ragioni dell’ammissione nell’avvenuta piena condivisione da parte del R.U.P. delle deduzioni prospettate dalla predetta concorrente; la scelta della Stazione appaltante di fare diretto ed esclusivo riferimento alle delucidazioni fornite dalla parte interessata è giustificata anche dalla circostanza che nelle stesse si richiamano una serie di pronunce giurisdizionali e di determinazioni di altri Enti appaltanti che hanno concorso a rafforzare la valutazione del profilo dell’affidabilità professionale di -OMISSIS-, trattandosi di indicazioni ausiliarie certamente dotate di consistente rilevanza (cfr. Consiglio di Stato, III, 13 novembre 2023, n. 9721). Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, la normativa generale in materia di procedimento amministrativo deve essere interpretata non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, VI, 7 ottobre 2022, n. 8613; VI, 13 aprile 2022, n. 2772; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 maggio 2023, n. 1043; IV, 21 aprile 2023, n. 982). La svolgimento del procedimento amministrativo, difatti, non deve garantire un puntuale e analitico vaglio di tutti gli aspetti che possono emergere nel corso dello stesso, bastando che sia consentito comprendere il percorso decisionale seguito dall’Amministrazione, il quale deve risultare con chiarezza dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto conclusivo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 febbraio 2023, n. 1577; anche, IV, 24 marzo 2023, n. 3006; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 23 giugno 2023, n. 1571).</h:div><h:div>2.2. Altro aspetto è quello legato alla legittimità della decisione nel merito e alla sua tenuta in sede di scrutinio giurisdizionale.</h:div><h:div>Tuttavia anche sotto tale profilo la determinazione del Seggio di gara non risulta illegittima, poiché, pur a fronte di numerose contestazioni, la complessiva affidabilità dell’aggiudicataria non è stata fondatamente messa in dubbio dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>Prima di esaminare le principali vicende che hanno riguardato l’aggiudicataria, deve evidenziarsi l’infondatezza del rilievo, formulato in memoria dalla difesa attorea, secondo il quale in sede processuale i difensori delle parti resistenti avrebbero dato luogo a una costruzione (postuma) della motivazione, palesando per la prima volta le ragioni dell’ammissione di -OMISSIS- alla gara, che non sarebbero state rese note all’esito del relativo procedimento: in realtà, nel corso del giudizio non sono stati introdotti elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento amministrativo, essendosi semplicemente proceduto a richiamare e a porre a fondamento delle difese delle predette parti siffatti elementi, al fine di dimostrare la completezza dell’istruttoria e la legittimità della motivazione per relationem adottata dalla Stazione appaltante; ad abundantiam, va peraltro sottolineato come costituisca principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l’integrazione in sede giudiziale della motivazione è ammissibile laddove venga effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta –, come avvenuto nella specie, restando, invece, inammissibile, l’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (cfr. Consiglio di Stato, IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; III, 28 novembre 2022, n. 10448; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 maggio 2023, n. 1043; anche Cass., SS.UU., ord. 4 settembre 2023, n. 25665 e Consiglio di Stato, VI, 14 marzo 2023, n. 2626).</h:div><h:div>2.3. Passando a esaminare le contestazioni sollevate in sede di ricorso, deve essere preliminarmente sottolineato come la valutazione spettante alla Stazione appaltante in ordine all’integrazione di gravi illeciti professionali, incidenti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 2016, sull’affidabilità dell’operatore economico, costituisca espressione di ampia discrezionalità, con la conseguenza che il sindacato del Giudice Amministrativo sulle motivazioni rese dall’Amministrazione deve essere mantenuto sul piano della “<corsivo>non pretestuosità</corsivo>” della valutazione degli elementi di fatto compiuta, mentre non può pervenire a evidenziare una sua mera “<corsivo>non condivisibilità</corsivo>”, allargando il campo all’area dell’opinabilità meramente relativa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16; V, 16 novembre 2023, n. 9854; III, 13 novembre 2023, n. 9721; V, 25 agosto 2023, n. 7949; V, 1° agosto 2023, n. 7452; VI, 29 novembre 2022, n. 10483).</h:div><h:div>Va poi altresì segnalato che alcuni degli episodi riferiti all’aggiudicataria e asseritamente dimostrativi della sua inaffidabilità sono stati già oggetto di scrutinio in diverse sedi giurisdizionali, il cui esito è stato in larga parte favorevole alla predetta aggiudicataria; nella citata relazione di 32 pagine, contenente il dettaglio relativo alle vicende che hanno coinvolto -OMISSIS- e redatta allo scopo di riscontrare la richiesta di chiarimenti formulata della Stazione appaltante, sono stati riportati in maniera compiuta (anche) tali precedenti giurisprudenziali (all. 20 al ricorso).</h:div><h:div>2.3.1. Con riferimento al rinvio a giudizio disposto G.U.P. di -OMISSIS- a carico del legale rappresentante di -OMISSIS-, poi cessato, in relazione alla gestione dei rifiuti nel cantiere sito a -OMISSIS-, oltre a evidenziare che il procedimento penale è tuttora pendente e che concerne fatti accaduti fra gli anni 2013 e 2017 (all. 2.2 di -OMISSIS-, pag. 8), il T.A.R. -OMISSIS- – premesso che «<corsivo>emerge come l’O.E. sia l’attuale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di </corsivo>[-OMISSIS-]<corsivo> in -OMISSIS-a seguito di gara d’appalto con relativo contratto per il periodo 2020 - 2027 </corsivo>[e]<corsivo> l’Ente locale sta regolarmente liquidando e pagando le prestazioni del concorrente, come emerge dalle determinazioni pubblicate all’albo pretorio e pertanto tale circostanza risulta sufficiente a dimostrare l’esistenza del requisito dell’idoneità professionale per la partecipazione alla gara del comprensorio ventimigliese </corsivo>[– ha rammentato]<corsivo> che il rinvio a giudizio della ditta partecipante a una gara pubblica o dei rappresentanti non comporta in via automatica l’esclusione dalla procedura, ma può condurre a tale esito laddove i fatti contestati possano essere considerati quali “gravi illeciti professionali” che ne minano l’integrità e l’affidabilità, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici; la stazione appaltante ha quindi, anche in questo caso, un potere di apprezzamento discrezionale di tali vicende (in tal senso, si v., tra le tante, TAR Toscana, sent. n. 203 del 2020). Nella specie, la valutazione dell’Amministrazione si fonda su elementi concreti (il perdurare dei rapporti tra -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-, nonostante i fatti oggetto del procedimento penale), appare congruamente motivata e non eccede il margine di apprezzamento a questa riconosciuto</corsivo>» (T.A.R. -OMISSIS-, I, 10 febbraio 2022, n. 117). Anche il Commissario ad acta, incaricato da T.A.R. Piemonte, I, 9 luglio 2020, n. 446 e da Consiglio di Stato, IV, 30 dicembre 2020, n. 8532 dell’attuazione di un giudicato riferito a una gara cui ha preso parte -OMISSIS-, ha ritenuto che tale vicenda non costituisse un grave illecito professionale tale da rendere dubbia l’integrità e l’affidabilità della citata concorrente (all. 2.2 di -OMISSIS-).</h:div><h:div>2.3.2. Una ancora più recente sentenza del T.A.R. Piemonte, oltre a confermare l’irrilevanza di quanto accaduto a -OMISSIS-, ha ritenuto ininfluente anche un episodio riferito a un appalto svolto da -OMISSIS- presso il Comune di -OMISSIS-, «<corsivo>in quanto la condanna al risarcimento del danno relativo a un precedente appalto – integrante il “fatto” di cui all’art. 80, co. 5, lett. c ter), d.lgs. 50/2016 – risale al 16 agosto 2018. Essa è, dunque, ultratriennale rispetto al termine di presentazione delle offerte, scaduto il 18 gennaio 2022. La decorrenza del termine non può slittare “in avanti” per il fatto che l’aggiudicataria è stata, successivamente, esclusa da altre gare per non aver dichiarato la vicenda di -OMISSIS-</corsivo>[rectius, -OMISSIS-]<corsivo> in -OMISSIS-. Le esclusioni, infatti, non derivano dall’applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c ter), d.lgs. 50/2016, quivi in contestazione, ma dalle dichiarazioni false o fuorvianti rese in tali gare, le quali costituiscono autonoma causa di esclusione ex art. 80, co. 5, lett. c bis), d.lgs. 50/2016</corsivo>» (T.A.R. Piemonte, II, 20 aprile 2023, n. 340, confermata in appello da Consiglio di Stato, IV, 7 novembre 2023, n. 9589); la vicenda di -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata oggetto di esame pure da parte del T.A.R. -OMISSIS-, che l’ha ugualmente ritenuta ininfluente ai fini del vaglio della moralità professionale di -OMISSIS-. </h:div><h:div>2.3.3. Anche la risoluzione disposta dal Comune di -OMISSIS- in danno dell’aggiudicataria è stata ritenuta irrilevante dal Consiglio di Stato, avendo la stessa effetto soltanto per tre anni decorrenti dalla data di adozione della risoluzione (ossia dal 12 giugno 2013), e quindi ormai inefficace al momento dell’indizione della gara (Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576 e V, 6 maggio 2019, n. 2895). </h:div><h:div>Ugualmente, il decorso del termine triennale rende non rilevanti le risoluzioni contrattuali intervenute con i Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, collocandosi le stesse tra i mesi di giugno 2013 e dicembre 2016 (all. 19 al ricorso, pagg. 7-8).</h:div><h:div>2.3.4. Nemmeno è stata ritenuta dimostrativa dell’inaffidabilità professionale dell’aggiudicataria la condanna irrogata dal Tribunale di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS- (oggetto di appello e quindi non definitiva) all’ex legale rappresentante di -OMISSIS- per il reato di realizzazione di una discarica abusiva nel Comune di -OMISSIS-, poiché la non definitività della stessa ne impedisce una automatica applicazione; peraltro, esaminando nel concreto la vicenda sembrerebbe emergere l’assenza di responsabilità penale in capo al condannato, come confermato dalla circostanza che la stessa pubblica accusa ne aveva chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste (all. 3 di -OMISSIS-). A riprova dell’irrilevanza di tale episodio in ordine all’affidabilità professionale e alla moralità della -OMISSIS-, nella relazione da essa prodotta al Seggio di gara, è stato segnalato che dopo tale condanna ben 55 Stazioni appaltanti hanno comunque ritenuto di ammetterla al prosieguo delle rispettive gare (cfr. prospetto riepilogativo a pagg. 13-15 della memoria di costituzione di -OMISSIS-).</h:div><h:div>2.3.5. Quanto al sequestro preventivo di circa 2.000 mq avvenuto nel Comune di -OMISSIS-il 7 maggio 2021, a causa dell’avvenuto deposito di rifiuti in un’area non idonea (all. 5.1 di -OMISSIS-), lo stesso non è rilevante, atteso che, in seguito all’ottemperanza da parte dell’impresa alle prescrizioni impartite dalle Autorità procedenti e al pagamento dell’ammenda nei termini previsti, risulta essersi prodotta l’estinzione della contravvenzione (all. 5.2-5.5 di -OMISSIS-); quindi, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, l’esclusione dalla gara per uno dei reati previsti dal comma 1 non può essere disposta allorquando sia intervenuta la dichiarazione della loro estinzione (cfr. T.A.R. Piemonte, I, 29 marzo 2021, n. 349).</h:div><h:div>Identica sorte – ovvero per estinzione della procedura sanzionatoria (all. 20 al ricorso, pag. 11) – riguarda l’asserito esercizio abusivo di una officina non autorizzata nel Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-.</h:div><h:div>Neppure può ritenersi indice di grave e certa inaffidabilità dell’aggiudicataria l’avvenuto sequestro del cantiere nel Comune di -OMISSIS-, trattandosi di vicenda ancora allo stadio inziale, non sfociata in provvedimenti definitivi e in relazione alla quale gli stessi agenti accertatori hanno mostrato degli elementi di incertezza (cfr. all. 27 al ricorso).</h:div><h:div>2.3.6. Con riferimento, poi, alla rilevanza delle trattenute operate a titolo di penale in danno della -OMISSIS- dal Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, il T.A.R. -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha statuito “<corsivo>che la mancata dichiarazione relativa alle penali comminate alla società -OMISSIS- non possa sostanziare la violazione della disciplina di cui alle lettere c), c bis) e c ter) dell’art. 80, comma 5 del codice dei contratti</corsivo>”. Difatti, secondo un orientamento giurisprudenziale, le penali o le contestazioni riferite all’esecuzione di un contratto rientrano nella fisiologica esecuzione dello stesso e quindi, se non riversate in provvedimenti di risoluzione o, comunque, sanzionatori, non necessitano di ostensione in altra procedura di gara, verificandosi, altrimenti, un ampliamento oltre ogni limite di quel che la Stazione appaltante deve sapere – e poi valutare – di un operatore economico per poter con questi concludere un contratto di appalto, in spregio ai principi di economicità, efficacia, tempestività dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato, V, 29 ottobre 2020, n. 6615; III, 5 marzo 2020, n. 1609).</h:div><h:div>Stessa conclusione vale per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione a -OMISSIS- disposto dal Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, non potendo rilevare la mancata segnalazione dell’applicazione in precedenti rapporti contrattuali di penali o contestazioni non sfociate in risoluzioni (all. 20 al ricorso, pagg. 18-19).</h:div><h:div>Non depone in senso opposto quanto deciso con sentenza T.A.R. -OMISSIS-, -OMISSIS-(confermata da Consiglio di Stato, IV, 16 gennaio 2023, n. 503), relativa proprio alla gara svolta dal Comune di -OMISSIS-, in cui -OMISSIS- è stata legittimamente esclusa dalla procedura, sul presupposto che quest’ultima avesse omesso di dichiarare sia la condanna penale del proprio amministratore da parte del G.U.P. del Tribunale di -OMISSIS-, sia i provvedimenti di applicazione delle penali adottati dal Comune di -OMISSIS-; nella gara oggetto di odierno scrutinio non si è riproposta tale situazione, essendo stati dichiarati entrambi gli eventi.</h:div><h:div>2.4. Pertanto, come emerge dall’esame delle vicende più rilevanti che hanno interessato l’aggiudicataria, non risulta irragionevole o abnorme la valutazione di affidabilità professionale della medesima compiuta dalla Stazione appaltante, tenuto conto che l’analisi ha riguardato il complesso delle attività svolte dall’operatore economico e non si è, condivisibilmente, concentrata sulle singole vicende (cfr. C.G.A.R.S., 11 ottobre 2021, n. 842). Del resto, è stato evidenziato che negli ultimi anni -OMISSIS- ha ricevuto numerosissimi certificati di buona esecuzione da diverse Amministrazioni pubbliche (59 per l’esattezza: all. 10 di -OMISSIS-) e perciò può ritenersi del tutto ragionevole che il predetto operatore economico, in ragione del<corsivo>
				</corsivo>rilevante volume delle attività riferibile a svariati ambiti geografici, “<corsivo>possa incorrere localmente in saltuarie e circoscritte vicende le quali, proprio perché riferite a fatti maturati in uno specifico contesto ambientale, si rivelano non sintomatiche di un’inaffidabilità dell’impresa su tutta la più ampia scala organizzativa e latitudine territoriale delle sue attività</corsivo>” (Consiglio di Stato, III, 13 novembre 2023, n. 9721).</h:div><h:div>2.5. Da quanto evidenziato, discende il rigetto dello scrutinato motivo.</h:div><h:div>3. Con la seconda censura si assume l’illegittima mancata sottoposizione a verifica di congruità dell’offerta di -OMISSIS-, la cui anomalia sarebbe stata evidente.</h:div><h:div>3.1. La doglianza è infondata.</h:div><h:div>La Stazione appaltante non ha dato corso al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, in quanto lo stesso, in assenza dei presupposti individuati dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, risulta facoltativo e non obbligatorio.</h:div><h:div>Difatti, qualora il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione appaltante è tenuta a valutare la congruità delle offerte “<corsivo>che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara</corsivo>”. Nella specie, pacificamente, un tale superamento non si è prodotto e quindi nessun obbligo di verificare la congruità dell’offerta è sorto in capo alla Stazione appaltante.</h:div><h:div>Sul punto, salva la facoltà per la predetta Stazione appaltante di procedere comunque a una verifica di anomalia facoltativa (cfr. Consiglio di Stato, V, 13 marzo 2020, n. 1818), la giurisprudenza ha precisato che «<corsivo>la decisione dell’amministrazione di procedere (o meno) a verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui ciò non sia espressamente previsto dalla norma è di natura discrezionale, non soggetta alla sindacabilità del giudice, se non per le ipotesi di manifesta illogicità ed irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 15 settembre 2021, n. 6297; III, 20 agosto 2021, n. 5967); affinchè si possa censurare la scelta dell’amministrazione è necessario, secondo altre pronunce, che emerga una “chiara incongruità” nell’offerta dell’aggiudicatario (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 21 giugno 2021, n. 586; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782)</corsivo>» (Consiglio di Stato, V, 30 maggio 2022, n. 4365; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 26 ottobre 2023, n. 2503).</h:div><h:div>Nella specie, la determinazione della Stazione appaltante di non procedere alla verifica di anomalia si appalesa pienamente giustificata e ragionevole, visto che lo sconto economico offerto da -OMISSIS- è stato pari al 7,52%, a fronte di un ribasso del 3,69% offerto dalla ricorrente -OMISSIS-e del 7,88% proposto da A.T.I. Società Cooperativa; come risulta evidente la differenza tra le offerte economiche non è così marcata, emergendo un divario inferiore al 4% tra la prima e la seconda classificata (per un appalto dal valore complessivo di quasi € 12.000.0000,00).</h:div><h:div>Peraltro, deve rilevarsi che l’aggiudicataria ha conseguito un punteggio tecnico di 61,338 punti, inferiore rispetto a quello assegnato alla ricorrente, pari a 66,607 punti, ciò dimostrando la sostanziale comparabilità delle due proposte: la presentazione di una migliore offerta tecnica da parte della ricorrente l’ha indotta a offrire uno sconto inferiore, mentre all’opposto una offerta tecnica meno performante ha consentito a -OMISSIS- di proporre un maggiore ribasso da un punto di vista economico. Anche sotto tale profilo non emerge alcuna incongruità – tantomeno palese – dell’offerta dell’aggiudicataria.</h:div><h:div>3.2. Da quanto evidenziato, discende il rigetto anche del suesposto motivo.</h:div><h:div>4. In conclusione, all’infondatezza delle censure del ricorso proposto da -OMISSIS- segue il rigetto del predetto gravame.</h:div><h:div>5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei confronti delle parti costituite, mentre si compensano nei confronti delle restanti parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali; si compensano nei confronti delle parti non costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/11/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paladino Giada</h:div><h:div>Antonio De Vita</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>