<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230054920240213104051565" descrizione="appalto avvalimento" gruppo="20230054920240213104051565" modifica="14/02/2024 17:31:50" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00549"/><fascicolo anno="2024" n="00413"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230054920240213104051565.xml</file><wordfile>20230054920240213104051565.docm</wordfile><ricorso NRG="202300549">202300549\202300549.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\659 Maria Ada Russo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefano Celeste Cozzi</firma><data>14/02/2024 17:31:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/02/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Ada Russo,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Zucchini,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'atto di aggiudicazione della procedura di gara proc. 0742-2022 Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di armadi di piazzale e sistemi di monitoraggio per riscaldamento deviatoi CIG: 9486044326, prot. 0002027 del 24 febbraio 2023;</h:div><h:div>della comunicazione di intervenuta aggiudicazione di FerrovieNord s.p.a. prot. n. 0002029 del 24 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Proc. 0742-2022 Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di armadi di piazzale e sistemi di monitoraggio per riscaldamento deviatoi CIG: 9486044326”;</h:div><h:div>per quanto occorrer possa:</h:div><h:div>- dei verbali di gara ed esattamente: verbale n. 1 – FerrovieNord 0742/2022 Riunione del seggio di gara del 30 dicembre 2022, verbale n. 2 – FerrovieNord 0742/2022 Riunione del seggio di gara del 20 gennaio 2023, verbale n. 3 – FerrovieNord 0742/2022 Riunione del seggio di gara del 25 gennaio 2023;</h:div><h:div>di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente ancorché incognito alla ricorrente se lesivo;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria </h:div><h:div>della decadenza della parte odierna controinteressata dall'aggiudicazione e dell'inefficacia del contratto concluso medio tempore con il contraente aggiudicatario Progress Rail Signaling s.p.a.:</h:div><h:div>ex art. 116 c.p.a. per l'annullamento, in parte qua</h:div><h:div>della nota di Ferrovienord s.p.a. prot. n. 0003165 del 21 marzo 2023, avente ad oggetto “Istanza di accesso agli atti trasmessa da LEF s.r.l.” con la quale è stato negato l'accesso parziale alla documentazione richiesta ed esattamente relativamente a: lettera di omologazione in avvalimento di ECM e copia delle fatture richieste a comprova del requisito di fatturato specifico, nella parte relativa alla sola omologazione;</h:div><h:div>nonché </h:div><h:div>ex art. 116 c.p.a per la declaratoria </h:div><h:div>del diritto di accesso della ricorrente, come da relativa istanza del 17 marzo 2023, con conseguente pronuncia dell'ordine di esibizione nel presente giudizio del certificato di omologazione della controinteressata a comprova del possesso dei requisiti, prodotto in sede di gara, qualora difforme da quello in questa sede depositato dalla ricorrente, per effetto dell’acquisizione nel separato giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Imprese – R.G. 8709/2021.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 549 del 2023, proposto da </h:div><h:div>LEF s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9486044326, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>FERROVIENORD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bertacco e Jacopo Emilio Paolo Recla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via San Damiano, n. 9; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>PROGRESS RAIL SIGNALING s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Masi, Francesca Bevilacqua e Luca Giagnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Cesare Cantù, n. 1; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di FerrovieNord s.p.a. e di Progress Rail Signaling s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il ricorso in esame, viene principalmente impugnato, da parte della società LEF s.r.l., il provvedimento emesso in data 23 febbraio 2023, con il quale FerrovieNord s.p.a. ha disposto l’aggiudicazione in favore di Progress Rail Signaling s.p.a. del contratto di fornitura di “armadi di piazzale e sistemi di monitoraggio per riscaldamento deviatoi CIG”.</h:div><h:div>Oltre alla domanda di annullamento viene proposta domanda di accertamento della sussistenza del diritto di accesso agli atti avente ad oggetto il certificato di omologazione posseduto da Progress Rail Signaling s.p.a., da quest’ultima prodotto nel corso della procedura di gara culminata con il suddetto provvedimento di aggiudicazione. Questa domanda è stata proposta in via condizionata, e cioè per il solo caso in cui la controinteressata eccepisca che il certificato depositato in questo giudizio dalla ricorrente (da quest’ultima acquisito nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Firenze RG n. 8709/2021) sia diverso da quello da essa prodotto in sede di gara.</h:div><h:div>Si sono costituite in giudizio, per opporsi all’accoglimento delle domande avverse, FerrovieNord s.p.a. e Progress Rail Signaling s.p.a.</h:div><h:div>La Sezione, con ordinanza n. 345 del 19 aprile 2023, ha respinto l’istanza cautelare.</h:div><h:div>Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.</h:div><h:div>La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 6 febbraio 2024. </h:div><h:div>Va innanzitutto rilevato che, nei suoi scritti difensivi, la controinteressata Progress Rail Signaling s.p.a. ha riconosciuto che la copia del certificato di omologazione depositato dalla ricorrente in questo giudizio è identica al certificato da essa prodotto nel corso della procedura di gara culminata con il provvedimento di aggiudicazione impugnato. La domanda di accesso agli atti (come detto proposta in via condizionata per il solo cui in cui la controinteressata avesse disconosciuto tale identità) non deve essere pertanto esaminata.</h:div><h:div>Venendo ora alla domanda di annullamento, si deve osservare che tutte le censure proposte dalla ricorrente partono dal presupposto che la controinteressata avrebbe reso, nel corso della procedura di gara, una dichiarazione falsa riguardo al fatto che essa non avrebbe fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento. Secondo la ricorrente questa dichiarazione sarebbe falsa in quanto, dal certificato di omologazione prodotto nel corso della procedura, emergerebbe che in realtà la stessa controinteressata si avvarrebbe, per la fornitura del sistema di monitoraggio per riscaldamento deviatoi, di un componente (trasformatore di potenza dell’AdP) fabbricato da terzi. Sostiene pertanto l’interessata che Progress Rail Signaling s.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara e che, per questa ragione, il provvedimento che ha disposto l’aggiudicazione in suo favore sarebbe illegittimo.</h:div><h:div>In proposito si osserva quanto segue.</h:div><h:div>Per risolvere la presente controversia occorre innanzitutto chiarire che, per la scelta dei fornitori, FerrovieNord s.p.a. utilizza un proprio sistema di qualificazione consistente nella preventiva analisi dei prodotti che gli aspiranti contraenti andranno ad offrire nelle future procedure di aggiudicazione che verranno da essa avviate e, qualora sussistano i presupposti, nel rilascio a questi ultimi di un certificato di omologazione attestante il possesso da parte dei suddetti prodotti dei requisiti di qualità necessari per soddisfare le esigenze sottese alla fornitura.</h:div><h:div>Nella documentazione della gara oggetto del presente giudizio, è stato pertanto previsto che i concorrenti avrebbero dovuto produrre il certificato di omologazione riguardante i prodotti da loro offerti. Oltre a ciò è stato previsto che gli stessi concorrenti avrebbero potuto far ricorso all’istituto dell’avvalimento e che, in tale ipotesi, essi avrebbero dovuto esprimere specifica dichiarazione in tal senso nella domanda di partecipazione alla gara.</h:div><h:div>In base queste disposizioni, quindi, anche i concorrenti non in possesso del certificato di omologazione avrebbero potuto partecipare alla gara; questi soggetti tuttavia avrebbero dovuto avvalersi di operatori in possesso del certificato dimostrando la disponibilità di questi ultimi di mettere a loro disposizione prodotti omologati che poi sarebbero stati inseriti nella loro offerta.</h:div><h:div>Ciò precisato, va ora osservato che, nel caso concreto, la controinteressata ha offerto un sistema di monitoraggio per riscaldamento deviatoi per il quale essa stessa ha ottenuto da FerrovieNord s.p.a. il certificato di omologazione; ne consegue che, contrariamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, essa non ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento.</h:div><h:div>Non ha poi il rilievo il fatto che un componente di questo sistema venga fabbricato da terzi e che di questa circostanza si sia dato atto nel certificato di omologazione. Ciò che rileva infatti, per stabilire se nel concreto si faccia o meno ricorso all’istituto dell’avvalimento, è che il certificato di omologazione sia stato rilasciato all’operatore che partecipa alla gara: se del certificato è titolare il concorrente partecipante alla gara, è quest’ultimo ad essere qualificato per la fornitura dello specifico prodotto oggetto di omologazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto stesso venga fabbricato da terzi.</h:div><h:div>Si deve pertanto ritenere che nel caso concreto Progress Rail Signaling s.p.a. non abbia falsamente dichiarato di non far ricorso all’avvalimento.</h:div><h:div>Per questa ragione, tutte le censure dedotte nel ricorso in esame (che come detto si basano sul presupposto che la controinteressata avrebbe reso sul punto una dichiarazione falsa) sono infondate. </h:div><h:div>Il ricorso deve essere pertanto respinto.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza.    </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore di FerrovieNord. S.p.a. e di Progress Rail Signaling s.p.a. che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila) da corrispondere a ciascuna di esse per un totale di euro 4.000 (quattromila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/02/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. C.m. Lo Giudice</h:div><h:div>Stefano Celeste Cozzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>