<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220296020230812104810290" descrizione="PIANO CAVE CITTA' METROPOLITANA MILANO" gruppo="20220296020230812104810290" modifica="16/08/2023 09:56:26" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico &amp; C. S.n.c." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="02960"/><fascicolo anno="2023" n="02043"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.4:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220296020230812104810290.xml</file><wordfile>20220296020230812104810290.docm</wordfile><ricorso NRG="202202960">202202960\202202960.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\44 Gabriele Nunziata\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gabriele nunziata</firma><data>16/08/2023 09:52:13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Katiuscia Papi</firma><data>14/08/2023 20:19:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gabriele Nunziata,	Presidente</h:div><h:div>Antonio De Vita,	Consigliere</h:div><h:div>Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. XI/2501in data 28 giugno 2022, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 29 del 22 luglio 2022, con la quale è stato approvato il “<corsivo>Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano – settore merceologico della sabbia e ghiaia – art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 – PRS TER 09.02.191</corsivo>”, ed atti connessi;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico &amp; C. S.n.c. il 15 giugno 2023: </h:div><h:div>- della deliberazione n. XI/2686 in data 20 dicembre 2022 del Consiglio Regionale della Lombardia, non comunicata, pubblicata sul B.U.R.L.S.O. in data 2 febbraio 2023, ed atti connessi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2960 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Eredi di Bellasio Eugenio di Bellasio Enrico &amp; C. S.n.c. in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Bellocchio in Milano, Via Marina, 6; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Pujatti e Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1; </h:div><h:div>Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Ilaria Azzariti, Giorgio Giulio Grandesso e Maraluisa Bernardette Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici in Milano, Via Vivaio, 1; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Vanzago, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Pilia e Marta Scandroglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Adriano Pilia in Milano, Viale Bianca Maria, 21; </h:div><h:div>Comune di Pregnana Milanese in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, Consorzio di Vaprio, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Vanzago;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-<corsivo>bis</corsivo>, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La società Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. è proprietaria di terreni siti al confine tra i Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago, già adibiti ad attività estrattiva, con riferimento all’escavazione di ghiaia e attività connesse, in virtù del Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, approvato con D.C.R. n. 166 del 16 maggio 2006, che aveva inserito detti terreni nell'ATEg7, con capacità estrattiva di oltre un milione di metri cubi, previsione confermativa di quella analoga contenuta nel piano previgente.</h:div><h:div>2. La perimetrazione dell’ATEg7 stabilita dalla D.C.R. 166/2006 ha formato oggetto di un lungo contenzioso, riguardante il mantenimento, all’interno dell’Ambito, delle aree ubicate in Comune di Vanzago. Invero, con sentenza n. 3473 del 13 giugno 2012 il Consiglio di Stato annullava il Piano Cave, nella parte in cui il medesimo ricomprendeva tutte le aree di proprietà della ricorrente in ambito estrattivo, in considerazione dell’omessa acquisizione del parere del Comune di Vanzago nell’<corsivo>iter</corsivo> di formazione del piano stesso.</h:div><h:div>Con successiva delibera n. 992 del 29 novembre 2013 della Giunta Regionale della Lombardia, i terreni della ricorrente ubicati in Vanzago venivano esclusi dall’ATEg7. </h:div><h:div>La società Eredi di Bellasio S.n.c. impugnava tale provvedimento nel ricorso RG 607/2014. Il TAR per la Lombardia, con la sentenza n. 1407/2015, passata in giudicato, rigettava la domanda principale ivi proposta dalla società attrice, che chiedeva l’annullamento dell’atto regionale che aveva escluso la possibilità di svolgere attività estrattive sui terreni ubicati in Comune di Vanzago. Con la medesima pronuncia questo Tribunale accoglieva invece la domanda di annullamento del medesimo atto, nella parte in cui lo stesso non aveva considerato la possibilità proposta in via subordinata dalla ricorrente, che chiedeva di adibire l’area di sua proprietà sita in Vanzago non già ad escavazione, ma al solo stoccaggio del materiale estratto.</h:div><h:div>3. In esecuzione della sentenza, con D.G.R. 4795 in data 8 febbraio 2016 la Regione Lombardia reinseriva nell’ATEg7 l’area sita in Comune di Vanzago. La delibera <corsivo>de qua</corsivo> veniva impugnata da tale Comune, che denunciava l’incompetenza della Giunta Regionale, affermando la competenza a provvedere del solo Consiglio Regionale; il suddetto motivo di ricorso veniva accolto da questo TAR, con la sentenza n. 2125/2017, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6578 del 21 novembre 2018, con cui si annullava la DGR 4795/2016.</h:div><h:div>Le aree di proprietà della società Eredi di Bellasio S.n.c. ubicate in Comune di Vanzago risultavano quindi nuovamente escluse dall’ambito ATEg7.</h:div><h:div>4. Nel contempo, con decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 152 dell’8 giugno 2017 si avviava il procedimento per la redazione del nuovo Piano Cave. </h:div><h:div>A seguito delle svolte consultazioni, la Città Metropolitana di Milano, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 14 marzo 2019, adottava definitivamente la «<corsivo>Proposta di Piano Cave 2019/2029</corsivo>».</h:div><h:div>5. La Regione approvava il nuovo Piano Cave con deliberazione del Consiglio Regionale n. 2501 del 28 giugno 2022, in virtù della quale la cava Bellasio veniva qualificata come «<corsivo>cava di recupero</corsivo>», con l’attribuzione di un volume estraibile di 300.000 mc., e perimetrata con riferimento ai soli terreni dell’attrice siti in Comune di Pregnana Milanese, con esclusione delle aree ubicate in Vanzago.</h:div><h:div>6. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società Eredi di Bellasio S.n.c. impugnava il nuovo piano cave della Città Metropolitana di Milano, approvato in via definitiva con la suddetta Deliberazione di Consiglio Regionale n. 2501 del 28 giugno 2022, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui classificava come “Cava di Recupero Rg13 ex ATEg7” anziché come Ambito Territoriale Estrattivo le aree di cui la ricorrente è proprietaria nei Comuni di Pregnana Milanese e Vanzago, assegnando alle stesse una capacità estrattiva inferiore rispetto al piano previgente ed escludendo dal perimetro della cava le aree in Comune di Vanzago. La domanda era fondata sui seguenti motivi:</h:div><h:div>I) «<corsivo>Violazione dei principi in materia di formazione dei piani cave; violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della L.R. Lombardia n. 14 in data 8.8.1998; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della L.R. n. 20 in data 8.11.2021; violazione e falsa applicazione dei criteri stabiliti dalla Città Metropolitana di Milano per l'adozione del piano cave; contraddittorietà</corsivo>» in quanto, qualificando la Cava Bellasio come cava di recupero con soli 300.000 mc di materiale inerte estraibile, se ne sarebbe impedita l’integrale utilizzazione e si sarebbe dunque disatteso il principio fondamentale della pianificazione estrattiva, in virtù del quale l'identificazione delle aree dedicate a tale attività deve avvenire sfruttando prioritariamente i giacimenti già in corso di coltivazione, al fine di consentire la continuità del sito e di minimizzare il consumo di nuovo suolo;</h:div><h:div>II) «<corsivo>Eccesso di potere per illogicità manifesta, genericità, irrilevanza ed erroneità della motivazione; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà intrinseca</corsivo>», con cui si rilevava come il ridotto sfruttamento della cava nella vigenza del precedente Piano era dovuto a fattori non imputabili alla ricorrente, e si censurava la carenza motivazionale relativa alla disposta soppressione dell’ambito estrattivo; </h:div><h:div>III) «<corsivo>Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca; difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dei principi del giusto procedimento e della correttezza dell’azione amministrativa</corsivo>», ove si insisteva sulla violazione dei principi sopra descritti, e si denunciava l’omessa motivazione relativa alla reiezione delle osservazioni presentate dalla società ricorrente;</h:div><h:div>IV) «<corsivo>Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della costituzione; violazione art. 2 della costituzione; cinismo amministrativo</corsivo>», con cui si poneva in evidenza che la società Bellasio aveva potuto sfruttare solo un decimo della capacità produttiva assegnata all’ATEg7 dal piano cave approvato nel 2006, in quanto costretta ad interrompere l’attività di escavazione per effetto dei reiterati errori nei quali sarebbe incorsa l’Amministrazione, rendendo di fatto incerta la perimetrazione dell’ambito estrattivo; </h:div><h:div>V) «<corsivo>Violazione ed elusione del giudicato; violazione art. 6 L.R. Lombardia n. 14/1998; eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta</corsivo>», ove si faceva presente che, con la sentenza n. 1407/2015, questo Tribunale aveva annullato la D.G.R. n. 992/2013 e la D.C.R. n. 343/2014, con le quali le aree di proprietà della ricorrente ubicate in Vanzago erano state immotivatamente stralciate dal piano cave provinciale; la Regione avrebbe dovuto dare esecuzione alla suddetta pronuncia nel nuovo piano, invece del tutto contraddittoriamente provvedeva solo con separato procedimento;</h:div><h:div>VI) «<corsivo>Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; illogicità manifesta</corsivo>» con il quale si contestava la manifesta illegittimità delle previsioni del piano impugnato, nella parte in cui assegnavano alla cava di recupero “Rg13” un volume estraibile di soli 300.000 metri cubi e limitavano la perimetrazione della stessa ai soli terreni ubicati nel Comune di Pregnana Milanese.</h:div><h:div>7. Si costituiva in giudizio la Regione che instava per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>8. La Città metropolitana resisteva anch’essa al ricorso ed eccepiva, in sede preliminare, l’irricevibilità del gravame diretto contro l’adozione del Piano da parte della Regione, siccome avvenuta nel 2019.</h:div><h:div>9. Anche il Comune di Vanzago si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del ricorso ed evidenziando, tra l’altro, che l’area di proprietà della Eredi di Bellasio S.n.c., ubicata nel proprio territorio, era stata oggetto dell’ordinanza del Tribunale di Rho in data 23 novembre 2009, emessa in accoglimento della domanda giudiziale dei signori Balconi, proprietari della Cascina Agri, che inibiva l’attività di impresa in tutta l’area situata a una distanza di 150 metri dai confini della loro proprietà, e veniva confermata dal Tribunale di Milano, con propria pronuncia del 9 marzo 2010.</h:div><h:div>10. Intanto, successivamente all’approvazione definitiva del piano cave da parte del Consiglio Regionale, la Regione avviava il procedimento per l’ottemperanza alla sentenza n. 1407/2015 di questo TAR, afferente alla determinazione dell’estensione dell’ATEg7 nella previgente, e non più attuale, pianificazione estrattiva.</h:div><h:div>Il procedimento si concludeva con la Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. 2686 del 20 dicembre 2022, pubblicata sul BURL in data 2 febbraio 2023, che disponeva lo stralcio dall’ATEg7 dell’area sita in Comune di Vanzago, relativamente anche al deposito e allo stoccaggio, confermando l’esclusione di ogni attività estrattiva nell’area ubicata nel suddetto Comune.</h:div><h:div>11. Con ricorso <corsivo>ex</corsivo> art. 43 c.p.a. notificato il 13 giugno 2023 e depositato nel fascicolo di causa il 15 giugno 2023 la Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. impugnava tale deliberazione, unitamente a tutti gli atti del relativo procedimento, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi aggiunti:</h:div><h:div>VII) «<corsivo>Eccesso di potere per carenza di legittimo presupposto; inesistenza dell’oggetto e carenza di potere</corsivo>»;</h:div><h:div>VIII) «<corsivo>Violazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione, Violazione dei doveri di correttezza e buona fede; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta</corsivo>»;</h:div><h:div>IX) «<corsivo>Sviamento di potere</corsivo>»;</h:div><h:div>X) «<corsivo>Eccesso di potere per erroneità dei presupposti; insufficienza e irrilevanza della motivazione</corsivo>»;</h:div><h:div>XI) «<corsivo>Eccesso di potere per motivazione generica, irrilevante, erronea e contraddittoria</corsivo>»;</h:div><h:div>XII) «<corsivo>Violazione della Legge Regionale della Lombardia n. 14/1998; Violazione del giusto procedimento</corsivo>»;</h:div><h:div>XIII) «<corsivo>Eccesso di potere per apoditticità e insufficienza della motivazione; difetto di istruttoria</corsivo>»;</h:div><h:div>XIV) «<corsivo>Sviamento di potere</corsivo>»;</h:div><h:div>XV) «<corsivo>Eccesso di potere per motivazione insufficiente e contraddittoria</corsivo>»;</h:div><h:div>XVI) «<corsivo>Eccesso di potere per motivazione generica, irrilevante, erronea e contraddittoria</corsivo>».</h:div><h:div>12. All’udienza straordinaria di smaltimento del 5 luglio 2023, dato avviso alle parti circa la non attinenza del ricorso per motivi aggiunti all’oggetto del ricorso principale, e dunque del possibile stralcio dello stesso, la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In sede preliminare si precisa che, come emerge chiaramente dalla trattazione in fatto, il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto dei provvedimenti i quali, riguardando la previgente pianificazione estrattiva della Città Metropolitana di Milano, sono del tutto estranei all’oggetto del ricorso principale, che concerne invece il nuovo piano cave metropolitano, approvato nel 2019 per il decennio 2019-2029.</h:div><h:div>Non ricorrono pertanto, nella presente fattispecie, i presupposti di legge per qualificare la nuova iniziativa processuale proposta dalla società Eredi di Bellasio S.n.c. come ricorso per motivi aggiunti <corsivo>ex</corsivo> art. 43 c.p.a. Quest’ultima disposizione riguarda infatti esclusivamente i ricorsi che recano «<corsivo>nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte</corsivo>», ovvero «<corsivo>domande nuove purché connesse a quelle già proposte</corsivo>». Nessuna delle due ipotesi può ravvisarsi con riferimento al ricorso depositato dalla Eredi di Bellasio Eugenio S.n.c. in data 15 giugno 2023, in quanto le domande ivi proposte sono diverse da quelle contenute nel ricorso originario (si chiede l’annullamento di differenti provvedimenti), e non sono ad esse connesse (in quanto relative ad atti reciprocamente del tutto indipendenti, uno attinente alla pianificazione estrattiva in vigore fino al 2019, l’altro a quella vigente dal 2019 in poi). Quanto a tale ultimo profilo, si dà atto che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la connessione rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, pur dovendo essere intesa in termini ampi e non formalistici, deve comunque estrinsecarsi in una pluralità di atti diversi che danno luogo, nei confronti della parte attrice, ad una medesima lesione, ovvero che abbiano comunque presupposti giuridici o fattuali comuni (TAR Lombardia, Milano, III, 24 febbraio 2021 n. 487; TAR Campania, Napoli, I, 13 maggio 2015 n. 2638; TAR Sicilia, Catania, I, 14 gennaio 2011 n. 56), presupposti assenti nella presente fattispecie.</h:div><h:div>Cionondimeno, l’impugnazione della nuova deliberazione regionale, pur proposta ai sensi dell’art. 43 c.p.a., ha tutte le caratteristiche per costituire un ricorso autonomo.</h:div><h:div>Al fine di salvaguardare il diritto di difesa della parte ricorrente e, nel contempo, la speditezza e l’economicità dell’azione processuale, ritiene il Collegio che la nuova impugnativa debba essere stralciata e autonomamente trattata. Viene invece introitata la causa introdotta con il ricorso principale, che risulta matura per la decisione.</h:div><h:div>2. Con riferimento al ricorso introduttivo, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, risultando lo stesso infondato nel merito, per le ragioni di seguito esposte.</h:div><h:div>2.1. Con il primo motivo di gravame la società attrice afferma che la riqualificazione della cava Bellasio come cava di recupero disattenderebbe i principi ispiratori della pianificazione estrattiva, e in particolare il principio di contenimento del consumo di suolo, e si porrebbe in contrasto con la definizione normativa di “cava di recupero”, non afferente a siti attivi.</h:div><h:div>2.1.1. In via generale, occorre evidenziare che i principi guida per la redazione della pianificazione estrattiva, tra cui <corsivo>in primis</corsivo> quello del contenimento del consumo di suolo, non integrano dei vincoli specificamente cogenti per le singole disposizioni pianificatorie, o per ciascuno dei siti da queste interessati; tali principi devono infatti caratterizzare il piano complessivamente considerato.</h:div><h:div>Per quanto concerne il Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano, i suddetti principi, a livello generale, risultano pienamente osservati.</h:div><h:div>Nel nuovo piano si riscontra infatti, rispetto a quello previgente, una riduzione della superficie estrattiva complessiva, nonché una diminuzione del quantitativo di materiale estrattivo complessivamente individuato quale fabbisogno (Dichiarazione di sintesi della VAS, pagine 11 e 12: «<corsivo>il Piano ha provveduto a: […] ridurre il fabbisogno di oltre il 40% dai 54.857.000 mc del Piano cave 2006 agli attuali 32.000.000 mc; evitare previsioni di apertura di nuove cave; minimizzare il consumo di suolo e razionalizzare l’attività di escavazione, con riduzione del numero di insediamenti presenti sul territorio da 33 ATE  a 25; ridurre le superfici di ATE di circa il 45%, dai 1.427 ettari del Piano cave 2006 ai 786 ettari della Proposta; valorizzare il territorio, proteggendo le risorse ambientali esistenti anche attraverso opportune prescrizioni nelle Norme Tecniche di Attuazione e nelle singole schede di Piano</corsivo>»). </h:div><h:div>Nel contempo, non sono state individuate nuove cave (nonostante la presenza di plurime richieste), le aree estrattive complessive sono state ridotte e, per conseguenza, è del tutto evidente che si è privilegiata la concentrazione dell’intero fabbisogno estrattivo determinato, presso aree già attive e già individuate nel previgente Piano cave.</h:div><h:div>I principi invocati dalla società ricorrente, declinati sull’intero documento pianificatorio, risultano dunque pienamente osservati, con conseguente legittimità, sotto tali profili, degli atti impugnati.</h:div><h:div>2.1.2. Nel contempo, non si ravvisano profili di illegittimità relativi alla qualificazione del sito Bellasio come cava di recupero, scelta amministrativa che la parte ricorrente ritiene preclusa in quanto afferente ad una cava attiva.</h:div><h:div>Orbene, ai sensi dell’art. 3 lettera ‘b’ delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cave, non impugnata, per «<corsivo>Cava di recupero</corsivo>» si intende una «<corsivo>cava cessata o con attività estrattiva in atto in cui è consentita la temporanea ripresa o la prosecuzione dell’attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale</corsivo>».</h:div><h:div>La riportata definizione, evidentemente, riguarda anche le cave che risultano attive al momento in cui le stesse sono assoggettate alla classificazione di recupero.</h:div><h:div>Anche sotto tale profilo, la pianificazione metropolitana appare pertanto esente da vizi.</h:div><h:div>2.1.3. Nel complesso, il primo motivo di gravame è dunque infondato.</h:div><h:div>2.2. Diversamente da quanto affermato dalla ricorrente nel secondo ordine di censure, appare necessario evidenziare come la scelta effettuata dall’Amministrazione, relativa alla perimetrazione della cava Bellasio in area collocata nel solo Comune di Pregnana Milanese (con esclusione dei terreni della società attrice siti in Comune di Vanzago), e la riqualificazione come cava di recupero (con trasformazione dell’<corsivo>ex</corsivo> ATEg7 nel nuovo sito R13), appaiono sorrette da adeguata istruttoria e compiuta motivazione, nei limiti in cui tale elemento sia configurabile nell’ambito di un atto di pianificazione generale.</h:div><h:div>Partendo da quest’ultima considerazione, è infatti evidente che, come acclarato da costante giurisprudenza, le scelte poste in essere dall’Amministrazione negli atti di pianificazione generale non devono essere sorrette dalla dettagliata spiegazione di ogni specifica determinazione ivi assunta, risultando invece sufficiente una esposizione complessiva dei criteri e principi fondamentali che hanno ispirato la redazione dell’atto: «<corsivo>Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale o da una sua variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio - economico. Tali scelte non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante; ciò comportando, quale corollario, che l'onere di motivazione gravante sull'Amministrazione, in sede di adozione di strumenti urbanistici, anche sovracomunali, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei criteri principali che sorreggono le scelte effettuate, potendo la motivazione desumersi anche dai documenti di accompagnamento all'atto di pianificazione urbanistica e, più in generale, dagli atti del procedimento</corsivo>» (TAR Lombardia, Milano, II, 22 ottobre 2021 n. 2333).</h:div><h:div>Con riferimento alla coerenza del Piano cave in esame rispetto ai criteri generali esplicitati dall’Amministrazione, si è già detto al punto precedente.</h:div><h:div>È tuttavia necessario evidenziare come la Regione, nell’ambito della Relazione Istruttoria, abbia dato conto in modo specifico (come è richiesto in caso di possibili affidamenti ingeneratisi in capo al privato, <corsivo>ex plurimis</corsivo>: Consiglio di Stato, IV, 10 febbraio 2022 n. 963) delle ragioni per le quali l’ATEg7 veniva convertito nella cava di recupero R13, perimetrata nel solo territorio del Comune di Pregnana Milanese. A tal fine, l’Amministrazione introduceva puntuali riferimenti e richiami alle valutazioni espresse dai diversi enti coinvolti nel procedimento. In particolare, la Regione ha evidenziato, riportando le considerazioni «<corsivo>ritenute più rilevanti ai fini della presente istruttoria, che gli enti interessati (Comune di Vanzago, Comune di Pregnana Milanese, Comune di Arluno, Bosco WWF di Vanzago, Parco Agricolo Sud Milano) hanno avanzato nel corso del contenzioso</corsivo>», che (pagine 75 e ss. della Relazione Istruttoria) l’espansione dell’area di cava al territorio di Vanzago  renderebbe il sito estrattivo troppo vicino ad alcuni centri abitati (anche in contraddizione con quanto stabilito dall’art. 216 T.U.L.P.S.), con conseguente pericolo per la salute dei cittadini (per la dispersione di polveri e l’inquinamento acustico connessi all’attività estrattiva), anche in relazione alla dichiarata volontà della società di effettuare l’escavazione a secco, e considerata la vicinanza di una scuola primaria; l’area di Vanzago si porrebbe inoltre all’interno del Parco Agricolo Milano Sud, e all’interno di uno dei principali corridoi ecologici della RER; l’estensione auspicata dalla ricorrente avvicinerebbe altresì l’attività estrattiva al sito Natura 2000 e alla riserva regionale “Bosco WWF di Vanzago”, con connesse problematiche di carattere ambientale. Quanto alla riconversione in cava di recupero, si è invece fatto presente, nella medesima sede, che: «<corsivo>il Rapporto Ambientale, nella parte valutativa delle criticità ambientali, evidenzia che la cava di recupero Rg13-ex ATEg7 “si trova […] in un contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo […] è localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità della ZSC Bosco di Vanzago ed è punto di snodo del corridoio ecologico regionale primario […] gli insediamenti della località Valdarenne e della Frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali”. Va evidenziato ulteriormente che già nel 2004 con l’adozione del piano cave scaduto il 30.6.2019 l’allora Provincia di Milano si era espressa affinché l’attività estrattiva potesse essere svolta nel solo Comune di Pregnana Milanese in considerazione dei “forti vincoli di tutela ambientale” presenti. È utile ribadire che la riconfigurazione dell’ATEg7 in cava di recupero Rg13 così come rappresentata nella scheda di Piano cave presenti elementi di maggiore sostenibilità ambientale e paesaggistica consentendo, a fronte di una ripresa dell’attività estrattiva per un volume complessivo comunque non “insignificante”, la riqualificazione di un’area degradata attraverso una progettazione da condividere con gli Enti interessati e con tempi ben definiti (5 anni) per la restituzione delle aree e il loro riuso</corsivo>»; del resto, si aggiunge: «<corsivo>il PPA approvato dal comune di Pregnana Milanese prevedeva che la riqualificazione dell’intera area di cava avrebbe dovuto concludersi entro il 2010, con lo stop dell’attività di cava. Il progetto avanzato dalla proprietà sposta il termine al 2020, rimandando di ben 10 anni sia la cessazione delle attività sia la bonifica del territorio. Si sottolinea come le cave estrattive siano classificate come elementi di degrado del suolo e del paesaggio. Si tratta quindi di una situazione non più accettabile, la bonifica di un territorio sfruttato e degradato da diversi anni come l’area in questione non può essere rimandata all’infinito</corsivo>».</h:div><h:div>Sotto il profilo istruttorio, emerge con evidenza dagli atti presenti nel fascicolo di causa come la P.A. abbia svolto ampia attività ricognitiva dei dati afferenti all’attività estrattiva (anche declinati con riferimento ai singoli siti contemplati nel Piano), e delle osservazioni presentate dai vari soggetti coinvolti, addivenendo alfine alla scelta oggi censurata.</h:div><h:div>Anche il secondo motivo è dunque destituito di fondamento.</h:div><h:div>2.3. Il terzo motivo, oltre che sui profili motivazionali già affrontati ai punti precedenti, ai quali al riguardo si rinvia, si appunta sull’asserita carenza di risposte in ordine alle osservazioni presentate dalla società attrice nel corso del procedimento.</h:div><h:div>La doglianza non è fondata. L’Amministrazione ha infatti riscontrato e disatteso (peraltro solo parzialmente, poiché le stesse erano in parte accolte) le osservazioni nn. 24 e 25 avanzate dalla società attrice, con ampi rimandi al contenuto del Rapporto Ambientale e della VAS. In particolare, nel Rapporto Ambientale si descriveva nei seguenti termini <corsivo>l’ex</corsivo> ATEg7: «<corsivo>L’Ambito estrattivo si trova […] in un contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo. La Cava è localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità della ZSC “Bosco di Vanzago”, ed è punto di snodo del corridoio ecologico regionale primario, che da un lato collega il Parco Agricolo Sud Milano con il Parco del Ticino, dall’altro lo collega con il Parco delle Groane. Gli insediamenti della Frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali</corsivo>». In sede di valutazione ambientale del nuovo piano, con riferimento alla cava di recupero Rg13, il succitato Rapporto Ambientale precisa invece che: «<corsivo>La cava di recupero, ex ATEg7, si trova in Comune di Pregnana Milanese, al confine con Vanzago, Arluno e Sedriano, in prossimità dell’autostrada Milano-Torino, in un contesto agricolo, prevalentemente coltivato a seminativo. La cava è localizzata nel Parco Agricolo Sud Milano, in prossimità della ZSC “Bosco di Vanzago”, ed è punto di snodo del corridoio ecologico regionale primario, che da un lato collega il Parco Agricolo Sud Milano con il Parco del Ticino, dall’altro lo collega con il Parco delle Groane. Gli insediamenti della località Valdarenne e della Frazione Mantegazza di Vanzago, più prossimi al perimetro di cava, sono prevalentemente residenziali</corsivo>»; «<corsivo>Il progetto, la tipologia del recupero e la destinazione d’uso finale dell’area, dovrà essere definito con il Comune, con l’ente gestore del Sito Natura 2000 e concordato e convenzionato con il Parco Agricolo Sud Milano. Il progetto di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere sottoposto a Valutazione di Incidenza</corsivo>». Ed invero, come stabilito in sede di VAS, il giudizio favorevole dell’Autorità preposta veniva «<corsivo>condizionato all’ottemperanza alle prescrizioni della Valutazione di Incidenza espressa da Regione Lombardia […]: […] sottoporre a screening di incidenza […] le cave di recupero Rg13 e Rg17 […]</corsivo>». Il rinvio ai suddetti atti istruttori è dunque evidentemente idoneo a spiegare in termini esaustivi l’omesso accoglimento delle osservazioni, che chiedevano di estendere la cava in Comune di Vanzago, qualificarla come ATE, e incrementarne i volumi estrattivi.</h:div><h:div>Del resto, come precisato dalla giurisprudenza, le osservazioni presentate dall’interessato in sede di pianificazione, in quanto mero apporto del privato, non richiedono, ai fini della legittimità dell’operato della PA, una puntuale motivazione in ordine alla non condivisione delle stesse, risultando sufficiente che emerga dagli atti come detti contributi siano stati valutati e ritenuti non idonei ad orientare diversamente la soluzione adottata dall'Amministrazione (si vedano in proposito, <corsivo>ex plurimis</corsivo>: TAR Campania, Napoli, VIII, 15 marzo 2018 n. 1652; TAR Puglia, Lecce, III, 22 ottobre 2014, n. 2599; Consiglio di Stato, I, 14 febbraio 2014 n. 1710).</h:div><h:div>2.4. Il quarto motivo è del tutto inconferente, in quanto attinente alle ragioni (irrilevanti nella nuova pianificazione) che hanno condotto all’interruzione dell’attività estrattiva nel vecchio ATEg7.</h:div><h:div>2.5. Analoghe considerazioni valgono per il quinto motivo, che riguarda la conformazione e l’estensione dell’<corsivo>ex</corsivo> ambito ATEg7, rilevante nella precedente pianificazione estrattiva, non in quella attuale (laddove peraltro l’Amministrazione ha abbondantemente motivato circa le ragioni di ordine ambientale e legate alla tutela della salute che hanno condotto ad escludere l’area sita in Comune di Vanzago dal perimetro della cava di recupero Rg13).</h:div><h:div>2.6. Il sesto motivo si appunta sull’asserita penalizzazione della ricorrente, con riferimento alla perimetrazione della cava di recupero Rg13 (ubicata nel solo Comune di Pregnana Milanese), e alla quantificazione del materiale estraibile in soli 300.000 mc.</h:div><h:div>Il motivo è ancora una volta infondato.</h:div><h:div>Quanto alla perimetrazione limitata a Pregnana Milanese, si rinvia a quanto già sopra precisato in ordine all’esaustiva e compiuta motivazione resa dalla PA, di cui si è già dato conto nei precedenti punti.</h:div><h:div>Relativamente alla quantità di materiale estraibile determinata, si rinvia ulteriormente al precedente paragrafo 2.2, ove si è testualmente riportata la valutazione discrezionale della PA, che ha imposto il recupero ambientale dell’area oggetto dell’<corsivo>ex</corsivo> ATEg7, nel contempo consentendo l’estrazione di una quantità non irrilevante di materiale inerte, in tal modo contemperando le contrapposte esigenze dell’impresa da un lato, e ambientali/salutistiche dall’altro. </h:div><h:div>Del resto, oltre alla giustificazione resa nei suddetti termini dalla Regione, occorre considerare che il Piano va nella direzione generale sia del contenimento della superficie estrattiva complessiva, sia della riduzione (pari a circa il 40%) dei volumi estraibili (si vedano le proiezioni riportate nella VAS, nel Rapporto Ambientale, nella Relazione istruttoria e nella Relazione tecnica). Non si ravvisano dunque penalizzazioni “ingiuste” in capo alla ricorrente, ma un sostanziale allineamento, nella disciplina della cava Rg13, ai criteri ispiratori del Piano. La ricorrente omette invero di considerare che, accanto al principio del contenimento del suolo consumato, vi sono tra i criteri guida del Piano anche quelli diretti a: «<corsivo>mettere in atto azioni concrete atte a riequilibrare il territorio, proteggendo e valorizzando quanto più possibile le risorse ambientali esistenti; soddisfare il fabbisogno di inerti per l’area metropolitana in modo congruo ed equilibrato, sulla base di una corretta analisi di tutti gli aspetti ambientali, territoriali e socio-economici previsti dalle indicazioni normative; […] minimizzare gli impatti ambientali razionalizzando l’attività di escavazione in termini di massima profondità di scavo e minore consumo di suolo […]</corsivo>» (Relazione istruttoria, pagina 3). È dunque palese che la definizione delle superfici di cava e delle quantità estraibili rispondono a un necessario contemperamento tra le diverse esigenze ispiratrici.</h:div><h:div>2.7. Il ricorso principale risulta dunque, nel complesso, infondato.</h:div><h:div>3. In virtù delle considerazioni che precedono il Collegio:</h:div><h:div>- respinge il ricorso principale siccome <corsivo>in toto</corsivo> destituito di fondamento;</h:div><h:div>- dispone lo stralcio del ricorso per motivi aggiunti, non connesso al ricorso introduttivo e come tale da trattare in via autonoma; ordina la trasmissione alla Segreteria per gli adempimenti del caso.</h:div><h:div>4. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la complessità e la peculiarità della fattispecie che ha costituito oggetto di causa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.</h:div><h:div>Dispone lo stralcio del ricorso per motivi aggiunti, che dovrà essere trattato autonomamente, e ordina la trasmissione alla Segreteria per gli adempimenti del caso.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Matteo Liberatori</h:div><h:div>Katiuscia Papi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>