<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220199320230404125529069" descrizione="Appalt-NuovaCommissione" gruppo="20220199320230404125529069" modifica="14/04/2023 16:17:55" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Paul Hartmann S.p.A." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01993"/><fascicolo anno="2023" n="00954"/><urn>urn:nir:tar.lombardia;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220199320230404125529069.xml</file><wordfile>20220199320230404125529069.docm</wordfile><ricorso NRG="202201993">202201993\202201993.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\659 Maria Ada Russo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giovanni Zucchini</firma><data>14/04/2023 16:17:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Maria Ada Russo,	Presidente</h:div><h:div>Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Laura Patelli,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione n. 581 dell’8 luglio 2022 assunta dal Direttore generale di A.R.I.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, avente ad oggetto “ARCA_2018_062 – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n.50/16 per la FORNITURA DI SET IN TNT STERILI E SERVIZI CONNESSI – Aggiudicazione del Lotto 1 della Procedura”, comunicata in data 8 luglio 2022 via Sintel, con riferimento al lotto 1;</h:div><h:div>- della proposta di aggiudicazione del R.U.P. al Direttore generale, prot. n. IA.2022.0038928 del 6 luglio 2022 con riferimento al lotto 1;</h:div><h:div>- dei verbali n. 13 del 27 maggio 2021 e nn. 14 e 15, entrambi recanti la data del 20 giugno 2022, e dei relativi allegati;</h:div><h:div>- della determinazione n. ARCA.2019.000177 del 1° marzo 2019 di ammissione alle fasi di gara degli operatori economici partecipanti alla gara, con riferimento al lotto 1;</h:div><h:div>- ove occorrendo, degli atti, non noti, del procedimento, che ha condotto alla conferma della Commissione giudicatrice originariamente nominata;</h:div><h:div>- e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nelle more della presente causa, tra A.R.I.A. e Mölnlycke Health Care S.r.l. per il lotto 1 della gara suddetta, con eventuale subentro nel contratto in caso di accoglimento dei motivi esposti in via subordinata;</h:div><h:div>- nonché, in subordine, per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente in conseguenza dell’illegittima aggiudicazione del lotto 1 della gara suddetta in favore di Mölnlycke Health Care S.r.l.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2022, proposto da </h:div><h:div>Paul Hartmann S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco e Fabrizio Colasurdo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - Aria Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Ufficio Legale di Aria Spa in Milano, via Torquato Taramelli, 26;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Mölnlycke Health Care S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Medline International S.R.L. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria Spa, di Mölnlycke Health Care S.r.l. e di Medline International S.R.L. unipersonale;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – Aria Spa (controllata dalla Regione Lombardia e svolgente il ruolo di centrale regionale di committenza) indiceva una gara d’appalto con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici o anche solo “codice”) per la stipulazione di una convenzione per la fornitura di set in TNT sterili e servizi connessi.</h:div><h:div>Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un massimo di 70 punti all’offerta tecnica e di 30 a quella economica.</h:div><h:div>La gara era suddivisa in lotti e quello che interessa la presente controversia è il lotto n. 1, avente ad oggetto la fornitura di “kit procedurali chirurgici – set in TNT sterile ed ulteriori prodotti”.</h:div><h:div>Al termine della procedura risultava aggiudicataria del lotto succitato la società Mölnlycke Health Care Srl (di seguito anche solo “Mhc”), la cui offerta era stata sottoposta a verifica di congruità, conclusasi positivamente.</h:div><h:div>Al secondo ed al terzo posto si collocavano rispettivamente Medline International Srl unipersonale (di seguito anche solo “Medline”) e Paul Hartmann Spa (di seguito anche solo “Ph”).</h:div><h:div>La determinazione di aggiudicazione di cui sopra del 28.6.2019 era impugnata davanti al TAR Lombardia – Milano con due distinti di ricorsi di Medline (RG n. 1737/2019) e di Ph (RG n. 1839/2019).</h:div><h:div>Con sentenza n. 2682/2019 la scrivente Sezione del TAR Lombardia riuniva i ricorsi e accoglieva quello n. 1839/2019, mentre disponeva contestualmente la sospensione del giudizio RG n. 1737/2019.</h:div><h:div>Mhc proponeva appello contro la citata sentenza ed il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 5746/2020 reputava fondata l’impugnazione, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado RG n. 1737/2019, accogliendo l’altro ricorso, annullando di conseguenza la procedura di gara a partire dal segmento istruttorio sull’esame della campionatura ed imponendo il rinnovo della procedura a partire da tale momento.</h:div><h:div>In esecuzione della citata pronuncia del giudice d’appello la commissione di gara – la stessa di cui alla pregressa fase – procedeva con l’esame e la valutazione della campionatura.</h:div><h:div>L’attività della commissione si concludeva come da verbali n. 14 e n. 15 del 2022, con i quali erano assegnati i punteggi all’offerta tecnica e, quanto alla valutazione sull’anomalia dell’offerta economica di Mhc, erano confermate le conclusioni già raggiunte nella pregressa fase di aggiudicazione poi annullata dal Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Al termine della procedura così rinnovata Mhc risultava ancora aggiudicataria con complessivi 94,69 punti (70,00 + 24,69), mentre Medline era seconda con 81,45 punti (51,45 + 30) e Ph terza con 65,70 punti (43,01 + 22,69).</h:div><h:div>Ph proponeva pertanto il ricorso in epigrafe, con domanda di sospensiva.</h:div><h:div>Altro ricorso davanti allo stesso TAR Lombardia era proposto da Medline (RG n. 2068/2022).</h:div><h:div>Si costituivano nel presente giudizio Aria Spa, Mhc ed anche Medline, concludendo tutte per il rigetto del gravame.</h:div><h:div>In esito all’udienza in camera di consiglio del 4.10.2022 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della Sezione n. 1168/2022.</h:div><h:div>L’ordinanza di prime cure era appellata ed il Consiglio di Stato, con ordinanza della Sezione III n. 5739/2022, accoglieva l’impugnazione, seppure al solo fine della sollecita fissazione dell’udienza di discussione in primo grado.</h:div><h:div>Alla successiva pubblica udienza del 4.4.2023 davanti al TAR Lombardia la causa era discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Nel primo ed articolato motivo ricorso l’esponente lamenta la violazione dell’art. 77 del codice oltre che di vari principi generali che presiedono alle gare pubbliche giacché, a detta di Ph, l’Amministrazione avrebbe dovuto nominare una nuova commissione di gara, diversa da quella che aveva valutato le offerte per le quali il provvedimento di aggiudicazione era stato annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione III n. 5746/2020 (cfr. per la copia di quest’ultima il doc. 3 di Aria ed il doc. 33 di Mhc).</h:div><h:div>La doglianza, per quanto ben esposta e suggestiva, non convince il Collegio.</h:div><h:div>Innanzi tutto si deve rilevare che l’art. 77 comma 11 del codice stabilisce espressamente che in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di un concorrente, viene «<corsivo>riconvocata la medesima commissione</corsivo>», salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio di composizione della medesima.</h:div><h:div>Nel caso di specie Aria ha dapprima ritenuto, vista la citata sentenza del Consiglio di Stato, di nominare una nuova commissione giudicatrice (cfr. il doc. 13 di Mhc); tuttavia a fronte delle osservazioni di Mhc è stata confermata la commissione della procedura originaria (cfr. i documenti da 14 a 18 di Mhc ed in particolare quest’ultimo).</h:div><h:div>La formulazione letterale del comma 11 succitato esclude la necessità della nomina di una nuova commissione, peraltro non imposta neppure dalla menzionata sentenza del Consiglio di Stato che prevede il rinnovo della procedura d’appalto a partire dalla fase di valutazione della campionatura.</h:div><h:div>Infatti l’art. 14.2.2 del disciplinare di gara stabilisce che, al fine di riscontrare le caratteristiche essenziali e preferenziali dei prodotti offerti e la loro idoneità all’uso, sia necessario svolgere “Sul Campo” le prove del materiale, in presenza di uno specialista di prodotto del concorrente, nelle date da concordarsi con le strutture ospedaliere dove si svolgeranno le prove stesse (cfr. il doc. 2 della ricorrente, pagine 44 e 45 di 82).</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato, nell’accogliere le censure formulate in maniera analoga nei due ricorsi riuniti, ha evidenziato che non vi era stata alcuna idonea verbalizzazione dell’attività di esame dei campioni da effettuarsi nelle strutture ospedaliere, non essendovi “traccia nella verbalizzazione circa tempi, modalità, luoghi e presenze in ordine alle prove sul campo” (così espressamente il punto 11 della sentenza d’appello).</h:div><h:div>Il giudice amministrativo d’appello conclude quindi per il rinnovo della procedura con riguardo al “segmento” rappresentato dalla valutazione della campionatura secondo il disciplinare, ma non formula alcun giudizio circa la necessità o quanto meno l’opportunità della nomina di una nuova commissione.</h:div><h:div>Al contrario nella sentenza sono respinte le censure circa la nomina e la scelta dei commissari (si veda in particolare il paragrafo 9.2 della sentenza, dove sono esplicitamente escluse cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di inesperienza professionale dei commissari stessi).</h:div><h:div>Neppure potrebbe sostenersi che la nomina di una nuova commissione sarebbe necessaria a fronte dell’avvenuta apertura delle buste – ancorché digitali - delle offerte economiche e quindi della conoscenza di queste ultime da parte dei commissari.</h:div><h:div>Infatti, quand’anche fossero scelti nuovi commissari per l’effettuazione di una nuova valutazione tecnica, a partire dall’esame dei campioni come richiesto dal Consiglio di Stato, anche i nuovi commissari sarebbero in ogni caso a conoscenza del prezzo offerto in gara dai concorrenti.</h:div><h:div>Le esigenze di segretezza delle offerte economiche e della necessaria separazione fra la valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica – nel senso che la prima deve necessariamente anticipare la seconda, con divieto di commistione fra le offerte – sono certamente condivisibili e note al Collegio; tuttavia nel caso di specie le offerte economiche sono conosciute ed il Consiglio di Stato, nella sentenza più volte citata, ha imposto la rinnovazione della procedura dal momento di esame della campionatura e non invece una integrale rinnovazione della gara con presentazione <corsivo>ex novo</corsivo> alla stazione appaltante di offerte segrete.</h:div><h:div>Sotto tale punto di vista non si comprende perché la nomina di una nuova commissione – peraltro avente comunque piena conoscenza dei pregressi atti di gara – dovrebbe garantire di per sé il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione che devono guidare la stazione appaltante nello svolgimento del procedimento di appalto. </h:div><h:div>L’avvenuto rispetto della – peraltro assolutamente chiara – formulazione del comma 11 dell’art. 77 obbedisce ad esigenze di non aggravamento del procedimento – nel rispetto della previsione generale dell’art. 1 comma 2 della legge n. 241/1990 – oltre che di semplificazione e di speditezza dell’azione amministrativa in materia di contratti pubblici (cfr. l’art. 30 comma 1 del codice sui principi di economicità, efficacia e tempestività in tema di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici; principi peraltro ribaditi dal recente D.Lgs. n. 36/2023, si veda in particolare l’art. 1 di quest’ultimo).</h:div><h:div>Anche la giurisprudenza è orientata nel senso suindicato; cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 6826/2022, per la quale: «<corsivo>la riconvocazione della commissione di gara per il riesame dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, pur dopo l’apertura delle offerte economiche, costituisce evenienza del tutto fisiologica e anzi dovuta in applicazione del disposto di cui all’art. 77 co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, in forza del quale, nell’ipotesi di rinnovo delle operazioni di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione</corsivo>».</h:div><h:div>Ne consegue il rigetto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 77 comma 11, non apparendo la norma in questione irragionevole o lesiva di valori costituzionali.</h:div><h:div>Parimenti infondato è il richiamo all’art. 67 o al “considerando” n. 90 della direttiva dell’Unione Europea n. 2014/24/UE, non ravvisandosi alcuna violazione della disciplina euro-unitaria in materia.</h:div><h:div>In conclusione, il motivo n. 1 deve interamente rigettarsi.</h:div><h:div>2. Nel secondo mezzo di gravame Ph evidenzia come, per effetto della succitata sentenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare il procedimento di gara anche con riguardo alla valutazione dell’anomalia dell’offerta di Mhc.</h:div><h:div>Al contrario, sempre secondo la prospettazione dell’esponente, la commissione si sarebbe limitata a richiamare la valutazione di congruità già svolta nel procedimento poi annullato in sede giurisdizionale, mentre nel caso di specie sarebbe stato necessario un nuovo giudizio di congruità, considerato anche il lungo tempo trascorso dalla presentazione originaria delle offerte (2018) al momento della rinnovazione della procedura in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato (2022).</h:div><h:div>Anche tale censura non merita accoglimento.</h:div><h:div>Premesso che la sentenza del Consiglio di Stato nulla dice sulla questione della verifica di anomalia, nel verbale n. 15/2022 (cfr. il doc. 8 della resistente) la commissione, dato atto dell’anomalia dell’offerta di Mhc prima in graduatoria, richiama, per confermarla, la valutazione di congruità già espressa nel precedente verbale n. 10 del 28.6.2019 (cfr. il doc. 44 della ricorrente).</h:div><h:div>Considerato che l’offerta economica di Mhc, al pari del resto di quella di Ph, non è mutata anche dopo la rinnovazione della gara la commissione, sempre in un’ottica di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, ha reputato inutile la duplicazione della verifica di anomalia, richiamando invece quanto già svolto dal responsabile unico del procedimento (RUP) in applicazione dell’art. 21 del disciplinare (si veda ancora il doc. 44 della ricorrente, da cui risulta che la verifica di congruità è stata condotta dal RUP con il supporto delle commissione giudicatrice).</h:div><h:div>L’intervenuto annullamento della procedura da parte del Consiglio di Stato non ha privato di effetto di per sé l’attività valutativa svolta dal RUP su un’offerta economica rimasta immutata, per cui la commissione ha fatto propria la valutazione già svolta.</h:div><h:div>Neppure potrebbe sostenersi che il giudizio di congruità doveva essere ripetuto nuovamente a causa del lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’offerta economica; i concorrenti Mhc e Ph hanno ritenuto di confermare la propria offerta, evidentemente reputandola ancora congrua, a differenza di un altro partecipante che ha invece ritirato la propria offerta (si veda ancora il doc. 8 della resistente), per cui sotto tale profilo non è dato comprendere perché dovesse effettuarsi un nuovo giudizio sull’anomalia.</h:div><h:div>L’affermazione circa il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’offerta economica poi confermata in sede di rinnovazione della procedura appare poi generica, non ravvisandosi alcun specifico motivo che avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad avviare nuovamente il sub-procedimento di verifica di anomalia.</h:div><h:div>2.1 Con riguardo poi, in particolare, ai giustificativi prodotti da Mhc, preme innanzi tutto richiamare il pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, cui aderisce la scrivente Sezione, secondo cui il giudizio di anomalia di cui all’art. 97 del codice ha un carattere globale, essendo volto a valutare la complessiva sostenibilità economica dell’offerta, senza la necessità di indugiare eccessivamente sulle singole voci di costo esposte dal partecipante alla gara (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 7912/2021).</h:div><h:div>Le doglianze dell’esponente si indirizzano essenzialmente sul costo del personale e su quello della sicurezza.</h:div><h:div>Sul punto preme evidenziare che nei propri giustificativi l’aggiudicataria ha indicato 20 unità destinate specificamente al presente contratto ed altre 7 unità di staff il cui costo è compreso fra quelli generali, producendo anche una tabella con i relativi costi in base al contratto collettivo - CCNL (cfr. i documenti 24 e 25 di Mhc).</h:div><h:div>Il costo del personale complessivamente indicato nell’offerta economica appare poi adeguato rispetto a tali unità, essendo superiore a 4 milioni di euro (cfr. il doc. 29 di Mhc).</h:div><h:div>Nel ricorso è fatto riferimento a 35 risorse che sarebbero addette alla formazione ma si tratta di un numero non indicato dall’aggiudicataria, bensì di una cifra frutto dell’arbitraria sommatoria fatta dall’esponente sulla base della relazione tecnica di Mhc (cfr. il doc. 28 di quest’ultima, pagine 17 e seguenti).</h:div><h:div>Ph, infatti, sempre con riguardo alle risorse destinate dalla formazione, non considera che un singolo dipendente di Mhc può svolgere in un determinato periodo più attività formative.</h:div><h:div>Così, ad esempio (cfr. ancora la relazione tecnica di Mhc, doc. 28 di quest’ultima, pagine 18 e 19) i due “Clinical specialist” per la presenza in sala sono compresi fra i sette infermieri professionali dedicati anch’essi alla presenza in sala.</h:div><h:div>Appare quindi erronea l’affermazione della ricorrente sulla mancata prova dei costi di 35 risorse per la formazione asseritamente offerte da Mhc.</h:div><h:div>Quanto, infine, al costo per la sicurezza, lo stesso è indicato in euro 284.770,00 – valore che appare di per sé congruo, in difetto di una diversa prova da parte della ricorrente – ed è compreso fra le spese generali (cfr. i documenti 24, 26 e 29 di Mhc).</h:div><h:div>In conclusione, la valutazione di congruità effettuata in origine dal RUP e confermata in sede di rinnovazione di gara non appare illogica o manifestamente erronea.</h:div><h:div>Ne consegue il rigetto del secondo mezzo di gravame.</h:div><h:div>3. Il terzo motivo si indirizza contro le operazioni di esame e di valutazione della campionatura rinnovate per effetto della più volte menzionata sentenza del Consiglio di Stato.</h:div><h:div>Secondo l’esponente la stazione appaltante avrebbe violato la citata pronuncia e non avrebbe quindi adeguatamente e compiutamente verbalizzato l’attività asseritamente posta in essere sull’esame dei campioni di prodotto.</h:div><h:div>Anche tale censura non merita condivisione.</h:div><h:div>Dalla documentazione versata in giudizio risulta, infatti, che la commissione, in presenza degli specialisti indicati dagli operatori, ha svolto l’attività di prova dei campioni.</h:div><h:div>In particolare, nella seduta del 27.4.2021 la commissione indicava le modalità con le quali sarebbero state svolte le analisi dei campioni, con riferimento ad esempio al luogo di effettuazione, vale a dire la sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei “Sette Laghi” (cfr. la copia del verbale n. 13, doc. 4 del resistente).</h:div><h:div>La verbalizzazione dell’attività svolta dalla commissione risulta invece dal successivo verbale n. 14 della seduta del 20.6.2022 (cfr. il doc. 5 del resistente ed il doc. 20 di Mhc), dove è dapprima riportata una tabella riepilogativa dei prodotti e delle giornate di svolgimento delle prove.</h:div><h:div>La commissione ha inoltre redatto una specifica nota per ogni giornata di campionatura, recante i fatti rilevanti accaduti durante l’attività.</h:div><h:div>Le giornate di esame della campionatura si sono dipanate dal 18 giugno 2021 sino al 25 maggio 2022.</h:div><h:div>Al citato verbale n. 14 sono allegate, costituendone parte integrante, un prospetto sinottico per la raccolta dei giudizi assegnati dai commissari e le già ricordate note sui singoli giorni di campionatura e sui fatti di rilievo occorsi durante tali giornate (cfr. per queste ultime il doc. 7 della resistente).</h:div><h:div>Dalla lettura delle note (si veda ancora il doc. 7, pagina 1) risulta, ad esempio, che il giorno 18 giugno 2021, alla presenza degli specialisti indicati dalle imprese, la commissione ha esaminato il c.d. kit cesareo, verificando, fra l’altro, la corrispondenza del prodotto offerto alla descrizione contenuta nella legge di gara.</h:div><h:div>E’ bene rilevare che, come indicato nel verbale n. 14 a pag. 3, nessuno degli specialisti designati dalle imprese concorrenti ha sollevato obiezioni o eccezioni nel corso delle prove sui campioni.</h:div><h:div>Sempre al verbale n. 14 è allegata una tabella, sottoscritta da tutti i commissari, nella quale gli stessi, in relazione ai criteri valutativi tecnici previsti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, attribuiscono alle offerte i relativi punteggi, accompagnati anche da un giudizio valutativo tecnico (cfr. il doc. 6 del resistente).</h:div><h:div>Sul punto è necessario evidenziare come, per pacifica giurisprudenza, l’attribuzione del punteggio tecnico in corso di gara costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, censurabile solo in caso di manifesti errori o di palesi illogicità, non potendo l’operatore sostituire la propria personale valutazione a quella dell’Amministrazione, caratterizzata comunque da un margine fisiologico di opinabilità (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4721/2022).</h:div><h:div>Ciò premesso, si ribadisce che le doglianze sollevate da Ph non meritano accoglimento.</h:div><h:div>L’esponente evidenzia che nelle giornate del 13 dicembre, 15 febbraio e 7 aprile i commissari avrebbero contemporaneamente esaminato la campionatura in due stanze diverse, il che appare impossibile.</h:div><h:div>Nelle note allegate al verbale n. 14, tuttavia, non sono indicati per tali date gli orari, per cui è verosimile che le operazioni si siano svolte nella stessa giornata in orari diversi (cfr. ancora il doc. 7 della resistente).</h:div><h:div>Il contenuto dei verbali e dei relativi allegati appare al Collegio sufficientemente chiaro e determinato, non ravvisandosi più la grave lacuna di verbalizzazione che ha indotto il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5746/2020, ad annullare l’aggiudicazione e a disporre la rinnovazione della gara.</h:div><h:div>Preme ancora alla Sezione evidenziare che la prova della nuova attività valutativa sui campioni posta in essere dalla commissione è soltanto quella risultante dai verbali di gara e dai loro allegati, non avendo alcun rilievo eventuali appunti o annotazioni prese dai singoli commissari durante le operazioni; si tratta di note personali del singolo commissario, non rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione e che in ogni caso non concorrono a provare l’attività di quest’ultima.</h:div><h:div>Nel ricorso RG n. 2068/2022 proposto dalla seconda classificata Medline la Sezione ha avuto modo di esporre quanto sopra nella propria ordinanza collegiale n. 2488/2022, di rigetto dell’istanza ex art. 116 del c.p.a. proposta dalla stessa Medline.</h:div><h:div>In conclusione, i giudizi valutativi tecnici risultanti dalla tabella allegata al verbale n. 14 non paiono manifestamente erronei od illogici.</h:div><h:div>Ne consegue il rigetto del terzo mezzo di ricorso.</h:div><h:div>4. Nel quarto motivo di gravame Ph sostiene che taluni dei prodotti offerti dall’aggiudicataria sarebbero privi dei requisiti minimi essenziali previsti a pena di esclusione dalla legge di gara, vale a dire dal paragrafo 2.2 del capitolato tecnico (CT) e dall’art. 20 del disciplinare (cfr. i documenti 4 e 5 della ricorrente).</h:div><h:div>4.1 Il primo prodotto oggetto di contestazione è costituito dai camici, che a norma del CT devono essere traspirabili ai gas e con cucitura termosaldata o doppia e piatta.</h:div><h:div>Sono previsti tre tipi di camice: rinforzato, standard e urologico.</h:div><h:div>Secondo l’esponente i camici rinforzato ed urologico di Mhc sarebbero privi dei requisiti di cui sopra (traspirabilità e cucitura termosaldata).</h:div><h:div>Il camice Mhc ha una cucitura convenzionale nell’area meno critica ma tale tipo di cucitura deve intendersi come doppia e ripassata (cfr. la scheda tecnica doc. 31 di Mhc e pag. 45 della relazione tecnica di Mhc, doc. 28 di quest’ultima).</h:div><h:div>Del resto in una causa cui è stata parte Mhc il TAR Valle d’Aosta, previa verificazione, ha accertato con sentenza n. 27/2014 l’accuratezza dei camici offerti dalla stessa Mhc (cfr. il doc. 32 di quest’ultima per la copia della sentenza).</h:div><h:div>Quanto al problema della traspirabilità dei camici, risulta dalla scheda tecnica di questi ultimi (cfr. ancora il doc. 31 di Mhc) che l’area critica degli stessi è costituita da materiali che assicurano all’operatore la massima traspirabilità (si veda anche la pag. 45 del già citato doc. 28 di Mhc).</h:div><h:div>Il CT (cfr. il doc. 5 della ricorrente, pagine 6 e 7 di 21) prevede quale caratteristica dei camici la “traspirabilità ai gas”, senza però fornire indicazioni tecniche di dettaglio, per cui la valutazione di Arca, che ha reputato i prodotti di Mhc conformi al CT, non appare evidentemente erronea.</h:div><h:div>4.2 Per Ph i bisturi dovrebbero, secondo il CT, avere impresso il “numero della figura di riferimento”, ma quelli offerti da Mhc ne sarebbero privi.</h:div><h:div>In realtà sulla lama del bisturi di Mhc è presente il numero della figura di riferimento, come accertato anche dalla commissione (cfr. il verbale n. 6, doc. 4 di Mhc).</h:div><h:div>4.3 Non sarebbe conforme ai requisiti minimi neppure il contenitore per conteggio aghi e lame da bisturi che, secondo Ph, doveva essere offerto nella configurazione magnete-magnete, mentre quello di Mhc sarebbe in configurazione magnete-schiuma (cfr. il doc. 33 della ricorrente).</h:div><h:div>In realtà a pag. 9 del CT è scritto che il contenitore dovrà essere una “scatola rigida in plastica chiusa su tutti i lati, configurata in materiale magnetico, sgancia lama bisturi”, ma non è imposta espressamente la configurazione magnete-magnete, essendo solo chiesta la presenza di “materiale magnetico”.</h:div><h:div>In mancanza di una espressa indicazione nel senso indicato dall’esponente, deve essere preferita l’interpretazione del CT che consente l’ammissione di prodotti non solo in configurazione magnete-magnete ma anche schiuma-magnete e quindi la massima partecipazione alla procedura.</h:div><h:div>4.4 Altro prodotto contestato da Ph è la “matita dermografica” prevista a pag. 9 del CT.</h:div><h:div>Mhc, infatti, ha offerto una “penna dermografica”, che secondo l’esponente sarebbe un oggetto ben diverso da quello indicato nella legge di gara (cfr. il doc. 35 della ricorrente).</h:div><h:div>Nella pratica chirurgica, tuttavia, i due nomi sono di fatto sinonimi, avendo la stessa finalità d’uso, vale a dire quella di segnalare sulla cute le zone di intervento.</h:div><h:div>La penna di Mhc ha inoltre le caratteristiche previste dal CT per la “matita”, vale a dire “monouso, non tossica, non irritante, punta regular con righello flessibile” per cui potrebbe trovare in ogni caso applicazione la regola dell’equivalenza di cui all’art. 68 del codice.</h:div><h:div>Sul punto preme evidenziare che la giurisprudenza ammette che la commissione possa verificare l’equivalenza alla luce della documentazione tecnica prodotta in gara, pur in assenza di una formale dichiarazione di equivalenza dell’impresa partecipante (cfr. TAR per il Lazio, Roma, Sezione 3-<corsivo>quater</corsivo>, sentenza n. 7874/2022).</h:div><h:div>Si conferma, di conseguenza, il rigetto del quarto motivo.</h:div><h:div>5. Nel quinto mezzo di gravame le censure si indirizzano su due prodotti di Medline, che secondo l’esponente non sarebbero conformi ai requisiti minimi di gara.</h:div><h:div>Considerato però il rigetto di tutte le precedenti doglianze, la terza classificata Ph non ha alcun interesse a censurare l’offerta dell’impresa seconda in graduatoria, non potendo ottenere alcuna utilità dall’ipotetico accoglimento dell’ultimo motivo.</h:div><h:div>Ph, infatti, quand’anche riuscisse ad ottenere l’estromissione di Medline dal secondo posto, non sarebbe aggiudicataria dell’appalto né potrebbe ottenere la rinnovazione della gara ai fini di una eventuale nuova partecipazione.</h:div><h:div>5.1 In conclusione l’intero ricorso in epigrafe deve rigettarsi in ogni sua domanda.</h:div><h:div>6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore dell’Amministrazione resistente e dell’impresa prima classificata (Mhc), mentre sussistono giusti motivi per compensarle nei confronti dell’altro operatore (Medline) evocato in giudizio, la cui difesa si è limitata al deposito di una comparsa di mero stile.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, che così liquida:</h:div><h:div>- euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023) a favore di Aria Spa;</h:div><h:div>- euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) a favore di Mölnlycke Health Care S.r.l.</h:div><h:div>Compensa per il resto.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/04/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Dott. C.m. Lo Giudice</h:div><h:div>Giovanni Zucchini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>